Bagnoli Futura quale Futuro?

Il 7 settembre scorso ho postato la delibera di giunta su bagnoli futura che prevede una sorta di ricapitalizzazione della società mediante la rinuncia del comune di napoli al trasferimento della Porta del Parco, del parco dello sport e del turtle centre, tutti beni che dovrebbero essere assegnati al patrimonio indisponibile dell’amministrazione. Oggi posto la relazione del Collegio dei Revisori sulla citata delibera. All’adozione dell’atto, di cui il Consiglio è investito, vi sono numerose difficoltà tecniche dovute ad uno stato, direi, comatoso della società. Ultimamente, infatti, lo stesso Sindaco in una intervista riferiva circa Bagnoli Futura: “abbiamo ereditato un cadavere”. Ecco oggi al consiglio comunale si chiede di resuscitare il morto solo che a parere mio forse per fare ciò non basterebbe il “Figlio” ma ci vorrebbe il “Padre”. Siamo, infatti, ad una svolta epocale dove o ci si infila nel solco del rispetto delle regole o si  viaggia su una strada parallela che potrebbe avere anche brusche inversioni ad “U”. Di ciò, infatti, ci avvertono i revisori che paventano la possibilità che i beni di cui si chiede il trasferimento potrebbero essere coinvolti in una procedura concorsuale (alias fallimento). Bagnoli Futura ha riportato perdite di bilancio in tre esercizi 2008, 2009 e 2010, come riferiscono gli stessi Revisori e per legge la società non può essere assolutamente beneficiare di alcuna attribuzione. E’ da un po’ di giorni che mi chiedo cosa c’entri la politica in questo. Si può per ragioni “politiche” infrangere la legge? E se si qual’è il limite oltre il quale il “superamento” della legge non è consentito? chi lo stabilisce? La questione è molto seria perché la chiusura o peggio il fallimento di Bagnoli Futura determinerebbe anche il fallimento di una intera area dove il Comune perderebbe il controllo. Ma questo può essere imputato a quest’amministrazione? O al suo consiglio comunale? Io sono convinto di no. Occorre però avere coraggio ed essere in grado di affrontare la realtà e non avere paura di puntare il dito verso i colpevoli affinché se ne assumono la responsabilità innanzi al tutta la città! Per cambiare rotta occorre vincolarsi al rispetto delle regole ed investire la città del dibattito sul futuro di Bagnoli.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI Napoli, 18 settembre 2012

Rif.: delibera di G.C. n.661 del 09-08-2012 – proposta al Consiglio: modifica dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e della Convenzione della Bagnolifutura Società di Trasformazione Urbana per Azioni costituita con delibera di Consiglio Comunale n°40 del 18/02/2002.

Con il provvedimento in esame la G.C. propone di modificare l’articolo 1 dell’Atto Costitutivo, l’articolo 4 dello Statuto della Bagnolifutura Società di Trasformazione Urbana per Azioni costituita con delibera di Consiglio Comunale n°40 del 18/02/2002, nonché approvare un nuovo testo della Convenzione tra la medesima società ed i tre Enti pubblici azionisti.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, le modifiche proposte devono essere sottoposte alla vigilanza dell’Organo di Revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio dei Revisori

Visto che,

  • · la Bagnolifutura S.p.A. ha per oggetto “… la progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana nel territorio del Comune di Napoli, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (…) può pervenire al possesso delle aree interessate dall’intervento (…) procedere alla loro bonifica, trasformazione, manutenzione, gestione e commercializzazione (…) può compiere altresì tutti gli atti necessari o opportuni al fine del perseguimento dell’oggetto sociale, come individuato nei commi che precedono”;
  • · con la delibera in esame viene rappresentata l’evoluzione della società partecipata Bagnolifutura S.p.A. (di seguito detta anche STU) dalla sua costituzione del 18/02/2002 ad oggi;
  • in data 25/6/2002 fu sottoscritta un’apposita convenzione che disciplinava i rapporti tra la Bagnolifutura S.p.A. ed i suoi soci Comune di Napoli, Provincia di Napoli e Regione Campania, prevedendo espressamente che le opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale fossero trasferite al Comune di Napoli, alla Regione Campania e/o alla Provincia di Napoli, secondo competenza, entro dieci anni dalla costituzione della società;

· ad oggi la Bagnolifutura S.p.A. ha realizzato circa il 60% dei lavori di bonifica dell’area individuata nella convenzione, oltre ad alcune attrezzature di interesse generale ed opere di urbanizzazione secondaria, avviando altresì le procedure per la vendita dei suoli. 
Considerato che,

· l’Amministrazione Comunale intende dare nuovo impulso al completamento del progetto di riqualificazione per il quale è stata costituita la Bagnolifutura S.p.A. ed alla piena valorizzazione dell’area urbana oggetto delle attività della STU, nonché adoperarsi per garantire la continuità aziendale, attesi la difficile situazione economico – finanziaria e il ritardo nelle procedure di evidenza pubblica di vendita dei suoli;

· l’Amministrazione Comunale intende aggiornare ed ampliare l’ambito di competenze della STU, attribuendole altresì la funzione di poter operare sugli immobili siti sull’intero territorio comunale, trasformandoli, riqualificandoli, valorizzandoli e sviluppandoli;

· in previsione di questa nuova mission aziendale della STU, l’Amministrazione ritiene indispensabile rafforzarne la struttura patrimoniale.

