Sul tema mi sono espresso già in passato ed ovviamente sono favorevole ad una società multietnica (i nuovi italiani clikka) ma non posso non dire che la questione dello jus soli mi sa di bufala tanto che lo chiamerei “jus sola”, sfruttato in questo momento forse come arma di distrazione di massa, visto che nessuno mai si degna di farsi una ricerca o di “leggersi le carte”, tanto che si è giunti a porre una questione che, secondo me, va posta in modo diverso ed eventualmente come dice grillo in chiave europea. La cosa che mi preoccupa è che in questi termini si è pronunciato anche in qualche occasione il Presidente della Repubblica ed oggi leggo della polemica tra Vendola, Grillo e La Russa. Devo subito dire che dalle mie ricerche che pubblico in calce a quest’articolo, la nostra legislazione è in linea con quella europea e prevede per il riconoscimento della cittadinanza italiana un periodo di residenza significativo in Italia. Lo “ius soli puro” implicherebbe il paradosso che qualunque puerpera che, per varie ragioni si trovasse a partorire in Italia si vedrebbe attribuita di prepotenza al figlio la cittadinanza italiana. Immaginiamo per un momento il caso probabile di una puerpera di passaggio per l’Italia americana, norvegese o finlandese che si trovasse a partorire in Italia per caso. Ebbene, penso che la malcapitata (vista l’efficienza della sanità di quei paesi), potrebbe, addirittura, essere infastidita da tale invadenza normativa. Devo dire che Grillo c’è arrivato vicino richiamando la legge vigente e dicendo che la questione diventa, ovviamente, europea. Se vogliamo affrontare il problema in modo serio, invece, dobbiamo dire che la questione è la bossi/fini e non la legge sulla cittadinanza! Difatti tale normativa finisce per incidere sulla residenza e potrebbe (uso il condizionale non a caso per quello che dirò tra poco) inficiare il procedimento di riconoscimento della cittadinanza poiché la legge italiana, come quella francese e quella tedesca, prevede un tempo minimo di residenza per ottenere la cittadinanza, tempo che va dai tre anni ai dieci anni di residenza permanente in italia. Dico dovrebbe perché la Giurisprudenza (in particolare quella della Corte di Appello di Napoli) ha ovviamente fatto riferimento, per il riconoscimento della cittadinanza, non al concetto di residenza della bossi/fini, ma a quello civilistico dove la residenza è il luogo abituale dove una persona dimora divenendo il centro dei propri interessi e, quindi, i Giudici Italiani in questi contenziosi sono giunti a riconoscere la cittadinanza semplicemente verificando ad esempio le certificazioni di frequenza scolastica dei bambini stranieri che al 18° anno di età possono essere italiani. Questo, per dire che dalla lettura delle “carte” la questione mi sembra una grande bufala messa in campo solo a scopo propagandistico e come arma di distrazione di massa, forse per sviare l’attenzione dalla attuale ignobile legge elettorale che piace tanto ai partiti!
Dopo l’articolo del La Repubblica la normativa Italiana, Francese e Tedesca a confronto.
Da La Repubblica Nazionale di oggi (11.05.2013)
LE SCELTE DEI PARTITI
La polemica
IlROMA — Un referendum sullo ius soli. Beppe Grillo esce allo scoperto su un tema “scottante” e propone di fare scegliere i cittadini sulla concessione della cittadinanza ai figli di immigrati che nascono in Italia. «Una decisione che può cambiare nel tempo la geografia del paese non può essere lasciata a un gruppetto di parlamentari e di politici in campagna elettorale permanente», scrive il leader. Secondo Grillo, «lo ius soli se si è nati in Italia da genitori stranieri e si risiede ininterrottamente fino a 18 anni è già un fatto acquisito» e comunque ogni innovazione «dovrebbe essere materia di discussione e di concertazione con gli Stati della Ue».
La posizione del leader Cinque Stelle riceve subito un plauso da Ignazio La Russa, L’ex ministro, ora deputato di Fratelli d’italia dice: «Finalmente una posizione chiara e condivisibile da Grillo». Certo, continua La Russa, in Italia non esiste il referendum propositivo, ma Fratelli d’Italia è pronto ad lottare insieme a Grillo in un referendum abrogativo nel caso in cui venisse approvata una legge sullo ius soli.
