CAAN e Mercato Ittico la seduta del Consiglio Comunale del 18.12.2012

mercatoittico

Ancora su Mercato Ittico: Di seguito il video del consiglio comunale del 18.12.2012 da cui si possono desumere le ragioni che mi spingono a non inseguire la scelta ereditata dalla Giunta Iervolino e che credo abbiano convito molti consiglieri. All’1:35:59 il mio intervento e poco prima quello dell’assessore Marco Esposito. Mi farebbe piacere avere qualche impressione  al fine di poter meglio decidere per il bene e l’interesse pubblico. Il consiglio alla fine su mia richiesta, sollecitata dall’amministrazione, ha deciso di rinviare l’approvazione dell’Ordine del Giorno che avevo scritto alla successiva seduta del 20.12.2012, che come si sa non si è tenuta per mancanza del numero legale, credo, frutto di un gioco politico poco chiaro che spero di riuscire a superare insieme agli altri consiglieri che hanno mostrato interesse alla prospettiva formulata.

Il mio intervento al 01:35:55

Per un ulteriore approfondimento clikka

I fondi dei gruppi politici: una nuova “Tangentopoli”

Ianniciello

I fatti della Lomabrdia, del Lazio e della Regione Campania mi fanno pensare che ancora una volta tocca alla magistratura fare pulizia nei partiti! Credo che quella a cui stiamo assistendo è una vera e propria “tangentopoli”. Sono convinto, infatti, che se si indagasse in tutti i consigli comunali, provinciali, regionali ed in parlamento circa le spese fatte con i cd. fondi economali assegnati ai gruppi politici si scoprirebbe che il 99% sono stati spesi in modo improprio e per fini assolutamente personali. Io stesso come consigliere comunale ho sentito dire cose strane su come si sarebbero dovuti spendere i fondi assegnati, tanto che ho sentito la necessità di pubblicare tutto ciò che mi riguarda ed ha riguardato al gruppo di cui ho fatto parte (Il rendiconto di Napoli è Tua clikka). Occorre pulizia ed intransigenza e fare intendere ai politici che si candidano a svolgere un ruolo pubblico che ciò significa sacrificio non privilegi né soldi pubblici da spendere a piacimento! Svolgere un ruolo pubblico significa avere l’onore di rappresentare il popolo e la voglia di restituire qualcosa alla società di cui facciamo parte, nient’altro! Ancora oggi trovo assolutamente inadeguati i partiti a svolgere questo compito ed allora spero che le Procure arrestino tutti coloro che si sono macchiati le mani con la marmellata perché ormai il vasetto è vuoto e non possiamo permetterci che questa gente spregevole resti tra le fila degli amministratori della cosa comune.

Di seguito l’articolo del corriere del mezzogiorno di oggi (21.12.2012)

NAPOLI — Sessantaquattromila euro facili facili, ottenuti dalla Regione grazie a fatture false e, secondo l’accusa, a un controllo dei documenti pressocché nullo. Massimo Ianniciello, quarantenne consigliere regionale del Pdl (ausospesosi dal gruppo consiliare), è da ieri mattina agli arresti domiciliari con l’accusa di truffa aggravata e si ritrova la casa sotto sequestro fino all’importo della truffa; indagati il suo commercialista, Antonio Pazzona, e l’ex capogruppo del Pdl Fulvio Martusciello, la cui casa è stata perquisita. L’inchiesta è quella avviata alcuni mesi fa dal pm Giancarlo Novelli con il coordinamento del procuratore aggiunto Francesco Greco. Semplicissima la truffa, ricostruita dai finanzieri del Nucleo di polizia tributaria: presentando fatture false, prima emesse da una ditta che produce cartelloni e segnali stradali, poi da un’azienda fantasma formalmente attiva nel settore del commercio all’ingrosso di rottami, otteneva rimborsi che in realtà sarebbero destinati ad attività di comunicazione. Martusciello, ricostruisce il gip Roberto D’Auria nell’ordinanza di custodia cautelare, avrebbe dovuto svolgere ma non ha svolto l’«idonea istruttoria» che la legge regionale impone ai capigruppo. Le prime fatture false vengono fornite nel 2010 a Ianniciello da una ditta del Vesuviano che si occupa di pubblicità stradale. Il titolare, Giuseppe Vastola, ha riferito agli inquirenti di essere stato contattato da alcune persone vicine a Ianniciello, tra cui Antonio Pazzona: «Mi hanno chiesto di emettere le fatture per importo rispettivamente di 11.700 e 2.304 euro. Mi è stato dettato l’oggetto della prestazione da indicare nelle stesse fatture che ho provveduto io stesso a redigere. Non ho reso alcun tipo di collaborazione o prestazione». In base all’accordo, Ianniciello avrebbe dovuto liquidare l’importo delle fatture e successivamente la somma, scomputata dell’Iva riconosciuta alla società, sarebbe stata rimessa ai richiedenti. «In verità — ha spiegato ancora Vastola — non è stato corrisposto alcun compenso né tantomeno il rimborso dell’Iva. Pazzona e la persona che era con lui promisero vantaggi lavorativi e facilitazioni burocratiche con i vari Comuni dove la mia ditta avrebbe dovuto operare. Non ho mai ottenuto alcun tipo di vantaggio o agevolazione per qualsivoglia esigenza connessa con la mia attività nè tantomeno privata». Ottenute le fatture, gli amici di Ianniciello scompaiono: Vastola va una volta allo studio di Pazzona per sollecitare il pagamento dell’Iva, ma poi si arrende e rinuncia. Nel frattempo, il consigliere regionale trova un altro modo per procurarsi le fatture. Se le fa rilasciare da una società fantasma, la general Trade International srl, ufficialmente attiva nel settore del commercio all’ingrosso di rottami. La società avrebbe sede a Bacoli, ma la Guardia di Finanza si accorge che l’indirizzo corrisponde ad un appartamento disabitato. Soci e amministratori delegati risultano essere due cittadini svedesi irreperibili, Patric Kennet Svensson e Stig Roger Nordlund; institore risulta tale Vincenzo Rufolo, pluripregiudicato per spaccio di droga e reati contro il patrimonio. Interrogato, dichiara di non conoscere nessuno svedese, di non avere mai commerciato in rottami e di avere dato, anni fa, il suo documento a un conoscente in cambio di 150 euro.
Titti Beneduce

La politica e l’Area NATO di Bagnoli – Occorre Vigilare!

VarrialeIeri al Consiglio Comunale avrei voluto fare un intervento per invitare l’Amministrazione Comunale ad occuparsi di ciò che sta accadendo a Bagnoli con riferimento al Collegio Ciano meglio conosciuto come Base NATO e non mi è stato possibile perché (credo per giochi politici) non abbiamo raggiunto il numero legale (c’era la questione CAAN e mercato Ittico).  La questione è questa: L’ex base NATO pare che sia (uso il condizionale perché si dovrebbe fare uno studio) della Fondazione Banco Napoli per l’Assistenza all’infanzia, nata dalla trasformazione di una IPAB (istituto per l’assistenza e beneficenza, che era pubblica!!) mentre la Fondazione viene dichiarata di diritto privato (?) come si legge nello statuto della fondazione (clikka). Bene nella Fondazione c’entra anche il Comune che ha il ruolo di nominare un consigliere di amministrazione e l’area della ex NATO è nel territorio cittadino, quindi, credo che dovremmo avere sicuramente qualcosa da dire almeno per l’indirizzo da dare all’area ed, invece, niente di tutto questo perché la Regione giocando in solitaria ha dichiarato di volerci trasferire i suoi uffici. Per tutta risposta l’amministratrice della Fondazione dott.ssa Lidia Genovese (nominata pare ai tempi di Bassolino e Iervolino e comunque ascrivibile in quell’area) con delibera del 13.12.2012 (clikka), in soldoni, ha chiesto alla Regione se ci vuole trasferire gli uffici ed in mancanza di dichiarazione entro il 28.12.2012, in tal senso, ha disposto che per il Collegio Ciano (la base ex NATO) dal 31.12.2012 si raccolgono manifestazioni di interesse per chi volesse utilizzare il complesso. La cosa mi preoccupa perché il Collegio Ciano fu riservato storicamente per opere di assistenza e beneficenza (era come detto in proprietà di una IPAB) ed oggi dopo decenni di occupazione militare sarebbe il caso di restituirlo alla sua destinazione originaria. Ad ogni buon conto occorre che si vigili perché la gestione della Fondazione credo che possa instillare qualche perplessità. Infatti, nel cercare le carte ho scoperto che un appartamento della Fondazione nella prestigiosa Via Petrarca, è stato assegnato in affitto ad un politico (tal Salvatore Varriale Superdirigente della giunta Caldoro ed ex deputato in calce il curriculum) che non accontentandosi neppure di quello che aveva avuto ha chiesto di poterlo sostituire con un’altro sito sempre in via Petrarca, come si capisce dalla delibera del 28.10.2011 (clikka). Ora sono convinto che siano state rispettate tutte le procedure ma credo che i politici per quanto è accaduto in passato dovrebbero stare alla larga dalle case! Comunque spero che qualcuno di buna volontà indaghi almeno per sapere quanto paga il politico di affitto!

13 aprile 2012 Corriere del Mezzogiorno

Nuova «macchina» regionale: arrivano 5 super-dirigenti

Salvatore Varriale nominato Capo del Dipartimento dipartimento delle risorse finanziarie,
umane e strumentali. Nato a Napoli il 9 agosto del 1954. Nel 1983 consegue presso l’Università di Napoli Federico II la laurea in Economia e Commercio.
Deputato, è stato componente della commissione Finanza della Camera. Dal 2004 al 2010 è
stato componente deI nucleo di valutazione e controllo strategico dell’Inpdap.
In virtù di questa nomina ha diretto una struttura complessa di carattere economico
gestionale. Revisore dei conti presso Ansaldo trasporti ed Enel Facility management spa.
Nel 2010 ha collaborato con l’Anci Campania ed è componente Caff quale Esperto
Federalismo Fiscale.
Sempre nel 2010 è Componente Commissione affari finanziari della Conferenza StatoRegioni.
Nel 2011 è Presidente del Cda della Soresa (Società Regionale per la Sanità Spa).

Derivati: per costruire il futuro occorre memoria

bassolino

Oggi (20.12.2012) leggo l’articolo su corsera di una grossa truffa, accertata in primo grado dal Tribunale di Milano, fatta ai danni del Comune di Milano da un gruppo di banche che hanno rifilato “derivati” all’amministrazione provocando un danno enorme alle casse comunali. Tra i manager della UBS coinvolti figura anche Gaetano Bassolino (figlio di Antonio) di cui si occupò qualche anno fa (sembra un secolo) anche una puntata di REPORT (CLIKKA CLIKKA clikka report2007), per un caso simile al Comune di Napoli, nella quale fu intervistato l’assessore al bilancio dell’epoca Cardillo che tra sorrisi e risatine (vado a memoria) dichiarò quasi che ne sapeva poco dello strumento finanziario. La riflessione che faccio oggi è che non dobbiamo dimenticare il passato. Sento palpabile intorno a me che la critica all’attuale amministrazione cittadina spesso è subdolamente fatta per riabilitare il “vecchio” di cui in Napoletani hanno voluto disfarsi con le elezioni del 2011. Sento, pertanto, il dovere di fare appello alla memoria affinché i cittadini riflettano su ciò che è accaduto e non cadano negli stessi errori. Peraltro spesso al Comune abbiamo all’ordine del giorno da ratificare decisioni prese dalla passata amministrazione che sento ancora incombente sul comune, che che ne dicano gli altri (vedi  il caso: Piazza Garibaldi, quello di Bagnoli Futura, quello del CAAN etc). Credo che la crisi che stiamo vivendo e che sento palpabile intorno a me ci deve spingere ad essere più attenti verso la politica poiché (come ha ben rappresentato Benigni l’altra sera) se noi non ci interessiamo della politica possiamo ben essere certi che la politica si interessa di noi quando decide di fare ZTL, IMU, TARSU, BUCHE PER STRADA, MOBILITA’, ASILI, SCUOLE ELEMENTARI, SICUREZZA, GIUSTIZIA, LAVORO, SVILUPPO, AGRICOLTURA, INDUSTRIA …..

MILANO — Un anno senza poter fare affari con la Pubblica Amministrazione, 89 milioni di confisca del profitto lucrato nel 2005 ai danni del Comune di Milano, 1 milione a testa di sanzione pecuniaria, 50.000 euro di risarcimento ai consumatori dell’Adusbef, e 9 banchieri condannati per truffa a pene fra i 6 e gli 8 mesi: a 7 anni dal bond trentennale da 1,6 miliardi di euro emesso dall’allora giunta del sindaco pdl Gabriele Albertini per «ristrutturare» al 2035 i debiti con 4 banche estere, è il saldo che la sentenza di primo grado del giudice Oscar Magi accolla alle tedesche Deutsche e Depfa Bank, all’americana Jp Morgan e alla svizzera Ubs.
«L’Italia è stata terra di scorribande, è una sentenza storica», commenta il pm Alfredo Robledo, preceduto in novembre solo da una class action in Australia di 13 Comuni contro la banca olandese Abn Amro e l’agenzia Standard and Poor’s. Se le banche sono le truffatrici, per la sentenza il truffato è il Comune del 2005 (Albertini) e del 2007 (Letizia Moratti) che, certo senza fare una gran figura politica in termini di competenza, vede quindi assolvere dalla truffa, «per carenza dell’elemento soggettivo», l’ex direttore generale Giorgio Porta, ex assessore al Bilancio nella prima giunta Albertini, e Mario Mauri, compagno di liceo di Albertini e suo consulente economico. «Una sentenza che rimette a fuoco i ruoli, quasi un risarcimento morale per Porta», commenta il difensore Nadia Alecci, mentre le banche, «deluse dalla sentenza», annunciano tutte appello contro un verdetto che condanna anche i manager di Ubs Gaetano Bassolino (7 mesi al figlio dell’ex presidente della Campania), Matteo Stassano e Alessandro Foti (6 mesi); Tommaso Zibordi (7 mesi e 15 giorni) e Carlo Arosio (6 mesi e 15 giorni) di Deutsche Bank; Antonia Creanza (8 mesi e 15 giorni) e Fulvio Molvetti (6 mesi e 15 giorni) di JP Morgan (dove sono invece assolti Simone Rondelli e Francesco Rossi Ferrini); Marco Santarcangelo (8 mesi e 15 giorni) e William Francis Marrone (6 mesi e 15) di Depfa. Di rilievo, perché a sorpresa, il fatto che per una teste dell’accusa, Angela Casiraghi, ex direttore finanziario del Comune e ora alla Cassa Depositi e Prestiti, il giudice abbia trasmesso gli atti al pm per l’ipotesi di falsa testimonianza.
Sulla doppia casacca delle banche, un po’ consulenti e un po’ controparti del Comune, le difese avevano sfoderato un parere del professore Guido Rossi, possibilista a patto che il conflitto di interessi venga dichiarato: «Leggo — ha ribattuto il pm in requisitoria — un parere a firma Guido Rossi, dove si dice che non c’è nessuna difficoltà ad essere controparti e advisor. Dico “a firma di Guido Rossi” perché non credo che sia lo stesso Guido Rossi che scrive di etica poi sui giornali… quantomeno lì bisognava aggiungere che il conflitto di interessi delle banche andava esplicitato».
Le banche avrebbero violato la legge 448 del 2001 che ammette il ricorso a queste rischiose operazioni (vietate agli enti locali dal 2008) solo se riducono il valore finanziario delle passività totali a carico dell’ente. Inoltre il rapporto banche-Comune («smontato» dai consulenti Fusai, Tasca e Corielli anche con l’indicazione di un errore nel quale sarebbe invece caduto un esperto di Banca d’Italia) avrebbe incorporato in partenza uno squilibrio implicito tra i due contraenti, e cioè decine di milioni di perdita finanziaria per il Comune e di corrispondente profitto per le banche, che lo inserirono nel conto patrimoniale. In violazione della legge inglese «Fsa» che avevano voluto regolasse i contratti con il Comune, le banche avrebbero anche manovrato «per spingerlo a suicidarsi», secondo la colorita espressione del pm, cioè a rinunciare (senza avvedersene) a preziose protezioni contrattuali di cui avrebbe dovuto godere quale ente pubblico territoriale «cliente intermedio».
Quest’anno la giunta Pisapia (rinunciando a costituirsi in giudizio) e le banche (pur senza ammissione di responsabilità) hanno raggiunto un accordo extragiudiziale che ha fatto contabilizzare al Comune entrate per 450 milioni, più 250 di flussi di interessi attivi nei prossimi 23 anni. E il verdetto ora si allunga su tante banche per i contratti di finanza «derivata» dal valore di 9,5 miliardi di euro che, dopo il caso-pilota di Milano, sono finiti nel mirino in 7 Regioni, 2 Province e 38 Comuni.
Luigi Ferrarella

Trasparenza: I fondi economali di Napoli è Tua

spreco-di-soldi-pubbliciIn questo caos magmatico di politici che giocano alle slot con soldi pubblici credo sia un valore (purtroppo) ed un obbligo rendere conto ai cittadini di come sono stati spesi i fondi economali assegnati dal Comune di Napoli, al Gruppo Napoli è Tua di cui ho fatto parte. Per quanto mi riguarda è a me imputabile l’acquisto di un abbonamento a “La Repubblica” di €. 139,00 (anno 2011), gli altri abbonamenti di giornali non li ho eseguiti io ma li consulto. C’è poi un’altra spesa comune per €. 1.210,00 (anno 2011) con la quale abbiamo commissionato un opuscolo informativo sulla nostra attività consiliare. Per riassumere e lo troverete nel rendiconto del 2011 il Gruppo ha ricevuto €. 13.222,14 ed ha  speso la somma di €. 10.760,09. Da tale gestione sono, pertanto avanzati €. 2.462,05 quest’ultima somma è stata restituita all’amministrazione a dicembre 2011.

Per il 2012 il gruppo ha ricevuto €. 11.302,12 ed ha speso fino ad oggi €. 3.441,46, è residuata, quindi, la somma di €. 7.860,26. Delle somme ricevute nel 2012 io non ho speso nulla e l’importo residuo visto il gravissimo stato economico dell’amministrazione ritengo che dovrà essere restituito alle “scassate”  Casse Comunali. In questi giorni a dire il vero si moltiplicano invii di biglietti di auguri da parte di tutti consiglieri che credo, con buona approssimazione, siano stati pagati con i citati fondi che sono assegnati ad ogni gruppo per l’attività politica istituzionale. Io in effetti ho avuto una scarsissimo indice di spesa questo forse può essere un bene, ma anche, un male perché non ho saputo indirizzare bene i fondi per la destinazione che avevano, ma non me ne rammarico sono fatto così, per me i soldi pubblici sono sacri e non vanno sprecati anche a costo di sbagliare in favore dell’amministrazione. Chiunque voglia potrà vedere e leggere i rendiconti che allego e le ricevute a supporto, avvisando però che le eventuali domande non vanno fatte a me, ma a Vittorio Vasquez per la prima gestione ed a Salvatore Pace per la seconda gestione. La cosa simpatica è che oggi noi di Ricostruzione Democratica non abbiamo un soldo (ma a dire il vero ne facciamo un vanto) mentre invece Napoli è Tua, composta da due consiglieri, ha danaro che a suo tempo è stato determinato in ragione del numero di otto consiglieri. Mi hanno riferito che le norme contabili impediscono di trasferire i fondi su altro conto di altro gruppo ….  Alla faccia di Fiorito e Maruccio … e dei loro colleghi lombardi, ma anche di quelli piemontesi, ma anche ….. ma anche dei parlamentari visto che questi ultimi hanno speso milioni di euro senza dare conto a nessuno ed oggi qualcuno di loro ha anche la faccia di ripresentarsi. Memorabile una puntata di report sui 75 milioni distribuiti a pioggia ai politicanti: Gruppo Selvaggio: I fondi ai gruppi Parlamentari clikka

rendiconto 2011 e rendiconto 2012

ricevute acquisto servizi 2011

 ricevute acquisto beni 2011

ricevute acquisto servizi 2012

ricevute acquisto beni 2012

sul tema: indegnità dei partiti

Il Posto di Lavoro e la politica

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Si avvicinano le elezioni ed è già in campo la politica del posto di lavoro. I candidati non si sanno ancora ma già ci sono i politicanti che offrono o promettono la sistemazione in questo o quella partecipata di questo o quell’ente pubblico oppure promettono di salvare il posto di lavoro a chi l’ha perso. A questo punto è bene che si dica subito che la condizione economica è tale che non si possono fare tali promesse! Ieri (17.12.2012) ho incontrato due persone tra quelli degli idonei al concorso formez del Comune di Napoli e quando mi hanno chiesto che fine avrebbero fatto, con rammarico, ho detto subito che i vincoli di bilancio, avendo aderito al predissesto, sono tali che vedo molto difficile un loro assorbimento in questo momento spero che non ci siano o non si facciano illudere dal politicante di turno. Poi ho letto che ci sono i dipendenti della Romeo Gestioni S.p.a. che, scaduto il contratto di appalto di servizi, ha pensato bene di licenziare, col risultato che questi lavoratori si sono trovati a Natale senza lavoro ed hanno occupato il Polifunzionale di Soccavo. Mi sono chiesto perché non hanno occupato l’albergo di Romeo, visto che il loro datore di lavoro è un’impresa che gestisce immobili per enti pubblici in tutta Italia. Ebbene, non si sono fatte attendere le voci di qualche ragnetto che ha iniziato a promettere una loro assunzione nella Napoli Servizi, società partecipata del Comune di Napoli. Cosa che allo stato credo sia impossibile visto che abbiamo sfondato il patto di stabilità interno. Il punto è che i politici (se così possiamo definirli) che promettono il posto di lavoro mi fanno schifo, mentre quelli che lo chiedono ai politici un po’ mi fanno tenerezza ed un po’ mi fanno schifo. Constato, infatti, che una buona fetta di cittadini non ha ancora capito che il politico che promette il posto di lavoro il più delle volte dice balle, ma quando non le dice è ancora peggio! Non si riesce, infatti, a far capire alla gente che il politicante che sistema il figlio di questo o di quello poi è costretto a fare accordi sulla stessa pelle di chi ha sistemato e di tutti gli altri cittadini e ciò può significare pagare un posto di lavoro molto di più di quello che vale. Significa, infatti, dare appalti milionari, violando le regole del mercato e della concorrenza, e creando depressione economica che a sua volta lascia per strada altri lavoratori, oppure mantenere condizioni di privilegio ad imprenditori a scapito degli altri, oppure ingrossare le spese di enti pubblici e partecipate senza alcun ritorno sociale. Possibile che non si riesce a capire che il politicante che promette il posto di lavoro, è un po’ come il fumo, ti uccide! Questi danni poi si notano anche a lunga scadenza quando ci si lamenta del fatto che ci sono enti o società partecipate che hanno un surplus di dipendenti che si grattano la pancia o che non sono formati e preparati. Tal volta, infatti, ho avuto come la sensazione che il salvataggio di questa o quella partecipata è dovuto al fatto che ci lavorano gli amici o coloro che hanno contribuito in un certo qual modo alla campagna elettorale. La condizione attuale è tale che dovremmo dire, a tutti coloro che dovessero cadere nella trappola della promessa del “posto”, di diffidare e di denunciare che il “candidato” si fa la campagna elettorale sulla carne e sul sangue dei cittadini. Spero che queste persone spariscano!!

