Il Palazzo di San Giuseppe Moscati Una residenza per gli Studenti di Medicina

Questa è una proposta che ho discusso con il Prof. Gennaro Rispoli, ottimo medico ed altrettanto ottimo Collega Consigliere Comunale. E’ un piccolo/grande inizio per la devozione verso il Santo Medico dei Poveri e per gli studenti che da qualche tempo sono ormai stati espulsi dalla Città, per effetto della gentrificazione che stiamo subendo supinamente ad una velocità raccapricciante. Due azioni in una! La proposta è stata formalizzata ieri alla Segreteria del Consiglio Comunale di Napoli, firmata da tutto il Gruppo Manfredi Sindaco (Fulvio Fucito, Walter Savarese d’Atri, Sergio Colella, Luigi Musto, Demterio Gennaro Paipais) e dal Presidente dell’Osservatorio Centro storico di Napoli Prof. Gennaro Rispoli. Una piccola goccia nel mare della buona amministrazione che tento di navigare guardando l’orizzonte di una Napoli che amo visceralmente.

Il Diritto allo Sport

Ieri sono stato eletto Presidente della Commissione Sport e Pari Opportunità del Comune di Napoli. Incarico che mi riempie di orgoglio e che cercherò di onorare con il mio impegno e la mia esperienza con spirito di collaborazione e di servizio. Spero di essere all’altezza delle aspettative. Stamane, nel mio nuovo ruolo ho presentato la prima delibera di iniziativa consiliare dell’amministrazione Manfredi, con l’obiettivo di inserire nello Statuto del Comune di Napoli il Diritto allo Sport come diritto fondamentale del Cittadino. La proposta è stata sottoscritta da tutte le Forze di Maggioranza che ringrazio pubblicamente. Un buon inizio per migliorare la vivibilità della nostra città e per affermare un principio che non resterà lettera morta ma che rappresenterà un viatico per l’azione amministrativa del Comune di Napoli. Io mi impegnerò per questo!

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

di modifica dello Statuto Comunale

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

I.- Lo sport, pur non trovando esplicita collocazione nella Carta Costituzionale, per ragioni storiche, è senz’altro oggetto di un riconoscimento implicito essendo desumibile nel diritto di espressione della personalità, sia come singolo che nelle “formazioni sociali” (art. 2 Cost.), nel diritto di associazione (art. 18 Cost.) e nel diritto alla salute (art. 32 Cost.);

2.- la pratica sportiva ha un ruolo fondamentale per la crescita individuale e sociale dei cittadini essendo una vera e propria politica sociale di integrazione, di prevenzione dalle devianze e di recupero dalle marginalità sociali contribuendo, altresì, al benessere psicofisico della persona;

3.- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 57 del 25.03.1976, ha affermato che “lo sport è un’attività umana cui si riconosce un interesse pubblico tale da richiederne la protezione e l’incoraggiamento da parte dello Stato”;

4.- la pluralità delle discipline sportive rappresenta un valore irrinunciabile e culturale e consente ai cittadini di poter liberamente scegliere la pratica sportiva più idonea alle proprie esigenze;

5.- il diritto allo sport trova esplicito riconoscimento nell’Art. 165 del Trattato dell’Unione Europea, a mente del quale “L’Unione contribuisce alla promozione dei profili europei dello sport, tenendo conto delle sue specificità, delle sue strutture fondate sul volontariato e della sua funzione sociale ed educativa”;

6.- diverse sono le proposte di revisione della Carta Costituzionale con esplicita previsione del Diritto allo Sport tra i diritti fondamentali;

7.- nello statuto del Comune di Napoli, manca un riconoscimento esplicito del diritto allo sport come bene fondamentale della persona;

8.- il diritto allo sport trova la sua naturale collocazione nell’art. 3 dello Statuto del Comune di Napoli che si intitola “Finalità” che può essere completato con l’aggiunta del comma 5.

° ° °

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale,  

propongono

al Consiglio Comunale di adottare la seguente proposta di delibera consiliare:

.- modificare lo Statuto del Comune di Napoli, approvato con deliberazione n. 1 del 16.10.1991 e successive integrazioni e modifiche, aggiungendo all’art. 3, dopo il comma 4, il comma 5 dal seguente tenore letterale:

5.- Il Comune di Napoli, riconosce e favorisce espressamente il diritto allo svolgimento dell’attività sportiva e ricreativa, sostiene e concorre alla promozione ed alla diffusione di tutte le discipline sportive sul territorio comunale, riconoscendone il valore culturale, sociale e di prevenzione sanitaria. Per raggiungere tali finalità il Comune favorisce l’istituzione di enti, organismi e associazioni ricreative e sportive; promuove, inoltre, la creazione e la gestione di idonee strutture, servizi e impianti e ne assicura l’accesso ad enti, organizzazioni di volontariato, associazioni e singoli cittadini. Le modalità di utilizzo delle strutture sportive, servizi e impianti in gestione o di proprietà comunale sono disciplinate dal regolamento che prevede anche il concorso alle spese di funzionamento, salvo che non sia prevista la gratuità per finalità di carattere sociale, di prevenzione sanitaria, o per attività rivolte a particolari fasce di età o cittadini con diverse abilità o con disagio economico/sociale”.

Napoli, 13 dicembre 2021

F.to Cons. Gennaro Esposito Manfredi Sindaco

(I firmatario)

F.to Cons. Aniello Esposito PD

F.to Cons. Ciro Borriello M5S

F.to Cons. Gennaro Rispoli Napoli Libera

F.to Annamaria Misto Azzurri Noi Sud Napoli Viva

F.to Sergio D’Angelo Napoli Solidale Europa Verde

Il Testo definitivo del Regolamento sul Gioco e Scommesse

ludopatiaMi fa piacere postarVi il testo definitivo del Regolamento sulle Sale da Gioco e Giochi Leciti approvato con delibera n 74.2015 (clikka) con il quale ho voluto dare il mio contributo alla Città di Napoli, per il contrasto alla ludopatia che è definita come una era e propria malattia. In sostanza una sindrome così definita sia dai testi di legge vigenti sia dagli esperti.

Fino ad oggi non si era mai fatto nulla di concreto per contrastare il gioco e la scommessa e devo dire che mi sto accorgendo che il bello deve ancora venire.

Il testo contiene una normativa molto stringente che è in vigore sin da subito ed una transitoria per gli adeguamenti e per consentire a chi ha investito di avere 5 anni per rispettare le distanze imposte.

Ora occorre che i cittadini facciano sentire la propria voce per difendere quest’atto di civiltà. Già sono iniziate le prime avvisaglie, gli imprenditori del settore del gioco manderanno avanti i loro dipendenti affermando che occorre difendere i posti di lavoro. Credo che adesso il compito delle tante associazioni è quello di darmi e darci forza e voce per affermare che la disciplina approvata dal Consiglio Comunale è quella e resterà tale.

Il Mattino di Napoli del 22.12.2015 (clikka) ha dato notizia dell’apparovazione ma noto che non c’è una sufficiente diffusione del risultato ottenuto. Le stesse associazioni ed enti ecclesiastici non sanno nulla della vera e propria rivoluzione che abbiamo fatto. Ho dovuto lottare non poco per far comprendere l’importanza del fenomeno ora tocca a Voi.

Sento il dovere di ringraziare il Sindaco ed i consiglieri che hanno sottoscritto e condiviso l’atto votandolo.

Ecco il mio intervento al 03.06.48

Per approfondimenti:

https://gennaroespositoblog.com/2014/11/27/la-proposta-di-regolamento-sulle-sale-gioco-e-giochi-leciti/

https://gennaroespositoblog.com/2015/12/10/il-gioco-dazzardo-al-comune-di-napoli/

La mia proposta di legge regionale per il contrasto alla Ludopatia

ludopatiaFatti non parole: I candidati alla Regione Campania dovrebbero misurarsi sulle proposte ed, invece, si vedono solo facce di plastica attaccate ai muri! I consiglieri regionali uscenti sia di maggioranza che di opposizione  non hanno fatto nulla in materie delicatissime che richiedevano un intervento immediato. Ai consiglieri uscenti, infatti, dovremmo chiedere se è stato bello passare 5 anni a girarsi i pollici percependo una bella indennità a cui hanno aggiunto anche i fondi economali per i quali non pochi sono ancora sotto processo (clikka).

Ebbene, mentre nelle altre regioni si adottavano provvedimenti efficaci per contrastare la piaga sociale del gioco d’azzardo, seppure lecito, in Regione Campania hanno adottato 7 commi in una legge (clikka) che parla di tutt’altro affermando solo delle dichiarazioni di principio senza disciplinare nulla!

Io in consiglio comunale ho depositato già una proposta di regolamento (clikka) copiata in massima parte dal provvedimento adottato dal Comune di Genova. Ebbene, oggi come candidato alla Regione Campania (clikka) ho elaborato una proposta di legge regionale, anche questa in massima parte copiata dalla legge regionale della Liguria! Basta copiare ed, ovviamente, come diceva il mio maestro, anche per copiare occorre competenza e studio: quanti candidati ne sono dotati? Al netto del fatto che quelli uscenti già hanno dimostrato di non valere poi tanto!

A quelli che si candidano per la prima volta dovremmo chiedere, invece, se hanno una visione amministrativa e politica di quello che vorrebbero fare in Regione e se si sono mai occupati della politica regionale! Fate questo test prima di andare a votare ne va del vostro futuro e del futuro dei vostri figli!

Ad ogni buon conto voglio rispondere a quelli che in questi giorni mi stanno chiamando manifestandomi apprezzamento e dichiarandomi che io sarei per loro il candidato ideale ma purtroppo si sono già “impegnati”. Confesso che quando sento i nomi di questi altri candidati mi si accappona la pelle, in massima parte gente non degna di toccare il danaro pubblico e la cosa pubblica, per manifesta incapacità dimostrata (per gli uscenti) o gente che non ha mai manifestato una visione politica ed amministrativa e che oggi si trova ad essere supportata da pezzi di sindacati e pezzi di società organizzata! Se vogliamo cambiare veramente dobbiamo cercare altro però mi raccomando non chiamatemi per comunicarmi che sostenete altra gente perché poi mi nasce spontanea la domanda: in cambio di cosa uno si è impegnato a sostenere un candidato se poi non ha alcuna certezza delle sue capacità ? perché se è in cambio di niente la cosa è veramente bizzarra se è in cambio di qualcosa allora diciamo che mi fa un po’ schifo. Misteri della politica.

Di seguito la proposta di legge, che ovviamente si aggiunge a quella sulla promozione dello sport (clikka). FATTI NON PAROLE!

Consiglio Regionale della Campania

 Proposta di legge di Iniziativa Consiliare ai sensi dell’art. 28

dello Statuto della Regione Campania

Disciplina delle sale da gioco lecito

Articolo 1 (Finalità)

  1. La presente legge, nell’ambito delle competenze spettanti alla regione in materia di tutela della salute e di politiche sociali, detta norme finalizzate a prevenire il vizio del gioco, anche se lecito, e a tutelare determinate categorie di persone, oltreché a contenere l’impatto delle attività connesse all’esercizio di sale da gioco sulla sicurezza urbana, sulla viabilità, sull’inquinamento acustico e sulla quiete pubblica.
  2. L’esercizio delle sale da gioco e il gioco lecito nei locali aperti al pubblico sono soggetti all’autorizzazione del Sindaco del Comune territorialmente competente.

Articolo 2 (Giochi leciti)

  1. Ai fini della presente legge, l’autorizzazione all’esercizio di cui all’articolo 1, ai sensi del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza) e successive modificazioni ed integrazioni, non viene concessa nel caso di ubicazione in un raggio di 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da istituti scolastici di qualsiasi grado, luoghi di culto, impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani o strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socioassistenziale ed inoltre strutture ricettive per categorie protette. L’autorizzazione viene concessa per cinque anni e ne può essere chiesto il rinnovo dopo la scadenza. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  2. Il Comune può individuare altri luoghi sensibili in cui può non essere concessa l’autorizzazione di cui al comma 1, tenuto conto dell’impatto della stessa sul contesto urbano e sulla sicurezza urbana, nonché dei problemi connessi con la viabilità, l’inquinamento acustico e il disturbo della quiete pubblica.
  3. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.

Articolo 3 (Sanzioni amministrative)

  1. Ogni violazione delle disposizioni contenute nella presente legge, fermo restando l’obbligo di denuncia all’autorità giudiziaria per i reati eventualmente accertati e previsti dal codice penale ogni qualvolta ne ricorrano gli estremi, è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di euro 1.000,00 ad un massimo di euro 5.000,00.
  2. All’accertamento delle violazioni e all’irrogazione delle sanzioni di cui alla presente legge provvedono il Comune competente per territorio e gli altri soggetti a ciò delegati.

Articolo 4 (Dichiarazione d’urgenza)

  1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Campania.

La proposta di Regolamento sulle Sale Gioco e Giochi Leciti

ludopatiaEra un po’ che pensavo alla necessità che il Comune di Napoli si dotasse di un regolamento per le sale da gioco. In città, infatti, proliferano i Bingo et similia e laddove c’erano i cinema, è sempre più frequente, trovarci delle sale da gioco.

In un momento di crisi il fenomeno si aggrava sempre di più ed occorre che si pongano dei freni alla diffusioni di slot machine e macchinette mangia soldi, ormai diffuse in bar, tabaccherie ed ogni tipo di locale aperto al pubblico. Il fenomeno viene definito ludopatia e si espande a macchia d’olio proprio nelle fasce sociali più deboli e culturalmente meno attrezzate.

Le direttrici che ho seguito, nella stesura del regolamento, sono state in larga misura il buon lavoro che ha fatto il comune di Genova, utilizzando a man bassa il regolamento dell’amministrazione ligure nonché i provvedimenti adottati a Milano ed a Firenze, in virtù dei quali ho inserito non solo il divieto di installare sale da gioco in prossimità di chiese, scuole impianti sportivi, in una parola i luoghi sensibili, ma anche del divieto di installare sale da gioco nel centro antico della città e nei centro storici delle periferie. Tutte soluzioni, peraltro già passate al vaglio sia della Corte di Giustizia Europea, sia del Tar Liguria e sia del TAR Toscana. Spero di aver fatto un buon lavoro di raccordo sottolinenando come nella nostra Regione Campania, come al solito caldoro ha adottato una legge il 7 agosto scorso limitandosi solo a delle enunciazioni di principio guardandosi bene dal scendere nei dettagli come, invece, ha fatto la Regione Liguria, avanti a noi anni luce con una legge regionale di tre articoli che, però, hanno posto dei paletti chiari.

