Finte dimissione ed il rispetto delle istituzioni

consiglio comunaleOggi (17.03.2014) in Consiglio Comunale è scoppiato il caso delle finte dimissioni del Presidente del Consiglio Comunale Prof. Raimondo Pasquino. Io e Carlo Iannello abbiamo sollevato il caso poiché crediamo che oltre le persone ci sono le istituzioni che vanno in ogni modo salvaguardate da beghe politiche. Il rispetto che ad esse dobbiamo oggi è divenuta l’unica luce che per tenere la barra dritta dobbiamo seguire.

Il mio intervento al 02:27:30

L’Italietta: Ecco perché non siamo un paese credibile

Uli-HoenessTre notizie contemporanee che fanno intendere come mai non siamo un paese credibile: 1) La notizia di Uli Hoeness, presidente del Bayern Monaco, che ha evaso il fisco tedesco per una ventina di milioni di euro e che dichiara di rispettare ed accettare la decisione di primo grado dei Giudici e di voler espiare la pena in carcere ammettendo di aver sbagliato, con l’ulteriore conseguenza che il parlamento tedesco per reprimere questo tipo di reati ha dichiarato di inasprire le pene; 2) La dichiarazione di silvio berlusconi, condannato per evasione fiscale con sentenza passata in giudicato perché ha evaso centinaia di milioni di euro (il reato per una parte è stato dichiarato prescritto), che dichiara di non accettare la decisione della cassazione e di volersi candidare alle europee; 3) l’increscioso fatto accaduto a napoli al presidente della VIII municipalità avvocato di Maradona che, ripreso dalle Iene, pare, ma non tanto, che  tenti di “imboscare” una operazione di 330.000 €. (il servizio delle Iene (clikka). Uli Hoeness for President in Italy.

Da Repubblica di oggi 15.03.2014

L’eroe del calcio venuto dal basso sedotto dal gioco folle del denaro

PETER SCHNEIDER

È UN uomo venuto dal basso, da origini umili, come Gerhard Schroeder, e un uomo dilaniato dalle contraddizioni, lo Uli Hoeness sedotto dal denaro e dall’evasione di cui voglio narrarvi.

E AL tempo stesso, è anche lui parte di questa Germania dove, molto più che in Italia o in diversi altri paesi, la gente è unita da un certo senso della responsabilità verso la legge e l’interesse collettivo.

Adesso, davanti alla gente, Uli Hoeness è un uomo bifronte. È da tempo noto per la sua generosità: ha donato molto denaro in beneficenza, ha aiutato le squadre dei poveri, e se un calciatore entrava in crisi o si trovava in difficoltà, era sempre al suo fianco. E d’altra parte è stato l’uomo che a lungo ha giocato d’azzardo con speculazioni in Svizzera, con enormi somme non dichiarate, fino ad accumulare un debito enorme con il fisco. Nessuno capisce cosa sia accaduto nel suo animo, nessuno comprende come un manager esperto come lui abbia potuto perdere il controllo diquei suoi affari. Dalle umili origini, alla carriera folgorante, alla caduta: è il dramma in cui lui, selfmade manbavarese, si è cacciato da solo. Uli Hoeness, come Gerhard Schroeder e in parte Joschka Fischer, è stato un volto di quei sottoproletari saliti al vertice dell’establishment.

È una realtà particolare, diversa da altri paesi, e segna una generazione, oggi tra i 60 e i 70 anni, che — forse con la parziale eccezione di Joschka Fischer — si è trovata psicologicamente impreparata ad affrontare un enorme successo e potere personale. Più ancora del denaro, l’enorme potere che si sono trovati in mano ha sconvolto in loro criteri e ordini di misura. Pensiamo a Schroeder, oggi obbediente servitore del padrone Putin. Nasce nell’animo un rapporto speciale col potere. Nel caso dell’ex cancelliere, affascina il mostruoso potere in mano a Putin. Nell’animo di Hoeness, il potere di giocare con quelle somme enormi lo ha spinto a un gioco folle. Ma la storia di Hoeness ha anche a che fare con la crisi finanziaria mondiale, e con le cifre gigantesche che oggi sembra normale pagare ai calciatori, o ai leader delle società calcistiche. Dobbiamo chiederci, guardando al dramma di Hoeness, anche che cosa sia diventato il calcio. Basta pensare a quanto le squadre pagano per comprare i calciatori per capire che la società intera ha perso senso di misura.

Hoeness non era un cinico, quando nei talk-show attaccava il capitalismo neo liberale privo di scrupoli: era ed è una personalità sdoppiata, un po’ Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Non mi stupirebbe se adesso, quando avrà molto tempo, lancerà — magari scrivendo un libro — un j’accusecontro il sistema del denaro che ha sedotto lui stes-so, lui che provava sempre empatia per i poveri, gli sfortunati, e coesisteva con l’altro Hoeness che giocava d’azzardo con fondi neri in Svizzera. Evadeva, ma conservava un cuore per i poveri. Io non sono mai stato un suo fan, perché ho sempre visto nella politica del Bayern, l’acquisto dei migliori calciatori d’ogni altra squadra a ogni prezzo, la metamorfosi del calcio da sport autentico a competizione capitalista. Eppure, qualcosa in Germania funziona in modo diverso, per cui per la sua scelta di accettare la condanna in nome della dignità e della responsabilità merita rispetto. Quanto è diverso questo self-made man Uli Hoeness da un Berlusconi che si dichiara sempre innocente e insulta i giudici come una banda di comunisti. No: Hoeness si pone di fronte alle sue responsabilità, si piega a un sistema che accetta il potere della giustizia, in modo sconosciuto in Italia ma anche altrove.

Hoeness che chiede di andare in prigione è un cittadino della Germania dove molti ministri si sono dimessi “soltanto” perché accusati di aver copiato le tesi di dottorato. Quanti politici, secondo criteri del genere, dovrebbero sparire dai Parlamenti di altri paesi? È un esempio di accettazione del potere giudiziario, che in Italia e altrove sarebbe auspicabile. Da noi vige un consenso civico costitutivo: la maggioranza dei cittadini pensa che sia giusto pagare le tasse, anche perché lo Stato ti rende qualcosa. È terribile quando viene meno la fiducia nello Stato e pensi che chi ti tassa ti deruba. E quando, come in Italia o in Francia, si cerca sempre d’incolpare gli altri, o lo Stato, invece di chiedersi, come invitò a fare Kennedy, cosa puoi fare tu per lo Stato e la collettività.

Il consenso civico ha piegato anche Hoeness. Ha preso lui l’iniziativa di lasciare ogni incarico nel Bayern, e di rinunciare a ricorrere in appello. È un uomo d’azione, e sono certo che quando avrà scontato la pena come ha chiesto, tornerà alla ribalta ai vertici del Bayern. I bavaresi lo hanno già perdonato, e pur condannando la frode vedono in lui ancora un eroe. Proprio la sua disfatta in tribunale, per il modo in cui l’ha accettata, potrebbe trasformarsi in prologo di una sua riscossa.

Gli avvocati come le pecore

avvocati come le pecoreQualche giorno fa sono stato al palazzo di giustizia civile di Santa Maria Capua Vetere collocato in un condominio e per l’ennesima volta mi sono reso conto che agli avvocati gli si può fare di tutto. Fila per il ritiro delle copie regolamentata con distribuzione automatica di numeri e display. Sono arrivato alle 9,00 ho preso il n. 136, mentre si era appena al n. 5, ho fatto un’udienza, sono ritornato che erano le 10,00 ed erano appena arrivati al n. 19. Una bella scritta avvisava gli avvocati che il servizio chiudeva alle  12,30 e non si andava oltre. Della serie: “ritenta sarai più fortunato!”  Un Collega mi ha detto che lui era arrivato alle 8,15, conquistandosi il n. 8. Il personale è poco, è vero,  ma vorrei conoscere di persona il dirigente che ha organizzato il servizio e scelto i locali. L’ufficio copie del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, è ubicato in una stanzetta, divisa da un bancone dove sono collocate due impiegate, nella quale si iscrive a ruolo, si rilasciano le copie e si disbriga la burocrazia della Volontaria Giurisdizione. La fila fa concorrenza a quella delle poste, ma è tutta distribuita su un piccolo ballatoio e sulle scale. Una sorta di girone  infernale  nel quale ci si immerge man mano che scalano i numeri. Mi capita sempre a Santa Maria Capua Vetere e, quindi, ho chiesto ai Colleghi Sammaritani se hanno mai protestato per il trattamento riservato. Ho anche aperto la porta ed ho protestato con tono calmo. La povera impiegata, ovviamente, anche lei stressata mi ha detto in modo perentorio che lei non c’entrava nulla e che le avrei fatto un piacere se fossi andato a protestare dal Presidente del Tribunale e dal dirigente Amministrativo. Si capiva bene dal tono, che alla povera impiegata non fregava nulla della sorte degli avvocati che, secondo lei, non potevano manco sfogarsi un po’, ma stare semplicemente zitti, come stavano zitti gli ebrei nei campi di concentramento per entrare a fare la “doccia”. L’avvocatura non è più la stessa, o forse non è mai stata ciò che ritengo debba essere. L’unica che ho visto reagire è stata una collega minuta che ha alzato un po’ la voce, arrabbiata, rispondendo alla povera impiegata costretta a lavorare sotto stress con tutti questi avvocati addosso (alle 11,30 erano arrivati nientedimeno al n. 30). Al tono perentorio della povera impiegata sotto stress la quale non faceva altro che dire che lei stava lavorando, la collega minuta ha risposto: “Anch’io sto lavorando ma con la differenza che a me non mi pagano Lei prende lo stipendio!” Ho letto che sono state approvate le tariffe forensi il 10 marzo u.s. chissà quanto avranno valutato quattro ore di fila sulle scale, uno addosso all’altro come le pecore.

Nella foto la “fila” davanti all’ufficio copie e ruolo del tribunale di santa maria capua vetere, avvocati ammassati come le pecore sulle scale in violazione di ogni norma sui luoghi di lavoro. Tribunale illegale!!!

oggi hai la possibilità di cambiare qualcosa con le elezioni al consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli 2015 (clikka)

vedi anche:

Il palazzo di Ingiustizia di Napoli (clikka)

cambiare verso alla giustizia (clikka)

Da Repubblica Napoli:

Repubblica Napoli del 14.02.2014 (clikka)

Repubblica Napoli del 17.08.2011 (clikka)

Per la politica nello Sport non si è tutti uguali

stadioLo stadio cittadino rappresenta la summa malagestio passata e presente, chissà se anche futura. Ad ogni buon conto credo che si stia facendo una cosa buona innanzitutto per la trasparenza e per il riequilibrio dei rapporti tra pubblico e privato. Rivendico con orgoglio molti risultati ottenuti, non fosse altro perché almeno ho alimentato il dibattito cittadino sui temi veri dello Sport. Ad ogni buon conto da quando mi sono insediato alla presidenza della Commissione Impiantistica Sportiva, mi ha sempre impressionato la disparità di trattamento che c’è tra il Calcio Napoli e gli altri attori dello sport cittadino. Oggi Repubblica Napoli (14.03.2014) pone l’accento su un dato che balza agli occhi e che è sotto la lente di ingrandimento della Corte dei Conti: Il particolare favore che l’amministrazione ebbe verso la squadra cittadina nel 2004, che si è tramutato in un probabile danno alle casse scassate del Comune. Basti pensare, infatti, che molti pareri dei Dirigenti del Comune erano negativi sulla Convenzione. Tra questi quello che mi ha colpito di più è la relazione della Dirigente IDA Alessia Vernì del 06.04.2005, circa i canoni della pubblicità (delibera 716/2015 (pagine 20, 21 e 22 clikka) nella quale si legge: “… circa l’assegnazione a trattativa privata degli spazi pubblicitari alla società Calcio Napoli, in presenza di acquisizioni già regolamentate effettuate da altre ditte pubblicitarie per la stagione calcistica 1997/1998 con regolari versamenti … per il periodo 13.09.97-28.02.98 e quindi, per la durata del solo primo semestre e per meno della metà degli spazi pubblicitari disponibili, di una somma complessiva di 465.000.000 oltre IVA in vecchie lire, e tutto ciò oltre sei anni fa, risulta evidente che né la sottoscritta né, si ritiene, il Dipartimento di Ragioneria Generale possono essere investiti da richieste di parere del tutto inconferenti…”

A fronte della chiara relazione della Dirigente Vernì l’Amministrazione Comunale, passata e presente, ha sempre riconosciuto legittimo al Calcio Napoli l’ammontare di soli €. 45.000,00 all’anno per la pubblicità (peraltro manco pagati) a fronte di un incasso percepito oltre sedici anni fa, in soli sei mesi, di oltre €. 240.000,00.

Ora mi chiedo con questi prezzi da “ultrasaldo” goduti da De Laurentiis mi fa specie sentirlo spesso minacciare di andarsene a giocare a Caserta o ad Afragola. La Casa del Napoli è il San Paolo occorre solo riequilibrare i rapporti.      

A proposito di Uguaglianza: il 10.03 u.s. in commissione mi sono imbattuto nella vicenda, fortunatamente risolta, dell’Hugo Pratt di Scampia (clikka) che si pretendeva di chiuderlo per gli spari di alcuni petardi (per carità azione legittima) anche se, avendo assistito alla partita il giorno prima (09.03 u.s.) Napoli-Roma, ho potuto constatare con le mie orecchie e con relativo sobbalzo al cuore che allo stadio San Paolo avevano esploso vere e propri ordigni senza che nessuno dicesse nulla.

Da Repubblica Napoli di oggi 14.03.2014

Stadio, quasi sette milioni chiesti agli assessori 2005

ALESSIO GEMMA

UN DANNO di 6.7 milioni di euro a carico degli ex amministratori che approvarono nel 2005 la convenzione tra Comune e Calcio Napoli per l’uso dello stadio San Paolo. E s’indaga anche sui lavori di manutenzione straordinaria sull’impianto assicurati dal patron Aurelio De Laurentiis. Ecco l’inchiesta bis della Corte dei conti. Dopo la richiesta di sequestro di 5 milioni che grava sui conti del presidente del Napoli per non aver pagato il fitto al Comune, ora a tremare sono gli ex assessori.

Stadio, ex giunta sotto accusa

Corte dei conti, il danno del contratto con De Laurentiis è di 6,7 milioni

ALESSIO GEMMA

ESSI, insieme con i consiglieri e i dirigenti che quasi 10 anni fa diedero l’ok all’allora Napoli Soccer sullo stadio di proprietà comunale, rischiano. Il sostituto procuratore Marco Catalano, che ha aperto l’indagine sulla base dell’esposto firmato dal presidente della commissione sport Gennaro Esposito, è pronto a firmare gli inviti a dedurre, ossia le richieste di risarcimento del danno erariale causato da una «convenzione troppo svantaggiosa per l’ente».

De Laurentiis non sarebbe solo un debitore del Comune, ma avrebbe all’origine beneficiato «illegittimamente » di condizioni favorevoli: questo il ragionamento della Corte dei conti.

Nel palazzo di giustizia è già stato quantificato il danno: quei 6.7 milioni derivano dalla «differenza tra la cifra che il Napoli deve corrispondere secondo la convenzione e l’importo che l’ente avrebbe potuto incassare nel caso in cui la concessione fosse stata adeguata ». Perché non furono previste penali in caso di mancati versamenti delle quote spettanti al patron: la fornitura di acqua ed elettricità grava sul Comune, così come la spesa del personale nel corso delle partite. Per non parlare della pubblicità. A piazza Municipio spetta il quattro per cento degli introiti derivanti dai cartelloni a bordo campo, con un minimo garantito annuale di 45 mila euro. Una cifra “al ribasso” secondo la magistratura, se si considera che per la pubblicità nel 1997 l’ex presidente Totò Naldi girò al Comune per soli 6 mesi 450 milioni di vecchie lire.

Il pm Catalano, intanto, ha delegato alla Guardia di finanza altri accertamenti sullo stadio per verificare i lavori svolti nel 2013: quattro appalti del valore di 200 mila euro. «Sono state realmente eseguite quelle opere? In misura adeguata? Erano davvero necessarie?». Queste le domande che si pongono gli inquirenti.

Di sicuro il prossimo 20 marzo, quando ci sarà davanti al giudice la convalida del sequestro, la difesa di De Laurentiis cercherà di dimostrare che il presidente del Napoli non ha versato in passato i canoni accollandosi in cambio, come previsto da un articolo della convenzione, le manutenzioni che spettavano sulla carta al Comune. E su quei lavori, quindi, si gioca la dimostrazione effettiva del danno erariale.

Le Nuove Tariffe Forensi

avvocatiEcco il testo del d.m. approvato il 10.03.2014 con i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati.

Questi i particolari salienti:

– il ritorno delle spese forfetarie “di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale”;

– l’incentivazione “tariffaria” nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, come anche nell’assistenza ai coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta;

– correlativamente, l’incidenza negativa sui compensi della condotta processuale abusiva (art. 4: “7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli;… 9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”);

– la funzione incentivante della conciliazione della previsione -in qualche modo sanzionatoria- secondo cui “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.

– la previsione transitoria secondo cui le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Dobbiamo solo sperare che i giudici le applichino con criterio ….

Questo il risultato di un primo studio:

  • cause GDP (valore 1100-5200 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 595 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)
  • cause tribunale (valore 5200-26000 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 2365 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)
  • cause tribunale (valore 26000-52000 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 5046 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)
  • cause tribunale (valore 52000-260000 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 4270 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)

vedi anche: gli avocati come le pecore (clikka)

Ministero della Giustizia, Decreto 10 marzo 2014

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il Ministro della Giustizia

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ GIUDIZIALE

Art. 4.

Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3.Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.

4.Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3.Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4.Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5.Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6.Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6.

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7.

Giudizi non compiuti

1. Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ PENALE

Art. 12.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50%.

2. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l’identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13.

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l’avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

Art. 14.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato è liquidata un’indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16.

Parte civile

1. All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

Art. 18

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare.

Art. 19.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21

Determinazione del valore dell’affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell’affare è determinato – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.

5. Per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22.

Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell’affare.

Art. 23.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l’opera prestata.

2. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 25.

Incarico non portato a termine

1. Per l’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

Art. 27.

Trasferte

1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Hugo Pratt di Scampia ed il Calcio Popolare

HugoPrattIl 10 marzo scorso ho avuto modo di trattare in Commissione Impianti sportivi l’incredibile condizione nella quale si sono trovate le associazioni sportive che usano il Campo Hugo Pratt di Scampia che, all’esito di un Provvedimento della VIII Municipalità (clikka) è stato interdetto ai tifosi. Il Campo è usato per le gare di calcio popolare giovanili e per quelle di I, II e III categoria. Oggi all’esito di quanto è stato assunto in commissione ho redatto l’atto di indirizzo (clikka) con il quale ho chiesto la revoca del provvedimento assolutamente inconcepibile per un territorio nel quale lo sport dovrebbe essere messo al primo punto all’ordine del giorno di ogni amministrazione. Peraltro registro una enorme disparità di trattamento tra l’amministrazione del San Paolo e quella di tutti gli altri impianti sportivi. Eppure avevo segnalato per tempo in data alcuni inconvenienti dell’Impianto Hugo Pratt (relazione hugopratt clikka)

Su questi temi:

Stadio San Paolo e Sport (clikka)

sequestro corte dei conti e stadio san paolo (clikka)

“La Grande Bellezza” dei Consiglieri Regionali

maialiinfestaIl tema ha investito tutti i consigli regionali. In Campania sono tre giorni che la questione è trattata dai quotidiani poiché sono scattati gli inviti a dedurre della Corte dei Conti ai consiglieri pescati con le dita nella marmellata. Nella marmellata pare ci sia finito anche il presidente caldoro ed il suo fido consigliere gennaro salvatore agli arresti domiciliari.

La notizia buona, che occorre mettere in risalto, per conservare una speranza, è che su 60 consiglieri solo due hanno potuto dimostrare di aver speso i fondi economali per attività istituzionale. I due, a questo punto, eroi, sono Roberto Aveta di Forza Campania ed un consigliere  di NCD appartenenti, quindi, a due forze politiche lontane da me, ma ai quali per la evidente distorsione del sistema, vanno fatti i complimenti. Questi, infatti, non si sono trincerati dietro l’insulsa scusa della mancanza dell’obbligo di rendicontazione.

Tutti gli altri consiglieri, infatti, fanno fronte comune dicendo che non c’era l’obbligo di rendicontare. Tremilioni e mezzo di euro, anno 2011/2012 che, secondo i consiglieri regionali, dovrebbero essere considerati un regalo che i cittadini campani hanno voluto fare a loro ed alle loro felici e grasse famiglie. Credo che questa tesi la si dovrebbe spiegare anche ai tanti lavoratori delle partecipate regionali che non prendono lo stipendio ovvero agli ormai cronici inoccupati BROS.

Anche sulla base della legislazione europea credo, invece, che occorra sempre rendicontare quando si maneggia danaro pubblico ed in ogni caso seppure fosse valida la tesi sostenuta, mi chiedo se questa “scusa” sia idonea ad assolvere politicamente consiglieri regionali che con i nostri soldi si sono comprati cravatte, gioielli, pagati la TARES di casa dicendo che era la sede politica, mutande verdi, il banchetto di nozze del figlio etc etc., distraendo queste importanti risorse all’evidente bisogno di buona politica che c’è nel Paese.

Mi chiedo, infatti, se i tanti militanti di sinistra e di destra che frequentano le sezioni (quelle poche rimaste), avranno mai visto un euro di questi tremilioniemezzo. Questi soldi  li si sarebbe potuti utilizzati per fare scuole di politica e di amministrazione, per la sensibilizzazione dei cittadini ai temi della politica regionale, per fare studi sociologici etc etc. Ebbene, credo che possiamo con buona approssimazione dire che a questi ragazzi è molto probabile non sia arrivato un euro.

Un giovane antropologo tedesco, che ho recentemente conosciuto, è in Italia da oltre un anno per fare uno studio sulla popolazione napoletana, grazie ad una borsa di studio data da un partito politico tedesco. E’ altamente probabile che le capre/politici del nostro paese una cosa del genere forse non se la riescono neppure ad immaginare. I consiglieri italiani non vanno più in là delle mutande verdi, della stecca di sigarette, di gioielli etc etc.

Una realtà amaramente rappresentata da Sorrentino nella Grande Bellezza. Un paese decaduto che campa sul nulla e sulle feste di maiali che indossano teste di maiale per divertirsi (Corriere della sera clikka).

Vedremo se questa gente che oggi occupa anche posti di sottosegretari di stato avrà la sensibilità di dimettersi.

Da Repubblica Napoli del 09.03.2014

Corte dei Conti del 09.03.2014

DARIO DEL PORTO

LE NOTIFICHE non sono ancora concluse, le schermaglie fra accusa e difesa però sono già iniziate. «Mi lascia molto perplesso la formulazione dell’accusa da parte della Procura regionale della Corte dei conti», commenta l’avvocato Vincenzo Maiello, legale di tre dei 60 consiglieri regionali destinatari dell’invito a dedurre firmato dalla magistratura contabile nel filone riguardante le spese per attività istituzionali rimborsate nel periodo 2011-2012. Anche l’avvocato Alfonso Furgiuele, che assiste il governatore Stefano Caldoro e i consiglieri Gennaro Salvatore (quest’ultimo indagato anche nell’indagine penale e da alcuni giorni agli arresti domiciliari) Sandra Lonardo e Fulvio Martusciello, parla di «ipotesi d’accusa forzata». E spiega: «La legge non prevedeva in capo ai consiglieri l’obbligo di rendicontazione di quelle spese. Questi rimborsi non vanno confusi con quelli erogati dal fondo comunicazione, dove era richiesta la documentazione giustificativa. Al contrario, nel caso delle attività istituzionali al consigliere può essere solo chiesto di chiarire se la spesa era compatibile con le funzioni previste».

La Procura regionale della Corte dei conti è invece di parere diverso. «La circostanza di non essere tenuti a fornire alcuna giustificazione della spesa — si legge nelle motivazioni dell’invito a dedurre firmato dai pm contabili Pierpaolo Grasso e Ferruccio Capalbo — non esime gli utilizzatori dall’impiegarli solo per le specifiche finalità previste dalla legge e, conseguentemente, di essereobbligati a dimostrare la conformità delle spese effettuate alla finalità della legge stessa». Solo 4 consiglieri, fra i quali Roberto Aveta del gruppo Forza Campania e il capogruppo di Ncd Ugo De Flaviis, avevano rendicontato le spese e non sono stati raggiunti dall’avviso che è stato notificato dal nucleo di polizia tributaria della Guardia di Finanza. Ora gli interessati hanno 30 giorni di tempo dalla notifica per presentare la documentazione o chiedere interrogatori, poi la Procura regionale avrà 120 giorni per chiedere il giudizio. Caldoro su Facebook ribadisce: «Presenteremo tutte le carte. Abbiamo drasticamente ridotto i costi della politica ed eliminato i benefit. Pochi nel Paese hanno avuto il nostro stesso coraggio».

Ma il ragionamento della Procura contabile non convince l’avvocato Maiello, che argomenta: «In questo modo si verifica un singolare rovesciamento dell’onere della prova. La stessa Procura regionale della Corte dei conti riconosce che la legge escludeva esplicitamente l’obbligo di rendicontazione. Una eventuale utilizzazione per fini diversi dall’interesse pubblico deve essere dimostrata dalla pubblica accusa». A sostegno delle proprie tesi, la Procura ricorda una recentissima sentenza della Corte costituzionale che sancisce l’obbligo di rendicontazione, per chi gestisce denaro pubblico. «Ma ci vuole cautela — replica l’avvocato Maiello — prima di chiamare in causa soggetti per fatti avvenuti quando questo obbligo non esisteva e per giunta non si era ancora formata una giurisprudenza sul punto».

Sul tema vedi anche:

scandalo in regione campania cosa dovrebbe fare la politica clikka

Napoli Servizi: il banchetto delle nomine

NapoliServiziUna delle prime proposte che ho fatto al Sindaco ed al Consiglio Comunale è stata quella di regolamentare le nomine nelle partecipate ed in tutti gli altri enti o istituzioni da parte del Comune. Ovviamente questo doveva essere la prima cosa da fare da parte del Sindaco, in quanto, promessa in campagna elettorale. Non ci può essere infatti una “casa di vetro” e non può uscire il “puzzo del compromesso” dalle stanze del Comune (parole del candidato De Magistris) se non si mette mano a questo tema. Il nostro regolamento, manco a dirlo, siamo riusciti per miracolo a farlo andare al consiglio il 23.01.2014 (clikka) ma è stato rinviato perché il sindaco non ha avuto il coraggio di farlo bocciare. Il quadro oggi si fa allarmante e dimostra come De Magistris stia attuando logiche vecchie che aveva promesso, queste sì, di “scassare”. Il problema è che in queste logiche lo stesso De Magistris partecipa ad un banchetto senza avere le posate per ovvia mancanza di esperienza. Nella Napoli Servizi, infatti, gli ex UDC Pasquino e Lebro (ormai in maggioranza) hanno infilato un loro uomo (Domenico Allocca) che oggi addirittura contende la poltrona di Amministratore Delegato a Dario Scalella uomo della passata amministrazione. Ebbene, non sono riuscito a trovare alcun curriculum né dell’uno né dell’altro candidato sul sito della Napoli Servizi che, per la quantità di funzioni oggi sta assumendo  un vero e proprio ruolo di punta strategico. La N.S., infatti, oltre ai servizi che faceva prima, oggi gestisce anche tutto il patrimonio del Comune di Napoli compreso gli immobili ERP (edilizia residenziale e pubblica) e tutta la manutenzione degli stessi. In sostanza ciò che faceva ROMEO. Il problema è che forse da questo punto di vista la situazione è peggiorata. Noi ci siamo battuti per una gestione pubblica ma senza distorsioni. De Magistris, infatti, sta consegnando nelle mani degli ex UDC una società che potrebbe diventare un vero e proprio “panzer elettorale” tra manutenzioni, vendite e da ultimo anche la pubblicità, visto che la ELPIS verrà assorbita dalla N.S. Per capire, la vecchia gestione ROMEO funzionava più o meno così, il consigliere comunale avrebbe potuto sollecitare il gestore a fare le manutenzioni negli immobili dei suoi concittadini più vicini ed il gestore ovviamente potrebbe aver avuto tutto l’interesse ad accontentare il consigliere comunale per fare bella figura. Mi impressionò, infatti, la volta che Alfredo Romeo venne in commissione, ci fu un coro unanime di plauso con sole tre voci stonate: la mia quella di Simona Molisso e quella di Pietro Rinaldi. Se prima il gestore Romeo aveva tutto l’interesse ad accontentare tutti oggi, paradossalmente, per come stanno andando le cose il controllo unidirezionale potrebbe degenerare in un monopolio nelle mani di poche persone. Ovviamente la strada maestra sarebbe quella della competenza e del merito ma a questa vecchia classe politica sarebbe chiedere troppo! Sento sempre più il dovere di lanciare un appello a tutte le persone perbene affinché vengano a colonizzare la politica. Noi non molliamo!
Da Repubblica Napoli del 06.03.2014
La nomina
Scalella contro Allocca duello per NapoliServizi
UNA poltrona per due a NapoliServizi, partecipata del Comune che si occupa di gestione e vendita degli alloggi popolari, manutenzione di strade e scuole e cura del verde pubblico. L’organo di governo della società è in scadenza e la legge prevede il taglio sui cda delle controllate con la nomina di un amministratore unico. In lizza ci sono l’attuale ad Dario Scalella, scelto due anni e mezzo fa dalla nuova giunta de Magistris, e il presidente Domenico Allocca, subentrato a novembre scorso al posto del dimissionario Antonio Saturnino. Tre giorni fa l’assemblea dei soci riunita a Palazzo San Giacomo si è chiusa con un nulla di fatto. Senza un accordo su uno dei due nomi. Scalella ha dalla sua i risultati, come l’aver riportato in attivo il bilancio aziendale; Allocca sarebbe sponsorizzato dai centristi, fuoriusciti dall’Udc, necessari con due soli eletti – il presidente del Consiglio Raimondo Pasquino e il consigliere David Lebro – a garantire la maggioranza in Consiglio comunale al sindaco, soprattutto dopo gli ultimi cambi di casacca in seno ai gruppi arancioni. «Ci vuole discontinuità nella guida delle partecipate – dichiara Lebro – Allocca? Conosco tanti amministratori di società». Oggi è riconvocata in Comune l’assemblea dei soci.
(alessio gemma)

Cambiare verso alla giustizia

palazzodigiustiziaForse anche per risolvere la cronica inefficienza del sistema giustizia si deve “cambiare verso”. Occorre, infatti, dire ai cittadini che le ultime riforme della giustizia hanno trasformato i Tribunali, le Corti di Appello, il Consiglio di Stato e la Cassazione in veri e propri bancomat. In questi ultimi anni, infatti, non c’è stato governo che non abbia aumentato i costi per l’accesso alla giustizia, con buona pace del diritto di difesa, tanto che, come avvocato, spesso mi trovo nella imbarazzante condizione di dover scoraggiare il ricorso alla giustizia a quei cittadini che vivono di uno stipendio e che non hanno accesso al gratuito patrocinio. In questa battaglia di valori Costituzionali gli avvocati sono isolati non riescono a sfondare il muro dell’informazione. Eppure i disagi sono tanti ed il Tribunale di Napoli rappresenta un vero e proprio modello di inefficienza cronica. Qualche giorno fa per tentare (perché poi non ci sono riuscito) di ritirare una copia esecutiva ci ho messo un ora di fila con la mia bolletta in mano; un’altra ora l’avevo già impiegata per la richiesta e gli atti “in uscita” erano solo quelli chiesti fino al 21 gennaio scorso. Un record di 45 giorni per ottenere una copia. File e tempo inutili che avrei potuto dedicare ad altro. Il problema è che abbiamo un “stato” che non si fida dei cittadini neppure se sono qualificati con una laurea e venti anni di professione. Ancora oggi dobbiamo aspettare cancellieri e commessi che stancamente si trascinano dietro gli sportelli vagando tra cumuli di carte. Mentre aspettavo, girandomi vorticosamente i pollici, mi è sembrato  tutto paradossale una sorta di girone dell’inferno. Siamo ancor la società dei timbri e delle carte bollate, mi chiedevo quanto tempo avrei risparmiato e quante risorse avrebbe risparmiato il ministero se lo Stato (quello vero) avesse concesso agli avvocati il potere di certificare i provvedimenti. Un bella firmetta ed un timbro dell’avvocato e la copia che si è stampata dal proprio pc diventa in due minuti esecutiva a tutti gli effetti risparmiando tempo e risorse. Avremmo annullato, con un piccolo “codicillo” in una leggina, una catena di montaggio sgangherata e decine di impiegati li si sarebbe potuti utilizzare in attività più produttive a supporto dei Magistrati. Negli Stati Uniti mi ha sempre colpito il ruolo dell’assistente dell’avvocato che consegna la citazione a giudizio al convenuto senza alcuna formalità. Lo “stato italiano”, invece, non si fida dei suoi cittadini, neppure di quelli altamente qualificati ed anziché educarli, prevedendo sanzioni serie e rigorose nel caso in cui sbaglino, preferisce alimentare un giro vorticoso di poveri diavoli che si aggirano per gli uffici giudiziari in cerca dell’anima buona che gli mette un “timbretto”, impiegando male le proprie risorse … “Cambiare verso” probabilmente significa rifondare il principio dell’affidamento nel cittadino e non nei timbri e nella carta bollata. Saprà il nostro nuovo Ministro della giustizia Orlando, non addetto ai lavori e neppure laureato, affrontare questi temi e sopratutto conosce quali sono i gangli nei quali si annida l’inefficienza? Spieghiamo ai cittadini come lo vogliamo cambiare questo verso!