Spiagge libere: la lobby degli “spiaggisti”

spiagge

Questa cosa delle concessioni delle spiagge pubbliche è una delle cose che mi ha sempre reso nervoso. Fin da ragazzo mi sono sempre preso delle questioni con i vari titolari dei cd. lidi. Oggi leggo che anche il Governo dei tecnici, quello che taglia tutto con la sciabola, ha chinato la testa nonostante sia in vigore una direttiva europea la bolkestein che impone agli stati membri di mettere a bando le concessioni delle spiagge. La lobby degli “spiaggisti” sfruttatori del bene pubblico ha vinto ancora una volta! Qualche tempo fa seguii un servizio di Report dal quale emergeva la assoluta esiguità dei canoni pagati a fronte di strutture da spiaggia che finivano per fare concorrenza anche ai migliori ristoranti. Il cd. chioschetto trasformato in megaristorane o comunque in una attività di ristorazione che finisce per lavorare anche tutto l’anno. Dalle parti nostre basta andare a Posillipo o nella zona di Baia/Bacoli. Se non riusciamo a  spazzare questi privilegi assolutamente ingiustificati non ne usciremo. La foto di questo post invece dimostra come in Grecia convive sulla stessa spiaggia il concessionario ed il libero cittadino che liberamente conficca il suo ombrellone anche davanti a quelli del lido senza dover chiedere nulla a nessuno. Per inciso due lettini ed un ombrellone l’estate scorsa ad agosto in Grecia costavano 6 euro.

da il mattino di oggi 05.12.2012

Luca Cifoni

Roma. Cinque anni in più per le concessioni degli stabilimenti balneari: sono molti meno di trenta, ma comunque rappresentano una proroga, che il governo non avrebbe voluto e invece la commissione Industria del Senato ha approvato. Con questo piccolo smacco per l’esecutivo il decreto sviluppo ha incassato il primo via libera dopo una maratona notturna e ora passerà all’aula di Palazzo Madama, dove verrà posta la questione di fiducia con il relativo maxi-emendamento interamente sostitutivo. Per il governo, se vorrà sfidare la prassi modificando quanto deciso in commissione, sarà quella l’ultima occasione di correggere la normativa in materia di spiagge e quindi di cancellare la proroga per venire incontro alle richieste dell’Unione europea. Bruxelles chiede, infatti, che le concessioni siano assegnate con gara, in nome della tutela della concorrenza: atteggiamento che viene contestato dagli operatori del settore che lamentano un trattamento meno favorevole per il nostro Paese rispetto a quello accordato alla Spagna, dove si ragiona su un prolungamento delle concessioni addirittura di settantacinque anni.
Le associazioni di settore hanno comunque commentato per lo più sfavorevolmente il compromesso raggiunto ieri, sostenendo che al massimo si può trovare una soluzione provvisoria e che cinque anni non sono un tempo sufficiente a garantire gli investimenti fatti.
Sono ormai anni che si tenta di dare regolamentazione a questa materia e nel frattempo è intervenuta anche una procedura di infrazione europea, che poi è stata chiusa.
Per il resto il testo votato in commissione non ha portato particolari sorprese.
Anzi, va notato che ieri non sono passate novità che nei giorni scorsi erano invece date per scontate. È il caso, ad esempio, del credito d’imposta per le infrastrutture: la soglia dell’agevolazione, relativamente all’importo dell’opera, è rimasta a 500 milioni. I relatori, d’accordo con il ministero dello Sviluppo, avrebbero voluto farla scendere a 100 milioni per destinare il beneficio a più progetti ma il ministero dell’Economia ha dato parere negativo, per motivi di copertura finanziaria. Obiettivo di questa misura è favorire la realizzazione di infrastrutture che in assenza di un sostegno pubblico non troverebbero adeguati finanziamenti. La soglia minima dei 500 milioni non vale però per la banda ultralarga: le reti Ngn potranno ottenere il beneficio fiscale, ma il progetto dovrà essere realizzato da una società di capitali ad hoc insieme alla Cassa Depositi e Prestiti.

La commissione Industria ieri ha poi previsto che il governo rimetta mano alla cessione degli immobili di proprietà degli enti previdenziali pubblici e privati (Inps, Inail, Inpdap, Enasarco, Enpam, Enpaia e le altre casse professionali). L’obiettivo è vendere le unità immobiliari agli inquilini a prezzi «sostenibili».

Questa decisione ha soddisfatto il Sunia, il sindacato degli inquilini. Mentre gli enti privati, come l’Enasarco, parlano di vendita forzosa che potrebbe avere conseguenze «disastrose».

Piscine Comunali una battuta d’arresto

secondigliano1Stamane (4.12.2012) in Commissione Sport abbiamo trattato ancora una volta il tema degli impianti natatori, di cui al mio precedente post (https://gennaroespositoblog.com/2012/07/24/piscine-la-nuova-regolamentazione/). Poiché in commissione mi erano state segnalate delle incongruenze tra quanto risultava nelle schede tecniche allegate alla delibera 501/2012 e lo stato dei luoghi ho, ritenuto necessario eseguire sette sopralluoghi sulle sette piscine, all’esito dei quali abbiamo ritenuto che non era possibile andare avanti con il bando e l’assegnazione, ma occorreva modificare la delibera 501/2012 poiché non descriveva nel suo complesso dettagliatamente le strutture che nella realtà sono molto più complesse avendo alcune oltre alle vasche anche palestre e campetti. Ho, infatti, constatato che tra le sette piscine ci sono tre strutture l’acqua chiara al frullone, la Poerio al Corso Vittorio Emanuele e quella al Corso Secondigliano che hanno una capacità di reddito assolutamente superiore alle altre ed i valori espressi nelle schede non facevano giustizia di tale differenza. Ho poi constatato che dal 2002 al 2008 il Comune di Napoli ha speso anche somme importanti per le manutenzioni delle piscine giungendo a spendere: 1) 539.000 €. per la Poerio; 2) 270.000,00 €. per l’Acqua Chiara; 3) €. 357.000 per quella in via delle repubbliche marinare; 4) 132.000,00 €. per la Monfalcone; 5) €. 98.000,00 per quella al Corso Secondigliano; 6) €. 99.000,00 per quella di Via Labriola (nella 167); 7) €. 0,00 per quella di via P. Giurleo. Ho anche constatato, purtroppo, che in alcune piscine i prezzi per l’accesso sono assolutamente quelli di mercato mentre i canoni di concessione sono assolutamente irrisori aggirandosi intorno ai 10.000 €.  all’anno per ogni struttura. Inoltre, dalla destinazione “geografica” delle manutenzioni mi sembrerebbe di capire anche in quale “direzione” sia andata la precedente amministrazione che ha finito per finanziare la manutenzione delle piscine più “importanti”. Spero che con la prossima assegnazione si giungerà a creare un maggior equilibrio ed a tutelare meglio il bene e l’interesse pubblico. Oggi il Comune più che negli altri anni deve agire con maggiore perizia e diligenza non ci possiamo permettere di sbagliare, nella crisi le discriminazioni si fanno sentire di più e sono maggiormente odiose, gli amministratori pubblici hanno il dovere di dare conto ai cittadini di ogni euro speso o non guadagnato. Non ci possono essere privilegi né di casta né dovuti a condizioni consolidate. Il compito degli amministratori deve essere quello di spezzare le catene che hanno imbrigliato l’azione amministrativa napoletana per indirizzarla solo ed esclusivamente verso il perseguimento del bene e dell’interesse pubblico, sempre e comunque, questo deve essere l’unico obiettivo di una politica non autoreferenziale ma volta all’amministrazione della cosa pubblica. Speriamo di riuscirci.

Di seguito un reportage fotografico delle piscine:

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Alla ricerca di fondi per il Comune

comune

Il 30 novembre scorso io e Carlo Iannello abbiamo predisposto un ordine del giorno, approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale, volto a recuperare un po’ di soldi alle casse del comune sia attraverso il maggior impegno nella riscossione dei crediti, sia con l’attribuzione di nuovi e più interessanti compiti ad un ufficio del Comune denominato CEICC, sito a via Partenope, a cui affidare anche il compito di ricerca fondi europei, progettazione e rendicontazione … speriamo bene … Di seguito l’atto approvato:

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

Delibera di Giunta n. 846/2012

Sul Piano di Riequilibrio Pluriennale ai sensi del 174/2012

30 ottobre 2012

Ordine del Giorno ai sensi dell’art. 44 del Regolamento Consiliare

Premesso che:

 1.- Il Consiglio Comunale il rendiconto consuntivo dell’anno 2011, ha evidenziato la sussistenza di circa 850 milioni di euro di residui attivi non riscossi che sono stati collocati contabilmente nelle immobilizzazioni determinando un disavanzo di pari importo;

2.- è emerso dal dibattito e dalla relazione dell’assessore al Bilancio che i citati residui attivi sono ancora muniti di titolo giuridico e quindi esigibili;

3.- l’incremento della capacità di riscossione di tali poste determinerebbe un significativo incremento annuo delle entrate dell’ente e che tanto integrerebbe sia i canoni di imparzialità e di buona amministrazione e consentirebbe di conseguenza anche di far pesare il meno possibile sui cittadini gli effetti della manovra di riequilibrio e, in particolar modo, sulle classi meno abbienti;

4.- la mancata inversione della capacità di riscossione si ripercuoterebbe negativamente anche sul piano quinquennale di riequilibrio;

5.- alla luce dei dati di bilancio occorre far fronte al reperimento di nuove risorse anche attraverso l’incremento della progettazione finanziata dalla Unione Europea mediante “finanziamenti diretti”;

6.- il Comune di Napoli ha da anni predisposto un organismo che svolge la funzione di Europe Direct denominato CEICC che però non svolge l’importante attività di ricerca di finanziamenti allo stato assolutamente prioritaria;

7.- occorre modificare i compiti assegnati al citato organo affinché allo stesso sia affidata anche l’attività di ricerca di finanziamento.

Tanto premesso il Consiglio Comunale in virtù degli espressi poteri conferiti dalla vigente legislazione, invita il Sindaco e la Giunta:

1) A dare priorità assoluta all’obiettivo dell’aumento del tasso di riscossione dei residui attivi e dei tributi in genere, predisponendo a tale scopo anche una specifica e qualificata unità operativa alle dirette dipendenze del Direttore dei Servizi Finanziari

2) ad attribuire al CEICC quale centro Europe Direct, ovvero, ad altra unità ad hoc organizzata, la funzione di ricerca fondi europei, progettazione e ricerca partners;

3) valutare la possibilità di istituire una unità di collegamento con le commissioni europee addette alla approvazione ed erogazione dei finanziamenti e dei progetti di cui ai bandi europei ad erogazione diretta.

Cons. Carlo Iannello                                                  Cons. Gennaro Esposito

Bilancio Consuntivo 2011 il Parere del Collegio dei Revisori

Già ho indicato le delibere di proposta al consiglio del rendiconto consuntivo 2011 e di ricognizione dei debiti fuori bilancio in un altro post (clikka) che saranno al vaglio del Consiglio Comunale il 29 ed il 30 p.v., di seguito riporto il parere del Collegio dei Revisori sul consuntivo 2011 che ovviamente ha un disavanzo tale che in caso di mancata adesione alla procedura di predissesto di cui al D.L. 174/2012 scatterebbe l’obbligo per il consiglio comunale di dichiarare il dissesto. Il consuntivo come ho già detto dovrebbe aver subito una tale quantità di controlli che oggi possiamo dire che è stata fatta una vera e propria “operazione verità” sui conti del Comune. La sfida è il piano economico/finanziario che ci aspetta per aderire alla procedura di predissesto che sarà soggetto al vaglio della Corte dei Conti in sede di controllo. Il tema non è assolutamente da sottovalutare perché si parla della carne e del sangue dei napoletani.

Ieri facevo una riflessione, mentre guardavo Monti da Fazio: in un Comune che ha un bilancio di circa 4 miliardi di euro non ci possiamo permettere di avere consiglieri non all’altezza di capire cosa si sta andando a votare, forse, inizio a pensare che fino ad oggi si è votato di tutto proprio per questo. Forse l’unico merito che dovremmo riconoscere all’attuale classe dirigente di Governo è quella, spero, di aver alzato l’asticella delle competenze. Non ci possono essere politici non in grado di capire la complessa macchina amministrativa che dovrebbero guidare o controllare né in grado di conoscere neppure l’abc del diritto amministrativo. Spesso mi allungo in disquisizioni che tra competenti avrebbero l’attenzione di quattro parole: “non si può fare”. Dal contenuto altamente tecnico degli atti che vi posto si capisce bene questa cosa. Forse, sarebbe il caso di pretendere che i partiti impieghino i soldi dei rimborsi elettorali in scuole di politica ed amministrazione con esami finali, anziché in primarie di partito o di coalizione.

Parere del Collegio dei Revisori sul Rendiconto Consuntivo del 2011

Tabella delle società partecipate

Bilancio consuntivo 2011 e ricognizione dei debiti fuori bilancio

Di seguito due importanti delibere che saranno all’attenzione del Consiglio Comunale entro il 30.11 p.v. che credo facciano una vera e definitiva operazione verità dolorosa per il Comune di Napoli e per i Cittadini napoletani. Dopo gli interventi degli ispettori ministeriali e della Corte dei Conti credo che ci sia stat una approfondita pulizia delle poste attive che non sono più tali e che ci porta a fare una scelta importante ma credo obbligata: Aderire alla procedura di pre-dissesto prevista dal recente decreto legge 174/2012. Mi farebbe piacere avere qualche indicazione. Noi di Ricostruzione Democratica ci stiamo convincendo che l’adesione è l’unica strada percorribile, ma ovviamente fino all’ultimo ci teniamo a discuterne con i cittadini. A queste due delibere seguirà anche la manovra di riassestamento del bilancio 2012 con il piano di ripianamento del debito che dovrà essere approvata dopo una serie di controlli di recenti introdotti dalla nuova normativa. Buona lettura

Delibera di proposta al Consiglio di Ricognizione dei debiti fuori bilancio

Rendiconto consuntivo di gestione 2011

Riccio e la tagliola del patto di stabilità: Un appello alla Costituzione

Oggi leggo sul mattino due notizie che a mio parere sono strettamente collegate ma non vengono messe insieme. Nelle pagine Nazionali si parla della manifestazione dei Sindaci, a cui hanno partecipato tutti da Pisapia ad Alemanno passando per Pizzarotti del M5S di Parma, nelle pagine cittadine ancora del caso Riccio. In queste ultime pagine si riportano le dichiarazioni di politici importanti e di donne parlamentari indignate per la “cacciata della Riccio”! Mi chiedo ma queste donne ed uomini politici cosa stanno facendo per fare fronte alla gravissima condizione in cui il Governo Monti mette gli enti locali e l’istituzione della scuola. Condizione gravissima fotografata dai Sindaci alla Manifestazione di ieri a Milano dove hanno minacciato tutti di dimettersi! La scuola lo ribadisco è l’unica risorsa che non va assolutamente tagliata e contrariamente a quanto ritenuto dalla Prefetta giustamente revocata non può considerarsi essenziale fino alle 12,00! Il patto di stabilità è sacrosanto ma non può calpestare,  mortificare ed umiliare il futuro del nostro paese. Per fortuna a presidio dei diritti essenziali c’è la Costituzione fatta da Politici che hanno visto l’Italia in macerie e l’hanno rimessa insieme. I politici di oggi evidentemente sono troppo distanti dalla gente, chiusi nelle loro belle stanze del parlamento e dei consigli regionali, hanno perso ogni contatto umano e preferiscono schierarsi con una Prefetta sbandierando il vessillo della tutela delle Donne senza pensare che il nocciolo di questa vicenda è la Scuola, le mamme, i papà ed i figli, in una parola la famiglia, nucleo primario dello Stato! A questa scabrosa vicenda mi sarebbe piaciuto sentire i commenti di Berlinguer, di Togliatti, di De Gasperi, di Calamandrei, di Pertini, ma anche delle Madri Costituenti Maria Federici, Leonilde Iotti, Angelina Merlin, Teresa Noce. Donne ed Uomini che hanno fatto l’Italia sui principi fondamentali del Lavoro, della Uguaglianza, della Solidarietà, della Famiglia e della Giustizia e che sono sicuro avrebbero detto alla cara prefetta, in nome della Costituzione che abbiamo scritto con il nostro sangue, firma i contratti e manda i figli dell’Italia a scuola!

Da il Mattino di oggi 22.11.2012

Sono arrabbiati i sindaci italiani per i tagli decisi dal governo, per l’Imu, per il patto di stabilità. Così arrabbiati che sono scesi in piazza a Milano e hanno dato un ultimatum al governo: o la legge di stabilità cambierà, oppure si dimetteranno in massa. E per dimostrare che fanno sul serio da oggi hanno smesso di andare alle iniziative di rappresentanza, quelle dove si va con la fascia. In pratica hanno iniziato una sorta di sciopero del Tricolore.
In piazza Santa Maria delle Grazie sono arrivati da tutta Italia. Dietro a uno striscione con scritto «Liberiamo i Comuni dal patto di stupidità, scriviamo un nuovo patto per la crescita» hanno sfilato il sindaco di Roma Gianni Alemanno (Pdl) accanto a quello di Torino Piero Fassino (Pd), il sindaco di Varese Attilio Fontana (Lega Nord), il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il presidente dell’Anci Graziano Delrio (Reggio Emilia), il sindaco grillino di Parma Federico Pizzarotti, il coordinatore dei piccoli Comuni Mauro Guerra, il sindaco di Modena Giorgio Pighi in rappresentanza dei sindaci terremotati e circa altri mille sindaci con tanto di fascia tricolore e gonfalone. Sindaci del Nord e del Sud, di centrodestra e centrosinistra «unico esempio – ha sottolineato Alemanno – di unità seria su cose concrete».
Tutti hanno spiegato che con i tagli del governo e con i vincoli del patto di stabilità (che adesso riguardano anche i piccoli comuni) si dovranno tagliare i servizi, a dir poco. Hanno detto che si rischia di non poter mettere in sicurezza le scuole, e di non poter fare gli interventi sui torrenti per evitare che ogni pioggia diventi un disastro. O le cose cambieranno «o il 2013 – ha sintetizzato Delrio – sarà l’anno del funerale dei Comuni». Dal palco allestito in piazza Scala, Pisapia ha parlato del bisogno di «gesti forti». Se i Comuni non saranno ascoltati, ha aggiunto, si potrà arrivare «allo scontro istituzionale».
L’Anci ha già annunciato di sostenere il ricorso al Tar che diversi Comuni hanno fatto sui valori dell’Imu. Ma Fontana, che è presidente di Anci Lombardia, ha proposto di più: dimettersi tutti. Vista la «pervicace volontà di eliminare gli enti locali» da parte del governo «che mettano dei prefetti», è il suo invito. La proposta dell’avvocato leghista è stata accolta e portata al ministro per i Rapporti con il Parlamento Piero Giarda da una delegazione che lo ha incontrato in Prefettura. «Il ministro ha compreso la gravità della situazione – ha spiegato dopo l’incontro Delrio -. Non è autorizzato a dare risposte ma noi gli abbiamo detto che se la legge di stabilità uscirà così com’è dal Senato siamo pronti a dare le dimissioni in massa dopo di che andranno a governare le comunità locali con i prefetti».
«Sono con i sindaci: la loro battaglia è la mia» commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. «È una battaglia – prosegue Zaia – che auspico e sostengo da tanto tempo. In questo momento così difficile, nel quale il governo di Roma colpisce duramente ed indiscriminatamente le autonomie locali, dobbiamo unire le forze aldilà degli steccati politici, perchè è in gioco la sopravvivenza delle istituzioni più vicine ai cittadini e la possibilità di dare loro anche i servizi essenziali. Ne sappiamo qualcosa anche noi – aggiunge Zaia – perchè anche le Regioni stanno subendo un’aggressione inaccettabile, basti pensare ai tagli alla sanità ed al trasporto locale». «Dobbiamo proclamare – conclude Zaia – una sorta di rivoluzione ghandiana, che veda protagonisti i territori».
L’ultimatum, intanto, scade il 29 novembre, quando l’ufficio di presidenza dell’Anci si riunirà per decidere i tempi e i modo delle dimissioni. Ma fino ad allora i sindaci cercheranno alleati per far cambiare la legge, parlando anche con i segretari dei partiti. Oggi hanno incontrato Roberto Maroni nella sede della Lega Nord di via Bellerio. Domani vedranno il segretario del Pdl Angelino Alfano e quello del Pd Pier Luigi Bersani.

A riprova di quanto sostenuto la sentenza della Corte Costituzionale del 07.06.2012 buona lettura

SENTENZA N. 148

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato il successivo 28 settembre (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell’art. 14, comma 32, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 5, 117, commi secondo, lettera g), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.

1.1.— Il comma 32 dell’art. 14, nel testo vigente al momento dell’impugnazione della Regione Valle d’Aosta, stabiliva: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione».

1.2.— La norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, oltre a violare il principio di leale collaborazione, determinerebbe una indebita compressione dell’autonomia organizzativa della ricorrente sotto almeno due profili.

1.2.1.— Innanzitutto, sarebbe violato l’art. 2, primo comma, lettera b), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione Valle d’Aosta la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali». L’intervento statale censurato, infatti, condizionando le modalità organizzative dei servizi resi dagli enti locali e limitandone fortemente l’iniziativa economica e la capacità di agire, inciderebbe sull’assetto ordinamentale e organizzativo degli enti in parola.

1.2.2.— L’illegittimità costituzionale del comma 32 rileverebbe anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del combinato disposto del secondo e del quarto comma dell’art. 117 Cost., evocabile come parametro di legittimità in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La difesa regionale rileva come l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. attribuisca alla potestà legislativa esclusiva statale la sola disciplina dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», con la conseguenza che la competenza a legiferare in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti sub-statali rientrerebbe nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

1.3.— Sarebbe violato anche l’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle d’Aosta la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di «finanze comunali».

L’illegittimità costituzionale della norma sarebbe data anche dal contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nel caso di specie, infatti, il legislatore statale non si sarebbe limitato a dettare i principi di coordinamento della finanza pubblica ma avrebbe invaso la competenza legislativa regionale in materia di «finanze comunali». Né, secondo la difesa della Regione, varrebbe richiamare la sentenza n. 326 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa che consente ai Comuni di costituire, partecipare e dismettere società di qualsiasi tipo debba essere ricondotta alle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», anziché a quella, di competenza regionale, dell’«ordinamento degli enti locali». In proposito, la ricorrente rileva la differenza tra la fattispecie presa in esame nel giudizio definito con la citata sentenza e quella oggetto del presente giudizio, che non atterrebbe né alla materia dell’ordinamento civile né a quella della tutela della concorrenza.

L’art. 14, comma 32, quindi, non perseguirebbe alcuna finalità anti-distorsiva del mercato concorrenziale, ma sarebbe finalizzato a regolare lo svolgimento dell’attività amministrativa dei Comuni, incidendo direttamente sulla iniziativa e sulla capacità di agire degli enti locali, e sull’assetto ordinamentale e organizzativo dei medesimi.

1.4.— La Regione Valle d’Aosta muove, inoltre, una specifica censura all’art. 14, comma 32, ultimo periodo (abrogato, successivamente all’impugnazione in esame, dall’art. 20, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111), là dove rimette ad un decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo – da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 – la determinazione delle modalità attuative dello stesso comma 32, nonché l’individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

1.4.1.— La norma in esame avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, i quali fondano la potestà regolamentare della Regione Valle d’Aosta in tutte le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

La difesa regionale ritiene che – stante l’incidenza del comma 32 sulle materie dell’«ordinamento degli enti locali» e delle «finanze comunali», entrambe di competenza regionale – il legislatore statale sia sprovvisto del titolo costituzionale su cui basare, in tali ambiti, la propria potestà regolamentare.

1.4.2.— Un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma impugnata, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., discenderebbe dalla mancata previsione di un meccanismo di leale collaborazione tra Stato e Regione nell’adozione dei decreti attuativi della previsione di divieto.

Secondo la ricorrente, anche nella denegata ipotesi che la disciplina recata dall’art. 14, comma 32, non sia ritenuta in contrasto con la Costituzione, in quanto ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», la previsione dell’ultimo periodo del comma 32 inciderebbe comunque «su ambiti materiali riferibili anche a settori di competenza regionale», con la conseguenza di rendere necessari – ai fini dell’attuazione della norma – meccanismi di reciproco coinvolgimento e di coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

La mancata previsione di questi meccanismi determinerebbe una illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione (sono richiamate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2009, n. 240 del 2007, n. 213 e n. 31 del 2006).

2.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9 e 32, per violazione degli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione.

