La “guardasigilli” preferisce “Mimì alla Ferrovia” agli avvocati!

cancellieriOggi continua e si aggrava la posizione della ministressa cancellieri. I giornali sia nazionali che locali riportano ulteriori dichiarazioni. Per la cancellieri, infatti, le riforme sarebbero impedite dalle lobby degli avvocati. Ebbene mi chiedo se in questo caso non abbia prevalso la lobby dei mediatori e poi sentir parlare di lobby proprio da chi è stata – ed è – al governo delle lobby è proprio una stonatura. Trovo assolutamente gravi le parole della cancellieri che ha iniziato la sua carriera nell’amministrazione come capoufficio dell’ufficio stampa della Prefettura di Milano evidentemente in comunicazione difettava un po’ se poi aggiungo che la “guardasigillessa” ha preferito andare da Mimì alla Ferrovia anziché incontrare gli avvocati napoletani allora capisco anche la sua stazza di non poco conto. Del resto questo governo abbiamo capito, serve a fa “magnà” le solite lobby.

vedi pure: per la ministressa gli avvocati sono un ostacolo clikka

Da Repubblica Napoli di oggi 03.07.2013:

Il ministro e il fuorionda: “Gravi le mie parole? No, grave la loro gazzarra”

SUONO tumultuoso di strumenti di guerra. Baccano, tumulto. O anche strepito di gazze. Di qui la parola “gazzarra”, con la quale il ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri definisce il comportamento degli avvocati napoletani. Risponde alle dure critiche sollevate dal presidente dell’ordine Francesco Caia per il quale il comportamento del Guardasigilli è stato grave: «Grave è invece la gazzarra che hanno fatto gli avvocati», replica la Cancellieri. Si riferisce a una giornata difficile, sabato scorso, a Castel Capuano durante il convegno sulla geografia giudiziaria. E il suo commento, il suo definire “gazzarra” il comportamento dei legali partenopei, non è certo destinato a smorzare le polemiche e ad ammorbidire la tensione tra il governo e una metà del mondo giudiziario.

Ma perché, gazzarra? Il “baccano” cui fa riferimento il ministro esplode sabato scorso durante il convegno sui temi della giustizia. Al tavolo del dibattito il Guardasigilli e i procuratori Federico Cafiero de Raho e Franco Roberti. Gli avvocati, nei giorni precedenti, hanno chiesto e poi ottenuto — con numerosisindaci della provincia di Napoli — un incontro con la Cancellieri a latere del convegno. Richiesta urgente, perché legali e primi cittadini si sentono penalizzati dalla riforma della geografia giudiziaria. Aspettano un’ora ma ilministro non si vede. Cominciano le proteste.

Infine la Cancellieri li incontra. Ma il giorno dopo gli avvocati vedono su Sky Tg 24 la registrazione del commento della Cancellieri a quella che a stretto giro verrà ufficialmente definita “gazzarra”: «Li vado a incontrare così ce li leviamo dai piedi». È un commento fatto sottovoce a un magistrato, ma fa andare su tutte le furie gli avvocati, in testa il presidente Caia, che immediatamente scrivono una lettera rivolgendosi a tutti gli Ordini del paese. L’intenzione è quella di chiedere le dimissioni del Guardasigilli. D’altra parte l’incontro a Castel Capuano non ha sortito risultati, e altre frasi del ministro non sono piaciute. Come «Mi si parla di giustizia…ma vi sembra che funzioni, questa giustizia?». Quelle della Cancellieri per gli avvocati sono gravissime affermazioni.

Ieri il ministro legge sui giornali la reazione dei legali napoletani e ribatte, in tal modo spiegando anche il perché della sua frase: «Così ce li leviamo dai piedi». Dice: «È grave la gazzarra che hanno fatto gli avvocati di Napoli sabato scorso, io mi sono allontanata dal convegno per consentire ai lavori di andare avanti». Gravi, le parole registrate fuori onda? «E quello che fanno loro — continua il ministro — interrompendo il corso della riunione? Hanno interrotto il procuratore generale mentre parlava per una gazzarra». E forse non è un caso l’intervento di ieri durante il convegno di Confindustria “Più mondo in Italia” a proposito delle forze che frenano le riforme della giustizia. Soddisfatta dello stato dei lavori riscontrato alla corte d’Appello di Milano, sottolinea: «Le grandi lobby impediscono che il nostro paese diventi normale».

Legali furibondi con il guardasigilli

IL PRESIDENTE non esclude che venga formalizzata una richiesta di dimissioni: «Non pensavo che un ministro della Giustizia pronunziasse le parole di sabato scorso, ma addirittura lei non solo non si scusa, ma aggrava a nostro avviso le affermazioni fatte sia in Biblioteca che nel Salone dei Busti di Castel Capuano. Da presidente di un Ordine sarei in difficoltà ad annunciare qualcosa che poi non farei, ma questo è lo stile dell’Italia di oggi. L’hanno fatto anche altri ministri della Giustizia, senza coerenza rispetto alla rappresentanza altissima del loro mandato. “Levarsi dai piedi gli avvocati” fa pensare a regimi non liberali, misarei aspettato delle scuse dal ministro. Al contrario, dopo tutte le garanzie per l’incontro, ci ha cancellati “a causa di problemi per il volo aereo”. Così ci hanno detto, ma abbiamo saputo che invece è andata a pranzo da Mimì alla ferrovia ».

Al penalista Claudio Botti la richiesta di dimissioni «pare esagerata: vi sarebbero tante ragioni per chiederla, come la riforma della giustizia che non si riesce a fare. Detto questo, però, la reazione della Cancellieri restituisce il senso di quale considerazione equale credibilità abbia il ceto forense italiano e napoletano. È molto triste che un ministro che è un ex prefetto, si permetta di avere questo atteggiamento. Ma la fuga della parola impropria nasce quando il ministro seduta al tavolo della presidenza dice la frase incriminata all’orecchio del magistrato Cafiero de Raho e sorridono entrambi». Botti non è d’accordo comunque sulla nuova geografia della giustizia tracciata dalla Cancellieri: «Pozzuoli, Caserta, le isole, sono baluardi del controllo del territorio, e la sede giudiziaria diNapoli nord è sempre stata Marano, saranno state logiche interne alla politica a indurre a spostare l’asse ad Aversa. Però — insiste l’avvocato Botti — la richiesta di dimissioni è una cosa seria. Questo governo non metterà mano alla questione giustizia, perché dividerebbe: su questo farei una battaglia».

Dure parole anche dal presidente della Camera penale, Domenico Ciruzzi: «Lo sfogo e il labiale della Cancellieri — commenta — sono il compendio di una cultura della politica sbilanciata in maniera fuorviante a favore dei magistrati, presenti come consiglieri fuori ruolo nei ministeri, per questo i politici li ascoltano molto più di noi: nell’immaginario collettivo acquisiscono un peso sociale diverso. Sarebbe preferibile un sano contraddittorio e la politica dovrebbe mediare. La visione efficientista considera la giustizia un optional, come la cultura: di fronte a criteri di economicità e mancanza di fondi, la si taglia come un dessert, e così si fa anche con la giustizia. Tengo a precisare che su una revisionedelle circoscrizioni giudiziarie l’avvocatura penalistica era d’accordo, ma non andava fatta senza ascoltare fino in fondo le ragioni degli avvocati. Difendo la privacy e di fronte a una “intercettazione” abusiva come quella fatta alla Cancellieri non ci sto. Ma vorrei, come tutti noi, una spiegazione concreta. Come ha detto il presidente Caia — sottolinea Ciruzzi — frasi come queste, un ministro non dovrebbe neppure pensarle, perché sono indicative di una cultura. E se questa è la cultura del ministro, voglio le sue dimissioni.

Significativo anche ciò che più tardi ha detto dal vivo, che dispiace ancor di più: considerare gli avvocati interessati alle disgrazie del mondo è una visione davvero poco aderente alla realtà per chi sente forte il peso della responsabilità rispetto propria professione».

Concorde il giudizio negativo sul mancato incontro che era stato chiesto d’urgenza dal presidente Caia: «Siamo a due mesi (13 settembre) dalla creazione del più grande tribunale d’Italia — spiega il presidente — quello di Napoli nord Aversa, sarebbe stato normale per un ministro nel corso alla sua prima venuta a Napoli, verificare le esigenze logistiche, la spesa, le difficoltà. La lotta alla criminalità va combattuta con strutture adeguate. Il discorso al convegno era sicuramente importantissimo, ma se si vuole un paese normale, che cambi, serve un confronto pacifico e il nostro diritto a esprimerci, non certo l’invito a levarsi dai piedi».