Allo Stadio San Paolo non c’è solo il Calcio

20140305_103901390_iOSAllo Stadio San Paolo non c’è solo il Calcio ma anche tanti altri Sports ed è bene che lo si ripeta perché i napoletani non lo sanno. Questa mattina (05.03.2014) ho assistito ad una garetta di atletica di bambini (circa 400). Ovviamente potrete notare che i tabelloni pubblicitari del Calcio Napoli occupano parte della pista perché nessuno si permette di chiedere alla società  di spostarli. Se poi provate a mettere un piedino sul campo arrivano i guardiani sia comunali che non comunali a cacciarvi immediatamente mentre, invece, se occorre, i mezzi a servizio del calcio passano e spassano sulla pista di atletica procurando danni pesanti che hanno reso la pista un colabrodo da riparare al più presto. Ora da un lato il Calcio Napoli non paga il canone di concessione ed ottiene da parte del Comune l’esecuzione di tutti i lavori che richiede all’istante (vedi il caso del sequestro alla società clikka), dall’altro tutte le altre associazioni sportive che usano il San Paolo, pure se pagano, si devono arrangiare! Basta pensare che solo con l’importo di 366.000 €., per lavori chiesti da De Laurentis, speso del Comune nel mese di dicembre scorso, si sarebbe potuta rifare d’accapo l’intera pista di atletica. Ovviamente mi ha assalito un senso di giustizia, non ho resistito, ed alla fine mi sono fatto una passeggiatina sul campo.

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La Politica e lo Sport

rugbyIl 3 marzo scorso ho convocato una riunione della commissione sport ed impiantistica sportiva del Comune di Napoli, su alcuni argomenti, tra cui la realizzazione di una piscina in Via Nicolardi e la futura destinazione di un impianto ristrutturato da poco che è sito in Via Camillo Guerra. Alla riunione ha partecipato anche la Presidente della III municipalità Giuliana Di Sarno e l’assessore allo sport. All’esito della riunione abbiamo avuto la possibilità di concordare un indirizzo politico amministrativo per il quale ho anche scritto una nota (clikka) con la quale in sostanza abbiamo chiesto al Sindaco di fare in modo che per l’impianto sportivo cd. “Kennedy C” sito in Via Camillo Guerra si tenga conto della necessità di offrire ai cittadini una pluralità di sports da praticare e quindi che quest’ultimo impianto sia messo a bando per l’attività di Rugby poiché sul territorio cittadino abbondano i campi di calcio e calcetto, sia pubblici che privati.

Per la realizzanda piscina di via Nicolardi, invece, si è raccomandato una particolare attenzione alle procedure visto che il finanziamento è regionale e presenta non poche difficoltà rappresentate dal Dirigente presente alla commissione.  Il passo è poi stato breve per trattare anche il tema della gestione degli impianti affinché si faccia in modo che siano affidati sempre nell’interesse pubblico. In un’altra riunione di commissione ebbi modo di chiedere ad un rappresentante di una associazione: “scusi mi spiega il perché se io porto mio figlio in un impianto sportivo del comune dato in gestione mi costa allo stesso modo che se lo portassi in un impianto privato?”

Credo sia compito della politica fare in modo che i cittadini abbiano la possibilità di scegliere quale sport praticare o far praticare ai propri figli. Tutte le discipline sportive hanno pari dignità ed esprimono valori culturali che non possiamo permetterci di perdere!

La questione è stata poi ripresa da Repubblica Napoli del 04.03.2014:

Corsi di nuoto, scoppia la polemica
L’accusa: i bimbi meno abbienti vengono separati dagli altri
ALESSIO GEMMA
POLEMICA SUI corsi di nuoto. Perché i bambini meno abbienti possono iscriversi gratuitamente ma sono costretti a frequentare le piscine comunali in orari diversi dai coetanei più agiati. «E’ una vergogna, le famiglie meno ricche così sono discriminate».
A denunciare il caso è il presidente della Terza municipalità, Giuliana Di Sarno. Via Verdi, palazzo del consiglio comunale. Alle 12 si riunisce la commissione sport presieduta da Gennaro Esposito per discutere del progetto di una piscina di proprietà del Comune da costruire nel parco di via Nicolardi con 3 milioni di fondi pubblici stanziati dalla Regione. Il dibattito scivola dalla realizzazione all’uso degli impianti sportivi. Una serie di bandi pubblicati dalle municipalità prevedono una quota del 10 per cento degli iscritti da riservare nelle strutture di proprietà comunale airagazzi provenienti da famiglie economicamente disagiate. Che possono accedervi senza versare la quota di iscrizione. «Mi sono finta una mamma con un reddito basso — ha raccontato Di Sarno — ho chiesto ad alcuni gestori di piscine di ospitare mio figlio e mi è stato risposto che c’erano dei corsi dedicati solo agli utenti meno abbienti. Assurdo. Che senso ha separarli dagli altri bambini?».
Sulla gestione degli impianti sportivi di Palazzo San Giacomo interviene in commissione il consigliere del Pd, Ciro Fiola: «Dobbiamo mettere a reddito campi di gioco, piscine e palestre se decidiamo di affidarli ai privati. Inutile spendere soldi pubblici per costruire questi impianti che richiedono anche fondi per la manutenzione straordinaria se poi non garantiscono un vantaggio alla collettività. Si corre il rischio di trovarsi nella stessa situazione dello stadio San Paolo: dove il Calcio Napoli ha debiti con il Comune per 5 milioni di euro perché non ha pagato in tutti questi anni il fitto. Possibile che una società di calcio che incassa decine di milioni per la vendita dei giocatori non trovi 5 milioni per dare al Comune proprietario dello stadio ciò che gli spetta?». A rincarare la dose sul caso pi-scine ci pensa il presidente Esposito: «Ho potuto verificare nel corso di alcuni sopralluoghi che in alcune piscine è stato riservato l’uso ai diversamente abili in orari mattutini, incompatibili con l’obbligo scolastico, e con la presenza di un istruttore a carico delle famiglie. Che dire: ci vorrebbe un collegamento più stretto tra i servizi sociali e i concessionari degli impianti«.

I luoghi di confronto degli operai

garittoneATAN quando i luoghi di lavoro erano anche collettivi di socialità: Era il 1982 il mio primo maestro di lotta olimpionica stile libero era un autista: Giuseppe Bardellino. Prima gara primo oro ai nazionali esordienti. I colleghi di papà mi portarono in un ristorante, ero un ragazzino e mi festeggiarono con questa targa. Se guardo indietro vedo questo, mentre se guardo avanti c’è il deserto sociale. Oggi ci dobbiamo inventare associazioni, centri sociali, assemblee pubbliche, assisi cittadine e collettivi vari. Ieri i luoghi di lavoro erano luoghi dove gli operai si scambiavano sangue, sudore e soprattutto pensieri e conforto. Al Garittone (deposito degli autobus di Napoli Nord) oltre alla Cassa di Soccorso c’era addirittura il barbiere, si organizzavano gite tra gli operai e c’era la cd. riservata un autobus che in estate veniva usato per portare le famiglie dei dipendenti al mare di Licola, c’era poi il Cral ATAN che faceva la befana a tutti i bambini dei dipendenti. Da bambino quando andavo al Garittone mi piaceva sentire l’odore della nafta e mi divertivo un mondo quando mio padre mi faceva aprire e chiudere le porte degli autobus.

La sinistra ha iniziato a perdere da quando ha incominciato a ritirarsi dai luoghi di lavoro, ritenendoli semplicemente luoghi di produzione, soggetti ai tagli aziendali e regalando i voti degli operai alla lega nord, a berlusconi ed oggi al m5s.

Claudio Pollio: Una occasione da non sprecare per lo sport

pollioOvunque vado senti ripetere il solito mantra che lo sport è fondamentale per i risvolti sociali che ha, poi però tra il dire ed il fare ci passa l’incapacità di una classe politica sorda alle istanze del territorio ed incapace di dare una direzione o di mettere a frutto i risultati che già ci sono. Spesso alla incapacità della politica si accompagna anche l’incapacità di federazioni sportive con quadri dirigenti chiusi, riottosi ad ogni cambiamento, autoreferenziali e spesse volte gerontocrizzati. Una contraddizione stridente perché lo sport si nutre di sangue, carne, muscoli e, sopratutto, entusiasmo dei giovani. Una grande responsabilità civica e sociale, perché lo sport è una fucina di cittadini, non solo perché insegna al rispetto delle regole, ma sopratutto perché rende consapevoli che al merito corrisponde sempre un risultato. Un insegnamento fondamentale specialmente in quei quartieri nei quali i ragazzini che vi crescono  si sentono afflitti da un senso di ingiustizia sociale e dalla mortificazione di vivere in uno stato di degrado sociale, dove non c’è alcuna presenza concreta delle istituzioni dove la prepotenza la fa da padrona e dove il messaggio è quello di stimare un modello di vita distorto. In una parola parchi buoi da mungere solo in periodo elettorale. Lo sport fortifica la società crea una barriere all’illegalità e restituisce ai giovani la speranza e la fiducia nelle proprie capacità.

A Napoli nella lotta olimpionica stile libero, uno sport di grande passione e sacrificio, nonostante avessimo avuto la fortuna di avere Claudio Pollio, un ragazzo che nel 1980 da Secondigliano approdò a Mosca salendo sul gradino più alto del podio, siamo stati in grado, istituzioni cittadine e federazioni sportive, di perderci un’occasione per dimostrare ai tanti ragazzini di un quartiere difficile che nella vita si può essere campioni si può uscire per lo meno dal degrado morale. L’amministrazione cittadina e la Federazione Sportiva avrebbero dovuto fare di tutto affinché questo campione, esempio di riscatto sociale, assumesse il ruolo che gli spetta proprio in un quartiere che è famoso ormai nel mondo per gli scissionisti, i di lauro, il “terzo mondo” ed il traffico di droga. Claudio Pollio, spesse volte l’ho detto anche in pubblico, è stato per me l’esempio da seguire, avevo poco più di 12 anni ed ebbi la fortuna di fare i primi allenamenti con lui che aveva appena vinto le olimpiadi. Ebbi immediatamente la percezione che avrei potuto fare anch’io lo stesso, mi sarei potuto affrancare dal degrado civile e sociale che vivevo in un quartiere difficile di Napoli impegnandomi nello sport e questa mia passione poi mi è servita nello studio con risultati assolutamente inaspettati visto da dove ero partito. Oggi sento che il mio dovere ed il dovere di quelli che come me occupano poltrone nelle istituzioni cittadine o in quelle federali è fare in modo che questi esempi abbiano la possibilità di ripetere il miracolo, non è possibile che Claudio Pollio non abbia una palestra nella quale trasmettere i valori e l’esempio vincente che egli stesso rappresenta. Sarebbe un’occasione sprecata che non ci possiamo permetterete a Secondigliano ed in Italia, non solo perché si perde un’occasione di recupero di ragazzini in un quartiere difficile, ma anche perché ormai questo sport soffre una crisi di partecipazione che lo porterà, di questo passo, a scomparire, con un impoverimento della cultura sportiva e con grande responsabilità di enti ed istituzioni anche sportive che sono state incapaci di promuoverlo.

Consiglio la visione di questo video che racconta la storia di Claudio Pollio un grande campione

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Il Governo salva Napoli dal pericolo del dissesto

comuneConsiglio dei Ministri del 28 febbraio 2014 “Ecco il salvi tutti”.

ENTI LOCALI

“Per gli enti locali in difficoltà finanziaria vengono adottati alcuni provvedimenti per sanare le situazioni più gravi, dando indicazione di criteri stringenti per l’obbligo di risanamento. Vengono sospese le procedure esecutive nei confronti dei Comuni in predissesto.

Inoltre, per l’esercizio 2014 gli enti locali che abbiano presentato, nel 2013, piani di riequilibrio finanziario che non sono poi stati approvati dalla Corte dei Conti, hanno la facoltà di presentare un nuovo piano entro 90 giorni dal diniego della Corte dei Conti a condizione che sia avvenuto un miglioramento nel risultato di amministrazione registrato nell’ultimo rendiconto approvato.

Per il Comune di Napoli vengono inoltre sospese temporaneamente le procedure esecutive a carico. Per quanto riguarda il trasporto pubblico campano vengono vietate azioni esecutive verso società che gestiscono il tpl regionale fino al 30 giugno 2014“.

Poche righe per salvare i cittadini Napoletani dal Dissesto finanziario del Comune. Ora però occorrerebbe una sana politica che sia in grado di razionalizzare le spese che, per me non significa tagliare, ma fare in modo che ogni ora di lavoro dei dipendenti comunali e delle partecipate restituisca ai cittadini qualità della vita e servizi pubblici essenziali. Non possiamo pretendere di andare a Roma con il cappello in mano e poi ritrovarci sempre con le tasche bucate. In questa storia credo che i giornali dovrebbero fare in modo di far comprendere ai cittadini napoletani, con una informazione martellante a tutti i livelli, che per risanare l’amministrazione occorre che ci sia una collaborazione ed un senso civico maggiore. Vorrei vedere cittadini napoletani indignarsi nel vedere in metro uno che non ha pagato il biglietto oppure un loro giovane concittadino danneggiare monumenti, opere pubbliche ed arredo urbano. Occorre che i cittadini napoletani diano prova di saper curare il bene e l’interesse pubblico apprezzando chi rispetta le regole e non chi le viola credendosi più furbo degli altri. Spero che il Sindaco dica queste cose e non solo che è stato bravo a fare approvare un decreto che salva Napoli. Spero che il Sindaco manifesti soddisfazione ma che pretenda da tutti coloro che svolgono un ruolo nell’Amministrazione e nelle società partecipate, collaborazione e rispetto  per l’interesse pubblico. Forse spero troppe cose … e tutte insieme …

Stadio San Paolo, Calcio Napoli e Sport

sanpaolofollaEcco l’intervista che ho rilasciato qualche giorno fa per fare chiarezza su alcuni aspetti dello stadio San Paolo e del Calcio Napoli. De Laurentis tarda a fare una proposta, mi chiedo se per caso non si potrebbe fare come per il Santiago Bernabeu per il quale la Microsoft ha offerto 50 milioni di euro e la COCACOLA ne ha offerto 80 di milioni di euro. Due colossi in competizione per dare il nome all’impianto (Real Madrid e le offerte per lo stadio (clikka).

Ecco la video intervista su espresso on line (clikka)

Lo scandalo della metropolitana di Kapoor ed i giornali

kapoorOggi (26.02.2014) sui giornali ritorna la vicenda dell’opera di Kapoor prevista, pagata e non installata per la realizzazione delle stazioni della metropolitana di monte santangelo. Di questa cosa ne parlavo ad agosto 2012 (gli sprechi della metropolitana clikka) avendone anche discusso con dei tecnici del comune, i quali, mi dissero che non installare l’opera sarebbe costato più di installarla, poiché si sarebbe dovuto mettere mano alla riprogettazione delle due stazioni. La passata amministrazione non se n’è mai occupata la regione, non pervenuta, vorrei tanto chiedere se qualche consigliere regionale o comunale ha mai avuto la curiosità di interessarsi della vicenda. Evidentemente no troppo impegnati a nascondere gli sprechi della metropolitana, centinaia di milioni in alcuni casi buttati per pure manie di grandezza della vecchia classe dirigente che, in alcuni momenti, ha anche il coraggio di riproporsi. Repubblica Napoli di oggi offre ai lettori ben due articoli senza mai citare (evidentemente non avranno studiato) che noi ce ne eravamo occupati, oltre un anno fa, seppure, come al solito, inascoltati di modo da dare qualche speranza ai napoletani e non lasciare intendere che la calasse politica è tutta della stessa pasta sprecona, arruffona e clientelare. Ma si sa il lavoro viene bene solo se si distrugge la fiducia nella politica, non se si vuole dare atto che c’è qualcuno che vuole ricostruire! E’ da qualche tempo che credo sia venuto il momento di reclamare il nostro spazio affinché si crei una speranza nei cittadini napoletani. I giornali credo, per fare bene il loro lavoro, dovrebbero imparare anche a studiare per verificare semmai se qualcuno, su una questione si è pronunciato. Allo stesso modo della classe politica si potrebbe dire della classe dei giornalisti, ma noi riteniamo che ci sono giornalisti che fanno bene il loro mestiere di sentinelle della democrazia.

Da Repubblica Napoli di oggi 26.02.2014:

 Scandalo Monte Sant’Angelo e Kapoor  rivuole la sua opera

UNDICI anni per realizzare due chilometri di galleria. I cantieri sono chiusi da due anni e mezzo e, nel frattempo, si è aperto un enorme contenzioso tra l’Eav, la holding dei trasporti della Regione, e le imprese di costruzione. Questo rimane del sogno di collegare con una bretella ferroviaria il polo universitario di Monte Sant’Angelo e il rione San Paolo alle ferrovie Cumana e Circumflegrea. Lo scultore Anish Kapoor, che dieci anni fa ha disegnato la stazione universitaria, ora vuole ricomprare la sua opera sequestrata in un deposito in Olanda.

Monte Sant’Angelo, scandalo ferrovia

Cantieri chiusi, opere incomplete, scompare la stazione di Kapoor

OTTAVIO LUCARELLI

FURONO sufficienti sei anni, dal 1883 al 1889, per costruire la ferrovia Cumana da Montesanto a Torregaveta seguendo per venti chilometri la linea di costa attraverso Pozzuoli. Mezzo secolo fa ne servirono quindici per realizzare i ventisette chilometri della Circumflegrea con gli stessi siti di partenza e arrivo ma con un tracciato interno. Due gioielli dell’ingegneria dei collegamenti su ferro. Due esempi oggi però difficili da imitare. Basta vederecosa sta accadendo tra viale Kennedy e Soccavo dove l’idea di collegare le due stesse ferrovie con una semplice bretella mediana attraversando via Terracina, parco San Paolo e il polo universitario di Monte Sant’Angelo si è trasformata in un’impresa titanica che ha prodotto finora solo una montagna di contenziosi.

Il tracciato disegna sulle mappe un’intelligente e utile bretella di cinque chilometri e mezzo con un costo stimato in 350 milioni di euro attingendo inizialmente i fondi dalla legge 887 del 1984 per le aree colpite dal bradisismo. Ebbene, in undici anni sono stati realizzati due chilometri di galleria tra Soccavo e Monte Sant’Angelo e oggi il sogno di portare i binari nel polo universitario e nel popoloso rione San Paolo resta tale. Tutto fermo, nonostante il 31 luglio del 2009 il Cipe abbia stanziato 121,2 milioni di euro per la realizzazione della tratta parco San Paolo-via Terracina.

Una telenovela partita male e proseguita a “strappi”. L’idea di creare un piccolo anello tra Cumana e Circumflegrea nasce nel 1997 nel pano comunale dei trasporti, parte concretamente negli anni 2002-2003 con una gara pubblica della società Sepsa e il primo cantiere, appunto, è quello della galleria tra Soccavo e Monte Sant’Angelo. Tutto facile? Per niente. Nel 2003 la Sepsa affida ad Anish Kapoor, scultore britannico di sangue indiano e iracheno, il disegno della stazione del polo universitario ma nel 2005-2006 si sospendono i lavori. Nel 2007 si riaprono i cantieri della galleria ma l’opera va a rilento e tutto si ferma definitivamente tra l’agosto del 2010 e il dicembre2011 nonostante il sostanzioso finanziamento del Cipe.

«Tutto in realtà si è fermato — accusa il professore Ennio Cascetta, assessore regionale ai Trasporti nelle giunte targate Bassolino — quando nel 2010 la nuova amministrazione a guida Caldoro decide di sospendere i lavori su tutte le ferrovie regionali. Nella delibera si spiega che bisogna individuare le opere realmente utili e le altre da fermare, ma sono trascorsi quasi quattro anni e questo sblocconon c’è. I cantieri sono chiusi e quella scelta ha prodotto solo contenziosi per centinaia di milioni di euro tra l’Eav, la holding dei trasporti della Regione, e le imprese di costruzioni, alcune delle quali nel frattempo sono fallite».

«Tanto è vero — incalza Cascetta — che il commissario ad acta dell’Eav, Pietro Voci, inviato dal governo con il mandato specifico di evitare il fallimento, ha scritto una relazione in cui si invita la Regione a riaprire i cantieri sospesi che stanno generando spese alle casse pubbliche. E non parla solo della stazione di Monte Sant’Angelo maanche di altri interventi».

Totalmente opposta è la versione dell’attuale assessore regionale ai trasporti, Sergio Vetrella: «Il nostro obiettivo è andare avanti e stiamo operando per ripartire al più presto. Il problema l’hanno generato le giunte Bassolino che ci hanno regalato una marea di contenziosi e opere senza la necessaria copertura per poter essere completate».

L’opera dell’artista indiano è sotto sequestro in Olanda

RENATA CARAGLIANO

NUOVO colpo di scena nella storia infinita del cantiere della stazione della metropolitana di Monte Sant’Angelo fermo da novembre 2011. SulCorriere della Seradi ieri Anish Kapoor, il grande artista anglo-indiano nominato baronetto dalla regina Elisabetta, che ha disegnato e progettato la stazione, ha provocatoriamente chiesto di allestire altrove le due grandi sculture in acciaio e alluminio che dovevano accogliere i viaggiatori nel doppio ingresso di questa grande opera. Due sculture monumentali, di oltre trenta metri di lunghezza e a forma di bocca che al momento sono “prigioniere”, come scrive Kapoor, in un deposito in Olanda dove sono state realizzate. Sotto sequestro perché non sono stati pagati i lavori. C’è grande amarezza da parte dell’artista nel nonvedere portato a termine il suo progetto, in una città dove ha lavorato a più riprese. Sua la grande installazione dal titolo “Taratantara” del Natale 2000 a piazza Plebiscito, seguita dalla grande mostra al Museo Archeologico nel 2003 e nel 2005 dall’installazione permanente al Museo Madre dal nome di “Dark Brother”.

«Anish è stato sfortunato. La prima e più illustre vittima di una vendetta politica. È un bio-cidio, un vero e proprio omicidio di una opera d’arte che è una forma di vita » dichiara Eduardo Cicelyn. «Nel 2003, quando ero dirigente di staff alla presidenza della Regione — continua Cicelyn — si decise di invitare Kapoor, uno dei cinque artisti più importanti a livello internazionale, a non più decorare semplicemente le stazioni del metrò con opere d’arte, ma a far diventare la stazione di Monte Sant’Angelo un’unica vera opera d’arte. Due milioni e 500 mila euro fu il compenso pattuito a Kapoor ed allo studio di architetti Future Systems di Londra che lo affiancavano. Una cifra pagata nel 2005 quando fu consegnato il progetto definitivo e poi tra il 2005 e 2007 fu messa a gara la parte esecutiva insieme all’intera “Bretella di Monte Sant’Angelo”, la tratta ferroviaria che mette insieme questa stazione con Parco San Paolo e Terracina».

Sono circolate molte cifre sul prezzo delle due sculture di Kapoor, ci dice quanto sono costate? «Tutte e due le sculture – risponde Cicelyn – valgono 3 milioni di euro che a quello che so non sono stati pagati alla fabbricaolandese, che fu scelta perché l’unica in Europa in grado di poterle realizzare vista la complessità del trattamento dei materiali e la dimensione delle opere. A parte le sculture, che io ricordi, la valutazione di massima della costruzione dell’intera stazione all’epoca prevedeva un impegno complessivo di spesa intorno ai 20-25 milioni. Chi è mandante ed esecutore dell’ “omicidio” di questo progetto, la Regione – accusa Cicelyn – avrebbe perlomeno il dovere morale di rispondere all’artista e di favorire un’eventuale acquisto da parte sua. Che sarebbe un modo per recuperare un po’ di risorse pubbliche sprecate, ma anche l’occasione per restituire a vita due opere d’arte che meriterebbero una fruizione condivisa in qualsiasi parte del mondo, visto che Napoli non le vuole più».

Debiti fuori bilancio chi ci da’ una mano

dissestoPubblico due delibere di peso (in tutti i sensi) che offro ai cittadini lettori di buona volontà. Stiamo parlando infatti di una debitoria complessiva imprevista in bilancio di  €. 82.758.297,61. La prima è la  delibera di proposta al consiglio n. 966 del 19.12.2013, (clikka e scarica),  che prevede il riconoscimento di un debito fuori bilancio pari ad €. 18.504.863,01 da pagarsi alla UBIFACTOR Elektrica, per una questione di smaltimento di rifiuti solidi urbani in virtù di una sentenza di condanna del Consiglio di Stato del 2011. I fatti risalgono ad un contratto del 1987, sono 325 pagine con gli allegati.

La seconda è la  delibera di proposta al consiglio n. 967 del 19.12.2013 (clikka e scarica), di appena 5442 pagine con la quale si riconoscono €. 35.079.738,60 per debiti fuori bilancio derivanti da sentenze di condanna dell’amministrazione già esecutive (art. 194 lett. a. 267/2000); ed €. 29.173.695,88 per beni e servizio acquisiti dall’ente e non previsti in bilancio preventivo (art. 194 lett. e. 267/2000). Queste ultime maturate nel periodo che va dal 01.01.2013 al 31.10.2013. Come sempre se ci date una mano ne saremmo molto contenti e come al solito faccio sempre la stessa riflessione: il consigliere comunale di una città come Napoli, forse, dovrebbe fare una sorta di selezione per titoli ed esami, prima di caricarsi addosso il peso amministrativo di un milione di abitanti. Mi chiedo cosa e come abbiano fatto gli altri consiglieri delle passate consiliature e se mai abbiano riflettuto a fondo su ciò che stavano facendo. Poi con tutti questi debiti mi chiedo come si può consentire, ancora oggi, a chi possiede beni pubblici preziosi e che producono reddito privato di non pagare quanto dovuto.  Forse una mano, tenuto conto di ciò che è emerso anche dalla Corte dei Conti, ce la può dare solo il governo, sperando che non ci tenga per i piedi. BUONA LETTURA.

P.S. Le delibere può darsi che non si visualizzino ma si possono scaricare al link attraverso il relativo comando.

Classe dirigente e principio di responsabilità e merito

ricostruzioneOggi (24.02.2014) leggo su Repubblica Napoli del pressing sul governo della classe dirigente campana per avere una rappresentanza. Una semplice constatazione quanti dei nomi che si leggono hanno avuto un ruolo nel Comune di Napoli e non hanno mai sollevato alcuna delle questioni che vengono drammaticamente indicate dalla Corte dei Conti nel provvedimento (clikka) con il quale è stato bocciato il piano di riequilibrio e da cui traspare che i bilanci 2008/09/10/11 erano falsati dall’incredibile sopravvalutazione dei residui attivi non esigibili. Un’analisi profonda che parte dal 2008 ed anche più indietro. Mi chiedo cosa hanno fatto e detto coloro che siedevano sulle poltrone e poltroncine dell’Amministrazione Comunale anche con ruoli di gestione, per adempiere al loro dovere di verità e di rappresentanza. Renzi sceglierà secondo il principio del merito: la vedo difficile.  In due anni e mezzo ecco cosa abbiamo fatto noi di Ricostruzione Democratica (clikka).

Da Repubblica Napoli di oggi (24.02.2014) Governo, Campania pressing: No alle quote

Nicodemo: Renzi sceglie per competenze e meriti

DARIO DEL PORTO

LA PRATICA è sul tavolo di Luca Lotti, il braccio destro del premier Matteo Renzi che sta lavorando al completamento della squadra con la scelta di vice ministri e sottosegretari. Con una cinquantina di caselle da riempire (il tetto sarà quasi certamente 47) si fa più intenso il pressing diretto a colmare una delle lacune più evidenti della compagine governativa: l’assenza di esponenti provenienti dalla Campania e da altre regioni meridionali come la Puglia. «C’è un lavoro collettivo da parte di molti di noi per far sì che alla Campania venga riconosciuta la rappresentanza che merita un territorio così importante», spiega il segretario regionale del Pd Assunta Tartaglione. I contatti con Roma proseguiranno nella giornata di oggi, muovendo con discrezione le pedine ritenute più in linea con il profilo che il premier ha voluto dare al suo esecutivo: dunque si guarda fra personalità giovani ma possibilmente già temprate da qualche positiva esperienza amministrativa o di partito oppure impegnate nella società civile, con una quota di donne omogenea a quella degli uomini. Difficile fare previsioni sui nomi anche perché la discussione entrerà nel vivo solo fra oggi e domani, a margine del dibattito sul voto di fiducia in Parlamento.

Potrebbero rispondere all’identikit la deputata Valeria Valente, già assessore comunale con la giunta Iervolino, Pina Picierno, parlamentare e responsabile Legalità della segreteria del Pd, oppure Francesco Nicodemo, scelto da Renzi come responsabile perla Comunicazione della segreteria del Pd, che però avverte: »Mi auguro che non ci sia alcun pressing, anche perché con Renzi non funziona. Il premier sa, conosce e decide secondo la sua costruzione mentale, senza lasciarsi influenzare dalle pressioni come è già accaduto altre volte. Non ragiona per quote». Ricorda Nicodemo che il neo presidente del Consiglio «sta facendo le sue valutazioni in base alle competenze e ai meriti di ciascuno. In questo modo ha formato la squadra dei ministri e allo stesso modo selezionerà i sottosegretari». Ma in questo scenario, sottolinea il responsabile Comunicazione della segreteria democratica, «la componente territoriale non è prevalente. Contano il merito e le competenze. Se Renzi ha nominato due ministri liguri, lo ha fatto perché ritiene Roberta Pinotti e Andrea Orlando le persona giuste per occuparsi rispettivamente di Difesa e Giustizia. Allo stesso modo, non ha chiamato me e Pina Picierno a far parte della segreteria perché siamo nati in Campania. D’altra parte, i ministri che nel pas-sato si sono occupati in maniera efficace di questioni territoriale non necessariamente erano meridionali. Penso a Barca, che ha svolto un lavoro straordinario». Nicodemo sottolinea che «in Campania ci sono un sacco di competenze e di meriti, bisogna vedere adesso cosa succederà in un quadro di incastri ancora da definire. E peraltro Matteo Renzi mi ha sempre sorpreso nelle sue scelte. Ma al di là dei nomi – ragiona Nicodemo – è arrivato il momento di rovesciare il paradigma che sino ad oggi ha ispirato le politiche peril Mezzogiorno: prima l’unico filo conduttore era rappresentato dalle rivendicazioni delle classi dirigenti meridionaliche andavano a Roma, sbattevano i pugni sul tavolo e tornavano per far realizzare una strada, una piazza oppure perfar aprire un’azienda sul territorio. Così abbiamo avuto cinquant’anni di assistenzialismo che non hanno permesso al Mezzogiorno di emanciparsi ed esprimere appieno le proprie potenzialità. Ora bisogna ripartire dal gap che ci divide dal resto del Paese: la mancanza di asili nido, la povertà, la dispersione scolastica, la qualità della vita, puntando sulla questione sociale e il capitale umano, oltre che con investimenti materiali che permettano ad esempio di rivalutare la vocazione turistica del territorio».

Dissesto del Comune di Napoli: Le motivazione della Corte dei Conti

comunePer una reale comprensione dei problemi che affliggono Napoli e la sua amministrazione ecco le motivazioni della Decisione della Corte dei Conti con la quale è stato bocciato il piano di riequilibrio del Comune di Napoli aprendo la strada al Dissesto. Il documento è corposo ci è stato notificato qualche ora fa e lo studio credo sarà faticoso. Come al solito chiedo alle anime di buona volontà di dare una mano a capire ed a collaborare. Sono 101 pagine di dati, tabelle e considerazioni. Credo sia la fotografia dello stato delle casse comunali che, voglio precisare, non sono che in minima parte attribuibili a questa amministrazione. Occorre, però, che politicamente ci sia la capacità di analizzare ciò che è accaduto affinché si sappia chi ha amministrato bene e chi ha amministrato male (forse tutti male) e si capisca quali sono le azioni di buona amministrazione che oggi sono necessarie più che mai.

Ecco il provvedimento integrale:

 Deliberazione n.12-2014 della Corte dei Conti PARTE 1 (clikka)

Deliberazione n.12-2014 della Corte dei Conti PARTE 2 (clikka). Ora l’ho finito di leggere. Per chi non ha tempo e vuole andare al nocciolo del problema può leggersi le considerazioni conclusive da pag. 104 in poi della seconda parte. La descrizione è amara, puntuale e stringente. L’analisi ci fa capire che per lo meno dal 2008 ci hanno preso in giro: capacità di riscossione ridicola, crediti inesigibili non ritenuti tali …. è da leggere con attenzione è un pezzo della storia di Napoli dalla quale nessuno si può tirare indietro perché è stata fatta da amministratori più volte riconfermati ai cittadini!

A proposito di buona amministrazione e Corte dei Conti è di oggi il sequestro dei conti correnti del Calcio Napoli per 5 milioni di €. da parte della Procura Regionale della Corte dei Conti, che ha aperto un procedimento sui rapporti tra società ed amministrazione in seguito a quanto è più volte emerso nella commissione impiantistica sportiva che presiedo ed alle numerose sollecitazioni di Ricostruzione Democratica a portare all’incasso i canoni di concessione non pagati. E’ stata una giornata faticosa!

Il Tg Campania sul sequestro al Calcio Napoli (clikka)

Operai: Chi paga il conto del dissesto del Comune di Napoli

ANMIeri (18.02.2014) c’è stata una importante iniziativa dell’USB Trasporti di Napoli a cui ho partecipato fino ad un certo punto e che mi ha suscitato le riflessioni che ho scritto ad un caro amico dell’Azienda di Mobilità che mi aveva sollecitato un intervento che non ho potuto fare per altri impegni:

Caro Ezio, ieri sono dovuto andare via senza poter intervenire nell’interessante dibattito che l’USB Trasporti ha affrontato sul pericolo dissesto del Comune di Napoli. Dico subito che è giustificata e dovuta l’apprensione dei lavoratori delle società partecipate e di tutti quelli che si trovano a lavorare per o con l’Amministrazione. Dico anche subito che sarei stata una voce fuori dal coro perché la piega che ha preso la discussione, almeno fino a quando sono stato presente, è stata quasi “elettorale” con parole d’ordine che scaldano cuori ma che a mio avviso non fanno capire i nodi dei gravi problemi che oggi ci troviamo ad affrontare e che ci vengo da anni di incapacità amministrativa e negli ultimi anni dall’Europa. La parola d’ordine è stata, infatti, poteri forti e Corte dei Conti, come se quest’ultima facesse parte dei primi. Ma a che serve? Converrai con me, che sarebbe stato più utile indicare quali sono le cause dello stato in cui ci troviamo e quali sono i poteri forti da combattere. Un allarmismo indirizzato, secondo me alla cieca, senza spiegare ai tanti operai presenti come stanno le cose. Per il rispetto che provo verso gli operai e per la categoria di quelli a cui sono particolarmente legato che, come mio padre, si sono spezzati e si spezzano la schiena alla guida di un autobus, facendo la cd. “doppia giornata” per portare il pane a casa, credo debba essere detta la verità tutta la verità spiegandola anche più volte e nei minimi particolari.