2.1.— I primi due commi dell’art. 14 stabiliscono: «1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: “e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302”. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma».

2.1.1.— La ricorrente impugna i commi 1 e 2 dell’art. 14 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012». Peraltro, il comma 1 dell’art. 14 avrebbe un contenuto analogo a quello dell’art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre la previsione della drastica riduzione delle risorse di cui al comma 2 dell’art. 14 non troverebbe corrispondenza nel citato art. 77.

La difesa regionale rileva come tale significativa riduzione delle risorse spettanti alle Regioni, operata dalle norme impugnate, si aggiunga a quelle già poste in essere dallo Stato negli anni precedenti, facendo così venir meno la transitorietà richiamata dalla Corte costituzionale per giustificare le norme statali di coordinamento finanziario.

In particolare, la Regione Liguria rileva che la riduzione operata dai commi 1 e 2 dell’art. 14, ripartita proporzionalmente fra tutte le Regioni, comporterebbe un “taglio” di quasi il 20 per cento del bilancio regionale ligure. Si dovrebbe inoltre considerare che le risorse “tagliate” erano destinate all’esercizio di funzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni, come, ad esempio, assistenza sociale, trasporto pubblico locale, istruzione.

Pertanto, la ricorrente reputa i commi 1 e 2 dell’art. 14 lesivi dell’autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) delle Regioni, con particolare riguardo al principio di corrispondenza tra funzioni conferite e risorse necessarie.

La difesa regionale sottolinea altresì come l’art. 119 Cost. sia stato integrato e attuato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il cui art. 2, comma 2, lettera ll), prevede, tra i criteri direttivi della delega, «certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite».

Ad avviso della ricorrente, le norme impugnate violerebbero palesemente questo criterio direttivo, che non varrebbe soltanto in relazione ai decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009, ma esprimerebbe «una esigenza di fondo dell’ordinamento costituzionale dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni».

Da questo punto di vista, il d.l. n. 78 del 2010 si porrebbe in controtendenza rispetto agli strumenti di coordinamento previsti dalla legge n. 42 del 2009 e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che valorizzano le procedure di concertazione. Questa «anomalia» – aggiunge la Regione Liguria – è stata evidenziata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, nella «Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali», trasmessa dal Governo ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, ed allegata dalla difesa regionale al ricorso in esame.

In definitiva, secondo la ricorrente, lo Stato avrebbe – senza alcuna concertazione con le Regioni – operato un drastico taglio delle risorse in modo irragionevole, senza cioè che «risultino considerate le prestazioni erogate dalle Regioni e senza che sia allegato lo specifico bisogno a fondamento della misura», né si sarebbe tenuto conto dei «costi standard», di cui all’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, non essendo stati ancora definiti.

Le norme impugnate violerebbero anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non si limiterebbero a porre limiti alla spesa ma ridurrebbero direttamente le risorse regionali. Le Regioni, pertanto, non sarebbero tenute ad attuare una norma di principio, ma dovrebbero solo «fare fronte alle conseguenze di una norma autoapplicativa, tagliando i servizi individuati». Né tale “taglio” investirebbe l’intera amministrazione pubblica, in quanto l’entità della riduzione imposta alle Regioni sarebbe di gran lunga superiore a quella richiesta alle amministrazioni statali.

2.2.— La Regione Liguria impugna altresì il comma 7 dell’art. 14, il quale dispone: «L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”».

2.2.1.— La ricorrente rileva che, prima della novella operata dal comma 7 oggetto di impugnazione, l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) non prevedeva alcuna conseguenza per la mancata riduzione della spesa per il personale ed erano ammesse deroghe ai limiti previsti, in presenza di particolari indicatori di “virtuosità”. In sostanza, il testo precedente del citato comma 557 rispettava l’autonomia regionale perché si preoccupava del rispetto dei limiti complessivi e differenziava le diverse situazioni.

Il testo vigente del comma 557, oggetto dell’odierno scrutinio, imporrebbe, invece, una riduzione della spesa per il personale senza possibilità di deroga e tale vincolo sarebbe sanzionato con il blocco delle assunzioni. La disposizione in esame sarebbe, peraltro, formulata in modo ambiguo, poiché non preciserebbe «rispetto a quando bisogna ridurre la spesa e quando si accerta il mancato rispetto del dovere». Né sarebbe prevista una procedura di leale collaborazione per accertare la eventuale violazione del vincolo.

In definitiva, sussisterebbe il rischio per la Regione di incorrere nella grave sanzione del blocco delle assunzioni in relazione a politiche del personale legittimamente attuate nel vigore della precedente norma, o di non poter completare le politiche già deliberate.

Da quanto appena detto discenderebbe la violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.).

Considerato, inoltre, che un’ordinaria programmazione delle assunzioni copre un arco temporale triennale, l’art. 14, comma 7, sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità di articolare la riduzione della spesa in un arco di tempo almeno triennale o comunque sufficiente per un mutamento di indirizzo da parte di quelle amministrazioni che non hanno ridotto la spesa per il personale nel rispetto delle condizioni fissate dalla norma previgente.

Da ultimo, la Regione Liguria ritiene che la mancata previsione di «una procedura in contraddittorio», per l’accertamento della violazione dei limiti posti dalla norma, determini la lesione del principio di leale collaborazione.

2.3.— Oggetto dell’impugnativa regionale è anche il comma 9 dell’art. 14, in virtù del quale: «Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

“è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».

Secondo la Regione Liguria, tale norma porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, con conseguente lesione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

2.4.— è censurato, inoltre, il comma 32 dell’art. 14, il cui testo nella versione vigente al momento dell’impugnazione della Regione Liguria è riportato al punto 1.1.

La ricorrente sostiene che il comma 32 ponga limiti molto stringenti e non temporanei alla possibilità per i Comuni di costituire società; tale norma avrebbe, dunque, carattere dettagliato e invaderebbe la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Ad avviso della Regione Liguria, proprio il carattere dettagliato e la rigidità dei limiti posti dimostrerebbero che la ratio di questa norma non è la tutela della concorrenza (né la disciplina dell’ordinamento civile) ma solo il risparmio nell’azione amministrativa locale, con conseguente incisione su un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa concorrente.

Inoltre, il comma 32, sempre in ragione del suo carattere di norma di dettaglio, risulterebbe lesivo dell’autonomia organizzativa e finanziaria dei Comuni (artt. 114, secondo comma, e 119 Cost.), che la Regione è legittimata a difendere davanti alla Corte costituzionale. Tale autonomia sarebbe compromessa anche per l’irragionevolezza della norma, che terrebbe conto soltanto della dimensione dei Comuni, senza considerare la solidità economica delle società, la natura dei servizi resi e l’eventuale produzione di utili.

2.4.1.— Oggetto di specifica censura è poi l’ultimo periodo del comma 32, per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., là dove prevede un decreto ministeriale di natura sostanzialmente regolamentare in una materia di competenza legislativa concorrente.

Secondo la Regione Liguria, sarebbe paradossale che nel procedimento di codecisione del decreto in parola sia coinvolto il Ministro competente per il federalismo e non lo siano, invece, le sedi istituzionali di confronto con le Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione, per omessa previsione della necessità dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata.

3.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 106 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, comma 9, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.

L’art. 14, comma 9, è impugnato in quanto porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, in violazione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

4.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre (reg. ric. n. 107 del 2010), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 9, 19, 20, 21 e 27, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.

4.1.— Il comma 9, il cui testo è riportato al punto 3.3, è censurato nella parte in cui si applica alle Regioni, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.

Preliminarmente, la Regione Puglia evidenzia come la norma impugnata contenga due divieti: il primo è riferito «agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti», ed impedisce a tali enti «di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale»; il secondo divieto – applicabile a tutte le Regioni, comprese quelle che hanno rispettato il limite percentuale complessivo di cui sopra – consiste nell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale in misura superiore al «20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».

Ad avviso della ricorrente, entrambe le previsioni, nella parte in cui si applicano alle Regioni, sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni.

Per meglio evidenziare gli asseriti vizi di illegittimità costituzionale la difesa regionale richiama il testo dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, nella versione anteriore alle modifiche operate dalla norma impugnata. In particolare, la Regione Puglia evidenzia come gli originari commi 5 e 6 del citato art. 76 non contenessero alcun vincolo puntuale all’autonomia di spesa, mentre il comma 7, che pure prevedeva un vincolo puntuale, si caratterizzasse esplicitamente per il suo carattere transitorio («fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6», che avrebbe dovuto recepire l’accordo con le Regioni in sede di Conferenza unificata).

A seguito dell’emanazione del d.l. n. 78 del 2010, l’originario comma 5 è stato abrogato e dal comma 7 è stato rimosso l’incipit che conferiva alla norma il carattere transitorio di cui sopra si è detto, là dove proprio la “transitorietà” costituirebbe un requisito indispensabile per la legittimità costituzionale di norme analoghe a quella oggetto dell’odierno giudizio (è richiamata, al riguardo, la sentenza n. 169 del 2007 della Corte costituzionale).

Pertanto, il divieto previsto dalla prima proposizione dell’art. 14, comma 9, – configurandosi come misura destinata ad applicarsi direttamente alle Regioni e ad operare come limite «stabile» e non meramente «transitorio» – si porrebbe in palese contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

La stessa norma, inoltre, incidendo sulla spesa per il personale della Regione e sul potere di quest’ultima di procedere alle relative assunzioni, comprimerebbe illegittimamente sia la potestà legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale» (art. 117, quarto comma, Cost.), sia l’autonomia amministrativa nell’esercizio delle funzioni spettanti alla Regione in virtù dell’art. 118, primo comma, Cost.

Quanto alla seconda previsione contenuta nell’impugnato art. 14, comma 9, la relativa illegittimità costituzionale, per la parte in cui si applica alle Regioni, sarebbe ancor più evidente. In questo caso, infatti, il limite quantitativo puntuale imposto «stabilmente» alla spesa per le assunzioni di personale si applicherebbe, in termini assoluti e generalizzati, a tutti gli enti, anche nelle ipotesi in cui questi ultimi avessero rispettato il limite più generale stabilito dalla prima previsione.

La norma in esame si porrebbe, dunque, in aperto contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., per le ragioni già evidenziate sopra.

4.2.— La Regione Puglia impugna, inoltre, i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, i quali dispongono quanto segue: «19. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.2.1.— In via preliminare, la ricorrente sottolinea come le norme in esame prevedano sanzioni molto diverse da quelle a carattere finanziario, che hanno contrassegnato, nell’evoluzione legislativa dell’ultimo decennio, il patto di stabilità nelle sue differenti versioni.

Dopo aver precisato che il titolo di competenza cui ineriscono le norme in tema di patto di stabilità è quello del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la difesa regionale si sofferma sui limiti materiali che lo Stato incontra nell’esercizio della potestà legislativa in questa materia.

La Regione Puglia non contesta che le prescrizioni poste dallo Stato, nell’esercizio della propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, siano assistite da sanzioni, ma ritiene di dover evidenziare come tali norme di carattere sanzionatorio incontrino comunque il limite delle materie, con la conseguenza che «si devono mantenere» nell’ambito delle competenze esclusive di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost. o in quello dei principi fondamentali nelle materie elencate al successivo terzo comma.

In sostanza, secondo la difesa regionale, pur restando indiscussa la potestà sanzionatoria dello Stato in caso di violazione delle prescrizioni dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica, «tale potestà non può certo essere configurata alla stregua di un vero e proprio grimaldello capace di consentire alla legge statale, al di fuori dei limiti delle proprie competenze, di aprirsi le porte in ambiti materiali che la Costituzione assegna alla legislazione regionale».

4.2.2.— Su tali premesse la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 violino l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto prevedono sanzioni configurate in modo tale da invadere la potestà legislativa regionale.

In particolare, il comma 20 – il quale dispone un vero e proprio obbligo di annullamento, da parte dell’organo regionale competente, di tutti gli atti con cui è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno e che risultino adottati nei dieci mesi anteriori alle elezioni regionali – invaderebbe la competenza legislativa regionale (ex artt. 117, terzo e quarto comma, Cost.), poiché imporrebbe l’annullamento di atti ricadenti in ambiti materiali diversi da quelli elencati nel secondo comma dell’art. 117 Cost.

Al riguardo, non avrebbe pregio l’argomento secondo cui la norma impugnata non lederebbe l’autonomia regionale, in quanto limitata alla imposizione di un obbligo di annullamento a carico degli stessi organi regionali. Il comma 20, infatti, porrebbe un obbligo giuridico di annullamento sospensivamente condizionato alla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità di cui al comma 19. Pertanto, verificatasi la condizione sospensiva, l’obbligo sorgerebbe automaticamente.

Il comma 21 sarebbe incostituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle appena esposte. Anche in questo caso, infatti, la revoca «di diritto», prevista come sanzione per la violazione del patto di stabilità, determinerebbe un’evidente invasione della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali», rientrante, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell’ambito di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.

4.2.3.— In subordine, ove la Corte costituzionale ritenesse di non condividere le argomentazioni fin qui esposte, i commi 19, 20 e 21 sarebbero comunque illegittimi per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

La Regione Puglia richiama la giurisprudenza costituzionale sui limiti che incontra lo Stato nel dettare i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Nel caso di specie, ed in particolare con la previsione della revoca ex lege degli incarichi, disposta dal comma 21, il legislatore statale avrebbe approvato norme minute e dettagliate inerenti le singole voci di spesa.

Inoltre, proprio con riferimento al comma 21, l’autonomia finanziaria regionale risulterebbe violata anche da un ulteriore punto di vista; infatti la norma in esame, pur avendo carattere sanzionatorio nei confronti di quelle Regioni che abbiano deliberatamente scelto di violare il patto di stabilità, interverrebbe ex post (cioè con una misura sanzionatoria non prevista al momento dell’adozione degli atti di spesa in questione), incidendo direttamente sul potere delle Regioni di disporre delle proprie risorse e di dotarsi dell’organizzazione più idonea al perseguimento dei propri fini.

4.2.4.— In ulteriore subordine, la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 siano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Ad avviso della ricorrente, l’individuazione dell’intervallo di tempo riferito ai dieci mesi precedenti la data delle elezioni regionali – in relazione al quale le norme impugnate dispiegano la loro efficacia – costituirebbe un parametro del tutto arbitrario e irragionevole, poiché il presupposto dell’applicazione delle misure previste sarebbe dato dalla violazione del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009.

Tale irragionevolezza determinerebbe una disparità di trattamento tra Regioni che hanno adottato atti di spesa in violazione del patto di stabilità prima dei suddetti dieci mesi e Regioni che li hanno adottati dopo, con conseguente lesione dei principi di autonomia finanziaria e organizzativa ex artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. Dalla denunciata irragionevole disparità di trattamento discenderebbe, come conseguenza diretta, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

La difesa della ricorrente conclude sul punto argomentando in merito all’asserita ridondanza, sull’autonomia regionale costituzionalmente garantita, delle censure prospettate rispetto a parametri diversi da quelli che regolano il riparto di competenze.

Infine, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime anche per la loro irragionevolezza intrinseca e, dunque, per violazione dell’art. 3 Cost., sempre in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost., in quanto disporrebbero misure sanzionatorie puntuali e specificamente riferite a singoli atti e voci di spesa, senza che sia accertato in concreto il collegamento diretto tra tale voce di spesa e la violazione del patto di stabilità.

4.3.— Da ultimo, la Regione Puglia impugna il comma 27, il quale stabilisce: «Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

La questione di legittimità costituzionale è prospettata per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.

Secondo la difesa regionale, il richiamo all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 consentirebbe di estendere la qualifica di «funzioni fondamentali dei Comuni» – con conseguente attribuzione allo Stato della relativa competenza legislativa esclusiva – «anche a funzioni “amministrativo-gestionali”, o comunque, più in generale, a funzioni volte alla cura concreta di interessi».

Sotto questo profilo, la norma impugnata violerebbe i limiti che caratterizzano la potestà legislativa attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., ledendo gravemente l’autonomia legislativa della Regione, riconosciuta dai commi terzo e quarto dell’art. 117 Cost. e richiamata dal comma secondo dell’art. 118 Cost., in riferimento alla disciplina ed alla allocazione delle funzioni amministrative dei Comuni.

La ricorrente si sofferma in particolare sulla competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sottolineando come da essa non possa certo ricavarsi un titolo che abiliti lo Stato a qualificare liberamente qualunque funzione amministrativa come «funzione fondamentale» dei Comuni o delle Province, potendo per ciò stesso disporne l’integrale disciplina. Peraltro, aggiunge la difesa regionale, la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto il carattere “limitato” della potestà legislativa statale in esame, anche se non ha ancora avuto modo di individuare con chiarezza i limiti entro i quali dovrebbe essere intesa l’espressione «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

Ad avviso della Regione Puglia, le «funzioni fondamentali» in parola devono ritenersi limitate a quelle in cui si esprimono la potestà statutaria, quella regolamentare e quella amministrativa a carattere “ordinamentale” concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al governo degli enti locali in questione. In nessun caso vi potrebbero essere ricondotte funzioni “amministrativo-gestionali” in senso proprio, né, tanto meno, quelle individuate per relationem dalla norma qui censurata.

A sostegno di questa conclusione militerebbero diversi argomenti.

Innanzitutto, rileverebbe l’argomento “topografico” riferito allo stesso testo dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., per il quale le «funzioni fondamentali» sono accomunate agli «organi di governo» e alla «legislazione elettorale».

In secondo luogo, andrebbero considerati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma, Cost. Al riguardo, la ricorrente sostiene che, se la ratio della attribuzione allo Stato di una competenza legislativa è da rintracciare in una esigenza unitaria di livello nazionale, risulterebbe del tutto incomprensibile individuare tale esigenza nell’ipotesi in cui, tra le funzioni fondamentali menzionate alla lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., fossero annoverabili anche funzioni amministrative consistenti nella concreta cura di interessi.

In sostanza, tali funzioni dovrebbero essere allocate tra gli enti locali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ex art. 118, primo comma, Cost., e tale vincolo graverebbe allo stesso modo sulla legge statale e su quella regionale (art. 118, secondo comma, Cost.).

Infine, nel senso sopra indicato deporrebbe anche una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali. La Regione Puglia sottolinea come, tra i principi che devono guidare l’allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi enti della Repubblica, l’art. 118 Cost. contempli anche il principio di differenziazione. Il suo contenuto precettivo consisterebbe nello stabilire che la valutazione di adeguatezza/inadeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione deve tener conto delle differenze concrete sussistenti tra enti della medesima categoria. Pertanto, il principio di differenziazione non sarebbe che «una peculiare declinazione che assume il principio di eguaglianza nell’ambito della allocazione delle funzioni amministrative».

Secondo la difesa regionale, il portato precettivo del principio di differenziazione (e, per il suo tramite, del principio di eguaglianza) risulterebbe del tutto trascurato ove si ritenesse che le funzioni amministrativo-gestionali possano rientrare tra le «funzioni fondamentali» per consentire soluzioni allocative, da parte della legge statale, uniformi per tutto il territorio nazionale.

D’altra parte, aggiunge la ricorrente, non si potrebbe ritenere che la soluzione proposta dalla stessa Regione sia in grado di pregiudicare l’uniformità minima negli standard di prestazione relativi a quelle funzioni che, in virtù della loro importanza, fossero ritenute «fondamentali». Lo Stato, infatti, sarebbe comunque dotato della competenza ad individuare i «livelli essenziali delle prestazioni» ed avrebbe a disposizione, in ogni caso, lo strumento del potere sostitutivo straordinario ex art. 120, secondo comma, Cost., per garantire l’effettività di questi livelli.

5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e infondate.

La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

5.1.— In via preliminare, l’Avvocatura generale eccepisce la tardività dei ricorsi proposti avverso le norme del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.

5.2.— Nel merito, prima di esaminare le singole censure, la difesa statale si sofferma sul contesto economico in cui si inseriscono le norme impugnate, sottolineando come il d.l. n. 78 del 2010 sia stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria al Paese nella sua interezza e di rafforzarne la competitività sui mercati economici e finanziari.

Pertanto, a parere dell’Avvocatura generale, le misure adottate non possono essere sezionate, ma vanno esaminate nel loro complesso, in quanto l’una sorregge l’altra per raggiungere insieme le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico.

Da quanto appena detto, la difesa statale ricava la conclusione che le norme censurate prevedono interventi rientranti nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica, idonea a vincolare anche le Regioni speciali e le Province autonome.

D’altronde, rileva la medesima difesa, «quando sopravvengono circostanze di straordinaria necessità ed urgenza, non può pretendersi che si esplichino le ipotizzate modalità di concertazione». Anzi lo Stato, avendo la responsabilità della politica economica nazionale, deve poter intervenire con la dovuta urgenza e rapidità, nell’interesse dell’intera Comunità.

Da ciò l’Avvocatura generale deduce che, nella ricorrenza di situazioni eccezionali, «possa derogarsi anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5), e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10), che (…) si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».

5.2.1.— Quanto alle singole censure, la difesa statale precisa che l’art. 14, nella sua interezza ed in particolare nei commi 1 e 2, concerne esplicitamente il patto di stabilità e richiede alle Regioni un concorso generalizzato alla spesa pubblica, attraverso una riduzione complessiva dei trasferimenti, da distribuirsi con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica» e in applicazione del principio di solidarietà sociale (artt. 2 e 119 Cost.).

Il comma 7 dell’art. 14 avrebbe la stessa ratio, ponendo principi diretti a ridurre le spese per il personale e per le strutture burocratiche degli enti pubblici sottoposti al patto di stabilità.

Il comma 9, stabilendo un divieto di ulteriori assunzioni per enti ad alta spesa corrente, punterebbe ad arginare «la marea montante» della spesa nel settore del pubblico impiego.

In merito alle censure mosse ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale obietta che il patto di stabilità rientra nella competenza statale concorrente del coordinamento della finanza pubblica e che correlativamente compete allo Stato stabilire le conseguenze delle infrazioni volontarie, con disposizioni di carattere generale e in cooperazione con la Regione, cui è demandata la certificazione della violazione e l’adozione dei provvedimenti di annullamento o revoca degli atti illegittimi.

Al riguardo, la difesa statale rileva come sia pacifico che il potere sanzionatorio spetti al titolare della funzione; peraltro, trattandosi di principi fondamentali, valevoli su tutto il territorio nazionale, non sarebbe ipotizzabile una valutazione sanzionatoria differenziata per Regioni.

Né potrebbe parlarsi di efficacia retroattiva delle sanzioni in parola, poiché la norma impugnata non autorizza a punire infrazioni pregresse alle elezioni regionali già svolte. Le sanzioni previste sarebbero, inoltre, coerenti, razionali e si manterrebbero entro stretti margini di proporzionalità, con la conseguenza che la normativa impugnata non violerebbe i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sempre con riferimento ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale osserva come le predette norme presuppongano che le Regioni interessate non abbiano raggiunto gli obiettivi loro attribuiti dallo Stato, ai sensi dell’art. 77-ter del d.l. n. 112 del 2008, recando, quindi, un grave pregiudizio all’unità economica della Repubblica e al necessario rispetto degli impegni precedentemente assunti a livello comunitario. Inoltre, le stesse norme si fonderebbero su un presupposto generale, costituito dalla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, disciplinata da norme che trovano applicazione in tutte le Regioni (art. 77-ter, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008). Non sarebbe pertanto configurabile alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra le Regioni.

Quanto alla presunta irragionevolezza delle norme impugnate, la difesa statale replica obiettando che, piuttosto, sarebbe irragionevole difendere la validità e la perdurante operatività di atti posti in essere nella deliberata violazione del patto di stabilità.

Infondata ed inammissibile sarebbe poi la questione prospettata nei confronti del comma 27 dell’art. 14, il quale non pretenderebbe di disciplinare o di riservare allo Stato alcuna attività amministrativa gestionale, né di sottrarre questa all’applicazione dell’art. 118 Cost.

In ogni caso, la questione sarebbe «del tutto teorica e inammissibile», in quanto non si comprenderebbe quale sia la lesione delle competenze regionali, tanto più che la legge n. 42 del 2009, cui rinvia la diposizione in esame, non risulta impugnata.