Un’ipotesi contro cui è partita la mobilitazione della Lega. E che si scontra con il no del Pdl. «Con lo ius soli non si mangia», dice la deputata Elvira Savino. E Maurizio Gasparri spiega: «Su questo tema non si scherza. La concessione della cittadinanza ha implicazioni di carattere sociale e culturale tali da non poter essere ridotte ad un quesito referendario ».
Almeno in un primo momento sembra prendere le distanze dal leader il grillino Alessandro Di Battista. Il deputato, dice infatti: «Grillo non è un parlamentare. Io sono favorevole allo ius soli». Una posizione poi rettificata con l’adesione alla posizione del leader, la spiegazione che «bisogna ragionarci su» e l’accusa alla stampa di avere travisato il suo pensiero.
Critiche arrivano da Livia Turco: «Grillo getta la maschera e dimostra di non conoscere la legge italiana e gli effetti paradossali che produce sulla vita di tanti giovani», dice l’ex ministro del Pd. Durissimo l’attacco di NichiVendola: «Oggi Grillo condivide le opinioni di La Russa. In un paese che ha conosciuto l’oltraggio e la vergogna delle leggi razziali e della Bossi-Fini, Grillo non pensa che i diritti universali dei cittadini siano una bandiera dasventolare». «Sullo Ius soli ha preso un posizione chiara, senza ambiguità, di destra e razzista». attacca il deputato socialista Marco Di Lello.
Prende posizione anche il cardinale Angelo Bagnasco, presidente della Cei: «È in gioco il diritto fondamentale della persona che in quanto tale deve essere salvaguardato. Il problema esiste perché bisogna fare in modo che chi approda in Europa trovi una doverosa integrazione».
Concreta, intanto, arriva la richiesta di un referendum sulla Bossi-Fini. Ieri, infatti, laGazzetta ufficialeha pubblicato il deposito in Cassazione di un quesito abrogativo proposto dai radicali. Noi spiega il segretario di Radicali italiani Mario Staderini, mettiamo al centro della richiesta «l’abrogazione del reato di clandestinità, la disumanità dei Cie e le norme che costringono centinaia di migliaia di migranti al ricatto continuo dei datori di lavoro o li spingono al lavoro nero o al servizio della microcriminalità«.
In ITALIA
PER RESIDENZA IN ITALIA
La cittadinanza, ai sensi dell’ articolo dell’art. 9, della Legge 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa:
- Allo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno tre anni (art.9,c.1 lett.a)
- Allo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno cinque anni successivamente all’adozione (art.9, c.1, lett. b)
- Allo straniero che ha prestato servizio, anche all’estero, per almeno cinque anni alle dipendenze dello Stato italiano (art.9 c.1, lett.c)
- Al cittadino di uno Stato U.E. se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.d)
- All’apolide e al rifugiato che risiede legalmente da almeno cinque anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.e) combinato disposto art.16 c.2) (*)
- Allo straniero che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano (art.9 c.1, lett.f)
(*) Ai sensi dell’articolo 16, lo straniero riconosciuto rifugiato dallo Stato italiano è equiparato all’apolide ai fini della concessione della cittadinanza
ACQUISTO AUTOMATICO
I figli minori di chi acquista o riacquista la cittadinanza italiana, se convivono con esso, acquistano la cittadinanza italiana, ma, divenuti maggiorenni, possono rinunciarvi, se in possesso di altra cittadinanza (art 14 L.91/92).
ELEZIONE DI CITTADINANZA
Lo straniero nato in Italia, che vi abbia risieduto legalmente senza interruzioni fino al raggiungimento della maggiore età, può dichiarare di voler eleggere la cittadinanza italiana entro un anno dalla suddetta data (art.4, c.2). Tale dichiarazione di volontà deve essere resa dall’interessato, all’Ufficiale dello Stato Civile del Comune di residenza.
PER MATRIMONIO CON CITTADINO ITALIANO (ARTICOLO 5 DELLA LEGGE 91/92 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI)
La cittadinanza, ai sensi dell’articolo 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 e successive modifiche e integrazioni, può essere concessa per matrimonio, in presenza dei seguenti requisiti:
- Il richiedente, straniero o apolide, deve essere coniugato con cittadino italiano e risiedere legalmente in Italia da almeno 2 anni dalla celebrazione del matrimonio
- Se i coniugi risiedono all’estero, la domanda può essere presentata dopo tre anni dalla data di matrimonio
Tali termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi. Al momento dell’adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.