Per la “ministressa” gli avvocati sono un ostacolo da eliminare

cancellieriNAPOLI  «Vado a incontrarli, così ce li togliamo dai piedi». È la frase pronunciata dal ministro della Giustizia Annamaria Cancellieri durante la protesta degli avvocati napoletani sabato scorso (29.06.2013), nell’ex palazzo di giustizia a Castel Capuano. Le parole della Cancellieri sono finite al centro di una dura polemica da parte degli avvocati napoletani. Questa la ricostruzione di quei momenti di agitazione: appena partono i cori e le urla degli avvocati, il Guardasigilli si avvicina al magistrato Cafiero de Raho e gli sussura la frase finita al centro della bufera. Tutte le parole, però, sono “catturate” da una telecamera di SkyTg24 che stava riprendendo il dibattito in diretta. Poco dopo la Cancellieri ha incontrato i legali, ascoltando le loro richieste.

Il governo delle lobby è chiaro che non è interessato ai cittadini né al bene ed all’interesse pubblico se una sua “ministressa” giunge a dire agli avvocati che si devono togliere dai piedi. Credo che una Ministra della Giustizia non possa ritenere l’avvocatura un ostacolo e nella frase pronunciata dalla rappresentante della giustizia c’è tutto il disprezzo di quella che è la classe politica di questo governo verso gli interessi generali dei cittadini. La prova è nell’odioso ricorso alla mediazione obbligatoria nel processo civile che meriterebbe le dimissioni di questo governo che non ha alcuna legittimazione né politica né morale né culturale né sociale. Questo è un governo che serve solo ed esclusivamente alla cannibalizzazione del bene e dell’interesse pubblico per salvare quelli che sono i cd. poteri economici forti. Da un governo di emergenza nazionale si richiederebbero ben altri provvedimenti spero che accada qualcosa che ci tolga dall’imbarazzo di avere un pastrocchio alla guida del paese. Si comprende ancora di più l’atteggiamento di questo governicchio verso gli avvocati da ciò che la stessa “ministressa” ha dichiarato al Presidente del Consiglio dell’Ordine di Napoli, Francesco Caia, che ci ha inviato una nota clikka che riporta affermazioni ancora più gravi pronunciate della “ministressa”.

Per approfondire l’insipienza di questo governo vedi anche:

mediazione obbligatoria l’europa non ci obbliga clikka

mediazione obbligatoria il governo letta non molla clikka

 il parlamento e la lobby della mediazione obbligatoria clikka

mediazione obbligatoria ricordiamoci di questi politici clikka

https://www.youtube.com/watch?v=t6dIiwI3MBQ

Mediazione l’Europa non ci obbliga! Ecco le risposte dei parlamentari

400px-Parlamento_Italiano_Giuramento_di_Giovanni_LeoneDi seguito il testo che ho inviato a tutti parlamentari della Camera di cui al mio precedente post (mediazione obbligatoria il governo letta non molla (clikka) nel quale troverete anche tutti gli indirizzi e-mail degli onorevoli. Riporto anche le risposte dei parlamentari stessi i quali, quelli favorevoli (pochi), dichiarano che è l’europa che ci impone la mediazione obbligatoria e che essa è uno strumento per “alleggerire” i processi. Sennonché è facile contestare che non è affatto così in quanto la direttiva CEE del 21.05.2008, n. 58/2008/CEE (che riporto in calce) non dice questo ed inoltre il fallimento della conciliazione obbligatoria già l’abbiamo vissuto nel processo del lavoro (per il quale non è più prevista!). Ancora neppure la raccomandazione n. 362/2013 (clikka) del Consiglio d’Europa dice questo! Difatti nella stessa in merito alla mediazione si legge che “è necessario intervenire per promuovere il ricorso a meccanismi extragiudiziali di risoluzione delle controversie”. E’ chiaro che la mediazione obbligatoria è la cartina di tornasole per dire che questo “governissimo” è per le lobby e se ne frega altamente del bene e dell’interesse pubblico preferendo tutelare gli interessi dei soliti noti! In un momento così tragico dobbiamo con forza denunciare questo scempio. L’accesso alla giustizia è un diritto costituzionalmente garantito.

Potrei dire provocatoriamente che ci potremmo comprare i parlamentari come pare accada ancora oggi dall’inchiesta fatta dalle Iene:

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/390060/roma-parlamentari-pagati-dalle-lobbies-.html

Ecco il testo che ho inviato ai parlamentari della Camera:

“Egregio/Gentile Onorevole, prima che come avvocato, come cittadino voglio sapere quale è il Suo parere sul progetto del governo letta di reintrodurre la mediazione obbligatoria nel processo civile. Le ricordo che l’accesso alla giustizia per l’art. 24 della Costituzione deve essere libero e che la stessa mediazione obbligatoria, poiché si è rivelata inefficace, è stata eliminata dal processo del lavoro modificando l’art. 410 c.p.c. Inoltre è bene sgombrare il campo dalla scusa che ce lo chiede l’Europa poiché sia la Direttiva n. 58/2008 sia la raccomandazione n. 362/2013 non prevedono affatto l’introduzione della obbligatorietà della mediazione! Noi avvocati dei Fori Italiani siamo contrari alla reintroduzione della mediazione obbligatoria poiché essa è un danno per i cittadini e costituisce, in questo momento di crisi, un ulteriore aggravio di costi che nella giustizia si è manifestato già con gli spropositati aumenti dei contributi unificati! Le sarei grato se mi comunicasse il suo parere nonché il Suo schieramento politico affinché io come cittadino possa sapere come un mio rappresentante si comporta in parlamento.  Grazie gennaro esposito”

Risposte dei Parlamentari

1) Gentile avvocato Esposito,

il mio parere é che bisognerebbe abbreviare i tempi del processo civile, piuttosto che aumentarli.

Da costanti colloqui con alcuni suoi colleghi, che mi preoccupo di tenere attivi per comprendere a fondo le problematiche della giustizia, so che quando ci sono spiragli di mediazione concreta, sono gli stessi avvocati che si attivano spontaneamente per comporre le controversie in sede stragiudiziale.

Pertanto non credo che sia un intervento necessario, quello allo studio del Governo.

Più urgente sarebbe una riforma organica del codice di procedura civile ed una serie di interventi strutturali sul personale della giustizia (compresi i magistrati) al fine di snellire i tempi dei contenziosi, salvaguardando le garanzie delle parti.

Stiamo ragionando all’interno del mio partito su proposte al riguardo.

Cordiali saluti.

On. Lara Ricciatti

Sinistra Ecologia e Libertà

2) Non ho capito se a lei interessa davvero la mia opinione o se sta facendo un censimento delle singole posizioni parlamentari.In questo secondo caso e’sufficiente verificare le posizioni dei gruppi in commissione e suucessivamente in occasione del voto palese in aula come votano i singoli parlamentari.Cordialmente.Bruno Tabacci

R) sig. tabacci è stato l’unico a rispondermi in questo modo, sto avendo riscontro da altri suoi colleghi con affermazioni chiare e precise sul punto. Credo che lei con questa risposta, rappresenti un modo vecchio di fare politica; quella politica che non dice mai nulla. E’ in sostanza quella politica di chi spesso non conosce i problemi o di chi vuole essere amico di tutti e non si schiera mai. Dai salotti televisivi mi ero fatto un’altra opinione di lei. Le posso dire sig. tabacchi che questo modo di fare politica, oggi io, come consigliere comunale di Napoli, lo combatto ormai da due anni e non sono del M5S. Spero si studi la questione e sappia ben rappresentare gli elettori che hanno dato fiducia non a lei ma al suo partito.

buona giornata.

gennaro esposito

RR) Senta io non ho espresso giudizi.Si informi sulla mia attivita’parlamentare e verifichi le cose.No rmalmente non parlo per sentito dire ne’rispondo per far piacere a qualcuno.Ma lei scrive a tutti e pretende pure che le rispondano come se si fosse rivolto in maniera specifica a un singolo parlamentare.Io le rispondo con i miei atti parlamentari.Cordialmente.B.T.

3) Caro Gennaro

Non abbiamo ancora parlato di questo tema e quindi non posso dare un’indicazione per tutto il gruppo ma personalmente sono contrario a questo passaggio in più, inutile e costoso, per avere giustizia.

Cordiali saluti

Luca Frusone

Movimento 5 Stelle

4) Penso sia sbagliato reintro- durre la mediazione obbliga- toria specie dopo la pronun- cia della Corte Costituzionale.On.Del Basso De Caro.

5) Buongiorno, le rispondo da deputato e da avvocato.

sono in linea di principio favorevole alla mediazione, se e solo se diventi gratuita per i cittadini in caso di mancato accordo.

se sarà come prima voterò contrario.