Peraltro, aggiunge l’Avvocatura generale, le funzioni richiamate altro non sono che le funzioni “storiche” dei Comuni – nelle quali si identificano quelle «proprie», di cui al secondo comma dell’art. 118 Cost. – e quindi le «funzioni fondamentali» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

Infine, la norma di cui al comma 32, pur ispirandosi all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, sarebbe riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. In proposito, la difesa statale richiama la deliberazione dell’Assemblea plenaria della Corte dei conti del 22 giugno 2010, che ha evidenziato come la partecipazione a società sia uno strumento spesso utilizzato dall’ente locale per forzare le regole poste a tutela della concorrenza, e sia sovente finalizzato ad eludere i controlli di finanza pubblica imposti agli enti locali.

6.— In prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, tutte le ricorrenti e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate, rispettivamente, nei ricorsi e negli atti di costituzione.

7.— In prossimità dell’udienza del 22 novembre 2011 e dell’8 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri e le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate negli atti di causa.

Considerato in diritto

1.— La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 96 del 2010) e le Regioni Liguria (reg. ric. n. 102 del 2010), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 106 del 2010) e Puglia (reg. ric. n. 107 del 2010) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e tra queste dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; del principio di leale collaborazione; degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In particolare, la Regione Valle d’Aosta ha impugnato il comma 32 dell’art. 14, la Regione Liguria ha impugnato i commi 1, 2, 7, 9 e 32 dell’art. 14, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 9 dell’art. 14, infine, la Regione Puglia ha impugnato i commi 9, 19, 20, 21 e 27 dell’art. 14.

Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del 2010, vengono in esame in questa sede le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.

I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.

2.— Preliminarmente, la difesa dello Stato ha eccepito la tardività di tutti i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all’art. 127, secondo comma, Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione.

L’eccezione è priva di fondamento.

È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l’impugnazione a dopo l’entrata in vigore» della relativa legge di conversione, poiché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l’iniziativa d’investire la Corte non rischia di essere vanificata dall’eventualità di una mancata conversione» (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011).

Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività delle impugnazioni, pur se relative a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione.

3.— Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che tutte le norme impugnate troverebbero giustificazione nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa salus rei publicae e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. A sostegno di questo assunto la parte resistente invoca i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)».

In proposito, si deve osservare che le disposizioni costituzionali evocate non attribuiscono allo Stato il potere di derogare alle competenze delineate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Al contrario, anche nel caso di situazioni eccezionali, lo Stato è tenuto a rispettare tale riparto di competenze ed a trovare rimedi che siano con esso compatibili (ad esempio, mediante l’esercizio, in via di sussidiarietà, di funzioni legislative di spettanza regionale, nei limiti ed alle condizioni più volte indicate da questa Corte). La Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall’art. 117 Cost.

Deve essere dunque ribadita l’inderogabilità dell’ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano le situazioni eccezionali prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato.

4.— La Regione Liguria ha impugnato i commi 1 e 2 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012».

Secondo la ricorrente, le norme in esame violerebbero gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 2, comma 2, lettera ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).

4.1.— Le questioni di legittimità costituzionale, riguardanti l’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, non sono fondate.

Le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la natura di princìpi fondamentali nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Nel caso di specie, sussistono entrambe le condizioni richieste dalla citata giurisprudenza.

Si tratta infatti di un contenimento complessivo della spesa corrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013), anche se l’art. 20, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso «anche agli anni 2014 e successivi» le misure previste dalle norme censurate nel presente giudizio, che devono tuttavia essere scrutinate nel loro specifico contenuto prescrittivo, a prescindere quindi da ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della norma di proroga.

Le norme impugnate non prevedono, per altro verso, strumenti o modalità per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa.

5.— La Regione Liguria ha impugnato il comma 7 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-bis e 557-ter.

Il comma 557 stabilisce una serie di principi ai quali si devono conformare gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, per assicurare la riduzione delle spese relative al personale. Il comma 557-bis definisce tali spese ai fini dell’applicazione del comma 557. Infine, il comma 557-ter dispone che, «in caso di mancato rispetto del comma 557», si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’art. 76, comma 4, appena citato, dispone a sua volta che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Secondo la ricorrente, l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 violerebbe i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché il principio di leale collaborazione.

5.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Questa Corte – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – ha affermato che le norme di cui all’art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come già affermato da questa Corte, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa (ex plurimis, sentenza n. 155 del 2011).

6.— Le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato il comma 9 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, stabilendo: 1) a carico degli enti nei quali l’incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.

6.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali qui presi in esame, l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, è stato ulteriormente modificato da numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44).

Il confronto tra il testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, oggetto delle impugnative regionali, e quello oggi vigente, anche alla luce delle specifiche ragioni di censura addotte dalle ricorrenti, consente di escludere che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la sostanza normativa del comma censurato.

In particolare, deve rilevarsi come continuino ad essere previsti tanto il divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è particolarmente rilevante, tanto la limitazione a carico dei «restanti enti» riguardo a nuove assunzioni di personale. Gli interventi del legislatore statale sulle anzidette prescrizioni sono consistiti nell’attutire la portata di siffatti vincoli, prevedendo che il divieto di assunzione operi solo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti (anziché al 40 per cento, com’era originariamente previsto), e che i restanti enti possano procedere ad assunzioni di personale «a tempo indeterminato» nel limite del 40 per cento (anziché del 20 per cento e per qualsivoglia tipo di assunzione) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Inoltre, il testo oggi vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

Da quanto detto deriva che le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).

6.2.— Le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 non sono fondate.

Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 108 del 2011 di questa Corte, che ha riconosciuto all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione), natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, nella citata pronunzia è stata riconosciuta la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (oggi elevato al 50 per cento) delle spese correnti.

Siffatta conclusione deve estendersi anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento (oggi, 50 per cento) di cui sopra.

7.— La Regione Puglia ha impugnato i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’art. 76, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

7.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 155 del 2011 di questa Corte, in cui si è affermato che le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

8.— La Regione Puglia ha impugnato il comma 27 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione», qualifica come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009.

La norma impugnata violerebbe gli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.

8.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

La ricorrente muove, infatti, da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto il richiamo operato dalla norma impugnata alla generica elencazione di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non è, di per sé, lesivo di competenze legislative e amministrative delle Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all’esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). La richiamata delega (il termine per il cui esercizio è peraltro già scaduto) autorizzava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

Non può pertanto attribuirsi alla norma censurata la portata, asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali, dedotta dalla ricorrente.

9.— Le Regioni Valle d’Aosta e Liguria hanno impugnato il comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni.

La norma in esame è impugnata per violazione degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost., nonché degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

9.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame, la disposizione censurata è stata oggetto di numerose modifiche.

In particolare, l’art. 2, comma 43, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato l’originario termine finale (31 dicembre 2011) per la messa in liquidazione delle società, prevedendo che quest’ultima debba intervenire entro il 31 dicembre 2013. Lo stesso art. 2, comma 43, ha inserito un nuovo periodo, dopo il secondo.

L’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14.

L’art. 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha sostituito le parole «31 dicembre 2013» con le seguenti «31 dicembre 2012».

Infine, l’art. 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’art. 16, comma 27, del d.l. n. 138 del 2011.

Pertanto, il censurato art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 si presenta oggi nel testo seguente: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite».

Le modifiche intervenute successivamente all’impugnazione non hanno inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).

9.2.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

La norma impugnata presenta i caratteri di una sanzione nei confronti degli enti le cui società partecipate non presentino bilanci in utile negli ultimi tre esercizi o abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o, ancora, abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, per effetto delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. In particolare, sugli enti “non virtuosi” (nel senso prima precisato) incombe l’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, obbligo che non sussiste per gli enti le cui società siano “virtuose” (sempre nel senso già precisato).

Il divieto di costituire nuove società opera invece nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra “virtuosi” e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all’esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l’intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite.

Se questa è la finalità, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l’idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

10.— Oggetto di specifiche censure da parte delle Regioni Valle d’Aosta e Liguria è, infine, l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali, è stato abrogato dall’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, senza che sia stato adottato il decreto ivi previsto.

L’abrogazione della disposizione in questione, unitamente alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.;

7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

La revoca dell’incarico al Direttore Generale del Comune

Non capisco tutta questa bagarre che c’è sulla revoca del Direttore Generale fondata in sostanza sulla mancata sottoscrizione, e quindi assunzione di responsabilità, dei contratti alle 350 Maestre che devono andare nelle scuole comunali. Ho già scritto su questo blog sulla questione delle maestre e del Direttore Generale (clikka) e sulla delibera n. 673 del 31.08.2012 (clikka). Oggi leggo di molti esponenti politici di grosso calibro tra cui ex sindaci e governatori che fanno la questione della revoca dell’incarico al D.G., Prefetto della Repubblica sic! Mi piacerebbe, invece, che i politici focalizzassero la loro attenzione sullo stato della scuola pubblica, sulla riduzione del tempo scuola, sulla mortificazione della ricerca scientifica, sul grave danno subito dalle famiglie che, con il ridotto tempo scuola pubblica, sono costrette a migrare verso la privata, sulla mortificazione dell’attività degli insegnanti, sulla mancanza del sostegno adeguato ai diversamente abili, sulla incapacità di comprendere che ormai la scuola è l’unico luogo di omogenizzazione sociale e la sua riduzione determina uno scollamento ancora più grave nel paese! In verità a fronte di questi temi non mi interessa affatto la questione della revoca dell’incarico al DG! Come al solito la politica si allontana dalle vere necessità dei cittadini e dell’amministrazione corretta degli interessi pubblici in gioco! Io insieme agli altri miei compagni di Ricostruzione Democratica abbiamo avuto modo di dimostrare di non essere assolutamente appiattiti sulle decisioni della Giunta e del Sindaco ma di avere come nostro faro di riferimento, come nostra strada maestra le norme costituzionali che, nel loro “nucleo forte” ci mettono sicuramente il diritto allo studio ed il diritto alla famiglia. Sono convinto che ogni operatore del diritto ed amministratore deve in prima analisi fare riferimento alla nostra carta costituzionale che ha un contenuto obbligatorio ed immediatamente precettivo avendo il coraggio di difendere i principi da essa espressi davanti a chiunque voglia rigidamente applicare formulette matematiche di pareggio! Non posso pensare che i bambini delle scuole materne ed elementari di Napoli abbiano meno diritti di quelli delle altre città, in particolare del Nord, ove peraltro il tempo pieno è praticato in misura assolutamente più larga! L’Amministratore pubblico, sia politico che burocrate, deve sempre chiedersi quali sono gli interessi prioritari e di maggior peso, cosa che credo spesso omette di fare anche il legislatore quando emana una legge, viste le numerose pronunce di incostituzionalità. A dire il vero questi ragionamenti li ho anche rinvenuti nella premessa della delibera di giunta n. 673/2012 che, però, nella parte dispositiva, sembra fare marcia indietro. Oggi sono convinto che abbiamo bisogno di politici, amministratori e burocrati che hanno capacità superiori e sanno mettere in primo piano l’interesse pubblico anche a costo di una maggiore assunzione di responsabilità!

da il mattino di Napoli del 21.11.2012

Luigi Roano
«La Giunta del Comune di Napoli ha approvato una delibera di revoca del direttore generale dottoressa Silvana Riccio per il venir meno del rapporto fiduciario». Tre righe firmate dal sindaco Luigi de Magistris sanciscono dopo 13 mesi la rottura con un prefetto di lungo corso che fino a una settimana fa era l’assoluto capo della macchina burocratica di Palazzo San Giacomo. Il suo posto lo prenderà a interim Attilio Auricchio, già capo di gabinetto e dei vigili urbani. Perché si interrompe il rapporto fiduciario? Inutile girarci intorno, la questione della mancata assunzione a tempo determinato delle 320 maestre per far partire il tempo pieno nella scuola pubblica è stata dirimente. Delibera verrà controfirmata appunto da Auricchio che darà il via libera ai contratti già in settimana.
Cosa è successo in queste ore? Intanto l’atto con il quale il sindaco saluta la Riccio. Quello che trapela è che si era arrivati a una sorta di rescissione consensuale in modo da evitare la revoca che è un provvedimento unilaterale così come le dimissioni. Un modo di dirsi addio senza nessuno strascico futuro. Segnale evidente che ormai da tempo la Riccio non era più in sintonia con l’amministrazione. Quindi qualcosa è cambiato negli accordi e de Magistris ha deciso per la revoca, provvedimento che potrebbe preludere a un seguito della vicenda in altre sedi per chiarire i contorni di un contratto comunque oneroso.
Molti sono gli interrogativi a cui dare una risposta. Perché il prefetto non ha voluto firmare quelle assunzioni? Se anche a tempo determinato le assunzioni devono rientrare in un parametro del patto di stabilità secondo il quale il rapporto tra spesa corrente e spesa per il personale non deve superare il 50 per cento, deve essere fifty fifty, meglio se sotto, altrimenti il rischio è di finire dritti davanti alla Corte dei Conti. Un tema che in Comune conoscono bene. Per il sindaco la questione delle maestre – che fa rima con funzionamento di un pubblico servizio qual è la scuola – è tema squisitamente politico. Si può – il ragionamento del primo cittadino – stringere la cinghia della spesa su tutto, ma i servizi essenziali «scuola, politiche sociali, rifiuti, famiglia» trapela da Palazzo San Giacomo non si toccano. Il punto non è la sorte delle maestre in sè «non abbiamo nessuno da sistemare e poi questo precariato lo abbiamo ereditato» spiegano. Piuttosto il sindaco non ammette deroghe sulla cosa pubblica. Questo significa violare le leggi? A Palazzo San Giacomo sono netti: no. Per due motivi, i soldi ci sono e stanno già a bilancio. Sul tecnicismo ricordano che la delibera madre per l’assunzione delle maestre è datata giugno e porta la firma della Riccio. Se si poteva fare all’epoca per il Comune si può fare anche adesso. Altrimenti i sei mesi trascorsi da allora si sarebbero dovuti riempire di alternative. E la Riccio al riguardo pare abbia proposto due soluzioni. Statalizzare le sezioni di scuola materna, vale a dire licenziare in tronco le 320 precarie della scuola e chiedere allo Stato l’utilizzazione delle maestre in carico al ministero della Pubblica istruzione che avrebbe pagato lo stipendio; in secondo luogo fare una fondazione, atteso che i soldi ci sono questo il paradosso della questione, e pagare le maestre attraverso la fondazione in modo da non gravare sul patto di stabilità. Dal Comune controbattono con determinazione. Sulla statalizzazione non c’era più tempo, bisognava tirare fuori l’idea prima non oggi. Quanto alla fondazione vale più o meno lo stesso ragionamento.
Un duello, come si evince da quello che sta venendo fuori, che parte da lontano. Non è piaciuta alla giunta, che ha adottato all’unanimità la decisione di revoca, certe prese di posizione politiche del prefetto, in riferimento a un botta e risposta con alcuni sindacalisti. E poi tensioni sempre più crescenti con pezzi della burocrazia interna. La rabbia di de Magistris esplode in una giunta notturna venerdì scorso. Il j’accuse del sindaco fu duro: «Tu mi hai portato a questo punto e tu mi devi tirare fuori firmando i contratti». Aut aut – raccontato da chi era presente – declinato dalla Riccio. Un prefetto di ferro vicinissima alla Cancellieri. Il ministro – secondo indiscrezioni ben accredidate – in queste ore pare abbia già trovato una sede consona per la Riccio.

La risposta della Riccio sempre sul mattino di Napoli:

«Apprendo con stupore e meraviglia che la Giunta su proposta del sindaco de Magistris ha disposto la revoca del mio incarico di direttore generale per essere venuto meno il rapporto fiduciario. Sono allibita in quanto fino a pochissimi giorni fa questo rapporto mi era stato confermato come saldo». Silvana Riccio, ormai ex dg di Palazzo San Giacomo, alle 18 è ancora nel suo ufficio al secondo piano sta sistemando decine e decine di cartelline azzurre, di pratiche che porterà con sè. Ci sono alcuni dirigenti che la salutano. Ci scappa qualche lacrima. «Ho lavorato con passione per la mia città» dice.
Allora prefetto essere revocata per mancanza di fiducia è una atto grave.
«Non conosco ancora le motivazioni che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario che apprenderò quando mi sarà consentito di leggere il provvedimento adottato dalla Giunta».
È il quinto addio a de Magistris, prima di lei due assessori e altri tre tecnici. È difficile lavorare con il sindaco?
«Non è una domanda da fare a me. Non mi sono dimessa ma sono stata sfiduciata. Il venir meno del rapporto fiduciario è solo una formula giuridica».
Tredici mesi vissuti al fianco di de Magistris e non può dire come si è trovata con lui?
«Mi sono trovata benissimo fino a ieri gli riconosco grandi capacità».
Al di là delle schermaglie il provvedimento di revoca scatta perché lei ha detto no alle assunzioni delle maestre.
«Non si possono fare quelle assunzioni, non lo dico io, ma la legge. Il Comune ha superato la soglia del 50 per cento di pesa per il personale. Chiunque firmerà quei contratti sa che sono nulli. Io non voglio ingenerare aspettative che poi verranno disattese».
Eppure quei contratti si stanno facendo.
«Comprendo le scelte politiche, scuola, famiglia, politiche sociali in questa città hanno un peso rilevante. Ma qui si tratta di ampliare l’offerta formativa e allungare l’orario dalle 14 alle 16. Io ho lavorato per aprire le scuole a inizio anno. Poi ci sono le regole. Io sono un prefetto dello Stato. Il sindaco mi ha chiamata quando stavo alla Presidenza del Consiglio anche per questo motivo».
Altri firmeranno quei contratti non è che a Palazzo San Giacomo sia popolata da gente che non rispetta le regole.
«Il dirigente del settore non lo ha voluto firmare quell’atto, così come altri. Sono amareggiata per quanto accaduto e non ho detto che non si rispettano le regole».
Possibile che il terzo Comune d’Italia non ha meno di 7 milioni per le maestre?
«Non è questione finanziaria ma di legittimità dell’atto».
Lei ha proposto soluzioni alterative?
«Sì a Torino, Pomigliano, Reggio Emilia, Modena c’è stata la statalizzazione delle sezioni, se lo hanno fatto quei sindaci poteva farlo anche de Magistris. Per me resta un mistero la sfiducia e il perché non siano state prese in considerazione le alternative proposte».

Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport

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Napoli 20 novembre 2012

Questa è la versione definitiva del regolamento d’uso degli impianti sportivi che provvederò a depositare in Consiglio Comunale come proposta e che ho redatto in seguito a numerosi incontri avvenuti sia nella commissione consiliare permanente che presiedo sia con gli operatori del settore sia con alcuni dirigenti scolastici di buna volontà. Ringrazio anche coloro che inconsapevolmente (spesso le mie domande non sono a caso) mi hanno dato un mano a comprendere i punti critici della gestione degli impianti sportivi. Alla fine ho ritenuto di cogliere l’occasione per aggiungere insieme all’uso degli impianti anche una parte che riguarda la promozione dello sport di cui si parla tanto ma di fatto si fa poco.

Questi grosso modo i criteri che ho seguito:

1) agevolare l’assegnazione d’uso e gestione degli impianti privilegiando ai sensi della legge 289 del 2002 l’assegnazione ad associazioni sportive e federazioni sportive. Il grosso problema delle concessioni di uso cd. individuale è la commistione tra l’uso delle associazioni e la gestione del comune che spesso intralcia il regolare svolgimento delle attività e la loro programmazione;

2) prevedere un criterio di preferenza per le associazioni o gli enti che hanno nella loro compagine personale qualificato con titoli acquisiti presso la facoltà di scienze motoria o equipollenti;

3) cercare di conservare l’esperienza sportiva maturata sul territorio attribuendo una maggior punteggio ai candidati che propongono di mantenere le attività preesistenti;

4) prevedere un premio con sconto di canoni per le associazioni che raggiungono risultati sportivi in campo nazionale ed internazionale;

5) allungare la durata delle convenzioni consentendo quindi alle associazioni ed agli enti di eseguire una migliore programmazione sia degli investimenti che sportiva;

6) agevolare la concessione delle palestre e strutture scolastiche come previsto dalla legge 289 del 2002;

7) prevedere clausole sociali per le categoria svantaggiate e, cogliendo il suggerimento di una associazione, prevedere la possibilità dello sport gratuito per i bambini fino a 13 anni;

8) prevedere normalmente la gratuità dell’uso degli impianti per campionati sportivi dilettantistici per i quali l’ingresso è gratuito;

9) prevedere la disponibilità degli impianti anche se affidati a terzi per le scuole gratuitamente ed in orario curriculare;

10) prevedere agevolazioni per gli studenti delle scuole primarie e secondarie;

11) prevedere la costituzione di un Fondo per la Promozione Sportiva in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio degli atleti che partecipano a campionati nazionali.

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. PER L’APPROVAZIONE DEL

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e per la promozione dello sport

Premesso che:

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.

3. Il Comune di Napoli si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l’accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

4. Il Comune di Napoli si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

5. Il Comune di Napoli favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all’uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

6. Il regolamento di cui si propone l’approvazione ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli e di quelli acquisiti in uso da terzi.

7. Gli impianti sportivi comunali, quelli acquisiti in uso da terzi, nonché quelli in proprietà di terzi ma in uso, perpetuo o temporaneo, all’Amministrazione e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

8. Ai sensi dell’articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

9. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,

propongono

al Consiglio Comunale al Sindaco ed alla Giunta Comunale ciascuno secondo la propria competenza, di approvare la seguente proposta in uno all’allegato Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport, e pertanto voglia

deliberare:

1) la revoca della delibera del Consiglio Comunale n. 280 del 23 settembre 1997 recante l’approvazione del “Regolamento d’uso degli impianti Sportivi” che si intende con l’approvazione della presente delibera espressamente abrogato;

2) di approvare il Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che viene siglato dai preponenti e che di seguito viene riportato;

3) di dare alla emananda delibera IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Napoli, 21 novembre 2012

I Consiglieri Proponenti

………………….………………

Cons. Gennaro Esposito

……………………………….

Cons. Carlo Iannello

………………………………..

Cons. Simona Molisso

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e per

la promozione dello sport

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E SCOPO

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.

3. Il Comune di Napoli si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l’accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

4. Il Comune di Napoli si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

5. Il Comune di Napoli favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all’uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

6. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli e di quelli acquisiti in uso da terzi.

7. Gli impianti sportivi comunali, quelli acquisiti in uso da terzi, nonché quelli in proprietà di terzi ma in uso, perpetuo o temporaneo, all’Amministrazione e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

8. Ai sensi dell’articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

9. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s’intende:

a) per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per centro sportivo: più impianti sportivi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di più attività sportive;

c) per spazio sportivo: un luogo attrezzato per la pratica di un’ attività ludico-sportiva che, sebbene di proprietà privata, è di uso pubblico perpetuo ovvero temporaneo, in virtù delle vigenti Leggi e convenzioni;

d) per spazi per il pubblico: posti spettatori (generalmente tribune), servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi divisi per pubblico e atleti;

e) per grandi impianti: gli impianti scoperti aventi capacità superiore ai 3.000 spettatori, impianti al coperto aventi capacità superiore agli 800 spettatori;

f) per altri impianti: gli impianti scoperti aventi capacità inferiore ai 3.000 spettatori. Palazzetti, palestre ed altre strutture con capacità inferiore a 800 spettatori;

g) per impianti specialistici: gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per una unica tipologia di sport ovvero per una tipologia di sport predominante rispetto agli altri praticati nello stesso impianto. Ne fanno parte gli impianti destinati alle attività acquee (piscine, canottaggio, vela ecc), bocciodromi, impianti di tennis, calcetto, atletica ecc.

h) per impianti a rilevanza economica: si intendono gli impianti il cui sfruttamento è in grado di produrre utili superiori ai costi di uso e gestione;

i) per impianti privi di rilevanza economica: si intendono gli impianti per i quali i costi di uso e gestione sono pari o superiori agli utili;

j) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, 
amatoriale, ricreativo o rieducativo;

k) per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l’Amministrazione consente 
l’utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

l) per concessione: il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza il mero utilizzo o 
la gestione e l’utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso 
previste;

m) per concedente: l’Amministrazione Comunale che consente l’utilizzo di un impianto sportivo 
o ne affida la gestione a terzi;

n) per concessionario d’uso: il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o 
continuativa, di utilizzo dell’impianto;

o) per concessionario della gestione ed uso degli impianti non a rilevanza economica: il 
soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, 
di un impianto non a rilevanza economica;

p) per concessionario della gestione e uso degli impianti a rilevanza economica: il soggetto 
giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, di un 
impianto a rilevanza economica;

q) per concessionario della costruzione e gestione: il soggetto giuridico titolare del diritto di 
gestione dell’impianto, nonché del diritto di esecuzione di opere pubbliche afferenti allo 
stesso;

r) per tariffe: le somme che l’utilizzatore dell’impianto, deve versare all’Amministrazione che gestisce in proprio la struttura sportiva, ovvero, quelle che deve versare al gestore d’uso o d’uso e gestione, queste ultime determinate, eventualmente, in sede di convenzione;

s) per canone, la somma dovuta dal 
concessionario d’uso o d’uso e gestione all’Amministrazione determinate in sede di aggiudicazione del bando e della convenzione.