La proposta è stata depositata stamane (02.12.2014), ed è stata sottoscritta da me, come primo firmatario, nonché dai consiglieri Simona Marino, Elpidio Capasso e Francesco Vernetti (Città Ideale), Vittorio Vasquez e Pietro Rinaldi (Sinistra in Movimento), David Lebro e Maria Lorenzi (la Città Campania Domani), Carmine Sgambati (NET), Antonio Borriello (PD), Antonio Luongo (IDV), Elena Coccia (FED), Salvatore Pace (gruppo misto), Domenico Palmieri (NCD) e Gaetano Troncone (IDV). In sostanza possiamo sperare che passi rapidamente al consiglio in quanto ha il sostegno di tutta la maggioranza delle forze del Consiglio Comunale nonché del Sindaco e della giunta. Questa è la politica che mi piace fatta di cose concrete e non di speculazioni tattiche.

Colgo l’occasione per ringraziare un mio omonimo, Gennaro Esposito, che mi ha sollecitato e fornito molte indicazioni anche tecniche mediante Facebook 🙂

Ecco il Parere del Segretario Generale sulla proposta (clikka)

come contrastare il gioco d’azzardo (clikka)

Le iene e la prevenzione matematica della ludopatia (clikka)

Le iene e le lobby in parlamento (clikka)

Rassegna Stampa:

Repubblica Lettera (clikka) RepubblicaNapoli (clikka) Roma (clikka)

Ecco la proposta di delibera:

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

di Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti

Premesso che:

1.- Anche nella città di Napoli come nel resto del Paese, si sono moltiplicate la Sale da Gioco e di Bingo ed è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico (bar, tabaccherie, circoli privati) che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela offrono la possibilità di giocare alle slot machines, o meglio ribattezzate, macchine mangia soldi ed altre forme di gioco d’azzardo;

2.- dalle recenti statistiche si stima che almeno il 30% della popolazione è interessata a tale tipo di gioco e che vi è un alto rischio di dipendenze dal gioco problematico, con ripercussioni, non solo sul giocatore, bensì su tutto il nucleo familiare che, nella maggior parte dei casi, vede la propria solidità familiare ed economica dissolversi in breve tempo;

3.- lo Stato spende circa 6 milioni di euro all’anno per la cura delle dipendenze da gioco patologico;

4.- la dipendenza da gioco d’azzardo è fenomeno ormai radicato nella nostra città;

5.- l’aspetto della compulsività, spinge le persone, in molti casi adolescenti, a stazionare diverse ore al giorno davanti alle slot machine;

6.- occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo espressamente un meccanismo di controllo della attività;

7.- con delibera n. 993 del 23.12.2013 (clikka) la Giunta Comunale di Napoli ha approvato il “programma integrato finalizzato ad aumentare la consapevolezza circa i rischi connessi al gioco, ad istituire la Consulta cittadina permanente sulla dipendenza dal gioco nonché ad introdurre strumenti per proteggere i cittadini, con particolare riferimento a coloro che versano in condizione di maggiore fragilità sociale” prevedendo anche la introduzioni di limitazioni circa l’orario di apertura e circa la localizzazione sul territorio anche attraverso la predisposizione di un regolamento;

8.- la Regione Campania, con legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 (clikka) all’art. 1 comma 197 e ss in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo;

9.- a mente del comma 201 della legge Regione Campania n. 16 del 07.08.2014: Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco;

10.- ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dell’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008 n. 125, “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto” (cfr. Consiglio di Stato 01.04.2014, n. 5251);

11.- in virtù dell’art. 19, del d.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai comuni le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di cui all’art. 86 del TULPS;

12.- la Corte di Giustizia UE, sez. IV, con sentenza del 19/07/2012, n. 470, nella causa tra SIA Garkalns c. Rigas dome ha chiaramente affermato che “L’articolo 49 Ce non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all’esistenza di una “lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata”, purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l’ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull’imparzialità dei procedimenti di autorizzazione…..”;

13.- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 09.07.2014, ha affermato che “- in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 − il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” ed, inoltre, che: “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”.

14.- ugualmente la giurisprudenza amministrativa (cfr.: TAR Toscana, Sez.ne II, con sentenza n. 1578, del 2013) ha affermato che in Toscana, l’ordinanza comunale, che dispone la cessazione dell’attività di sala giochi-slot machine (VLT) in un locale del centro storico, non può essere considerata invasiva delle competenze proprie dell’Amministrazione statale, ed in particolare del Questore, privando di efficacia l’autorizzazione da questi rilasciata, atteso che essa non interferisce con l’interesse pubblico alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l’autorizzazione questorile (id est, la pubblica sicurezza), essendo invece rivolta al rispetto delle scelte dell’Amministrazione comunale, niente affatto illogiche, in ordine alla valorizzazione di aree di particolare interesse, quale è il centro storico;

15.- la regolamentazione sulle Sale da Gioco e Giochi leciti è stata adottata anche in altre grandi città, tra cui Genova e Milano, al fine di ridurre il rischio della ludopatia e disciplinare la concessione delle autorizzazioni;

16.- presso il Consiglio Comunale è stata presentata dai Consiglieri Simona Marino, Elpidio Capasso e Francesco Vernetti un proposta di delibera per la adozione di “Misure di contrasto al gioco d’azzardo nei locali pubblici ed incentivi ai locali pubblici al non utilizzo delle slot machines ed ogni altra forma di gioco d’azzardo”.

° ° °

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, al fine di migliorare la vivibilità dei cittadini Napoletani 

propongono

I.- l’approvazione dell’allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti;
II.- nonché l’adozione ogni ulteriore atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto.
Napoli, 27 novembre 2014

I Consiglieri

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Ambito di applicazione
Art.2 Finalità e principi generali
Art.3 Normativa di riferimento
Art.4 Giochi vietati
Art.5 Tabella dei giochi proibiti
TITOLO II
SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco
Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali
Art.8 Adempimenti per l’esercizio di sala pubblica da gioco
Art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti
Art.10 Durata ed efficacia dell’autorizzazione
Art.11 Subingresso
Art.12 Requisiti morali di accesso all’attività
Art.13 Cessazione dell’attività
Art.14 Revoca, decadenza, sospensione dell’autorizzazione
Art.15 Caratteristiche dei giochi
Art.16 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
Art.17 Informazione al pubblico
Art.18 Orari
TITOLO III
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL’ART.86 E ALL’ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

Art.19 New Slot
Art.20 Prescrizioni generali ed orario di funzionamento
Art.21 Domanda di autorizzazione per installazione giochi
Art.22 Rinnovo
Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
Art.24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell’Amministrazione dello Stato
Art.25 Sanzioni
Art.26 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d’ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
a) quelle previste dall’art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e Videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
b) apparecchi dell’articolo 110, comma 7 del TULPS;
c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo ( flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune di Napoli, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L’Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d’azzardo patologico;
b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall’effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
c) tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
4. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
b) della prossimità dei locali sede dell’attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell’autorizzazione.

ART . 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;
– Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
– Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
– Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
– Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
-D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni;
– Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;
– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;
– Legge 08.11.2012 n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute.
– Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014;
– Delibera di Giunta Comunale n. 993 del 23.12.2013.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 GIOCHI VIETATI
1. L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 5 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all’obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO
SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 6 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 7 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI
1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
5) attrezzature balneari e spiagge;
6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
7) musei civici e nazionali.

2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Napoli come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
6. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
-nei chioschi su suolo pubblico;
– nel perimetro del Centro Antico cittadino ricompreso nell’area tra le seguenti Vie anch’esse incluse nel perimetro interdetto: Corso Umberto I, Via G. San Felice, Via A. Diaz, Via Toledo, Via E. Pessina, Via Foria, Via Domenico Cirillo, Via Carbonara, Via A. Poerio, Corso Umberto I;
– nell’area del Centro Storico delle Municipalità così come perimetrata zona A del vigente piano regolatore.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il locale deve rispettare:
la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
i regolamenti locali di Polizia Urbana;
la normativa urbanistica edilizia vigente;
10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 8 ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
1. L’ apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi dell’articolo 86 del TULPS e dell’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Per l’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all’art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell’attività sul territorio comunale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall’art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
5.Alla domanda devono essere allegati:
-una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all’art. 7 che precede, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l’indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell’articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS;
-copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell’istanza;
-nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
-dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
-copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell’art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

-certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla legge.

6. L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.

ART. 9 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI
1. E’ ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma 6 del TULPS” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
7. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall’attività principale e dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L’attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.
13. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.
14. L’autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
16. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 10 DURATA ED EFFICACIA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell’art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 1 che precede, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Determinano l’efficacia dell’autorizzazione:
a) la validità dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 11 SUBINGRESSO
1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l’attività se non dopo il rilascio dell’autorizzazione.
2. L’istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall’art.7 del presente regolamento.
4. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 12 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’
1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’attività, il titolare di impresa individuale deve:
a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS:
b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” e succ. mod. (antimafia);
c) deve dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l’amministrazione Comunale (programma 100);
d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità;
2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:
a) per le S.N.C.: tutti i soci
b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari
c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall’amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’unione Europea.

ART. 13 CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
1. Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l’attività a qualunque titolo, deve trasmettere all’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l’originale della autorizzazione stessa.
2. L’avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall’obbligo di comunicare la cessazione e restituire l’autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l’obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 14 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
1) L’autorizzazione comunale rilasciata decade d’ufficio in caso di:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
c) mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall’art. 99 del TULPS;
f) sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L’accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione.
2.L’autorizzazione comunale può essere revocata:
a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
c) quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.
3. L’autorizzazione comunale può essere sospesa:
a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;
b) nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
4. L’attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.
5. La sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:
I) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
II) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 15 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI
1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. E’ consentita l’installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall’art. 110 T.U.LP.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E’ consentita l’installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. E’ vietata l’installazione e l’uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge .
5.Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell’Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 16 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI
1. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
a) l’obbligo di installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell’esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
b) l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
c) il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant’altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
g) l’impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
i) l’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.

ART. 17 INFORMAZIONE AL PUBBLICO
1. All’interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all’art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Anche all’esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all’articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210×297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo in caratteri chiaramente leggibili;
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell’articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l’autorizzazione rilasciata dal Comune.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
9. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo eventualmente predisposto dalla competente ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico.
10. All’esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.
11. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari”. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.
12. Ai sensi del comma 200 della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio
esercizio apparecchiature per il gioco d’azzardo potranno esporre il marchio “SLOT FREE” per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all’amministrazione comunale.

Art. 18 ORARI
1. Anche ai sensi dell’art. 50, comma 7 del vigente TUEL l’orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.
2. Nell’ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.
4. L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
5. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6. La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 19 NEW SLOT
1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 86 TULPS:
a) per l’installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
b) per l’installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
c) per l’installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell’art.88 del TULPS.
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all’interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell’art.86 del TULPS.
5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall’art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all’interno dei locali di somministrazione.
6. Nei circoli privati l’area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
7. E’ facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell’ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 20 PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO
1. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
2. L’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del d. Igs. 267/2000;

ART. 21 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI
1. L’installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all’Amministrazione cittadina all’ufficio commercio che ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l’autorizzazione all’esercizio.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3.Alla domanda si devono altresì allegare:
a) copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS;
b) copia dei nulla osta, denuncie e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell’art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;
c) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l’esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;
d) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società richiedente;
e) copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea;
f) dichiarazione di regolarità dei pagamenti verso l’amministrazione (programma 100);
g) certificato Antimafia.
4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell’ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell’apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Statale.
6. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell’attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
7. L’autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.
8. L’eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 22 RINNOVO
1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell’esercizio detentore di giochi.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 23 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI
1. Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €. 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
Apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
Apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
2. Biliardi. L’installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell’esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.
La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.

ART. 24 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all’alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l’utilizzo si specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del TULPS. All’interno dell’esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 25 SANZIONI
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
6.Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all’art. 7 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

La delibera è stata approvata nel consiglio comunale del 21.12.2015 con i seguenti emendamenti (clikka)

Un incentivo alla sicurezza degli edifici ed alla riduzione dello smog

galleriaOggi (24.11.2014) c’è stato il consiglio comunale e ne ho approfittato per condividere con gli altri consiglieri, una proposta di delibera di iniziativa consiliare, che è nata da una idea di Augusto Crespi dell’associazione Ricostruzione Democratica, con la quale si vuole stimolare la ristrutturazione degli edifici, sia pubblici che privati che, è sotto gli occhi di tutti, versano in uno stato fatiscente e rappresentano anche un pericolo per la pubblica e privata incolumità. E’ chiaro che non possiamo più stare a girarci i pollici e dobbiamo andare alla ricerca di ogni mezzo per stimolare i privati a ristrutturare gli edifici. Qualche tempo fa, infatti, scrivevo non sia inutile la morte di salvatore (clikka) pensando al ragazzino di 13 anni morto sotto le pietre del cornicione della Galleria Umberto di Napoli.

La proposta di delibera (clikka) è stata sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza (Verdi, NèT, IDV, la Città Campania Domani, Città Ideale, Federazione della Sinistra) ed anche dal PD. Lo stesso Sindaco, con il quale ho parlato, ha manifestato interesse affermando che tale misura non è escluso che potrebbe essere adottata già nella delibera di assestamento del bilancio e, quindi, entrare in vigore tra poche settimane.

In sostanza, è un indirizzo all’amministrazione affinché preveda l’esenzione dalla imposta sulla pubblicità che si installa sui ponteggi e che ormai sono anni non si vede più, poiché la giunta Iervolino, la determinò nella misura di circa €. 12,00 al mq., al mese, rendendola assolutamente fuori mercato.

Con la proposta non abbiamo solo voluto stimolare il mercato delle ristrutturazioni, ma abbiamo anche incentivato l’uso delle pitture fotocatalitiche che rappresentano un ritrovato innovativo per la riduzione dello smog (clikka). C’è, infatti, uno studio del CNR dal quale si capisce che un metro quadro di superficie trattata con tali pitture è in grado di decomporre in appena un’ora  il 90% dell’inquinamento presente in 80 m³ di aria.

Ovviamente questo incentivo si dovrebbe aggiungere a quello già in vigore relativo alla esenzione dalla COSAP per le opere urgenti.

Speriamo bene!

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

 PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 misure volte a contribuire al recupero del patrimonio edilizio urbano sia pubblico che privato, al rilancio dell’economia ed al contrasto dell’inquinamento atmosferico

 Premesso che:

 1.- I fatti anche tragici accaduti nel territorio cittadino hanno mostrato lo stato fatiscente e precario degli edifici privati e pubblici.

2.-  La crisi economica che sta attraversando il paese ed in particolare il Mezzogiorno e la Città di Napoli impone l’adozione di misure volte ad incentivare i cittadini, enti e/o istituzioni sia pubbliche che private al recupero del patrimonio immobiliare attraverso misure fiscali e di agevolazioni.

3.- Una valida opportunità per incentivare le ristrutturazioni edilizie del patrimonio pubblico e privato è quella di sgravare da ogni imposta o tassa la pubblicità sui ponteggi che vengono installati per il risanamento e la manutenzione dei fabbricati insistenti sul territorio cittadino.

