Se la cultura della legalità manca al governo

del rioBeppe Grillo nel suo blog ha segnalato che i due neoministri del PD, Del Rio e Zanonato, non possono ricoprire la carica di ministro in quanto sono sindaci rispettivamente di Reggio Emilia e di Padova (cittadine con popolazione superiore a 5.000 abitanti) e pertanto in virtù dell’art. 13 del D.L. 138/2011 sono incompatibili e devono dimettersi dalla carica di primo cittadino. Entrambi, pare abbiano dichiarato che sono disponibili a rinunciare allo stipendio da sindaco ma credo che ciò non basti né sia corretta! La cosa, infatti, non è di poco conto in quanto o Enrico Letta ed il suo staff non conoscevano la norma, oppure, pur conoscendola, hanno pensato bene di non ritenerla valida per loro, del che non so quale cosa sia peggio! Credo che in ogni altra parte del mondo cd. civilizzato questa cosa farebbe scattare dimissioni a raffica ed indignazioni senza neppure che vi fosse una norma di legge, in quanto, non si può ritenere che un ministro possa contemporaneamente continuare ad occupare due poltrone. In Italia, invece, abbiamo fatto una legge e ci prendiamo il gusto di violarla, solo che, in questo caso, a violarla è il governo stesso che dovrebbe essere il primo organo a rispettare le leggi. Credo che il significato di questa cosa sia più profondo ed abbia radici nella “incultura della legalità” nella quale siamo precipitati perché i principi costituzionali li abbiamo visti calpestare platealmente senza che nel paese si formasse alcun senso di indignazione. E’ inutile ricordare il Cavaliere che ha preteso che un parlamento intero ritenesse ruby  la nipote di mubarak, oppure le leggi personali ed oggi la violazione di leggi per interessi di governo. La cosa potrà sembrare non grave ma io credo che ogni popolo debba, per lo meno, pretendere che coloro che sono alle massime cariche dello Stato rispettino sempre e comunque le leggi a tutela dei cittadini. L’incompatibilità, prevista, infatti non è un capriccio ma è una garanzia per i cittadini che non possono tenere un sindaco di una città di 800.000 abitanti a mezzo servizio né gli altri cittadini, non residenti nella città del ministro, possano avere, anche il sia pur minimo sospetto, che nell’amministrazione di un ministero un ministro privilegi gli interessi della amministrazione cittadina di cui è il sindaco. L’unica spiegazione è che manca la cultura della legalità nel nostro paese e coloro che si sentono “potenti” hanno l’arroganza di calpestare le leggi che essi stessi hanno approvato e che valgono per tutti ma non per loro!
Incollo la norma che ho studiato verificando che i rinvii non prevedano deroghe al principio della incompatibilità sancito.
D.L. del 13.08.2011 n. 138
Art. 13
…..
3. Fermo restando quanto previsto dalla legge 20 luglio 2004, n.215, e successive modificazioni, le cariche di deputato e di senatore, nonche’ le cariche di governo di cui all’articolo 1, comma 2, della citata legge n. 215 del 2004, sono incompatibili con qualsiasi altra carica pubblica elettiva di natura monocratica relativa ad organi di governo di enti pubblici territoriali aventi, alla data di indizione delle elezioni o della nomina, popolazione superiore a 5.000 abitanti, fermo restando quanto previsto dall’articolo 62 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Le incompatibilita’ di cui al primo periodo si applicano a decorrere dalla data di indizione delle elezioni relative alla prima legislatura parlamentare successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto. A decorrere dalla data di indizione delle relative elezioni successive alla data di entrata in vigore del presente decreto, le incompatibilita’ di cui al primo periodo si applicano, altresi’, alla carica di membro del Parlamento europeo spettante all’Italia, fermo restando quanto previsto dall’articolo 6, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto, della legge 24 gennaio 1979, n. 18, e successive modificazioni. Resta fermo in ogni caso il divieto di cumulo con ogni altro emolumento; fino al momento dell’esercizio dell’opzione, non spetta alcun trattamento per la carica sopraggiunta (3).

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