Art. 3 ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate prioritarie:

a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) le attività sportive di interesse pubblico: l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. ovvero dal C.O.N.I. stesso.

Art. 4 COMPETENZE

1. Per il razionale utilizzo e l’ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) la Giunta Comunale:

formula le proposte per l’utilizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi al Consiglio Comunale;

b) il Consiglio Comunale:

– approva le tariffe ed i canoni di concessione ed i loro aggiornamenti per l’utilizzo degli impianti;

– delibera circa la rilevanza economica degli impianti individuando gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando, i relativi schemi di convenzioni-tipo;

– ha competenza circa i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della vigente normativa nonché in ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) le Municipalità: nell’ambito delle competenze ad esse assegnate dalla legge o delegate e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 17 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005, provvedono a tutti gli adempimenti di cui all’articolo 22 del medesimo atto regolamentare, ed in particolare: alla programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e di attività inerenti allo sport; alla gestione e concessione degli impianti sportivi comunali di loro pertinenza; alla predisposizione di offerte alla cittadinanza di forme agevolate di partecipazione allo sport ed alle attività ricreative; al rilascio di licenza per la gestione di campi sportivi, piscine ed altre strutture per l’esercizio dello sport di loro competenza.

2. A tali fini, le Municipalità stipulano Convenzioni con enti, associazioni, cooperative ed istituti di comprovata esperienza nei settori dello sport e del tempo libero. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio municipale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il presente regolamento si applica anche agli impianti di competenza delle Municipalità qualora non ne abbiano adottato uno diverso.

4. L’Ufficio gestione impianti sportivi competente del Comune, preso atto anche degli atti di indirizzo amministrativo della Giunta Comunale:

– provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi in relazione all’attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

– provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;

– esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

TITOLO II

MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo I

Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.

2. L’affidamento in concessione sia di uso sia di uso e gestione di tutte le strutture ed impianti sportivi avviene mediante pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

Art. 6 VIGILANZA

1. Il concessionario d’uso è tenuto al corretto utilizzo dell’impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese quelle sanitarie e di controllo della compatibilità dell’attività sportiva e/o ludica con lo stato di salute dell’utente non assumendo l’amministrazione alcuna responsabilità.

2. Il concessionario della gestione ed uso dell’impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto od all’attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione ed uso ed il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze, secondo i principi di buona fede e correttezza, le norme di legge, quelle del presente regolamento e della convenzione di cui all’atto di concessione.

4. I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano, in alcun modo, la responsabilità del Comune nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari che hanno cura di munirsi di apposita polizza assicurativa anche in convenzione con le rispettive Federazioni Nazionali o enti di promozione sportiva.

Art. 7
 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune autorizza l’uso e la gestione degli impianti sportivi con l’adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell’impianto oppure il diritto di gestione dell’impianto ed il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva. I rapporti tra concessionario ed Amministrazione sono disciplinati da apposita convenzione.

2. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;

b) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza 
economica;

c) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza 
economica;

d) concessione per la costruzione e per la gestione.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei casi in cui il Comune di Napoli non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., enti di promozione sportiva, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto, prevedendo nel bando un’apposita voce con assegnazione di un punteggio specifico, della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio.

4. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto, prevedendo nel bando un’ulteriore voce con assegnazione di punteggio specifico, della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

Capo II

CONCESSIONE IN USO

Art.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Settore competente del Comune, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in uso di tutte le strutture sportive di propria competenza.

2. L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell’impianto avviene tramite l’adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.

Art. 9 
MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE

1. Il Comune rilascia in via preferenziale la concessione d’uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:

a. Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva. Verrà data priorità ai campionati Federali che saranno assegnati in impianti idonei compatibilmente con la disponibilità e nel rispetto della capacità ricettiva degli stessi;

b. associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;

c. aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

d. soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.

e. istituzioni scolastiche.

2. Il Comune, nel rilascio della concessione d’uso di cui al comma precedente, considera prioritariamente la localizzazione territoriale dei richiedenti.

3. L’uso degli impianti sportivi comunali può essere, in via preferenziale, altresì, concesso alle scuole elementari, medie e superiori, non provviste di impianti propri, che ne facciano richiesta, in orario curriculare anche per l’intera durata dell’anno scolastico compatibilmente con la programmazione sportiva degli eventuali concessionari. In tal caso l’uso è gratuito, salvo diversa determinazione.

4. La durata della concessione d’uso può essere:

a.- continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori ad un anno. In tal caso il canone è mensile e viene corrisposto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento;

b.- temporanea negli altri casi. In tal caso il canone è a tariffa giornaliera od oraria e viene corrisposto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 10
 PROCEDURE PER LE CONCESSIONI IN USO

1. I soggetti di cui all’art. 9, comma 1 del presente regolamento possono richiedere l’uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo che potrà essere reperito anche sul sito web del Comune di Napoli.

2. Le concessioni comportano il solo uso dell’impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria) e delle relative attrezzature.

3. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diversa determinazione.

4. La domanda per l’uso temporaneo, per manifestazioni sportive, dovrà essere presentata:

– almeno 15 gg. prima della data richiesta (8 gg. se già concessionario dell’impianto per altri spazi sportivi), per l’utilizzo di impianti minori;

– almeno 60 gg. prima per l’uso di grandi impianti interessati da campionati nazionali.

5. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate. In ogni caso avranno precedenza nella programmazione i campionati internazionali e nazionali.

6. In caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione che, d’intesa con il richiedente, dovrà consentire la realizzazione della manifestazione. In tal caso, la domanda dovrà essere inviata in copia all’ufficio gestione impianti sportivi del Comune che vigila sull’operato dei concessionari.

7. Il Comune provvede periodicamente, anche con l’ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari, relazionando annualmente alla Commissione Consiliare permanente.

8. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

9. Il concessionario d’uso non può subconcedere l’uso dell’impianto assegnatogli.

Art. 11 CONCESSINE D’USO PER CAMPIONATII

1. Nell’assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati sportivi organizzati dalle federazioni affiliate al CONI, saranno considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipano a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferito all’attività della prima squadra, e secondo la disponibilità degli Impianti, man mano quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc..

2. Nel caso che due o più Società Concessionarie partecipano allo stesso Campionato sarà applicato il principio dell’alternanza, nel senso che saranno le Società stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne in modo di evitare concomitanze.

3. Se per ragioni tecniche o comunque per cause indipendenti dalla P.A. l’alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l’impianto di che trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l’impianto.

4. Per le gare di Campionato o di Coppa e comunque ufficiali, autorizzate della P.A., il cui svolgimento è previsto per i giorni infrasettimanali, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell’impianto, se non sarà possibile il recupero delle ore non utilizzate.

5. L’uso per le attività di campionati agonistici delle federazioni sportive affiliate al CONI di sport dilettantistico, per le quali non è previsto il pagamento di biglietto di ingresso, è gratuito salva diversa determinazione dell’amministrazione.

6. Al fine di meglio organizzare e programmare le manifestazioni sportive sia che richiedano l’uso di impianti sportivi, sia che non richiedano tale uso (es. maratone cittadine) presso l’assessorato con delega allo sport è istituita una Commissione organizzativa composta da due componenti dell’assessorato un componente della Federazione sportiva interessata, un rappresentante del C.O.N.I., un rappresentante indicato dalla associazione o ente organizzatore ed il presidente della Commissione consiliare permanente con delega allo sport.

7.- Nella programmazione e nella assegnazione in uso degli impianti hanno priorità assoluta le manifestazioni internazionali organizzate nell’ambito di quelle programmate dal CONI e dalle Federazioni sportive ad esso affiliate.

ART. 12 CONCESSIONE D’USO PER ALLENAMENTI

1- l’assegnazione in uso per allenamenti ha titolo preferenziale quella Società o associazione sportiva che partecipa ai Campionati di maggior rilievo garantendo comunque l’utilizzo dell’impianto anche ad altri sodalizi sportivi di serie inferiore, ad Enti ed Associazioni che operano per la diffusione dello Sport. In caso di controversia, si chiederà un parere consultivo alla corrispondente Federazione Sportiva.

2- Sarà considerato motivo preferenziale nell’assegnazione degli spazi orari, l’anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli II.SS. comunali, pur tenendo conto delle aspirazioni di quei sodalizi che per la prima volta richiedono l’utilizzo degli impianti sportivi.

3- A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle Società che gestiscono un Settore Giovanile, che tengono un comportamento corretto secondo i canoni del buon padre di famiglia, sia nell’espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri Concessionari, sia nei confronti del bene comune (rispetto per gli ambienti – attrezzature sportive – per gli arredi – ecc. ) e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione.

Art. 13
 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d’uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore e/o ordine e sicurezza pubblica, gli impianti non siano agibili.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d’uso e all’eventuale gestore.

Art. 14
 REVOCA DELLE CONCESSIONI D’USO

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d’uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo e/o danno.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospendere in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare, sospendere o non rinnovare le concessioni d’uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d’uso risultino essere:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;

b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

c) trasgressori della convenzione e delle ulteriori disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente Settore del Comune;

d) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

Capo III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DI IMPIANTI

PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 15
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. L’affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza economica avviene previa attivazione di procedimento di evidenza pubblica, a mezzo pubblicazione di un avviso presso l’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Napoli, per verificare se tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali vi siano soggetti interessati.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la gestione e’ affidata in via preferenziale a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., enti di promozione sportiva, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio.

3. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

4. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune di Napoli attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base dei seguenti ulteriori criteri ispirati:

a) alla promozione ed alla valorizzazione della pratica sportiva:

b) alla valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l’impianto;

c) all’incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.

5. Le modalità di gestione ed utilizzo dell’impianto sono disciplinate da una convenzione contenente l’indicazione dei reciproci impegni con durata non superiore a 10 anni, slavo diversa determinazione, non rinnovabile tacitamente. Pertanto, alla scadenza della convenzione l’impianto dovrà essere rimesso in assegnazione secondo i principi sopra enunciati ed alla bando potrà partecipare anche lo stesso concessionario a cui potrà essere assegnato un punteggio specifico fondato sulla precedente gestione.

6. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

a) un eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario da determinarsi secondo la simulazione di un piano economico/finanziario che tenga conto dei costi di manutenzione e dei probabili ricavi;

b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;

c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione che di preferenza dovranno essere tutte a carico del concessionario;

d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

7. Il concessionario è tenuto all’organizzazione delle attività nel rispetto degli eventuali vincoli tariffari stabiliti dal Consiglio Comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere esposto e ben visibile al pubblico lo schema riassuntivo delle tariffe richieste agli utenti.

8. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sottoporre al Consiglio, relativo all’affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) la durata della concessione;

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

e) una polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;

f) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolata o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare anche pomeridiano  con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici delle scuole elementari e medie inferiori nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a tredici anni.

Capo IV

CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 16 
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente ed in attuazione della normativa sui bandi pubblici europei.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario da determinarsi secondo la simulazione di un piano economico/finanziario che tenga conto dei costi di manutenzione e dei probabili ricavi;

b) la durata della concessione;

c) una polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario ivi compreso il pagamento dei canoni per sei mesi;

d) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall’Amministrazione;

e) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all’impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse a progetti sportivi propri del Comune ovvero a rilevanza nazionale o internazionale patrocinate dal Comune stesso;

f) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;

g) la spettanza dei costi relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione a carico del concessionario;

h) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni sui cui proventi è prevista una percentuale da corrispondere all’amministrazione, in tal caso senza indugio il concessionario dovrà consegnare una copia del contratto di sponsorizzazione e/o pubblicitario al Comune.

3. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sottoporre al Consiglio Comunale, relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) la durata della concessione;

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

f) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolate o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare anche pomeridiano, con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici stessi nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a tredici anni.

Capo V

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti.

Capo VI

Art. 18 
REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;

b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;

c) le spese e le relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto.

3. Il Comune, fatta salva l’ipotesi di cui al precedente articolo 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospenderne l’efficacia, in tutto o in parte, della concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.

TITOLO III
 DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 19
 TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento.

2. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.

Art. 20 
CANONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto del Consiglio Comunale in base alla tipologia ed all’importanza dell’impianto da affidarsi.

2.- Il canone per l’uso temporaneo non inferiore al mese e non superiore all’anno è mensile ed è determinato, secondo le modalità di cui al presente regolamento, dal Consiglio Comunale.

3.- Il canone per la concessione la gestione e l’uso esclusivo o non esclusivo degli impianti sportivi superiore all’anno è annuale, è pagato in ratei anticipati mensili ed è determinato secondo le modalità di cui al presente regolamento, dal Consiglio Comunale.

4. Al fine di promuovere la pratica dello sport agonistico dilettantistico, ed al fine di premiare le associazioni sportive che svolgono tale attività, il canone determinato dall’amministrazione sarà decurtato del 15% nel caso di vittoria di un titolo di Campione d’Italia da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 30 % nel caso di vittoria di un titolo europeo, da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 40% nel caso di vittoria di un titolo mondiale o di una medaglia d’argento o di bronzo in una competizione Olimpionica, da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione e con l’ esonero totale dal pagamento del canone per un solo anno nel caso di vittoria di un oro olimpico da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione concessionaria. Godrà, altresì, di una riduzione del 30% del canone annuo anche l’associazione o società sportiva dilettantistica concessionaria che si dovesse classificare al primo posto in un campionato nazionale. Ai fini del presente comma si considerano titoli validi quelli conquistati in manifestazioni sportive organizzate dal C.O.N.I. ed in campo internazionale dal C.I.O. Le riduzioni nell’anno non sono cumulabili e l’associazione sportiva concessionaria, nell’anno, potrà godere della riduzione più vantaggiosa in caso di contemporanea presenza di titoli idonei.

Art. 21
 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione delle concessioni d’uso temporaneo per singole manifestazioni o comunque inferiori all’anno, è di norma pari ad anni 10 (dieci), fatta salva diversa volontà da deliberarsi con relativo provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 22 Divieto di introduzione di animali

1. Negli impianti sportivi di regola non possono essere introdotti animali, salvo autorizzazione del dirigente o funzionario competente addetto alla gestione che ne assume la responsabilità insieme al proprietario dell’animale. Tale autorizzazione non è richiesta per i cani guida e per quelli usati per pubblica sicurezza.

Titolo IV Palestre Scolastiche

ART. 23 Uso delle palestre, aree di gioco e degli impianti scolastici comunali.

  1. In applicazione dell’art. 90, 25° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289 le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività’ didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari organizzate dalla scuola stessa, devono essere posti a disposizione: delle Federazioni Sportive affiliate al CONI, a società, associazioni sportive dilettantistiche o enti di propaganda sportiva, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
  2. Il Comune o la Municipalità competente deve, in ogni caso, garantire lo svolgimento di attività formative e motorie, curriculari ed extracurriculari all’utenza delle istituzioni scolastiche prive, anche solo temporaneamente, di palestra. A tal fine, nei casi di necessità, il Comune o la Municipalità competente può revocare le eventuali concessioni a terzi di palestre scolastiche o di impianti sportivi. L’utilizzazione congiunta della stessa palestra scolastica da parte di più scuole è disciplinata da convenzione stipulata tra i Dirigenti Scolastici interessati e sottoscritta dal Dirigente responsabile della Gestione Impianti Sportivi del Comune, per quanto di rispettiva competenza.
  3. Per quanto non espressamente derogato, per la assegnazione, l’uso e la gestione dei degli impianti sportivi interni agli edifici scolastici si applicano le norme del presente regolamento compatibilmente con la vigente disciplina scolastica, garantendo la imparzialità nell’assegnazione ed il buon andamento della gestione degli impianti delle aree di gioco e delle palestre scolastiche.
  4. Di norma, la durata delle convenzioni relative agli impianti di cui al presente articolo è di cinque anni senza possibilità di proroga tacita, salva diversa determinazione del Comune da adottare con apposita deliberazione consiliare, vincolante per tutte le Municipalità.

Art. 24 Competenza dei Consigli d’Istituto

1.- Il consiglio d’Istituto è l’ organo competente, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’utilizzazione dei locali, beni o siti annessi all’istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, per la conseguente attività negoziale di competenza del dirigente scolastico. Ai fini dell’affidamento degli impianti sportivi scolastici di cui al presente titolo IV, è richiesto ai Consigli d’Istituto di consentire, il più ampio funzionamento delle strutture scolastiche a beneficio dei cittadini ed utenti. Pertanto, nell’ambito dei propri  Regolamenti Interni i Consigli d’Istituto, espliciteranno, le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, il calendario delle disponibilità e le clausole sociali richieste  in favore delle classi svantaggiate allo scopo di garantire un congruo numero di  ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolate o gratuita. I Consigli d’Istituto che non consentono l’uso degli impianti scolastici devono adeguatamente motivare la decisione negativa che dovrà essere inviata senza indugio alla competente Municipalità, al Servizio Gestione Impianti Sportivi ed al Presidente della Commissione Consiliare permanente impianti sportivi del Comune affinché ne prendano cognizioni e ne valutino la fondatezza secondo i criteri ed i principi enunciati dall’art.  90, 25° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2.- La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune, attraverso le Municipalità, previo assenso obbligatorio e vincolante dei Consigli d’Istituto, sui criteri di cui al precedente comma 1, ed è limitata alle attività ludiche e sportive anche agonistiche. Allo scopo si procede ad acquisire da parte delle istituzioni scolastiche il calendario delle disponibilità,  entro il 30 gennaio dell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la concessione. Il Comune annualmente effettua una ricognizione per censire le strutture disponibili da concedere in utilizzo.

3.- L’affidamento in concessione degli impianti sportivi scolastici avviene a cura della Municipalità competente previa attivazione di procedimento di evidenza pubblica, a mezzo pubblicazione di un avviso presso l’Albo pretorio del Comune e sul sito internet della singola Istituzione scolastica riportante l’elenco  delle sedi scolastiche e dei rispettivi orari e giorni disponibili per l’utilizzo, distinto per ogni singola Municipalità.

4.- L’istanza deve essere presentata all’Istituto Scolastico, alla Municipalità competente ed all’Ufficio Gestione Impianti Sportivi del Comune di Napoli.

5.- Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal bando o dall’atto di avviso che è redatto a cura della Municipalità.

6.- Ogni soggetto interessato può presentare la propria candidatura anche per più di una palestra scolastica dovendo però all’esito dell’aggiudicazione optare per un solo impianto.

7.- La municipalità procede a valutare le istanze pervenute e a stilare una graduatoria per l’assegnazione congiuntamente al Dirigente Scolastico o un suo delegato.

Art. 25 Criteri di aggiudicazione.

1.- La competente Municipalità congiuntamente al Dirigente Scolastico, una volta acquisito il parere positivo dell’ente scolastico procede all’individuazione dei soggetti a cui affidare l’impianto secondo i seguenti criteri di preferenza e valutando la migliore offerta formativa/gestionale/sportiva:

1) Istituzioni scolastiche, per attività ludico sportive extracurricolari;

2) Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche di alunni e  genitori affiliati a federazioni sportive;

3) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;

4) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;

5) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;

6) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dalla Municipalità competente, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

2.- La competente Municipalità, unitamente all’istituto scolastico vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nell’ambito delle proprie competenze.

3.- I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano, in alcun modo, la responsabilità dell’istituzione Scolastica nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari, vincolati al rispetto delle norme in materia di Sicurezza

4.- Il concessionario d’uso è tenuto al corretto utilizzo dell’impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese quelle sanitarie e di controllo della compatibilità dell’attività sportiva e/o ludica con lo stato di salute dell’utente non assumendo l’amministrazione alcuna responsabilità. Il concessionario è tenuto a munirsi di apposita polizza assicurativa per i danni a cose ed a terzi.

5.- Il concessionario d’uso è tenuto al pagamento proporzionale di tutte le utenze e dei consumi come stabilito nel bando.

6.- Sono altresì a carico del Concessionario le spettanze per le  spese relative alla ordinaria manutenzione degli ambienti ottenuti in concessione, nonché dell’acquisto delle attrezzature sportive, che restano a disposizione delle scuole per l’utilizzo in orario scolastico.

7.- La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all’atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell’addetto ed il responsabile della custodia.

TITOLO V CONTRIBUTI IN FAVORE DELLO SPORT

Art. 26 Fondo di promozione sportiva.

1. Al fine di agevolare la pratica sportiva agonistica dilettantistica, nella programmazione economico finanziaria e secondo le disponibilità di bilancio, il Comune di Napoli è tenuto a stanziare un Fondo di Promozione Sportiva, volto a sostenere la partecipazione degli atleti napoletani alle competizioni nazionali.

2. Il Fondo di Promozione Sportiva di cui al comma che precede sarà utilizzato esclusivamente per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per il trasporto, il vitto e l’alloggio per ogni atleta partecipante che si classifichi nei primi 5 posti ai Campionati Italiani organizzati da Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I.

3. A tal fine ogni associazione o società sportiva dilettantistica avrà diritto, fino ad esaurimento della provvista messa a disposizione del Fondo di Promozione Sportiva, e secondo l’ordine delle richieste, alla corresponsione di una diaria giornaliera non superiore ad €. 100,00 (cento) per ogni atleta utilmente classificato e previa esibizione della documentazione fiscale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il regolamento d’uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 settembre 1997.

Art. 28 NORME TRANSITORIE

1. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.

2. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l’uso degli impianti sportivi comunali deliberato dal Consiglio Comunale sino a quando non si provveda a modificarlo.