4.- la nuova tecnologia della fotocatalisi ha dimostrato che ci sono pitture che a costi contenuti sono in grado di ridurre i principali fattori di inquinamento (biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, ammoniaca, formaldeide, particolato atmosferico PM10) derivanti dagli scarichi delle auto, dalle emissioni delle fabbriche, dal riscaldamento domestico, trasformandoli in sostanze inerti e del tutto innocue evitando così anche il deposito di sporco, muffe e batteri che oltre ad essere dannosi per la salute degradano l’aspetto di case ed edifici.

5.- Ad avvalorare l’efficacia delle pitture fotocatalitiche è intervenuto anche il CNR che in una relazione sul tema ha stabilito che un metro quadro di superficie trattata con tali vernici è in grado di decomporre in appena un’ora  il 90% dell’inquinamento presente in 80 m³ di aria.

6.- Occorre senza indugio procedere a consentire il rilancio dell’attività edilizia anche a tutela della pubblica e privata incolumità adottando con urgenza tutte le misure necessarie a contrastare fenomeni di degrado edile urbano.

 ° ° °

            Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, al fine di migliorare la vivibilità dei cittadini Napoletani e la loro sicurezza

propongono

 alla Consiglio Comunale di adottare la presente delibera di indirizzo politico amministrativo affinché la Giunta, nell’esercizio dei suoi poteri amministrativi predisponga:

I.- la eliminazione di ogni imposta e/o tassa e per la durata di 12 mesi, per la pubblicità installata sui ponteggi posati in opera entro tre anni  dalla adozione dei provvedimenti esecutivi del presente atto di indirizzo, installata sui ponteggi per le ristrutturazioni e manutenzione degli edifici, sia pubblici che privati, che usano nella tinteggiatura pitture fotocatalitiche;

II.- adotti ogni ulteriori atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto di indirizzo.

Napoli, 21 novembre 2014

 

I Consiglieri

Il testo definitivo del Regolamento sulle Nomine

gennaro consiglioTal volta mi chiedo se valga la pena impegnarsi tanto e se a tutto l’impegno poi corrispondano i risultati utili per la collettività. I dubbi sono sempre tanti e non si è mai sicuri di aver fatto la cosa giusta.

Per mio carattere diffido sempre di quelli che si sentono troppo sicuri, spesso la sicurezza nasconde una profonda superficialità. Mi fa piacere però condividere con Voi il testo definitivo del regolamento sulle nomine del Sindaco e del Consiglio Comunale che è stato il frutto, per chi mi ha seguito, di una costante e tenace battaglia di legalità e culturale che abbiamo condotto nel Consiglio Comunale.

Nonostante gli scandali all’ordine del giorno, l’ultimo qualche giorno fa, in Regione Campania con l’arresto del Presidente del Consiglio Paolo Romano, ci sono ancora alcuni consiglieri (IDV e Centro Democratico) che sostengono che la politica debba avere le mani libere nelle nomine. Credo e spero che questo approccio antistorico sia spazzato via presto.

Sul risultato del testo posso ritenermi soddisfatto. Certo non è quello di Milano, dove c’è addirittura una commissione di esperti che ha il compito di valutare l’esperienza e le capacità dei candidati, ma siamo ad un buon punto perché con questo regolamento abbiamo fatto trasparenza ed introdotto il principio della competenza nella assegnazione degli incarichi.

E’ chiaro che il Sindaco ed il consiglio comunale potrebbero sempre infischiarsene e nominare, come è accaduto, uno che non ha alcuna esperienza di settore e manageriale, ad esempio un asino o un cavallo, per fare un riferimento storico, ma ciò emergerà dal confronto dei curriculum che tutti potranno fare accedendo al web. Ora però la palla passa nelle mani dell’informazione che dovrà essere la prima a vigilare … speriamo bene

Ecco il testo:

COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ  ANCORCHE’ CONSORTILI ED  ISTITUZIONI

Art. 1 PRINCIPI

1. Ogni nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune di Napoli presso Enti, Aziende, Società ancorchè consortili ed Istituzioni deve essere eseguita nel pieno ed incondizionato rispetto dei principi costituzionali di buon andamento, imparzialità, partecipazione e trasparenza della Pubblica Amministrazione in modo da assicurare la migliore scelta nell’interesse cittadino per capacità, competenze, integrità ed imparzialità.

2. (elimina trattino) Il presente regolamento si applica a tutte le nomine, designazioni e/o revoche dell’Amministrazione Comunale sia del Sindaco che del Consiglio Comunale.

ART. 2 PUBBLICITÁ

1. Il Sindaco, ovvero il Presidente del Consiglio Comunale, a seconda delle competenze, trentagiorni prima della scadenza  ordinaria entro cui deve provvedere a norma di legge, di statuto o di regolamento a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorchè consortili e istituzioni, divulga con avviso pubblico gli incarichi da affidare e le loro caratteristiche.

2. L’avviso del Sindaco ovvero del Presidente del Consiglio Comunale, a seconda delle competenze è affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, è inoltre trasmesso ai Presidenti dei Gruppi consiliari, delle Commissioni consiliari permanenti ed agli organi di informazione.

3. Nell’avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda, società ancorchè consortili ed istituzione:

a. l’organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;

b. i requisiti di carattere generale e specifici e le cause di incompatibilità e di esclusione;

c. gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;

d. gli scopi statutari dell’ente interessato.

ART. 3 REQUISITI

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società ancorchè consortili e nelle istituzioni devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata.

2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da esperienze professionali e/o da impegno sociale e civile.

3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall’art. 51 della Costituzione e dall’art.1 del D.Lgs. n. 198/2006, le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società ancorchè consortili e nelle istituzioni sono compiute in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo.

4. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili, ai sensi di legge.

ART. 4  CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ E DI ESCLUSIONE

1. Salvo le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, società ancorchè consortili  ed  istituzioni:

a. chi è in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda, società ancorchè consortili  o istituzione nel quale rappresenta il Comune;

b. chi è stato dichiarato fallito;

c. chi ha liti pendenti con il Comune di Napoli ovvero con l’ente, l’azienda, la società ancorchè consortili , l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

d. chi è in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità ed inconferibilità previste dalla legge;

e. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Napoli che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;

f. chi è stato nominato consecutivamente piu’ di tre volte nello stesso organismo del Comune di Napoli;

g. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali;

h. chi ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di Municipalità nel Comune di Napoli;

i .chi è stato candidato  all’ultima competizione elettorale al Consiglio Comunale di Napoli e non è stato eletto, alla Provincia di Napoli, alla Regione Campania ovvero al Parlamento e non è stato eletto;

l. i magistrati ordinari, amministrativi o della Corte dei Conti in servizio;

m. chi si trovi in posizione di conflitto di interessi con il Comune di Napoli e/o l’Ente presso il quale dovrebbe essere nominato, salvo che l’interessato faccia venir meno il conflitto entro il termine prefissato dal Sindaco.

n. colui il quale si trovi in una delle situazioni che determinerebbero ineleggibilità a Consigliere Comunale.

o. colui il quale sia stato o sia sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza o che sia sottoposto a misure cautelari personali.

p. colui il quale sia stato revocato, per giusta causa, in precedenti incarichi dal Comune o da altro Ente pubblico;

q. colui il quale sia stato o sia iscritto ad associazione segreta ;

r. colui il quale sia parente o affine entro il secondo grado, di Sindaco, Assessori o Consiglieri comunali di Napoli;

2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione.

ART. 5 OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI

1. I rappresentanti del Comune presso enti aziende, società  ancorchè consortili ed istituzioni, all’atto della nomina o designazione, devono rendere pubblica la propria appartenenza ad Organismi, Associazioni o Società che hanno rapporti con il Comune.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, altresì, rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale in analogia con quanto previsto per i Consiglieri Comunali.

3. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorchè consortili ed istituzioni si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l’ente interessato anche se formulati successivamente alla nomina.

4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ancorchè consortili ed istituzioni sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

a. intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari e produrre l’eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee; l’impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;

b. trasmettere al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria ed in particolare quello delle assemblee straordinarie;

c. trasmettere al Sindaco i programmi, i bilanci, l’ordine del giorno e le delibere degli organi;

d. presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio una relazione entro il 31 dicembre di ogni anno sulle attività dell’ente, azienda, società ancorchè consortili ed istituzione per la quale sono stati nominati o designati;

e. presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio Comunale, entro due mesi dalla conclusione dell’esercizio, la relazione informativa annuale, prevista dallo Statuto comunale, sullo stato dell’ente e sull’attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti. Le relazioni sono portate tempestivamente a conoscenza dei Gruppi consiliari e sono oggetto di verifica nelle Commissioni competenti;

f. riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale ed eventuali gravi carenze nell’attività o nella gestione aziendale.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, su segnalazione del Presidente della Commissione Permanente competente per materia, comunica al Sindaco i mancati adempimenti di cui al comma 4, lett. a), per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma successivo.

6. Il Sindaco contesta ai rappresentanti del Comune il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo e, in caso di grave inadempienza, attiva la procedura di revoca.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante candidatura redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e corredata, a pena d’inammissibilità:

a. da un curriculum in cui si dà atto del possesso dei requisiti richiesti;

b. dalla sottoscrizione di una dichiarazione di osservanza degli adempimenti ed obblighi previsti dal presente Regolamento e dal Codice etico del Comune di Napoli;

c. dalla dichiarazione di non sussistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione previste dall’art. 4 del presente Regolamento.

2. Il termine per la presentazione delle candidature è stabilito nell’avviso di cui all’art. 2 del presente regolamento e non è inferiore a venti giorni.

ART.7 PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE

1. Non oltre cinque giorni dalla chiusura del termine di cui all’art. 6, comma 2 del presente Regolamento, l’elenco delle candidature pervenute (con allegato curriculum vitae nel rispetto dei dati sensibili in base al decreto legislativo 196 del 2003) è pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, è inoltre trasmesso ai Presidenti dei Gruppi consiliari, ai Presidenti delle Commissioni consiliari permanenti nonché agli organi di informazione.

ART. 8 INFORMATIVA DEL SINDACO

1. Il Sindaco, effettuata la scelta, deposita presso il proprio Gabinetto i nominativi dei soggetti nominati e designati, dandone notizia scritta al Presidente del Consiglio per l’immediata informazione ai Consiglieri comunali.

2. Il Sindaco dispone l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale degli atti di nomina o designazione

ART. 9 REVOCA

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune in caso di sopraggiunta incompatibilità, di motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall’Amministrazione Comunale, di inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Consiglio Comunale.

ART. 10 TRASPARENZA

1. Il Comune di Napoli garantisce la trasparenza delle nomine e delle designazioni presso enti, aziende, società ancorchè consortili ed istituzioni mediante un apposito Albo pubblicato sul proprio sito istituzionale ed accessibile a tutti gli interessati, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, alle società ancorchè consortili ed istituzioni cui partecipa ed ai soggetti in essi nominati o designati.

 Art. 11

 1.Le norme previste nel presente Regolamento sono da considerarsi non applicabili nel caso che queste non  risultino  compatibili con le Leggi vigenti”

Per approfondimenti:

le nomine al CAAN (clikka)

Le nomine e le colpe dell’informazione (clikka)

il giorno dell’approvazione (clikka)

le nomine in NapoliServizi (clikka)

NapoliSevizi il banchetto delle nomine (clikka)

il sindaco opaco ed il regolamento sulle nomine (clikka)

partecipate le nomine alla vecchia maniera (clikka)

La proposta del regolamento (clikka)

Vendiamo il nome dello Stadio

stadio

La Pubblicità è l’anima del Commercio: Ecco la proposta di delibera sul san paolo (clikka) che abbiamo presentato ieri (25.03.2014) al Consiglio Comunale per recuperare un po’ di soldi (forse non pochi) per lo Stadio San Paolo. Sul punto il Sindaco e De Laurentiis sono fermi al palo. Infatti, nonostante si avvicini il termine di scadenza della convenzione (maggio 2014) nessuno dei due è stato capace fino ad ora di fare una proposta seria alla città. Vi invito ad una riflessione: Prima di De Laurentiis nella stagione calcistica 1997/1998, il Comune di Napoli, in soli sei mesi, per la sola pubblicità a bordo campo incassava 465.000.000 di lire (240.649,59 €.) come risulta dalla relazione del Dirigente dell’epoca Ida Vernì alla delibera di approvazione della convenzione oggi vigente (vedi pag. 17 della delibera 716/2005 (clikka). Pensate quanto potrebbe valere il nome dello stadio e la pubblicità sulle aree esterne.

Credo che oggi non cogliere questa occasione sia un “crimine politico ed imprenditoriale”  oltre che una dimostrazione di grande incapacità e mancanza di visione!

E’ chiaro che questo meccanismo di sponsorizzazione potrebbe essere usato anche per gli altri immobili, penso, infatti, alle mura greche di Piazza Bellini o allo Stadio Collana oppure alla ormai nota proposta di Diego Della Valle di ristrutturare a sue spese il Colosseo,  ma ci vorrebbe una classe politica ed imprenditoriale napoletana all’altezza. Merce rara di questi tempi dove tutti pensano di essere più furbi degli altri occupando poltrone anche se non ne sono all’altezza!

 Da “Il Mattino” di oggi (26.03.2014) Luigi Roano

«Cambiamo nome allo stadio San Paolo per attrarre gli sponsor»

«Cambiamo nome allo stadio San Paolo per attrarre gli sponsor. La mossa presentata in aula con l’obiettivo di recuperare i fondi per la ristrutturazione.

Alla fine il Consiglio comunale al di là delle nomine è riuscito ad approvare la delibera con la quale si affida a Napoliservizi la manutenzione straordinaria degli immobili del Comune. Una delibera dal valore di 1,1 milioni che consentirà di mettere mano nell’immediato alle situazioni più critiche, dalla manutenzione degli ascensori a molto altro. Il Consiglio comunale ha approvato a maggioranza l’affidamento del servizio con il voto contrario di ncd e dei consiglieri del Gruppo misto Luigi Esposito e Carmine Schiano. Non hanno partecipato al voto Fratelli d’Italia e il Pdl. Astenuti il presidente Pasquino e il consigliere Guangi. Su questa delibera la settimana scorsa cadde il numero legale ed esplose la questione delle commissioni consiliari. In aula ieri il gruppo di Ricostruzione democratica composto da Simona Molisso, Carlo lannello e Gennaro Esposito ha presentato una delibera di indirizzo di iniziativa consiliare dal titolo emblematico: «Reperimento fondi per la ristrutturazione del San Paolo». Di cosa si tratta? Nella sostanza i tré consiglieri propongono «il cambio di denominazione del San Paolo al fine di trovare sponsorizzazioni e reperire fondi necessari alla ristrutturazione» della vetusta struttura di Fuorigrotta. «In questo modo – spiega Esposito – da un lato l’amministrazione potrebbe tornare a dire la sua su un impianto di proprietà pubblica, dall’altra il presidente Aurelio De Laurentiis potrebbe fare lui una proposta. La aspettiamo da tempo per capire cosa vuole fare per il San Paolo». Una iniziativa, quella di Ricostruzione democratica, volta a «offrire alla squadra del Napoli uno stadio degno del suo valore sportivo e a migliorare la vivibilità» dei napoletani che abitano a Fuorigrotta. Nella proposta di delibera vengono precisati i motivi di questa iniziativa: «La squadra del Napoli è motivo di orgoglio cittadino e deve avere la possibilità di esprimere calcio in uno stadio degno di questo nome, inoltre lo stadio deve rappresentare un degno biglietto da visita p er la città poiché è meta di decine di migliaia di tifosi nazionali e internazionali». Il modello inseguito è quello che è m voga in tutta Europa infatti nella delibera si fa riferimenti a quanto avviene a Londra dove lo stadio dell’Arsenale porta il nome Emirets Stadium, oppure a Monaco conia celebre Allianz Arena.