Caro Ezio, ma secondo te non siamo già in dissesto? Un comune che taglia il salario accessorio ed il ticket e paga i suoi creditori a cinque anni e che, per non dichiarare il dissesto, aderisce alla legge cd. predissesto (D.L. 174/2012) non è già in dissesto? Caro Ezio, se non capiamo come ci siamo arrivati a questa condizione non capiremo neppure come uscirne e con chi prendercela. I poteri forti si chiamano: ceto imprenditoriale pressoché assente che pretende di saccheggiare il pubblico; incapacità amministrativa; malaffare; vincoli di bilancio europei; esternalizzazione di tutti i servizi pubblici; vendita di tutto ciò che è pubblico. Si potrebbe parlare per ore e scrivere un trattato.

E’ vero sugli operai si scarica tutta la crisi di una finanza virtuale che ha spostato il lavoro in Cina ed in ASIA lasciando all’Europa l’economia astratta dello SPREAD, di BOND etc etc,  ma per restare al campo della nostra amministrazione credo che oggi la cd. lotta di classe, si debba articolare anche nella pretesa della giustizia e della sana e corretta amministrazione.

Un miliardo e 400 milione di squilibrio finanziario al Comune di Napoli si è creato anche con operazioni sbagliate. Iniziamoci a chiedere dove sono andate e quante risorse hanno assorbito e di chi è la responsabilità di: Porto Fiorito (clikka); Bagnoli (clikka); ZOO (clikka); Edenlandia; gestione Stadio San Paolo (clikka); CAAN (clikka); acquisto di Piazza Garibaldi (clikka); Lotto 14/B di Marianella; ponte di corso Novara costruito ed abbattuto; gestione del patrimonio pubblico (clikka); la questione del gestore ROMEO (clikka).

Questo per dire solo quelle che mi vengono in mente e che sono operazioni che hanno generato buchi per centinaia di milioni di euro e dei quali oggi si chiede il conto a tutti i cittadini e lacrime e sangue agli operai. La legge è chiara, la Corte dei Conti non ha fatto altro che applicarla sollevando le incongruenze del piano di riequilibrio che, Ti assicuro, è già un piano lacrime e sangue. Con ciò non voglio dire che la legge è giusta, voglio dire che l’obiettivo non è la magistratura contabile o i poteri forti genericamente indicati, ma il governo che per ragioni di giustizia sostanziale deve comportarsi con Napoli, come si è comportata con Catania e da ultimo con Roma, ma non solo. Occorre anche pretendere che ci sia una gestione oculata e credibile, non una spartizione di potere, di cariche e di posti e regali agli imprenditori amici o a quelli che si proclamano salvatori della patria.

Ti chiedo, allora, come è stato scelto l’A.D. di Napoli Holding e su quali ragionamenti o come è stato scelto l’A.D. di Napoli Servizi, quello dell’ABC, quello di Napoli Sociale, quello di Napoli Park, quello della Mostra D’Oltre Mare. Faranno gli interessi della finanza pubblica comunale e quindi in primis degli operai? Caro Ezio, mio padre dopo la cd. doppia giornata, iniziata spesso alle 5,30 del mattino rientrava a casa con la barba lunga, stanco e con il puzzo dei gas di scarico, a quelli come lui va detto tutto e spiegato tutto nei minimi particolari senza timore di fare uno sgarbo a chicchessia.

Per un’ampia analisi vedi pure gli altri articoli: Dissesto (clikka)

Il crollo della Riviera di Chiaia e la politica degli incapaci

rivieraOggi su Corriere del Mezzogiorno l’intervista al geologo Caniparoli sul disastro della riviera di chiaia dove c’è stato anche il crollo di un edificio storico. Il tema è sempre lo stesso paghiamo i danni di una politica incapace di indicare la strada agli imprenditori. Sulla metropolitana di Napoli si dovrebbe aprire una discussione su come abbia fatto la politica ad accettare soluzioni tecniche nel solo interesse dei costruttori. Sono, a mio avviso, eclatanti gli interventi su riviera di chiaia dove, una politica attenta, avrebbe dovuto pretendere, dall’impresa una soluzione di maggiore protezione dei cittadini imponendo l’attraversamento in superficie ad esempio. Non meno grave è lo sbancamento del Monte di Dio dove per fare una stazione si è scavato l’intero “monte” da piazza Santa Maria degli Angeli fino a sotto Via Chiaia mentre, invece, forse, si sarebbe potuto tutt’al più aggiungere qualche ascensore senza provocare allarmi per la vicina scuola elementare. Ancora la stazione di Monte Santangelo con l’opera dell’architetto Indiano Kapoor che giace nei depositi olandesi (gli sprerchi della metropolitana clikka).  Ebbene, oggi, occorrerebbe chiedere il conto a quei politici poco accorti che sono essi la causa del disastro e dello sperpero del danaro pubblico mentre, invece, da più parti sento voci  di riabilitazioni. I cittadini hanno la memoria corta … spero di no!

Sul crollo di Riviera di chiaia vedi anche: (il crollo alla riviera di chiaia ed i rischi della linea 6 esperti a confronto clikka)

Martedì 18 Febbraio, 2014 Vincenzo Esposito CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – NAPOLI

Il giallo della Riviera allagata di notte Caniparoli: vi spiego il perché

NAPOLI – Il 4 marzo sarà trascorso un anno dal crollo di palazzo Guevara a Chiaia. In dodici mesi tante domande non hanno trovato risposta. Soprattutto quelle sui lavori nel sottosuolo per realizzare la linea 6 del metrò, e quelle sul reale stato idrogeologico della zona. Ieri al giornale un lettore ha inviato l’ennesima foto della Riviera allagata in una serata calda e serena. «Perché?», è la domanda. Mistero. Riccardo Caniparoli, geologo che da vent’anni studia il sottosuolo della zona, non ha dubbi. «La talpa ha perforato gli strati impermeabili che trattenevano le falde artesiane».
Ma lo sa o lo deduce?

«Non c’è altra spiegazione scientifica».

E perché l’acqua viene fuori sulla strada?

«Perché è compressa nel sottosuolo e appena trova una via d’uscita la percorre, anche se è lunga e tortuosa».
Ma pare che fuoriesca solo di notte.

«Normale, ciò accade quando le pompe dei cantieri che la scaricano direttamente nelle fogne sono spente. L’acqua non viene più aspirata e la pressione la porta in superficie».
Quando piove la Riviera diventa un fiume, perché?

«Ovvio, gli scarichi già sono pieni d’acqua e quindi non hanno la capacità di accoglierne altra».
La gente vuole sapere cosa sta accadendo?

«Ce lo chiediamo tutti. Ma le risposte non arrivano. Ce lo dovrebbe dire la magistratura. E anche l’amministrazione di Napoli. Non dimentichiamo che i lavori si stanno facendo in concessione. Il Comune ha il dovere di dire cosa accade nel sottosuolo».
Secondo lei?

«Io dico sempre che gli eventi sono naturali e solo quando l’uomo ci mette le mani diventano calamità. Qui è stato rotto un equilibrio secolare tra acqua piovana, marina e fonti artesiane. Ora la natura sta tentando di trovare nuovi equilibri».
Lei dice che la Villa comunale sta morendo e che la Riviera è in pericolo.

«Questo è sotto gli occhi di tutti. Ho fatto degli studi, ho pubblicato delle ricerche e nessuno mi ha mai smentito».
Appunto la Villa comunale. Perché l’acqua fuoriesce da lì?

«Sopra, sulla collina i buchi sono stati tappati, cementificati. Il parco borbonico è l’unico posto in cui trova una via d’uscita. E’ come un rigurgito naturale».
E’ acqua salata o dolce?

«E acqua delle fonti zuffregne. Quella di mare, invece, ormai è sotto la Villa e questo spiega perché gli alberi muoiono e più di una trentina sono stati tagliati pochi mesi fa».

La Regione Campania Indagata: Cosa dovrebbe fare la politica?

regioneLo scandalo dei presunti peculati dei consiglieri regionali di tutta Italia dovrebbe spingere la politica a fare una riflessione seria. Il leit motiv è quello del “così fan tutti” e del conseguente corollario del “salvi tutti”! Con i fondi economali, assegnati ai gruppi politici, per attività politico/istituzionale, delle assemblee elettive, le cronache di quest’anno hanno dimostrato che ci si è comprato di tutto, dalla tintura dei capelli da parte di consiglieri calvi, a caramelle, sigarette, dolciumi, mutande verdi, c’è addirittura chi si è pagato il matrimonio della figlia e chi si è pagato la TARES di casa sua, dichiarando, poi, che era sede di partito, occorrerebbe prima o poi fare un libro con tutti i casi strambi. Anche in questo caso la politica non fa ciò che avrebbe fatto in ogni altro paese civile: una indagine interna e la conseguente espulsione di coloro che sono stati pescati con le dita nella marmellata. Ciò porterebbe ad un azzeramento della intera classe politica, salvo rare eccezioni, che sono rinvenibili in ogni schieramento e, quindi, non solo nel m5s! Niente di tutto questo, si attende che l’acqua scorra sotto i ponti e che il tempo possa riabilitare chi, tutto sommato, per la politica ha commesso un peccato veniale di qualche centinaia di migliaia di euro! Il vero problema è che questo stato di cose si autoprotegge proprio perché alle spalle di ogni uomo politico c’è il vuoto pneumatico creato un po’ ad arte un po’ per il principio “io sono io e gli altri non sono un … niente“. Oggi è stato arrestato addirittura il braccio destro di caldoro in regione che dire, il presidente della regione anziché aprire una finestra e fare pulizia ha immediatamente dichiarato che metterebbe sul suo fido metterebbe la mano sul fuoco, forse non solo la mano … forse occorrerebbe mettere tutto il braccio … il destro. Sulla questione vedremo cosa farà la neo nominata assunta tartaglione nuova segretaria regionale del pd.

Il tema mi è molto caro vedi anche: scandalo in regione campania il denaro dei consiglieri (clikka)

Da Repubblica Napoli di oggi (18.02.2014) Scandalo rimborsi alla Regione gomme e tintura per i capelli 

Il consigliere regionale socialista Gennaro Salvatore fu già condannato due volte per concussione – Braccio Destro di Caldoro agli arresti domiciliari. C’È LO scontrino dell’ormai nota tintura per capelli, più «make up e toletteria », per 78 euro. C’è l’acquisto del chewingum, 1.95. E poi, ovviamente, corposi acquisti, hotel ristoranti e gioiellerie. La lista di spese personali, per 100 mila euro di fondi pubblici, manda agli arresti domiciliari Gennaro Salvatore, consigliere regionale e fedelissimo del governatore. E Caldoro va oltre il suo garantismo. «Salvatore? Serio e corretto». Non un’ombra di disagio, in apparenza. Intanto quell’aula è gremita di scandali e personaggi inquisiti.

Scandalo rimbosi alla Regione gomme e tintura per i capelli

Ai domiciliari Salvatore, uomo-ombra di Caldoro

CONCHITA SANNINO

LASCIARE la poltrona di capogruppo non lo ha salvato dalla detenzione. È quasi un ritorno al passato per Gennaro Salvatore, considerato politicamente l’uomo- ombra del presidente Stefano Caldoro, il socialista approdato a nuova vita politica, dopo le regionali del 2010, nell’aula del Centro direzionale. La sua elezione e il ruolo di presidente del gruppo “Nuovo Psi- Caldoro Presidente” arrivavano infatti dopo la controversa fase della Prima Repubblica e le sue due condanne per concussione, durante gli anni della Tangentopoli napoletana, 1991 e 1992, quand’era assessore comunale nella giunta di un altro socialista, Nello Polese sindaco.

Stavolta, per Salvatore, l’accusa è di peculato continuato. È accusato di avere prelevato poco più di 100mila euro, e di questo denaro di aver percepito indebitamente 95mila euro, tra il 2010 e il 2012. Il consigliere, stando all’indagine del pm Giancarlo Novelli coordinata dal procuratore aggiunto Francesco Greco, avrebbe però destinato quei soldi del cosiddetto Fondo istituzionale «per il funzionamento dei gruppi» a utilità e acquisti del tutto lontani dagli obiettivi previsti dalla norma. Spese che, secondo la Procura, o non sono state mai documentate, oppure sono state documentate con «pezze di appoggio» palesemente incongruenti rispetto alle finalità istituzionali in vista delle quali quel contributo veniva erogato. Nel 2010 per esempio spiccano, come si rileva dall’ordinanza del gip D’Auria, le spese per libri scolastici, articoli per la casa per oltre 2mila e 200 euro, gomme da masticare e prodotti per l’igiene della persona (toiletteria, make up donna e kit colorazione capelli, puntualizza pignolo il consulente). Poi, l’anno successivo, ecco nella lista gli occhiali da vista, le sigarette e articoli da regalo acquistati in gioielleria, ma anche accessori per motocicli e farmaci. Nel 2012, infine, sono stati rimborsati anche cialde di caffè, farmaci e dolciumi.

La primavera scorsa, esplode lo scandalo dei rimborsi, che travolge quasi per intero il consiglio regionale, con i suoi membri indagati per l’uso più che disinvolto dei cosiddetti “fondi per i gruppi”, ma la mannaia scatta per Salvatore in virtù di una condotta considerata «particolarmente grave». Lo scorso settembre, è lo stesso consigliere socialista a chiedere diessere sentito dal pm e di spiegare (esigenza che, in verità, tanti altri consiglieri del Pd e del Pdl si guardano bene dal sentire). Assistito dagli avvocati Alfonso Furgiuele e Fabio Carbonelli, Salvatore spiega che è stato uno stupido errore fare arrivare alla magistratura anche gli scontrini su tintura per capelli e giocattoli. «Gli scontrini sono il risultato di un’attività disorganizzata di raccolta che si riferiva a tutte le spese affrontate da me e dai miei collaboratori anche quando, per la loro natura chiaramente personale, ero io stesso a pagare con i miei soldi», fa mettere a verbale il consigliere. Aggiunge: «Era tutto piuttosto disorganizzato, messo in un bustone in segreteria», e tira in ballo anche qualche errore dei collaboratori.

Una tesi difensiva che il giudiceritiene «irrilevante e comunque contraddetta dal rinvenimento di documentazione univocamente connessa alla vita privata dell’indagato », anche perché alcuni scontrini sono “parlanti” e come quelli della farmacia recano il codice fiscale dello stesso Salvatore.

In serata, dopo 12 ore, ecco la presa di posizione netta del governatore a favore del suo fedelissimo. Il governatore, notoriamente garantista, stavolta va persino oltre e afferma: «Gennaro Salvatore è persona seria e corretta. Sono convinto che dimostrerà alla magistratura la sua piena innocenza, peraltro non avendo certamente ricavato alcun beneficio personale, come del resto confermato dal tenore di vita suo e della famiglia». Non si attacca un uomo se vive un dramma, spiegano nel suo entourage. Attacca invece Sel, col coordinatore regionale Salvatore Vozza. «Il consiglio regionale della Campania è oramai travolto da continui scandali ed inchieste, e la sua credibilità scivola ogni giorno di più in abissi intollerabili». Vasta la schiera degli inquisiti e condannati, in quel consiglio.

Da Massimo Ianniciello, reduce dagli arresti per un’altra truffa dei rimborsi, a Roberto Conte, condannato in primo grado per concorso esterno in associazione mafiosa. Da Corrado Gabriele e Angelo Marino, già indagati per i rimborsi e di recente colpiti anche dall’inchiesta sul ricatto sociale dei Bros, ad Angelo Polverino, arrestato nell’inchiesta sugli appalti truccati della sanità.

Il caso BROS e la Politica del Posto di Lavoro

BROSGli articoli di Sannino, Del Porto e Zagaria di ieri (15.02.2014) e la risposta di oggi di Tommaso Sodano, apparsi su Repubblica Napoli, sulla vicenda dei BROS e sulla presunta contiguità di alcuni politici agli ambienti più violenti di questa categoria di inoccupati, mi sollecitano una riflessione. Per quanto posso dire mi sembra sempre la stessa storia. La politica è ancora legata alla filosofia del posto di lavoro, come mezzo per l’acquisizione del consenso elettorale. Politici imbonitori che non riuscendo ad entrare nei problemi sociali, legislativi ed economici del paese si limitano a galleggiare in superficie trovando facile spendere promesse di assunzioni che, poi, si trasformano in veri e propri boomerang perché sollecitano aspettative inattuabili anche, per i vincoli legislativi relativi alla necessità del concorso pubblico. Eppure, basterebbe poco per capire che ogni posto di lavoro “inventato” finisce per gravare sulle spalle della collettività ed, in misura ancora più pensante, su quelle fasce di cittadini che vivono in povertà, ovvero ai suoi margini. I posti di lavoro “inventati” per creare consensi, infatti, sottraggono risorse alle vere politiche sociali di inclusione, di recupero e di sviluppo ed hanno generato l’avvitamento strutturale della pubblica amministrazione intesa in senso lato e che ha provocato i disastri che sono sotto gli occhi di tutti con società partecipate, consorzi pubblici, enti ed istituzioni tal volta inutili, tal volta elefantiaci. Qualche giorno fa un dipendente dell’azienda trasporti napoletana mi ricordava di quando i lavoratori dell’ATAN erano 8.000, mentre oggi quelli dell’ANM sono poco più di 2000, sostenendo che si dovrebbe tornare ai “vecchi fasti”. Al medesimo dipendente ho chiesto: Scusa ma quanti passeggeri porta oggi un treno della metropolitana e quanti, invece, un autobus, entrambi guidati da una sola persona? Il dipendente ha capito subito mentre è facile intuire cosa avrebbe risposto un “politico di esperienza” alla sollecitazione del lavoratore. Mi chiedo abbiamo bisogno di questa politica? Il lavoro vero è quello che produce ricchezza sociale ed economica, e compito del politico, non è quello di dare i posti di lavoro, ma quello di creare le condizioni affinché si crei sviluppo economico e veri posti di lavoro. Si potrebbe dire che il compito del politico oggi è quello di giocare da sponda alle forze economiche e sociali in campo. Un indirizzo lo si potrebbe già attuare partendo con lo sfoltimento degli assurdi passaggi burocratici che imbrigliano l’economia e che sicuramente creerebbero più posti di lavoro di quelli che si chiedono ai politici nel pubblico!

Bandi Forum delle Culture

forumPosto l’Avviso pubblico (clikka) del Forum delle Culture nonché gli estratti delle due linee progettuali: 1) Estratto_Esposizioni (clikka);  2) Estratto_Espressioni (clikka).

La scadenza per la presentazione di idee progettuali è fissata per il 17 marzo 2014. Per tutte le altre informazioni vai al link: FORUM DELLE CULTURE AVVISI E BANDI (CLIKKA).

Arrivare ai bandi pubblici per la selezione credo sia stata anche una nostra vittoria: Forum delle culture 2013 (Clikka). Speriamo bene.

Per gli articoli sul Forum delle Cluture su questo blog (clikka)

Un’altra Bagnoli a Napoli Est: Il Disastro della Politica su Porto Fiorito

Porto Fiorito corradiniL’Amministrazione De Magistris, per fare bene, si sarebbe potuta semplicemente limitare a scavare tra le carte e gli affari del comune degli ultimi venti anni, per recuperare all’interesse pubblico i beni della collettività e per fare giustizia di una classe politica inadeguata, per non dire altro. La politica sarebbe dovuta arrivare prima ed a prescindere dalla Magistratura. Credo, infatti, che non occorrono sentenze penali per dichiarare che un politico non merita la fiducia dei cittadini. Oggi si discute del dramma Bagnoli ma possiamo tranquillamente dire che nella zona orientale abbiamo un’altra Bagnoli! Sono incappato, infatti, da qualche tempo nel cd. Porto Fiorito un progetto che doveva trasformare il molo di Vigliena alle porte del quartiere di San Giovanni in una zona Turistica e di ormeggio delle barche da diporto. Nulla di tutto quello che era stato programmato è accaduto anzi! L’operazione come si può notare dagli atti che offro al Vostro esame è iniziata nel 1999 e nonostante avessimo, Comune e Regione che battevano con un sol cuore (il duo bassolino/iervolino) non si è giunti a nulla, anzi si è perso l’indotto e si sono persi 15 posti di lavoro che prima erano collocati nella Cantieri Navali Partenopei sfrattati per fare posto all’investimento! L’operazione è sempre la stessa solo che in questo caso il Comune decise di comprare per 10 miliardi di vecchie lire (tanto paga pantalone), il capannone e l’area della ex fabbrica Corradini per poi regalarla per 99 anni alla Porto Fiorito S.p.a. che avrebbe dovuta bonificarla realizzando l’investimento. Per conoscere i responsabili politici ed amministrativi della vicenda  basta leggere i nomi dei politici e degli amministratori che compaiono nelle delibere che potrete leggere. Tutti nomi conosciuti che ancora oggi i giornali magnificano ed omaggiano mentre, invece, per fare bene il loro mestiere dovrebbero chiedere il conto per offrirlo all’analisi dei cittadini su cui sono ricadute le infauste scelte (unmiliardoequattrocentomilionidieuro di deficit finanziario). Di recente ho partecipato ad una riunione con i rappresentanti degli ormai ex lavoratori ed il vicesindaco ed ho percepito tutta la inadeguatezza della politica incapace di dare risposte. A fronte di ormai 13 anni di fallimento dell’area, pare che i rappresentanti della società Porto Fiorito S.p.a. abbiano chiesto un allungamento della concessione in cambio del nulla. Per sapere cosa avrebbe dovuto rispondere l’amministrazione De Magistris a questa richiesta sarebbe bastato interpellare un medio cittadino napoletano che avrebbe sicuramente avrebbe risposto: Prendere a calci classe politica ed imprenditoriale napoletana! Se solo i giornali facessero la metà del loro dovere saremmo già ad un quarto dell’opera! Ecco i documenti e le delibere che Vi invito a leggere:

1 Portofioritodeliberadiacquisto D.G. 1947/1999 (clikka)

2PortofioritoDeliberaFinanzadiProgetto D.Consiglio n. 434/1999 (clikka)

3PortoFioritoFinanzadiprogettodeliberagiunta n. 3358/1999 (clikka)

4PortoFioritoDeliberadiproroga Consiglio 84/2000 (clikka)

5PortoFioritoDeliberadiapprovazioneprogetto G. 1525/2003 (clikka)

6PortoFioritoApprovazioneProgetto D.G. 2903/2003 (clikka)

Hanno avuto anche il coraggio di andare in TV. Ho la sensazione che ci meritiamo tutto:

Populismo e Costi della Politica

spreco-di-soldi-pubbliciIeri (13.02.2014) sul Corriere del Mezzogiorno era uscito un articolo sul costo dei consiglieri (che incollo in calce) che non faceva nessuna distinzione, mettendo tutto e tutti in un unico calderone. Oggi sempre su Corriere del Mezzogiorno è stata pubblicata la lettera che descrive la posizione di Ricostruzione Democratica. Su questo Blog molti articoli sul tema: I nostri costi della politica (clikka)

Corriere del Mezzogiorno del 13.02.2014:

Al Comune di Napoli, serve nuova trasparenza di GENNARO ESPOSITO

Caro direttore, ho letto con attenzione gli articoli di Locoratolo e Cuozzo sui costi dei consiglieri comunali e vorrei esprimere la mia amarezza come cittadino e Consigliere Comunale di Ricostruzione Democratica. Questi articoli correttamente informano la cittadinanza su prassi scorrette quanto diffuse, che generano disaffezione dalla vita pubblica. Tuttavia potrebbero rendere un servizio migliore, nell’interesse collettivo, se solo fossero più completi, mettendo cioè in luce anche i rari casi di diversità, che pure ci sono. Purtroppo però ciò che dovrebbe essere la normalità non fa notizia, mentre spesso si cerca il sensazionalismo: è notizia lo spreco dei fondi pubblici e l’uso improprio delle risorse collettive, ma non il contrario. L’effetto, tuttavia, è duplice: di far apparire marcia tutta la politica e di aumentare la disaffezione dalla vita pubblica, con un danno per tutta la collettività. Non solo il cittadino si forma la convinzione che sono tutti uguali, (confondendo quelli che hanno «rubato» con quelli onesti) ma alla fine se sono tutti uguali come dare torto a chi il voto lo vende per 50 euro? Così, inoltre, si disincentivano dall’impegno proprio coloro che utilizzano il potere correttamente, che già combattono ad armi impari con i loro avversari. Mi sorge allora il dubbio che il nostro impegno, oltre ad essere defatigante e difficile, sia anche inutile. E’ inutile essere scrupolosi con i gettoni di presenza, ciò che comporta percepire solo due o trecento euro al mese, è inutile spendere oculatamente i fondi economali per le strette esigenze, restituendone una parte, è inutile avere solo la metà dei collaboratori, perché non necessari nella quotidianità – ma utilissimi tre mesi ogni cinque anni, ossia in campagna elettorale – è inutile studiare atti e delibere cercando di dare un contributo costruttivo alla vita pubblica della città. È inutile, insomma, cercare di essere rigorosi nella misura in cui il risultato di questo impegno non viene nemmeno riconosciuto. Se dovesse essere così, allora anche ai miei occhi apparirebbe certamente più scaltro chi sfrutta la sua posizione per ottenere qualche prebenda. Sicuri che non è affatto intenzione del Corriere del Mezzogiorno dipingere un quadro in cui tutte le vacche sono nere, auspichiamo che il Suo giornale voglia seguire con attenzione una delle nostre proposte in tema di trasparenza e buona amministrazione. A maggio 2012 presentammo una proposta di regolamento per procedimentalizzare le nomine nelle società partecipate, enti o istituzioni del Comune, proposta che con grande fatica eravamo riusciti a portare all’attenzione dell’aula durante lo scorso consiglio, ma che è stata irresponsabilmente rinviata in commissione dalla maggioranza per ulteriori approfondimenti (sic!). Riuscirà il Consiglio comunale a scrivere una pagina di trasparenza sulle nomine negli enti?

 Capogruppo di Ricostruzione Democratica

 Ps. Ecco lo statino paga del consigliere “ingenuo” che nonostante sia tutto inutile ci crede ancora:

statino paga (clikka)

Corriere del Mezzogiorno del 13.02.2014

Ecco la supercasta di Napoli

Comune, record di gruppi (16). E ce ne sono 6 con un solo eletto

Una norma incredibile stabilisce che per un solo eletto al Comune di Napoli, capogruppo di se stesso, sia possibile avere fino a cinque dipendenti comunali a disposizione, oltre ovviamente ad una stanza e a tutto quanto occorre per fare politica: uno smartphone, fondi per le spese vive dell’ufficio, l’abbonamento gratuito alla rassegna stampa e così via, senza dimenticare che ai consiglieri spettano anche due biglietti per lo stadio che è di proprietà comunale. E la cosa diventa ancor più incredibile se solo si pensa che in via Verdi, sede del Consiglio comunale, siano presenti addirittura sei gruppi composti da un solo consigliere. Ma non solo. A Napoli è record italiano per la presenza di partiti in aula: ce ne sono addirittura 16, nove di centrosinistra e 7 di centrodestra.

 

Costi dei partiti, 5 dipendenti per un solo eletto

Comune in predissesto, ma spese alle stelle per i gruppi formati da un consigliere

NAPOLI — Sedici gruppi consiliari, sette di centrodestra e nove di centrosinistra, nei quali confluiscono 20 partiti o sigle per appena 48 consiglieri eletti. Ma anche sei partiti composti da un solo consigliere comunale. Se altrove c’è disaffezione per la politica, Napoli va in controtendenza. E in Consiglio comunale partiti e monopartiti si moltiplicano.
Il capoluogo campano detiene questo squallido record tra le grandi città italiane: Milano, Roma, Firenze, Torino, Bologna, Genova, Bari e Palermo non hanno assolutamente tanta frammentazione nelle assemblee cittadine, cosa che è poi alla base dell’ingovernabilità. E il fenomeno non sembra arrestarsi. In via Verdi, solo nell’ultimo mese, sono nati due gruppi di centrodestra: Forza Italia e Nuovo Centrodestra. Mentre da ieri è in arrivo un possibile nuovo «iscritto» al Gruppo Misto, cioè Marco Russo, ex capogruppo dimissionario dell’Idv che non ne ha potuto più del fatto che «nel mio partito si pensa solo alle poltrone» e si è dimesso da gruppo e partito. Russo, infatti, a meno che non confluisca in un partito esistente, non potrà far altro che iscriversi al gruppo Misto, gruppo diventato il partito grazie al quale de Magistris governa sul filo di una maggioranza che, dichiarazioni di voto alla mano, oscilla tra i 25 e i 26 consiglieri comunali. Come dire che basta nulla, un po’ di traffico o un’influenza, per far venir meno il numero legale in aula. Frammentazione che si aggiunge a frammentazione per un’assemblea che, ad appena 32 mesi dall’elezione, ha visto esplodere i due partiti del sindaco, l’Idv, partito di origine di de Magistris, passato da 15 consiglieri a 9; e «Napoli è Tua», la lista civica del primo cittadino, entrata in aula con sei eletti e oggi ridotta ad un unico consigliere. Ma perché, alla faccia del tanto sponsorizzato sistema elettorale dei sindaci, c’è tanta frammentazione? Null’altro che semplice opportunità. Perché avere un gruppo autonomo, benché composto da un solo eletto, serve, ad esempio, ad avere fino 5 dipendenti comunali distaccati: la norma consente infatti di assegnare 3 dipendenti per ogni gruppo, un altro al capogruppo ed un altro ancora per ogni consigliere eletto. Fatti due conti, se i monogruppi sono sei, si può arrivare fino a 30 dipendenti comunali distaccati al servizio di sei consiglieri. E non solo. Perché i capigruppo di se stessi, oltre a prendere parte alla conferenza dei capigruppo, quindi ad incidere nelle scelte strategiche del Consiglio, hanno ovviamente diritto alla propria quota di fondi per l’economato. Prendiamo il dato relativo al Peg, il Piano esecutivo di gestione 2013, che ha assegnato ai Gruppi per acquisti di beni di consumo, prestazioni di servizio e acquisto di beni durevoli 163.800 euro. I soldi sono stati così suddivisi: il 50 per cento, quindi 81.900 euro, tra tutti i 48 consiglieri; altri 81.900 euro per ogni gruppo politico. Va da sé che chi è capogruppo di se stesso ha diritto a molti più fondi rispetto ad un singolo consigliere di un partito ben più ampio. Immancabile, poi, il classico gettone-presenza per ogni riunione di commissione e ogni Consiglio comunale, con gli eletti che, mediamente, arrivano a percepire tra gli 800 e i 1.200 euro al mese a testa. Il consigliere, inoltre, può contare pure sull’astensione dal lavoro retribuita nelle ore in cui c’è commissione o Consiglio. Immancabili, infine, quelle che sono le dotazioni di servizio: stanza, telefono, smartphone, abbonamenti per la lettura gratuita dei giornali oltre ai classici due biglietti di tribuna Autorità per ogni gara casalinga del Napoli. Insomma, proprio male non è fare il consigliere comunale. Tanto più se si ha la fortuna che, dal tuo partito, tutti gli eletti vanno via e rimani da solo. In quel caso diventa un vero affare.
Paolo Cuozzo

Legge elettorale e Principi Costituzionali: Parla la Corte!

corte costituzionaleLa corsa alla legge elettorale mi sembra una semplice manifestazione di forza. La Ditta R & B (renzi & berlusconi) vorrebbero dimostrare agli italiani che loro sono bravi. Peccato che il cd Italicum allo stato dimostra solo una cosa che o sono ciucci, perché non hanno letto la sentenza della Consulta n. 1/2014, che ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del porcellum, oppure sono in mala fede! In qualunque altro posto del mondo mai nessun politico si sarebbe permesso di non tenere conto delle indicazioni del Giudice di legittimità. A questo punto se le cose andranno avanti così non resta altro che sperare in un intervento del Presidente della Repubblica, nella sua funzione di depositario dei valori della Costituzione e, quindi, si rifiuti di firmare la legge che uscirà dal parlamento se in contrasto con i principi espressi dalla Consulta. Non voglio dire altro perché è chiarissima la sentenza che vi incollo nella sua versione integrale che, per comodità, ho diviso in due sezioni Premio di Maggioranza e Liste Bloccate, evidenziandovi in grassetto le parti importanti nelle quali la Corte sancisce i principi. Saltate la prima parte se non ne avete voglia ed andate al punto 3.1 ma leggetela. Leggete anche solo le parti evidenziate, penso sia un dovere per ogni cittadino leggerla per rendersi conto che la legge elettorale è la base della democrazia.

SENTENZA N. 1

ANNO 2014

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Gaetano SILVESTRI; Giudici : Luigi MAZZELLA, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI, Giancarlo CORAGGIO, Giuliano AMATO,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5 e comma 2 del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo risultante dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica); degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalla legge n. 270 del 2005, promosso dalla Corte di cassazione nel giudizio civile vertente tra Aldo Bozzi ed altri e la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altro con ordinanza del 17 maggio 2013 iscritta al n. 144 del registro ordinanze 2013 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell’anno 2013.

Visto l’atto di costituzione di Aldo Bozzi ed altri;

udito nell’udienza pubblica del 3 dicembre 2013 il Giudice relatore Giuseppe Tesauro;

uditi gli avvocati Claudio Tani, Aldo Bozzi e Felice Carlo Besostri per Aldo Bozzi ed altri.

Ritenuto in fatto

1.– Con ordinanza del 17 maggio 2013, la Corte di cassazione ha sollevato questioni di legittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, 59 e 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati), nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), nonché degli artt. 14, comma 1, e 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo in vigore con le modificazioni apportate dalla legge n. 270 del 2005, in riferimento agli artt. 3, 48, secondo comma, 49, 56, primo comma, 58, primo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, anche alla luce dell’art. 3, protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952).