Andrea Colletti

6) prima di esprimermi vorrei leggere accuratamente il testo del  DL approvato ieri . cordiali saluti donatella ferranti

7) Condivido quasi tutto! Angelo Tofalo M5S.

8) la ringrazio molto, a dire il vero riceviamo anche email che sostengono il contrario, cercheremo di capire e agire per il meglio, cordiali saluti luisa gnecchi

9) Caro Esposito,
io considero l’introduzione della mediazione obbligatoria una buona notizia per la giustizia civile ingolfata dalla massa dei processi.
Il premier Letta ha spiegato che le misure approvate rientrano tra le raccomandazioni dell’Unione europea per portare a una riduzione dei tempi dei procedimenti civili che si stima in un milione di processi in cinque anni.
E questo è indirettamente un prerequisito per stimolare gli investimenti, oltre che un bene per i cittadini che non riescono ad avere giustizia in tempi ragionevoli.
Un caro saluto.
Roberto Speranza (capogruppo del pd alla camera)

R) Egregio onorevole ecco la direttiva comunitaria Le sarei grato se mi indicasse dove è scritto che la mediazione deve essere obbligatoria e che essa debba applicarsi anche alle controversie interne. Svolgo un ruolo politico anch’io nella mia città essendo consigliere comunale al Comune di Napoli e prima di fare qualsivoglia intervento noi di Ricostruzione Democratica studiamo le carte, in parlamento si dovrebbe fare lo stesso!

per farle intendere ecco chi siamo:

https://gennaroespositoblog.com/2012/10/04/nasce-ricostruzione-democratica/

Buono studio

gennaro esposito

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 maggio 2008

Ecco il testo della direttiva CEE

Direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

del 21 maggio 2008

relativa a determinati aspetti della mediazione in materia civile e commerciale

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL’UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l’articolo 61, lettera c), e l’articolo 67, paragrafo 5, secondo trattino,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [1],

deliberando secondo la procedura di cui all’articolo 251 del trattato [2],

considerando quanto segue:

(1) La Comunità si è prefissa l’obiettivo di mantenere e sviluppare uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia nel quale sia garantita la libera circolazione delle persone. A tal fine, la Comunità deve adottare, tra l’altro, le misure nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile necessarie al corretto funzionamento del mercato interno.

(2) Il principio dell’accesso alla giustizia è fondamentale e, al fine di agevolare un miglior accesso alla giustizia, il Consiglio europeo nella riunione di Tampere del 15 e 16 ottobre 1999 ha invitato gli Stati membri ad istituire procedure extragiudiziali e alternative.

(3) Nel maggio 2000 il Consiglio ha adottato conclusioni sui metodi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, sancendo che l’istituzione di principi fondamentali in questo settore è un passo essenziale verso l’appropriato sviluppo e l’operatività dei procedimenti stragiudiziali per la composizione delle controversie in materia civile e commerciale così come per semplificare e migliorare l’accesso alla giustizia.

(4) Nell’aprile del 2002 la Commissione ha presentato un Libro verde relativo ai modi alternativi di risoluzione delle controversie in materia civile e commerciale, prendendo in esame la situazione attuale circa i metodi alternativi di risoluzione delle controversie nell’Unione europea e intraprendendo consultazioni ad ampio raggio con gli Stati membri e le parti interessate sulle possibili misure per promuovere l’utilizzo della mediazione.

(5) L’obiettivo di garantire un migliore accesso alla giustizia, come parte della politica dell’Unione europea di istituire uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, dovrebbe comprendere l’accesso ai metodi giudiziali ed extragiudiziali di risoluzione delle controversie. La presente direttiva dovrebbe contribuire al corretto funzionamento del mercato interno, in particolare per quanto concerne la disponibilità dei servizi di mediazione.

(6) La mediazione può fornire una risoluzione extragiudiziale conveniente e rapida delle controversie in materia civile e commerciale attraverso procedure concepite in base alle esigenze delle parti. Gli accordi risultanti dalla mediazione hanno maggiori probabilità di essere rispettati volontariamente e preservano più facilmente una relazione amichevole e sostenibile tra le parti. Tali benefici diventano anche più evidenti nelle situazioni che mostrano elementi di portata transfrontaliera.

(7) Al fine di promuovere ulteriormente l’utilizzo della mediazione e per garantire che le parti che vi ricorrono possano fare affidamento su un contesto giuridico certo è necessario introdurre un quadro normativo che affronti, in particolare, gli elementi chiave della procedura civile.

(8) Le disposizioni della presente direttiva dovrebbero applicarsi soltanto alla mediazione nelle controversie transfrontaliere, ma nulla dovrebbe vietare agli Stati membri di applicare tali disposizioni anche ai procedimenti di mediazione interni.

(9) La presente direttiva non dovrebbe minimamente impedire l’utilizzazione di tecnologie moderne di comunicazione nei procedimenti di mediazione.

(10) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai procedimenti in cui due o più parti di una controversia transfrontaliera tentino esse stesse di raggiungere volontariamente una composizione amichevole della loro controversia con l’assistenza di un mediatore. Essa dovrebbe applicarsi in materia civile e commerciale, ma non ai diritti e agli obblighi su cui le parti non hanno la facoltà di decidere da sole in base alla pertinente legge applicabile. Tali diritti e obblighi sono particolarmente frequenti in materia di diritto di famiglia e del lavoro.

(11) La presente direttiva non dovrebbe applicarsi alle trattative precontrattuali o ai procedimenti di natura arbitrale quali talune forme di conciliazione dinanzi ad un organo giurisdizionale, i reclami dei consumatori, l’arbitrato e la valutazione di periti o i procedimenti gestiti da persone od organismi che emettono una raccomandazione formale, sia essa legalmente vincolante o meno, per la risoluzione della controversia.

(12) La presente direttiva dovrebbe applicarsi ai casi in cui un organo giurisdizionale deferisce le parti a una mediazione o in cui il diritto nazionale prescrive la mediazione. La presente direttiva dovrebbe inoltre applicarsi, per quanto un giudice possa agire come Mediatore ai sensi della legislazione nazionale, alla mediazione condotta da un giudice che non sia responsabile di un procedimento giudiziario relativo alla questione o alle questioni oggetto della controversia. Tuttavia, la presente direttiva non dovrebbe estendersi ai tentativi dell’organo giurisdizionale o del giudice chiamato a risolvere la controversia nel contesto del procedimento giudiziario concernente tale controversia, ovvero ai casi in cui l’organo giurisdizionale o il giudice adito richiedano l’assistenza o la consulenza di una persona competente.

(13) La mediazione di cui alla presente direttiva dovrebbe essere un procedimento di volontaria giurisdizione nel senso che le parti gestiscono esse stesse il procedimento e possono organizzarlo come desiderano e porvi fine in qualsiasi momento. Tuttavia, in virtù del diritto nazionale, l’organo giurisdizionale dovrebbe avere la possibilità di fissare un termine al processo di mediazione. Inoltre, l’organo giurisdizionale dovrebbe, se del caso, poter richiamare l’attenzione delle parti sulla possibilità di mediazione.

(14) La presente direttiva dovrebbe inoltre fare salva la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto ad incentivi o sanzioni, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il loro diritto di accesso al sistema giudiziario. Del pari, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare gli attuali sistemi di mediazione autoregolatori nella misura in cui essi trattano aspetti non coperti dalla presente direttiva.

(15) Ai fini della certezza del diritto, la presente direttiva dovrebbe indicare la data pertinente per determinare se una controversia che le parti tentano di risolvere con la mediazione sia una controversia transfrontaliera o meno. In mancanza di un accordo scritto, si dovrebbe ritenere che le parti concordino di ricorrere alla mediazione nel momento in cui intraprendono un’azione specifica per avviare il procedimento di mediazione.

(16) Al fine di garantire la fiducia reciproca necessaria in relazione alla riservatezza, all’effetto sui termini di decadenza e prescrizione nonché al riconoscimento e all’esecuzione degli accordi risultanti dalla mediazione, gli Stati membri dovrebbero incoraggiare, in qualsiasi modo essi ritengano appropriato, la formazione dei mediatori e l’introduzione di efficaci meccanismi di controllo della qualità in merito alla fornitura dei servizi di mediazione.

(17) Gli Stati membri dovrebbero definire tali meccanismi, che possono includere il ricorso a soluzioni basate sul mercato, e non dovrebbero essere tenuti a fornire alcun finanziamento al riguardo. I meccanismi dovrebbero essere volti a preservare la flessibilità del procedimento di mediazione e l’autonomia delle parti e a garantire che la mediazione sia condotta in un modo efficace, imparziale e competente. I mediatori dovrebbero essere a conoscenza dell’esistenza del codice europeo di condotta dei mediatori, che dovrebbe anche essere disponibile su Internet per il pubblico.