Dal Corriere del Mezzoggiorno di oggi (26.03.2014) Paolo Cuozzo

Soldi per ristrutturare il San Paolo «Vendiamo il nome dello stadio»

Vendere il nome del San Paolo agli sponsor, magari internazionali, in modo da ricavarne i soldi per la ristrutturazione dello stadio. Un’idea già applicata a Londra come a Monaco o a Nizza, alla quale al Comune di Napoli guardano sul serio. Tanto che tre consiglieri di Rd hanno depositato alla presidenza del Consiglio comunale la richiesta per avviare l’iter di una delibera di iniziativa consiliare. Difficile immaginare come finirà: dedicare il nome di uno stadio ad uno sponsor significa denaro contante per il privato quando si compra lo stadio o quando lo ha in concessione. Ma visto che la questione stadio col Napoli va per le lunghe, al Comune c’è chi comincia a guardarsi intorno per far cassa. «Diamo il nome del San Paolo agli sponsor»

NAPOLI — Vendere il nome del San Paolo ad uno sponsor in modo da ricavarne soldi. Un’idea semplice semplice, ma, sperimentata altrove, senza dubbio efficace. L’hanno proposta tre consiglieri comunali di Ricostruzione democratica, Carlo Iannello, Simona Molisso e Gennaro Esposito che, evidentemente, tanto ci credono nell’iniziativa da avviare l’iter per predisporne una delibera di iniziativa consiliare (protocollo 24/2014), cosa rara visto che quasi sempre le delibere le fa la giunta e l’aula le approva. Ma quando invece le delibere cominciano il loro cammino dall’aula, l’iniziativa diventa più forte e, spesso, viene approvata. Aspettando però l’esito dell’iter che seguirà la delibera, resta il fatto. Fatto che per Napoli è innovativo, sopratutto se si tratta di cambiare il nome tanto amato del San Paolo. «Sarebbe però un’occasione per il Comune di riprendere la gestione di un bene pubblico come lo stadio», spiega Esposito convintissimo della bontà dell’iniziativa.

Vendere il nome del San Paolo ad uno sponsor, dunque, per far cassa con soldi da reinvestire poi nella ristrutturazione dello stadio. Proprio come accade altrove. «Sono infatti noti i cambi di denominazione degli stadi dell’Arsenal — si legge nel documento — (da Highbury ad Emirates Stadium), del Bayern Monaco (da Olympiastadion ad Allianz Arena) e del Nizza da Stade Municipal du Ray ad Allianz Riviera)». Esempi concreti, insomma. Anche perché «il Comune di Napoli, al fine di reperire i fondi per la ristrutturazione dello stadio San Paolo, che ha una capacità di ospitare fino a 60mila spettatori a partita, ben può ricorrere a tale forma di sponsorizzazione al fine di offrire alla squadra cittadina uno stadio degno del valore sportivo e degno dei tifosi napoletani». I tre esponenti di Ricostruzione democratica ricordano poi nella proposta che «un serio progetto di ristutturazione dello stadio, oltre ad offrire una migliore collocazione alla squadra tanto amata dai napoletani, rappresenta anche un’occasione di sviluppo del quartiere che sarebbe in grado di dare anche posti di lavoro per le tante attività che si possono immaginare nello stadio». Da qui, la proposta avanzata con tutta la solennità del caso «affinché — recita il documento — la giunta, nell’esercizio dei suoi poteri amministrativi», predisponga «tutti gli atti necessari a sollecitare proposte per il cambio di denominazione dello stadio San Paolo, ovvero in altre forme di sponsorizzazione al fine di reperire i fondi necessari alla ristrutturazione del massimo impianto cittadino». Rivoluzione o realtà? Si vedrà. Certo, dedicare il nome dello stadio ad uno sponsor significa fare soldi. Molti soldi. Ma rappresenta, generalmente, anche il cuore centrale di ogni accordo di concessione pluriennale per l’affidamento di uno stadio da un soggetto pubblico ad uno privato. Come potrebbe essere tra il Comune di Napoli e il calcio Napoli. Come potrebbe, appunto. Visto che l’accordo tra le parti appare sempre più complicato da trovare. Ecco perché al Comune di Napoli c’è chi comincia a guardarsi intorno.

  • Giovedì 27 Marzo, 2014
  • CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – NAPOLI
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San Paolo, affare milionario Così è nato l’Allianz Arena
 Ottanta milioni a Monaco, l’Emirates ne vale cento
 NAPOLI — Ha rotto schemi e modificato strategie la richiesta di delibera dei tre consiglieri comunali di Ricostruzione democratica, Molisso, Iannello e Esposito, che hanno avviato l’iter per portare in Consiglio comunale una delibera che in sostanza vende agli sponsor il nome dello stadio San Paolo. Una proposta rivoluzionaria e percorribile, ma che creerebbe ancor più problemi nella difficile trattativa per la firma sulla convenzione tra Napoli e Comune di Napoli. Innanzitutto, perché uno sponsor tanto investe nel nome del San Paolo se al San Paolo ci gioca il Napoli; eppoi perché senza la possibilità di vendere il nome dello stadio difficilmente si potrebbe immaginare una concessione pluriennale — almeno di 50 anni — per affidare ad un soggetto privato lo stadio. Solo che l’idea dei tre consiglieri vale parecchi milioni di euro. Ma parecchi davvero. A Monaco, per esempio, l’Allianz ha versato circa 80 milioni di euro; a Londra, gli Emirates addirittura 100. Soldi, e molti anche, che servirebbero per rifare definitivamente lo stadio, indipendentemente da qualsiasi accordo. Ecco perché la proposta nata al Comune di Napoli non viene esclusa a priori. Del resto, un vecchio studio predisposto dall’ex gestore del patrimonio immobiliare, la Romeo Gestioni, già individuava la possibilità di dedicare lo stadio ad un solo sponsor. Argomento questo a cui guarda ovviamente anche il calcio Napoli, consapevole del fatto che il nome dello stadio non può essere escluso da un pacchetto più ampio legato alla concessione. Solo che per ora tutto è fermo e il San Paolo continua a versare nelle condizioni che tutti conoscono. Ecco perché forse qualcuno a Palazzo San Giacomo si è scocciato di attendere, sebbene la convenzione col Napoli scada solo a fine maggio. Ma visti i tanti tira e molla, i continui rinvii e le ostilità dovute al sequestro di 5 milioni dalle casse del Napoli da parte della Corte dei conti, proprio per l’uso dello stadio e la gestione della pubblicità, cominciano a farsi strada ipotesi alternative.
Paolo Cuozzo

Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport

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Napoli 20 novembre 2012

Questa è la versione definitiva del regolamento d’uso degli impianti sportivi che provvederò a depositare in Consiglio Comunale come proposta e che ho redatto in seguito a numerosi incontri avvenuti sia nella commissione consiliare permanente che presiedo sia con gli operatori del settore sia con alcuni dirigenti scolastici di buna volontà. Ringrazio anche coloro che inconsapevolmente (spesso le mie domande non sono a caso) mi hanno dato un mano a comprendere i punti critici della gestione degli impianti sportivi. Alla fine ho ritenuto di cogliere l’occasione per aggiungere insieme all’uso degli impianti anche una parte che riguarda la promozione dello sport di cui si parla tanto ma di fatto si fa poco.

Questi grosso modo i criteri che ho seguito:

1) agevolare l’assegnazione d’uso e gestione degli impianti privilegiando ai sensi della legge 289 del 2002 l’assegnazione ad associazioni sportive e federazioni sportive. Il grosso problema delle concessioni di uso cd. individuale è la commistione tra l’uso delle associazioni e la gestione del comune che spesso intralcia il regolare svolgimento delle attività e la loro programmazione;

2) prevedere un criterio di preferenza per le associazioni o gli enti che hanno nella loro compagine personale qualificato con titoli acquisiti presso la facoltà di scienze motoria o equipollenti;

3) cercare di conservare l’esperienza sportiva maturata sul territorio attribuendo una maggior punteggio ai candidati che propongono di mantenere le attività preesistenti;

4) prevedere un premio con sconto di canoni per le associazioni che raggiungono risultati sportivi in campo nazionale ed internazionale;

5) allungare la durata delle convenzioni consentendo quindi alle associazioni ed agli enti di eseguire una migliore programmazione sia degli investimenti che sportiva;

6) agevolare la concessione delle palestre e strutture scolastiche come previsto dalla legge 289 del 2002;

7) prevedere clausole sociali per le categoria svantaggiate e, cogliendo il suggerimento di una associazione, prevedere la possibilità dello sport gratuito per i bambini fino a 13 anni;

8) prevedere normalmente la gratuità dell’uso degli impianti per campionati sportivi dilettantistici per i quali l’ingresso è gratuito;

9) prevedere la disponibilità degli impianti anche se affidati a terzi per le scuole gratuitamente ed in orario curriculare;

10) prevedere agevolazioni per gli studenti delle scuole primarie e secondarie;

11) prevedere la costituzione di un Fondo per la Promozione Sportiva in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio degli atleti che partecipano a campionati nazionali.

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. PER L’APPROVAZIONE DEL

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e per la promozione dello sport

Premesso che:

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.

3. Il Comune di Napoli si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l’accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

4. Il Comune di Napoli si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

5. Il Comune di Napoli favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all’uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

6. Il regolamento di cui si propone l’approvazione ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli e di quelli acquisiti in uso da terzi.

7. Gli impianti sportivi comunali, quelli acquisiti in uso da terzi, nonché quelli in proprietà di terzi ma in uso, perpetuo o temporaneo, all’Amministrazione e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

8. Ai sensi dell’articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

9. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,

propongono

al Consiglio Comunale al Sindaco ed alla Giunta Comunale ciascuno secondo la propria competenza, di approvare la seguente proposta in uno all’allegato Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport, e pertanto voglia

deliberare:

1) la revoca della delibera del Consiglio Comunale n. 280 del 23 settembre 1997 recante l’approvazione del “Regolamento d’uso degli impianti Sportivi” che si intende con l’approvazione della presente delibera espressamente abrogato;

2) di approvare il Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che viene siglato dai preponenti e che di seguito viene riportato;

3) di dare alla emananda delibera IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Napoli, 21 novembre 2012

I Consiglieri Proponenti

………………….………………

Cons. Gennaro Esposito

……………………………….

Cons. Carlo Iannello

………………………………..

Cons. Simona Molisso

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e per

la promozione dello sport

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E SCOPO

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.

3. Il Comune di Napoli si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l’accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

4. Il Comune di Napoli si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

5. Il Comune di Napoli favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all’uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

6. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli e di quelli acquisiti in uso da terzi.

7. Gli impianti sportivi comunali, quelli acquisiti in uso da terzi, nonché quelli in proprietà di terzi ma in uso, perpetuo o temporaneo, all’Amministrazione e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

8. Ai sensi dell’articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

9. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s’intende:

a) per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per centro sportivo: più impianti sportivi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di più attività sportive;

c) per spazio sportivo: un luogo attrezzato per la pratica di un’ attività ludico-sportiva che, sebbene di proprietà privata, è di uso pubblico perpetuo ovvero temporaneo, in virtù delle vigenti Leggi e convenzioni;

d) per spazi per il pubblico: posti spettatori (generalmente tribune), servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi divisi per pubblico e atleti;

e) per grandi impianti: gli impianti scoperti aventi capacità superiore ai 3.000 spettatori, impianti al coperto aventi capacità superiore agli 800 spettatori;

f) per altri impianti: gli impianti scoperti aventi capacità inferiore ai 3.000 spettatori. Palazzetti, palestre ed altre strutture con capacità inferiore a 800 spettatori;

g) per impianti specialistici: gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per una unica tipologia di sport ovvero per una tipologia di sport predominante rispetto agli altri praticati nello stesso impianto. Ne fanno parte gli impianti destinati alle attività acquee (piscine, canottaggio, vela ecc), bocciodromi, impianti di tennis, calcetto, atletica ecc.

h) per impianti a rilevanza economica: si intendono gli impianti il cui sfruttamento è in grado di produrre utili superiori ai costi di uso e gestione;

i) per impianti privi di rilevanza economica: si intendono gli impianti per i quali i costi di uso e gestione sono pari o superiori agli utili;

j) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, 
amatoriale, ricreativo o rieducativo;

k) per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l’Amministrazione consente 
l’utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

l) per concessione: il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza il mero utilizzo o 
la gestione e l’utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso 
previste;

m) per concedente: l’Amministrazione Comunale che consente l’utilizzo di un impianto sportivo 
o ne affida la gestione a terzi;

n) per concessionario d’uso: il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o 
continuativa, di utilizzo dell’impianto;

o) per concessionario della gestione ed uso degli impianti non a rilevanza economica: il 
soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, 
di un impianto non a rilevanza economica;

p) per concessionario della gestione e uso degli impianti a rilevanza economica: il soggetto 
giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, di un 
impianto a rilevanza economica;

q) per concessionario della costruzione e gestione: il soggetto giuridico titolare del diritto di 
gestione dell’impianto, nonché del diritto di esecuzione di opere pubbliche afferenti allo 
stesso;

r) per tariffe: le somme che l’utilizzatore dell’impianto, deve versare all’Amministrazione che gestisce in proprio la struttura sportiva, ovvero, quelle che deve versare al gestore d’uso o d’uso e gestione, queste ultime determinate, eventualmente, in sede di convenzione;

s) per canone, la somma dovuta dal 
concessionario d’uso o d’uso e gestione all’Amministrazione determinate in sede di aggiudicazione del bando e della convenzione.

Art. 3 ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate prioritarie:

a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) le attività sportive di interesse pubblico: l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. ovvero dal C.O.N.I. stesso.

Art. 4 COMPETENZE

1. Per il razionale utilizzo e l’ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) la Giunta Comunale:

formula le proposte per l’utilizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi al Consiglio Comunale;

b) il Consiglio Comunale:

– approva le tariffe ed i canoni di concessione ed i loro aggiornamenti per l’utilizzo degli impianti;

– delibera circa la rilevanza economica degli impianti individuando gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando, i relativi schemi di convenzioni-tipo;

– ha competenza circa i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della vigente normativa nonché in ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) le Municipalità: nell’ambito delle competenze ad esse assegnate dalla legge o delegate e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 17 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005, provvedono a tutti gli adempimenti di cui all’articolo 22 del medesimo atto regolamentare, ed in particolare: alla programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e di attività inerenti allo sport; alla gestione e concessione degli impianti sportivi comunali di loro pertinenza; alla predisposizione di offerte alla cittadinanza di forme agevolate di partecipazione allo sport ed alle attività ricreative; al rilascio di licenza per la gestione di campi sportivi, piscine ed altre strutture per l’esercizio dello sport di loro competenza.