1.1.– Il rimettente premette di essere chiamato a pronunciarsi sul ricorso promosso nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Milano, resa il 24 aprile 2012, con cui quest’ultima, confermando la sentenza di primo grado, aveva rigettato la domanda con la quale un cittadino elettore aveva chiesto che fosse accertato che il suo diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in coerenza con i principi costituzionali.

In particolare, la Corte di cassazione precisa che il suddetto cittadino elettore aveva convenuto in giudizio, dinanzi al Tribunale di Milano, la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell’interno, deducendo che nelle elezioni per la Camera dei deputati e per il Senato della Repubblica svoltesi successivamente all’entrata in vigore della legge n. 270 del 2005 e, specificamente, in occasione delle elezioni del 2006 e del 2008, egli aveva potuto esercitare il diritto di voto secondo modalità configurate dalla predetta legge in senso contrario ai principi costituzionali del voto «personale ed eguale, libero e segreto» (art. 48, secondo comma, Cost.) ed «a suffragio universale e diretto» (artt. 56, primo comma e 58, primo comma, Cost.). Pertanto, chiedeva fosse dichiarato che il suo diritto di voto non aveva potuto e non può essere esercitato in modo libero e diretto, secondo le modalità previste e garantite dalla Costituzione e dal protocollo 1 della CEDU, e quindi chiedeva di ripristinarlo secondo modalità conformi alla legalità costituzionale. A tal fine eccepiva l’illegittimità costituzionale di svariate disposizioni delle leggi elettorali della Camera e del Senato. Il Tribunale di Milano, dinanzi al quale svolgevano interventi ad adiuvandum venticinque cittadini elettori, con sentenza del 18 aprile 2011, rigettava le eccezioni preliminari di inammissibilità per difetto di giurisdizione e insussistenza dell’interesse ad agire e, nel merito, respingeva le domande, giudicando manifestamente infondate le proposte eccezioni di illegittimità costituzionale. Avverso tale decisione veniva proposto appello che veniva, tuttavia, anche quanto alla fondatezza dell’eccezione di illegittimità costituzionale, respinto nel merito.

1.2.– In linea preliminare, la Corte di cassazione rileva, anzitutto, che sulla questione della sussistenza dell’interesse ad agire dei ricorrenti, ai sensi dell’art. 100 del codice di procedura civile, in specie sull’interesse dei predetti a proporre un’azione di accertamento della pienezza del proprio diritto di voto, quale diritto politico di rilevanza primaria, di cui sarebbe precluso l’esercizio in modo conforme alla Costituzione dalla legge n. 270 del 2005, si è formato il giudicato, considerato che i giudici di merito avevano respinto le relative eccezioni delle amministrazioni convenute in giudizio e che queste ultime non hanno proposto ricorso incidentale.

1.3.– Il rimettente afferma, inoltre, che anche sulla questione della giurisdizione si è formato il giudicato, non essendo stata più riproposta. Un’azione di accertamento di un diritto, d’altra parte, non avrebbe potuto che essere promossa dinanzi al giudice ordinario, giudice naturale dei diritti fondamentali, non interferendo in nessun modo con la giurisdizione riservata alle Camere, tramite le rispettive Giunte parlamentari (art. 66 Cost.), in tema di operazioni elettorali.

1.4.– Quanto, poi, alla rilevanza delle questioni di legittimità costituzionale proposte, la Corte di cassazione ne ravvisa la sussistenza sulla base della considerazione che l’accertamento della pienezza del diritto di voto non può avvenire se non all’esito del controllo di costituzionalità delle norme di cui alla legge n. 270 del 2005, da cui si ritiene derivi la lesione del predetto diritto.

1.5. – Ancora preliminarmente, il rimettente rileva, infine, che, nella specie, sussiste il necessario nesso di pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale proposte rispetto al giudizio principale, posto che quest’ultimo deve essere definito con una sentenza che accerti la portata del diritto azionato e lo ripristini nella pienezza della sua espansione, anche se per il tramite della sentenza della Corte costituzionale. Il petitum del giudizio principale sarebbe, pertanto, separato e distinto rispetto a quello oggetto del giudizio di legittimità costituzionale. Peraltro, nei casi di leggi che, nel momento stesso in cui entrano in vigore, creano in maniera immediata restrizioni dei poteri o doveri in capo a determinati soggetti, i quali, pertanto, si trovano per ciò stesso già pregiudicati da esse, come nel caso in esame delle leggi elettorali, l’azione di accertamento rappresenterebbe l’unica strada percorribile per la tutela giurisdizionale di diritti fondamentali di cui, altrimenti, non sarebbe possibile una tutela efficace e diretta.

1.6.– Nel merito, la Corte di cassazione, in contrasto con quanto ritenuto dai giudici di merito, premette che l’assenza di una espressa base giuridica della materia elettorale nella Costituzione non autorizza a ritenere che la relativa disciplina non debba essere coerente con i conferenti principi sanciti dalla Costituzione ed in specie con il principio di eguaglianza inteso come principio di ragionevolezza, di cui all’art. 3 Cost., e con il vincolo del voto personale, eguale, libero e diretto (artt. 48, 56 e 58 Cost.), in linea, peraltro, con una consolidata tradizione costituzionale comune a molti Stati.

Né varrebbe ad escludere la possibilità di sollevare questioni di legittimità costituzionale delle leggi elettorali l’obiezione che, rientrando queste ultime nella categoria delle leggi costituzionalmente necessarie, non ne sarebbe possibile l’espunzione dall’ordinamento nemmeno in caso di illegittimità costituzionale, poiché, in tal modo, si finirebbe col tollerare la permanente vigenza di norme incostituzionali, di rilevanza essenziale per la vita democratica di un Paese. D’altra parte, la Corte di cassazione sottolinea che le questioni di legittimità costituzionale proposte non mirano «a far caducare l’intera legge n. 270/2005, né a sostituirla con un’altra eterogenea, impingendo nella discrezionalità del legislatore», ma solo a «ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati, senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali». A tal proposito la Corte di cassazione sottolinea che «tale conclusione non è contraddetta né ostacolata dalla eventualità che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei suoi poteri (in specie di quelli di cui all’art. 27, ultima parte, della legge n. 87 del 1953) o dal legislatore in attuazione dei principi enunciati dalla stessa Corte».

1.7.– Tanto premesso, il rimettente censura anzitutto l’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5) e stabilisce che, in caso negativo, ad essa viene attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza.

Tali disposizioni, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti (potenzialmente anche molto modesta) in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Esse, inoltre, delineerebbero un meccanismo premiale manifestamente irragionevole, il quale, da un lato, incentivando il raggiungimento di accordi tra le liste al fine di accedere al premio, si porrebbe in contraddizione con l’esigenza di assicurare la governabilità, stante la possibilità che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio si sciolga o uno o più partiti che ne facevano parte ne escano; dall’altro, provocherebbe una alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che, tra l’altro, restano in carica per un tempo più lungo della legislatura.

La previsione dell’attribuzione del premio di maggioranza recata dalle predette disposizioni comprometterebbe poi l’eguaglianza del voto e cioè la «parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso», in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost., tenuto conto che la distorsione provocata dalla predetta attribuzione del premio costituirebbe non già un mero inconveniente di fatto, ma il risultato di un meccanismo irrazionale poiché normativamente programmato per tale esito.

1.8.– Analoghe censure sono, poi, rivolte all’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui prevede che l’Ufficio elettorale regionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’àmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore» (comma 2) e che, in caso negativo, «l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore» (comma 4).

Anche le predette disposizioni, infatti, nella parte in cui non subordinano l’attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale al raggiungimento di una soglia minima di voti, sarebbero tali da determinare una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Esse, inoltre, recherebbero un meccanismo intrinsecamente irrazionale, che di fatto finirebbe con contraddire lo scopo di assicurare la governabilità, in quanto, essendo il premio diverso per ogni Regione, il risultato sarebbe una sommatoria casuale dei premi regionali, che potrebbero finire per elidersi tra loro e addirittura rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea tra i due rami del Parlamento, e compromettendo sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato.

Un’ulteriore censura è, infine, prospettata con riferimento agli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost., in quanto, posto che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia da Regione a Regione ed è maggiore nelle Regioni più grandi e popolose, il peso del voto (che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi) sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.

1.9.–Vengono, infine, censurati l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, l’art. 59, comma 1, del medesimo d.P.R., nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n. 361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista»; nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

Tali disposizioni violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., che stabiliscono che il suffragio è «diretto» per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost. che stabilisce che il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost. in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost. Esse, infatti, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione dei candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personale.

2.– Nel giudizio innanzi alla Corte si sono costituiti i ricorrenti nel giudizio principale, i quali, nell’atto di costituzione e nella memoria depositata nell’imminenza dell’udienza pubblica, hanno chiesto che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale delle norme censurate con l’ordinanza di rimessione; nonché che sia dichiarata l’illegittimità costituzionale, per relationem, anche dell’art. 83, commi 1, n. 3 e 6, del d.P.R. n. 361 del 1957 e dell’art. 16, comma 1, lettera b), n. 1 e n. 2, del d.lgs. n. 533 del 1993.

In particolare, con riguardo alle norme inerenti al premio di maggioranza, i ricorrenti ne sostengono l’irrazionalità, sulla scia di quanto già evidenziato dalla dottrina ed affermato dalla giurisprudenza costituzionale, in sede di sindacato di ammissibilità del referendum abrogativo (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008 e n. 13 del 2012), proprio in relazione al fatto che le vigenti leggi elettorali attribuiscono un enorme premio di maggioranza alla lista che ha ottenuto anche un solo voto in più delle altre, senza prevedere il raggiungimento di una soglia minima di voti.

Quanto al voto di preferenza, i ricorrenti lamentano che l’esercizio di tale diritto sia stato illegittimamente soppresso dal legislatore del 2005, in contrasto con la Costituzione, che, all’art. 48, secondo comma, stabilisce che il voto è «personale ed eguale, libero e segreto» ed agli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, prevede che il voto deve avvenire «a suffragio universale e diretto», assicurando in tal modo che il voto sia espresso dalla persona che vota (elettorato attivo) e ricevuto direttamente dalla persona che si è candidata (elettorato passivo). Attribuendo rilevanza esclusiva all’ordine di inserimento dei candidati nella medesima lista, già deciso dagli organi di partito, ed eliminando ogni potere dell’elettore di incidere direttamente sulla composizione dell’Assemblea, la legge avrebbe trasformato le elezioni in un procedimento di mera ratifica dell’ordine di lista deciso dagli organi di partito, conferendo a costoro l’esclusivo potere non più di designazione di una serie di nomi da sottoporre singolarmente alla scelta diretta degli elettori, ma di nomina.

3.– All’udienza pubblica, le parti costituite nel giudizio hanno insistito per l’accoglimento delle conclusioni formulate nelle difese scritte.

Considerato in diritto

1.– La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale di alcune disposizioni del d.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) e del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica), nel testo risultante dalle modifiche apportate dalla legge 21 dicembre 2005, n. 270 (Modifiche alle norme per l’elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica), relative all’attribuzione del premio di maggioranza su scala nazionale alla Camera e su scala regionale al Senato, nonché di quelle disposizioni che, disciplinando le modalità di espressione del voto come voto di lista, non consentono all’elettore di esprimere alcuna preferenza.

1.1.– In particolare, la Corte di cassazione censura, anzitutto, l’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957, nella parte in cui dispone che l’Ufficio elettorale nazionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5) e stabilisce che, in caso negativo, «ad essa viene ulteriormente attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere tale consistenza» (comma 2).

Tali disposizioni violerebbero l’art. 3 Cost., congiuntamente agli artt. 1, secondo comma, e 67 Cost., in quanto, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, determinerebbero irragionevolmente una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica.

Esse, inoltre, avrebbero stabilito un meccanismo di attribuzione del premio manifestamente irragionevole, il quale, da un lato, sarebbe in contrasto con l’esigenza di assicurare la governabilità, in quanto incentiverebbe il raggiungimento di accordi tra le liste al solo fine di accedere al premio, senza scongiurare il rischio che, anche immediatamente dopo le elezioni, la coalizione beneficiaria del premio possa sciogliersi, o uno o più partiti che ne facevano parte escano dalla stessa. Dall’altro, provocherebbe un’alterazione degli equilibri istituzionali, tenuto conto che la maggioranza beneficiaria del premio sarebbe in grado di eleggere gli organi di garanzia che restano in carica per un tempo più lungo della legislatura.

Tale modalità di attribuzione del premio di maggioranza stabilita dalle predette disposizioni comprometterebbe, inoltre, l’eguaglianza del voto e cioè la parità di condizione dei cittadini nel momento in cui il voto viene espresso, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost. La distorsione che ne risulta non costituirebbe, infatti, un mero inconveniente di fatto, ma sarebbe il risultato di un meccanismo irrazionale normativamente programmato per determinare tale esito.

1.2.– Analoghe censure sono rivolte all’art. 17 del d.lgs. n. 533 del 1993 (concernente la disciplina dell’elezione del Senato della Repubblica), nella parte in cui stabilisce che l’Ufficio elettorale regionale verifica «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’àmbito della circoscrizione abbia conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore» (comma 2) e che, in caso negativo, «l’ufficio elettorale regionale assegna alla coalizione di liste o alla singola lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, con arrotondamento all’unità superiore» (comma 4).

Anche tali disposizioni, nella parte in cui non subordinano l’attribuzione del premio di maggioranza su scala regionale al raggiungimento di una soglia minima di voti, determinerebbero, irragionevolmente, una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica. Inoltre, avrebbero creato un meccanismo intrinsecamente irrazionale, in contrasto con lo scopo di assicurare la governabilità. Infatti, essendo detto premio diverso per ogni Regione, il risultato sarebbe una somma casuale dei premi regionali, che potrebbero finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto sostanzialmente omogenea, così da compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce alla Camera ed al Senato.

Le predette disposizioni violerebbero anche gli artt. 3 e 48, secondo comma, Cost., in quanto, posto che l’entità del premio, in favore della lista o coalizione che ha ottenuto più voti, varia da Regione a Regione ed è maggiore in quelle più grandi e popolose, il peso del voto – che dovrebbe essere uguale e contare allo stesso modo ai fini della traduzione in seggi – sarebbe diverso a seconda della collocazione geografica dei cittadini elettori.

1.3.– La Corte di cassazione censura, infine, l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, l’art. 59 del medesimo d.P.R., nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n. 361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista»; nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

Tali disposizioni, ad avviso del rimettente, violerebbero gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., i quali stabiliscono che il suffragio è diretto per l’elezione dei deputati e dei senatori; l’art. 48, secondo comma, Cost., in virtù del quale il voto è personale e libero; l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 (di seguito, CEDU), ratificata e resa esecutiva con la legge 4 agosto 1955, n. 848 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali firmata a Roma il 4 novembre 1950 e del Protocollo addizionale alla Convenzione stessa, firmato a Parigi il 20 marzo 1952), che riconosce al popolo il diritto alla «scelta del corpo legislativo»; e l’art. 49 Cost. Dette norme, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza per i candidati, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione di tutti i candidati, renderebbero, infatti, il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non potrebbero sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presupporrebbe l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia libero, né personale.

2.– In ordine all’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale in esame, va premesso che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, siffatto controllo ai sensi dell’art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale) «va limitato all’adeguatezza delle motivazioni in ordine ai presupposti in base ai quali il giudizio a quo possa dirsi concretamente ed effettivamente instaurato, con un proprio oggetto, vale a dire un petitum, separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, sul quale il giudice remittente sia chiamato a decidere» (tra le molte, sentenza n. 263 del 1994). Il riscontro dell’interesse ad agire e la verifica della legittimazione delle parti, nonché della giurisdizione del giudice rimettente, ai fini dell’apprezzamento della rilevanza dell’incidente di legittimità costituzionale, sono, inoltre, rimessi alla valutazione del giudice a quo e non sono suscettibili di riesame da parte di questa Corte, qualora sorretti da una motivazione non implausibile (fra le più recenti, sentenze n. 91 del 2013, n. 280 del 2012, n. 279 del 2012, n. 61 del 2012, n. 270 del 2010).

Nella specie, la Corte di cassazione, con motivazione ampia, articolata ed approfondita, ha plausibilmente argomentato in ordine sia alla pregiudizialità delle questioni di legittimità costituzionale rispetto alla definizione del giudizio principale, sia alla rilevanza delle medesime.

Essa ha affermato che nel giudizio principale è stata proposta un’azione di accertamento avente ad oggetto il diritto di voto, finalizzata – come tutte le azioni di tale natura, la cui generale ammissibilità è desunta dal principio dell’interesse ad agire – ad accertare la portata del diritto, ritenuta incerta. L’esistenza di detto interesse e della giurisdizione – ha sottolineato l’ordinanza – costituisce, peraltro, oggetto di un giudicato interno. La sussistenza dell’uno e dell’altra è stata, infatti, contestata dalle Amministrazioni nella fase di merito, con eccezione rigettata dal Tribunale e dalla Corte d’appello di Milano, e non è stata reiterata dinanzi alla Corte di cassazione mediante la proposizione di ricorso incidentale, con la conseguenza che deve ritenersi definitivamente precluso il riesame di tale profilo.

Il rimettente, con argomentazioni plausibili, ha altresì sottolineato, in ordine alla natura ed oggetto dell’azione, che gli attori hanno agito allo scopo «di rimuovere un pregiudizio», frutto di «una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica che postula di essere rimossa mediante un’attività ulteriore, giuridica e materiale, che consenta ai cittadini elettori di esercitare realmente il diritto di voto in modo pieno e in sintonia con i valori costituzionali». A suo avviso, gli attori hanno, quindi, chiesto al giudice ordinario – in qualità di giudice dei diritti – di accertare la portata del proprio diritto di voto, resa incerta da una normativa elettorale in ipotesi incostituzionale, previa l’eventuale proposizione della relativa questione. Pertanto, l’eventuale accoglimento delle questioni di legittimità costituzionale non esaurirebbe la tutela richiesta nel giudizio principale, che si realizzerebbe solo a seguito ed in virtù della pronuncia con la quale il giudice ordinario accerta il contenuto del diritto dell’attore, all’esito della sentenza di questa Corte.

Al riguardo, in ordine ai presupposti della rilevanza della questione di legittimità costituzionale, va ricordato che, secondo un principio enunciato da questa Corte fin dalle sue prime pronunce, «la circostanza che la dedotta incostituzionalità di una o più norme legislative costituisca l’unico motivo di ricorso innanzi al giudice a quo non impedisce di considerare sussistente il requisito della rilevanza, ogni qualvolta sia individuabile nel giudizio principale un petitum separato e distinto dalla questione (o dalle questioni) di legittimità costituzionale, sul quale il giudice rimettente sia chiamato a pronunciarsi» (sentenza n. 4 del 2000; ma analoga affermazione era già contenuta nella sentenza n. 59 del 1957), anche allo scopo di scongiurare «la esclusione di ogni garanzia e di ogni controllo» su taluni atti legislativi (nella specie le leggi-provvedimento: sentenza n. 59 del 1957).

Nel caso in esame, tale condizione è soddisfatta, perchè il petitum oggetto del giudizio principale è costituito dalla pronuncia di accertamento del diritto azionato, in ipotesi condizionata dalla decisione delle sollevate questioni di legittimità costituzionale, non risultando l’accertamento richiesto al giudice comune totalmente assorbito dalla sentenza di questa Corte, in quanto residuerebbe la verifica delle altre condizioni cui la legge fa dipendere il riconoscimento del diritto di voto. Per di più, nella fattispecie qui in esame, la questione ha ad oggetto un diritto fondamentale tutelato dalla Costituzione, il diritto di voto, che ha come connotato essenziale il collegamento ad un interesse del corpo sociale nel suo insieme, ed è proposta allo scopo di porre fine ad una situazione di incertezza sulla effettiva portata del predetto diritto determinata proprio da «una (già avvenuta) modificazione della realtà giuridica», in ipotesi frutto delle norme censurate.

L’ammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale sollevate nel corso di tale giudizio si desume precisamente dalla peculiarità e dal rilievo costituzionale, da un lato, del diritto oggetto di accertamento; dall’altro, della legge che, per il sospetto di illegittimità costituzionale, ne rende incerta la portata. Detta ammissibilità costituisce anche l’ineludibile corollario del principio che impone di assicurare la tutela del diritto inviolabile di voto, pregiudicato – secondo l’ordinanza del giudice rimettente – da una normativa elettorale non conforme ai principi costituzionali, indipendentemente da atti applicativi della stessa, in quanto già l’incertezza sulla portata del diritto costituisce una lesione giuridicamente rilevante. L’esigenza di garantire il principio di costituzionalità rende quindi imprescindibile affermare il sindacato di questa Corte – che «deve coprire nella misura più ampia possibile l’ordinamento giuridico» (sentenza n. 387 del 1996) – anche sulle leggi, come quelle relative alle elezioni della Camera e del Senato, «che più difficilmente verrebbero per altra via ad essa sottoposte» (sentenze n. 384 del 1991 e n. 226 del 1976).

Nel quadro di tali principi, le sollevate questioni di legittimità costituzionale sono ammissibili, anche in linea con l’esigenza che non siano sottratte al sindacato di costituzionalità le leggi, quali quelle concernenti le elezioni della Camera e del Senato, che definiscono le regole della composizione di organi costituzionali essenziali per il funzionamento di un sistema democratico-rappresentativo e che quindi non possono essere immuni da quel sindacato. Diversamente, si finirebbe con il creare una zona franca nel sistema di giustizia costituzionale proprio in un ambito strettamente connesso con l’assetto democratico, in quanto incide sul diritto fondamentale di voto; per ciò stesso, si determinerebbe un vulnus intollerabile per l’ordinamento costituzionale complessivamente considerato.

3.– Nel merito, la prima delle questioni in esame riguarda il premio di maggioranza assegnato per la elezione della Camera dei deputati. L’art. 83 del d.P.R. n. 361 del 1957 prevede che l’Ufficio elettorale nazionale verifichi «se la coalizione di liste o la singola lista che ha ottenuto il maggior numero di voti validi espressi abbia conseguito almeno 340 seggi» (comma 1, n. 5), sulla base dall’attribuzione di seggi in ragione proporzionale; e stabilisce, in caso negativo, che ad essa venga attribuito il numero di seggi necessario per raggiungere quella consistenza (comma 2).

Secondo la Corte di cassazione, tali disposizioni, non subordinando l’attribuzione del premio di maggioranza al raggiungimento di una soglia minima di voti e, quindi, trasformando una maggioranza relativa di voti, potenzialmente anche molto modesta, in una maggioranza assoluta di seggi, avrebbero stabilito, in violazione dell’art. 3 Cost., un meccanismo di attribuzione del premio manifestamente irragionevole, tale da determinare una oggettiva e grave alterazione della rappresentanza democratica, lesiva della stessa eguaglianza del voto, peraltro neppure idonea ad assicurare la stabilità di governo.

3.1.– La questione è fondata.

[QUI LA CORTE CI SPIEGA L’ILLEGITTIMITA’ DEL PREMIO DI MAGGIORANZA]

Questa Corte ha da tempo ricordato che l’Assemblea Costituente, «pur manifestando, con l’approvazione di un ordine del giorno, il favore per il sistema proporzionale nell’elezione dei membri della Camera dei deputati, non intese irrigidire questa materia sul piano normativo, costituzionalizzando una scelta proporzionalistica o disponendo formalmente in ordine ai sistemi elettorali, la configurazione dei quali resta affidata alla legge ordinaria» (sentenza n. 429 del 1995). Pertanto, la «determinazione delle formule e dei sistemi elettorali costituisce un ambito nel quale si esprime con un massimo di evidenza la politicità della scelta legislativa» (sentenza n. 242 del 2012; ordinanza n. 260 del 2002; sentenza n. 107 del 1996). Il principio costituzionale di eguaglianza del voto – ha inoltre rilevato questa Corte – esige che l’esercizio dell’elettorato attivo avvenga in condizione di parità, in quanto «ciascun voto contribuisce potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi» (sentenza n. 43 del 1961), ma «non si estende […] al risultato concreto della manifestazione di volontà dell’elettore […] che dipende […] esclusivamente dal sistema che il legislatore ordinario, non avendo la Costituzione disposto al riguardo, ha adottato per le elezioni politiche e amministrative, in relazione alle mutevoli esigenze che si ricollegano alle consultazioni popolari» (sentenza n. 43 del 1961).

Non c’è, in altri termini, un modello di sistema elettorale imposto dalla Carta costituzionale, in quanto quest’ultima lascia alla discrezionalità del legislatore la scelta del sistema che ritenga più idoneo ed efficace in considerazione del contesto storico.

Il sistema elettorale, tuttavia, pur costituendo espressione dell’ampia discrezionalità legislativa, non è esente da controllo, essendo sempre censurabile in sede di giudizio di costituzionalità quando risulti manifestamente irragionevole (sentenze n. 242 del 2012 e n. 107 del 1996; ordinanza n. 260 del 2002).

Nella specie, proprio con riguardo alle norme della legge elettorale della Camera qui in esame, relative all’attribuzione del premio di maggioranza in difetto del presupposto di una soglia minima di voti o di seggi, questa Corte, pur negando la possibilità di sindacare in sede di giudizio di ammissibilità del referendum abrogativo profili di illegittimità costituzionale, in particolare attinenti alla ragionevolezza delle predette norme, ha già segnalato l’esigenza che il Parlamento consideri con attenzione alcuni profili di un simile meccanismo. Alcuni aspetti problematici sono stati ravvisati nella circostanza che il meccanismo premiale è foriero di una eccessiva sovra-rappresentazione della lista di maggioranza relativa, in quanto consente ad una lista che abbia ottenuto un numero di voti anche relativamente esiguo di acquisire la maggioranza assoluta dei seggi. In tal modo si può verificare in concreto una distorsione fra voti espressi ed attribuzione di seggi che, pur essendo presente in qualsiasi sistema elettorale, nella specie assume una misura tale da comprometterne la compatibilità con il principio di eguaglianza del voto (sentenze n. 15 e n. 16 del 2008). Successivamente, questa Corte, stante l’inerzia del legislatore, ha rinnovato l’invito al Parlamento a considerare con attenzione i punti problematici della disciplina, così come risultante dalle modifiche introdotte con la legge n. 270 del 2005, ed ha nuovamente sottolineato i profili di irrazionalità segnalati nelle precedenti occasioni sopra ricordate, insiti nell’«attribuzione dei premi di maggioranza senza la previsione di alcuna soglia minima di voti e/o di seggi» (sentenza n. 13 del 2012); profili ritenuti, tuttavia, insindacabili in una sede diversa dal giudizio di legittimità costituzionale.

Gli stessi rilievi, nella perdurante inerzia del legislatore ordinario, non possono che essere ribaditi e, conseguentemente, devono ritenersi fondate le censure concernenti l’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957. Tali disposizioni, infatti, non superano lo scrutinio di proporzionalità e di ragionevolezza, al quale soggiacciono anche le norme inerenti ai sistemi elettorali.

In ambiti connotati da un’ampia discrezionalità legislativa, quale quello in esame, siffatto scrutinio impone a questa Corte di verificare che il bilanciamento degli interessi costituzionalmente rilevanti non sia stato realizzato con modalità tali da determinare il sacrificio o la compressione di uno di essi in misura eccessiva e pertanto incompatibile con il dettato costituzionale. Tale giudizio deve svolgersi «attraverso ponderazioni relative alla proporzionalità dei mezzi prescelti dal legislatore nella sua insindacabile discrezionalità rispetto alle esigenze obiettive da soddisfare o alle finalità che intende perseguire, tenuto conto delle circostanze e delle limitazioni concretamente sussistenti» (sentenza n. 1130 del 1988). Il test di proporzionalità utilizzato da questa Corte come da molte delle giurisdizioni costituzionali europee, spesso insieme con quello di ragionevolezza, ed essenziale strumento della Corte di giustizia dell’Unione europea per il controllo giurisdizionale di legittimità degli atti dell’Unione e degli Stati membri, richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi.

Nella specie, le suddette condizioni non sono soddisfatte.

Le disposizioni censurate sono dirette ad agevolare la formazione di una adeguata maggioranza parlamentare, allo scopo di garantire la stabilità del governo del Paese e di rendere più rapido il processo decisionale, ciò che costituisce senz’altro un obiettivo costituzionalmente legittimo. Questo obiettivo è perseguito mediante un meccanismo premiale destinato ad essere attivato ogniqualvolta la votazione con il sistema proporzionale non abbia assicurato ad alcuna lista o coalizione di liste un numero di voti tale da tradursi in una maggioranza anche superiore a quella assoluta di seggi (340 su 630). Se dunque si verifica tale eventualità, il meccanismo premiale garantisce l’attribuzione di seggi aggiuntivi (fino alla soglia dei 340 seggi) a quella lista o coalizione di liste che abbia ottenuto anche un solo voto in più delle altre, e ciò pure nel caso che il numero di voti sia in assoluto molto esiguo, in difetto della previsione di una soglia minima di voti e/o di seggi.

Le disposizioni censurate non si limitano, tuttavia, ad introdurre un correttivo (ulteriore rispetto a quello già costituito dalla previsione di soglie di sbarramento all’accesso, di cui al n. 3 ed al n. 6 del medesimo comma 1 del citato art. 83, qui non censurati) al sistema di trasformazione dei voti in seggi «in ragione proporzionale», stabilito dall’art. 1, comma 2, del medesimo d.P.R. n. 361 del 1957, in vista del legittimo obiettivo di favorire la formazione di stabili maggioranze parlamentari e quindi di stabili governi, ma rovesciano la ratio della formula elettorale prescelta dallo stesso legislatore del 2005, che è quella di assicurare la rappresentatività dell’assemblea parlamentare. In tal modo, dette norme producono una eccessiva divaricazione tra la composizione dell’organo della rappresentanza politica, che è al centro del sistema di democrazia rappresentativa e della forma di governo parlamentare prefigurati dalla Costituzione, e la volontà dei cittadini espressa attraverso il voto, che costituisce il principale strumento di manifestazione della sovranità popolare, secondo l’art. 1, secondo comma, Cost.

In altri termini, le disposizioni in esame non impongono il raggiungimento di una soglia minima di voti alla lista (o coalizione di liste) di maggioranza relativa dei voti; e ad essa assegnano automaticamente un numero anche molto elevato di seggi, tale da trasformare, in ipotesi, una formazione che ha conseguito una percentuale pur molto ridotta di suffragi in quella che raggiunge la maggioranza assoluta dei componenti dell’assemblea. Risulta, pertanto, palese che in tal modo esse consentono una illimitata compressione della rappresentatività dell’assemblea parlamentare, incompatibile con i principi costituzionali in base ai quali le assemblee parlamentari sono sedi esclusive della «rappresentanza politica nazionale» (art. 67 Cost.), si fondano sull’espressione del voto e quindi della sovranità popolare, ed in virtù di ciò ad esse sono affidate funzioni fondamentali, dotate di «una caratterizzazione tipica ed infungibile» (sentenza n. 106 del 2002), fra le quali vi sono, accanto a quelle di indirizzo e controllo del governo, anche le delicate funzioni connesse alla stessa garanzia della Costituzione (art. 138 Cost.): ciò che peraltro distingue il Parlamento da altre assemblee rappresentative di enti territoriali.

Il meccanismo di attribuzione del premio di maggioranza prefigurato dalle norme censurate, inserite nel sistema proporzionale introdotto con la legge n. 270 del 2005, in quanto combinato con l’assenza di una ragionevole soglia di voti minima per competere all’assegnazione del premio, è pertanto tale da determinare un’alterazione del circuito democratico definito dalla Costituzione, basato sul principio fondamentale di eguaglianza del voto (art. 48, secondo comma, Cost.). Esso, infatti, pur non vincolando il legislatore ordinario alla scelta di un determinato sistema, esige comunque che ciascun voto contribuisca potenzialmente e con pari efficacia alla formazione degli organi elettivi (sentenza n. 43 del 1961) ed assume sfumature diverse in funzione del sistema elettorale prescelto. In ordinamenti costituzionali omogenei a quello italiano, nei quali pure è contemplato detto principio e non è costituzionalizzata la formula elettorale, il giudice costituzionale ha espressamente riconosciuto, da tempo, che, qualora il legislatore adotti il sistema proporzionale, anche solo in modo parziale, esso genera nell’elettore la legittima aspettativa che non si determini uno squilibrio sugli effetti del voto, e cioè una diseguale valutazione del “peso” del voto “in uscita”, ai fini dell’attribuzione dei seggi, che non sia necessaria ad evitare un pregiudizio per la funzionalità dell’organo parlamentare (BVerfGE, sentenza 3/11 del 25 luglio 2012; ma v. già la sentenza n. 197 del 22 maggio 1979 e la sentenza n. 1 del 5 aprile 1952).

Le norme censurate, pur perseguendo un obiettivo di rilievo costituzionale, qual è quello della stabilità del governo del Paese e dell’efficienza dei processi decisionali nell’ambito parlamentare, dettano una disciplina che non rispetta il vincolo del minor sacrificio possibile degli altri interessi e valori costituzionalmente protetti, ponendosi in contrasto con gli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost. In definitiva, detta disciplina non è proporzionata rispetto all’obiettivo perseguito, posto che determina una compressione della funzione rappresentativa dell’assemblea, nonché dell’eguale diritto di voto, eccessiva e tale da produrre un’alterazione profonda della composizione della rappresentanza democratica, sulla quale si fonda l’intera architettura dell’ordinamento costituzionale vigente.

Deve, quindi, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957.

4.– Le medesime argomentazioni vanno svolte anche in relazione alle censure sollevate, in relazione agli stessi parametri costituzionali, nei confronti dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993, che disciplina il premio di maggioranza per le elezioni del Senato della Repubblica, prevedendo che l’Ufficio elettorale regionale, qualora la coalizione di liste o la singola lista, che abbiano ottenuto il maggior numero di voti validi espressi nell’àmbito della circoscrizione, non abbiano conseguito almeno il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione, assegni alle medesime un numero di seggi ulteriore necessario per raggiungere il 55 per cento dei seggi assegnati alla regione.