(18) Nell’ambito della protezione dei consumatori, la Commissione ha adottato una raccomandazione [3] che stabilisce i criteri minimi di qualità che gli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo dovrebbero offrire agli utenti. Qualunque mediatore o organizzazione che rientri nell’ambito di applicazione di tale raccomandazione dovrebbe essere incoraggiato a rispettare i principi in essa contenuti. Allo scopo di agevolare la diffusione delle informazioni relative a tali organi, la Commissione dovrebbe predisporre una banca dati di modelli extragiudiziali di composizione delle controversie che secondo gli Stati membri rispettano i principi di tale raccomandazione.

(19) La mediazione non dovrebbe essere ritenuta un’alternativa deteriore al procedimento giudiziario nel senso che il rispetto degli accordi derivanti dalla mediazione dipenda dalla buona volontà delle parti. Gli Stati membri dovrebbero pertanto garantire che le parti di un accordo scritto risultante dalla mediazione possano chiedere che il contenuto dell’accordo sia reso esecutivo. Dovrebbe essere consentito a uno Stato membro di rifiutare di rendere esecutivo un accordo soltanto se il contenuto è in contrasto con il diritto del suddetto Stato membro, compreso il diritto internazionale privato, o se tale diritto non prevede la possibilità di rendere esecutivo il contenuto dell’accordo in questione. Ciò potrebbe verificarsi qualora l’obbligo contemplato nell’accordo non possa per sua natura essere reso esecutivo.

(20) Il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione reso esecutivo in uno Stato membro dovrebbe essere riconosciuto e dichiarato esecutivo negli altri Stati membri in conformità della normativa comunitaria o nazionale applicabile, ad esempio in base al regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale [4], o al regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale [5].

(21) Il regolamento (CE) n. 2201/2003 prevede specificamente che, per essere esecutivi in un altro Stato membro, gli accordi fra le parti debbano essere esecutivi nello Stato membro in cui sono stati conclusi. Conseguentemente, se il contenuto di un accordo risultante dalla mediazione in materia di diritto di famiglia non è esecutivo nello Stato membro in cui l’accordo è stato concluso e in cui se ne chiede l’esecuzione, la presente direttiva non dovrebbe incoraggiare le parti ad aggirare la legge di tale Stato membro rendendo l’accordo in questione esecutivo in un altro Stato membro.

(22) La presente direttiva non dovrebbe incidere sulle norme vigenti negli Stati membri in materia di esecuzione di accordi risultanti da una mediazione.

(23) La riservatezza nei procedimenti di mediazione è importante e quindi la presente direttiva dovrebbe prevedere un grado minimo di compatibilità delle norme di procedura civile relative alla maniera di proteggere la riservatezza della mediazione in un successivo procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale.

(24) Per incoraggiare le parti a ricorrere alla mediazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché le loro norme relative ai termini di prescrizione o decadenza non impediscano alle parti di adire un organo giurisdizionale o di ricorrere all’arbitrato in caso di infruttuoso tentativo di mediazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurarsi che ciò si verifichi anche se la presente direttiva non armonizza le norme nazionali relative ai termini di prescrizione e decadenza. Le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza negli accordi internazionali resi esecutivi negli Stati membri, ad esempio nella normativa in materia di trasporto, dovrebbero essere fatte salve dalla presente direttiva.

(25) Gli Stati membri dovrebbero incoraggiare la divulgazione al pubblico di informazioni su come contattare mediatori e organizzazioni che forniscono servizi di mediazione. Dovrebbero inoltre incoraggiare i professionisti del diritto a informare i loro clienti delle possibilità di mediazione.

(26) Conformemente al punto 34 dell’accordo interistituzionale “Legiferare meglio” [6] gli Stati membri sono incoraggiati a redigere e rendere pubblici, nell’interesse proprio e della Comunità, prospetti indicanti, per quanto possibile, la concordanza tra la presente direttiva e i provvedimenti di attuazione.

(27) La presente direttiva cerca di promuovere i diritti fondamentali e tiene conto dei principi riconosciuti in particolare dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.

(28) Poiché l’obiettivo della presente direttiva non può essere realizzato in misura sufficiente dagli Stati membri e può dunque, a causa delle dimensioni o degli effetti dell’intervento, essere realizzato meglio a livello comunitario, la Comunità può intervenire, in base al principio di sussidiarietà sancito dall’articolo 5 del trattato; la presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tale obiettivo in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(29) A norma dell’articolo 3 del protocollo sulla posizione del Regno Unito e dell’Irlanda, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, il Regno Unito e l’Irlanda hanno notificato l’intenzione di partecipare all’adozione e all’applicazione della presente direttiva.

(30) A norma degli articoli 1 e 2 del protocollo sulla posizione della Danimarca, allegato al trattato sull’Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea, la Danimarca non partecipa all’adozione della presente direttiva e non è vincolata da essa, né è soggetta alla sua applicazione,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

Obiettivo e ambito di applicazione

1. La presente direttiva ha l’obiettivo di facilitare l’accesso alla risoluzione alternativa delle controversie e di promuovere la composizione amichevole delle medesime incoraggiando il ricorso alla mediazione e garantendo un’equilibrata relazione tra mediazione e procedimento giudiziario.

2. La presente direttiva si applica, nelle controversie transfrontaliere, in materia civile e commerciale tranne per i diritti e gli obblighi non riconosciuti alle parti dalla pertinente legge applicabile. Essa non si estende, in particolare, alla materia fiscale, doganale e amministrativa né alla responsabilità dello Stato per atti o omissioni nell’esercizio di pubblici poteri (acta iure imperii).

3. Nella presente direttiva per “Stato membro” si intendono gli Stati membri ad eccezione della Danimarca.

Articolo 2

Controversie transfrontaliere

1. Ai fini della presente direttiva per controversia transfrontaliera si intende una controversia in cui almeno una delle parti è domiciliata o risiede abitualmente in uno Stato membro diverso da quello di qualsiasi altra parte alla data in cui:

a) le parti concordano di ricorrere alla mediazione dopo il sorgere della controversia;

b) il ricorso alla mediazione è ordinato da un organo giurisdizionale;

c) l’obbligo di ricorrere alla mediazione sorge a norma del diritto nazionale; o

d) ai fini dell’articolo 5, un invito è rivolto alle parti.

2. In deroga al paragrafo 1, ai fini degli articoli 7 e 8 per controversia transfrontaliera si intende altresì una controversia in cui un procedimento giudiziario o di arbitrato risultante da una mediazione tra le parti è avviato in uno Stato membro diverso da quello in cui le parti erano domiciliate o risiedevano abitualmente alla data di cui al paragrafo 1, lettere a), b) o c).

3. Ai fini dei paragrafi 1 e 2, il domicilio è stabilito in conformità degli articoli 59 e 60 del regolamento (CE) n. 44/2001.

Articolo 3

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

a) per “mediazione” si intende un procedimento strutturato, indipendentemente dalla denominazione, dove due o più parti di una controversia tentano esse stesse, su base volontaria, di raggiungere un accordo sulla risoluzione della medesima con l’assistenza di un mediatore. Tale procedimento può essere avviato dalle parti, suggerito od ordinato da un organo giurisdizionale o prescritto dal diritto di uno Stato membro.

Esso include la mediazione condotta da un giudice che non è responsabile di alcun procedimento giudiziario concernente la controversia in questione. Esso esclude i tentativi messi in atto dall’organo giurisdizionale o dal giudice aditi al fine di giungere ad una composizione della controversia in questione nell’ambito del procedimento giudiziario oggetto della medesima;

b) per “mediatore” si intende qualunque terzo cui è chiesto di condurre la mediazione in modo efficace, imparziale e competente, indipendentemente dalla denominazione o dalla professione di questo terzo nello Stato membro interessato e dalle modalità con cui è stato nominato o invitato a condurre la mediazione.

Articolo 4

Qualità della mediazione

1. Gli Stati membri incoraggiano in qualsiasi modo da essi ritenuto appropriato l’elaborazione di codici volontari di condotta da parte dei mediatori e delle organizzazioni che forniscono servizi di mediazione nonché l’ottemperanza ai medesimi, così come qualunque altro efficace meccanismo di controllo della qualità riguardante la fornitura di servizi di mediazione.

2. Gli Stati membri incoraggiano la formazione iniziale e successiva dei mediatori allo scopo di garantire che la mediazione sia gestita in maniera efficace, imparziale e competente in relazione alle parti.