2. A tali fini, le Municipalità stipulano Convenzioni con enti, associazioni, cooperative ed istituti di comprovata esperienza nei settori dello sport e del tempo libero. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio municipale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il presente regolamento si applica anche agli impianti di competenza delle Municipalità qualora non ne abbiano adottato uno diverso.

4. L’Ufficio gestione impianti sportivi competente del Comune, preso atto anche degli atti di indirizzo amministrativo della Giunta Comunale:

– provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi in relazione all’attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

– provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;

– esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

TITOLO II

MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo I

Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.

2. L’affidamento in concessione sia di uso sia di uso e gestione di tutte le strutture ed impianti sportivi avviene mediante pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

Art. 6 VIGILANZA

1. Il concessionario d’uso è tenuto al corretto utilizzo dell’impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese quelle sanitarie e di controllo della compatibilità dell’attività sportiva e/o ludica con lo stato di salute dell’utente non assumendo l’amministrazione alcuna responsabilità.

2. Il concessionario della gestione ed uso dell’impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto od all’attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione ed uso ed il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze, secondo i principi di buona fede e correttezza, le norme di legge, quelle del presente regolamento e della convenzione di cui all’atto di concessione.

4. I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano, in alcun modo, la responsabilità del Comune nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari che hanno cura di munirsi di apposita polizza assicurativa anche in convenzione con le rispettive Federazioni Nazionali o enti di promozione sportiva.

Art. 7
 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune autorizza l’uso e la gestione degli impianti sportivi con l’adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell’impianto oppure il diritto di gestione dell’impianto ed il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva. I rapporti tra concessionario ed Amministrazione sono disciplinati da apposita convenzione.

2. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;

b) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza 
economica;

c) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza 
economica;

d) concessione per la costruzione e per la gestione.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei casi in cui il Comune di Napoli non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., enti di promozione sportiva, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto, prevedendo nel bando un’apposita voce con assegnazione di un punteggio specifico, della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio.

4. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto, prevedendo nel bando un’ulteriore voce con assegnazione di punteggio specifico, della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

Capo II

CONCESSIONE IN USO

Art.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Settore competente del Comune, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in uso di tutte le strutture sportive di propria competenza.

2. L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell’impianto avviene tramite l’adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.

Art. 9 
MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE

1. Il Comune rilascia in via preferenziale la concessione d’uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:

a. Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva. Verrà data priorità ai campionati Federali che saranno assegnati in impianti idonei compatibilmente con la disponibilità e nel rispetto della capacità ricettiva degli stessi;

b. associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;

c. aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

d. soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.

e. istituzioni scolastiche.

2. Il Comune, nel rilascio della concessione d’uso di cui al comma precedente, considera prioritariamente la localizzazione territoriale dei richiedenti.

3. L’uso degli impianti sportivi comunali può essere, in via preferenziale, altresì, concesso alle scuole elementari, medie e superiori, non provviste di impianti propri, che ne facciano richiesta, in orario curriculare anche per l’intera durata dell’anno scolastico compatibilmente con la programmazione sportiva degli eventuali concessionari. In tal caso l’uso è gratuito, salvo diversa determinazione.

4. La durata della concessione d’uso può essere:

a.- continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori ad un anno. In tal caso il canone è mensile e viene corrisposto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento;

b.- temporanea negli altri casi. In tal caso il canone è a tariffa giornaliera od oraria e viene corrisposto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 10
 PROCEDURE PER LE CONCESSIONI IN USO

1. I soggetti di cui all’art. 9, comma 1 del presente regolamento possono richiedere l’uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo che potrà essere reperito anche sul sito web del Comune di Napoli.

2. Le concessioni comportano il solo uso dell’impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria) e delle relative attrezzature.

3. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diversa determinazione.

4. La domanda per l’uso temporaneo, per manifestazioni sportive, dovrà essere presentata:

– almeno 15 gg. prima della data richiesta (8 gg. se già concessionario dell’impianto per altri spazi sportivi), per l’utilizzo di impianti minori;

– almeno 60 gg. prima per l’uso di grandi impianti interessati da campionati nazionali.

5. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate. In ogni caso avranno precedenza nella programmazione i campionati internazionali e nazionali.

6. In caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione che, d’intesa con il richiedente, dovrà consentire la realizzazione della manifestazione. In tal caso, la domanda dovrà essere inviata in copia all’ufficio gestione impianti sportivi del Comune che vigila sull’operato dei concessionari.

7. Il Comune provvede periodicamente, anche con l’ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari, relazionando annualmente alla Commissione Consiliare permanente.

8. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

9. Il concessionario d’uso non può subconcedere l’uso dell’impianto assegnatogli.

Art. 11 CONCESSINE D’USO PER CAMPIONATII

1. Nell’assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati sportivi organizzati dalle federazioni affiliate al CONI, saranno considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipano a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferito all’attività della prima squadra, e secondo la disponibilità degli Impianti, man mano quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc..

2. Nel caso che due o più Società Concessionarie partecipano allo stesso Campionato sarà applicato il principio dell’alternanza, nel senso che saranno le Società stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne in modo di evitare concomitanze.

3. Se per ragioni tecniche o comunque per cause indipendenti dalla P.A. l’alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l’impianto di che trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l’impianto.

4. Per le gare di Campionato o di Coppa e comunque ufficiali, autorizzate della P.A., il cui svolgimento è previsto per i giorni infrasettimanali, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell’impianto, se non sarà possibile il recupero delle ore non utilizzate.

5. L’uso per le attività di campionati agonistici delle federazioni sportive affiliate al CONI di sport dilettantistico, per le quali non è previsto il pagamento di biglietto di ingresso, è gratuito salva diversa determinazione dell’amministrazione.

6. Al fine di meglio organizzare e programmare le manifestazioni sportive sia che richiedano l’uso di impianti sportivi, sia che non richiedano tale uso (es. maratone cittadine) presso l’assessorato con delega allo sport è istituita una Commissione organizzativa composta da due componenti dell’assessorato un componente della Federazione sportiva interessata, un rappresentante del C.O.N.I., un rappresentante indicato dalla associazione o ente organizzatore ed il presidente della Commissione consiliare permanente con delega allo sport.

7.- Nella programmazione e nella assegnazione in uso degli impianti hanno priorità assoluta le manifestazioni internazionali organizzate nell’ambito di quelle programmate dal CONI e dalle Federazioni sportive ad esso affiliate.

ART. 12 CONCESSIONE D’USO PER ALLENAMENTI

1- l’assegnazione in uso per allenamenti ha titolo preferenziale quella Società o associazione sportiva che partecipa ai Campionati di maggior rilievo garantendo comunque l’utilizzo dell’impianto anche ad altri sodalizi sportivi di serie inferiore, ad Enti ed Associazioni che operano per la diffusione dello Sport. In caso di controversia, si chiederà un parere consultivo alla corrispondente Federazione Sportiva.

2- Sarà considerato motivo preferenziale nell’assegnazione degli spazi orari, l’anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli II.SS. comunali, pur tenendo conto delle aspirazioni di quei sodalizi che per la prima volta richiedono l’utilizzo degli impianti sportivi.

3- A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle Società che gestiscono un Settore Giovanile, che tengono un comportamento corretto secondo i canoni del buon padre di famiglia, sia nell’espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri Concessionari, sia nei confronti del bene comune (rispetto per gli ambienti – attrezzature sportive – per gli arredi – ecc. ) e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione.

Art. 13
 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d’uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore e/o ordine e sicurezza pubblica, gli impianti non siano agibili.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d’uso e all’eventuale gestore.

Art. 14
 REVOCA DELLE CONCESSIONI D’USO

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d’uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo e/o danno.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospendere in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare, sospendere o non rinnovare le concessioni d’uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d’uso risultino essere:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;

b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

c) trasgressori della convenzione e delle ulteriori disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente Settore del Comune;

d) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

Capo III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DI IMPIANTI

PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 15
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. L’affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza economica avviene previa attivazione di procedimento di evidenza pubblica, a mezzo pubblicazione di un avviso presso l’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Napoli, per verificare se tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali vi siano soggetti interessati.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la gestione e’ affidata in via preferenziale a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., enti di promozione sportiva, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio.

3. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

4. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune di Napoli attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base dei seguenti ulteriori criteri ispirati:

a) alla promozione ed alla valorizzazione della pratica sportiva:

b) alla valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l’impianto;

c) all’incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.

5. Le modalità di gestione ed utilizzo dell’impianto sono disciplinate da una convenzione contenente l’indicazione dei reciproci impegni con durata non superiore a 10 anni, slavo diversa determinazione, non rinnovabile tacitamente. Pertanto, alla scadenza della convenzione l’impianto dovrà essere rimesso in assegnazione secondo i principi sopra enunciati ed alla bando potrà partecipare anche lo stesso concessionario a cui potrà essere assegnato un punteggio specifico fondato sulla precedente gestione.

6. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

a) un eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario da determinarsi secondo la simulazione di un piano economico/finanziario che tenga conto dei costi di manutenzione e dei probabili ricavi;

b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;

c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione che di preferenza dovranno essere tutte a carico del concessionario;

d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

7. Il concessionario è tenuto all’organizzazione delle attività nel rispetto degli eventuali vincoli tariffari stabiliti dal Consiglio Comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere esposto e ben visibile al pubblico lo schema riassuntivo delle tariffe richieste agli utenti.

8. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sottoporre al Consiglio, relativo all’affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) la durata della concessione;

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

e) una polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;

f) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolata o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare anche pomeridiano  con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici delle scuole elementari e medie inferiori nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a tredici anni.

Capo IV

CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 16 
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente ed in attuazione della normativa sui bandi pubblici europei.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario da determinarsi secondo la simulazione di un piano economico/finanziario che tenga conto dei costi di manutenzione e dei probabili ricavi;

b) la durata della concessione;

c) una polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario ivi compreso il pagamento dei canoni per sei mesi;

d) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall’Amministrazione;

e) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all’impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse a progetti sportivi propri del Comune ovvero a rilevanza nazionale o internazionale patrocinate dal Comune stesso;

f) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;

g) la spettanza dei costi relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione a carico del concessionario;

h) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni sui cui proventi è prevista una percentuale da corrispondere all’amministrazione, in tal caso senza indugio il concessionario dovrà consegnare una copia del contratto di sponsorizzazione e/o pubblicitario al Comune.

3. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sottoporre al Consiglio Comunale, relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) la durata della concessione;

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

f) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolate o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare anche pomeridiano, con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici stessi nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a tredici anni.

Capo V

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti.

Capo VI

Art. 18 
REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;

b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;

c) le spese e le relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto.

3. Il Comune, fatta salva l’ipotesi di cui al precedente articolo 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospenderne l’efficacia, in tutto o in parte, della concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.

TITOLO III
 DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 19
 TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento.

2. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.

Art. 20 
CANONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto del Consiglio Comunale in base alla tipologia ed all’importanza dell’impianto da affidarsi.

2.- Il canone per l’uso temporaneo non inferiore al mese e non superiore all’anno è mensile ed è determinato, secondo le modalità di cui al presente regolamento, dal Consiglio Comunale.

3.- Il canone per la concessione la gestione e l’uso esclusivo o non esclusivo degli impianti sportivi superiore all’anno è annuale, è pagato in ratei anticipati mensili ed è determinato secondo le modalità di cui al presente regolamento, dal Consiglio Comunale.

4. Al fine di promuovere la pratica dello sport agonistico dilettantistico, ed al fine di premiare le associazioni sportive che svolgono tale attività, il canone determinato dall’amministrazione sarà decurtato del 15% nel caso di vittoria di un titolo di Campione d’Italia da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 30 % nel caso di vittoria di un titolo europeo, da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 40% nel caso di vittoria di un titolo mondiale o di una medaglia d’argento o di bronzo in una competizione Olimpionica, da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione e con l’ esonero totale dal pagamento del canone per un solo anno nel caso di vittoria di un oro olimpico da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione concessionaria. Godrà, altresì, di una riduzione del 30% del canone annuo anche l’associazione o società sportiva dilettantistica concessionaria che si dovesse classificare al primo posto in un campionato nazionale. Ai fini del presente comma si considerano titoli validi quelli conquistati in manifestazioni sportive organizzate dal C.O.N.I. ed in campo internazionale dal C.I.O. Le riduzioni nell’anno non sono cumulabili e l’associazione sportiva concessionaria, nell’anno, potrà godere della riduzione più vantaggiosa in caso di contemporanea presenza di titoli idonei.

Art. 21
 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione delle concessioni d’uso temporaneo per singole manifestazioni o comunque inferiori all’anno, è di norma pari ad anni 10 (dieci), fatta salva diversa volontà da deliberarsi con relativo provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 22 Divieto di introduzione di animali

1. Negli impianti sportivi di regola non possono essere introdotti animali, salvo autorizzazione del dirigente o funzionario competente addetto alla gestione che ne assume la responsabilità insieme al proprietario dell’animale. Tale autorizzazione non è richiesta per i cani guida e per quelli usati per pubblica sicurezza.

Titolo IV Palestre Scolastiche

ART. 23 Uso delle palestre, aree di gioco e degli impianti scolastici comunali.

  1. In applicazione dell’art. 90, 25° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289 le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività’ didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari organizzate dalla scuola stessa, devono essere posti a disposizione: delle Federazioni Sportive affiliate al CONI, a società, associazioni sportive dilettantistiche o enti di propaganda sportiva, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
  2. Il Comune o la Municipalità competente deve, in ogni caso, garantire lo svolgimento di attività formative e motorie, curriculari ed extracurriculari all’utenza delle istituzioni scolastiche prive, anche solo temporaneamente, di palestra. A tal fine, nei casi di necessità, il Comune o la Municipalità competente può revocare le eventuali concessioni a terzi di palestre scolastiche o di impianti sportivi. L’utilizzazione congiunta della stessa palestra scolastica da parte di più scuole è disciplinata da convenzione stipulata tra i Dirigenti Scolastici interessati e sottoscritta dal Dirigente responsabile della Gestione Impianti Sportivi del Comune, per quanto di rispettiva competenza.
  3. Per quanto non espressamente derogato, per la assegnazione, l’uso e la gestione dei degli impianti sportivi interni agli edifici scolastici si applicano le norme del presente regolamento compatibilmente con la vigente disciplina scolastica, garantendo la imparzialità nell’assegnazione ed il buon andamento della gestione degli impianti delle aree di gioco e delle palestre scolastiche.
  4. Di norma, la durata delle convenzioni relative agli impianti di cui al presente articolo è di cinque anni senza possibilità di proroga tacita, salva diversa determinazione del Comune da adottare con apposita deliberazione consiliare, vincolante per tutte le Municipalità.