Anche queste norme, nell’attribuire in siffatto modo il premio della maggioranza assoluta, in ambito regionale, alla lista (o coalizione di liste) che abbia ottenuto semplicemente un numero maggiore di voti rispetto alle altre liste, in difetto del raggiungimento di una soglia minima, contengono una disciplina manifestamente irragionevole, che comprime la rappresentatività dell’assemblea parlamentare, attraverso la quale si esprime la sovranità popolare, in misura sproporzionata rispetto all’obiettivo perseguito (garantire la stabilità di governo e l’efficienza decisionale del sistema), incidendo anche sull’eguaglianza del voto, in violazione degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.

Nella specie, il test di proporzionalità evidenzia, oltre al difetto di proporzionalità in senso stretto della disciplina censurata, anche l’inidoneità della stessa al raggiungimento dell’obiettivo perseguito, in modo più netto rispetto alla disciplina prevista per l’elezione della Camera dei deputati. Essa, infatti, stabilendo che l’attribuzione del premio di maggioranza è su scala regionale, produce l’effetto che la maggioranza in seno all’assemblea del Senato sia il risultato casuale di una somma di premi regionali, che può finire per rovesciare il risultato ottenuto dalle liste o coalizioni di liste su base nazionale, favorendo la formazione di maggioranze parlamentari non coincidenti nei due rami del Parlamento, pur in presenza di una distribuzione del voto nell’insieme sostanzialmente omogenea. Ciò rischia di compromettere sia il funzionamento della forma di governo parlamentare delineata dalla Costituzione repubblicana, nella quale il Governo deve avere la fiducia delle due Camere (art. 94, primo comma, Cost.), sia l’esercizio della funzione legislativa, che l’art. 70 Cost. attribuisce collettivamente alla Camera ed al Senato. In definitiva, rischia di vanificare il risultato che si intende conseguire con un’adeguata stabilità della maggioranza parlamentare e del governo. E benché tali profili costituiscano, in larga misura, l’oggetto di scelte politiche riservate al legislatore ordinario, questa Corte ha tuttavia il dovere di verificare se la disciplina legislativa violi manifestamente, come nella specie, i principi di proporzionalità e ragionevolezza e, pertanto, sia lesiva degli artt. 1, secondo comma, 3, 48, secondo comma, e 67 Cost.

Deve, pertanto, dichiararsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 533 del 1993.

[SULLE CD. LISTE BLOCCATE]

5.– Occorre, infine, esaminare le censure relative all’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957 e, in via consequenziale, all’art. 59, comma 1, del medesimo d.P.R., nonché all’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui, rispettivamente, prevedono: l’art. 4, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957, che «Ogni elettore dispone di un voto per la scelta della lista ai fini dell’attribuzione dei seggi in ragione proporzionale, da esprimere su un’unica scheda recante il contrassegno di ciascuna lista»; l’art. 59 del medesimo d.P.R. n. 361, che «Una scheda valida per la scelta della lista rappresenta un voto di lista»; nonché l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, che «Il voto si esprime tracciando, con la matita, sulla scheda un solo segno, comunque apposto, sul rettangolo contenente il contrassegno della lista prescelta».

Secondo il rimettente, tali disposizioni, non consentendo all’elettore di esprimere alcuna preferenza, ma solo di scegliere una lista di partito, cui è rimessa la designazione e la collocazione in lista di tutti i candidati, renderebbero il voto sostanzialmente “indiretto”, posto che i partiti non possono sostituirsi al corpo elettorale e che l’art. 67 Cost. presuppone l’esistenza di un mandato conferito direttamente dagli elettori. Ciò violerebbe gli artt. 56, primo comma, e 58, primo comma, Cost., l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU, che riconosce al popolo il diritto alla “scelta del corpo legislativo”, e l’art. 49 Cost. Inoltre, sottraendo all’elettore la facoltà di scegliere l’eletto, farebbero sì che il voto non sia né libero, né personale, in violazione dell’art. 48, secondo comma, Cost.

5.1.– La questione è fondata nei termini di seguito precisati.

Le norme censurate, concernenti le modalità di espressione del voto per l’elezione dei componenti, rispettivamente, della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, si inseriscono in un contesto normativo in base al quale tale voto avviene per liste concorrenti di candidati (art. 1, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957; art. 1, comma 2, del d.lgs. n. 533 del 1993), presentati «secondo un determinato ordine», in numero «non inferiore a un terzo e non superiore ai seggi assegnati alla circoscrizione» (art. 18-bis, comma 3, del d.P.R. n. 361 del 1957 ed art. 8, comma 4, del d.lgs. n. 533 del 1993). Le circoscrizioni elettorali, la cui disciplina non è investita dalle censure qui esaminate, corrispondono sempre, per il Senato, ai territori delle Regioni (art. 2 del d.lgs. n. 533 del 1993); per la Camera dei deputati (Allegato A alla legge n. 270 del 2005), le circoscrizioni corrispondono ai territori regionali, con l’eccezione delle Regioni di maggiori dimensioni, nelle quali sono presenti due circoscrizioni (Piemonte, Veneto, Lazio, Campania e Sicilia) o tre (Lombardia).

La ripartizione dei seggi tra le liste concorrenti è, inoltre, effettuata in ragione proporzionale, con l’eventuale attribuzione del premio di maggioranza (art. 1, comma 2, del d.P.R. n. 361 del 1957), che è definito, per il Senato, «di coalizione regionale» (art. 1, comma 2, d.lgs. n. 533 del 1993); e sono proclamati «eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima, secondo l’ordine di presentazione» nella lista (art. 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957 ed art. 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993).

In questo quadro, le disposizioni censurate, nello stabilire che il voto espresso dall’elettore, destinato a determinare per intero la composizione della Camera e del Senato, è un voto per la scelta della lista, escludono ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezione dei propri rappresentanti, la quale dipende, oltre che, ovviamente, dal numero dei seggi ottenuti dalla lista di appartenenza, dall’ordine di presentazione dei candidati nella stessa, ordine di presentazione che è sostanzialmente deciso dai partiti. La scelta dell’elettore, in altri termini, si traduce in un voto di preferenza esclusivamente per la lista, che – in quanto presentata in circoscrizioni elettorali molto ampie, come si è rilevato – contiene un numero assai elevato di candidati, che può corrispondere all’intero numero dei seggi assegnati alla circoscrizione, e li rende, di conseguenza, difficilmente conoscibili dall’elettore stesso.

Una simile disciplina priva l’elettore di ogni margine di scelta dei propri rappresentanti, scelta che è totalmente rimessa ai partiti. A tal proposito, questa Corte ha chiarito che «le funzioni attribuite ai partiti politici dalla legge ordinaria al fine di eleggere le assemblee – quali la “presentazione di alternative elettorali” e la “selezione dei candidati alle cariche elettive pubbliche” – non consentono di desumere l’esistenza di attribuzioni costituzionali, ma costituiscono il modo in cui il legislatore ordinario ha ritenuto di raccordare il diritto, costituzionalmente riconosciuto ai cittadini, di associarsi in una pluralità di partiti con la rappresentanza politica, necessaria per concorrere nell’ambito del procedimento elettorale, e trovano solo un fondamento nello stesso art. 49 Cost.» (ordinanza n. 79 del 2006). Simili funzioni devono, quindi, essere preordinate ad agevolare la partecipazione alla vita politica dei cittadini ed alla realizzazione di linee programmatiche che le formazioni politiche sottopongono al corpo elettorale, al fine di consentire una scelta più chiara e consapevole anche in riferimento ai candidati.

Sulla base di analoghi argomenti, questa Corte si è già espressa, sia pure con riferimento al sistema elettorale vigente nel 1975 per i Comuni al di sotto dei 5.000 abitanti, contraddistinto anche esso dalla ripartizione dei seggi in ragione proporzionale fra liste concorrenti di candidati. In quella occasione, la Corte ha affermato che la circostanza che il legislatore abbia lasciato ai partiti il compito di indicare l’ordine di presentazione delle candidature non lede in alcun modo la libertà di voto del cittadino: a condizione che quest’ultimo sia «pur sempre libero e garantito nella sua manifestazione di volontà, sia nella scelta del raggruppamento che concorre alle elezioni, sia nel votare questo o quel candidato incluso nella lista prescelta, attraverso il voto di preferenza» (sentenza n. 203 del 1975).

Nella specie, tale libertà risulta compromessa, posto che il cittadino è chiamato a determinare l’elezione di tutti i deputati e di tutti senatori, votando un elenco spesso assai lungo (nelle circoscrizioni più popolose) di candidati, che difficilmente conosce. Questi, invero, sono individuati sulla base di scelte operate dai partiti, che si riflettono nell’ordine di presentazione, sì che anche l’aspettativa relativa all’elezione in riferimento allo stesso ordine di lista può essere delusa, tenuto conto della possibilità di candidature multiple e della facoltà dell’eletto di optare per altre circoscrizioni sulla base delle indicazioni del partito.

In definitiva, è la circostanza che alla totalità dei parlamentari eletti, senza alcuna eccezione, manca il sostegno della indicazione personale dei cittadini, che ferisce la logica della rappresentanza consegnata nella Costituzione. Simili condizioni di voto, che impongono al cittadino, scegliendo una lista, di scegliere in blocco anche tutti i numerosi candidati in essa elencati, che non ha avuto modo di conoscere e valutare e che sono automaticamente destinati, in ragione della posizione in lista, a diventare deputati o senatori, rendono la disciplina in esame non comparabile né con altri sistemi caratterizzati da liste bloccate solo per una parte dei seggi, né con altri caratterizzati da circoscrizioni elettorali di dimensioni territorialmente ridotte, nelle quali il numero dei candidati da eleggere sia talmente esiguo da garantire l’effettiva conoscibilità degli stessi e con essa l’effettività della scelta e la libertà del voto (al pari di quanto accade nel caso dei collegi uninominali).

Le condizioni stabilite dalle norme censurate sono, viceversa, tali da alterare per l’intero complesso dei parlamentari il rapporto di rappresentanza fra elettori ed eletti. Anzi, impedendo che esso si costituisca correttamente e direttamente, coartano la libertà di scelta degli elettori nell’elezione dei propri rappresentanti in Parlamento, che costituisce una delle principali espressioni della sovranità popolare, e pertanto contraddicono il principio democratico, incidendo sulla stessa libertà del voto di cui all’art. 48 Cost. (sentenza n. 16 del 1978).

Deve, pertanto, essere dichiarata l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati, al fine di determinarne l’elezione.

Resta, pertanto, assorbita la questione proposta in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 3 del protocollo 1 della CEDU. Peraltro, nessun rilievo assume la sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo del 13 marzo 2012 (caso Saccomanno e altri contro Italia), resa a seguito di un ricorso proposto da alcuni cittadini italiani che deducevano la pretesa violazione di quel parametro precisamente dalle norme elettorali qui in esame, sentenza che ha dichiarato tutti i motivi di ricorso manifestamente infondati, sul presupposto dell’«ampio margine di discrezionalità di cui dispongono gli Stati in materia» (paragrafo 64). Spetta, in definitiva, a questa Corte di verificare la compatibilità delle norme in questione con la Costituzione.

[QUI LA CORTE CI SPIEGA CON QUALE LEGGE SI ANDREBBE A VOTARE ALO STATO ATTUALE]

6.– La normativa che resta in vigore per effetto della dichiarata illegittimità costituzionale delle disposizioni oggetto delle questioni sollevate dalla Corte di cassazione è «complessivamente idonea a garantire il rinnovo, in ogni momento, dell’organo costituzionale elettivo», così come richiesto dalla costante giurisprudenza di questa Corte (da ultimo, sentenza n. 13 del 2012). Le leggi elettorali sono, infatti, “costituzionalmente necessarie”, in quanto «indispensabili per assicurare il funzionamento e la continuità degli organi costituzionali» (sentenza n. 13 del 2012; analogamente, sentenze n. 15 e n. 16 del 2008, n. 13 del 1999, n. 26 del 1997, n. 5 del 1995, n. 32 del 1993, n. 47 del 1991, n. 29 del 1987), dovendosi inoltre scongiurare l’eventualità di «paralizzare il potere di scioglimento del Presidente della Repubblica previsto dall’art. 88 Cost.» (sentenza n. 13 del 2012).

In particolare, la normativa che rimane in vigore stabilisce un meccanismo di trasformazione dei voti in seggi che consente l’attribuzione di tutti i seggi, in relazione a circoscrizioni elettorali che rimangono immutate, sia per la Camera che per il Senato. Ciò che resta, invero, è precisamente il meccanismo in ragione proporzionale delineato dall’art. 1 del d.P.R. n. 361 del 1957 e dall’art. 1 del d.lgs. n. 533 del 1993, depurato dell’attribuzione del premio di maggioranza; e le norme censurate riguardanti l’espressione del voto risultano integrate in modo da consentire un voto di preferenza. Non rientra tra i compiti di questa Corte valutare l’opportunità e/o l’efficacia di tale meccanismo, spettando ad essa solo di verificare la conformità alla Costituzione delle specifiche norme censurate e la possibilità immediata di procedere ad elezioni con la restante normativa, condizione, quest’ultima, connessa alla natura della legge elettorale di «legge costituzionalmente necessaria» (sentenza n. 32 del 1993). D’altra parte, la rimettente Corte di cassazione aveva significativamente puntualizzato che «la proposta questione di legittimità costituzionale non mira a far caducare l’intera legge n. 270/2005 né a sostituirla con un’altra eterogenea impingendo nella discrezionalità del legislatore, ma a ripristinare nella legge elettorale contenuti costituzionalmente obbligati (concernenti la disciplina del premio di maggioranza e delle preferenze), senza compromettere la permanente idoneità del sistema elettorale a garantire il rinnovo degli organi costituzionali», fatta salva «l’eventualità che si renda necessaria un’opera di mera cosmesi normativa e di ripulitura del testo per la presenza di frammenti normativi residui, che può essere realizzata dalla Corte costituzionale, avvalendosi dei poteri che ha a disposizione».

La presente decisione non può andare al di là di quanto ipotizzato e richiesto dal giudice rimettente.

Per quanto riguarda la possibilità per l’elettore di esprimere un voto di preferenza, eventuali apparenti inconvenienti, che comunque «non incidono sull’operatività del sistema elettorale, né paralizzano la funzionalità dell’organo» (sentenza n. 32 del 1993), possono essere risolti mediante l’impiego degli ordinari criteri d’interpretazione, alla luce di una rilettura delle norme già vigenti coerente con la pronuncia di questa Corte: come, ad esempio, con riferimento alle previsioni, di cui agli artt. 84, comma 1, del d.P.R. n. 361 del 1957, e 17, comma 7, del d.lgs. n. 533 del 1993, che, nella parte in cui stabiliscono che sono proclamati eletti, nei limiti dei seggi ai quali ciascuna lista ha diritto, i candidati compresi nella lista medesima «secondo l’ordine di presentazione», non appaiono incompatibili con l’introduzione del voto di preferenza, dovendosi ritenere l’ordine di lista operante solo in assenza di espressione della preferenza; o, ancora, con riguardo alle modalità di redazione delle schede elettorali di cui all’art. 31 del d.P.R. n. 361 del 1957 ed all’art. 11, comma 3, del d.lgs n. 533 del 1993, che, nello stabilire che nella scheda devono essere riprodotti i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il fac-simile di cui agli allegati, non escludono che quegli schemi siano integrati da uno spazio per l’espressione della preferenza; o, quanto alla possibilità di intendere l’espressione della preferenza come preferenza unica, in linea con quanto risultante dal referendum del 1991, ammesso con sentenza n. 47 del 1991, in relazione alle formule elettorali proporzionali. Simili eventuali inconvenienti potranno, d’altro canto, essere rimossi anche mediante interventi normativi secondari, meramente tecnici ed applicativi della presente pronuncia e delle soluzioni interpretative sopra indicate. Resta fermo ovviamente, che lo stesso legislatore ordinario, ove lo ritenga, «potrà correggere, modificare o integrare la disciplina residua» (sentenza n. 32 del 1993).

7.– È evidente, infine, che la decisione che si assume, di annullamento delle norme censurate, avendo modificato in parte qua la normativa che disciplina le elezioni per la Camera e per il Senato, produrrà i suoi effetti esclusivamente in occasione di una nuova consultazione elettorale, consultazione che si dovrà effettuare o secondo le regole contenute nella normativa che resta in vigore a seguito della presente decisione, ovvero secondo la nuova normativa elettorale eventualmente adottata dalle Camere.

Essa, pertanto, non tocca in alcun modo gli atti posti in essere in conseguenza di quanto stabilito durante il vigore delle norme annullate, compresi gli esiti delle elezioni svoltesi e gli atti adottati dal Parlamento eletto. Vale appena ricordare che il principio secondo il quale gli effetti delle sentenze di accoglimento di questa Corte, alla stregua dell’art. 136 Cost. e dell’art. 30 della legge n. 87 del 1953, risalgono fino al momento di entrata in vigore della norma annullata, principio «che suole essere enunciato con il ricorso alla formula della c.d. “retroattività” di dette sentenze, vale però soltanto per i rapporti tuttora pendenti, con conseguente esclusione di quelli esauriti, i quali rimangono regolati dalla legge dichiarata invalida» (sentenza n. 139 del 1984).

Le elezioni che si sono svolte in applicazione anche delle norme elettorali dichiarate costituzionalmente illegittime costituiscono, in definitiva, e con ogni evidenza, un fatto concluso, posto che il processo di composizione delle Camere si compie con la proclamazione degli eletti.

Del pari, non sono riguardati gli atti che le Camere adotteranno prima che si svolgano nuove consultazioni elettorali.

Rileva nella specie il principio fondamentale della continuità dello Stato, che non è un’astrazione e dunque si realizza in concreto attraverso la continuità in particolare dei suoi organi costituzionali: di tutti gli organi costituzionali, a cominciare dal Parlamento. È pertanto fuori di ogni ragionevole dubbio – è appena il caso di ribadirlo – che nessuna incidenza è in grado di spiegare la presente decisione neppure con riferimento agli atti che le Camere adotteranno prima di nuove consultazioni elettorali: le Camere sono organi costituzionalmente necessari ed indefettibili e non possono in alcun momento cessare di esistere o perdere la capacità di deliberare. Tanto ciò è vero che, proprio al fine di assicurare la continuità dello Stato, è la stessa Costituzione a prevedere, ad esempio, a seguito delle elezioni, la prorogatio dei poteri delle Camere precedenti «finchè non siano riunite le nuove Camere» (art. 61 Cost.), come anche a prescrivere che le Camere, «anche se sciolte, sono appositamente convocate e si riuniscono entro cinque giorni» per la conversione in legge di decreti-legge adottati dal Governo (art. 77, secondo comma, Cost.).

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 83, comma 1, n. 5, e comma 2, del d.P.R. 30 marzo 1957 n. 361 (Approvazione del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati);

2) dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 17, commi 2 e 4, del decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533 (Testo unico delle leggi recanti norme per l’elezione del Senato della Repubblica);

3) dichiara l’illegittimità costituzionale degli artt. 4, comma 2, e 59 del d.P.R. n. 361 del 1957, nonché dell’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 533 del 1993, nella parte in cui non consentono all’elettore di esprimere una preferenza per i candidati.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 dicembre 2013.

F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente Giuseppe TESAURO, Redattore Gabriella MELATTI, Cancelliere Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2014.

Sequestro Corte dei Conti, Stadio San Paolo e la politica supina ai voleri del “patron”

stadioIl caso dello stadio San Paolo è il simbolo dell’atteggiamento della politica verso i potenti. Nonostante il patron non adempia ai suoi obblighi avendo maturato un debito di oltre 5.000.000,00 di €. (così come del resto hanno fatto i suoi predecessori), l’amministrazione è assolutamente piegata ai voleri del club e, pertanto, è pronta ad accontentarlo in ogni suo capriccio, spesso con le tasche dei contribuenti. Da quando presiedo la Commissione Sport ed impianti sportivi ho ingaggiato, insieme ai compagni di Ricostruzione Democratica, una vera e propria battaglia di diritti, legalità ed uguaglianza, ma niente da fare! Basta che il Padrone schiocchi le dita che subito l’amministrazione si mette in moto. Ecco le ultime determine di spesa a carico dei cittadini napoletani che ci sono costate 58.000,€. per lavori di copertura dello stadio (clikka), ed €. 101.000,00 per  lavori all’impianto antincendio (clikka); €. 63.529,14 per lavori sugli spalti (clikka); €. 131.251,56, per lavori impianti antincendio (clikka); €. 13.908,00 per lavori Impianto wi fi (clikka). Ovviamente tutti lavori a carico del Comune, per contratto, ma fatti eseguire dalla società Calcio Napoli che ha curaro anche la progettazione e che di questo passo si sta trasformando da società calcistica a società di costruzioni. Ebbene, atteso l’inadempimento del Patron alla convenzione, assolutamente vantaggiosa per il club, il Comune avrebbe potuto dire, prima mi paghi e poi vediamo per i lavori, e se non provvedi subito, non ti consegno lo stadio per la prossima partita! Sarebbe bastato far saltare anche una sola partita per rimettere a posto le cose.

Ovviamente per fare questo occorrerebbe una politica forte in grado di interloquire con il potente di turno e dire, chiaramente, che l’interesse pubblico viene prima dell’interesse particolare, compreso quello del calcio napoli. Niente di tutto ciò il Patron schiocca le dita, ancora una volta, ed ottiene dall’Amministrazione l’autorizzazione a realizzare una tribuna riservata (clikka) per le famiglie dei calciatori, per fortuna a spese sue! Ebbene con questi 366.688,70 €., ultimi di una lunga serie, si sarebbero potute mettere molte cose a posto ad esempio nel Palastadera (facendo una guaina isolante al lastrico solare), ovvero ottenere l’agibilità per gli spalti al campo di calcio Hugo Pratt di Scampia, oppure, eliminando le infiltrazioni negli spogliatoi del Campo di Calcio di Via Lieti adeguando anche gli altri due campetti di calcetto. Cose che ho visto io con i miei occhi con tre ultimi sopralluoghi per i quali ho redatto una relazione (clikka) che ho inviato ai componenti della commissione (troppo impegnati, per partecipare a questa importante attività di verifica) ed al Sindaco. Impianti sportivi che fanno fare sport a migliaia di ragazzini napoletani e dei quali l’amministrazione, a questo punto, si disinteressa ,troppo impegnata a servire il patron con le nostre tasche!

Oggi(20.02.2014) tutti i giornali cittadini danno la notizia del sequestro dei c/c della società Calcio Napoli eseguito su richiesta della Procura Regionale della Corte dei Conti. Purtroppo ancora una volta la magistratura arriva prima della politica: il Mattino di Napoli (clikka)il Mattino di Napoli (clikka)Repubblica Napoli (clikka)corriere del mezzogirno (clikka)

Da Repubblica Napoli del 9.02.2014

Una tribuna per le famiglie dei calciatori

San Paolo, proroga di un anno. Ma spunta Afragola

ALESSIO GEMMA

UNO spazio accogliente con divani e sedie per ristorarsi. E un angolo per i bambini che non seguono la partita. Il presidente del Napoli, Aurelio de Laurentiis, ha un conto aperto per il fitto dello stadio San Paolo, ma intanto il Comune lo autorizza ad allestire una mini tribuna per le famiglie dei calciatori. Il nulla osta è stato rilasciato il 14 novembre scorso con voto unanime della giunta de Magistris. Si tratta di una struttura smontabile «utilizzata per offrire comfort e sicurezza ai parenti dei giocatori con conseguente eliminazione di uno dei fattori di stress per gli atleti». Tutto a spese della società sportiva e giudicato dagli uffici tecnici di Palazzo San Giacomo in linea con la normativa edilizia. Ha le caratteristiche di uno «standfieristico, costruito con scatolari metallici e pannelli di legno». Per garantire la privacy a mogli e figli dei calciatori sarà «chiuso perimetralmente e coperto superiormente ». Per i servizi igienici sono previsti due container sanitari. Andrà a occupare lo spazio sotto la tribuna Posillipo e «contribuirà a migliorare le condizioni di fruibilità e decorodello stadio comunale». La prima richiesta per la «nuova area ospitalità» è datata 27 agosto scorso. È il direttore marketing del Napoli, Alessandro Formisano, a scrivere al capo di gabinetto Attilio Auricchio e al vicedirettore generale Giuseppe Pulli. Da piazza Municipio parte il cenno di intesa: ma prima i tecnici del Comune vogliono vedere grafici e piantina dell’allestimento. Le carte arrivano a Palazzo il 10 ottobre e il 28 dello stesso mese è pronta la delibera. Verrà approvata in giunta appena due settimane dopo, il 14 novembre scorso. Incrocio di date. Proprio due giorni prima, il 12 novembre, De Laurentiis era stato in consiglio comunale per discutere dello stadio San Paolo. E lì sfogò tutta la sua rabbia contro la giunta de Magistris. Di fronte, oltre ai consiglieri della commissione sport, aveva proprio il capo di gabinetto Auricchio: «Io non mi fido più — disse il presidente del Napoli — qualche giorno fa mi è arrivata dal Comune una nuova transazione completamente rivoluzionata rispetto all’accordo di undici mesi fa».

Già, perché sulla concessione dello stadio di proprietà di Palazzo San Giacomo, il Napoli ha debiti per circa 5 milioni con l’ente per fitti non pagati e introiti pubblicitari non versati al Comune. A dicembre 2012 fu sottoscritto un accordo bonario tra il sindaco e il presidente, rimasto carta straccia. E il 12 novembre a via Verdi De Laurentiis lamentava proprio il mancato perfezionamento di quella transazione. Il motivo?Sui rapporti tra il Napoli e Palazzo San Giacomo è in corso una indagine della Corte dei conti con l’ipotesi di danno erariale. La Guardia di Finanza è già stata al San Paolo.

Attacca il presidente della commissione sport, Gennaro Esposito: «L’amministrazione ha sempre un atteggiamento supino a ogni volere di De Laurentiis, dimenticandosi poi di curare altri importanti impianti sportivi per i quali basterebbe poco. Mentre si autorizza al San Paolo un’area accoglienza per le famiglie dei calciatori, al campo di calcio Hugo Pratt di Scampia manca ancora l’agibilità degli spalti. Non si potrà rinnovare così com’è il rapporto con il Napoli perché troppo squilibrato a favore della società sportiva».

Intanto sindaco e presidente si sono rivisti di recente e si andrebbe verso la proroga di un anno dell’attuale convenzione in scadenza a giugno. Nessuno ora riveli a de Magistris che un mese fa De Laurentiis è stato in avanscoperta ad Afragola. C’è accanto alla stazione della Tav lo spazio per realizzare un nuovo stadio e il sogno di una “cittadella del Napoli”.

Articoli sullo Stadio San Paolo (clikka)

Razzi e l’italiano del “fatti li cazzi tua”

scippoL’articolo che leggo oggi (06.02.2014) su Repubblica Napoli di Concita Sannino mi suscita un senso di disagio, spero che abbia avuto lo stesso effetto negli altri. Manca ormai lo spirito di “concittadinanza” e di quartiere. Una donna anziana scippata in pieno centro storico in via Domenico Capitelli  sotto gli occhi di altri passanti che inermi, quasi compatiscono lo scippatore che se non fosse stato per un nostro, (a questo punto a pieno titolo) concittadino africano, se la sarebbe pure squagliata indenne quasi aiutato dai passanti. Guardate il video (clikka) è allucinante. Siamo un popolo vecchio, inerme e tollerante perché ne abbiamo viste di tutti i colori e ci permettiamo pure, tal volta, di essere razzisti. Il “il fatti li cazzi tua” lo tolleriamo addirittura in Parlamento, mentre in ogni altro paese civile, razzi, l’avrebbero già cacciato a calci sull’onda dell’indignazione, ed un partito non si sarebbe mai permesso di accoglierlo tra le sue fila figuriamoci di candidarlo. Siamo arrivati al paradosso, provocato dalla malapolitica, che adesso chiunque si occupi o abbia l’aspirazione o la tensione emotiva di occuparsi del bene e dell’interesse pubblico viene guardato con sospetto, deve prima superare un esame anzi tanti esami con ogni persona che incontra. In questo, poi, i cd. grillini  sono maestri, chiunque è diverso da loro e si occupa della politica è per antonomasia un corrotto un concusso etc. etc., hanno la patente della “purezza”. Se non usciamo da questa palude difficilmente ce la faremo. L’episodio di oggi me ne fa ritornare in mente tanti altri ed uno per tutti l’omicidio di Petru il rumeno con la fisarmonica che venne freddato da un proiettile vagante nella stazione di Montesanto da una banda di cani bastardi cocainomani. Forse possiamo ringiovanire il nostro sangue con gli immigrati che forse molto più civilmente di noi sanno manifestare la loro solidarietà a prescindere dal colore della pelle ….
Da Repubblica Napoli di oggi (06.02.2014)
Una scena impietosa. Dura, in tutto, un minuto e diciannove secondi. Il filmato che
Repubblica è in grado di mostrare, allegato agli atti di un arresto per scippo, sembra un saggio sull’indifferenza contemporanea. Una storia in cui la notizia, stavolta, è soprattutto un’altra. C’è un’unica persona che assiste la vittima e si ribella al delinquente fino a cercare di scongiurarne la fuga, con le mani: più volte, e vanamente. E non è un napoletano, l’unico che sembra indignato. Ma un nordafricano, di mestiere: mendicante.
È il primo febbraio scorso. Pieno centro, via Domenico Capitelli, due passi da piazza del Gesù. Un rapinatore, al secolo Carmine Troise, 38enne, una sfilza di precedenti penali, si vede sfrecciare dal fondo in sella al suo scooter: prima costeggia la sua vittima che procede a passo lento, poi torna in direzione opposta e per strapparle la borsa, scaraventa la donna a terra con inaudita ferocia, trascinandola per la tracolla. Lei batte la testa sulla strada, vicinissima alle ruote della moto. E cade anche lui. Ma, durante il minuto e diciannove secondi dell’incredibile scena, solo il mendicante nordafricano inveisce contro l’uomo. Prima raccoglie la borsa e la restituisce alla donna, poi lo accusa dello scippo, lo indica agli altri passanti che nel frattempo si raccolgono a capannello. La donna dolorante, si appoggia intanto sul bordo di una fioriera.
L’audio non c’è, ma la scena “parla” ugualmente. L’immagisene della folla che si accalca mite e bonaria intorno al bandito, fa a pugni con la determinazione e la solitaria rabbia dell’immigrato che continua ad attaccare verbalmente Troise. Intorno, uomini che rabboniscono il rapinatore, un altro che sembra chiedergli se si è fatto male, un altro sembra dirgli “però, calmati, vai piano”. La stessa vittima del colpo, quasi sotto choc, è come inebetita. For- la donna ha paura, forse teme di avere la peggio perché il colpo è andato male. Nemmeno lei denuncerà l’accaduto. Quando Troise, il bandito, cerca di svignarsela certo di averla fatta franca, ancora una volta è l’africano senza nome a opporsi. Lo rincorre, con le mani prova a fermare il pregiudicato, vorrebbe consegnarlo alla giustizia. Addirittura, lo butta giù dalla sella: ancora unavolta è solo. Troise dà uno strattone, scappa. La sua cattura avverrà di lì a qualche ora. Le forze dell’ordine sono, e devono, essere più avanti di chi ha fatto finta di niente. Anche se è un caso minore, non ci sono clan da perseguire, e nemmeno grandi boss da catturare: ma sono le storie che incidono più di tutte nel senso di insicurezza. E un’operazione strategica vede correre in paralle-lo l’indagine lampo dei carabinieri di Napoli, guidati dal comandante provinciale Marco Minicucci e dal colonnello Francesco Rizzo, e il lavoro dell’Ufficio di prevenzione della questura (le volanti), diretto dal vicequestore Michele Spina.
La risposta arriva subito. Perché c’è un negoziante che indica agli investigatori la sua telecamera, che ha registrato tutto in viaCapitelli. E perché Troise è una faccia nota ai segugi della trincea napoletana: lo riconoscono. Gli uomini dell’Arma e dei falchi della Mobile trovano a casa di Troise sia lo scooter usato per il colpo, sia il pullover con cui il bandito copriva la targa durante i suoi colpi. Il rapinatore non reagisce, chiede solo una visita medica, ha un lancinante dolore a una spalla: lo portano in ospedale, viene assistito per una lussazione al Vecchio Pellergini, giudicato guaribile in trenta giorni, e trasferito al carcere di Poggioreale.
La sua cattura si deve anche a quel negoziante, al suo occhio elettronico che ha ripreso una scena che resterà impressa. È un cittadino che ha fatto il suo dovere, fino in fondo. Proprio come quell’immigrato che voleva, da solo, aiutare una anziana donna ad avere giustizia.

Burocrazia omicida!

burocrazia1La mia esperienza professionale e da ultima amministrativa, da tempo, mi ha fatto comprendere che nella burocrazia si annida la corruzione, la concussione ed il malaffare. Cavilli legali ed amministrativi che uccidono l’iniziativa imprenditoriale ed imbrigliano i fattori di produzione e lavoro e fanno dei cittadini dei sudditi col capo chino di cui non ci si può fidare! Inghippi burocratici talvolta creati per evitare di assumersi qualche responsabilità. Eppure formiamo laureati e professionisti a cui, come negli altri paesi più civili del nostro, potremmo attribuire  la responsabilità di certificazione globale. Il tutto si concluderebbe con un unico atto, un’assunzione di responsabilità ed una parcella pagata, nella consapevolezza che il professionista che sbaglia poi è fuori dal mercato. Nel nostro paese, invece, chi vuole mettere in piedi un’impresa o dare lavoro ad una impresa deve fare le messe scalze tra VVFF, COMUNE, COMMISSIONE PROVINCIALE, COMMISSIONE COMUNALE, SCIA, DIA, PERMESSO DI COSTRUIRE, GENIO CIVILE, SOPRINTENDENZA, CATASTO, UFFICIO URBANISTICO, con un esercito di marescialli/uscieri, marescialli/impiegati, colonnelli/funzionari e generali/dirigenti pronti a farti il piacere in cambio di qualcosa o semplicemente per il gusto di dire qui comando io, tranne che in rare circostanze nelle quali, illuminati sulla via di damasco, si calano nel problema ed ammettono l’inadeguatezza della burocrazia. A Napoli vige la minitangente del caffé la mancetta che viene data all’usciere accompagnata dal: “grazie questo è per il caffè“; poi ci si meraviglia se con tutte le mancette accumulate una del caffè si compra la fabbrica. Si parla di agevolare l’impresa ed il lavoro, più che finanziamenti, forse occorrerebbe partire da qui! Ricordo una trasmissione di REPORT sulle cd. pratiche edilizie con il raffronto tra Italia e Germania: In Germania il regolamento edilizio di una media città è scritto su un foglio, i Land tedeschi per qualsivoglia opera edile su un fabbricato si accontentano di una certificazione di un tecnico il quale verifica la compatibilità delle opere a farsi con le leggi ed i regolamenti vigenti. Il Land si disinteressa di quello che ci fai nella tua casa basta che non tocchi il prospetto ed il profilo architettonico e non rechi pregiudizio a nessuno! In Italia …. lascio i puntini sospensivi …. 