La Giurisprudenza sul concetto di residenza:
Gli spazi aperti dalla giurisprudenza
E’ la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 1486 del 26 aprile 2012 a restituire per la prima volta un’ interpretazione della norma e delle circolari stesse conforme alla ratio della legge ed agli stessi obiettivi enunciati nella circolare del 2007, rifiutando le restrizioni del decreto attuativo. In primo luogo i Giudici della Corte d’Appello chiariscono infatti quale sia il riferimento alla luce del quale interpretale il concetto di residenza legale. Secondo la Corte d’Appello “l’unico concetto di residenza legale richiamato dalla legge 91/92 non può essere che quello di cui all’art. 43 c.c.” che non prevede, ai fini del suo riconoscimento della, l’adempimento dell’iscrizione anagrafica. La residenza – recita l’art 43 del c.c. – è le nel luogo in cui la persona ha la dimora abituale, senza alcun riferimento alla necessità di compiere l’ulteriore adempimento dell’iscrizione nei registri dell’anagrafe. Proprio alla luce delle considerazioni espresse in premessa dalla circolare del Ministero, i Giudici della Corte d’Appello di Napoli affermano successivamente che “non possono imputarsi al minore nato in Italia e figlio di genitori stranieri, gli inadempimenti di quest’ultimi circa i permessi di soggiorno e/o le formalità anagrafiche, sicché deve venire in rilievo la situazione di effettiva (e quindi legale) residenza del minore …”
La Corte d’Appello dunque apre uno spazio intepretativo che va ben oltre le fattispecie prese in considerazione dalla circolare del Ministero dell’Interno del novembre 2007, ritenendo che non solo nei casi di tardiva iscrizione anagrafica o di temporanea interruzione nella titolarità del permesso di soggiorno del minore, ma anche in tutti gli altri casi riguardanti la mancata iscrizione anagrafica o la titolarità di un permesso di soggiorno, eventuali inadempienze dei genitori non possano ricadere sulla possibilità del minore di esercitare il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana.
La pronuncia è di particolare importanza proprio perché prende in considerazione le tante situazioni in cui proprio i genitori dei minori, al momento della nascita, si trovavano in posizione di soggiorno irregolare. Il caso più frequente è quello che riguarda i tantissimi cittadini albanesi (e non solo) entrati in Italia tra il 1992 ed il 1994 che hanno potuto ottenenre un permesso di soggiorno solo grazie alle sanatorie emanate negli anni seguenti e quindi hanno potuto iscrivere all’anagrafe e nel titolo di soggiorno i loro figli solo dopo il rilascio del permesso.
Ed è proprio su un caso simile che si è pronunciato il Tribunale di Imperia con la sentenza dell’11 settembre 2012. Nel caso in specie il ricorrente si era visto negare il riconoscimento della cittadinanza italiana nonostante la sua domanda fosse stata presentata nei tempi previsti. In particolare il Comune di Imperia aveva rigettato l’istanza perché che al momento della nascita del minore entrambi i genitori non risultavano legalmente residenti, considerando il requisito formale della residenza legale in Italia non riferibile a quello dell’effettiva residenza. Il giudice di Imperia si è pronunciato in senso favorevole al minore considerando ininfluente, alla luce della ratio della norma, la posizione di soggiorno dei genitori, dovendosi invece considerare appunto l’effettiva residenza in Italia del minore. Dello stesso avviso il Tribunale di Reggio Emilia, pronunciatosi su un caso analogo con il decreto del 31 gennaio 2013.
In buona sostanza è possibile ricostruire un quadro interpretativo (da far valere sia nei confronti degli uffici preposti, sia in sede di giudizio) secondo cui né la tardiva iscrizione anagrafica, né la presenza irregolare dei genitori al momento della nascita, possano essere motivo di rigetto dell’istanza di riconoscimento della cittadinanza del minore nato in Italia che abbia compiuto il diciottesimo anno di età.
Conclusioni
Alla luce delle pronuncie citate ed in attesa che una nuova legge sulla cittadinanza prenda forma, è possibile dunque affermare una linea interpretativa in grado di cancellare le tante insipegabili prassi restrittive che ancora oggi rischiano di impedire l’esercizio del diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana ai giovani nati in Italia al compimento del diciottesimo anno di età. E’ evidente che per ogni controversia su cui i giudici sono stati chiamati a decidere, migliaia di altre domande sono state negate senza che la giurisprudenza sia intervenuta. Ma lo spazio intepretativo aperto, quello secondo cui la posizione di soggiorno dei genitori, o le loro eventuali inadempienze, non debbano e non possano ricadere sui figli nati in Italia, offre la possibilità di affrontare senza indugi i troppi rigetti degli Uffici di Stato Civile che ancora oggi costringono molti ragazzi, anche dopo il compimento della maggiore età, a vivere da stranieri nel Paese in cui sono nati e cresciuti.