Art. 24 Competenza dei Consigli d’Istituto

1.- Il consiglio d’Istituto è l’ organo competente, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’utilizzazione dei locali, beni o siti annessi all’istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, per la conseguente attività negoziale di competenza del dirigente scolastico. Ai fini dell’affidamento degli impianti sportivi scolastici di cui al presente titolo IV, è richiesto ai Consigli d’Istituto di consentire, il più ampio funzionamento delle strutture scolastiche a beneficio dei cittadini ed utenti. Pertanto, nell’ambito dei propri  Regolamenti Interni i Consigli d’Istituto, espliciteranno, le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, il calendario delle disponibilità e le clausole sociali richieste  in favore delle classi svantaggiate allo scopo di garantire un congruo numero di  ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolate o gratuita. I Consigli d’Istituto che non consentono l’uso degli impianti scolastici devono adeguatamente motivare la decisione negativa che dovrà essere inviata senza indugio alla competente Municipalità, al Servizio Gestione Impianti Sportivi ed al Presidente della Commissione Consiliare permanente impianti sportivi del Comune affinché ne prendano cognizioni e ne valutino la fondatezza secondo i criteri ed i principi enunciati dall’art.  90, 25° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2.- La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune, attraverso le Municipalità, previo assenso obbligatorio e vincolante dei Consigli d’Istituto, sui criteri di cui al precedente comma 1, ed è limitata alle attività ludiche e sportive anche agonistiche. Allo scopo si procede ad acquisire da parte delle istituzioni scolastiche il calendario delle disponibilità,  entro il 30 gennaio dell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la concessione. Il Comune annualmente effettua una ricognizione per censire le strutture disponibili da concedere in utilizzo.

3.- L’affidamento in concessione degli impianti sportivi scolastici avviene a cura della Municipalità competente previa attivazione di procedimento di evidenza pubblica, a mezzo pubblicazione di un avviso presso l’Albo pretorio del Comune e sul sito internet della singola Istituzione scolastica riportante l’elenco  delle sedi scolastiche e dei rispettivi orari e giorni disponibili per l’utilizzo, distinto per ogni singola Municipalità.

4.- L’istanza deve essere presentata all’Istituto Scolastico, alla Municipalità competente ed all’Ufficio Gestione Impianti Sportivi del Comune di Napoli.

5.- Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal bando o dall’atto di avviso che è redatto a cura della Municipalità.

6.- Ogni soggetto interessato può presentare la propria candidatura anche per più di una palestra scolastica dovendo però all’esito dell’aggiudicazione optare per un solo impianto.

7.- La municipalità procede a valutare le istanze pervenute e a stilare una graduatoria per l’assegnazione congiuntamente al Dirigente Scolastico o un suo delegato.

Art. 25 Criteri di aggiudicazione.

1.- La competente Municipalità congiuntamente al Dirigente Scolastico, una volta acquisito il parere positivo dell’ente scolastico procede all’individuazione dei soggetti a cui affidare l’impianto secondo i seguenti criteri di preferenza e valutando la migliore offerta formativa/gestionale/sportiva:

1) Istituzioni scolastiche, per attività ludico sportive extracurricolari;

2) Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche di alunni e  genitori affiliati a federazioni sportive;

3) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;

4) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;

5) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;

6) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dalla Municipalità competente, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

2.- La competente Municipalità, unitamente all’istituto scolastico vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nell’ambito delle proprie competenze.

3.- I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano, in alcun modo, la responsabilità dell’istituzione Scolastica nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari, vincolati al rispetto delle norme in materia di Sicurezza

4.- Il concessionario d’uso è tenuto al corretto utilizzo dell’impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese quelle sanitarie e di controllo della compatibilità dell’attività sportiva e/o ludica con lo stato di salute dell’utente non assumendo l’amministrazione alcuna responsabilità. Il concessionario è tenuto a munirsi di apposita polizza assicurativa per i danni a cose ed a terzi.

5.- Il concessionario d’uso è tenuto al pagamento proporzionale di tutte le utenze e dei consumi come stabilito nel bando.

6.- Sono altresì a carico del Concessionario le spettanze per le  spese relative alla ordinaria manutenzione degli ambienti ottenuti in concessione, nonché dell’acquisto delle attrezzature sportive, che restano a disposizione delle scuole per l’utilizzo in orario scolastico.

7.- La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all’atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell’addetto ed il responsabile della custodia.

TITOLO V CONTRIBUTI IN FAVORE DELLO SPORT

Art. 26 Fondo di promozione sportiva.

1. Al fine di agevolare la pratica sportiva agonistica dilettantistica, nella programmazione economico finanziaria e secondo le disponibilità di bilancio, il Comune di Napoli è tenuto a stanziare un Fondo di Promozione Sportiva, volto a sostenere la partecipazione degli atleti napoletani alle competizioni nazionali.

2. Il Fondo di Promozione Sportiva di cui al comma che precede sarà utilizzato esclusivamente per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per il trasporto, il vitto e l’alloggio per ogni atleta partecipante che si classifichi nei primi 5 posti ai Campionati Italiani organizzati da Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I.

3. A tal fine ogni associazione o società sportiva dilettantistica avrà diritto, fino ad esaurimento della provvista messa a disposizione del Fondo di Promozione Sportiva, e secondo l’ordine delle richieste, alla corresponsione di una diaria giornaliera non superiore ad €. 100,00 (cento) per ogni atleta utilmente classificato e previa esibizione della documentazione fiscale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il regolamento d’uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 settembre 1997.

Art. 28 NORME TRANSITORIE

1. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.

2. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l’uso degli impianti sportivi comunali deliberato dal Consiglio Comunale sino a quando non si provveda a modificarlo.

Raccolta Olio Vegetale Esausto

Leggo da un post di Mariano Peluso consigliere del M5S della V Municipalità del Comune di Napoli e prendo spunto per la seguente proposta di delibera di indirizzo al Consiglio Comunale. Il testo è quello di una proposta del Consigliere Peluso (credo) che ho adattato. Come sempre attendo eventuali osservazioni e proposte per poi depositare l’atto in settimana.

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO

ai sensi dell’art. art. 42 e s.s. del T.U.E.L. e dell’art. 54 del

Regolamento del Consiglio Comunale

per la istituzione di servizio di raccolta di olio esausto da cucina sul territorio cittadino

Premesso che:

1.- In Italia vengono, ogni anno, immessi al consumo (direttamente come olio alimentare o perché presente in altri alimenti) 1.400.000.000 di chili (1.400.000 ton) di olio vegetale per un consumo medio pro capite di circa 25 Kg. annui (fonte Ministero della Sanità). Di questa quantità si stima un residuo non utilizzato pari a circa il 20%;

2.- oltre 280 milioni di chili (280 mila ton.) di olio vegetale usato, pari a circa 5 Kg. a cittadino ogni anno viene immesso nell’ambiente, in gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi “ricco” di sostanze inquinanti;

3.- nel territorio di Napoli, di circa 957.000 abitanti, su un consumo residuo di 5 kg pro capite annui valutate in € 0,50 a chilo, produrrebbe un totale di 4.785.000 kg annui, pari ad un’entrata di  € 2.392.500.

4.- Diversi sono i lavori sperimentali di ricercatori italiani e stranieri volti a studiare la dinamica delle reazioni sia termiche che ossidative e la qualità e quantità delle sostanze più o meno tossiche che si producono durante la frittura dei cibi. L’olio vegetale, infatti, portato alle alte temperature necessarie alla frittura, modifica la sua struttura. Una complessa serie di reazioni conducono alla formazione di numerosi prodotti di ossidazione e un gran numero di prodotti di decomposizione sia volatili che non volatili. I prodotti volatili vengono perduti durante la frittura, quelli non volatili si accumulano nell’olio per cui quest’ultimo dopo un certo numero di riscaldamenti, lo si deve considerare deteriorato ed inquinato da sostanze derivanti dalla carbonizzazione dei residui alimentari. Le trasformazioni summenzionate hanno anche effetti percettibili come difetti nell’odore e nel sapore, imbrunimento del colore, aumento della viscosità, abbassamento del punto di fumo, formazione di schiuma, ecc. direttamente in rapporto con lo stato di degradazione dell’olio stesso. Ne deriva, quindi, una sostanza del tutto priva della originale purezza e genuinità, e che è diventata un grave pericolo se dispersa nell’ambiente. L’olio che penetra nel sottosuolo si deposita con un film sottilissimo attorno alle particelle di terra e forma così uno strato di sbarramento tra le particelle stesse, l’acqua e le radici capillari delle piante, impedendo l’assunzione delle sostanze nutritive. Peraltro se l’olio raggiunge le specchio della falda freatica forma sopra lo stesso uno strato con spessore 3-5 cm. che si sposta con la falda verso valle; in tal modo può raggiungere pozzi di acqua potabile anche molto lontani, rendendoli inutilizzabili; infatti un litro d’olio mescolato a un milione di litri d’acqua basta per alterare il gusto in limiti incompatibili con la potabilità. L’olio che invece raggiunge qualsiasi specchio d’acqua superficiale può andare a formare una sottile pellicola impermeabile che impedisce l’ossigenazione e compromette l’esistenza della flora e della fauna. E’ stimato, infatti, che un solo chilo di olio usato è sufficiente per coprire con questa pellicola una superficie di 1000 metri quadrati.

5.- Lo smaltimento di questa enorme quantità di residuo oleoso, attraverso il sistema fognario, provoca inconvenienti anche laddove esistono impianti adeguati, perché può pregiudicare il corretto funzionamento dei depuratori, influenzando negativamente i trattamenti biologici.

6.- Solo un corretto e controllato smaltimento dell’olio vegetale usato può quindi garantire la salvaguardia dell’ambiente.

7.- Come molti altri residui anche l’olio vegetale usato può rappresentare, se raccolto in modo differenziato dagli altri rifiuti, oltre che vantaggi di carattere ambientale anche una fonte di risparmio energetico perché è possibile, dopo corretti processi di rigenerazione, un suo riutilizzo industriale.

8.- L’olio vegetale usato prodotto dagli operatori della ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense, ecc.) non è che una parte, anche se significativa, della quantità totale, deve essere usato una sola volta e non deve essere disperso nell’ambiente attraverso le fognature. Difatti, quando viene immesso nella rete fognaria finisce inevitabilmente in un impianto di depurazione di trattamento di acque reflue che per depurare un chilogrammo di olio impiega almeno 3 Kw/h di energia. Inoltre quando tale sostanza esausta arriva negli impianti di depurazione ne influenza il trattamento biologico costringendo i gestori ad installare appositi disoleatori che producono un aumento dei costi di smaltimento.

9.- La dispersione dell’olio vegetale esausto è un potente inquinante ed occorre approntare ogni mezzo al fine di raccoglierlo presso i cittadini e gli operatori commerciali che svolgono l’attività di ristorazione e comunque di uso.

10.- Occorre, senza indugio, procedere con l’organizzazione di un servizio di raccolta capillare fin dall’ambito domestico al fine di evitare che l’olio vegetale esausto sia disperso attraverso il sistema di raccolta delle acque provvedendo anche con un’attività di informazione e di sensibilizzazione presso i cittadini.

11.- Occorre provvedere a localizzare dei siti di stoccaggio controllati presso ogni municipalità e con la collaborazione dei servizi ivi dislocati, impedendo ogni possibile confusione tra le tipologie di olio minerale e olio vegetale la cui contaminazione è causa di inutilizzabilità del residuo.

12.- E’ necessario dare il via ad un piano di raccolta organico che coinvolga tutti i cittadini, i quali attualmente, anche se armati di buon volontà, non sanno dove o come conferire la loro più o meno piccola ma significativa quantità di rifiuto.

13.-  Occorre, che il Comune di Napoli attivi un servizio minimo di raccolta degli oli esausti con la possibilità per i cittadini di conferire presso i punti di raccolta.

14.- Per l’attivazione del servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto il Comune potrebbe anche rivolgersi al mercato attraverso la sollecitazione di una manifestazione di interesse allo svolgimento dell’attività imprenditoriale della raccolta.

15.- L’esperienza della raccolta dell’olio vegetale esausto è stata praticata nella V Municipalità su proposta del Consigliere Municipale Mariano Peluso del Movimento 5 Stelle il quale ha anche proposto l’adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione cittadina con nota del 05.11.2012 assunta al prot. N. 0842586 integralmente riportata nella presente proposta di delibera.

* * *

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Testo Unico Enti Locali e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,

propongono

al Consiglio Comunale l’adozione degli indirizzi politico amministrativi di cui alla premessa del presente atto e pertanto

delibera:

affinché il Sindaco e la Giunta nella attuazione degli indirizzi espressi adottino ogni provvedimento amministrativo affinché:

1. si definiscano le aree comunali nelle quali dislocare due contenitori di raccolta di capacità idonea dove i cittadini e gli esercenti attività imprenditoriali di ristorazione potranno conferire i propri oli usati nella cottura dei cibi;

2. di verificare la possibilità di dare mandato all’ASIA di predisporre schema di convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto dai punti di raccolta comunale;

3.- in alternativa o congiuntamente al punto che precede di verificare la possibilità, attraverso la sollecitazione di una manifestazione di interesse, allo svolgimento da parte di privati, muniti delle prescritte autorizzazioni di legge, di svolgere il servizio di installazione e fornitura di contenitori affinché si provveda allo stoccaggio ed al ritiro dell’olio esausto da cucina;

3. di provvedere all’informazione e alla comunicazione di tutta la cittadinanza dell’iniziativa del servizio di raccolta differenziata degli oli usati.

