Mediazione obbligatoria: Il governo Letta non molla!

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Vogliamo sapere cosa ne pensano i nostri rappresentanti in Parlamento!!

La lobby della mediazione sta assestando un altro colpo per aggirare la pronuncia della Corte Costituzionale. Noi avvocati abbiamo l’obbligo di difendere il nostro lavoro ed i diritti dei cittadini, ho già scritto altri tre post a cui rinvio (il parlamento e la lobby della mediazione clikka, il governo letta a servizio delle lobby clikka, mediazione obbligatoria ricordiamoci di questi parlamentari clikka). Voglio solo ricordare che la mediazione obbligatoria è già fallita per il processo del lavoro per il quale era gratuita e svolta con l’ausilio degli Uffici Provinciali del Lavoro. Non dobbiamo mollare fuori dalle porte delle commissioni perlamentari ci sono persone (cd. lobbysti) che perorano la loro causa a danno dei cittadini! Noi avvocati dobbiamo far sapere ai parlamentari che siamo contrari! Per questo vi incollo gli indirizzi e-mail dei parlamentari nonché un testo da inviare. Dobbiamo far sapere a queste persone che dovrebbero rappresentare gli interessi dei cittadini che noi operatori del settore siamo contrari e vogliamo sapere chi dei parlamentari è favorevole e quali forze politiche appoggiano questa sciagurata operazione lobbystica. Fino ad oggi mi hanno risposto solo due parlamentari entrambi del M5S, Angelo Tofalo ed Andrea Colletti che mi hanno dichiarato di essere contrari alla mediazione obbligatoria. Gli altri parlamentari che fanno hanno paura o sono stati comprati dalle lobby? Io da quando c’è questa storia in piedi diffondo l’informazione anche presso i miei clienti, fatelo anche voi e dite che il governo letta/alfano sta cercando di reintrodurre un ulteriore aggravio di costi e perdita di tempo a danno dei cittadini. Per ridurre il carico giudiziario si può agire su altre leve quali l’applicazione dell’istituto della lite temeraria, il miglioramento del funzionamento della P.A. (da cui derivano migliaia di contenziosi, basti pensare ai contenziosi INPS), oppure adottare il modello tedesco con un processo deformalizzato, sulla falsa riga del procedimento d’urgenza, oppure ed ancora la riduzione dei riti e della giurisdizione che determinano tanti danni e contenziosi inutili ai cittadini. Se proprio vogliono percorrere questa strada allora perché non la rendono gratuita la mediazione obbligatoria obbligando gli avvocati a fare un tentativo mediante l’invio di una lettera alla controparte, cosa che credo già facciano tutti gli avvocati nella consapevolezza che il giudizio è l’ultima strada da percorrere, invece no il governo preferisce accontentare le lobby che hanno speso soldi e che adesso li vogliono dai cittadini già tartassati, sul fronte giustizia con l’incredibile aumento dei contributi unificati decuplicati negli ultimi dieci anni! Inviate le e-mail non mollate, avvocati o cittadini inviate le  e-mail ai nostri rappresentanti hanno l’obbligo di risponderci!

Da Repubblica 16 giugno 2013

Mediazione obbligatoria così in cinque anni addio a un milione di cause

Un milione di pendenze civili in meno in cinque anni. Nel “decreto del fare” trova posto anche un pacchetto per snellire l’abnorme arretrato della giustizia civile che scoraggia gli investimenti, oltre a ingolfare tribunali al collasso. Per raggiungere l’obiettivo, a sorpresa viene ripristinata la mediazione obbligatoria, partita qualche anno fa ma poi bloccata dalla Consulta, che consente di dribblare aule e giudici e di risolvere le controversie con un più rapido accordo tra le parti favorito da un professionista qualificato, il mediatore  appunto (ma gli avvocati saranno  mediatori per legge, senza altri  accreditamenti). Mediazioni non  per tutte le cause, però. Fuori  restano le liti per danni da incidenti stradali. Il decreto prevede poi altri due strumenti anti-ingolfamento. Il primo, coinvolgere i meritevoli neo laureati in giurisprudenza con stage presso tribunali e Corti d’appello così da smaltire le pratiche (il loro sarà un «qualificato contributo»). Il secondo, istituire 30 assistenti di studio nelle sezioni civili della Cassazione, scelti dal Csm tra i magistrati ordinari in ruolo. Nel pacchetto, infine, viene rivista la norma sul concordato in bianco per impedire abusi, ovvero domande depositate in tribunale solo per rinviare e non evitare il fallimento.
Ecco gli indirizzi e-mail dei parlamentari ed il messaggio che potreste inviare, in fondo il testo del decreto legge che riguarda la mediazione:

Come cittadino voglio sapere quale è il Suo parere sul progetto del governo letta di reintrodurre la mediazione obbligatoria nel processo civile. Le ricordo che l’accesso alla giustizia per l’art. 24 della Costituzione deve essere libero e che la stessa mediazione obbligatoria, poiché si è rivelata inefficace, è stata eliminata dal processo del lavoro modificando l’art. 410 c.p.c. Noi avvocati dei Fori Italiani siamo contrari alla reintroduzione della mediazione obbligatoria poiché essa è un danno per i cittadini e costituisce, in questo momento di crisi, un ulteriore aggravio di costi che nella giustizia si è manifestato già con gli spropositati aumenti dei contributi unificati! Le sarei grato se mi comunicasse il suo parere nonché il Suo schieramento politico affinché io come cittadino possa sapere come un mio rappresentante si comporta in parlamento.

Grazie.

Usate gli indirizzi a gruppi come sono riportati:

amato_maria@camera.it, castricone_a@camera.it, dincecco_v@camera.itginoble_t@camera.itgutgeld_i@camera.itlegnini_g@camera.itmelilla_g@camera.it, distefano_fabrizio@camera.it, piccone_f@camera.it, tancredi_p@camera.itcolletti_a@camera.itdelgrosso_d@camera.it, vacca_g@camera.it,battaglia_d@camera.it, bindi_r@camera.it, bruno_vincenza@camera.it, censore_b@camera.itcovello_s@camera.it, dattorre_a@camera.it, magorno_e@camera.it, oliverio_n@camera.it, stumpo_n@camera.it, bianchi_d@camera.it, galati_g@camera.it, santelli_j@camera.it, scopelliti_r@camera.it, cesa_l@camera.it, barbanti_s@camera.it, dieni_f@camera.it, nesci_d@camera.it, parentela_p@camera.it, aiello_f@camera.it, bruno_franco@camera.it, bossa_l@camera.itepifani_e@camera.itimpegno_l@camera.itmanfredi_massimiliano@camera.it, palma_g@camera.itpaolucci_m@camera.itpiccolo_s@camera.it, piccolo_giorgio@camera.it, rostan_m@camera.it, tartaglione_a@camera.itvaccaro_g@camera.it, valente_valeria@camera.it,migliore_g@camera.it,scotto_arturo@camera.it, formisano_aniello@camera.it, alfano_g@camera.it, calabro_r@camera.it, castiello_g@camera.it,cesaro_l@camera.it,marotta_a@camera.itrotondi_g@camera.itrusso_p@camera.ittaglialatela_m@camera.itcimmino_l@camera.it, buttiglione_r@camera.it, colonnese_v@camera.it, dimaio_luigi@camera.itfico_r@camera.it,gallo_luigi@camera.it, micillo_s@camera.it,agostini_roberta@camera.it;cirielli_e@camera.it, carfagna_m@camera.it, dalessandro_l@camera.it, degirolamo_n@camera.it, petrenga_g@camera.it, sarro_c@camera.it, attaguile_a@camera.it, cesaro_antimo@camera.it, dagostino_a@camera.it, demita_g@camera.it, giordano_silvia@camera.it, pisano_g@camera.it, sibilia_c@camera.it, tofalo_a@camera.it, amendola_vincenzo@camera.it, bonavitacola_f@camera.it, capozzolo_s@camera.it, chaouki_k@camera.it, coccia_l@camera.it, delbasso_u@camera.it, famiglietti_l@camera.it, iannuzzi_b@camera.it, paris_v@camera.it, picierno_p@camera.it, rughetti_a@camera.it, valiante_s@camera.it, giordano_g@camera.it, ragosta_m@camera.it,savino_s@camera.it, fedriga_m@camera.it, gigli_g@camera.it, prodani_a@camera.it, rizzetto_w@camera.it, blazina_t@camera.it, brandolin_g@camera.it, coppola_p@camera.it, malisani_g@camera.it, rosato_e@camera.it, zanin_g@camera.it, pellegrino_s@camera.it, marguerettaz_r@camera.it, biancofiore_m@camera.it, dellai_l@camera.it, fraccaro_r@camera.it, bressa_g@camera.it, gnecchi_m@camera.it, nicoletti_m@camera.it, kronbichler_f@camera.it, alfreider_d@camera.it, gebhard_r@camera.it, ottobre_m@camera.it, plangger_a@camera.it, schullian_m@camera.it,bersani_p@camera.it, carbone_e@camera.it, casati_e@camera.itcimbro_e@camera.it, civati_g@camera.itcova_p@camera.itfiano_e@camera.it, galli_giampaolo@camera.it, gasparini_d@camera.it, giuliani_f@camera.it, laforgia_f@camera.itmalpezzi_s@camera.it, marzano_m@camera.itmauri_m@camera.it, monaco_f@camera.it, mosca_a@camera.it, peluffo_v@camera.it, pollastrini_b@camera.itquartapelle_l@camera.itquartapelle_l@camera.it, rampi_r@camera.it,farina_d@camera.it, fava_claudio@camera.it,bernardo_m@camera.itcasero_l@camera.itcentemero_e@camera.itlupi_m@camera.it, squeri_l@camera.it, grimoldi_p@camera.itrondini_m@camera.itcorsaro_m@camera.it,borletti_i@camera.it, dambruoso_s@camera.it