Il PesceCAAN – la delocalizzazione del mercato Ittico

4500-mercatoIn seguito ad una ordinanza del Sindaco di Napoli domani (06.11.2012) il mercato ittico sito a Napoli Est in Piazza Duca degli Abruzzi, in un fabbricato del 1935 realizzato su progetto di Luigi Cosenza dovrebbe spostarsi al Centro Agroalimentare di Volla, realizzato con fondi pubblici in seguito ad un accordo di programma delle precedenti amministrazioni Bassolino/Iervolino. Oggi il nodo del pesce è arrivato al pettine e gli operatori commerciali sono una settimana che passano da un ufficio all’altro del Comune di Napoli manifestando le loro ragioni a consiglieri di ogni schieramento ed assessori. Io ci ho parlato un paio di volte con una rappresentanza abbastanza nutrita. I termini della questione che ho appreso dagli stessi grossisti del pesce sono che il mercato ha un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro, che si avvicina il Natale, che sarebbero a rischio circa 400 posti di lavoro perché la delocalizzazione a Volla non può avvenire all’improvviso. Ho parlato con persone ragionevoli venerdì scorso ed ho manifestato il mio pensiero dicendo che la delocalizzazione di una realtà di queste dimensioni andrebbe contrattata ad un tavolo. Oggi (05.11.2012) in consiglio Comunale è stato votato un invito all’amministrazione a concedere una proroga e sopratutto di instaurare immediatamente un tavolo che porti ad una delocalizzazione con tempi concordati. L’Ordine del Giorno è passato con la precisaizone dell’Amministrazione che la proroga poteva essere concessa solo fino al 13 gennaio p.v. Oggi pomeriggio ho reincontrato un gruppetto di operatori del mercato i quali mi hanno detto chiaramente che non hanno alcuna intenzione di trasferirsi a Volla che il termine del 13 gennaio servirà a questo punto solo per far fronte al Natale e che sono pronti a lasciare il fabbricato di Luigi Cosenza per recarsi altrove, ma non a Volla, con la conseguenza che subito dopo natale dovranno licenziare circa la metà dei dipendenti. Al CAAN per altro verso è necessario che si trasferiscano gli operatori dell’ittico poiché altrimenti l’ente non si regge con i costi che ha poiché l’agroalimentare non li assorbe tutti. Difatti, fino ad oggi il Centro è in perdita con dipendenti che non prendono lo stipendio da mesi. Il rischio è che fallisca la delocalizzazione. Un’altra patata bollente per questa amministrazione che è chiamata a dare risposte. Io non ho tutti gli elementi ma ad una prima impressione mi chiedo come abbiano fatto le precedenti amministrazione a pensare ad una delocalizzazione in un altro comune. Credo che le attività economiche ogni comune se le dovrebbe tenere strette. Se poi penso a San Francisco dove c’è un mercato del pesce inserito in città, dove le persone possono anche mangiare i granchi sui banconi del pesce, allora qualcosa non mi torna. Come è stato possibile pensare ad una delocalizzazione di questo tipo? e poi il mercato del pesce non sarebbe naturale che fosse vicino al mare? Intanto il problema è serio perché al CAAN è stato fatto un investimento importante ed oggi se non si sposta il mercato ittico si rischierebbe di chiudere con un danno per soldi spesi male enorme; ma c’è anche il rischio che si chiuda il fabbricato di Cosenza e le 29 aziende grossiste, o larga parte di esse, decidano di optare per altre soluzione logistiche. Qualcuno, infatti, mi ha detto che già avrebbero acquistato un capannone in zona Napoli Est dove ricollocarsi non volendo andare a Volla. Per me è tutto assolutamente allucinante da un lato credo che l’Amministrazione deve dare corso al progetto della precedente giunta, dall’altro c’è qualcosa che non mi torna perché c’è il rischio di fare un doppio danno: Chiusura del mercato ittico e chiusura del CAAN. Possibile che in dieci anni si sia pensato di dare corso alla realizzazione del CAAN senza il preventivo confronto con gli operatori commerciali, come è possibile che la politica sia potuta andare così avanti da sola senza confronto. In consiglio a dire il vero ho registrato anche un’altra tesi da parte di consiglieri di lungo corso: questi del pesce sono in affari non chiari, non sono affidabili e non se ne vogliono andare, non è possibile che non consideriamo le ragioni dei bancarellai di piazza garibaldi perché sono deboli e poi scendiamo a patti con questi che sono forti. Io a dire il vero ho semplicemente ragionato chiedendomi che a protezione dell’interesse pubblico, specialmente in questo momento di crisi, se sposto una realtà che fattura tanto devo sicuramente essere più cauto. Spero che quelli prima di me abbiano fatto bene i loro conti poiché il saldo ora lo stanno chiedono a noi ed io non ho nessuna intenzione di pagarlo se non avrò compreso bene tutto ciò che si deve capire.

Al 02:34:47 l’intervento dell’Assessore e successivamente il mio

Il Calcio Napoli ed i costi per la collettività

delaurentiisOggi (27.10.2012) leggo su “La Repubblica Napoli” del patron del Calcio Napoli che si lamenta della intimazione degli ispettori della UEFA, i quali hanno richiamato la società sulle condizioni dello Stadio San Paolo, dichiarandolo non idoneo in larga misura. A questo richiamo De Laurentiis ha risposto chiedendo al Comune di Napoli di fare con urgenza i lavori, dichiarandosi, però, disponibile ad eseguirli lui solo ed esclusivamente se potrà portarseli a deconto del canone di concessione. Come Presidente della commissione Sport ed Impiantistica sportiva del Comune di Napoli e prima ancora come cittadino e tifoso resto perplesso. Conosco bene la convenzione che lega il Calcio Napoli al Comune e posso dire che, essendo stata stipulata il 03.11.2005, in un periodo in cui il Napoli era in difficoltà, militando in serie C, la città fu molto benevola con la squadra del cuore, prevedendo una serie di agevolazioni ed un canone, credo oggi assolutamente fuori mercato, con dei meccanismi di calcolo a percentuali che trovo anche abbastanza complicati, prestando il fianco ad interpretazioni dubbie ed a verifiche periodiche di documenti. Ebbene, oggi i rapporti tra Città e Calcio Napoli sono assolutamente capovolti. Abbiamo, infatti, un’amministrazione in piena crisi economico/finanziarie. Non ci sono soldi per pagare gli operatori socio assistenziali (OSA) che si occupano di dare assistenza ai diversamente abili nelle case e nelle scuole, non ci sono soldi per le aziende di trasporti, non ci sono soldi per la scuola e la refezione scolastica, non ci sono soldi per riparare le buche per le strade ed il Patron del Calcio Napoli chiede al Comune di far fronte con priorità assoluta alla sistemazione dello Stadio! L’assessora allo sport Tommasielli ha dichiarato, sempre su La repubblica di oggi: “ce la faremo!” Io mi chiedo in che senso? Possiamo noi in questo momento scavalcare i bisogni primari della città per dare la possibilità alla squadra del cuore di fare la partita di campionato? Io non ho una risposta sicura ma sono convinto che dando dei soldi a De Laurentiis poi dovremo spiegare ai tanti cittadini napoletani che sono “in fila” titolari di diritti e bisogni assolutamente primari rispetto a quelli della partita di calcio, come mai non potremo far fronte ai loro essenziali bisogni. Cosa diremo a quei creditori, tra cui imprenditori in grave sofferenza, del Comune di Napoli che aspettano da oltre 40 mesi il pagamento del dovuto? Come cittadino e come amministratore posso dire solo che non ci sto! La città oggi più che mai ha bisogno di rivedere le sue priorità dando prevalenza agli interessi ed ai bisogni di “peso” dei cittadini. Inoltre, posso anche dire che da mie cognizioni dirette il Calcio Napoli per la convenzione è obbligato alla esecuzione della manutenzione ordinaria delle strutture date in concessione e che spesso la mancata esecuzione della manutenzione ordinaria poi trasforma ciò che è ordinario in straordinario! Proprio in questi ultimi giorni ho saputo che sono in corso dei lavori allo stadio San Paolo di manutenzione ordinaria nei servizi igienici che a parere del funzionario interpellato dovevano essere eseguiti dal Calcio Napoli. Oggi più che mai ognuno deve fare la sua parte, gli amministratori pubblici, i cittadini ed anche i patron delle squadre di calcio. Oggi Napoliha bisogno che alla guida delle sue istituzioni ci siano donne ed uomini coraggiosi in grado di mettere sui piatti della bilancia i diritti, i doveri ed i bisogni essenziali e primari dei cittadini senza timore di scontentare qualche tifoso o qualche patron di squadra di calcio!

Piazza Garibaldi è pubblica ed è sempre stata pubblica!

Oggi 26.10.2012, in consiglio comunale è ritornata di nuovo la delibera su Piazza Garibaldi di cui già ho scritto in due post (clikka clikka1). Ancora una volta la delibera è stata rinviata per ulteriori approfondimenti, su richiesta di Ricostruzione Democratica. Abbiamo anche chiesto che gli atti siano inviati alla Corte dei Conti in sede consultiva onde eliminare ogni dubbio. Ciò che è incredibile, ed è comprensibile a tutti, è che si sia potuto comprare Piazza Garibaldi come se non fosse già del Comune di Napoli e dei cittadini Napoletani. Non abbiamo infatti ritenuto esaustivo il parere fornito dai servizi tecnici ai quali abbiamo chiesto precise risposte : parere richiestachiarimenti

Bagnoli Futura la posizione di Ricostruzione Democratica

auditorium-bagnoli-futura32Sulla questione bagnoli Futura sento il bisogno di raccontare come è andata in consiglio comunale: La questione era molto delicata e quindi da giorni giravamo con la delibera che prevede, per salvare la società dal fallimento, l’attribuzione in proprietà di beni dal valore di qualche centinaio di milioni di euro (porta del parco, parco dello sport e turtle point). Temi sia tecnici sia politici che erano ovviamente molto spinosi perché riguardavano sia la natura di beni che dovevano rientrare nel patrimonio indisponibile del comune sia il fatto che non avevamo alcuna intenzione di saldare la nostra responsabilità politica con un “affare” (bagnoli futura) che dura da oltre 10 anni. Bene ad un certo punto siccome dovevano arrivare dei pareri dagli organi di controllo (segretario generale) e doveva essere redatto un emendamento dai tecnici, Carlo Iannello ha chiesto la sospensione per potere contribuire alla elaborazione del testo e per poter leggere i pareri e quindi discutere con il sindaco e gli altri consiglieri. Io e Carlo entriamo, quindi, in una stanza dove c’era il sindaco per avviare la discussione ed, invece, ci viene detto che quella era una riunione con la sola Federazione della Sinistra. L’IDV aveva già assicurato ieri il suo voto incondizionato. Dopo questa pausa si è ripresa la seduta ed il primo intervento, Elena Coccia, con un colpo di scena (almeno per me e carlo) a nome di tutta le FED ha dichiarato piena fiducia al sindaco e quindi che l’intero gruppo avrebbe votato la patrimonializzazione, poi IDV con Vernetti e poi NET con Pace. Cambio di direzione di 180 gradi, ancora più incredibile, visto che non si sapeva ancora il testo dell’emendamento del sindaco né si conoscevano i pareri del segretario generale (?) e che sulla prima versione molti componenti di FED avevano dichiarato di non votare. Alla fine la delibera è passata con il voto di tutti (compreso UDC e PD), tranne il nostro che abbiamo motivato dichiarando che per noi era meglio mettere in liquidazione la società, visto che non ci era stato fornito neppure un piano industriale che ci avesse consentito di capire che fine avrebbero fatto i beni stessi e che solo così avremmo potuto mettere le mani in dieci anni di amministrazione per verificare tutte le responsabilità. Dopo ciò che è accaduto qualche consigliere mi ha manifestato il suo apprezzamento dicendomi che noi stavamo facendo in consiglio un “bel lavoro”. Su questa cosa stendo un velo …

Per questa pagina di consiglio voglio solo ringraziare Simona Molisso che, per condividere la posizione del gruppo, a viso aperto e con spirito di servizio, è venuta in consiglio con Diego, di appena sette giorni, per votare contro la delibera, senza alcun timore e riscattando così l’onore di quelli che non se la sono sentita di assumersi le loro responsabilità.

Questo è il nostro atto che ovviamente è stato respinto dalla maggioranza del consiglio comunale. La nostra proposta era quella di mettere in liquidazione la bagnoli futura non volendo saldare la nostra responsabilità politica con quella pregressa e tracciando quindi un cambio di rotta senza se e senza ma con il passato.

CONSIGLIO COMUNALE  DI NAPOLI

del 16 ottobre 2012

PROPOSTA DI EMENDAMENTO

DELIBERA DI GIUNTA DI PROPOSTA AL CONSIGLIO N. 661 del 09/08/2012

PREMESSO CHE:

I.- Con la delibera di giunta indicata in epigrafe l’Amministrazione ha proposto la modifica dell’atto costitutivo della società Bagnoli Futura S.p.a., dello Statuto della stessa e della convenzione stipulata tra gli enti soci della Bagnoli Futura S.p.a. e quest’ultima;

II.- scopo delle modifiche è quello di consentire alla Bagnoli Futura S.p.a. di trattenere in proprietà le opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature tra cui la Porta del Parco, il Parco dello Sport e l’acquario tematico delle tartarughe attraverso un atto di liberalità indiretto;

III.- dalla relazione del Sindaco in aula è emersa la conferma della drammatica condizione economico/finanziaria della società Bagnoli Futura S.p.a., definita a rischio di fallimento;

IV.- la grave condizione economico/finanziaria emerge anche dalle relazioni dei Collegio dei Revisori con note del 18.09.2012 e del 15.10.2012;

IV.- con i citati pareri del Collegio dei Revisori si sottolineava, infatti, anche la necessità di approfondire la compatibilità della donazione indiretta alla società Bagnoli Futura S.p.a. con la normativa relativa alla erogazione dei contributi pubblici europei che potrebbero essere revocati in caso di violazione dei vincoli di destinazione imposti dai regolamenti europei;

V.- la patrimonializzazione della società attraverso l’attribuzione di immobili realizzati con fondi pubblici allo stato non risolve le problematiche finanziarie della Bagnoli Futura S.p.a.  che, se in stato di illiquidità, in ogni caso incorrerebbe nell’obbligo di adottare tutte le misure necessarie sia alla tutela dell’interesse pubblico che a quello dei creditori;

VI.- i beni di cui si chiede con la delibera in epigrafe l’attribuzione in proprietà in virtù degli accordi vigenti devono essere trasferiti al patrimonio indisponibile dell’ente appena eseguiti i collaudi;

VII.- il grave stato di decozione della Bagnoli Futura S.p.a. dichiarato dal Sindaco e dal Collegio dei Revisori, rende opportuno l’immediato adempimento degli obblighi di trasferimento al Comune affinché al Comune stesso sia data la possibilità di imporre il vincolo di indisponibilità;

VIII.- ogni eventuale valutazione circa le scelte da adottare deve essere preceduta da una attenta verifica delle capacità della società di far fronte agli impegni ed agli obiettivi da raggiungere, dovendo, inoltre, essere preceduta dai necessari pareri di legittimità tecnica, amministrativa e contabile così come previsto dal recente Decreto Legge n. 174/2010 art. 3 e s.s. allo stato non ancora acquisiti agli atti;

IX.- prima di ogni attribuzione patrimoniale è inoltre necessario acquisire il piano industriale della Società Bagnoli Futura S.p.a.

Tutto ciò premesso e ritenuto ed a mente dell’art. 44 del vigente Regolamento Consiliare si propone l’adozione del seguente emendamento:

1.- Abrogare i punti 2 della parte dispositiva della delibera in oggetto, ivi compresi i punti sub 2) da i) ad vii);

2.- sostituire la parte dispositiva abrogata con il seguente testo:

.-  Alla luce delle considerazioni svolte chiedere la immediata convocazione di una assemblea degli azionisti, con all’ordine del giorno la verifica della messa in liquidazione della società Bagnoli Futura S.p.a. e la nomina di un liquidatore che verifichi la percorribilità di ogni procedura volta al ripianamento dei debiti anche attraverso le procedure concordatarie vigenti.

I proponenti:

Simona Molisso

Carlo Iannello

Gennaro Esposito

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Nasce Ricostruzione Democratica

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La moglie di Caldoro discriminata?

La moglie di Caldoro dichiara di essere discriminata per essere la moglie di Caldoro che a sua volta l’ha nominata in un osservatorio regionale. La notizia è di qualche giorno fa ed oggi riappare con una lettera di Marco Salvatore al Corriere che difende la scelta, poiché la firma del Presidente della Regione, sul decreto di nomina della moglie in questa commissione, è un atto dovuto. La cosa mi fa accapponare la pelle, per fortuna c’è stata la risposta del Direttore De Marco sulle pagine del Corriere del mezzogiorno di oggi che ovviamente sottolinea che seppure la cosa fosse legittima, ci sono delle ragioni di opportunità che avrebbero dovuto consigliare il Presidente, ad essere più attento. La questione, peraltro, capita in piena bufera del caso malapolitica regionale e si ha l’ardire di dire che le mogli dei politici sono discriminate. La verità è che non si vuole capire che il ricoprire incarichi pubblici è causa, non ha solo di onori, ma anche oneri e pesi ed essere la moglie di una persona che ricopre una così importante carica istituzionale ha gioco forza anche delle ricadute anche sulla vita familiare. Oggi in consiglio comunale dopo un mio intervento facevo, infatti, una riflessione con un assessore a cui ho detto che il politico è in un certo qual modo è come il Giudice: non deve solo essere imparziale ma deve anche apparire tale.

di seguito l’articolo di Lomonaco da il corriere del mezzogiorno del 23 Settembre, 2012

La polemica è stata sollevata da Carlo Aveta (La Destra) per «la nomina della moglie del presidente Caldoro in un osservatorio regionale». E lei, Annamaria Colao, l’ha presa male, tanto da sfogarsi su Fb: «Cari amici miei ancora una volta la mia relazione famigliare mi mette in condizione di essere discriminata… È tempo che io divorzi per avere il rispetto che merito per la mia professione?». Le risponde l’amica Teresa Armato (Pd): «Capisco lo sfogo, ma non è stata discriminata».

NAPOLI — Il sasso nello stagno l’ha gettato Carlo Aveta, consigliere regionale e segretario campano della Destra: «Sulla nomina della moglie del presidente Caldoro in un osservatorio regionale presenterò un’interrogazione urgente». Aveta l’ha annunciato un paio di giorni fa, dopo aver appreso «che il presidente Caldoro, con decreto n. 154 del 24 maggio scorso, ha nominato la moglie quale componente dell’Osservatorio per la formazione medico specialistica per verificare lo standard di attività assistenziali dei medici specialistici».
Aveta ha precisato che non intende mettere in discussione l’eccellente curriculum accademico e le qualità professionali della professoressa Annamaria Colao, ma ha sottolineato che «appare quantomeno inopportuna, da parte del presidente della Giunta, la nomina della moglie in un osservatorio regionale».
Le acque si sono immediatamente mosse, infatti ad Aveta ha replicato Gennaro Salvatore, presidente del gruppo consiliare «Caldoro Presidente», spiegando: «I componenti dell’Osservatorio regionale per la formazione medico specialistica sono designati dai presidi delle facoltà di Medicina e Chirurgia, sentiti i rispettivi consigli di facoltà, e i criteri di designazione sono previsti per tutte le Regioni dal decreto legislativo n. 368 del 1999, in attuazione a una direttiva europea. La Regione, la giunta regionale, non hanno discrezionalità né nel cambiare l’organismo, né nel decidere la sua composizione nominale. Tra l’altro l’Osservatorio è stato istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 906 del 23 giugno 2004».
Quindi due precisazioni in una: i nomi non li ha scelti Caldoro e fu la giunta Bassolino a istituire l’organismo e quindi anche a stabilire il compenso orario per i consulenti. Un compenso non particolarmente appetibile: 185,92 euro più Iva per i componenti esterni all’amministrazione.
La doppia precisazione ha dunque chiuso la faccenda? Tutt’altro. Innanzitutto perché sebbene Salvatore dica la verità, è vero anche quello che afferma Aveta, perché in calce al decreto del Presidente della Giunta c’è effettivamente la firma di Stefano Caldoro, com’è naturale che sia. Ma anche perché a rilanciarla è la stessa Annamaria Colao, che si è pubblicamente sfogata su Facebook. «Cari amici miei — ha scritto — ancora una volta la mia relazione famigliare mi mette in condizione di essere discriminata… non ha alcun valore il curriculum scientifico, non serve che la mia nomina sia stata decisa dalla facoltà di medicina nella quale opero da 25 anni e che la regione non abbia avuto alcun ruolo decisionale, neanche che ho formato intere generazioni di specialisti di endocrinologia… no. A dispetto di quanti parlano di merito, di fuga dei cervelli, di impact factor, mediane, H-index (che come tutti sapete — o se volete andate a verificare in qualunque banca dati — ho superiori a molti ricercatori italiani e stranieri) sembra che l’unica cosa che conti è che io ho il demerito di aver sposato Stefano! Che ne pensate? È tempo che io divorzi per avere il rispetto che merito per la mia professione?».
Non c’è che dire, la professoressa Colao dev’essersela proprio presa. E devono averlo capito gli amici di Fb, che per «consolarla» le hanno scritto una quantità di messaggi. Più di cinquanta. Tra questi, però, ce n’è anche uno di tono leggermente diverso. «Comunque la moglie di un politico corre questi rischi quindi davvero la signora Colao non se ne dolga… ma soprattutto non pubblichi tali sfoghi che come ben dice Elisabetta sanno di giustifica… e perché, con tali titoli????». Firmato Antonella Maffei, consorte di Domenico Tuccillo ex deputato ora vicesegretario regionale del Pd e giornalista Rai («ma da prima», puntualizza). Insomma una persona ben consapevole di quali rischi corra una «moglie di». Cosa avrebbe fatto lei se si fosse trovata nei panni di Annamaria Colao? «Avrei evitato di sottolineare la situazione cercando una sorta di consenso pubblico — spiega Antonella Maffei — e mi sarei consultata in casa per capire se fosse il caso di assumere l’incarico in questione».
Invece, la professoressa Colao si lamenta del fatto che ancora una volta la sua «relazione famigliare» l’ha messa «in condizione di essere discriminata». Eppure la nomina l’ha avuta, forse avrà anche corso qualche rischio, ma certamente non è stata discriminata. Non è così? Risponde Teresa Armato, che conosce bene i meccanismi della comunicazione perché è giornalista, quelli della sanità perché è stata assessora regionale e quelli della politica perché è senatrice del Pd, conosce Annamaria Colao e anche Facebook, perché è amica della professoressa sul social network: «Annamaria — dice — è una donna il cui valore scientifico è riconosciuto a livello nazionale e internazionale. Non c’è alcuno scandalo, dunque, se il Policlinico l’ha scelta per l’Osservatorio: la polemica è ingiustificata. Tuttavia, è vero, non è stata discriminata». Allora perché quello sfogo? «Scrivere su Facebook ormai è come fare una moderna telefonata agli amici, non uno alla volta ma tutti insieme. Molti usano questo modo per esprimere i propri sentimenti, i propri pensieri, e anche per sfogarsi. Secondo me si è proprio arrabbiata». Però lei di incarichi ne aveva più di una anche prima della nomina firmata dal marito: a parte il lavoro di docente nella facoltà di Medicina della Federico II e l’intenso impegno di ricercatrice che le ha fatto guadagnare posizioni di rilievo nelle classifiche internazionali, pochi giorni fa è stata eletta presidente dell’Enea, l’European neuroendocrine association, cioè l’associazione europea degli endocrinologi, e in primavera era stata inserita dal ministro Profumo nel primo Comitato nazionale dei garanti per la ricerca. «Una persona pubblica si espone alle critiche — commenta Teresa Armato — ma se si ha la coscienza a posto bisogna lasciar correre». Non è difficile ricoprire tanti incarichi? «Speriamo trovi tempo», risponde sorridendo la parlamentare pd. E comunque, senatrice, non è un po’ esagerato parlare di divorzio? «Ma quella era certamente una battuta». Caldoro è una persona riservata, chissà come l’ha presa… «Ah, non vorrà mica farli divorziare davvero».

Bagnoli Futura quale Futuro?