4.- di adottare ogni utile provvedimento volto all’attuazione degli indirizzi espressi con la presente delibera

5.- di dare alla emananda delibera IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Napoli, 19 novembre 2012

I proponenti

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Cons. Gennaro Esposito

 

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Cons. Carlo Iannello

 

…………………………………

Cons. Simona Molisso

Proposta di modifica della ZTL Centro Storico e l’Ascolto dei Cittadini

Oggi 15 luglio 2012 su la Repubblica Napoli nella sezione “La parola ai lettori” leggo una una lettera della Sig.ra Olga Nigro titolare della Travel Agency di via Partenope, con la quale lamenta una grave crisi del suo esercizio iniziata con l’entrata in vigore del dispositivo ZTL Chiaia. La cosa che mi ha colpito è stata la risposta riportata dalla Sig.ra Nigro dell’assessorato alla mobilità con la quale in sostanza si afferma che la conferma del dispositivo “ZTL lungomare” è stato votato dal Consiglio Comunale nella seduta del 13 giugno scorso (sic!) e di non poter fare nulla per risolvere il problema alla Sig.ra. Questa modalità di interazione con i cittadini mi lascia perplesso perché attua il cd. scaricabarile (peraltro interno alla stessa amministrazione) verso il quale non ho mai avuto molta simpatia. E’ vero, invece, che il dibattito sulla ZTL nel consiglio comunale e nelle commissioni è sempre stato acceso ed è ancora in corso anche per la grave crisi dei trasporti che ovviamente influenza la mobilità non potendo l’amministrazione creare isole deserte. Io pur essendo un “pedonalizzatore” convinto (eseguo i miei spostamenti in città da circa quattro anni esclusivamente in bici) trovo necessario, per questo particolare atto amministrativo, una continuo scambio con i cittadini essendo convinto che la ZTL sia qualcosa che va modellata sulle esigenze della città mettendo in primo piano la salute e quindi la limitazione drastica delle cd. polveri sottili (il PM10) prodotto dalle autovetture. I cittadini si devono ascoltare, senza preconcetti, e con la disponibilità a cambiare  idea con deroghe temporanee o definitive altrimenti è inutile l’ascolto stesso. Sul Centro Storico essendo il dispositivo di maggior durata ho maturato una convinzione che si è concretizzata in una proposta di delibera (firmata da un folto numero di consiglieri) che seppure risalente al 20 aprile scorso non è stata ancora calendarizzata dal Consiglio e che è il frutto di una delibera di municipalità votata all’unanimità. A questo punto spero che l’amministrazione rifletta tenendo conto delle esigenze manifestate dai cittadini che si sono espresse anche attraverso il Consiglio di Municipalità.

Una nota di esperienza: sono nato ed ho vissuto buona parte della mia vita nella periferia nord di Napoli (Marianella) ricordo che vivevo con un grande senso di frustrazione i tentativi di dispositivi di ZTL degli anni ’80 perché mi sentivo respinto da Napoli. Io che vivevo in un quartiere degradato quando venivo al centro la città mi respingeva sentivo come se ci fosse qualcosa o qualcuno che voleva farmi rimanere nel degrado. Non vorrei che accadesse anche questa volta. La ZTL non deve essere una operazione come dire “borghese” ma “popolare”, proprio coloro che hanno meno mezzi e si devono spostare finiscono paradossalmente per essere colpiti dalla ZTL perché hanno maggior bisogno di spostarsi con l’auto. L’operaio che deve passare dal centro per andare a pomigliano a lavorare in FIAT  trova più conveniente infilare la chiave nel cruscotto e forse se ne frega altamente della ZTL se non gli consentiamo di andare a lavorare per far mangiare i propri figli.

Clicca su Proposta di modifica della ZTL Centro Storico

Atto di indirizzo in materia di finanziamento strutture sportive

sportQuest’atto è stato assunto dall’amministrazione come indicazione nella redazione del bilancio

CONSIGLIO COMUNALE  DI NAPOLI

del 23 gennaio 2011

ORDINE DEL GIORNO

In relazione alla discussione sulle linee programmatiche per la predisposizione del bilancio comunale primi firmatari consiglieri Gennaro Esposito e Carlo Iannello

premesso che:

I.- Nell’ambito della discussione sulle linee programmatiche per la predisposizione del bilancio si intende dare un indirizzo di impiego degli attivi di bilancio;

II.- l’impiantistica sportiva del Comune di Napoli soffre di una grave crisi dovuta alla mancanza di fondi;

III.- l’uso degli impianti sportivi comunali determina anche un attivo per il Comune di Napoli che riscuote i relativi canoni per l’uso stesso delle strutture;

IV.- l’attività sportiva rappresenta un valore sociale per i messaggi che è in grado di trasmettere ai giovani ed a tutti coloro che praticano un’attività sportiva;

V.- occorre destinare fondi per la promozione e lo sviluppo dell’attività sportiva prevedendo un capitolo di spesa  nel bilancio legato alle entrate connesse all’uso degli impianti stessi.

Tanto premesso con il presente ordine del giorno il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

A destinare, su apposito capitolo di spesa, per lo meno il 20 % delle entrate derivanti dall’uso degli impianti sportivi da impiegare per la promozione dello sport e per l’adeguamento degli impianti sportivi.

I proponenti

Gennaro Esposito                                       Carlo Iannello

Proposta di regolamento testamento biologico

testamento-biologico

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO COMUNALE

PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI

 ART. 1 Premesse e Finalità

  1. Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nonché di quelli espressi dalla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, tutela e garantisce la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita.

  2. Il Comune di Napoli garantisce l’attuazione del principio della libertà della persona e della sua autodeterminazione rispetto al diritto strettamente personale della vita, così come affermato dagli artt. 13 e 32 della Costituzione italiana, in virtù dei quali la libertà personale è inviolabile e nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il suo consenso.

  3. Il “Testamento biologico” (detto anche “Testamento di vita” o “Dichiarazione anticipata di trattamento”) è la dichiarazione resa dalla persona maggiorenne con la quale si indicano in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposti in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La dichiarazione è un atto personalissimo, facoltativo, volontario, modificabile e revocabile. La persona che la redige nomina un Fiduciario che diviene il soggetto chiamato a far osservare la volontà così manifestata.

Art. 2 Istituzione del Registro

Il Comune di Napoli, nell’ambito della sua potestà istituzionale ed amministrativa e nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici nel quale raccoglie le dichiarazioni anticipate di trattamento nei casi e nelle forme di cui agli articoli che seguono.

ART. 3 Registro dei Testamenti Biologici

  1. Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Napoli, tenuto dall’ufficio comunale competente ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa mediante autodichiarazione.

  2. L’iscrizione avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all’ufficio comunale competente, di una dichiarazione sottoscritta dall’interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell’interessato, autenticata da soggetto abilitato.

  3. Ai fini dell’iscrizione nel registro e con le medesime modalità, il cittadino interessato può consegnare una dichiarazione dalla quale risulti esclusivamente il deposito presso un notaio di fiducia, identificato nella dichiarazione di trattamento anticipato.

  1. Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione di trattamento anticipato, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all’autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.

  1. Il Dichiarante nomina un Fiduciario.

  1. Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente.

7. Il Fiduciario non ha l’obbligo della residenza nel Comune di Napoli e può chiedere in ogni momento la revoca della propria designazione che deve essere comunicata al Dichiarante.

8. Il Fiduciario è l’unico soggetto al quale l’Ufficio Comunale competente è autorizzato a consegnare la busta contenente la dichiarazione anticipata di trattamento.

9. Eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono. In caso di contrasto tra due o più dichiarazioni avrà valore ed efficacia l’ultima regolarmente resa.

10. Il venir meno della residenza nel Comune di Napoli non comporta la cancellazione dal registro.

ART. 4 Modalità di tenuta del Registro

1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni acquisiste agli atti dell’ufficio. Il Registro è strutturato in modo da garantire l’esatta individuazione del Dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l’integrità del plico contenente la dichiarazione stessa; in caso di deposito presso soggetto abilitato, il Registro dovrà contenere i dati identificativi del Depositario.

2. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.

3. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del Registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l’attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde, pertanto, dei contenuti del testamento stesso.

4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, ha un numero progressivo ed è annotato sul Registro. Sul Registro verranno, altresì, annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo del Notaio, Fiduciario/altro Depositario).

5. Al Dichiarante ed al Fiduciario è rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. Attraverso successiva dichiarazione, da rendere secondo le modalità sopra riportate, è in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.

6. Il Comune, nel rispetto della normativa di legge vigente in materia di “Privacy”, assume l’obbligo di conservare con cura il testamento biologico depositato che deve essere facilmente accessibile al personale dell’ufficio competente. Nessuna comunicazione della registrazione e dell’avvenuto deposito è effettuata da parte dell’Amministrazione Comunale ad enti pubblici e/o privati se non in forma anonima ed a semplice rilievo statistico.

  1. Il Comune di Napoli potrà adottare per la tenuta del Registro anche sistemi digitali di acquisizione e di conservazione dei dati.

Art. 5 Cancellazione dal Registro

La cancellazione dal Registro dei Testamenti Biologici avviene per volontà del Dichiarante ovvero per morte di quest’ultimo, comunicata o accertata dal medesimo ufficio.

Atto di indirizzo su contributi e nomine

comuneQuest’atto è stato assunto dall’amministrazione come indicazione nella redazione del bilancio

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

del 23 gennaio 2011

ORDINE DEL GIORNO

In relazione alla discussione sulle linee programmatiche per la predisposizione del bilancio comunale

premesso che:

I.- Nell’ambito della discussione sulle linee programmatiche per la predisposizione del bilancio si intende

dare un indirizzo all’azione amministrativa in tema di assegnazione di contributi comunali e di conferimento di incarichi in enti, istituzioni ed aziende partecipate del Comune di Napoli;

II.- i principi costituzionali di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione impongono l’attuazione concreta dei principi sopra enunciati anche alla luce della recente “Direttiva Generale per l’attività amministrativa e la gestione per l’anno 2012” del Sindaco di Napoli N. P.G. 2012/47584 del 19.01.2012.

Tanto premesso con il presente ordine del giorno il Consiglio Comunale impegna il Sindaco e la Giunta:

I) A prevedere per tutte le assegnazione di contributi in danaro da parte del Comune, in favore di soggetti privati e pubblici, un procedimento di evidenza pubblica affinché si possano mettere a confronto gli interessi pubblici da attuare mediante l’acquisizione di eventuali proposte volte al perseguimento dei fini istituzionali dell’Ente;

II) a prevedere un procedimento di evidenza pubblica, anche mediante acquisizione di curriculum vitea, per il conferimento di incarichi di qualsivoglia natura e tipo in enti, istituzioni e partecipate del Comune di Napoli affinché si possa valutare e giungere alla scelta migliore.

I proponenti

Gennaro Esposito

Carlo Iannello

Proposta di delibera di istituzione di due Speakers’ Corner

speakersCONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO
AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
di istituzione di Speakers’ Corner
(angolo degli oratori)

Premesso che:

1.- In virtù dei principi fondamentali dell’Ordinamento Italiano e dell’art. 21 della Carta Costituzionale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
2.- la libertà di manifestazione del pensiero è un principio che deve trovare piena attuazione nelle amministrazione dello Stato e di quelle locali, come il Comune di Napoli, e deve essere agevolato in ogni forma e modalità;
3.- è famosa la tradizionale esperienza londinese risalente al 1872 di Hyde Park dello “Speakers’ Corner” dove hanno tenuto discorsi persone come Karl Marx, George Orwell e Lenin;
4.- l’esperienza londinese è stata ripetuta di recente anche a Berlino, ove è stato predisposto un luogo dove le persone possono manifestare liberamente il loro pensiero in pubblico e dove si tengono addirittura corsi di retorica e gare tra oratori;
5.- il Comune di Napoli ha al centro della sua azione amministrativa quella di promuovere in ogni forma la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale;
6.- in attuazione del richiamato principio di libertà di manifestazione del pensiero, si ritiene utile prevedere a Napoli degli Angoli degli Oratori “Speakers’ Corner”, anche come stimolo delle persone alla partecipazione alla vita cittadina, sociale e culturale;
7.- gli Speakers’ Corner di cui al punto che precede, sarebbe utile e significativo collocarli, possibilmente in luoghi frequentati e storicamente significativi per la presenza di monumenti come nella Villa Comunale, in prossimità della statua di Gian Battista Vico nonché in Piazza Dante, in prossimità della Statua di Dante, ovvero, in ogni altro luogo ritenuto amministrativamente idoneo alla collocazione di un piccolo podio ed un cartello con la scritta “Speakers’ Corner Napoli” (Angolo degli Oratori);
8.- la modalità di attuazione del principio costituzionale richiamato, di libertà di manifestazione del pensiero, non si pone in contrasto con gli artt. 17 e ss. del T.U.L.P.S. non rientrando gli Speakers’ Corner nelle ipotesi ivi previste di riunioni o assembramenti e che gli oratori che si proporranno a parlare dovranno in ogni caso rispettare le norme a tutela dell’Ordine Pubblico e del Buon Costume e quelle previste in materia di tutela della quiete pubblica.

°°°

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,
propongono alla Giunta Comunale di adottare i seguenti indirizzi politico/amministrativi affinché:
I.- sia installato in Villa Comunale in prossimità della statua di Gian Battista Vico, ovvero, in ogni altro luogo della Villa Comunale ritenuto idoneo, un piccolo podio ed un cartello recante la scritta “Speakers’ Corner Napoli (Angolo degli Oratori)” affinché tutte le persone senza distinzioni possano liberamente manifestare il loro pensiero in pubblico;
II.- sia installato in Piazza Dante, in prossimità della statua di Dante, ovvero, in ogni altro luogo della Piazza ritenuto idoneo, un piccolo podio ed un cartello recante la scritta “Speakers’ Corner (Angolo degli Oratori)” affinché tutte le persone senza distinzioni possano liberamente manifestare il loro pensiero in pubblico.
Napoli, 2 aprile 2012

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Cons. Gennaro Esposito
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Cons. Carlo Iannello
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Cons. Arnaldo Maurino

Proposta di delibera sulla Toponomastica Cittadina

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CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

 PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO

 ai sensi dell’art. 42 del TUEL e dell’art. 54 del

 Regolamento del Consiglio Comunale

 in materia di

 toponomastica stradale cittadina

 Premesso che:

 1.- Da un esame della toponomastica nazionale è emerso che le strade hanno con prevalenza una denominazione maschile. Anche a Napoli, come in tante altre città, meno di un quinto dei odonimi è femminile, la metà di questo quinto è costituito da nomi di sante o dal nome della Vergine Maria, madre di Gesù, nelle forme Maria, Madonna e derivati. Il residuo di questa esigua percentuale è dedicato a donne mitologiche e immaginarie, mentre solo un 3% si riferisce finalmente a figure umane;

2.- su 3.771 strade le donne realmente esistite e significative dal punto di vista culturale e storico sono circa l’1.2% a fronte del 31% degli uomini;

3.- in molte città italiane si è aperto un dibattito sul tema della denominazione delle strade posto al centro della discussione cittadina da un gruppo di donne denominato “Toponomastica femminile di Napoli” ed al Comitato e rete “Senonoraquando” di Napoli in occasione dell’otto marzo hanno lanciato la campagna “tre donne tre strade”;

4.- l’iniziativa di ripensare alla toponomastica cittadina in modo da riequilibrare i rapporti di genere rappresenta una nuova ed imparziale prospettiva dell’azione amministrativa;

5.- con la presente delibera di indirizzo si intende avviare in vero e proprio percorso culturale che possa portare a ripensare il procedimento di assegnazione di un odonimo anche attraverso iniziative, manifestazioni e convegni culturali locali che possano avere ad oggetto l’approfondimento delle figure femminili che sono state protagoniste del nostro paese ed in particolare della città di Napoli.