In FRANCIA
La semplice nascita nel territorio nazionale non rileva ai fini dell’attribuzione della cittadinanza se non per i minori figli di apolidi o di genitori sconosciuti o che non trasmettono la loro nazionalità.
Inoltre, per effetto della legge di modifica del c.c., del 16 marzo 1998, che ha soppresso il regime della manifestazione di volontà, ogni bambino nato in Francia da genitori stranieri acquisisce automaticamente la cittadinanza francese al momento della maggiore età se, a quella data, ha la propria residenza in Francia o vi ha avuto la propria residenza abituale durante un periodo, continuo o discontinuo, di almeno 5 anni, dall’età di 11 anni in poi. Le autorità pubbliche e gli istituti di insegnamento sono tenuti ad informare le persone interessate sulle disposizioni normative in materia (art. 21-7 c.c.).
L’acquisizione automatica può essere anticipata a 16 anni dallo stesso interessato, con dichiarazione sottoscritta dinanzi all’autorità competente, o può essere reclamata per lui dai suoi genitori a partire dai 13 anni e con il suo consenso, nel qual caso il requisito della residenza abituale per 5 anni decorre dall’età di 8 anni.
Matrimonio
La cittadinanza francese è aperta, con dichiarazione da sottoscrivere dinanzi all’autorità competente, a qualunque straniero o apolide che contragga matrimonio con un cittadino o una cittadina francese, dopo il termine di 4 anni dal matrimonio (l’innalzamento del termine, da 2 a 4 anni, è stato introdotto dalla legge 2006-911, del 24 luglio 2006 relativa all’immigrazione, allo scopo di contrastare il fenomeno dei matrimoni a scopo di naturalizzazione), a condizione che alla data della dichiarazione la comunione di vita non sia cessata fra gli sposi, che il coniuge francese abbia conservato la propria nazionalità e che lo straniero dimostri una residenza effettiva e non interrotta in Francia per tre anni consecutivi (art. 21-2 c.c.). Il coniuge straniero deve inoltre dimostrare una conoscenza sufficiente della lingua francese.
La dichiarazione viene registrata, dopo un controllo di ammissibilità, presso il Ministero competente in materia di naturalizzazioni.
Il Governo può tuttavia opporsi all’acquisizione della nazionalità da parte del coniuge straniero, per indegnità o difetto di assimilazione, nel termine di due anni dalla dichiarazione di attribuzione. In caso di opposizione del Governo si considera l’acquisizione della cittadinanza come mai avvenuta, tuttavia la validità degli atti intervenuti tra la dichiarazione e il decreto di opposizione non può essere contestata sulla base della mancata attribuzione della cittadinanza (art. 21-4 c.c.).
Naturalizzazione
La naturalizzazione per decisione dell’autorità pubblica può essere concessa solo allo straniero maggiorenne che dimostri la propria residenza abituale in Francia nei 5 anni precedenti la sua domanda, salvo che egli non abbia compiuto e ultimato due anni di studi in un istituto di istruzione universitaria francese o non abbia reso importanti servizi allo Stato, nel qual caso il criterio della residenza viene ridotto a 2 anni. Inoltre, per essere naturalizzato occorre avere la residenza in Francia al momento della firma del decreto.
Con residenza si intende una residenza fissa, che presenti cioè un carattere stabile e permanente e che coincida con il centro degli interessi materiali e dei legami familiari del richiedente.
Possono essere naturalizzati, prescindendo dal criterio della residenza, gli stranieri incorporati nelle forze armate francesi; chi abbia reso dei servizi eccezionali allo Stato o lo straniero la cui naturalizzazione presenti per la Francia un interesse eccezionale, nel qual caso viene richiesto il parere del Consiglio di Stato su rapporto motivato del Ministro competente. La naturalizzazione può inoltre essere concessa a chi abbia lo status di rifugiato concessogli dall’Ufficio francese di protezione dei rifugiati e degli apolidi (OFPRA). In ogni caso è richiesta la maggiore età dell’interessato.
La cittadinanza per naturalizzazione non può tuttavia essere concessa a chi sia stato condannato ad una pena detentiva superiore o uguale a 6 mesi senza condizionale, o sia stato oggetto di un decreto di espulsione o di una interdizione dal territorio, o si trovi in una situazione irregolare, o sia stato condannato per atti di terrorismo.