Il 7 settembre scorso ho postato la delibera di giunta su bagnoli futura che prevede una sorta di ricapitalizzazione della società mediante la rinuncia del comune di napoli al trasferimento della Porta del Parco, del parco dello sport e del turtle centre, tutti beni che dovrebbero essere assegnati al patrimonio indisponibile dell’amministrazione. Oggi posto la relazione del Collegio dei Revisori sulla citata delibera. All’adozione dell’atto, di cui il Consiglio è investito, vi sono numerose difficoltà tecniche dovute ad uno stato, direi, comatoso della società. Ultimamente, infatti, lo stesso Sindaco in una intervista riferiva circa Bagnoli Futura: “abbiamo ereditato un cadavere”. Ecco oggi al consiglio comunale si chiede di resuscitare il morto solo che a parere mio forse per fare ciò non basterebbe il “Figlio” ma ci vorrebbe il “Padre”. Siamo, infatti, ad una svolta epocale dove o ci si infila nel solco del rispetto delle regole o si  viaggia su una strada parallela che potrebbe avere anche brusche inversioni ad “U”. Di ciò, infatti, ci avvertono i revisori che paventano la possibilità che i beni di cui si chiede il trasferimento potrebbero essere coinvolti in una procedura concorsuale (alias fallimento). Bagnoli Futura ha riportato perdite di bilancio in tre esercizi 2008, 2009 e 2010, come riferiscono gli stessi Revisori e per legge la società non può essere assolutamente beneficiare di alcuna attribuzione. E’ da un po’ di giorni che mi chiedo cosa c’entri la politica in questo. Si può per ragioni “politiche” infrangere la legge? E se si qual’è il limite oltre il quale il “superamento” della legge non è consentito? chi lo stabilisce? La questione è molto seria perché la chiusura o peggio il fallimento di Bagnoli Futura determinerebbe anche il fallimento di una intera area dove il Comune perderebbe il controllo. Ma questo può essere imputato a quest’amministrazione? O al suo consiglio comunale? Io sono convinto di no. Occorre però avere coraggio ed essere in grado di affrontare la realtà e non avere paura di puntare il dito verso i colpevoli affinché se ne assumono la responsabilità innanzi al tutta la città! Per cambiare rotta occorre vincolarsi al rispetto delle regole ed investire la città del dibattito sul futuro di Bagnoli.

RELAZIONE DEL COLLEGIO DEI REVISORI Napoli, 18 settembre 2012

Rif.: delibera di G.C. n.661 del 09-08-2012 – proposta al Consiglio: modifica dell’Atto Costitutivo, dello Statuto e della Convenzione della Bagnolifutura Società di Trasformazione Urbana per Azioni costituita con delibera di Consiglio Comunale n°40 del 18/02/2002.

Con il provvedimento in esame la G.C. propone di modificare l’articolo 1 dell’Atto Costitutivo, l’articolo 4 dello Statuto della Bagnolifutura Società di Trasformazione Urbana per Azioni costituita con delibera di Consiglio Comunale n°40 del 18/02/2002, nonché approvare un nuovo testo della Convenzione tra la medesima società ed i tre Enti pubblici azionisti.

Ai sensi dell’articolo 4, comma 18 del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, coordinato con la legge di conversione 14 settembre 2011, n. 148, le modifiche proposte devono essere sottoposte alla vigilanza dell’Organo di Revisione di cui agli articoli 234 e seguenti del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Il Collegio dei Revisori

Visto che,

  • · la Bagnolifutura S.p.A. ha per oggetto “… la progettazione e realizzazione di interventi di trasformazione urbana nel territorio del Comune di Napoli, in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti (…) può pervenire al possesso delle aree interessate dall’intervento (…) procedere alla loro bonifica, trasformazione, manutenzione, gestione e commercializzazione (…) può compiere altresì tutti gli atti necessari o opportuni al fine del perseguimento dell’oggetto sociale, come individuato nei commi che precedono”;
  • · con la delibera in esame viene rappresentata l’evoluzione della società partecipata Bagnolifutura S.p.A. (di seguito detta anche STU) dalla sua costituzione del 18/02/2002 ad oggi;
  • in data 25/6/2002 fu sottoscritta un’apposita convenzione che disciplinava i rapporti tra la Bagnolifutura S.p.A. ed i suoi soci Comune di Napoli, Provincia di Napoli e Regione Campania, prevedendo espressamente che le opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale fossero trasferite al Comune di Napoli, alla Regione Campania e/o alla Provincia di Napoli, secondo competenza, entro dieci anni dalla costituzione della società;

· ad oggi la Bagnolifutura S.p.A. ha realizzato circa il 60% dei lavori di bonifica dell’area individuata nella convenzione, oltre ad alcune attrezzature di interesse generale ed opere di urbanizzazione secondaria, avviando altresì le procedure per la vendita dei suoli. 
Considerato che,

· l’Amministrazione Comunale intende dare nuovo impulso al completamento del progetto di riqualificazione per il quale è stata costituita la Bagnolifutura S.p.A. ed alla piena valorizzazione dell’area urbana oggetto delle attività della STU, nonché adoperarsi per garantire la continuità aziendale, attesi la difficile situazione economico – finanziaria e il ritardo nelle procedure di evidenza pubblica di vendita dei suoli;

· l’Amministrazione Comunale intende aggiornare ed ampliare l’ambito di competenze della STU, attribuendole altresì la funzione di poter operare sugli immobili siti sull’intero territorio comunale, trasformandoli, riqualificandoli, valorizzandoli e sviluppandoli;

· in previsione di questa nuova mission aziendale della STU, l’Amministrazione ritiene indispensabile rafforzarne la struttura patrimoniale.

Rilevato che,

· il Comune di Napoli intende rafforzare la struttura patrimoniale della STU attraverso 
l’attribuzione gratuita alla stessa delle opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale realizzate o in corso di realizzazione che, pertanto, costituiranno beni del patrimonio della società; tale patrimonio sarà, altresì, incrementato dagli immobili che il Comune di Napoli di volta in volta deciderà di assegnarle per la relativa trasformazione, riqualificazione, valorizzazione, sviluppo e gestione in attuazione degli strumenti urbanistici vigenti;

· la Bagnolifutura S.p.A. potrà disporre di tali beni nei limiti della normativa vigente in materia, con particolare riferimento all’articolo 828 del codice civile e nel rispetto delle prerogative del Comune di Napoli, ente programmatore e socio di maggioranza assoluta della STU;

· dette opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale realizzate o in corso di realizzazione potranno formare oggetto di atti di disposizione da parte della STU a favore di terzi, a condizione che sia mantenuta la loro specifica destinazione d’uso pubblico;

· pertanto è necessario modificare l’Atto Costitutivo e lo Statuto della STU, nonché procedere alla sottoscrizione di una nuova Convenzione con gli Enti soci (Comune di Napoli, Provincia di Napoli e Regione Campania) che sostituisca quella tra le medesime parti firmata il 25/6/2002. 
Per tutto quanto sopra esposto, il Collegio dei Revisori evidenzia che:

la Bagnolifutura S.p.A. ha chiuso in fortissima perdita i bilanci relativi agli esercizi 2008, 2009 e 2010 e ad oggi non ha ancora approvato il bilancio per l’esercizio 2011, denotando un elevato livello di indebitamento. L’analisi degli indicatori reddituali del triennio 2008/2010 fa emergere un costante peggioramento della redditività aziendale e un forte squilibrio economico – patrimoniale. Questa preoccupante situazione impone di valutare, in via preventiva, il reale impatto delle modifiche proposte con la delibera di G.C. n°661 del 9/8/2012 sul mantenimento della continuità aziendale e sul

rispetto dei dettami previsti dagli articoli 2446 e/o 2447 del codice civile;

–  la delicata situazione di bilancio impone, altresì, una approfondita due dilgence di natura civilistica preventiva rispetto a qualsivoglia patrimonializzazione, onde evitare che il palesarsi di eventuali future procedure concorsuali a danno della Bagnolifutura S.p.A. possano coinvolgere anche i beni oggetto delle patrimonializzazioni descritte nella delibera di G.C. n°661 del 9/8/2012;

–  è indispensabile acquisire la formale approvazione del Bilancio 2011 della Bagnolifutura S.p.A. in utile di esercizio affinché non si configurino le fattispecie richiamate dall’articolo 6, comma 19 del D.Lgs 31/5/2010 n°78 che non consentono conferimenti, di qualsivoglia natura, alle società partecipate pubbliche che abbiano registrato perdite di bilancio in tre esercizi consecutivi; (art.6 cit.: 19. Al fine del perseguimento di una maggiore efficienza delle società pubbliche, tenuto conto dei principi nazionali e comunitari in termini di economicità e di concorrenza, le amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, non possono, salvo quanto previsto dall’art. 2447 codice civile [che prevede il conferimento dovuto per legge se il capitale sociale si riduce per perdite al di sotto di quello di legge], effettuare aumenti di capitale, trasferimenti straordinari, aperture di credito, né rilasciare garanzie a favore delle società partecipate non quotate che abbiano registrato, per tre esercizi consecutivi, perdite di esercizio ovvero che abbiano utilizzato riserve disponibili per il ripianamento di perdite anche infrannuali. Sono in ogni caso consentiti i trasferimenti alle società di cui al primo periodo a fronte di convenzioni, contratti di servizio o di programma relativi allo svolgimento di servizi di pubblico interesse ovvero alla realizzazione di investimenti. Al fine di salvaguardare la continuità nella prestazione di servizi di pubblico interesse, a fronte di gravi pericoli per la sicurezza pubblica, l’ordine pubblico e la sanità, su richiesta della amministrazione interessata, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con gli altri Ministri competenti e soggetto a registrazione della Corte dei Conti, possono essere autorizzati gli interventi di cui al primo periodo del presente comma).

–  si ritiene indispensabile ottenere in via preventiva un parere legale dall’Avvocatura Comunale sulla corretta individuazione giuridica del negozio da porre in essere che, secondo il Collegio, potrebbe prefigurarsi come atto di liberalità indiretta o meglio come atto di liberalità non donativa unilaterale consistendo, di fatto, nella rinunzia ad un diritto reale o di credito da parte del Comune di Napoli in favore del donatario Bagnolifutura S.p.A.. La fattispecie, pertanto, prefigurerebbe un atto potestativo di natura attributiva di una intervenuta unilaterale rinuncia da parte del titolare delle opere infrastrutturali (il Comune di Napoli) a favore della Bagnolifutura S.p.A.. 
L’atto si tradurrebbe, dunque, nella individuazione finale del nuovo titolare dei beni che, fino ad oggi, sono stati detenuti dalla Bagnolifutura S.p.A. in qualità di soggetto attuatore delle opere.
Si evidenzia, infine, che questo modus operandi dovrà essere replicato per tutte le opere di urbanizzazione secondaria e le attrezzature di interesse generale realizzate o in corso di realizzazione di competenza non solo del Comune di Napoli ma anche degli altri Enti Pubblici azionisti;

–  l’atto di attribuzione gratuita dovrà essere contabilizzato nel bilancio della Bagnolifutura S.p.A. secondo i dettami previsti dal principio contabile Organismo Italiano di Contabilità n°16 che testualmente recita“… Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito debbono essere valutate in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, al netto degli oneri e dei costi – sostenuti e da sostenere – affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo dell’impresa. Il valore netto così determinato viene rilevato come provento straordinario, alla voce E.20 del conto economico; inoltre, se tale valore è rilevante, deve esserne data adeguata illustrazione nella nota integrativa. Le immobilizzazioni materiali ricevute a titolo gratuito vengono ammortizzate con i medesimi criteri statuiti per le immobilizzazioni materiali acquisite a titolo oneroso”;

–  se il parere dell’Avvocatura Comunale dovesse confermare la natura giuridica del negozio individuata dal Collegio ai punti precedenti, si ritiene che l’individuazione finale della titolarità delle opere realizzate per conto del Comune di Napoli possa non prefigurare un atto imponibile né ai fini IVA né ai fini dell’imposta di registro, in quanto si tratterebbe di un mero negozio dichiarativo senza trasferimento immobiliare e senza controprestazione, con assenza di una capacità contributiva scaturente dall’attribuzione di uno o più cespiti senza versamento di corrispettivo;

–  è necessaria una attenta valutazione della compatibilità dei suddetti atti di liberalità indiretta con la normativa che ha regolamentato l’erogazione dei contributi sino ad oggi ricevuti dalla Bagnolifutura S.p.A. per la bonifica delle aree, al fine di scongiurare qualsiasi rischio di revoca degli stessi;

–  la individuazione e l’affidamento alla Bagnolifutura S.p.A. di nuove aree di trasformazione e valorizzazione deve essere accompagnata da idonee analisi costi – benefici, da accurati piani industriali e da dettagliati piani economico – finanziari al fine di valutare, nella maniera più opportuna ed in un’ottica di preservazione dell’interesse pubblico, gli effetti della patrimonializzazione immobiliare. 
Il Collegio dei Revisori

Piazza Garibaldi come la Fontana di Trevi in un noto film

Riprendo l’argomento di cui al mio precedente post su: https://gennaroespositoblog.com/2012/07/30/grandi-stazioni-in-piazza-garibaldi/

Oggi 31.07.2012 è stata discussa la delibera 401 del 25.05.2012 su cui ho espresso alcune perplessità che ho condivisio con gli altri consiglieri e che hanno determinato l’aula a rinviare la questione alla commissione per approfondimenti. Sostanzialmente dopo uno studio faticoso sono giunto a queste conclusioni:

1) Nel 2009 l’amministrazione Iervolino ha acquistato una parte di Piazza Garibaldi che era rimasta in proprietà delle Ferrovie. La cosa mi è parsa strana tanto da farmi venire in mente lo storico film di Totò della vendita della Fontana di Trevi. La questione risale al 1922 quando la Ferrovie dello Stato erano per l’appunto dello Stato, oggi, invece, sono cosa diversa perché hanno la partecipazione di privati. Sinceramente non ho ben compreso l’acquisto di parte di Piazza Garibaldi che, secondo gli atti che ho esaminato, (consultabili al link sopra), non l’abbiamo neppure acquistata in piena proprietà in quanto il sottosuolo è rimasto alle FFSS, mentre sulla superfice gravano numerosi diritti di servitù a favore di aree in proprietà ferrovie. Infine sulle aree di Piazza Garibaldi, in virtù degli accordi sottoscritti dalla precedente amministrazione, non si possono neppure realizzare attività in concorrenza con quelle delle gallerie commerciali in proprietà Grandi Stazioni (sic!);

2) Altro punto, della delibera 401, è la concessione per 38 anni della galleria commerciale realizzata tra Stazione Piazza Garibaldi linea 1 e stazione centrale. 6700 mq di area commerciale per la quale sarebbe prevista una partecipazione di Metronapoli (società concessionarai del comune) per la realizzazione al 52,90 % (e comunque non oltre 21 milioni), il restante sarebbe a carico del Comune. Un investimento che, in verità, dalle carte non si comprende se è di 21 milioni di euro o della metà. Ad ogni buon conto il segretario generale nel parere che ha dato alla delibera ha sottolineato che per legge occorre il piano economico/finanziario dell’investimento che nel caso di specie mancava. Ho pertanto sottolineato che la mancanza del piano economico/finainziario non ha ocnsentito al Consiglio di poter esprimere il suo voto tanto è vero che dopo la mia relazione e quella di Carlo Iannello la delibera è stata rinviata alla Commissione che si terrà domani (01.08.2012). Io ho sottolineato che tutti gli atti venivano in ratifica e quindi entrava pienamente in gioco la nostra responsabilità politico/amministrativa/contabile e quindi occorreva un approfodimento per capire se si potrebbe “aggiustare” il tiro al fine di meglio perseguire l’inetersse pubblico che allo stato mi sembrerebbe poco tutelato poiché il valore dato per mq sarebbe di circa 7 euro al mese secondo i calcoli che triverete nel link sopra. Domani vedremo cosa accadrà.

Grandi Stazioni in Piazza Garibaldi

Capisco che è noioso ma la delibera che viene domani (31.07.2012) all’ordine del giorno (che ho letto 3 volte) presenta non poche difficoltà. Credo che sia di interesse generale e pertanto ve la riassumo in parte e chi volesse leggerla e darmi un contributo è ben accetto. In poche parole con la delibera di domani ratifichiamo ciò che è stato fatto dalla precedente amministrazione: 1) acquisizione di una parte di Piazza Garibaldi (ebbene sì, non era tutta nostra!) dalle Ferrovie in esecuzione di accordi risalenti addirittura al 1923, 1926, 1956 e1976, in quanto la stazione ferroviaria pare sia stata realizzata uilizzando solo una parte delle aree assegnate. A fronte di questa acquisizione abbiamo già pagato alle Ferrovie 6.590.000,00 (somma determinata dall’agenzia delle entrate) e contestualmente abbiamo creato sulla stessa area a favore delle ferrovie dei diritti di serviù che sono stati compresi nel prezzo.

2) Autorizziamo la concessione di aree commerciali per 35 anni a Grandi Stazioni S.p.a. per mq. 6700 circa, realizzate da Metronapoli con la spesa di €. 21.000.000,00, che sono ubicate nella galleria di collegamento tra la stazione della linea 1 di piazza Garibaldi e la stazione centrale. Per quest’atto non sono riuscito a capire quanto Grandi Stazioni verserà a Metronapoli in quanto non risulta dalla delibera stessa né dagli atti allegati: Lo chiederò pertanto all’assessore competente. Inoltre, il Segretario Generale nel suo parere (allegato alla delibera), come al solito anodino, ci mette in guardia scrivendo che manca all’atto di concessione il piano economico/finanziario che per legge (art. 143 DLGS 163/2006) ci deve essere per ogni concessione e che fa comprendere quanto è l’investimento realizzato ed in quanti anni si ammortizza. La questione come detto viene in ratifica in ragione di accordi presi dalla precedente amministrazione Iervolino che in ogni caso espongono anche gli odierni amministratori a resposabilità contabile/amministrativa. Se il prezzo dovesse essere quello di investimento iniziale cioè 21.000.000 di €. in trentacinque anni staremmo parlando di un valore al mq di: 21.000.000 / 38 anni= 552.631 / 12 mesi = 46.052,63/ 6.700 mq= 6,87 €/mq al mese. Mettiamo un negozio di 100 mq costerebbe  687,35 €./mese. E’ chiaro che a questo rudimentale calcolo dovrebbero aggiungersi la manutenzione, la guardiania, gli interessi sulla somma impiegata etc etc …

clikka per leggere la delibera dgc_250512_0401

Il nostro non voto sul bilancio

  • netSabato 23 Giugno, 2012
  • CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – NAPOLI
Sì al bilancio ma il sindaco perde 8 voti Esposito e Iannello, scontro con Vasquez

NAPOLI — La giunta comunale ha ottenuto il via libera dell’aula al primo bilancio di previsione dell’era de Magistris. «Ora siamo più forti», ha detto il sindaco dopo un’estenuante maratona di 27 ore per votare centinaia di emendamenti e ordini del giorno. Contestualmente, però, s’è consumata anche la prima, vera frattura nella maggioranza che sostiene de Magistris con due consiglieri comunali, Iannello ed Esposito di «Napoli è Tua», che sono usciti dall’aula per non votare l’atto. Gesto che si è unito a quello di Carmine Attanasio, pure lui rimasto fuori, che già nei giorni scorsi aveva lasciato IdV per rifondare il gruppo dei Verdi al Comune. Questo mentre il sindaco ha sbottato definendo «cazzate» le cose dette «da alcuni consiglieri». Quali siano, però, esplicitamente non lo ha detto. Sull’affermazione colorita del sindaco è insorto Attanasio, che ha duramente censurato questo atteggiamento del primo cittadino. Il bilancio è stato votato da 27 consiglieri comunali, sindaco compreso. Un numero basso, tanto più se si considera che il bilancio del 2011 «incassò» 35 voti; quindi, in un anno, su quello che è il documento più importante per un Comune — il bilancio — il sindaco ha perso 8 voti. Questo perché il Pd, che pure pareva fosse a un passo dall’entrare in giunta col sindaco, si è astenuto. Stesso discorso ha fatto l’Udc, con Lebro che si è astenuto insieme a Raimondo Pasquino, che, però, da presidente, per prassi non vota mai. Si astenuto pure Ciro Borriello di Sel. Assente in aula Fli. E assente quasi in blocco, ovviamente, pure l’opposizione di centrodestra nella quale il solo Moretto ha votato «no». Ma è quella con Iannello ed Esposito la questione politica che si è consumata ieri e che ha fatto andare in frantumi parte del popolo «arancione». Il capogruppo di «NeT», Vittorio Vasquez, in un documento ha sostenuto che «si tratta di un atto politico che per la sua gravità li ha posti al di fuori della maggioranza che si riconosce nella guida amministrativa del sindaco de Magistris». Ma i due consiglieri non si sentono affatto fuori dalla maggioranza, rivendicano invece il diritto di dissentire su alcune decisioni vista «la necessità — hanno spiegato — di sciogliere nodi politici e vicende che hanno contraddetto il programma elettorale». Nel suo intervento Iannello ha ricordato che «le dimissioni di Narducci hanno posto dei problemi politico-amministrativi». «Narducci — è stato il ragionamento del consigliere di NeT — ha citato fatti amministrativi: il caso Rossi, delibera di giugno per assumere 21 lavoratori; la questione Romeo e Insula antica Dogana. E stiamo parlando di atti amministrativi, non di rapporti personali». Iannello, che ha partecipato alla stesura del programma elettorale del sindaco, ha elencato una lunga lista di cose che non gli sono andate giù: «La coppa America — ha ricordato — ci ha portato anche all’accordo con l’unione industriali, che è stato sancito in una delibera di proposta al consiglio con cui abbiamo consentito all’unione industriali di assumere la presidenza di questa società; poi l’improvvisazione che si può esemplificare con la conferenza stampa per annunciare la vendita dei suoli di Bagnoli in cui si è annunciato contemporaneamente un sito di compostaggio proprio a Bagnoli; la vicenda relativa alla costruzione di un nuovo stadio emarginando del tutto gli uffici competenti, la commissione urbanistica e quindi il consiglio comunale». «Ma ciò che lascia perplessi — ha concluso Iannello — è che in questo primo anno di amministrazione è mancata un’idea di città, o meglio l’idea di città c’è, è contenuta nel programma elettorale, forse non c’è stata la possibilità di perseguire quell’idea, quel disegno complessivo, e si è stati costretti ad andare avanti per progetti scollegati da un filo conduttore». Soddisfatto è invece l’assessore Realfonzo. Per lui, da giorni nel tan tam sul possibile rimpasto in giunta, è stata una prova di resistenza. E non è finita. Perché d’ora in poi il rimpasto terrà banco.

La lettera di dimissioni di Pino Narducci

Narducci

La memoria corta della città: Sulle polemiche relative alle retribuzioni dei Capo di Gabinetto dei Sindaci di Napoli e di Roma nessuno si è ricordato della vicenda che ha riguardato Pino Narducci che da magistrato guadagnava uno stipendio equivalente a quello della Dott.ssa Carla Romana Raineri, nominata Capo di gabinetto dalla Sindaca a 5 stelle Raggi. Mi hanno, infatti, colpito le dichiarazioni della Raineri, la quale ha affermato chiaramente che per meno di 193 mila euro all’anno (pari allo stipendio di magistrato) non avrebbe mai accettato l’incarico politico! Ebbene, a Napoli avevamo un Magistrato unanimemente riconosciuto di altissima competenza e merito che per spirito di servizio e passione politica ha accettato senza battere ciglio l’incarico di assessore ai diritti, sicurezza e trasparenza per 1/4 del suo stipendio di magistrato! Credo che Pino Narducci, anche per questa vicenda, abbia dato una bella lezione di ciò che significa la politica libera e disinteressata, svolta con spirito di servizio per il bene collettivo e l’interesse pubblico cosa, forse, sconosciuta alla Magistrata e neo capo di gabinetto della Sindaca a 5 stelle Raggi. Per chi non l’avesse ancora letta ripropongo la lettera di dimissioni di Pino Narducci, che ho conosciuto grazie alla mia esperienza amministrativa ed i cui obiettivi politici ho condiviso e cercato di attuare con umiltà, dedizione e perseveranza per tutto il mio mandato:

“HO ACCETTATO l’incarico di assessore ai diritti, trasparenza e sicurezza del Comune di Napoli per svolgerlo unicamente con lo spirito di “servitore delle istituzioni”, persuaso di poter rendere un servizio ai cittadini napoletani, nell’esclusivo interesse della collettività e senza perseguire nessun’altra finalità personale o di parte.

Non senza sacrifici personali e familiari, ho temporaneamente abbandonato la mia attività di magistrato e la Procura della Repubblica di Napoli, ufficio al quale ho dedicato, ininterrottamente, venticinque anni della mia vita, non solo professionale.

Ho ritenuto di fornire il mio apporto a un processo di cambiamento profondo della città e dell’azione amministrativa e impedire quello che appariva l’irreversibile declino della città.