Articolo 5

Ricorso alla mediazione

1. L’organo giurisdizionale investito di una causa può, se lo ritiene appropriato e tenuto conto di tutte le circostanze del caso, invitare le parti a ricorrere alla mediazione allo scopo di dirimere la controversia. Può altresì invitare le parti a partecipare ad una sessione informativa sul ricorso alla mediazione se tali sessioni hanno luogo e sono facilmente accessibili.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la legislazione nazionale che rende il ricorso alla mediazione obbligatorio oppure soggetto a incentivi o sanzioni, sia prima che dopo l’inizio del procedimento giudiziario, purché tale legislazione non impedisca alle parti di esercitare il diritto di accesso al sistema giudiziario.

Articolo 6

Esecutività degli accordi risultanti dalla mediazione

1. Gli Stati membri assicurano che le parti, o una di esse con l’esplicito consenso delle altre, abbiano la possibilità di chiedere che il contenuto di un accordo scritto risultante da una mediazione sia reso esecutivo. Il contenuto di tale accordo è reso esecutivo salvo se, nel caso in questione, il contenuto dell’accordo è contrario alla legge dello Stato membro in cui viene presentata la richiesta o se la legge di detto Stato membro non ne prevede l’esecutività.

2. Il contenuto dell’accordo può essere reso esecutivo in una sentenza, in una decisione o in un atto autentico da un organo giurisdizionale o da un’altra autorità competente in conformità del diritto dello Stato membro in cui è presentata la richiesta.

3. Gli Stati membri indicano alla Commissione gli organi giurisdizionali o le altre autorità competenti a ricevere le richieste conformemente ai paragrafi 1 e 2.

4. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica le norme applicabili al riconoscimento e all’esecuzione in un altro Stato membro di un accordo reso esecutivo in conformità del paragrafo 1.

Articolo 7

Riservatezza della mediazione

1. Poiché la mediazione deve avere luogo in modo da rispettare la riservatezza, gli Stati membri garantiscono che, a meno che le parti non decidano diversamente, né i mediatori né i soggetti coinvolti nell’amministrazione del procedimento di mediazione siano obbligati a testimoniare nel procedimento giudiziario o di arbitrato in materia civile e commerciale riguardo alle informazioni risultanti da un procedimento di mediazione o connesse con lo stesso, tranne nei casi in cui:

a) ciò sia necessario per superiori considerazioni di ordine pubblico dello Stato membro interessato, in particolare sia necessario per assicurare la protezione degli interessi superiori dei minori o per scongiurare un danno all’integrità fisica o psicologica di una persona; oppure

b) la comunicazione del contenuto dell’accordo risultante dalla mediazione sia necessaria ai fini dell’applicazione o dell’esecuzione di tale accordo.

2. Il paragrafo 1 non impedisce in alcun modo agli Stati membri di adottare misure più restrittive per tutelare la riservatezza della mediazione.

Articolo 8

Effetto della mediazione sui termini di prescrizione e decadenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché alle parti che scelgono la mediazione nel tentativo di dirimere una controversia non sia successivamente impedito di avviare un procedimento giudiziario o di arbitrato in relazione a tale controversia per il fatto che durante il procedimento di mediazione siano scaduti i termini di prescrizione o decadenza.

2. Il paragrafo 1 lascia impregiudicate le disposizioni relative ai termini di prescrizione o decadenza previste dagli accordi internazionali di cui gli Stati membri sono parte.

Articolo 9

Informazioni al pubblico

Gli Stati membri incoraggiano, in qualsiasi modo ritengano appropriato, la divulgazione al pubblico, in particolare via Internet, di informazioni sulle modalità per contattare i mediatori e le organizzazioni che forniscono servizi di mediazione.

Articolo 10

Informazioni sugli organi giurisdizionali e sulle autorità competenti

La Commissione mette a disposizione del pubblico, tramite qualsiasi mezzo appropriato, le informazioni sugli organi giurisdizionali o sulle autorità competenti comunicate dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.

Articolo 11

Revisione

Entro il 21 maggio 2016 la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull’attuazione della presente direttiva. La relazione esamina lo sviluppo della mediazione nell’Unione europea e l’impatto della presente direttiva negli Stati membri. Se del caso, la relazione è corredata di proposte di modifica della presente direttiva.

Articolo 12

Attuazione

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 21 maggio 2011, fatta eccezione per l’articolo 10, per il quale tale data è fissata al più tardi al 21 novembre 2010. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all’atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità di tale riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle principali disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 13

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Articolo 14

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, addì 21 maggio 2008.

Per il Parlamento europeo

Il presidente

H.-G. Pöttering

Per il Consiglio

Il presidente

J. Lenarčič

[1] GU C 286 del 17.11.2005, pag. 1.

[2] Parere del Parlamento europeo del 29 marzo 2007 (GU C 27 E del 31.1.2008, pag. 129), posizione comune del Consiglio del 28 febbraio 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e posizione del Parlamento europeo del 23 aprile 2008 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

[3] Raccomandazione della Commissione 2001/310/CE, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (GU L 109 del 19.4.2001, pag. 56).

[4] GU L 12 del 16.1.2001, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1791/2006 (GU L 363 del 20.12.2006, pag. 1).

[5] GU L 338 del 23.12.2003, pag. 1. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2116/2004 (GU L 367 del 14.12.2004, pag. 1).

[6] GU C 321 del 31.12.2003, pag. 1.

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Mediazione obbligatoria: Il governo Letta non molla!

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Vogliamo sapere cosa ne pensano i nostri rappresentanti in Parlamento!!

La lobby della mediazione sta assestando un altro colpo per aggirare la pronuncia della Corte Costituzionale. Noi avvocati abbiamo l’obbligo di difendere il nostro lavoro ed i diritti dei cittadini, ho già scritto altri tre post a cui rinvio (il parlamento e la lobby della mediazione clikka, il governo letta a servizio delle lobby clikka, mediazione obbligatoria ricordiamoci di questi parlamentari clikka). Voglio solo ricordare che la mediazione obbligatoria è già fallita per il processo del lavoro per il quale era gratuita e svolta con l’ausilio degli Uffici Provinciali del Lavoro. Non dobbiamo mollare fuori dalle porte delle commissioni perlamentari ci sono persone (cd. lobbysti) che perorano la loro causa a danno dei cittadini! Noi avvocati dobbiamo far sapere ai parlamentari che siamo contrari! Per questo vi incollo gli indirizzi e-mail dei parlamentari nonché un testo da inviare. Dobbiamo far sapere a queste persone che dovrebbero rappresentare gli interessi dei cittadini che noi operatori del settore siamo contrari e vogliamo sapere chi dei parlamentari è favorevole e quali forze politiche appoggiano questa sciagurata operazione lobbystica. Fino ad oggi mi hanno risposto solo due parlamentari entrambi del M5S, Angelo Tofalo ed Andrea Colletti che mi hanno dichiarato di essere contrari alla mediazione obbligatoria. Gli altri parlamentari che fanno hanno paura o sono stati comprati dalle lobby? Io da quando c’è questa storia in piedi diffondo l’informazione anche presso i miei clienti, fatelo anche voi e dite che il governo letta/alfano sta cercando di reintrodurre un ulteriore aggravio di costi e perdita di tempo a danno dei cittadini. Per ridurre il carico giudiziario si può agire su altre leve quali l’applicazione dell’istituto della lite temeraria, il miglioramento del funzionamento della P.A. (da cui derivano migliaia di contenziosi, basti pensare ai contenziosi INPS), oppure adottare il modello tedesco con un processo deformalizzato, sulla falsa riga del procedimento d’urgenza, oppure ed ancora la riduzione dei riti e della giurisdizione che determinano tanti danni e contenziosi inutili ai cittadini. Se proprio vogliono percorrere questa strada allora perché non la rendono gratuita la mediazione obbligatoria obbligando gli avvocati a fare un tentativo mediante l’invio di una lettera alla controparte, cosa che credo già facciano tutti gli avvocati nella consapevolezza che il giudizio è l’ultima strada da percorrere, invece no il governo preferisce accontentare le lobby che hanno speso soldi e che adesso li vogliono dai cittadini già tartassati, sul fronte giustizia con l’incredibile aumento dei contributi unificati decuplicati negli ultimi dieci anni! Inviate le e-mail non mollate, avvocati o cittadini inviate le  e-mail ai nostri rappresentanti hanno l’obbligo di risponderci!