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Il testo del decreto legge del “decreto del fare” … s

Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 23
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che lamediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l’esperimento delprocedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ sono sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: “5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.”.

Una risposta a "Mediazione obbligatoria: Il governo Letta non molla!"

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  1. le prime risposte:
    1) Gentile avvocato Esposito,
    il mio parere é che bisognerebbe abbreviare i tempi del processo civile, piuttosto che aumentarli.
    Da costanti colloqui con alcuni suoi colleghi, che mi preoccupo di tenere attivi per comprendere a fondo le problematiche della giustizia, so che quando ci sono spiragli di mediazione concreta, sono gli stessi avvocati che si attivano spontaneamente per comporre le controversie in sede stragiudiziale.
    Pertanto non credo che sia un intervento necessario, quello allo studio del Governo.

    Più urgente sarebbe una riforma organica del codice di procedura civile ed una serie di interventi strutturali sul personale della giustizia (compresi i magistrati) al fine di snellire i tempi dei contenziosi, salvaguardando le garanzie delle parti.

    Stiamo ragionando all’interno del mio partito su proposte al riguardo.

    Cordiali saluti.

    On. Lara Ricciatti
    Sinistra Ecologia e Libertà

    2) Non ho capito se a lei interessa davvero la mia opinione o se sta facendo un censimento delle singole posizioni parlamentari.In questo secondo caso e’sufficiente verificare le posizioni dei gruppi in commissione e suucessivamente in occasione del voto palese in aula come votano i singoli parlamentari.Cordialmente.Bruno Tabacci

    3) Caro Gennnaro
    Non abbiamo ancora parlato di questo tema e quindi non posso dare un’indicazione per tutto il gruppo ma personalmente sono contrario a questo passaggio in più, inutile e costoso, per avere giustizia.
    Cordiali saluti
    Luca Frusone
    Movimento 5 Stelle

    4) Penso sia sbagliato reintro- durre la mediazione obbliga- toria specie dopo la pronun- cia della Corte Costituzionale.On.Del Basso De Caro.

    5) Buongiorno, le rispondo da deputato e da avvocato.

    sono in linea di principio favorevole alla mediazione, se e solo se diventi gratuita per i cittadini in caso di mancato accordo.
    se sarà come prima voterò contrario.

    Andrea Colletti

    6) prima di esprimermi vorrei leggere accuratamente il testo del DL approvato ieri . cordiali saluti donatella ferranti

    7) Condivido quasi tutto! Angelo Tofalo M5S

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