° ° °

            Tanto premesso il sottoscritto Consiglio Comunale ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare concreta attuazione a quanto sopra premesso,

 propone

al Consiglio Comunale di adottare la presente delibera di indirizzo politico amministrativo affinché la Giunta, nell’esercizio dei suoi poteri di gestione provveda:

I.- A rivedere l’odonomastica cittadina affinché si denominino, anche in breve tempo, tre strade cittadine a tre donne;

II.- di avviare attraverso gli uffici competenti la revisione della odonomastica cittadina per verificare la percentuale di genere nella assegnazione;

III.- di far precedere l’assegnazione dell’odonimo da un dibattito cittadino nelle municipalità interessate favorendo la partecipazione al procedimento amministrativo di cittadini, enti ed associazioni;

IV.- a promuovere anche nel settore scolastico la presente iniziativa anche attraverso la indizione di concorsi di idee tra studenti che si potranno confrontare sulle scelte dei nomi di donne da assegnare alle strade cittadine;

V.- di seguire i seguenti graduali criteri nell’assegnazione degli odonimi: 1) napoletane o comunque campane; 2) Italiane o straniere che abbiano avuto un rapporto privilegiato con la città; 3) donne di cultura scientifica o letteraria per le strade e le piazze nelle vicinanze di istituti scolastici, facoltà universitarie e luoghi di formazione.

Napoli, 16 maggio 2012

Il Consigliere

Avv. Gennaro Esposito

Proposta di regolamento nomine e designazioni del Comune

Era un po’ che ci pensavo mi sono deciso stanotte (13.05.2012) perché sono stanco ed indignato! Dico subito che questo regolamento è in massima parte quello che ha adottato il Comune di Cagliari del Sindaco Zedda come al solito non mi sono invantato nulla. Non è possibile che in tutte le nomine rimesse alla politica si attui il bieco nepotismo, il familismo amorale, oppure, se va bene, il manuale cencelli (che ho conosciuto da poco per la mia recente esperienza). Basta!! Occorre che si sterilizzino i meccanismi di nomina dalla politica per dare spazio alla capacità, competenza ed imparzalità. L’Italia non ce la fa più a reggere il saccheggio del bene pubblico e l’occupazione dei partiti in violazione degli elementari principi costituzionali. Il risultato di questo stato di cose è il disagio ed il conflitto sociale. In campania si sta facendo macelleria sociale nella sanità. Oggi ho fatto la pallina di ping pong tra due ospedali per un pronto soccorso per mio figlio. La cosa che mi ha fatto riflettere è stato il comportamento di un nostro concittadino in attesa di cure urgenti (codcie verde) oculistiche che nonostante io avessi portato mio figlio di 10 anni ha protestato perché entrava prima il bambino e non lui che stava aspettando da prima. Non mi ha colpito il signore che si lamentava insensibile al dolore di un bambino ma il fatto che questo stato di cose è stato provocato dalla politica della occupazione dei posti senza alcuna considerazione delle competenze: a napoli il commissario per la sanità è un generale di corpo di armata dei carabinieri. La cosa che mi fa riflettere è che l’incompetenza di questi nominati con la loro loro azione amministrativa generano dissidio sociale. Io mi sono scusato col signore ma ho provato rabbia ed indignazione verso colui che, nominato dalla politica, è incapace di capire dove tagliare e finisce per tagliare la nostra vita e quella dei nostri figli. Non mi darò pace né voi dovrete darvene!!! Attendo eventuali Vostre proposte o modifiche migliorative. Come al solito la partecipazione prima di tutto!

 CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

 PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO

 AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL

 REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

Per la istituzione di un Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società ed istituzioni

Premesso che:

– L’art. 97 della Costituzione impone il rispetto del principio di imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione e che tale principio deve essere garantito in ogni azione amministrativa;

– corollari del principio di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione sono la partecipazione e la trasparenza;

–  l’art. 42, comma 2, lett. m) del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, prevede la competenza del Consiglio Comunale in ordine alla definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

–  l’art. 50, comma 8, del medesimo decreto, stabilisce la competenza del Sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, a provvedere alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

–  l’art. 41, comma 1, lettera e) dello Statuto Comunale dispone che il Sindaco “nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune in Aziende, istituzioni e società”;

– con deliberazione n. 134 del 26.10.1992, il Consiglio Comunale di Napoli approvava gli indirizzi per l’esercizio dei poteri del Sindaco previsti dagli artt. 15 e 13 della legge 25/3/93, n. 81, in materia di nomina e/o designazione dei rappresentanti del Comune in seno ad enti, aziende ed istituzioni che non appaiono più in linea con il mutato quadro normativo e con lo Statuto del Comune di Napoli;

– è necessario approvare un regolamento, che disciplini compiutamente la materia, tenuto conto di quanto disposto dalla vigente normativa in modo da assicurare il rispetto dei richiamati principi di buon andamento ed imparzialità della Pubblica Amministrazione e di assicurare la partecipazione, la trasparenza e la competenza professionale dei candidati nelle scelte dei rappresentanti del Comune in enti, aziende ed istituzioni.

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 e dell’art. 50 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,

propongono

alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale ciascuno secondo la propria competenza, di approvare la seguente proposta in uno all’allegato Regolamento per le nomine del Sindaco in enti, aziende ed istituzioni e pertanto

deliberare:

1) la revoca della delibera n. 134 del 26.10.1992 del Consiglio Comunale di Napoli e del relativo allegato regolamento;

2) di approvare il Regolamento relativo alle nomine, designazioni e revoche di rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che viene siglato dai preponenti e che di seguito viene riportato;

3) di dare alla emananda delibera IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Napoli, 14 maggio 2012

I Consiglieri Proponenti

………………….………………

Avv. Gennaro Esposito

……………………………….

Prof. Carlo Iannello

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO NOMINE, DESIGNAZIONI E REVOCHE DI RAPPRESENTANTI DEL COMUNE PRESSO ENTI, AZIENDE, SOCIETÀ ED ISTITUZIONI

Art. 1 Principi

1. Ogni nomina, designazione e revoca di rappresentanti del Comune di Napoli presso Enti, Aziende, Società ed Istituzioni deve essere eseguita nel pieno ed incondizionato rispetto dei Principi Costituzionali di buon andamento, imparzialità, partecipazione e trasparenza della Pubblica Amministrazione in modo da assicurare la migliore scelta nell’interesse cittadino per capacità, competenze, integrità ed imparzialità.

ART. 2 PUBBLICITÁ

1. Il Sindaco, quarantacinque giorni prima della scadenza entro cui deve provvedere a norma di legge, di statuto o di regolamento a nomine o designazioni di rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, divulga con avviso pubblico gli incarichi da affidare e le loro caratteristiche.

2. L’avviso del Sindaco è affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, è inoltre trasmesso ai Presidenti dei gruppi consiliari, delle commissioni consiliari permanenti ed agli organi di informazione.

3. Nell’avviso sono sinteticamente indicate per ciascun ente, azienda società e istituzione:

a. l’organismo e la carica cui si riferisce la nomina o la designazione;

b. i requisiti di carattere generale e specifici e le cause di incompatibilità e di esclusione;

c. gli emolumenti a qualsiasi titolo connessi alla carica;

d. gli scopi statutari dell’ente interessato.

ART. 3 REQUISITI

1. I rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società e nelle istituzioni devono possedere una competenza tecnica, giuridica o amministrativa adeguata alle specifiche caratteristiche della carica.

2. A tal fine, i rappresentanti sono scelti considerando le qualità professionali e le competenze risultanti da titoli, incarichi professionali, accademici ed in istituzioni di ricerca, da pubblicazioni, da esperienza amministrativa o di direzione di strutture pubbliche e private, da impegno sociale e civile.

3. Al fine di assicurare le condizioni di pari opportunità previste dall’art. 51 della Costituzione e dall’art.1 del D.Lgs. n. 198/2006, le nomine o le designazioni dei rappresentanti del Comune negli enti, nelle aziende, nelle società e nelle istituzioni sono compiute in modo da garantire che ciascun genere sia rappresentato per almeno un terzo.

4. Per i collegi sindacali o dei revisori è necessaria l’iscrizione al Registro dei Revisori Contabili.

ART. 4CAUSE DI INCOMPATIBILITÁ E DI ESCLUSIONE

1. Salve le altre incompatibilità stabilite dalla normativa vigente, non può essere nominato o designato rappresentante del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni:

a. chi è in stato di conflitto di interessi rispetto all’ente, azienda, società o istituzione nel quale rappresenta il Comune;

b. chi è stato dichiarato fallito;

c. chi ha un rapporto di impiego, consulenza o incarico con l’ente, l’azienda, l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

d. chi ha liti pendenti con il Comune di Napoli ovvero con l’ente, l’azienda, la società l’istituzione presso cui dovrebbe essere nominato;

e. chi è in una delle condizioni di incandidabilità, ineleggibilità, incompatibilità previste dal Titolo III, Capo II D.Lgs. 267/00;

f. i dipendenti, consulenti o incaricati del Comune di Napoli che operano in settori con compiti di controllo o indirizzo sulla attività dello specifico ente;

g. chi è stato nominato consecutivamente tre volte nello stesso ente e chi è già nominato in un altro ente anche non comunale;

h. chi è stato oggetto di revoca della nomina o designazione del Comune per motivate ragioni comportamentali;

i. chi ricopre la carica di Consigliere Comunale, Assessore, Presidente e Consigliere di Municipalità nel Comune di Napoli;

l. chi è stato candidato alle ultime due tornate elettorali al Consiglio Comunale di Napoli, alla Provincia di Napoli, alla Regione Campania ovvero al Parlamento e non è stato eletto.2. Il sopravvenire di una delle cause di incompatibilità e di esclusione nel corso del mandato comporta la decadenza automatica dalla nomina o dalla designazione.

ART. 5OBBLIGHI DEI NOMINATI E DESIGNATI

1. I rappresentanti del Comune presso enti aziende, società e istituzioni, all’atto della nomina o designazione, devono rendere pubblica la propria appartenenza ad Organismi, Associazioni o Società che hanno rapporti con il Comune.

2. I soggetti di cui al comma 1 devono, altresì, rendere pubblica la propria situazione reddituale e patrimoniale in analogia con quanto previsto per i Consiglieri Comunali.

3. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni si impegnano formalmente a rispettare gli indirizzi programmatici stabiliti dal Consiglio per l’ente interessato anche se formulati successivamente alla nomina.

4. I rappresentanti del Comune presso enti, aziende, società e istituzioni, sono tenuti alla osservanza dei seguenti adempimenti nel rispetto di quanto previsto dalle leggi di riferimento:

a. intervenire, se richiesti, alle sedute delle Commissioni consiliari e produrre l’eventuale documentazione richiesta, ivi compresi i verbali delle assemblee; l’impossibilità ad intervenire dovrà essere comunicata con tempestività;

b. trasmettere al Sindaco, alla Presidenza del Consiglio Comunale ed ai Capigruppo consiliari l’ordine del giorno dell’assemblea ordinaria ed in particolare quello delle assemblee straordinarie;

c. trasmettere al Sindaco i programmi, i bilanci, l’ordine del giorno e le delibere degli organi;

d. presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio una relazione quadrimestrale sulle attività dell’ente, azienda, società e istituzione per la quale sono stati nominati o designati;

e. presentare al Sindaco e alla Presidenza del Consiglio Comunale, entro due mesi dalla conclusione dell’esercizio, la relazione informativa annuale, prevista dallo Statuto comunale, sullo stato dell’ente e sull’attività da essi svolta sulla base degli indirizzi avuti. Le relazioni sono portate tempestivamente a conoscenza dei gruppi consiliari e sono oggetto di verifica nelle commissioni competenti;

f. riferire al Sindaco eventuali procedure in atto ritenute in contrasto o non compatibili con gli indirizzi programmatici approvati dal Consiglio Comunale ed eventuali gravi carenze nell’attività o nella gestione aziendale.

5. Il Presidente del Consiglio comunale, su segnalazione del Presidente della Commissione Permanente competente per materia, comunica al Sindaco i mancati adempimenti di cui al comma 4, lett. a), per l’adozione dei provvedimenti di cui al comma successivo.

6. Il Sindaco contesta ai rappresentanti del Comune il mancato adempimento degli obblighi previsti dal presente articolo e, in caso di grave inadempienza, attiva la procedura di revoca.

ART. 6 PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

1. La disponibilità a ricoprire una specifica carica è espressa direttamente al Sindaco mediante candidatura redatta secondo i moduli predisposti dal Comune e corredata, a pena d’inammissibilità:

a. da un curriculum in cui si dà atto del possesso dei requisiti richiesti;

b. dalla sottoscrizione di una dichiarazione di osservanza degli adempimenti ed obblighi previsti dal presente Regolamento e dal Codice etico del Comune di Napoli;

c. dalla dichiarazione di non sussistenza delle cause di incompatibilità ed esclusione previste dall’art. 4 del presente Regolamento.

2. Il termine per la presentazione delle candidature è stabilito nell’avviso di cui all’art. 2 del presente regolamento e non è inferiore a venti giorni.

ART.7 PUBBLICITÀ DELLE CANDIDATURE

1. Non oltre due giorni dalla chiusura del termine di cui all’art. 6, comma 2 del presente Regolamento, l’elenco delle candidature pervenute (con allegato curriculum vitae nel rispetto dei dati sensibili in base al decreto legislativo 196 del 2003) è affisso all’Albo Pretorio e pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Napoli, è inoltre trasmesso ai Presidenti dei gruppi consiliari, ai Presidenti delle commissioni consiliari permanenti nonché agli organi di informazione.

ART. 8 INFORMATIVA DEL SINDACO

1. Il Sindaco, effettuata la scelta, deposita presso il proprio Gabinetto i nominativi dei soggetti nominati e designati, dandone notizia scritta al Presidente del Consiglio per l’immediata informazione ai Consiglieri comunali.

2. Il Sindaco, in apertura della prima seduta utile, comunica al Consiglio comunale le nomine e le designazioni effettuate, dandone adeguata motivazione precisando quali sono stati i criteri che hanno determinato la scelta con particolare riferimento alle capacità professionali.

3. Entro due mesi dall’incarico, i soggetti nominati e designati dal Sindaco presentano alla Commissione consiliare competente per materia una relazione programmatica sulla base degli indirizzi avuti.

4. Il Sindaco dispone l’immediata pubblicazione sul sito istituzionale del Comune delle nomine e delle designazioni effettuate con le relative motivazioni.

ART. 9 REVOCA

1. Il Sindaco procede con proprio atto alla revoca delle nomine e delle designazioni del Comune in caso di sopraggiunta incompatibilità, di motivate gravi ragioni relative a comportamenti contraddittori od omissivi o a reiterate inottemperanze alle direttive espresse dall’Amministrazione Comunale, di inosservanza degli obblighi e delle norme stabilite dal presente Regolamento nonché in caso di reiterate assenze ingiustificate. Della revoca è tempestivamente informato il Consiglio Comunale.

ART. 10 TRASPARENZA

1. Il Comune di Napoli garantisce la trasparenza delle nomine e delle designazioni presso enti, aziende, società e istituzioni mediante un apposito Albo pubblicato sul proprio sito istituzionale ed accessibile a tutti gli interessati, in cui sono raccolti i dati relativi agli enti, alle aziende, alle società e istituzioni cui partecipa ed ai soggetti in essi nominati o designati.

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