Da Repubblica 16 giugno 2013

Mediazione obbligatoria così in cinque anni addio a un milione di cause

Un milione di pendenze civili in meno in cinque anni. Nel “decreto del fare” trova posto anche un pacchetto per snellire l’abnorme arretrato della giustizia civile che scoraggia gli investimenti, oltre a ingolfare tribunali al collasso. Per raggiungere l’obiettivo, a sorpresa viene ripristinata la mediazione obbligatoria, partita qualche anno fa ma poi bloccata dalla Consulta, che consente di dribblare aule e giudici e di risolvere le controversie con un più rapido accordo tra le parti favorito da un professionista qualificato, il mediatore  appunto (ma gli avvocati saranno  mediatori per legge, senza altri  accreditamenti). Mediazioni non  per tutte le cause, però. Fuori  restano le liti per danni da incidenti stradali. Il decreto prevede poi altri due strumenti anti-ingolfamento. Il primo, coinvolgere i meritevoli neo laureati in giurisprudenza con stage presso tribunali e Corti d’appello così da smaltire le pratiche (il loro sarà un «qualificato contributo»). Il secondo, istituire 30 assistenti di studio nelle sezioni civili della Cassazione, scelti dal Csm tra i magistrati ordinari in ruolo. Nel pacchetto, infine, viene rivista la norma sul concordato in bianco per impedire abusi, ovvero domande depositate in tribunale solo per rinviare e non evitare il fallimento.
Ecco gli indirizzi e-mail dei parlamentari ed il messaggio che potreste inviare, in fondo il testo del decreto legge che riguarda la mediazione:

Come cittadino voglio sapere quale è il Suo parere sul progetto del governo letta di reintrodurre la mediazione obbligatoria nel processo civile. Le ricordo che l’accesso alla giustizia per l’art. 24 della Costituzione deve essere libero e che la stessa mediazione obbligatoria, poiché si è rivelata inefficace, è stata eliminata dal processo del lavoro modificando l’art. 410 c.p.c. Noi avvocati dei Fori Italiani siamo contrari alla reintroduzione della mediazione obbligatoria poiché essa è un danno per i cittadini e costituisce, in questo momento di crisi, un ulteriore aggravio di costi che nella giustizia si è manifestato già con gli spropositati aumenti dei contributi unificati! Le sarei grato se mi comunicasse il suo parere nonché il Suo schieramento politico affinché io come cittadino possa sapere come un mio rappresentante si comporta in parlamento.

Grazie.

Usate gli indirizzi a gruppi come sono riportati:

amato_maria@camera.it, castricone_a@camera.it, dincecco_v@camera.itginoble_t@camera.itgutgeld_i@camera.itlegnini_g@camera.itmelilla_g@camera.it, distefano_fabrizio@camera.it, piccone_f@camera.it, tancredi_p@camera.itcolletti_a@camera.itdelgrosso_d@camera.it, vacca_g@camera.it,battaglia_d@camera.it, bindi_r@camera.it, bruno_vincenza@camera.it, censore_b@camera.itcovello_s@camera.it, dattorre_a@camera.it, magorno_e@camera.it, oliverio_n@camera.it, stumpo_n@camera.it, bianchi_d@camera.it, galati_g@camera.it, santelli_j@camera.it, scopelliti_r@camera.it, cesa_l@camera.it, barbanti_s@camera.it, dieni_f@camera.it, nesci_d@camera.it, parentela_p@camera.it, aiello_f@camera.it, bruno_franco@camera.it, bossa_l@camera.itepifani_e@camera.itimpegno_l@camera.itmanfredi_massimiliano@camera.it, palma_g@camera.itpaolucci_m@camera.itpiccolo_s@camera.it, piccolo_giorgio@camera.it, rostan_m@camera.it, tartaglione_a@camera.itvaccaro_g@camera.it, valente_valeria@camera.it,migliore_g@camera.it,scotto_arturo@camera.it, formisano_aniello@camera.it, alfano_g@camera.it, calabro_r@camera.it, castiello_g@camera.it,cesaro_l@camera.it,marotta_a@camera.itrotondi_g@camera.itrusso_p@camera.ittaglialatela_m@camera.itcimmino_l@camera.it, buttiglione_r@camera.it, colonnese_v@camera.it, dimaio_luigi@camera.itfico_r@camera.it,gallo_luigi@camera.it, micillo_s@camera.it,agostini_roberta@camera.it;cirielli_e@camera.it, carfagna_m@camera.it, dalessandro_l@camera.it, degirolamo_n@camera.it, petrenga_g@camera.it, sarro_c@camera.it, attaguile_a@camera.it, cesaro_antimo@camera.it, dagostino_a@camera.it, demita_g@camera.it, giordano_silvia@camera.it, pisano_g@camera.it, sibilia_c@camera.it, tofalo_a@camera.it, amendola_vincenzo@camera.it, bonavitacola_f@camera.it, capozzolo_s@camera.it, chaouki_k@camera.it, coccia_l@camera.it, delbasso_u@camera.it, famiglietti_l@camera.it, iannuzzi_b@camera.it, paris_v@camera.it, picierno_p@camera.it, rughetti_a@camera.it, valiante_s@camera.it, giordano_g@camera.it, ragosta_m@camera.it,savino_s@camera.it, fedriga_m@camera.it, gigli_g@camera.it, prodani_a@camera.it, rizzetto_w@camera.it, blazina_t@camera.it, brandolin_g@camera.it, coppola_p@camera.it, malisani_g@camera.it, rosato_e@camera.it, zanin_g@camera.it, pellegrino_s@camera.it, marguerettaz_r@camera.it, biancofiore_m@camera.it, dellai_l@camera.it, fraccaro_r@camera.it, bressa_g@camera.it, gnecchi_m@camera.it, nicoletti_m@camera.it, kronbichler_f@camera.it, alfreider_d@camera.it, gebhard_r@camera.it, ottobre_m@camera.it, plangger_a@camera.it, schullian_m@camera.it,bersani_p@camera.it, carbone_e@camera.it, casati_e@camera.itcimbro_e@camera.it, civati_g@camera.itcova_p@camera.itfiano_e@camera.it, galli_giampaolo@camera.it, gasparini_d@camera.it, giuliani_f@camera.it, laforgia_f@camera.itmalpezzi_s@camera.it, marzano_m@camera.itmauri_m@camera.it, monaco_f@camera.it, mosca_a@camera.it, peluffo_v@camera.it, pollastrini_b@camera.itquartapelle_l@camera.itquartapelle_l@camera.it, rampi_r@camera.it,farina_d@camera.it, fava_claudio@camera.it,bernardo_m@camera.itcasero_l@camera.itcentemero_e@camera.itlupi_m@camera.it, squeri_l@camera.it, grimoldi_p@camera.itrondini_m@camera.itcorsaro_m@camera.it,borletti_i@camera.it, dambruoso_s@camera.it

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Il testo del decreto legge del “decreto del fare” … s