Il dissesto degli enti locali ed il Caso Napoli

comuneDopo la pronuncia della Corte dei Conti Sez. Regionale della Campania, con la quale è stato bocciato il piano di riequilibrio finanziario del Comune di Napoli, Ricostruzione Democratica, al fine di sollecitare il dibattito pubblico, si è fatta promotrice di un confronto cittadino sul tema: Il dissesto degli enti locali ed il caso Napoli. L’incontro si è svolto mercoledì 29 gennaio scorso. Ecco il video:

Il Teatro San Carlo tra buona amministrazione e politica

San CarloOggi (30.01.2016) in Consiglio Comunale abbiamo trattato la delibera di ricapitalizzazione del San Carlo di cui ho parlato già in un altro post (il pasticciaccio brutto sul San Carlo clikka). Dopo una lunga riflessione abbiamo decisa di votarla nonostante tutte le perplessità che avevamo. Le motivazioni del travaglio sono ampiamente spiegate nell’intervento che vi linko. Credo sia importante anche sottolineare che è stato approvato anche un nostro emendamento (clikka) che rappresenta una innovazione amministrativa ed un importante punto di trasparenza  e di rispetto dei principi di buona amministrazione. Spero sia rispettato nel contenuto cosicché la buona politica possa emergere emergere.

il mio intervento al 03:03:34 quello di Carlo Iannello al 02:10:59

 Sul san carlo vedi anche questo estratto di articoli su questo blog:

Il San Carlo di Napoli  (clikka)

Il Sindaco Opaco ed il regolamento sulla trasparenza delle nomine

consiglioOggi (23.01.2014) in Consiglio Comunale è stata trattata la nostra proposta di regolamento sulle nomine, in enti società ed istituzioni (clikka), nonostante i pareri favorevoli (clikka) del Segretario Generale e del Ufficio Tecnico e gli emendamenti (clikka) da noi redatti sulla base degli stessi pareri, il Consiglio Comunale ha rinviato l’approvazione ad altra seduta nonostante la commissione consiliare competente si fosse già pronunciata. Dai nostri interventi si capisce lo spirito che ci ha mosso  e lo spirito che ha mosso anche l’aula (purtroppo) ed il sindaco che, anziché appropriarsi o sposare la causa della trasparenza, oggetto del suo programma elettorale (chi non ricorda la casa di vetro e le porte e le finestre aperte), ha preferito rinviare un altro po’ … forse per la sciarsi le mani libere e fare qualche altra nomina come già accaduto … che dire della democrazia partecipata e della condivisione del potere … parole al vento. Purtroppo alla richiesta di trasparenza ha risposto un sindaco opaco …

E’ interessante sentire i nostri interventi

al 3:11:00 il mio intervento introduttivo, ed al 03.54.13 la mia opposizione al rinvio

sulle nomine:

la nomina i Napoli Holding (clikka)

la malapolitica delle nomine attecchisce in municipalità (clikka)

le nomine un cancro della politica clikka

ai nominati della politica diciamo no clikka

trasparenza quanto guadagnano i nominati clikka

La Corte dei Conti … che non tornano al Comune di Napoli

comuneE’ di ieri (20.01.2014) la notizia che la Corte dei Conti non ha approvato il Piano di riequilibrio finanziario adottato dal Comune di Napoli aprendo, quindi, le porte al dissesto dell’ente.

Avverso tale decisione il Comune ha annunciato di ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti che potrebbe ribaltare la decisione dei magistrati contabili Napoletani.

Siamo in attesa del deposito delle motivazioni, ma chi volesse farsi una idea potrà comunque leggere l’ordinanza della Corte dei Conti del 07.01.2014 (clikka) alla quale il Comune ha replicato con la memoria del 14.01.2014 (clikka). Dal raffronto dei due atti credo si possano iniziare a trarre delle previsioni su quali potrebbero essere le motivazioni.

Avviso per la lettura: l’ordinanza della Corte dei Conti è 110 pagine ma quelle interessanti sono da pagina 91 in poi dove potrete trovare la parte dell’analisi delle criticità. Mi farebbe piacere avere delle osservazioni o dei commenti su atti così complicati da studiare, almeno per me.

Ad ogni buon conto, è il caso di dire, è interessante la dichiarazione apparsa sulle pagine del Mattino di oggi (21.01.2014) dove il “Procuratore Generale della Corte dei Conti, Tommaso Cottone, che fa parte di un altro ufficio rispetto alla sezione di controllo nel pieno rispetto della funzione dei colleghi qualche riflessione la concede: <<Una decisione, quella dei colleghi della sezione di controllo, che mi meraviglia il Comune per quello che so ha davvero fatto un piano molto impegnativo. Ha ereditato una situazione pesantissima>>”. Sembra quasi ci sia una profonda diversità di vedute tra l’ufficio inquirente della Corte e quello di controllo.

Spero non si giunga al dissesto e che si trovi una soluzione diversa poiché assisteremmo ad un giro di vite che potrebbe strangolare le fasce più deboli dei napoletani, con i tagli ai servizi, l’aumento delle tasse e la riduzione dei salari e dei lavoratori. Speriamo bene ….

Ecco la conferenza stampa dell’Amministrazione sulla decisione della Corte dei Conti. Potrete sentire gli argomenti offerti in difesa dal Sindaco e dall’Assessore e vedere se hanno dato le giuste risposte alle censure della Magistratura Contabile:

Il Teatro San Carlo di Napoli ed i conti che non tornano

San CarloOggi (19.01.2014) ho partecipato alla conferenza stampa dei sindacalisti e lavoratori del San Carlo che poi si è trasformata in una assemblea. E’ stato interessante, per cercare di capire come stanno le cose al punto di vista dei lavoratori. Ci sono stati degli interventi che mi hanno molto colpito per la grande attenzione e professionalità che gli stessi lavoratori hanno dimostrato. Ancora una volta la politica credo ne sia uscita male, sia quella nazionale che quella locale. La parte che mi ha interessato molto è stato il raffronto con le esperienze degli altri Teatri, ed ancora una volta devo dire che a Napoli è il grado di approfondimento amministrativo che  è al palo. C’è una politica che va avanti con annunci ed una amministrazione che è lasciata indietro con sciatteria. Ogni giorno noi di Ricostruzione Democratica ci scontriamo con un livello di produzione amministrativo assolutamente scarso frutto di una inadeguatezza dei servizi che non sono in grado, spesso senza colpa, di produrre delibere di qualità ovvero asservita ad una politica che crede di essere al di sopra della legge.

Ebbene, nel caso del nostro Teatro Massimo per capire la “scarsezza amministrativa” con la quale gli stessi lavoratori si sono scontrati, basta solo vedere, senza neppure studiarli, mettendoli solo graficamente a confronto, i bilanci di altri Teatri di pari livello e quindi: bilancio 2012 del San Carlo (clikka), il bilancio 2012 del Teatro Regio di Torino (clikka) ed il bilancio 2012 del Teatro La Fenice di Venezia (clikka).

Il Bilancio 2012 del Teatro alla Scala di Milano non sono riuscito a trovarlo ma è interessante notare che nel Bilancio 2012 del Teatro Petruzzelli di Bari (clikka) è facile capire, addirittura, opera per opera quanto si è speso e quanto si è incassato in botteghino.

Che dire dobbiamo ancora lavorare e pretendere molto da chi si assume un incarico amministrativo nella nostra città a tutti i livelli. Nel caso di specie gli stessi lavoratori non sono riusciti a capire i conti del loro Teatro: chi sono i debitori?, chi sono i creditori? quanto ci costano gli spettacoli? che buco ci ha lasciato la vecchia amministrazione commissariale che, invece, avrebbe dovuto mettere le cose a posto? perché le nostre produzioni sono assolutamente più esigue rispetto a quelle degli altri Teatri di pari livello …

Comunque sono intervenuto all’assemblea dicendo le cose come stanno dal lato comunale … mi ha fatto un certo effetto sentirmi dire, dopo, da un giornalista, che ho avuto coraggio a dire le cose che ho detto … effettivamente siamo troppo abituati ad essere trattati come bambini mentre, invece, dovremmo avere il coraggio di dire e sentirci dire la verità altrimenti i conti non torneranno mai.

Ad ogni buon conto è assordante il silenzio del m5s sul caso San Carlo!

Sulle contingenze attuali ecco gli altri articoli su questo blog:

Il caso del Teatro San Carlo l’azione di ricostruzione democratica (clikka)

Il Pasticciaccio brutto sul Teatro San Carlo (clikka)

Il Caso del Teatro San Carlo e l’Azione di Ricostruzione Democratica

San CarloCon tutte le nostre forze, come sempre, stiamo cercando di contribuire alla soluzione dei problemi del Teatro San Carlo cercando di offrire una prospettiva che sia di lungo respiro. Oggi Repubblica e Corriere cittadini ci hanno offerto uno spazio. Credo sia importante dimostrare che un’altra politica capace di prevedere ed affrontare i problemi con competenza e spirito di servizio non è solo possibile ma c’è già!

Da Repubblica Napoli di oggi 18.01.2014  Gennaro Esposito Simona Molisso

QUELLO che sta succedendo al San Carlo, più che dell’opera lirica, sembra avere tutti i crismi della farsa. Le dimissioni di quattro membri del cda, dopo la presa di posizione del sindaco — che del cda è presidente, e che aveva comunicato la propria volontà di non aderire alla legge “Valore-Cultura” — palesano l’inadeguatezza di una intera classe dirigente. Tutti hanno fatto la propria parte. Il governo centrale, con le sue ossessioni di bilancio, che si risolvono sempre nella riduzione degli organici, nel taglio degli stipendi e mai in un intervento deciso sulle reali fonti di spreco; la Regione e la Provincia, che noncuranti delle proprie responsabilità nella situazione economica del Massimo, e dei debiti contratti e non onorati negli anni, non hanno esitato a rassegnare le dimissioni con i propri membri del cda, lasciando la fondazione nel caos; stesso discorso vale per la Camera di commercio; persino il Comune, che per opera del sindaco sembrava prodigarsi per salvare la baracca, ma che ha evitato di negoziare con il governo a tempo debito le criticità del decreto legge, per poterne beneficiare sul versante della liquidità, ha presentato una proposta (quella della ricapitalizzazione immobiliare) a dir poco generica, dal momento che non individua alcun bene da trasferire al San Carlo e che rischia comunque di non risolvere il problema cogente della crisi economica e dell’assenza di un valido piano di recupero. In mezzo rimane il teatro con i suoi lavoratori. Poco importa se quei lavoratori sono altamente qualificati e guadagnano meno della metà dei loro colleghi tedeschi o inglesi. Già il 2 ottobre, come consiglieri comunali di Ricostruzione democratica, mettemmo a nudo le problematiche che il decreto Valore-Cultura avrebbe creato ai lavoratori del Massimo, chiedendo un intervento urgente da parte del sindaco, volto principalmente ad aprire un’interlocuzione con il governo e approntare soluzioni alternative, capaci però di immettere immediata liquidità nelle casse del teatro. L’auspicio è che la politica, a cominciare dal Comune, prenda atto delle sue responsabilità e intraprenda la strada maestra per la tutela del San Carlo e dei suoi lavoratori, eliminando gli sprechi che non sono certo gli stipendi del personale dipendente, rivedendo il sistema delle agenzie che lavorano sui palinsesti in un regime quasi di monopolio, e rilanciando dal punto di vista artistico e culturale quella che è la più importante istituzione di Napoli.          

 Sabato 18 Gennaio, 2014 – CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – NAPOLI

Quando la politica è contro la cultura

di CARLO IANNELLO

Caro direttore, la vicenda del San Carlo ha messo in luce dei dati drammatici: che la politica professionista oramai agisce sempre più spesso opportunisticamente — non per la tutela degli interessi collettivi, dunque —, e che, inoltre, il calcolo politico non si ferma nemmeno di fronte a valori fondamentali come la cultura.

È la politica nazionale e locale, infatti, che è venuta meno ai suoi doveri nei confronti della cultura.

Per primo il Governo, che aveva scelto con la legge Veltroni di trasferire alle Regioni e agli enti locali il sostegno alle fondazioni liriche, adesso condiziona il risanamento dei bilanci al ritorno al centro delle competenze, puntando sul taglio degli stipendi dei lavoratori, senza farsi carico del problema della patrimonializzazione delle fondazioni, e senza colpire le vere fonti di spreco (si pensi, ad esempio, al ruolo delle agenzie o alle retribuzioni degli artisti «esterni», superiori, in alcuni casi, a quelle che percepiscono negli altri teatri internazionali). I lavoratori interni alla fondazione, peraltro più che qualificati, che percepiscono già magri stipendi, dovrebbero al contrario rappresentare un bene prezioso e da tutelare, anche da un punto di vista puramente imprenditoriale.

Poi i parlamentari che hanno votato la conversione in legge di un decreto penalizzante per i lavoratori, senza riuscire a orientare la giusta lotta agli sprechi in direzioni più opportune.

Inoltre il Comune, che è sempre stato in difficoltà, sin dai tempi della Iervolino, e non ha affrontato con efficacia la questione, subendo così un lungo commissariamento, e per aver portato, in questa occasione, il San Carlo in un’avventura, con la formulazione di una proposta a poche ore dalla scadenza del termine per l’adesione al decreto. La delibera di ricapitalizzazione immobiliare, inoltre, è priva, al momento, di qualsiasi efficacia. Come nota lo stesso organo tecnico, essa è allo stato è un «atto di indirizzo», non individua specificamente alcun bene da trasferire, dunque inefficace.

Infine la Regione, perché non onora i suoi debiti nei confronti del San Carlo e perché, assieme agli altri rappresentanti istituzionali, si è irresponsabilmente dimessa dal cda, pur essendo fra gli enti fondatori per legge e quindi dovendo obbligatoriamente farne parte, contribuendo così ad aumentare il caos istituzionale.

La vicenda del teatro San Carlo mette purtroppo a nudo i principali mali di una politica che non ottempera ai suoi doveri nei confronti della cultura, perché non sa cosa sia, evidenziando l’incapacità dell’attuale ceto politico ad affrontare questioni complesse in cui è necessario rigore, competenza e una visione di lungo termine nell’interesse generale.

Per uscire dallo stallo attuale, la politica — nazionale e locale — dovrebbe prendere atto delle difficoltà oggettive e collaborare costruttivamente, nell’esclusivo interesse generale, per un accordo che salvi il San Carlo, i lavoratori e i valori che questa istituzione esprime per la cultura e per la città.

 Vedi anche il pasticciaccio brutto sul San Carlo (clikka)

Il “pasticciaccio brutto” sul Teatro San Carlo

San CarloTra il serio ed il faceto oggi leggo la delibera di giunta di proposta al Consiglio n. 5 dell’8 gennaio 2014 (clikka) sul San Carlo di cui si è discusso molto in questi giorni. In sostanza la proposta un po’ bizzarra, che ha determinato le dimissioni del CDA, di conferire alla Fondazione del Teatro San Carlo 20 milioni di euro in beni immobili che poi sono arrivati mediaticamente 40. Probabilmente molti si sono affannati a discutere senza avere avuto la possibilità di leggere la citata delibera.

Il 14 gennaio scorso sono intervenuto nella commissione cultura del Comune dicendo che era assurdo che si fosse arrivati alla scadenza del termine per la presentazione del piano di riequilibrio, quando proprio io nel consiglio comunale del 02.10.2013 avevo già segnalato tutte le problematiche poi venute drammaticamente al pettine. Non lo dico per fare il grillo parlante, ma per dire che è assurdo che ciò che si dice in consiglio non abbia poi all’atto pratico alcun effetto!  Sulla questione ho anche scritto un’altro post  (teatro san carlo in liquidazione (clikka).

Ebbene, è curioso leggere i pareri allegati alla citata delibera di cui consiglio anche a voi la lettura. Il Ragioniere generale in sostanza sembra quasi abbia detto cittadini non vi preoccupate! E’ una “bufala”! L’atto è di mero indirizzo e non dispone di alcun bene e pertanto non mi devo preoccupare dell’impatto che potrebbe creare al bilancio del comune ed al rispetto del piano di riequilibrio pluriennale di cui al DL 174/2013! Una presa in giro mi chiedo?

Il segretario Generale, invece, è stato più cauto ed ha avvertito il Consiglio, che poi si dovrà pronunciare, che vi sono precisi vincoli di legge che devono essere rispettati citando anche la normativa. La delibera come detto è una proposta al Consiglio e pertanto noi dovremmo votarla assumendoci tutte le responsabilità politiche, amministrative e contabili. Voi che fareste? Io per il momento sono un po’ preoccupato per l’approssimazione con al quale si agisce a tutti i livelli e poi anche perché “la legge è legge e va sì rispettata” come diceva Eduardo in una nota poesia!

Sul fronte della Regione, invece, con Decreto Dirigenziale_n_434_del_27_12_2013 (clikka) si è disposta l’assegnazione di 11 milioni di euro al San Carlo a valere sui fondi PAC. Ora mi sovviene un dubbio ma questi fondi non è che sono quelli che erano riservati al FORUM delle Culture? Non saprei proprio… Per il momento su detti fondi è stato solo staccato un assegno mi par di capire di circa 2 milioni.

Ad ogni buon conto nella commissione del 14 gennaio scorso una delle prime cose che ho detto, riprendendo l’assessore alla cultura Daniele, è stato che al Paese manca una classe dirigente degna di questo nome, riportando quanto mi ha riferito un dipendente del San Carlo il quale mi ha detto: “Io sono stato sotto il parlamento quando si doveva votare la conversione in legge del decreto ho parlato con i parlamentari a cui ho riferito i problemi che c’erano sul decreto e nessuno sapeva niente di ciò che stava andando a votare!”

A futura memoria ecco il mio intervento al Consiglio del 02.10.2013 … parole al vento!

Ma i nostri Parlamentari napoletani che fanno a ROMA!

In tutto questo noto una completa assenza della stampa che avrebbe dovuto per lo meno riportare la notizia che un gruppo consiliare aveva già previsto tutto … ma ovviamente i giornali rispondono ad altre logiche populistiche!

Ecco il mio intervento al 01:34:24

L’Italiano furbo ed i costi della Sanità

deficit-sanitaLa Regione Campania, ha già i suoi problemi tra i consiglieri regionali che si “magnano” i fondi economali comprandosi generi vari alimentari e non, facendosi fare false fatture per intascare le somme, ovvero pagandosi la TARES di casa, dichiarando poi che è la sede politica. Oppure in modo istituzionale facendo regali (clikka) a questa o quell’associazione sponsorizzata da questo e quel consigliere regionale.

Una classe dirigente che, probabilmente non sa neppure quali sono gli effetti dei tagli sul sistema sanitario. Oggi ho pensato di usare il servizio sanitario pubblico per fare degli accertamenti. Il servizio è stato buono e veloce e le persone che ho incontrato gentili ma, alla fine, mi sono accorto che, molto probabilmente, ho speso di più che in un laboratorio privato. Mi hanno, infatti, spiegato che c’è un costo fisso per ogni ricetta e tra una somma e l’altra sono arrivato a pagare circa 140,00 €. per gli esami. Mi chiedo come potrebbe un operaio o un impiegato pagare una somma del genere!

Ho pensato vabbé meglio dare questi soldi al sistema pubblico che al privato, solo che, mentre pagavo l’esoso tiket, ho assistito ad una scena di un tizio “napoletanissimo” e simpaticissimo, che ha portato una carta allo sportello tiket ed ha chiesto: “giuvà vir nu poc'”; l’impiegato gli ha risposto; “rafè qua sono 23,00 €.!” ed il “napoletanissimo” signor Raffaele di rimando gli ha detto: ” giuvà! nun fa o scem! vir nu poc’ che fa!”, e così mentre io pagavo i miei 140,00 €. il signore Raffaele se ne andava con il suo bel foglio di esenzione o simile. Ovviamente i nomi sono di fantasia e mi ha fatto ricordare che nel nostro centro storico a volte capita, in farmacia, di assistere a scene dove il farmacista chiede al cliente: “signò a chi e scrivimm’ queste medicine?”  e la signora che risponde: “scrivitele a cuncetta … no no è meglio a titina!”. Della serie in un quartiere popolare basta che ci siano due o tre esentati tiket per esentare tutto il quartiere o quasi … ed io pago diceva il buon Totò!!

Mi chiedo se il presidente caldoro o qualche consigliere regionale abbiano mai fatto gli esami in un ospedale pubblico facendo la fila come qualsiasi altro cittadino ed avendo, quindi, la possibilità di assistere, come è capitato a me, a scene  di questo tipo che tutto sommato rappresentano anch’esse un tratto della nostra napoletanità di trovare la scappatoia e l’amico.

Per quanto leggo dai giornali l’unico nesso evidente tra sanità è politica è solo in termini di bustarelle e di nomine di personaggi in posti chiave che spesso di medicina non capiscono nulla ed hanno il solo pregio di fare le campagne elettorali per l’amico che l’ha sponsorizzati.  Ebbene credo che dalla sanità come nella cultura la politica debba essere messa alla porta e non debba mai permettersi di fare nomine!

In effetti ha ragione Vittorino Andreoli che, recentemente dalla Gruber, ha dichiarato che gli italiani sono dei ladri (chi più chi meno) ed è per questo che eleggono altri ladri e non si indignano quando li scoprono con le mani nella marmellata … o meglio mi verrebbe da dire con le mani nelle loro tasche!

Ministra de girolamo si dimetta

degirolamobocciaSi potrebbe dire che la de girolamo (una delle sirene di berlusconi) sia ampiamente rappresentativa delle  cd. larghe intese, essendo sposata con francesco boccia parlamentare del pd (in due faranno circa 30 mila euro al mese sottratte dalle tasche degli italiani). Ebbene la de girolamo nelle intercettazioni che sono state pubblicate di recente da’ prova di essere interessata ai suoi interessi ed a quelli del suo gruppo di potere ristretto. Già questo dovrebbe bastare per mandarla a casa o usando il suo linguaggio poco elegante: Vaff…. La verità è che questa classe politica è difficile da sradicare e l’esercizio del potere non è mai fatto nell’interesse collettivo, ma nell’interesse individuale. Come dice Andreoli, intervistato di recente dalla Gruber, gli italiani sono ladri e per questo scelgono politici ladri. In questo mare difficilmente si riuscirà mai ad avere fiducia dei politici. Abbiamo già perdonato la cancellieri (ministra cancellieri si dimetta (clikka), che ha chiaramente dimostrato di avere una particolare attenzione per la famiglia ligresti, oggi sull’altare della stabilità sacrifichiamo il senso della morale e gli ideali degli italiani tutti i giorni, affossando il paese millimetro dopo millimetro fino a farlo sprofondare tra le braccia del populismo. Bravi!

Di seguito l’articolo sulle intercettazioni della de girolamo tratto dal sito de Il Fatto Quotidiano:

L’Asl di Benevento era cosa loro. Del ministro delle Politiche Agricole Nunzia De Girolamo e dei suoi fedelissimi. L’allora semplice deputata Pdl, che è bene chiarire subito non è indagata per i fatti che racconteremo, convocava a casa del padre i vertici dell’azienda sanitaria locale e persone di stretta fiducia. Con loro discuteva di come orientare l’affidamento milionario per il servizio 118, di dove ubicare presidi e strutture dell’Asl, ma anche di questioni spicciole come un sequestro dimozzarelle in un negozio di un “amico di Nunzia” o di come mandare “i controlli” negli ospedali guidati da persone non gradite alla parlamentare azzurra per far capire “che un minimo di comando ce l’abbiamo”.

Le riunioni sono state registrate di nascosto dall’ex direttore amministrativo dell’Asl Felice Pisapia(fu licenziato qualche mese dopo), e depositate nell’ambito di un’inchiesta per truffa e peculato per centinaia di migliaia di euro sottratti dalle casse dell’azienda sanitaria a favore di alcuni imprenditori, costata pochi giorni fa a Pisapia l’obbligo di dimora a Salerno. Con quegli audio Pisapia vorrebbe dimostrare di essere solo un ingranaggio del sistema. Leggendone le trascrizioni, non si trovano riferimenti al merito e a come rendere più efficiente il funzionamento della macchina della sanità pubblica nel nome dell’interesse collettivo. La preoccupazione principale pare invece quella di premiare gli amici e punire i nemici. E tramutare le decisioni in clientele e voti. Vicende che assomigliano a quelle costate inchieste e processi a un altro potentato sannita, i Mastella. Con una sostanziale differenza: secondo l’informativa della Guardia di finanza di Benevento al pm Giovanni Tartaglia Polcini, “allo stato non ci sono fattispecie penalmente rilevanti”.

Riavvolgiamo il nastro alle ore 19 e 15 del 30 luglio 2012. La De Girolamo riceve Michele Rossi, manager dell’Asl di Benevento, Gelsomino Ventucci detto “Mino”, direttore sanitario, Pisapia, l’avvocato Giacomo Papa, molto vicino ai De Girolamo, Luigi Barone, storico portavoce di Nunzia, all’epoca vice direttore de Il Sannio Quotidiano e oggi a Roma con l’incarico di direttore del portale web del ministero delle Politiche Agricole. E’ il “direttorio politico-partitico costituito al di fuori di ogni forma di legge” scrive il gip Flavio Cusani nell’ordinanza cautelare di Pisapia “che si occupava, in funzione di interessi privati e di ricerca del consenso elettorale, con modalità a dir poco deprimenti e indecorose, di ogni aspetto della gestione dell’Asl”.

La conversazione si protrae per quasi due ore. Verso la fine cade sul Fatebenefratelli di Benevento, un ospedale religioso convenzionato. La De Girolamo è arrabbiata con loro. Li chiama “stronzi”. Due volte. Poi si rivolge a Rossi: “Michè, scusami, al Fatebenefratelli facciamo capire che un minimo di comando ce l’abbiamo. Altrimenti mi creano coppetielli con questa storia. Mandagli i controlli e vaffanculo!… Io non mi permetto di farlo, però ad essere presa per culo da Carrozza, quando poi gli ho dato tanta disponibilità ogni volta che mi hanno chiesto, Miché”. Giovanni Carrozza, citato nel colloquio, è il direttore amministrativo del Fatebenefratelli. Per capirci, Miché, ovvero Michele Rossi, è molto riconoscente alla De Girolamo.

Appena una settimana prima, in un’analoga riunione, gli ha giurato fedeltà: “Nunzia, premesso che io non resterò un secondo su quell’Asl se non per te e con te, perché io la nomina l’ho chiesta a te, tu me l’hai data ed è giusto che ci sia un riscontro…”. Ora Miché ne ascolta le riflessioni sull’ubicazione di ufficio territoriale dell’Asl. “Dove dovremmo metterlo? – si chiede la De Girolamo – a Sant’Agata che Valentino (il sindaco, del Pd, ndr) è uno stronzo? Cioè, nemmeno è venuto da me”. Rossi però le spiega che Valentino “ha incassato intelligentemente” i problemi da loro creati. Ad un certo punto Nunzia pone un veto sul collocare una struttura a Forchia: “No, Forchia no! Preferisco poi darlo ad uno del Pd che ci vado a chiedere 100 voti …”. Qualche decina di minuti prima il “direttorio” aveva affrontato il caso del controllo in un negozio di latticini. Parla Luigi Barone: “E’ l’amico di Nunzia e mio amico… vende le mozzarelle accanto al Maxim’s… è un bravo ragazzo, insomma!”. Purtroppo per lui una funzionaria dell’Asl gli ha appena sequestrato “un bel po’ di roba – sottolinea Barone – tre, 4mila euro… più la sanzione”. Si stabilisce, quindi, di parlare con tale Tommaso.

Tutta da decrittare la lunga conversazione del 23 luglio 2012, incentrata quasi esclusivamente sul bando per il 118. “In tutto questo si deve fare la gara?” chiede la De Girolamo. “Non la puoi fare senza?”. Si discute se è possibile fare un affidamento diretto breve o comunque, per usare le parole dell’avvocato Papa “bypassare la gara pubblica” perché si è preoccupati del fatto che “tra poco ci commissariano e la gara pubblica se la fa la Regione”. Abbiamo provato a contattare la De Girolamo per farle qualche domanda. Ci ha risposto con questo sms: “Chi vuole fare pulizia può essere ucciso con la pistola oppure con la parola. Alla fine viene sempre fuori la verità”.

Il Teatro San Carlo in liquidazione e le “palle” del politici!

San CarloOggi leggo numerosi articoli sullo scioglimento del CDA del San Carlo per dimissioni dei suoi componenti tra cui Caldoro e Maurizio Maddaloni (presidente della CC.II.AA. di Napoli) attesa la proposta del Sindaco (Presidente della del CDA) che non ha voluto aderire al decreto disvalore/incultura n. 91/2013 proponendo una ricapitalizzazione mediante conferimento di immobili comunali. Innanzitutto mi chiedo dove erano i nostri parlamentari il 07.10.2013 quando in parlamento si è convertito il citato decreto “disvalore/incultura” in legge e poi mi chiedo semmai qualche politico si sia degnato di leggersi l’art. 11 del citato decreto, nella sua complessità dei 21 commi! Sulla questione già intervenni al Consiglio Comunale del 02.10.20013 (San Calro e decreto valore/clutura (clikka) segnalando tutte le criticità ed avendo prima parlato con i lavoratori del San Carlo. caldoro e maddaloni al fine di sottrarsi allo scontro con i lavoratori hanno preferito dimettersi altro che per non fare una scortesia al presidente. Mi chiedo se tale comportamento non sia, invece, fonte di gravissima responsabilità avendo così col loro comportamento provocato la liquidazione del San Carlo. Sì la liquidazione, perché se la legge ha un valore allora dobbiamo dire che il comma 14 del decreto disvalore/incultura prevede espressamente la liquidazione coatta amministrativa per le fondazioni (come il San Carlo) che non abbiano approvato nel termine il piano di riequilibrio! Dura lex sed lex dicevano gli antichi ed anche il Ministro che oggi dichiara che è tutto a posto, dice il falso, atteso che il citato decreto non solo prevede la liquidazione ma anche tutti i tagli al personale ed agli stipendi a suo tempo denunciati dai lavoratori. Tutto è facilmente evincibile dal testo dell’art. 11 del decreto convertito per il quale, per agevolare la lettura ho evidenziato in grassetto, le parti salienti e che sconfessano i politici senza palle che o non hanno il coraggio di dire la verità o non si sono proprio letti la norma (fate voi). Il Sindaco certo ha fatto una proposta provocatoria io avrei formulato un piano di rientro (per non rischiare) nel quale non ci avrei inserito alcun taglio agli stipendi ed ai lavoratori prevedendo, invece, una efficace riorganizzazione degli spettacoli che, come mi segnalano i lavoratori, non si sa perché in Italia costano sempre dieci volte tanto quello che costano all’estero. Mi è stato, infatti, spiegato che un maestro d’orchestra o un cantante in Italia si paga di più perché lo si contatta attraverso le lobby delle agenzie. Alla fine ascoltando i lavoratori si farebbe più in fretta e meglio, invece, si preferisce non toccare le lobby e scaricare sui lavoratori i disastri di una politica incompetente ed incapace di ascoltare la base! Leggete l’articolo 11 e vi renderete conto quante palle ci dicono! Dura lex sed lex se almeno la studiassero prima di farla!

Art. 11

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita’ delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione [quest’ultimo è il caso del san carlo], presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, (( un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessita’ di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. )) I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, (( previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, )) nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilita’ del piano di risanamento, nonche’ gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;

b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 (( e una razionalizzazione del personale artistico; ))

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

e) l’entita’ del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l’individuazione di soluzioni idonee, (( compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, )) a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;

(( g-bis) l’obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. ))

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita’, della fattibilita’ e appropriatezza delle scelte effettuate, nonche’ dell’accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e’ definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all’applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ nominato (( un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall’articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d’intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalita’ per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilita’, all’approvazione del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. ))

b) sovrintende all’attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;

c) puo’ richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell’aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) puo’ adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 e’ stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche’ la durata dell’incarico.

6. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l’anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono, tra l’altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita’ di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresi’, qualora l’ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita’ di recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi moratori. L’erogazione delle somme e’ subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l’anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo’ essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita’ giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita’ speciali aperte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, nonche’ a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita’ tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita’ finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonche’ l’avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l’effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attivita’ culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.