Rilevato che,

· il Comune di Napoli intende rafforzare la struttura patrimoniale della STU attraverso 
l’attribuzione gratuita alla stessa delle opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale realizzate o in corso di realizzazione che, pertanto, costituiranno beni del patrimonio della società; tale patrimonio sarà, altresì, incrementato dagli immobili che il Comune di Napoli di volta in volta deciderà di assegnarle per la relativa trasformazione, riqualificazione, valorizzazione, sviluppo e gestione in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

· la Bagnolifutura S.p.A. potrà disporre di tali beni nei limiti della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’articolo 828 del codice civile e nel rispetto delle prerogative del Comune di Napoli, ente programmatore e socio di maggioranza assoluta della STU;

· dette opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale realizzate o in corso di realizzazione potranno formare oggetto di atti di disposizione da parte della STU a favore di terzi, a condizione che sia mantenuta la loro specifica destinazione d’uso pubblico;

· pertanto è necessario modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto della STU, nonché procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione con gli Enti soci (Comune di Napoli, Provincia di Napoli e Regione Campania) che sostituisca quella tra le medesime parti firmata il 25/6/2002. 
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori evidenzia che:

la Bagnolifutura S.p.A. ha chiuso in fortissima perdita i bilanci relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 e ad oggi non ha ancora approvato il bilancio per l’esercizio 2011, denotando un elevato livello di indebitamento. L’analisi degli indicatori reddituali del triennio 2008/2010 fa emergere un costante peggioramento della redditività aziendale e un forte squilibrio economico – patrimoniale. Questa preoccupante situazione impone di valutare, in via preventiva, il reale impatto delle modifiche proposte con la delibera di G.C. n°661 del 9/8/2012 sul mantenimento della continuità aziendale e sul

rispetto dei dettami previsti dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;

–  la delicata situazione di bilancio impone, altresì, una approfondita due dilgence di natura civilistica preventiva rispetto a qualsivoglia patrimonializzazione, onde evitare che il palesarsi di eventuali future procedure concorsuali a danno della Bagnolifutura S.p.A. possano coinvolgere anche i beni oggetto delle patrimonializzazioni descritte nella delibera di G.C. n°661 del 9/8/2012;

–  è indispensabile acquisire la formale approvazione del Bilancio 2011 della Bagnolifutura S.p.A. in utile di esercizio affinché non si configurino le fattispecie richiamate dall’articolo 6, comma 19 del D.Lgs 31/5/2010 n°78 che non consentono conferimenti, di qualsivoglia natura, alle società partecipate pubbliche che abbiano registrato perdite di bilancio in tre esercizi consecutivi; (art.6 cit.: 19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile [che prevede il conferimento dovuto per legge se il capitale sociale si riduce per perdite al di sotto di quello di legge], effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma).

–  si ritiene indispensabile ottenere in via preventiva un parere legale dall’Avvocatura Comunale sulla corretta individuazione giuridica del negozio da porre in essere che, secondo il Collegio, potrebbe prefigurarsi come atto di liberalità indiretta o meglio come atto di liberalità non donativa unilaterale consistendo, di fatto, nella rinunzia ad un diritto reale o di credito da parte del Comune di Napoli in favore del donatario Bagnolifutura S.p.A.. La fattispecie, pertanto, prefigurerebbe un atto potestativo di natura attributiva di una intervenuta unilaterale rinuncia da parte del titolare delle opere infrastrutturali (il Comune di Napoli) a favore della Bagnolifutura S.p.A.. 
L’atto si tradurrebbe, dunque, nella individuazione finale del nuovo titolare dei beni che, fino ad oggi, sono stati detenuti dalla Bagnolifutura S.p.A. in qualità di soggetto attuatore delle opere.
Si evidenzia, infine, che questo modus operandi dovrà essere replicato per tutte le opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale realizzate o in corso di realizzazione di competenza non solo del Comune di Napoli ma anche degli altri Enti Pubblici azionisti;

–  l’atto di attribuzione gratuita dovrà essere contabilizzato nel bilancio della Bagnolifutura S.p.A. secondo i dettami previsti dal principio contabile Organismo Italiano di Contabilità n°16 che testualmente recita“… Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito debbono essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi – sostenuti e da sostenere – affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell’impresa. Il valore netto così determinato viene rilevato come provento straordinario, alla voce E.20 del conto economico; inoltre, se tale valore è rilevante, deve esserne data adeguata illustrazione nella nota integrativa. Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito vengono ammortizzate con i medesimi criteri statuiti per le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo oneroso”;

–  se il parere dell’Avvocatura Comunale dovesse confermare la natura giuridica del negozio individuata dal Collegio ai punti precedenti, si ritiene che l’individuazione finale della titolarità delle opere realizzate per conto del Comune di Napoli possa non prefigurare un atto imponibile né ai fini IVA né ai fini dell’imposta di registro, in quanto si tratterebbe di un mero negozio dichiarativo senza trasferimento immobiliare e senza controprestazione, con assenza di una capacità contributiva scaturente dall’attribuzione di uno o più cespiti senza versamento di corrispettivo;

–  è necessaria una attenta valutazione della compatibilità dei suddetti atti di liberalità indiretta con la normativa che ha regolamentato l’erogazione dei contributi sino ad oggi ricevuti dalla Bagnolifutura S.p.A. per la bonifica delle aree, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di revoca degli stessi;

–  la individuazione e l’affidamento alla Bagnolifutura S.p.A. di nuove aree di trasformazione e valorizzazione deve essere accompagnata da idonee analisi costi – benefici, da accurati piani industriali e da dettagliati piani economico – finanziari al fine di valutare, nella maniera più opportuna ed in un’ottica di preservazione dell’interesse pubblico, gli effetti della patrimonializzazione immobiliare. 
Il Collegio dei Revisori

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