Capo VIII
Misure in materia di mediazione civile e commerciale

Art. 23
(Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28)
1. Al decreto legislativo 4 marzo 2010 n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) All’articolo 4, comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente periodo: “L’avvocato informa altresì l’assistito dei casi in cui l’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale”; allo stesso comma, sesto periodo, dopo la parola “documento,” sono inserite le seguenti parole: “se non provvede ai sensi dell’articolo 5, comma 1,”;
b) all’articolo 5, prima del comma 2, è inserito il seguente comma:
“1. Chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa a una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza. Il giudice ove rilevi che lamediazione è già iniziata, ma non si è conclusa, fissa la successiva udienza dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 6. Allo stesso modo provvede quando la mediazione non è stata esperita, assegnando contestualmente alle parti il termine di quindici giorni per la presentazione della domanda di mediazione. Il presente comma non si applica alle azioni previste dagli articoli 37, 140 e 140-bis del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e successive modificazioni.”;
c) all’articolo 5, comma 2, primo periodo, prima delle parole “salvo quanto disposto” sono aggiunte le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”; allo stesso comma, stesso periodo, le parole “invitare le stesse a procedere alla” sono sostituite dalle seguenti parole: “disporre l’esperimento del procedimento di”; allo stesso comma, stesso periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “; il tal caso l’esperimento delprocedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale.”; allo stesso comma, secondo periodo, le parole “L’invito deve essere rivolto alle parti” sono sostituite dalle seguenti parole: “Il provvedimento di cui al periodo precedente indica l’organismo di mediazione ed è adottato”; allo stesso comma, terzo periodo, le parole “Se le parti aderiscono all’invito,” sono soppresse;
d) all’articolo 5, comma 4, prima delle parole “2 non si applicano” sono aggiunte le parole “I commi 1 e”; allo stesso comma, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente lettera: “b-bis) nei procedimenti di consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite, di cui all’articolo 696-bis del codice di procedura civile;”;
e) all’articolo 5, comma 5, prima delle parole “salvo quanto” sono aggiunte le parole “Fermo quanto previsto dal comma 1 e”;
f) all’articolo 6, comma 1, la parola “quattro” è sostituita dalla seguente parola: “tre”; al comma 2, dopo le parole “deposito della stessa” sono aggiunte le parole “e, anche nei casi in cui il giudice dispone il rinvio della causa ai sensi del quarto o del quinto periodo del comma 1 dell’articolo 5 ovvero ai sensi del comma 2 dell’articolo 5,”;
g) all’articolo 7, il comma 1 è sostituto dal seguente comma: “1. Il periodo di cui all’articolo 6 e il periodo del rinvio disposto dal giudice ai sensi dell’articolo 5, commi 1 e 2, non si computano ai fini di cui all’articolo 2 della legge 24 marzo 2001, n. 89”;
h) all’articolo 8, comma 1, le parole “il primo incontro tra le parti non oltre quindici’’ sono sostituite dalle seguenti parole: “un primo incontro di programmazione, in cui il mediatore verifica con le parti le possibilità di proseguire il tentativo di mediazione, non oltre trenta’’;
i) all’articolo 8, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “5. Dalla mancata partecipazione senza giustificato motivo al procedimento di mediazione, il giudice può desumere argomenti di prova nel successivo giudizio ai sensi dell’articolo 116, secondo comma, del codice di procedura civile. Il giudice condanna la parte costituita che, nei casi previsti dall’articolo 5, non ha partecipato al procedimento senza giustificato motivo, al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto per il giudizio.”;
l) all’articolo 11, comma 1, dopo il terzo periodo, è aggiunto il seguente periodo: “Prima della formulazione della proposta, il mediatore informa le parti delle possibili conseguenze di cui all’articolo 13.”;
m) all’articolo 12, comma 1, dopo le parole “Il verbale di accordo,” sono aggiunte le seguenti parole: “sottoscritto dagli avvocati che assistono tutte le parti e”;
n) all’articolo 13, il comma 1 è sostituito dal seguente comma: “1. Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo alla formulazione della stessa, e la condanna al rimborso delle spese sostenute dalla parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento all’entrata del bilancio dello Stato di un’ulteriore somma di importo corrispondente al contributo unificato dovuto. Resta ferma l’applicabilità degli articoli 92 e 96 del codice di procedura civile. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano altresì alle spese per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4.”; dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti commi: “2. Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al contenuto della proposta, il giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni, può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al mediatore e per il compenso dovuto all’esperto di cui all’articolo 8, comma 4. Il giudice deve indicare esplicitamente, nella motivazione, le ragioni del provvedimento sulle spese di cui al periodo precedente.
3. Salvo diverso accordo le disposizioni precedenti non si applicano ai procedimenti davanti agli arbitri.”;
o) all’articolo 16, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente comma: “4-bis. Gli avvocati iscritti all’albo sono di diritto mediatori.”;
p) all’articolo 17, al comma 4 sono premesse le seguenti parole: “Fermo quanto previsto dai commi 5 e 5-bis del presente articolo,”; allo stesso comma, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera: “d) le riduzioni minime delle indennità dovute nelle ipotesi in cui la mediazione è condizione di procedibilità ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2.”; dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti commi: “5. Quando la mediazione è condizione di procedibilità della domanda ai sensi dell’articolo 5, comma 1, ovvero è prescritta dal giudice ai sensi dell’articolo 5, comma 2, all’organismo non è dovuta alcuna indennità dalla parte che si trova nelle condizioni per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell’articolo 76 (L) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115. A tale fine la parte è tenuta a depositare presso l’organismo apposita dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, la cui sottoscrizione può essere autenticata dal medesimo mediatore, nonché a produrre, a pena di inammissibilità, se l’organismo lo richiede, la documentazione necessaria a comprovare la veridicità di quanto dichiarato.
5-bis. Quando, all’esito del primo incontro di programmazione con il mediatore, il procedimento si conclude con un mancato accordo, l’importo massimo complessivo delle indennità di mediazione per ciascuna parte, comprensivo delle spese di avvio del procedimento, è di 80 euro, per le liti di valore sino a 1.000 euro; di 120 euro, per le liti di valore sino a 10.000 euro; di 200 euro, per le liti di valore sino a 50.000 euro; di 250 euro, per le liti di valore superiore.”.

Il Parlamento e la lobby della Mediazione obbligatoria

enrico-gianni-letta-233359_tnChe le lobby hanno una influenza sui nostri parlamentari è evidente altrimenti non ci spieghiamo come mai escano dei provvedimenti che non sono affatto in favore della cittadinanza ma sono il frutto di pressioni che si esercitano addirittura fuori dalle stanze delle commissioni. Orbene, ho già scritto un post per aver saputo che il governo letta ha in agenda la mediazione obbligatoria (mediazione obbligatoria il governo letta a servizio delle lobby (clikka). Ebbene, credo che il fenomeno della mediazione obbligatoria sia un esempio ancora più incalzante. Se penso poi che la moglie di Angelino Alfano (fervente sostenitore della mediazione obbligatoria), l’avvocatessa Tiziana Miceli, appena introdotta la legge, e prima della pronuncia della Santa Corte Costituzionale che l’ha dichiarata illegittima, è corsa alla ADR (iscritta al n. 3 dell’albo nazionale dei mediatori) a fare il corso per diventare “mediatricessa” allora due più due fa quattro. Cosa dire occorre fare pressione e fare in modo che i parlamentari sappiano che li guardiamo a vista! Inviate ad ogni Parlamentare una mail per farglielo sapere e per chiedere di conoscere cosa ne pensano loro della mediazione obbligatoria, facciamoli uscire allo scoperto. Fino ad oggi mi hanno risposto solo due parlamentari del M5S: Angelo Tofalo ed Andrea Colletti che mi hanno dichiarato di essere contrari alla mediazione obbligatoria. Gli altri parlamentari che fanno hanno paura o sono stati comprati dalle lobby? la domanda sorge spontanea dopo aver visto il servizio delle  Iene.   

mediazione obbligatoria ricordiamoci di questi parlamentari

Di seguito il servizio allucinante delle iene da cui si evince che i parlamentari sarebbero addirittura comprati a suon di bigliettoni mensili!

Il servizio delle Iene sulle lobby in parlamento

di seguito gli indirizzi e-mail dei parlamentari mandate una mail anche voi …

amato_maria@camera.it;castricone_a@camera.it;dincecco_v@camera.it;ginoble_t@camera.it;gutgeld_i@camera.it;legnini_g@camera.it;melilla_g@camera.it;distefano_fabrizio@camera.it; piccone_f@camera.it;tancredi_p@camera.it;colletti_a@camera.it;delgrosso_d@camera.it; vacca_g@camera.it; battaglia_d@camera.it;bindi_r@camera.it;bruno_vincenza@camera.it;censore_b@camera.itcovello_s@camera.it;dattorre_a@camera.it;magorno_e@camera.it;oliverio_n@camera.it; stumpo_n@camera.it;bianchi_d@camera.it;galati_g@camera.it;santelli_j@camera.it; scopelliti_r@camera.it;cesa_l@camera.it;barbanti_s@camera.it;dieni_f@camera.it; nesci_d@camera.it;parentela_p@camera.it;aiello_f@camera.it;bruno_franco@camera.it;

agostini_roberta@camera.it;bossa_l@camera.it;

epifani_e@camera.it;impegno_l@camera.it;manfredi_massimiliano@camera.it;palma_g@camera.it;paolucci_m@camera.it;

 

piccolo_s@camera.it;piccolo_giorgio@camera.it;rostan_m@camera.it;tartaglione_a@camera.it; vaccaro_g@camera.it;valente_valeria@camera.it; migliore_g@camera.it;scotto_arturo@camera.it;

formisano_aniello@camera.it;alfano_g@camera.it;calabro_r@camera.it;castiello_g@camera.it; cesaro_l@camera.it;marotta_a@camera.it;

 

rotondi_g@camera.it;russo_p@camera.it; taglialatela_m@camera.it;cimmino_l@camera.it;buttiglione_r@camera.it;colonnese_v@camera.it; dimaio_luigi@camera.it;fico_r@camera.it;gallo_luigi@camera.it;micillo_s@camera.it; cirielli_e@camera.it;carfagna_m@camera.it;dalessandro_l@camera.it;degirolamo_n@camera.it; petrenga_g@camera.it;sarro_c@camera.it;attaguile_a@camera.it;cesaro_antimo@camera.it;dagostino_a@camera.it;demita_g@camera.it;giordano_silvia@camera.it;pisano_g@camera.it; sibilia_c@camera.it;tofalo_a@camera.it;amendola_vincenzo@camera.it; bonavitacola_f@camera.it;