12. Resta fermo l’obbligo di completamento dei versamenti di cui all’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [risolvere il contratto di lavoro con quelli che devono andare in pensione, avendo maturato 40 anni di anzianità e fermo la decorrenza dei trattamenti pensionistici] anticipatamente, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita’ e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella societa’ Ales S.p.A. [una società del MIBAC che svolge funzioni di supporto al ministero], nell’ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta’ assunzionali di tale societa’ (( e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l’esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il (( 30 giugno 2014, )) alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e’ stabilito in conformita’ ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, che e’ presieduta dal presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) (( il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; ))

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo’ essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4. (( (Soppresso). ))

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non piu’ di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita’ statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell’ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. (( La decorrenza puo’ comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. )) Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L’organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l’obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell’obbligo comporta l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita’ personale ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e’ soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita’, sia all’interno della gestione dell’ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche’ la maggiore offerta al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell’acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e’ instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e’ sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un’ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L’ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione e’ comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se la certificazione e’ positiva, la fondazione e’ autorizzata a sottoscrivere definitivamente l’accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell’ articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell’organo di indirizzo, (( da adottare entro il 30 settembre 2014, )) procedono a rideterminare l’organico necessario (( all’attivita’ da realizzare nel triennio successivo. )) La delibera deve garantire l’equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita’.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, e’ attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui (( all’alinea )) e’ ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita’ realizzati da ciascuna fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui (( all’alinea )) e’ ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita’ di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui (( all’alinea )) e’ ripartita in considerazione della qualita’ artistica dei programmi, (( con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche e’ destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. ))

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita’ artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

La democrazia a servizio dei cittadini: il primo Consiglio del 2014

ippodromo Il 13 gennaio p.v. ci sarà il primo consiglio comunale dell’anno, con un numero di atti all’ordine del giorno che dovremmo finire  forse l’anno prossimo, dopo aver studiato sin da ora h. 24 al giorno per giungere al momento del voto preparati. Io mi ostino a cercare di condividere le decisioni che dobbiamo prendere con i cittadini che hanno voglia di dire la loro ma, visti i pochi suggerimenti, ho iniziato a riflettere sul concetto di partecipazione, democrazia e di rappresentanza politica.  Fortunatamente di recente ho preso a leggere un libro di Giovanni Sartori (Democrazia) che mi ha rincuorato e nel quale ho trovato un concetto che mi sembra appropriato anche per il vento di “webcrazia” che tira nel Paese: “E’ la democrazia che deve essere a servizio dei cittadini e non i cittadini a servizio della democrazia“. Se tutti i cittadini fossero impegnati nell’amministrazione della cosa pubblica non avrebbero il tempo di fare altro. Ad ogni buon conto io ci provo anche per ragioni di trasparenza e poi non si sa mai potrebbe essere che qualcuno abbia voglia di darsi una lettura e darci un suggerimento utile allo studio. In particolare segnalo le delibere sull’Ippodromo, sul regolamento nomine e sugli Orti Urbani.

Ecco gli atti:

1) Delibera Ippodromo di Agnano (clikka). Questa forse è una delle più importanti. E’ una delibera con la quale si chiede al consiglio di dare atto della risoluzione del vecchio contratto con la società fallita e di autorizzare la concessione dello storico Ippodromo di Agnano fino ad un massimo di trent’anni ampliando il ventaglio di attività imprenditoriali. Per questa delibera sono interessanti i rilievi del Segretario Comunale che apre una seria riflessione sulle cd. clausole sociali ed il diritto europeo ed italiano vigente sulla libertà di iniziativa economica e la concorrenza. Sull’argomento ho avuto modo di apprendere e studiare varie questioni tra cui il mistero, alquanto singolare,  dei 235 cavalli di cui non si sapevano i proprietari: Articoli sull’Ippodromo (clikka)

2) Proposta di regolamento nomine (clikka) e delibera sulle incompatibilità (clikka). Queste sono due delibere di nostra iniziativa e sulle quali ho scritto molto su questo blog, facendo anche molti interventi in consiglio comunale. I pareri tecnici sono favorevoli credo che questo potrebbe essere un momento importante per l’amministrazione, da cui capire se si vuole una reale condivisione del potere e la trasparenza anche se la modalità dell’ultima nomina mi ha lasciato ancora una volta perplesso (la nomina alla Napoli Holding (clikka) . Segnalo sul punto il “simpatico” atteggiamento avuto dalla II Municipalità in sede di parere che mi ha fatto un po’ sorridere (la malapolitica delle nomine attecchisce in municipalità (clikka).

3) delibera sul regolamento degli orti urbani (clikka). Il regolamento mi sembra semplice e potrebbe andare. Lo scopo è quello di agevolare la nascita di iniziative sul territorio mediante l’assegnazione di terreni/giardini abbandonati dall’amministrazione a gruppi di cittadini. I pareri tecnici sono favorevoli.

4) delibera sul regolamento del controllo degli atti della giunta (clikka). Questa delibera è di iniziativa dell’ufficio di presidenza non saprei cosa dire. Il regolamento è scarno ma non saprei se integrarlo perché il rischio sarebbe quello di appesantire il procedimento. Forse inserirei l’obbligo di portare gli atti nelle commissioni con almeno 10 giorni di tempo per l’esame. Spesse volte infatti ci siamo trovati con le delibere sul bilancio (di migliaia di pagine) consegnateci il giorno prima o lo stesso giorno della decisione e voi capite che con tutta la buona volontà non ce la si fa … ma forse è voluto…

 5) delibera sulla modifica dei meccanismi di nomina nella commissione urbanistica (clikka). Questa è una delibera di iniziativa consiliare (Lebro, Moxedano, Caiazzo) con la quale si vuole dare ai consiglieri comunali il potere di indicare i componenti da nominare nella citata commissione tecnica. I pareri tecnici sono favorevoli…

6) delibera sul riconoscimento del diritto al gioco (clikka). Non saprei condivido lo spirito ma anche le critiche sulla tecnica di formulazione della delibera stessa sollevate dal Segretario Generale che potrebbero dare adito ad inciampi burocratico/amministrativi.

6) delibera di restituzione di un immobile espropriato (clikka). Questa delibera mi ha incuriosito l’immobile è in quel di Ponticelli. Non ho postato tutti gli atti allegati ma chiedo: se abbiamo espropriato un immobile e non ci abbiamo costruito niente forse ci sarà una responsabilità amministrativa e politica? L’esproprio si inserisce nelle costruzioni della legge sul terremoto la 219/1981 fate voi…

Questi non sono tutti gli argomenti; ci sarà anche la nomina dei consiglieri per l’osservatorio sul centro storico ed un’ultima delibera inserita all’ultimo momento di cui non sono neppure in possesso … che dire … A chi è arrivato fino in fondo a quest’articolo faccio i miei complimenti, è sufficiente non chiedo la lettura di tutti gli atti. Credo, però, che il lettore abbia capito cosa vuol dire fare il consigliere comunale in una grande città … tanta passione, studio, fatica e responsabilità! Per questo credo che chiunque abbia aspirazioni politiche debba prima dimostrare di avere le competenze necessarie! Altro che webcrazia e casalingo/casalinga (si fa per dire e senza nulla togliere ai casalinghi) in parlamento!

7) delibera mercatini cittadini (clikka) con questa delibera si chiede al consiglio di autorizzare la proroga per la concessione temporanea delle aree agli operatori della cd. “filiera corta” affinché possano, nelle more della preparazione degli atti tecnici necessari ai bandi, tenersi i mercatini del biologico.

Il Re della Tangen…ziale di Napoli

pomicinoIl Re della Tangenziale di Napoli manco a pensarlo è Paolo Cirino Pomicino che difende gli aumenti delle tariffe 2014. E’ passato quasi indenne alla prima repubblica, se non fosse per i problemi di salute (vari interventi ed un trapianto di cuore), forse aggravati delle condanne definitive per finanziamento illecito ai partiti e la maxitangente ENIMONT. Una persona condannata per reati contro la P.A., seppure, inspiegabilmente riabilitato dal Tribunale di Roma nel 2011, a guardia di una società che gode di una concessione pubblica e che gestisce appalti e commesse. Sorge spontanea la domanda: ma non è che abbiamo raccomandato le pecore al lupo? Della Tangenziale di Napoli S.p.a., ho reperito lo statuto (clikka) ma non l’atto di concessione dell’ANAS né lo stipendio per la carica ricoperta che, ovviamente, si aggiungerà alle varie pensioni che il politico ha maturato tra incarichi di governo ed in parlamento. La domanda è sempre la stessa è possibile che in politica mai nessuno paga! Qualche tempo fa mi meravigliavo ancora della nomina di un altro condannato per corruzione nel CDA del Mercadante (giulio di donato: politica ed amministrazione (clikka) anche se mi rendo conto che quelli nati dopo la mia generazione non hanno avuto la possibilità di conoscere questa classe politica e quindi questi nomi per loro sono assolutamente anonimi. Per capire la Tangenziale di Napoli S.p.a. è in proprietà della Autostrade d’Italia S.p.a. della quale è rimasto solo il nome perché è stata incorporata (credo) dalla ATLANTIA S.p.a. società quotata in borsa con maggior azionista la famiglia Benetton. Una società privata concessionaria di un servizio pubblico che mette a capo di una sua partecipata un vecchio arnese della politica che a luglio scorso (2013) è stato anche nominato Vicepresidente delle Autostrade Meridionali! Come cittadini dovremmo chiederci e chiedere retoricamente perché! In consiglio comunale si sta aprendo una strada per capire se la concessione, una volta scaduta, possa passare in mano pubblica … chissà del comune … solo che ho il timore che in tal caso le nomina poi possano seguire gli stessi meccanismi…

Il Buon Anno di Milena Gabanelli

gabbanelli

Nulla da aggiungere all’editoriale di Milena Gabanelli pubblicato su Corriere della Sera:

A fine anno, nella vita come in tv, si replica. Il Capo dello Stato fa il suo discorso, quello del Governo ricicla le dichiarazioni di 6 mesi fa in occasione del decreto del fare, con l’enfasi di un brindisi: “faremo”. Vorremmo un governo che a fine anno dica “abbiamo fatto” senza dover essere smentito.

Il Ministro Lupi fa l’elenco della spesa: 10 miliardi per i cantieri, “saranno realizzate cose come piazze, tutto ciò di cui c’è un bisogno primario”. C’è un bisogno primario di piazze e di rotatorie? “Trecentoventi milioni per la Salerno-Reggio Calabria”.

Ancora fondi per la Salerno Reggio-Calabria? Fondi per l’allacciamento wi-fi. Ma non erano già nel piano dell’Agenda Digitale? E poi la notizia numero uno: ” le tasse sono diminuite”. Vorrei sapere dal premier Letta per chi sono diminuite, perché le mie sono aumentate, e anche quelle di tutte le persone che conosco o che a me si rivolgono. È aumentata la bolletta elettrica, l’Iva, l’Irpef, la Tares. L’acconto da versare a fine anno è arrivato al 102% delle imposte pagate nel 2012, quando nel 2013 tutti hanno guadagnato meno rispetto all’anno prima.

Certo l’anno prossimo si andrà a credito, ma intanto magari chiudi o licenzi. E tu Stato, quando questi soldi li dovrai restituire dove li trovi? Farai una manovra che andrà a penalizzare qualcuno. I debiti della pubblica amministrazione con le imprese ammontano a 91 miliardi. A giugno il Governo dichiara: “stanziati 16 miliardi”.

È un falso, perché quei 16 miliardi sono un prestito fatto da Cassa Depositi e Prestiti agli enti locali. E per rimborsare questo mutuo, i comuni, le province e regioni hanno aumentato le imposte. L’Assessore al Bilancio della Regione Piemonte in un’intervista a Report ha detto “Per non caricare il pagamento dei debiti sui cittadini, si doveva tagliare sul corpo centrale delle spese del Governo, e se non si raggiungeva la cifra… non so.. vendo la Rai!”.

Privatizzare la Rai è un tema ricorrente. Nessun paese europeo pensa di vendersi il servizio pubblico perché è un cardine della democrazia non sacrificabile. In nessun paese europeo però ci sono 25 sedi locali: Potenza, Perugia, Catanzaro, Ancona. In Sicilia ce ne sono addirittura due, a Palermo e a Catania, ma anche in Veneto c’è una sede a Venezia e una a Verona, in Trentino Alto Adige una a Trento e una a Bolzano. La Rai di Genova sta dentro ad un grattacielo di 12 piani…ma ne occupano a malapena 3. A Cagliari invece l’edificio è fatiscente con problemi di incolumità per i dipendenti. Poi ci sono i Centri di Produzione che non producono nulla, come quelli di Palermo e Firenze.

A cosa servono 25 sedi? A produrre tre tg regionali al giorno, con prevalenza di servizi sulle sagre, assessori che inaugurano mostre, qualche fatto di cronaca. L’edizione di mezzanotte, che è una ribattuta, costa 4 milioni l’anno solo di personale. Perché non cominciare a razionalizzare? Se informazione locale deve essere, facciamola sul serio, con piccoli nuclei, utilizzando agili collaboratori sul posto in caso di eventi o calamità, e in sinergia con Rai news 24. Non si farà fatica, con tutte le scuole di giornalismo che sfornano ogni anno qualche centinaio di giornalisti! Vogliamo cominciare da lì nel 2014? O ci dobbiamo attendere presidenti di Regione che si imbavagliano davanti a Viale Mazzini per chiedere la testa del direttore di turno che ha avuto la malaugurata idea di fare il suo mestiere?

È probabile, visto che la maggior parte di quelle 25 sedi serve a garantire un microfono aperto ai politici locali. Le Regioni moltiplicano per 21 le attività che possono essere fatte da un unico organismo.

Prendiamo un esempio cruciale: il turismo. Ogni regione ha il suo ente, la sua sede, il suo organico, il suo budget, le sue consulenze, e ognuno si fa la sua campagna pubblicitaria. La Basilicata si fa il suo stand per sponsorizzare Metaponto a Shangai. Ognuno pensa a sé, alla sua clientela (non turistica, sia chiaro) da foraggiare. E alla fine l’Italia, all’estero, come offerta turistica, non esiste. Dal mio modesto osservatorio che da 16 anni verifica e approfondisce le ricadute di leggi approvate e decreti mai emanati che mettono in difficoltà cittadini e imprese, mi permetto di fare un elenco di fatti che mi auguro, a fine 2014, vengano definitivamente risolti.

Punto 1. Ridefinizione del concetto di flessibilità. Chi legifera dentro al palazzo forse non conosce il muro contro cui va a sbattere chi vorrebbe dare lavoro, e chi lo cerca. Un datore di lavoro (che sia impresa o libero professionista) se utilizza un collaboratore per più di 1 mese l’anno, lo deve assumere. Essendo troppo oneroso preferisce cambiare spesso collaboratore.

Il precario, a sua volta, se offre una prestazione che supera i 5000 euro per lo stesso datore di lavoro, non può fare la prestazione occasionale, ma deve aprire la partita Iva, che pur essendo nel regime dei minimi lo costringe comunque al versamento degli acconti; inoltre deve rivolgersi ad un commercialista per la dichiarazione dei redditi, perché la norma è di tre righe, ma per dirti come interpretare quelle tre righe, ci sono delle circolari ministeriali di 30 pagine, che cambiano continuamente.

Il principio di spingere le persone a mettersi in proprio è buono, ma poi le regole vengono rimpinzate di lacci e alla fine la partita Iva diventa poco utilizzabile. Perché non alzare il tetto della “prestazione occasionale” fino a quando il precario non ha definito il proprio percorso professionale? Il mondo del lavoro non è fatto solo da imprese che sfruttano, ma da migliaia di micropossibilità che vengono annientate da una visione che conosce solo la logica del posto fisso. Si dirà: “ma se non metti dei paletti ci troveremo un mondo di precari a cui nessuno versa i contributi”.

Allora cominci lo Stato ad interrompere il blocco delle assunzioni e smetta di esternalizzare! Oggi alle scuole servono 11.000 bidelli che costerebbero 300 milioni l’anno. Lo Stato invece preferisce dare questi 300 milioni ad alcune imprese, che ricavano i loro margini abbassando gli stipendi (600 euro al mese) e di conseguenza i contributi. Che pensione avranno questi bidelli? In compenso lo Stato non ha risparmiato nulla…però obbliga un libero professionista o una piccola impresa ad assumere un collaboratore che gli serve solo qualche mese l’anno. Il risultato è un incremento della piaga che si voleva combattere: il lavoro nero.

Punto 2. Giustizia. Mentre aspettiamo di vedere l’annunciata legge che archivia i reati minori (chi falsifica il biglietto dell’autobus si prenderà una multa senza fare 3 gradi di giudizio), occorrerebbe cancellare i processi agli irreperibili. Oggi chi è beccato a vendere borse false per strada viene denunciato; però l’immigrato spesso non ha fissa dimora, e diventa impossibile notificare gli atti, ma il processo va avanti lo stesso, con l’avvocato d’ufficio, pagato dallo Stato, il quale ha tutto l’interesse a ricorrere in caso di condanna. Una macchina costosissima che riguarda circa il 30% delle sentenze dei tribunali monocratici, per condannare un soggetto che “non c’è”. Se poi un giorno lo trovi, poiché la legge europea prevede il suo diritto a difendersi, si ricomincia da capo.

Perché non fare come fan tutti, ovvero sospendere il processo fino a quando non trovi l’irreperibile? Siamo anche l’unico paese al mondo ad aver introdotto il reato di clandestinità: una volta accertato che tizio è clandestino, anziché imbarcarlo subito su una nave verso il suo paese, prima gli facciamo il processo e poi lo espelliamo. Una presa in giro utile a far credere alla popolazione, che paga il conto, che “noi ce l’abbiamo duro”.

Punto 3. L’autorità che vigila sui mercati e sul risparmio. Dal 15 dicembre, scaduto il mandato del commissario Pezzinga, la Consob è composta da soli due componenti. La nomina del terzo commissario compete al Presidente del Consiglio sentito il Ministro dell’Economia ed avviene con decreto del Presidente della Repubblica. Nella migliore delle ipotesi ci vorranno un paio di mesi di burocrazia una volta che si sono messi d’accordo sul nome.

Ad oggi l’iter non è ancora stato avviato e l’Autorità non assolve il suo ruolo indipendente proprio quando si deve occupare di dossier strategici per il futuro economico-finanziario del Paese come MPS, Unipol-Fonsai e Telecom. Di fatto Vegas può decidere come vigilare sui mercati finanziari e sul risparmio, direttamente da casa, magari dopo essersi consultato con Tremonti (che lo aveva a suo tempo indicato), visto che il voto del Presidente vale doppio in caso di parità, e i Commissari hanno facoltà di astensione. Perché il Governo non si è posto il problema qualche mese fa, e perché non si è ancora fatto carico di una nomina autorevole, indipendente e in grado di riportare al rispetto delle regole?

Punto 4. Ilva. È alla firma del Capo dello Stato il decreto “terra dei fuochi”, dentro ci hanno messo un articolo che autorizza l’ottantenne Commissario Bondi a farsi dare i circa 2 miliardi dei Riva sequestrati dalla procura di Milano. Ottimo! Peccato che non sia specificato che quei soldi devono essere investiti nella bonifica. Inoltre Bondi è inadempiente, ma il decreto gli da una proroga di altri 3 anni, e se poi non sarà riuscito a risanare, non è prevista nessuna sanzione. Nel frattempo che ne è del diritto non prorogabile della popolazione a non respirare diossina? Ovunque, di fronte ad un disastro ambientale, si sequestra, si bonifica e i responsabili pagano. Per il nostro governo si può morire ancora un po’.

Come contribuente e come cittadina non mi interessa un governo di giovani quarantenni. Pretendo di essere governata da persone competenti e responsabili, che blaterino meno e ci tirino fuori dai guai.

Pretendo che l’età della pensione valga per tutti, che il rinnovo degli incarichi operativi non sia più uno orrendo scambio di poltrone fra la solita compagnia di giro.

Pretendo di essere governata da una classe politica che non insegna ai nostri figli che impegnarsi a dare il meglio è inutile.

La nomina dell’Amministratore Unico della Napoli Holding

atan3371mkaiIeri scrivevo della nomina del fratellino” di angelino alfano alla Postecom (clikka) oggi ho letto della ennesima nomina Sindacale del 19.12 u.s. E’ stato, infatti, nominato dal Sindaco di Napoli l’Amministratore Unico della Napoli Holding, che nasce dal raggruppamento tra ANM, Metronapoli e Napoli Park. In sostanza la più grande azienda di trasporto pubblico del mezzoggiorno e forse del Paese.

Mi chiedo e Vi chiedo chi avreste scelto voi per un compito così importante? Immagino un Manager che avesse cognizioni di Trasporti Pubblici, o un Manager semmai selezionato tra i migliori laureati di economia e commercio o di ingegneria dei trasporti semmai con master e con esperienze di settore, ovvero un alto dirigente del settore pubblico.

Mi viene anche da chiederVi se mettereste Voi un Capomastro a dirigere il vostro laboratorio di pasticceria?

Potrei tirarla così per le lunghe … sono, invece, andato a vedere cosa fanno gli altri comuni, ovviamente, non italiani.

In Francia, a Parigi, gli alti dirigenti si selezionano prevalentemente attraverso l’ENA (École nazionale d’administration).

Nel Regno Unito, a Londra, il reclutamento in tutte le alte cariche amministrative pubbliche avviene attraverso call (avvisi) pubblici e selezione basata sulla congruità tra esigenze professionali del profilo da ricoprire e il curriculum esaminando anche le motivazioni e le referenze dei candidati;

In Spagna, a Madrid, il sistema prevalente è quello classico di reclutamento attraverso il concorso pubblico.

Se, invece, penso al modello Italiano allora mi cascano le braccia! I politici pensano che le nomine dei manager sia un affare privato di partito! Ho appena citato la nomina “dell’alfanino” alla Postecom, ma non devo andare molto indietro per ricordare la nomina nel CDA di Finmeccanica di francesco belsito, in quota lega nord, con diploma tarocco conseguito a Frattamaggiore.

Credo sia legittimo dire: CHE SCHIFO e poi ci lamentiamo che l’amministrazione fa acqua da tutte le parti!!

Ebbene, la nomina di Nardi alla Napoli Holding, sulla base di queste esperienze, assume un sapore amaro non fosse altro perché il Sindaco, appena eletto, in una riunione dei candidati ed eletti a Santa Maria La Nova ci diceva: “NON LASCIATEMI SOLO IO NON HO NESSUNO DA PIAZZARE NON HO NESSUNO ALLE SPALLE”. Per me queste parole potevano avere ed hanno avuto un solo significato: nomine attraverso un meccanismo imparziale e comunque trasparenteper il quale ho formulato una proposta di delibera (clikka).

Di Alessandro Nardi è sparito il curriculum dal sito del Comune, era vicecapogabinetto del Sindaco, con una passata esperienza nella segreteria ministeriale di pecoraro scanio, credo sia anche laureato in economia e commercio (non ne sono sicuro). Posso dire che è una persona con la quale si può ragionare; credo equilibrata per quel che conosco, ma assolutamente non sono a conoscenza di sue doti manageriali, potrei dire che può essere collocato in quella categoria che io chiamo della “parapolitica” cioè di quelle persone che supportano i politici nelle campagne elettorali e poi assumono ruoli, tal volta, anche di responsabilità ma di qui ad essere Manager credo ce ne voglia. Eppure spero che il sindaco si sia sentito addosso tutta la responsabilità di questa importante nomina seppure, io sono convinto, che avrebbe fatto meglio ad adottare un meccanismo di reclutamento concorrenziale, trasparente e meritocratico. NULLA DI TUTTO QUESTO!

Di questo passo credo che alla prossima nomina nella Napoli Holding, farò il politico classico, proporrò al Sindaco la nomina di mio figlio Antongiulio che a soli 12 anni può già vantare nel suo curriculum di avere l’abbonamento annuale per il Trasporto Pubblico Locale … chissà che non lo nomini al posto di Nardi!

Sono molto sensibile all’argomento a questo link tutti gli altri articoli scritti sull’argomento:

articoli sulle nomine (clikka)

Noi siamo per il Vuoto a Rendere

ricicloLa legge n. 22 del 1997 che ha costituito il sistema de consorzi per il riciclo non funziona!! Noi vogliamo che la raccolta differenziata della plastica, del vetro e dell’alluminio sia fatto così come accade negli altri paesi europei con macchine automatiche che raccolgono i rifiuti in cambio di buoni sconto o danaro che i cittadini si vedono riconosciuti immediatamente. La politica è chiamata ad intervenire subito chi vuole impegnarsi su questo fronte avrà i cittadini dalla sua parte. Facciamo un appello ai parlamentari per capire se questi sono in grado di produrre una riforma semplice ed immediata in favore dei cittadini e non delle lobby!!! Oggi (29.12.2013) mi ha dato la sua disponibilità la deputata Serena Pellegrino ora vediamo come fare.
Ecco il link  della petizione che ho cerato su AVAAZ. Firmatela e fatela firmare: Firma la petizione su AVAAZ (clikka clikka).
Noi siamo per il vuoto a rendere su Facebook andateci e clikkate “mi piace” (clikka). Di seguito troverete le e-mail dei parlamentari basta solo fare copia ed incolla ed inviare a tutti quest’articolo. Facciamo sentire ai nostri deputati e senatori che devono rendere conto ai cittadini!! In calce anche la normativa. Attenzione le e-maio mandatele a blocchi altrimenti tutti gli indirizzi insieme non partono:

amato_maria@camera.it, castricone_a@camera.it, dincecco_v@camera.itginoble_t@camera.itgutgeld_i@camera.itlegnini_g@camera.itmelilla_g@camera.it, distefano_fabrizio@camera.it, piccone_f@camera.it, tancredi_p@camera.itcolletti_a@camera.itdelgrosso_d@camera.it, vacca_g@camera.it,battaglia_d@camera.it, bindi_r@camera.it, bruno_vincenza@camera.it, censore_b@camera.itcovello_s@camera.it, dattorre_a@camera.it, magorno_e@camera.it, oliverio_n@camera.it, stumpo_n@camera.it, bianchi_d@camera.it, galati_g@camera.it, santelli_j@camera.it,

scopelliti_r@camera.it, cesa_l@camera.it, barbanti_s@camera.it, dieni_f@camera.it, nesci_d@camera.it, parentela_p@camera.it, aiello_f@camera.it, bruno_franco@camera.it, bossa_l@camera.itepifani_e@camera.itimpegno_l@camera.itmanfredi_massimiliano@camera.it, palma_g@camera.itpaolucci_m@camera.itpiccolo_s@camera.it, piccolo_giorgio@camera.it, rostan_m@camera.it, tartaglione_a@camera.itvaccaro_g@camera.it, valente_valeria@camera.it,migliore_g@camera.it,scotto_arturo@camera.it, formisano_aniello@camera.it, alfano_g@camera.it, calabro_r@camera.it

castiello_g@camera.it,cesaro_l@camera.it,marotta_a@camera.itrotondi_g@camera.itrusso_p@camera.ittaglialatela_m@camera.itcimmino_l@camera.it, buttiglione_r@camera.it, colonnese_v@camera.it, dimaio_luigi@camera.itfico_r@camera.it,gallo_luigi@camera.it, micillo_s@camera.it,agostini_roberta@camera.it, cirielli_e@camera.it, carfagna_m@camera.it, dalessandro_l@camera.it, degirolamo_n@camera.it, petrenga_g@camera.it, sarro_c@camera.it, attaguile_a@camera.it, cesaro_antimo@camera.it, dagostino_a@camera.it, demita_g@camera.it, giordano_silvia@camera.it, pisano_g@camera.it, sibilia_c@camera.it, tofalo_a@camera.it, amendola_vincenzo@camera.it, bonavitacola_f@camera.it, capozzolo_s@camera.it

chaouki_k@camera.it, coccia_l@camera.it, delbasso_u@camera.it, famiglietti_l@camera.it, iannuzzi_b@camera.it, paris_v@camera.it, picierno_p@camera.it, rughetti_a@camera.it

valiante_s@camera.it, giordano_g@camera.it, ragosta_m@camera.it,savino_s@camera.it, fedriga_m@camera.it, gigli_g@camera.it, prodani_a@camera.it, rizzetto_w@camera.it, blazina_t@camera.it, brandolin_g@camera.it, coppola_p@camera.it, malisani_g@camera.it, rosato_e@camera.it, zanin_g@camera.it, pellegrino_s@camera.it, marguerettaz_r@camera.it, biancofiore_m@camera.it, dellai_l@camera.it, fraccaro_r@camera.it, bressa_g@camera.it, gnecchi_m@camera.it, nicoletti_m@camera.it, kronbichler_f@camera.it, alfreider_d@camera.it, gebhard_r@camera.it, ottobre_m@camera.it, plangger_a@camera.it

schullian_m@camera.it,bersani_p@camera.it, carbone_e@camera.it, casati_e@camera.itcimbro_e@camera.it, civati_g@camera.itcova_p@camera.itfiano_e@camera.it, galli_giampaolo@camera.it, gasparini_d@camera.it, giuliani_f@camera.it, laforgia_f@camera.itmalpezzi_s@camera.it, marzano_m@camera.itmauri_m@camera.it, monaco_f@camera.it, mosca_a@camera.it, peluffo_v@camera.it, pollastrini_b@camera.itquartapelle_l@camera.itquartapelle_l@camera.it, rampi_r@camera.it,farina_d@camera.it, fava_claudio@camera.it,bernardo_m@camera.itcasero_l@camera.itcentemero_e@camera.itlupi_m@camera.it, squeri_l@camera.it, grimoldi_p@camera.itrondini_m@camera.itcorsaro_m@camera.it,borletti_i@camera.it, dambruoso_s@camera.it

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http://www.youtube.com/watch?v=o1MruZRKINo

 E’ in scadenza l’accordo ANCI / CONAI ed anche l’associazione Comuni Virtuosi sono contrari: leggi il dossier dell’associazione comuni virtuosi (clikka).

In Germania ed in Danimarca esiste il vuoto a rendere ed i clochard nelle città affollate girano a recuperare i vuoti racimolando qualche soldo. A Berlino ed a Copenaghen ricordo che la cauzione era circa 20 o 30 centesimi. Ho invece la sensazione che il sistema CONAI e CONOI siano dei carrozzoni per dare posti e tangenti mentre la soluzione è assolutamente più semplice … questo governo se vuole fare qualcosa e dimostrare di non essere un vuoto a perdere introduca il vuoto a rendere

Di seguito la normativa che incompetenti politici ci hanno consegnato bastava solo copiare … ma anche per copiare ci vogliono le competenze.

ART. 26(Osservatorio nazionale sui rifiuti) Che non è andato mai in funzione!!!
1. Al fine di garantire l’attuazione delle norme di cui al presente decreto legislativo, con particolare riferimento alla prevenzione della produzione della quantita’ e della pericolosita’ dei rifiuti ed all’efficacia, all’efficienza ed all’economicita’ della gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, nonche’ alla tutela della salute pubblica e dell’ambiente, e’ istituito, presso il Ministero dell’ambiente, l’Osservatorio nazionale sui rifiuti, in appresso denominato Osservatorio. L’Osservatorio svolge, in particolare, le seguenti funzioni:a) vigila sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;b) provvede all’elaborazione ed all’aggiornamento permanente di criteri e specifici obiettivi d’azione, nonche’ alla definizione ed all’aggiornamento permanente di un quadro di riferimento sulla prevenzione e sulla gestione dei rifiuti;c) esprime il proprio parere sul Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 42 e lo trasmette per l’adozione definitiva al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;d) predispone il Programma generale di prevenzione di cui all’articolo 42 qualora il Consorzio Nazionale Imballaggi non provveda nei termini previsti;e) verifica l’attuazione del Programma Generale di cui all’articolo 42 ed il raggiungimento degli obiettivi di recupero e di riciclaggio;f) verifica i costi di recupero e smaltimento;g) elabora il metodo normalizzato di cui all’articolo 49, comma 5, e lo trasmette per l’approvazione al Ministro dell’ambiente ed al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato;h) verifica livelli di qualita’ dei servizi erogati;i) predispone un rapporto annuale sulla gestione dei rifiuti, degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio e ne cura la trasmissione ai Ministri dell’ambiente, dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della sanita’.
2. L’Osservatorio e’ costituito con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato, ed e’ composto da sette membri, scelti tra persone esperte in materia, di cui:a) tre designati dal Ministro dell’ambiente, di cui uno con funzioni di Presidente;b) due designati dal Ministro dell’industria, di cui uno con funzioni di vice-presidente;c) uno designato dal Ministro della sanita’;d) uno designato dal Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.
3. I membri durano in carica cinque anni. Il trattamento economico spettante ai membri dell’Osservatorio e’ determinato con decreto del Ministro del tesoro, di concerto con il Ministro dell’ambiente ed il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
4. Con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con i Ministri dell’industria, del commercio e dell’artigianato e della Sanita’, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definite le modalita’ organizzative e di funzionamento dell’Osservatorio e della Segreteria tecnica.
5. All’onere derivante dalla costituzione e dal funzionamento dell’Osservatorio e della segreteria tecnica pari a lire due miliardi, aggiornate annualmente in relazione al tasso di inflazione, provvede il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 con un contributo di pari importo a carico dei consorziati. Dette somme sono versate dal Comitato Nazionale Imballaggi all’entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate con decreto del Ministro del tesoro ad apposito capitolo dello stato di Previsione del Ministero dell’ambiente. Le spese per il funzionamento del predetto Osservatorio sono subordinate alle entrate.
ART.38(Obblighi dei produttori e degli utilizzatori)
1. I produttori e gli utilizzatori sono responsabili della corretta gestione ambientale degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio generati dal consumo dei propri prodotti.
2. Nell’ambito degli obiettivi di cui agli articoli 24 e 37, i produttori e gli utilizzatori adempiono all’obbligo della raccolta dei rifiuti di imballaggi primari e degli altri rifiuti di imballaggi comunque conferiti al servizio pubblico tramite il gestore del servizio medesimo. A tal fine i produttori e gli utilizzatori costituiscono il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41.
3. Per adempiere agli obblighi di riciclaggio e di recupero nonche’ agli obblighi della ripresa degli imballaggi usati e della raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari su superfici private, nonche’ all’obbligo del ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, dei rifiuti di imballaggio conferiti dal servizio pubblico, i produttori, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, possono:a) organizzare autonomamente la raccolta, il riutilizzo, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;b) aderire ad uno dei consorzi di cui all’articolo 40;c) mettere in atto un sistema cauzionale.
4. Ai fini di cui al comma 3 gli utilizzatori sono tenuti a ritirare gratuitamente gli imballaggi usati secondari e terziari ed i rifiuti di imballaggio secondari e terziari nonche’ a consegnarli in un luogo di raccolta organizzato dal produttore e con lo stesso concordato.
5. I produttori che non aderiscono al Consorzio di cui all’articolo 40 devono dimostrare all’Osservatorio di cui all’articolo 26, entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, di:a) adottare dei provvedimenti per il ritiro degli imballaggi usati da loro immessi sul mercato;b) avere organizzato la prevenzione della produzione dei rifiuti di imballaggio, la riutilizzazione degli imballaggi e la raccolta, il trasporto, il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio;c) garantire che gli utenti finali degli imballaggi siano informati sul ritiro e sulle sue relative possibilita’.
6. I produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’articolo 40 devono inoltre elaborare e trasmettere al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 un proprio Programma specifico di Prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’articolo 42.
7. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto i produttori che non aderiscono ai Consorzi di cui all’articolo 40, sono tenuti a presentare all’Osservatorio sui rifiuti di cui all’articolo 26 una relazione sulla gestione comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
8. I produttori che non dimostrano di adottare adeguati provvedimenti sono obbligati a partecipare ai consorzi di cui all’articolo 40, fatti salvi l’obbligo di corrispondere i contributi pregressi e l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 54.
9. Sono a carico dei produttori e degli utilizzatori i costi per:a) il ritiro degli imballaggi usati e la raccolta dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari;b) la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio conferiti al servizio pubblico;c) il riutilizzo degli imballaggi usati;d) il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio;e) lo smaltimento dei rifiuti di imballaggio secondari e terziari.
10. La restituzione di imballaggi usati o di rifiuti di imballaggio, ivi compreso il conferimento di rifiuti in raccolta differenziata, non deve comportare oneri economici per il consumatore.