Infine, sia l’acquisizione mediante dichiarazione (matrimonio) che quella mediante decreto (naturalizzazione) richiedono, in forme diverse, una conoscenza sufficiente della lingua francese da parte dell’interessato. Tale condizione non è richiesta per i rifugiati o apolidi che risiedono sul territorio nazionale da almeno 15 anni ed abbiano un’età superiore ai 60 anni.
La recente legge sull’immigrazione del 24 luglio 2006, ha inserito nel codice civile (articoli 21-28 e 21-29) alcune disposizioni che istituiscono la cerimonia di accoglienza nella cittadinanza francese, che viene organizzata, dal rappresentante dello Stato in ogni dipartimento, ogni sei mesi, cui sono invitate naturalmente le persone che abbiano acquisito la nazionalità francese di pieno diritto nei sei mesi precedenti la cerimonia ed i deputati e i senatori eletti nel dipartimento.
In GERMANIA
Ai sensi del paragrafo 10 della Legge sulla cittadinanza, uno straniero che desideri ottenere la naturalizzazione deve possedere i seguenti requisiti:
otto anni di residenza stabile e legale sul territorio federale tedesco [il termine non si applica al coniuge straniero e ai figli minori, che possono essere naturalizzati contemporaneamente al richiedente anche se risiedono legalmente in Germania da un periodo di tempo inferiore (§ 1o, comma 2), e non si interrompe per soggiorni all’estero fino a sei mesi (§ 12b, comma 1)];
il possesso della capacità di agire (minimo 16 anni), in conformità con le disposizioni contenute nell’articolo 80, comma 1, della Legge sul soggiorno, o una rappresentanza legale;
il rispetto e l’osservanza dell’ordinamento libero e democratico stabilito nella Legge fondamentale tedesca;
il diritto di soggiorno a tempo indeterminato o un permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del paragrafo 4, comma 3, della Legge sulla cittadinanza o un regolare permesso di soggiorno rilasciato per uno degli scopi previsti agli articoli 16, 17, 20, 22, 23, comma 1, 23a, 24 e 25, comma da 3 a 5 della Legge sul soggiorno …
La conoscenza della lingua tedesca rappresenta una delle condizioni fondamentali per ottenere la cittadinanza e per integrarsi nel tessuto sociale e politico del paese. La riforma del 2007 ha stabilito che, per ottenere la naturalizzazione, il candidato deve superare un esame scritto ed orale di lingua tedesca e conseguire il Zertifikat Deutsch, equivalente al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle Lingue (per i minori fino a 16 anni è sufficiente una conoscenza della lingua adeguata alla loro età). Sono escluse da tale obbligo le persone impedite da malattie fisiche o mentali.
L’articolo 10, comma 3 della Legge sulla cittadinanza prevede la possibilità, per gli stranieri che abbiano frequentato e superato con successo un corso di integrazione (Integrationskurs), di ridurre di un anno (da otto a sette) il periodo minimo di soggiorno richiesto per ottenere la naturalizzazione.
Infine, a partire dal 1 settembre 2008 è obbligatorio dimostrare di conoscere l’ordinamento sociale e giuridico tedesco nonché le condizioni di vita in Germania attraverso il superamento di un test di naturalizzazione (Einbürgerungstest), dal quale sono comunque esonerate le persone impedite da malattie fisiche o mentali. Per la preparazione dell’esame sono messi a disposizione corsi di naturalizzazione (Einbürgerungskurse) la cui partecipazione, tuttavia, non è obbligatoria (§ 10, comma 5).
Le disposizioni relative alla naturalizzazione degli stranieri si applicano anche nel caso di matrimonio o di convivenza registrata (Lebenspartnerschaft) con cittadini tedeschi, fattispecie detta della “naturalizzazione dovuta” (Soll-Einbürgerung o In-der-Regel Einbürgerung)regolata dal § 9. La naturalizzazione è concessa, nel rispetto delle condizioni previste al § 8, qualora si sia persa o si rinunci alla cittadinanza d’origine e si dimostri la conoscenza delle condizioni di vita in Germania nonché della lingua tedesca. Anche i figli minori dei coniugi o dei conviventi registrati stranieri possono essere naturalizzati. In questo caso, il periodo di soggiorno richiesto per presentare la relativa richiesta è ridotto da otto a tre anni, mentre la durata del matrimonio o della convivenza registrata deve essere di almeno due anni.