 

capozzolo_s@camera.it;chaouki_k@camera.it;coccia_l@camera.it; delbasso_u@camera.it;famiglietti_l@camera.it;iannuzzi_b@camera.it;paris_v@camera.it;picierno_p@camera.it;rughetti_a@camera.it;valiante_s@camera.it;giordano_g@camera.it;ragosta_m@camera.it;savino_s@camera.it;fedriga_m@camera.it;gigli_g@camera.it;prodani_a@camera.it; rizzetto_w@camera.it;blazina_t@camera.it;brandolin_g@camera.it;coppola_p@camera.it; malisani_g@camera.it;rosato_e@camera.it;zanin_g@camera.it;pellegrino_s@camera.it; marguerettaz_r@camera.it;

 

biancofiore_m@camera.it;dellai_l@camera.it;fraccaro_r@camera.it;bressa_g@camera.it; gnecchi_m@camera.it;nicoletti_m@camera.it;kronbichler_f@camera.it;alfreider_d@camera.it; gebhard_r@camera.it;ottobre_m@camera.it;plangger_a@camera.it;schullian_m@camera.it; bersani_p@camera.it;carbone_e@camera.it;casati_e@camera.it;cimbro_e@camera.it;

civati_g@camera.it;cova_p@camera.it;fiano_e@camera.it;galli_giampaolo@camera.it;   gasparini_d@camera.it;giuliani_f@camera.it;laforgia_f@camera.it;malpezzi_s@camera.it; marzano_m@camera.it;mauri_m@camera.it;monaco_f@camera.it;

mosca_a@camera.it;peluffo_v@camera.it;pollastrini_b@camera.it;quartapelle_l@camera.it; quartapelle_l@camera.it;rampi_r@camera.it;farina_d@camera.it;fava_claudio@camera.it; bernardo_m@camera.it;casero_l@camera.it;centemero_e@camera.it;lupi_m@camera.it;

squeri_l@camera.it;grimoldi_p@camera.it;rondini_m@camera.it;

corsaro_m@camera.it;borletti_i@camera.it;dambruoso_s@camera.it;librandi_g@camera.it;

carinelli_p@camera.it;caso_v@camera.itderosa_m@camera.it;distefano_manlio@camera.itpesco_d@camera.it;tripiedi_d@camera.it;

 

da Il Mattino Nazionale del 20.05.2013

ROMA – Chi sa qualcosa sui parlamentari pagati da multinazionali, come si afferma ne “Le Iene”, farebbe bene a denunciare questi comportamenti «gravissimi».
Lo afferma il presidente del Senato Pietro Grasso. «Io – aggiunge – mi adopererò per fornire agli inquirenti nel più breve tempo tutte le informazioni che riterranno utili alle indagini».

«Dalle anticipazioni giornalistiche in merito al servizio delle Iene su deputati e senatori che, nelle scorse legislature, sarebbero stati pagati da multinazionali per operare modifiche favorevoli ai disegni di legge in discussione – si legge in una nota di Palazzo Madama – emerge la denuncia di un comportamento che, se provato, sarebbe gravissimo». «Purtroppo – aggiunge – la natura di denuncia, anonima nella fonte e nei destinatari, rende difficile procedere all’accertamento della verità. Spero quindi che gli autori del servizio e il cittadino informato di fatti così gravi provvedano senza indugio a fare una regolare denuncia alla Procura, in modo da poter accertare natura e gravità dei fatti contestati». «Da parte mia – continua Grasso – assicuro che mi adopererò per fornire agli inquirenti nel più breve tempo tutte le informazioni che riterranno utili alle indagini».

«Giorni fa ho evidenziato l’esigenza di una legge che disciplini, in maniera chiara e trasparente, l’attività lobbistica che al momento, seppur sempre presente, si muove in maniera nascosta». Lo afferma il presidente del Senato Pietro Grasso commentando, in una nota, la notizia de ‘Le Ienè di parlamentari pagati da multinazionali.

«Ho dimostrato di considerare la lotta alla corruzione un’assoluta emergenza depositando, il mio primo giorno da senatore, un ddl con »Disposizioni in materia di corruzione, voto scambio, falso in bilancio e riciclaggio« , che martedì sarà preso in esame dalla Commissione Giustizia del Senato». Lo dice Pietro Grasso in una nota. «Spero che divenga presto legge dello Stato – aggiunge Grasso – e che si possa cogliere l’occasione per introdurre nel testo un reato specifico per il traffico di influenze illecite nell’attività parlamentare che renda più facile punire i comportamenti denunciati dal servizio televisivo».

Mediazione obbligatoria: Il governo Letta a servizio delle lobby

enrico-gianni-letta-233359_tnIl Governo letta ha nella sua agenda il ripristino della conciliazione obbligatoria. Io ho già ho scritto sul tema avvalendomi della mia esperienza di avvocato del Foro di Napoli e dicendo chiaramente che è una ulteriore tassa che viene caricata sui cittadini a favore di lobby di potere che si sono organizzate investendo denaro a danno della collettività. L’idea della mediazione obbligatoria (che resta una contraddizione in termini) viene contrabbandata come un mezzo deflattivo della giustizia. Io, nella mia esperienza, per quel poco che è durata, prima del sacrosanto intervento della Corte Costituzionale, che l’ha dichiarata illegittima, ho potuto constatare che la mediazione obbligatoria è stata solo una tassa perché il cd. verbale negativo necessario per poi “fare causa” è costato al cittadino semplicemente come un ulteriore spesa che si aggiunge a quelle paurosamente decuplicate previste per accedere alla giustizia. Solo che il cd. contributo unificato che si paga va allo stato, mentre i cd. diritti di segreteria ed i compensi per la mediazione obbligatoria vanno nelle tasche dei privati organizzatisi in vere e propri lobby a cui anche questo governo è sensibile. Qualche tempo fa ho anche scritto sul tema segnalando come esso era ben accolto in modo trasversale dai precedenti parlamentari  (ricordiamoci di questi parlamentari clikka), oggi spero che i nuovi parlamentari abbiano la forza per mandare a quel paese questo assurdo progetto che finisce anche per avvilire il lavoro degli avvocati. Per dirla tutta, io prima di proporre un giudizio per un mio cliente cerco ogni modo per evitare la causa. Bene allora, proporrei al nuovo governo di coalizione, anziché aggiungere queste spese a carico dei cittadini, perché non istituzionalizzare ciò che ogni avvocato già fa in ossequio al noto brocardo “meglio nu male accordo che na causa vinta” (meglio un cattivo accordo che una causa vinta). Invece no! Il nostro governo di compromesso ha già stipulato una bella cambiale con le forze oscure del paese mostrandosi sensibile ad accogliere questa istanza a danno dei cittadini e di coloro che essendo giovani e poveri in canna si avvicinano alla professione di avvocato. Solo per capire il senso nel quale stiamo andando: io da figlio di operaio sono riuscito a mettere in piedi uno studio legale e praticare la professione da oltre quindici anni traendo un reddito per me e la mia famiglia, oggi un giovane avvocato figlio di operaio non avrebbe la possibilità di fare la stessa cosa per la paurosa decuplicazione delle tasse! Complimenti gianni ed enrico letta state andando nel verso giusto che schifo!

usate l’hastag #nomediazioneobbligatoria per far valere ul vostro dissenso!

Voglio sapere cosa ne pensano i nostri parlamentari ed in particolare quelli della mia regione (Campania). Voglio sapere come ci rappresentano i nostri rappresentanti devono dichiararlo ed avere il coraggio di sostenere le loro tesi!

ROMA. Il Presidente del consiglio, Enrico Letta, ha presentato i punti sui quali fondare il programma di governo. Punti che  non potranno prescindere da quanto raccomandato dai saggi nominati dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Per quanto riguarda la giustizia civile, nell’ottica della riduzione dei tempi della giustizia e al fine di snellire il carico del contenzioso civile, sarà necessario promuovere l’utilizzo di misure alternative di risoluzione delle cause, mediante il ripristino di forme obbligatorie di mediazione.

Contestualmente il neo premier abbraccia anche la politica di potenziamento delle strutture giudiziarie, e, soprattutto, la promozione del principio di moralizzazione della vita pubblica.

Secondo Letta bisogna dunque primariamente combattere la corruzione. Anche sul fronte emergenza-carceri il recente programma ripercorre le indicazioni tracciate dai saggi, e cioè la depenalizzazione e l’utilizzo costante, ove possibile, di misure alternative alla detenzione.

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