ART. 39(Raccolta differenziata e obblighi della Pubblica Amministrazione)
1. La pubblica amministrazione deve organizzare sistemi adeguati di raccolta differenziata in modo da permettere al consumatore di conferire al servizio pubblico rifiuti di imballaggio selezionati dai rifiuti domestici e da altri tipi di rifiuti di imballaggi. In particolare:a) deve essere garantita la copertura omogenea del territorio in ciascun ambito ottimale, tenuto conto del contesto geografico;b) la gestione della raccolta differenziata deve essere effettuata secondo criteri che privilegiano l’efficacia, l’efficienza e l’economicita’ del servizio, nonche’ il coordinamento con la gestione di altri rifiuti.
2. Nel caso in cui la Pubblica amministrazione non attivi la raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i produttori e gli utilizzatori possono organizzare tramite il Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 le attivita’ di raccolta differenziata direttamente sulle superfici pubbliche o la possono integrare se insufficiente.
ART. 40(Consorzi)
1. Al fine di razionalizzare ed organizzare la ripresa degli imballaggi usati, la raccolta dei rifiuti di imballaggi secondari e terziari su superfici private, ed il ritiro, su indicazione del Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41, dei rifiuti di imballaggi conferiti al servizio pubblico, nonche’ il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicita’, i produttori che non provvedono ai sensi dell’articolo 38, comma 3, lettere a) e c) costituiscono un Consorzio per ciascuna tipologia di materiale di imballaggi.
2. I Consorzi di cui al comma 1 hanno personalita’ giuridica di diritto privato e sono retti da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e del Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
3. I mezzi finanziari per il funzionamento dei predetti Consorzi sono costituiti dai proventi delle attivita’ e dai contributi dei soggetti partecipanti.
4. Ciascun consorzio mette a punto e trasmette all’Osservatorio di cui all’articolo 26 un proprio Programma specifico di prevenzione che costituisce la base per l’elaborazione del programma generale di cui all’articolo 42.
5. Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire da quello successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i Consorzi trasmettono al Consorzio Nazionale Imballaggi di cui all’articolo 41 l’elenco degli associati ed una relazione sulla gestione, comprensiva del programma specifico e dei risultati conseguiti nel recupero e nel riciclo dei rifiuti di imballaggio, nella quale possono essere evidenziati i problemi inerenti il raggiungimento degli scopi istituzionali e le eventuali proposte di adeguamento della normativa.
ART. 41(Consorzio Nazionale Imballaggi)
1. Per il raggiungimento degli obiettivi globali di recupero e di riciclaggio e per garantire il necessario raccordo con l’attivita’ di raccolta differenziata effettuata dalle Pubbliche Amministrazioni, i produttori e gli utilizzatori costituiscono in forma paritaria, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del presente titolo, il Consorzio Nazionale Imballaggi, in seguito denominato CONAI.
2. Il CONAI svolge le seguenti funzioni:a) definisce, in accordo con le regioni e con le pubbliche amministrazioni interessate, gli ambiti territoriali in cui rendere operante un sistema integrato che comprenda la raccolta, la selezione e il trasporto dei materiali selezionati a centri di raccolta o di smistamento;b) definisce, con le pubbliche amministrazioni appartenenti ai singoli sistemi integrati di cui alla lettera a), le condizioni generali di ritiro da parte dei produttori dei rifiuti selezionati provenienti dalla raccolta differenziata;c) elabora ed aggiorna, sulla base dei programmi specifici di prevenzione di cui agli articoli 38, comma 6, e 40, comma 5, il Programma generale per la prevenzione e la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;d) promuove accordi di programma con le regioni e gli enti locali per favorire il riciclaggio ed il recupero dei rifiuti di imballaggio, e ne garantisce l’attuazione;e) assicura la necessaria cooperazione tra i consorzi di cui all’articolo 40;f) garantisce il necessario raccordo tra l’amministrazione pubblica, i Consorzi e gli altri operatori economici;g) organizza, in accordo con le pubbliche amministrazioni, le campagne di informazione ritenute utili ai fini dell’attuazione del Programma generale;h) ripartisce tra i produttori e gli utilizzatori i costi della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero dei rifiuti di imballaggi primari, o comunque conferiti al servizio di raccolta differenziata, in proporzione alla quantita’ totale, al peso ed alla tipologia del materiale di imballaggio immessi sul mercato nazionale, al netto delle quantita’ di imballaggi usati riutilizzati nell’anno precedente per ciascuna tipologia di materiale.
3. Il CONAI puo’ stipulare un accordo di programma quadro su base nazionale con l’ANCI al fine di garantire l’attuazione del principio di corresponsabilita’ gestionale tra produttori, utilizzatori e pubblica amministrazione. In particolare, tale accordo stabilisce:a) l’entita’ dei costi della raccolta differenziata dei rifiuti di imballaggio da versare ai comuni, determinati sulla base della tariffa di cui all’articolo 49 secondo criteri di efficienza, di efficacia ed economicita’ di gestione del servizio medesimo;b) gli obblighi e le sanzioni posti a carico delle parti contraenti;c) le modalita’ di raccolta dei rifiuti da imballaggio in relazione alle esigenze delle attivita’ di riciclaggio e di recupero.
4. L’accordo di programma di cui al comma 3 e’ trasmesso all’Osservatorio nazionale sui rifiuti di cui all’articolo 26, che puo’ richiedere eventuali modifiche ed integrazioni entro i successivi sessanta giorni.
5. Ai fini della ripartizione dei costi di cui al comma 2, lettera h), sono esclusi dal calcolo gli imballaggi riutilizzabili immessi sul mercato previa cauzione.
6. Il CONAI e’ retto da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, non ha fini di lucro e provvede ai mezzi finanziari necessari per la sua attivita’ con i proventi delle attivita’ e con i contributi dei consorziati.
7. Il CONAI delibera con la maggioranza dei due terzi dei componenti.
8. Al Consiglio di amministrazione del CONAI partecipa con diritto di voto un rappresentante dei consumatori indicato dal Ministro dell’ambiente e dal Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
9. I consorzi obbligatori esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge, previsti dall’articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, cessano di funzionare all’atto della costituzione del consorzio di cui al comma 1 e comunque entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il CONAI di cui al comma 1 subentra nei diritti e negli obblighi dei consorzi obbligatori di cui all’articolo 9-quater, del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 1988, n. 475, ed in particolare nella titolarita’ del patrimonio esistente alla data del 31 dicembre 1996, fatte salve le spese di gestione ordinaria sostenute dai Consorzi fino al loro scioglimento. Tali patrimoni dei diversi Consorzi obbligatori saranno destinati ai costi della raccolta differenziata della relativa tipologia di materiale.
10. In caso di mancata costituzione del CONAI entro i termini di cui al comma 1, e fino alla costituzione dello stesso, il Ministro dell’ambiente e il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato nominano d’intesa un commissario ad acta per lo svolgimento delle funzioni di cui al presente articolo.

ART. 47(Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti)
1. E’ istituito il Consorzio obbligatorio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti, al quale e’ attribuita la personalita’ giuridica di diritto privato.
2. Il Consorzio non ha scopo di lucro ed e’ regolato da uno statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Consorzio:a) assicura la raccolta, il trasporto, lo stoccaggio, il trattamento ed il riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti;b) assicura, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di inquinamento, lo smaltimento di oli e grassi vegetali e animali esausti raccolti dei quali non sia possibile o conveniente la rigenerazione;c) promuove lo svolgimento di indagini di mercato e di studi di settore al fine di migliorare, economicamente e tecnicamente, il ciclo di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e grassi vegetali e animali esausti.
4. Le deliberazioni degli organi del Consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutte le imprese partecipanti.
5. Partecipano al Consorzio:a) le imprese che producono o importano oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare;b) le imprese che riciclano e recuperano oli e grassi vegetali e animali esausti;c) le associazioni nazionali di categoria delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio di oli e grassi vegetali e animali esausti.
6. Le quote di partecipazione al Consorzio sono determinate in base al rapporto tra la capacita’ produttiva di ciascun consorziato e la capacita’ produttiva complessivamente sviluppata da tutti i consorziati appartenenti alla medesima categoria.
7. La determinazione e l’assegnazione delle quote compete al consiglio di amministrazione del Consorzio che vi provvede annualmente secondo quanto stabilito dallo statuto.
8. Nel caso di incapacita’ o di impossibilita’ di adempiere, per mezzo delle stesse imprese e aziende consorziate, agli obblighi di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento e riutilizzo degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti stabiliti dal presente decreto, il Consorzio puo’ nei limiti e nei modi determinati dallo Statuto, stipulare con le imprese pubbliche e private contratti per l’assolvimento degli obblighi medesimi.
9. Le risorse finanziarie del Consorzio sono costituite:a) dai proventi delle attivita’ svolte dal Consorzio;b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;c) dalle quote consortili;d) da contributi di riciclaggio a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali per uso alimentare destinati al mercato interno, determinati annualmente, per garantire l’equilibrio di gestione del Consorzio, con decreto del Ministro dell’ambiente, di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato.
10. Il Consorzio deve trasmettere annualmente al Ministro dell’ambiente e al Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato il bilancio preventivo e consuntivo entro sessanta giorni dalla loro approvazione, unitariamente ad una relazione tecnica sull’attivita’ complessiva sviluppata dallo stesso Consorzio e dai singoli consorziati.
11. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 2, chiunque, in ragione della propria attivita’, detiene oli e grassi vegetali e animali esausti e’ obbligato a conferirli al Consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati del Consorzio.
12. Chiunque, in ragione della propria attivita’ ed in attesa del conferimento al Consorzio, detenga oli e grassi animali e vegetali esausti, e’ obbligato a stoccare gli stessi in apposito contenitore conforme alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento.
ART. 48(Consorzio per il riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene)
1. Al fine di ridurre il flusso dei rifiuti di polietilene destinati allo smaltimento e’ istituito il Consorzio per il riciclaggio dei rifiuti di beni in polietilene, esclusi gli imballaggi di cui all’articolo 35, comma 1, lettere a, b), c) e d).
2. Al Consorzio partecipano:a) i produttori e gli importatori di beni in polietilene;b) i trasformatori di beni in polietilene;c) le associazioni nazionali di categoria rappresentative delle imprese che effettuano la raccolta, il trasporto e lo stoccaggio dei rifiuti di beni in polietilene;d) le imprese che riciclano e recuperano rifiuti di beni in polietilene.
3. Il Consorzio si propone come obiettivo primario di favorire il ritiro dei beni a base di polietilene al termine del ciclo di utilita’ per avviarli ad attivita’ di riciclaggio e di recupero. A tal fine il Consorzio:a) promuove la gestione del flusso dei beni a base di polietilene;b) assicura la raccolta, il riciclaggio e le altre forme di recupero dei rifiuti di beni in polietilene;c) promuove la valorizzazione delle frazioni di polietilene non riutilizzabili;d) promuove l’informazione degli utenti, intesa a ridurre il consumo dei materiali ed a favorire forme corrette di raccolta e di smaltimento;e) assicura l’eliminazione dei rifiuti di beni in polietilene nel caso in cui non sia possibile o economicamente conveniente il riciclaggio, nel rispetto delle disposizioni contro l’inquinamento.
4. Nella distribuzione dei prodotti dei consorziati il Consorzio puo’ ricorrere a forme di deposito cauzionale.
5. I mezzi finanziari per il funzionamento del Consorzio sono costituiti:a) dai proventi delle attivita’ svolte dal consorzio;b) dai contributi dei soggetti partecipanti;c) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile.
6. Le deliberazioni degli organi del consorzio, adottate in relazione agli scopi del presente decreto ed a norma dello statuto, sono vincolanti per tutti i soggetti partecipanti.
7. Il Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria, del commercio e dell’artigianato determina ogni due anni con proprio decreto gli obiettivi minimi di riciclaggio, e in caso di mancato raggiungimento dei predetti obiettivi puo’ stabilire un contributo percentuale di riciclaggio da applicarsi sull’importo netto delle fatture emesse dalle imprese produttrici ed importatrici di materia prima per forniture destinate alla produzioni di beni di polietilene per il mercato interno.
8. Il Consorzio ha personalita’ giuridica di diritto privato, non ha scopo di lucro ed e’ retto da uno Statuto approvato con decreto del Ministro dell’ambiente di concerto con il Ministro dell’industria del commercio e dell’artigianato.
9. A decorrere dalla data di scadenza del termine di novanta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione dello Statuto di cui al comma 8, chiunque, in ragione della propria attivita’, detiene rifiuti di beni in polietilene e’ obbligato a conferirli al consorzio direttamente o mediante consegna a soggetti incaricati dal consorzio.

Questo è l’osservatorio Nazionale dei Rifiuti previsto dal DLGS 22/1997 che istituisce i Consorzi Obbligatori CONAI e CONOI. Come potrete controllare tale osservatorio non è mai entrato in funzione. E’ INUTILE COME SONO INUTILI ED INEFFICACI I CONSORZI!!! http://www.osservatorionazionalerifiuti.it/

Sui biglietti per lo Stadio del Comune indaga la Procura

stadioOggi leggo di una indagine, sostanzialmente chiusa, circa la gestione dei biglietti per accedere allo stadio San Paolo che sono assegnati per contratto al Comune di Napoli e che vede imputati l’ex assessore tommasielli ed un suo staffista. Della questione ne ho parlato tante volte anche con altri consiglieri, tanto che con nota del 07.11.2013 ho chiesto la visione e consegna degli elenchi dei nominativi dati alla SSCN nonché la comunicazione dei criteri relativi alla loro assegnazione. Solo il 20.11. u.s. mi è giunta la nota che vi allego (clikka) che, paventando tutta una serie di ragioni, circa la riservatezza mi invitava a fare un’altra richiesta che, ovviamente, ho fatto senza avere ancora riscontro. E’ chiaro che sulla privacy sono d’accordo solo che in questo caso credo che prevalgano le prerogative del Consigliere Comunale che è, ovviamente, anch’egli tenuto al riserbo.
Credo che le cose che vengono riportate oggi dai giornali non debbano accadere e spero che al giudizio si accerti che non è stato commesso alcun reato. Posso, però, dire che la questione dei biglietti per le partite è ritenuta, in modo diffuso per la politica cittadina, un sistema per fare “consenso”. La cosa che mi ha spinto a chiedere gli atti è stato un episodio che ho anche raccontato ad un dipendente del cerimoniale che, credo valga la pena raccontare anche per la reazione imbufalita del dipendente stesso che si è sentito molto offeso … non capisco perché. Dunque: “Una sera in fila per l’accesso alla tribuna autorità per Napoli / Juventus, parlo con un ragazzo a cui chiesi come mai era in file? Egli mi rispose che aveva il biglietto acquistato e che l’aveva pagato 250,00 €. Chiesi al ragazzo che era strano che si vendessero i biglietti della Tribuna Autorità e questi mi rispose che erano i biglietti del Comune. Alla mia ennesima domanda per sapere chi glieli avesse venduti questi mangiò la foglia ed evito di rispondere”.
Raccontai la storia la sera stessa a qualche altro consigliere ma non ad un responsabile del cerimoniale purtroppo a cui l’ho raccontata dopo. Capisco il motivo della reazione del dipendente che si è sentito forse accusato e che giustamente mi rispose che se mi fossi rivolto a lui avremmo accertato subito la cosa risalendo al responsabile (non ci pensai). Lo stesso dipendente giustamente mi fece notare che una cosa del genere ben potrebbe accadere con responsabilità di un consigliere il quale potrebbe dare dei nominativi di persone a cui ha già venduto i biglietti … e questo è pure vero… Ancora oggi non capisco “l’imbufalimento” del dipendente ….
Da Corriere del Mezzogiorno di oggi 21.12.2013
«Tommasielli, falsi dati per avere i biglietti del Napoli»
 Chiuse le indagini sull’ex assessore: «Ticket a figli e amici» Al vicesindaco Sodano contestata la consulenza a un’amica
 NAPOLI — L’8 marzo 2013, in occasione di Napoli — Juventus, Mariangela, figlia dell’ex assessore allo Sport del Comune di Napoli Giuseppina Tommasielli, risultava studentessa dell’Istituto comprensivo «Aganoor — Marconi» di Piscinola. Il 21 febbraio dell’anno precedente e il 22 novembre del 2011, invece, la giovane era inclusa negli elenchi del liceo classico «Sannazaro», mentre il fratello Dominique una volta in quelli della IX municipalità, l’altra in quelli dell’Ipia «Sannino» di Barra. Sfruttando una convenzione stipulata nel 2005 tra il Comune e la Società Calcio Napoli, infatti, l’ex assessore, secondo l’accusa, faceva entrare gratis chi voleva nelle tribune del San Paolo. Per questa vicenda ora rischia il processo: un avviso di conclusione delle indagini preliminari è stato notificato a lei e al suo ex staffista Fabio Mangieri. Il procuratore aggiunto Giovanni Melillo e i sostituti Luigi Santulli, Danilo De Simone, Maria Sepe e Ida Teresi ipotizzano nei loro confronti i reati di peculato e sostituzione di persona.
La vicenda rientra in una più ampia inchiesta sul Comune che vede indagata la stessa Tommasielli anche per truffa a proposito delle multe annullate alla sorella e al cognato (in concorso con Mangieri e il funzionario Antonio Russo) e il vicesindaco Tommaso Sodano indagato per abuso di ufficio e falso per la consulenza affidata alla docente dell’Università di Bergamo Maria Cristina Roscia (in concorso con il dirigente Giuseppe Pulli).
Le vicende delle multe e della consulenza erano note. Si conoscono ora, invece, i dettagli sull’elargizione dei biglietti omaggio per lo stadio. Secondo la ricostruzione dei pm, Giuseppina Tommasielli, tramite Mangieri, me procurò a familiari e amici, facendo risultare tutti, giovani e meno giovani, studenti di scuole napoletane. Le date di nascita venivano alterate e il Napoli, ignaro, forniva ingressi omaggio anche a chi le scuole le aveva lasciate da un pezzo o non le aveva cominciate ancora. Ecco qualche esempio: in occasione di Napoli — Milan del 17 novembre 2012, Armando e Gianluca B., due gemelli nato il 30 ottobre 2000, risultavano invece nati il 2 maggio 1983 e il 23 gennaio 1990. I due gemelli, scrivono i pm, «risultano inseriti negli elenchi di 16 incontri casalinghi del Napoli, ogni volta con la data di nascita alterata ed indicati come appartenenti ad istituti scolastici sempre diversi». In occasione della stessa partita, Antonio M., Marida M. e Marzia M., verosimilmente un papà e le sue due figlie, nati rispettivamente il 20 febbraio 1951, il 24 settembre 1986 e il 12 febbraio 1991, risultavano invece nati lo stesso giorno e mese, ma qualche anno dopo: rispettivamente il 20 febbraio 2001, il 24 settembre 2006 e il 12 febbraio 2001. L’avvocato Domenico Ciruzzi, che assiste l’ex assessore, non entra nel merito ma commenta: «Leggeremo gli atti, con l’auspicio di dimostrare l’assoluta estraneità della Tommasielli ai fatti contestati». Ciruzzi ricorda anche che, prima che Tommasielli si insediasse a Palazzo San Giacomo, nessun assessore aveva fatto valere quella convenzione, ottenendo migliaia di biglietti gratis per gli studenti napoletani. L’indagata avrà ora 20 giorni di tempo per chiedere di essere sentita o depositare una memoria difensiva. Ha già deciso di sottoporsi a un nuovo interrogatorio Tommaso Sodano, che è difeso dall’avvocato Francesco Picca. In attesa di decidere se chiedere o meno di stralciare alcune intercettazioni ritenute ininfluenti ai fini dell’accertamento dei fatti, il vicesindaco ribadisce di non avere interferito sull’assegnazione dell’incarico a Maria Cristina Roscia, dal momento che la decisione, a suo dire, fu presa dal dirigente Giuseppe Pulli, cui la legge affidava questo potere. In ogni caso, fa osservare ancora Sodano, la Roscia, persona di grandi capacità, «ha svolto la prestazione di servizi con risultati tangibili».

La ex base NATO di Bagnoli: Un affare privato della politica!

NATO BAGNOLILa ex Base NATO, altrimenti detta Collegio CIANO è in proprietà della Fondazione Banco di Napoli per l’Assistenza ai Fanciulli. Essa è una fondazione nata dalla soppressione delle cd. IPAB (pubbliche) ed affidata al controllo della Regione Campania che, in spregio dello statuto (clikka), in questo momento così delicato di passaggio, anziché ricostituire il Consiglio di Amministrazione, inventandosi una presunta impossibilità di ricostituirlo (senza neppure spiegarla), con Delibera di Giunta Regionale n. 528 del 09.12.2013(clikka) ha nominato Commissario della Fondazione, il Prof. Sergio Sciarelli.

Nel 2004 bassolino si nominò il suo commissario, tal Lidia Genovese, che è restata in carica fino all’avvicendamento di questo mese. Non riesco proprio a capire come si possa, in questo momento delicato, non rispettare innanzitutto lo Statuto che prevede un CDA i cui componenti devono essere espressi dal Comune, Regione, Banco di Napoli, dal Presidente della conferenza episcopale per la Campania e dal Presidente del Tribunale dei Minori di Napoli.

Ebbene questa politica arrogante non ha ritenuto di dover condividere non solo la nomina, ma anche il programma che si dovrebbe redigere per il destino di un’area così importante come quella della ex base NATO, che ha strutture residenziali e sportive assolutamente di rilievo. Invero, il “piccolo governatore” caldoro non ha sentito la necessità di condividere questa scelta così importante, non solo con i cittadini Napoletani, ma neppure con gli enti che sono indicati nello stesso Statuto. Mi chiedo se con questa gestione sono d’accordo gli stessi elettori di caldoro! Cosa dovrà fare il Prof. Scarelli non si comprende. Noto ancora una volta una politica fuori dal tempo ed assolutamente “arrogante e caprona” che, in questo momento di credibilità zero, con protervia esercita un POTERE che i cittadini ormai non le riconoscono più!

Eppure dopo il M5S, i Forconi ed il malessere diffuso tra i cittadini, la politica ancora una volta non capisce che prima di indicare un uomo al comando di qualunque cosa ed ancora di più di una Fondazione proprietaria di beni assolutamente rilevanti, dovrebbe per lo meno far conoscere quali sarebbero stati i criteri per sceglierlo e quali sarebbero stati gli altri possibili candidati cosicché i cittadini possano comprendere i motivi della scelta. Ancora una volta si è persa l’occasione di dare un po’ di speranza ai cittadini facendoli partecipare, ovvero mettendo il “posto” semmai a bando e riservandolo proprio a quieti cervelli di cui ci accorgiamo solo quando sono scappati in altri paesi! Sul punto, come spesso ricordo su questo blog, al Consiglio Comunale giace una nostra proposta di regolamento (clikka) che non è stata ancora calendarizzata e per la quale un altissimo dirigente del Comune, ovviamente di nomina politica, in un orecchio e con aria da veterano della politica ebbe a dirmi: “Gennà ma come facciamo? se noi ci vincoliamo per le nomine senza che si vincola pure la Regione noi ci perdiamo! che fa, la Regione si nomina i suoi e noi no?” Io ho solo pensato che schifo!

In questo paese non cambierà nulla se non si inizia a capire che la politica è un servizio (che voglio anche dire retribuito giustamente) ma pur sempre un servizio!

Vedi anche: restituiamo l’area NATO alla Città clikka

la politica e l’area NATO occorre vigilare (clikka)

Impianti Sportivi Cittadini come procedere

consiglioDi seguito l’Ordine del Giorno che ho presentato oggi in Consiglio Comunale e che è stato sottoscritto anche da consiglieri del PD (Borriello ed Esposito), di IDV (Lorenzi, Esposito, Schiano e Beatrice), di Napoli è Tua (Sgambati) e di “Per una Città Ideale” (Marino), Centro Democratico (Pace). L’amministrazione ha chiesto di rinviarne la discussione ed il Sindaco i un colloquio mi ha manifestato di andare avanti con celerità. Spero che si proceda veramente con celerità tenuto conto di quello che è emerso nella riunione della commissione del 12.12.2013.

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

sulla manovra di assestamento 2013

16 dicembre 2013

 Ordine del Giorno

 ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Consiliare su

gestione e custodia degli impianti sportivi ex Lege n. 219/1981”

 Premesso che:

 1.- Il Comune di Napoli è proprietario di impianti sportivi realizzati sul territorio cittadino grazie alla legge sul terremoto n. 219/1980 e gestiti dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) giusta convenzioni rep. n. 65753 del 18/07/1996 e rep. n. 74491 del 25/01/2005 ormai scadute.

 2.- Tenuto conto della scadenza delle citate convenzioni CONI alla riunione della Commissione Sport ed Impiantistica Sportiva tenutasi il 12.12.2013 è emersa, ancora una volta, la necessità di provvedere celermente alla custodia ed alla gestione degli impianti al fine di evitare sia la loro vandalizzazione, se abbandonati, sia di disperdere la straordinaria esperienza sportiva e sociale maturata sui territori.

 3.- Il modello di gestione dei citati impianti è stato quello della concessione di uso e gestione ed in virtù del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’art. 20 comma 2 e 3 della recente legge Regione Campania 25.11.2013 n. 15, per l’affidamento della gestione a terzi degli impianti sportivi “gli enti pubblici territoriali che non gestiscono direttamente gli impianti sportivi, nel rispetto del principio dell’imparzialità della scelta, affidano la gestione al CONI, al CIP, alle federazioni sportive nazionali, agli enti di promozione sportiva o discipline sportive associate, alle associazioni sportive dilettantistiche iscritte nella sez.ne A prevista nell’art. 11 comma 2 … gli enti pubblici territoriali adottano l’avviso pubblico con le modalità di pubblicità delle procedure di selezione, quale procedura idonea a garantire l’effettiva conoscenza ai soggetti interessati.”

4.- Per consentire una proficua gestione degli impianti occorre procedere con atti di concessione  preceduti da idonei avvisi pubblici ed ai fini della emanazione dei provvedimenti necessari alla preparazione degli atti amministrativi necessari occorre procedere alla qualificazione e descrizione degli impianti definendo la loro rilevanza economica, così come previsto dalla medesima Legge Regionale Campania n. 15/2013, tenendo in particolare considerazione, per la determinazione delle basi di gara, le differenze riscontrabili tra gli impianti sia per il loro attuale stato di manutenzione, sia per la loro localizzazione sul territorio cittadino.

 5.- Nell’assegnazione degli impianti si dovrà valutare la possibilità di prevedere che le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria sia assunte dai futuri gestori cui, eventualmente, concedere la facoltà di detrarre dal canone annuale previsto le opere necessarie al risanamento statico, ristrutturazione e manutenzione straordinaria che saranno approvate dagli uffici tecnici del Comune di Napoli ed inserite nel piano annuale e triennale delle opere pubbliche, prevedendo una durata della concessione di 15 anni, ovvero una durata che consenta il recupero degli investimenti necessari alla anutenzione, ristrutturazione e risanamento degli impianti stessi.

 6.- Nelle more della definizione degli atti amministrativi ed al fine di evitare la dispersione del patrimonio di esperienze sportive occorre che si provveda, in via immediata e provvisoria, a consentire la prosecuzione della gestione e custodia, senza oneri per l’amministrazione, affidandola, se del caso, alle federazioni sportive interessate ovvero ai soggetti, società o associazioni sportive che attualmente si trovano a svolgere l’attività sportiva negli impianti stessi.

 Tanto premesso il Consiglio Comunale in virtù degli espressi poteri conferiti dalla vigente legislazione, invita il Sindaco e la Giunta:

 1) Ad attuare ogni atto necessario alla rapida definizione degli affidamenti degli impianti realizzati con la legge 219/1981 tenendo in debito conto quanto indicato in premessa e sollecitando i Servizi preposti (Gestione Grandi Impianti Sportivi, Patrimonio, Bilancio, Progettazione e Manutenzione Impianti Sportivi, etc.) affinché adottino tutti gli atti necessari alla istruttoria dei provvedimenti di concessione e prevedendo la costituzione di un tavolo tecnico interassessorile anche con la partecipazione del CONI, quale ente pubblico deputato alla promozione e valorizzazione dello sport;

 2) a prevedere nella adozione dei futuri provvedimenti concessori la particolare valorizzazione della esperienza sportiva, sociale ed agonistica maturata sui territori, assicurando l’attuazione dell’interesse pubblico nell’utilizzo dei beni pubblici attraverso l’adozione, da parte dei futuri gestori, dell’obbligo di consentire l’inserimento gratuito nei corsi di pratica sportiva – in orario pomeridiano ed antimeridiano – a cittadini in condizioni di fragilità e di disagio, a rischio di marginalità o di devianza, tenendo conto del cd. “bilancio sociale” nella determinazione dei canoni di concessione;

 3) a considerare –  nella definizione del cosiddetto “bilancio sociale” e nella determinazione dei canoni di concessione pertinenti gli impianti in parola – specifiche agevolazioni tariffarie in funzione del reddito dei cittadini utenti;

i Consiglieri

Cons. Gennaro Esposito

I costi dei Consiglieri Comunali e la media del pollo

spreco-di-soldi-pubbliciOggi (13.12.2013) leggo sul Roma un articolo sensazionalistico sui costi del Consiglio Comunale di Napoli con titoli a caratteri cubitali da cui ovviamente voglio prendere le distanze perché ha genericamente applicato la cd. media del pollo poiché riporta che ogni consigliere del Comune di Napoli avrebbe percepito circa 30.000,00 €. all’anno! Il titolo è tutto un programma: “CONSIGLIO COMUNALE MANGIA SOLDI”. Ebbene, voglio prendere le distanze poiché io ho percepito molto meno. Il giornalista avrebbe potuto anche farsi un giro sul web ed accorgersi che ci sono consiglieri che, invece, hanno percepito meno della terza parte di quanto sensazionalisticamente riportato. Ovviamente il tema dei costi della politica è un tema che tira ed è, credo, anche molto populista poiché spesso chi scrive non mette l’accento sulla qualità del lavoro svolto e che si deve pretendere da un eletto dal popolo ma solo su quanto l’eletto percepisce. Per dirla tutta per me anche 100,00 €. sarebbero troppe per un Razzi ed uno Scilipoti (e ce ne sono tanti)! Vorrei sapere quando i giornali inizieranno a fare giornalismo e non sensazionalismo! Sono convinto che il tema vada affrontato e presto ma le questioni vanno poste in modo corretto. Giusto per essere chiari rispetto ai cd. 30.000,00 €.  riportati dal ROMA io ho percepito €. 7.125,53 (lorde) nel 2011 (CUD 2012 clikka) ed €. 9.956,00 (lorde) nel 2012 (CUD 2013). Per chi volesse leggerlo ecco il sensazionale articolo del ROMA (clikka). Se continuiamo in questo modo “capronesco” c’è il serio rischio che alla fine potranno fare politica solo nobili possidenti e ricchi commercianti ritornando al medioevo! Come sempre occorre cautela, coscienza ed equilibrio ma di questi tempi l’equilibrio è merce rara!

Consiglio anche quest’altro articolo con rinvii ad altri pezzi che ho scritto su un argomento che mi sta a cuore:

I nostri costi della politica (clikka)

Comune di Napoli Assestamento 2013 con i conti in ordine (?)

comuneSento il dovere di condividere con i miei concittadini il peso della manovra di assestamento di bilancio 2013 che pesa diverse decine di milioni di euro, nella speranza che ci sia qualcuno di buona volontà che si dia una scorsa alle oltre (non spaventatevi) 500 pagine che sono comprensive di numerose schede contabili. Ora sfido chiunque a dire che il ruolo di consigliere comunale di un comune di 1.000.000 di abitanti e 4 miliardi di euro sia una cosa tutto sommato semplice e che potrebbe essere ricoperto anche da una brava massaia (senza nulla togliere alla massaia), perché se fosse così, io mi sentirei un po’ in difficoltà, nonostante i miei venti anni di esperienza professionale di avvocato, una laurea in giurisprudenza, un diploma di specializzazione ed una esperienza come Ufficiale della GDF. Non mi dilungo molto ma oggi in commissione bilancio abbiamo ascoltato i componenti del Collegio dei Revisori, che ci hanno detto che è tutto a posto! che il comune è un orologio dal punto di vista della contabilità, che le riscossioni sono in linea ed i pagamenti e spese anche. Io ovviamente sono intervenuto chiedendo la cortesia al presidente di ribadire tali concetti perché tutto sommato ero contento ma, con delle perplessità dovute a ciò che sento in città: bollettini TARES sbagliati, canoni ERP e multe non riscossi e creditori alla porta degli assessorati … Buona lettura mi raccomando attendo osservazioni con ansia. Il consiglio per l’approvazione è fissato per lunedì 16.12 p.v. in sostanza le carte ce le hanno date oggi e dovrei passare il week end a studiare …. ce la faranno mai i nostri eroi???

ecco gli atti:

1.delibera di Giunta di assestamento_291113_0911[1]

2.pag.0_73

3.pag.74_168

4pag.169_250

5.pag.251_329

6.pag.330_399

7.Parere Collegio dei Revisori

Delibera Piano Sociale di Zona

Il mio intervento sulla manovra di assestamento al 09:39

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