Pensavo, e ancora continuo a ritenere, che la città di Napoli dovesse diventare, a pieno titolo, una moderna città europea e che questa sfida dovesse essere vinta, non solo, ma, anzitutto, sul terreno della legalità e del ripristino pieno delle regole.

In tal senso ho interpretato la mia delega di assessore alla sicurezza, sforzandomi di affermare idee e attivare nuove prassi amministrative non solo sul terreno delle “politiche antimafia”, ma anche su quello, in verità rivelatosi molto più ostico, del superamento, materiale e culturale, di tutti i variegati fenomeni che, nel corso dei decenni, hanno determinato il consolidarsi di assetti illegali della vita civile, sociale ed economica della città, mortificando e calpestando i diritti della collettività e dei singoli, a esclusivo vantaggio degli interessi, prepotenti e invadenti, solo di qualcuno, siano essi gruppi o individui.

In particolare, ritenevo che la città di Napoli dovesse finalmente superare, anzitutto, una infausta visione culturale, prima che politicoamministrativa, secondo la quale i comportamenti illegali organizzati esistenti in città possono essere tollerati e accettati poiché sono comunque regolatori di equilibri del vivere civile e, senza di essi, si apre la strada al disordine sociale. Si tratta, a mio avviso, di una concezione regressiva e subalterna allo “stato di cose presenti”, lontana da una vera idea di sviluppo della città e di emancipazione degli uomini.

Ho cercato di esercitare il mio incarico senza dimenticare che la battaglia per affermare la legalità nella società civile e nel comportamento dei napoletani esige, contemporaneamente, che il valore del primato della legge si affermi anche nell’azione politica e nella attività amministrativa. A questo compito mi sono dedicato esercitando, credo in modo non rituale o burocratico, la delega di assessore alla trasparenza.

Mi sono adoperato costantemente affinché la azione dell’ente potesse assumere rinnovato slancio e una sempre più netta e chiara fisionomia nella direzione della affermazione, rigorosa e intransigente, dei principi costituzionali di trasparenza, buon andamento e imparzialità della amministrazione.

Ho constatato l’iniziale emergere di incomprensioni e di diversità di vedute e poi, con maggiore frequenza, di divergenze, sempre più marcate, su diversi importanti aspetti della azione messa in campo dalla amministrazione nel corso degli ultimi mesi.

Si tratta di molte vicende nelle quali non ho mancato di fornire il mio contributo di idee e in ordine alle quali, infine, ho sempre assunto una posizione chiara e riconoscibile, ritenendo trattarsi di aspetti decisivi e non marginali della vita della città, aspetti che attengono, in altri termini, alle sue condizioni strutturali.

Queste divergenze sono divenute sempre più profonde soprattutto in occasione di alcuni momenti importanti della azione amministrativa: la discussione sulla utilizzazione di forme di lavoro temporaneo nel ciclo dei rifiuti e poi, in particolare, sulle assunzioni di lavoratori a tempo indeterminato (le cosiddette internalizzazioni) effettuate dalla società partecipata Asia spa; il delicato tema della corretta ed equilibrata definizione del rapporto con il privato che, ormai da moltissimi anni, gestisce il patrimonio immobiliare dell’ente, definizione poi concretizzatasi attraverso la adozione di delibere che non ho condiviso; le centrali questioni riguardanti gli assetti che, dal prossimo dicembre, dovranno essere assicurati alla gestione del nostro patrimonio per permettere all’ente di riprenderne, finalmente e pienamente, il controllo, questioni sulle quali ho manifestato opinioni che appaiono minoritarie; le tensioni, infine, che hanno accompagnato l’adozione della deliberazione inerente la ricognizione dei residui attivi nella predisposizione dei documenti contabili del Comune e le conseguenti operazioni necessarie per superare, coerentemente alle indicazioni fornite dal Collegio dei Revisori dei Conti e della Sezione Regionale della Corte dei Conti, uno degli aspetti che provocano le maggiori sofferenze economiche dell’ente.

Queste dinamiche, a mio parere, più di altre, sembrano collocarsi su una linea di assoluta continuità con vecchie logiche del passato, logiche che ritenevo, nella nuova situazione, non potessero più riproporsi.

In queste vicende, come però anche in altre di pari rilievo, non sono mancati problemi causati da una inadeguata o insufficiente, quando non del tutto assente, comunicazione di elementi informativi ai membri della giunta, con inevitabili ripercussioni sulla reale ed effettiva condivisione delle scelte nonché sulla stessa ponderatezza delle decisioni assunte.

In altri termini, non sempre le decisioni sono state adottate a seguito di un effettivo confronto tra le posizione esistenti all’interno della giunta.

Non ho omesso, in tante occasioni, di segnalarlo e non ho certamente ignorato l’emergere di una visione che riteneva che la mia posizione costituisse, in ultima analisi, un appesantimento o, addirittura, quasi un ostacolo alla efficienza della amministrazione, tanto da essere stato sollecitato a rendermi conto che, nella sfera dell’amministrazione e della politica, occorre adeguarsi a una linea di condotta ispirata alla giusta duttilità e abbandonare quella connotata, invece, dalla intransigenza dei principi.

Ho ritenuto, come è noto a tutti, di non accogliere questa sollecitazione.

Infine, a causa delle posizioni da me assunte, sono stato, nelle ultime settimane, oggetto di dichiarazioni gratuitamente aggressive, additato, in sostanza, come un “reprobo” che, insieme al collega Realfonzo, avrebbe minato la coesione e la efficacia della azione di giunta, coesione ed efficacia che sarebbero state di nuovo prontamente assicurate attraverso un energico rimpasto di deleghe e di persone.

E, mentre dette dichiarazioni continuavano, era per me veramente sorprendente apprendere, attraverso altre dichiarazioni, che le valutazioni sui problemi cagionati dalla mia presenza in giunta erano invece soltanto il frutto di invenzioni o montature giornalistiche.

L’impressione che io ne ricavo è quella dell’affermarsi di un “clima” che, a mio parere, appare chiaramente ostile alla libera manifestazione delle idee e delle opinioni dissenzienti che, anche quando non condivisibili, meritano rispetto.

Ho ricevuto, in privato, attestati di solidarietà e stima da parte di molte persone, soprattutto di tanti comuni cittadini.

Queste manifestazioni di stima mi confortano e, al tempo stesso, mi incoraggiano nel mantenere fermo un atteggiamento di coerenza ai miei principi di “servitore delle istituzioni” non ritenendo di poter proseguire nella mia attività di amministratore poiché non esiste più una comune condivisione di idee sul futuro della città e sui valori che devono orientare la azione amministrativa.

Per queste ragioni, rassegno le dimissioni dall’incarico di assessore ai diritti, trasparenza e sicurezza del Comune di Napoli.”

Il Rammarico per le dimissioni di Pino Narducci

narducciComunicato Stampa ANSA 18 giugno 2012

Le dimissioni dell’assessore alla legalità Pino Narducci ci lasciano sconcertati e scavano un solco profondo tra la città e l’amministrazione per il grave significato che assumono. Pino Narducci ha svolto il suo incarico con sincero spirito di servizio e la sua uscita dalla giunta rappresenta una gravissima perdita che appare ancora più grave dalla lettura delle motivazioni. Questione ASIA, vicende Raphael Rossi e Romeo sono state, per noi, sin dal primo momento, assolutamente inaccettabili. La decisione dell’Assessore rafforza questo nostro pensiero ed impone un chiarimento nella maggioranza che sostiene l’amministrazione ed ai cittadini che solo un anno fa, sulla base di un chiaro programma di rinnovamento, hanno dato fiducia e sostegno al Sindaco.

Consiglieri Napoli è Tua

Gennaro Esposito

Carlo Iannello

L’insula di Romeo ed il percorso di guerra

romeoInsula di Romeo da “La Repubblica Napoli” del 17 giugno 2012

Progetto Antica Dogana
l’ultimatum di Romeo
“Pronti alla guerra se non rispettate l’accordo” si legge in una lettera dell’imprenditore a de Magistris, Tuccillo e Auricchio
di CRISTINA ZAGARIA
Progetto Antica Dogana l’ultimatum di Romeo Alfredo Romeo
Siamo pronti “a intraprendere un percorso di guerra quale quello congiuntamente ipotizzato, dati gli obiettivi estremamente ambiziosi”. Quale guerra? Contro chi? Congiuntamente con chi? A scrivere  –  nero su bianco  –  è Alfredo Romeo. I destinatari della lettera sono: il sindaco, Luigi de Magistris, l’assessore al Patrimonio, Bernardino Tuccillo, il capo di gabinetto del sindaco, Attilio Auricchio. La lettera è del 28 marzo, cinque giorni dopo la delibera (206) che ha sancito il e discusso accordo tra Comune e Romeo.

L’accordo per la dismissione del patrimonio di edilizia popolare e per il progetto Antica Dogana. Ma la delibera ha deluso Romeo, che è pronto alla guerra e sa di avere degli alleati in Comune. Ma andiamo con ordine. Esiste un carteggio della Romeo con Palazzo San Giacomo. Gli interlocutori sono sempre gli stessi. Romeo scrive a de Magistris, Tuccillo e Auricchio.

Nella prima lettera del 19 marzo scorso Romeo (scrivendo a mano all'”Egregio sindaco”) propone la realizzazione di un intervento “di valorizzazione integrata dell’area di via Cristoforo Colombo e di riqualificazione dell’Insula Antica Dogana, in attuazione del vigente contratto di servizi”. Un progetto che Romeo ha già “illustrato direttamente al sindaco”. E l’imprenditore nelle tre pagine della sua missiva usa sapientemente parole care al sindaco: l’idea “nasce da un processo di democrazia partecipata (in corsivo e sottolineato), sarà “una sfida importante sul piano della rivoluzione
che Lei auspica per dare un volto nuovo alla città”, procederemo a una “valorizzazione dei beni e delle risorse presenti sul territorio”.

E ancora: “L’impegno congiunto del Comune e della Romeo Gestioni nella bonifica territoriale dell’Insula dell’Antica Dogana, per la sua particolare collocazione, darà alla città un nuovo biglietto da visita, completando con armonia il fronte dell’intervento che sta cambiando l’area di piazza Municipio e del waterfront”.

Ovviamente “i beni immobiliari e le attività commerciali insistenti sull’Insula avrà un significativo aumento e un ritorno di crescita di valore per i proprietari”. In quell’area appunto c’è l’albergo di Romeo, su cui pende una richiesta di abbattimento per una serie di abusi. Romeo conclude la lettera augurandosi che “l’amministrazione possa, come congiuntamente auspicato, dare nel più breve tempo possibile il “via” formale a questa avventura”.

Lo stesso giorno Romeo manda alla dirigente del servizio Patrimonio, e per conoscenza ai suoi soliti tre interlocutori, la bozza di transazione del contenzioso tra amministrazione e Romeo Gestioni. I toni sono molto decisi e la transazione (per un debito di circa 50 milioni del Comune), insieme con la dismissione del patrimonio Erp sono legate a doppio filo al progetto Antica Dogana. Romeo chiarisce: “La transazione dovrà avvenire nel più breve tempo possibile e comunque non superiore ai 10 giorni dal ricevimento della presente”.

E al punto due, specifica che contestualmente “alla transazione la giunta municipale procederà all’approvazione (scritto in neretto), quale progetto di prioritario interesse comunale, della riqualificazione dell’Insula Antica Dogana, secondo la proposta progettuale già condivisa nell’ambito di un intenso lavoro con il sindaco, l’assessore al Patrimonio, il capo di gabinetto e i relativi uffici”. E Romeo indica anche l’iter: “L’amministrazione procederà all’istituzione di una cabina di regia per le valorizzazioni e le dismissioni immobiliari con compiti di affiancamento del gestore”.

Insomma tutto sembra deciso, la transazione, la dismissione del patrimonio immobiliare, il progetto Antica Dogana. Ma succede qualcosa. Il 23 marzo viene approvata la delibera. Ma la giunta si spacca. Tra gli assessori c’è chi non è convinto che questo progetto sia una priorità per il Comune.

L’assessore all’Urbanistica De Falco chiede il rispetto dei vincoli urbanistici e ha dei dubbi sul parcheggio sotterraneo che Romeo vuole costruire sotto a una strada pubblica a ridosso del suo albergo. L’assessore alla Legalità Narducci non vota la delibera.

L’assessore al Bilancio Realfonzo chiede che la transazione sia basata su dati certi e non su previsioni non di¬mostrabili di incassi. Il marzo 28 Romeo torna a scrivere al sindaco: “Con sincero sconcerto ho appreso dall’assessore al Patrimonio e dal capo di gabinetto, che dopo un intenso lavoro congiunto di quattro mesi e un’intesa, la giunta ha approvato un testo emendato, intervenendo su questioni concordate e assoluta¬mente irrinunciabili”.

Romeo è preoccupato e sottolinea che capisce che “tale circostanza si è verificata sulla base di interventi estranei alla reciproca volontà negoziale”, ma che dietro modifiche “apparentemente tecnico contabili” viene meno “ogni elemento di garanzia a tutela della Romeo” e qui Romeo annuncia “la guerra” contro chi ostacola il negoziato pattuito con il sindaco, Tuccillo e Auricchio. L’ultimo atto del Comune relativo all’accordo è la creazione (il 24 aprile) di una unità ad hoc che sta studiando la fattibilità dell’accordo e del progetto Antica Dogana.

Proposta di delibera di istituzione di due Speakers’ Corner

speakersCONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI
PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO
AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE
di istituzione di Speakers’ Corner
(angolo degli oratori)

Premesso che:

1.- In virtù dei principi fondamentali dell’Ordinamento Italiano e dell’art. 21 della Carta Costituzionale tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione;
2.- la libertà di manifestazione del pensiero è un principio che deve trovare piena attuazione nelle amministrazione dello Stato e di quelle locali, come il Comune di Napoli, e deve essere agevolato in ogni forma e modalità;
3.- è famosa la tradizionale esperienza londinese risalente al 1872 di Hyde Park dello “Speakers’ Corner” dove hanno tenuto discorsi persone come Karl Marx, George Orwell e Lenin;
4.- l’esperienza londinese è stata ripetuta di recente anche a Berlino, ove è stato predisposto un luogo dove le persone possono manifestare liberamente il loro pensiero in pubblico e dove si tengono addirittura corsi di retorica e gare tra oratori;
5.- il Comune di Napoli ha al centro della sua azione amministrativa quella di promuovere in ogni forma la partecipazione dei cittadini alla vita politica, sociale e culturale;
6.- in attuazione del richiamato principio di libertà di manifestazione del pensiero, si ritiene utile prevedere a Napoli degli Angoli degli Oratori “Speakers’ Corner”, anche come stimolo delle persone alla partecipazione alla vita cittadina, sociale e culturale;
7.- gli Speakers’ Corner di cui al punto che precede, sarebbe utile e significativo collocarli, possibilmente in luoghi frequentati e storicamente significativi per la presenza di monumenti come nella Villa Comunale, in prossimità della statua di Gian Battista Vico nonché in Piazza Dante, in prossimità della Statua di Dante, ovvero, in ogni altro luogo ritenuto amministrativamente idoneo alla collocazione di un piccolo podio ed un cartello con la scritta “Speakers’ Corner Napoli” (Angolo degli Oratori);
8.- la modalità di attuazione del principio costituzionale richiamato, di libertà di manifestazione del pensiero, non si pone in contrasto con gli artt. 17 e ss. del T.U.L.P.S. non rientrando gli Speakers’ Corner nelle ipotesi ivi previste di riunioni o assembramenti e che gli oratori che si proporranno a parlare dovranno in ogni caso rispettare le norme a tutela dell’Ordine Pubblico e del Buon Costume e quelle previste in materia di tutela della quiete pubblica.

°°°

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,
propongono alla Giunta Comunale di adottare i seguenti indirizzi politico/amministrativi affinché:
I.- sia installato in Villa Comunale in prossimità della statua di Gian Battista Vico, ovvero, in ogni altro luogo della Villa Comunale ritenuto idoneo, un piccolo podio ed un cartello recante la scritta “Speakers’ Corner Napoli (Angolo degli Oratori)” affinché tutte le persone senza distinzioni possano liberamente manifestare il loro pensiero in pubblico;
II.- sia installato in Piazza Dante, in prossimità della statua di Dante, ovvero, in ogni altro luogo della Piazza ritenuto idoneo, un piccolo podio ed un cartello recante la scritta “Speakers’ Corner (Angolo degli Oratori)” affinché tutte le persone senza distinzioni possano liberamente manifestare il loro pensiero in pubblico.
Napoli, 2 aprile 2012

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Cons. Gennaro Esposito
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Cons. Carlo Iannello
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Cons. Arnaldo Maurino

Gli Operai non esistono più

operaiUna delle frasi che mi irritano di più è: “Gli operai non esistono più”. Mi chiedo allora cosa sono i lavoratori della FIAT, i metalmeccanici delle altre fabbriche, gli autisti degli autobus, i braccianti agricoli (sia quelli italiani che quelli stranieri ultrasfruttati), gli operatiori ecologici delle città e le altre migliaia di lavoratori operai e non che, pur svolgendo un lavoro di concetto, sono stati ridotti alla medesima condizione degli operai degli anni settanta. Io sono figlio di un operaio degli anni ’70, che ha avuto la forza di laureare cinque figli con uno stipendio di operaio, mentre, oggi, due impegati di concetto non sono neppure in grado di pagare gli studi a più di un figlio. Non posso sopportare questa affermazione che talvolta, in un moto di rassegnazione, è pronunciata anche dagli stessi operai. Credo che ciò che è accaduto sia il risultato di una grande operazione di condizionamento psicologico sociale, volta a tenere a bada le masse costituite da singoli che non si riconoscono neppure più come operai. “Dividi et impera” è stato il motto. Lo stato sociale in questi anni è stato massacrato con lo scopo di creare divisioni, di creare individui solitari che non si riconoscono più in una classe sociale ma in una condizione che costituisce, per loro stessi, una gabbia dalla quale non poter uscire. Spesso mi capita di parlare con giovani dei quartieri popolari che manifestano, all’età di 14 anni, la loro intenzione di vivere con la pensione dei genitori nella consapevolezza che non avranno mai la possibilità di migliorarsi e, quindi, migliorare la società. Ciò mi provoca un moto di tristezza e di rabbia io, come tanti altri, ho avuto la possibilità di avere una evoluzione culturale e credo che di questo ne abbia beneficiato anche la società. Non posso sopportare che ragazzi, con tutti i numeri nel loro cervello, siano scoraggiati ad intraprendere ogni possibile evoluzione della loro condizione ingrassando il più delle volte le fila della malavita. Da bambino mi riconoscevo quale figlio di operaio e sapevo cosa ciò volesse dire perché c’erano momenti di socialità tra gli operai e le loro famiglie. Via via tutto questo è stato distrutto e non credo per motivi economici. La strada è lunga e vale la pena percorrerla tutti insieme …

L’Indignazione

indignazioneMi fa piacere di riportare l’analisi fatta da un mio caro amico, girata sulla lista e-mail dell’associazione che presiedo, sul perché la gente non si indigna nonostante tutto. Vale la pena fermarsi un attimo e leggere:

Cara Paola, se sapessimo perché tutti subiscono senza dir nulla – con pochissimi che dicono qualcosa – saremmo già a metà dell’opera, come si usa dire. Ovviamente anche a me viene la domanda: ma come è possibile che proprio le vittime sembrano consenzienti, o per lo meno inerti? Ci sono varie cause di questo comportamento, la più importante (ma non la sola), per trovarla, basta eseguire il seguente esperimento: per una o due settimane, leggete solo giornali e settimanali del gruppo di Berlusconi, guardate solo le sue TV, confrontatevi solo con le persone che lo sostengono (non è difficile individuarle), sforzatevi di pensare e di vivere in questo milieu simbolico. Se lo stomaco regge, alla fine sarete in grado di vedere il mondo come una vittima consenziente. Dopo questa full immersion, consultate gli indicatori per capire qual è la percentuale della popolazione italiana che vive la comunicazione nel modo che avete appena sperimentato. Et voilà: avete compreso il primo perché, quello macroscopico.

Un altro perché, meno evidente, lo si deve cercare suddividendo la popolazione in gruppi, in modo da selezionare vari tipi di ‘ambienti’ – non solo quelli di lavoro. Quelli che ci sono familiari sono la scuola e l’università. Qui dovremmo innanzitutto stabilire qual è la frazione di persone che vivono la comunicazione nel modo indicato sopra, ma la cosa non è tanto semplice perché pensiamo che queste persone hanno una cultura mediamente superiore al ‘campione brutale’ preso in considerazione sopra. E quindi, capace di critica, diremmo. Ma forse è qui che ci sbagliamo: avere cultura non implica avere senso critico… Ovviamente ci sono, nel nostro ambiente, anche persone che sono ben consapevoli di quanto accade, e che favoriscono quel processo che a noi appare un imbarbarimento, e che a loro appare come un’opportunità per aumentare il potere (reale o semplicemente simbolico) che possiedono o sperano di possedere.

Penso a qualche dirigente scolastico, a qualche insegnante, ad una (credo assoluta) maggioranza di professori ordinari. Quelli che a novembre e dicembre appoggiavano le proteste contro la legge Gelmini, e che ora sembra abbiano dimenticato che ci si può continuare ad opporre in mille modi, e sono diventati complici attivi: gestiscono la premialità fondata sui progetti, riscrivono gli statuti, preparano i criteri di valutazione…

Queste persone, però, sono una minoranza, sia nella scuola che nell’università. Sono gli altri a preoccuparci. Quelli che subiscono in silenzio, e che sono certamente consapevoli. E anche gli studenti, che sembrano volatilizzati. Alla manifestazione dei precari non mi sembrava che ci fossero poi tante persone (e così pure a quella contro la privatizzazione dell’acqua). Mi sconforta e mi addolora in particolare l’assenza degli studenti, e delle persone, diciamo, dai 45 anni in giù. Quelli che formano, in altre parole, il futuro: il loro ed anche il nostro futuro. Quelli che non vedono nessun orizzonte per la loro vita. Non so come valutare questa assenza, se non come stanchezza, disillusione, come l’aggrapparsi a quel poco che si ha in questo momento: un contratto a termine, una promessa…

Ma al fondo di questo percorso c’è anche un ultimo livello. Quello fondamentale, direbbe un fisico teorico. E’ la stessa capacità di adattamento, che ci accomuna come specie vivente, ad essere la causa. Voglio citare il seguente passo, dal Diario di Bergen-Belsen, di Hanna Lévy-Hass (la madre della giornalista del quotidiano progressista israeliano Haaretz):

B.B., 20.11.1944 – C’è qualcosa di strano, di spaventoso nella capacità dell’essere umano di adattarsi a tutto: all’umiliazione, alla fame più vergognosa, alla mancanza di spazio vitale, all’aria fetida, all’infezione, al bagno in comune… […] E ci adattiamo – come del resto al terrore crescente, alla brutalità più cinica, agli allarmi e alle minacce, alle malattie di massa, alla morte moltiplicata, collettiva, lenta ma sicura. Si adatta, l’uomo. Immobile, miserabile, terribile… si adatta! Cade sempre più in basso, sprofonda. E quando non si adatta più, allora muore. E’ l’unica risposta che sa dare. E anche noi continuiamo a trascinarci e a sprofondare sempre più in basso. Che orrore! Questa morte senza morire, viva, prolungata…

Vi chiedo scusa, perché questa pagina è veramente spaventosa. Anche e soprattutto per la sua forza evocativa. Ma non riesco a dimenticarla. Come non riesco a dimenticare il capitolo intitolato L’ultimo, di Se questo è un uomo. La nostra natura, il nostro hardware, è fatto in funzione dell’adattamento. Un adattamento che è come un contenitore vuoto. Ora, nella nostra società, che è profondamente incrinata, vi è una forza distruttrice che ha riempito quel vuoto. Alla quale, semplicemente, ci adattiamo. Per sopravvivere.

Ma per fortuna noi non ci riduciamo completamente a questo hardware. Siamo anche capaci di guardare alla nostra condizione dall’esterno. Come hanno fatto Hanna Lévy-Hass e Primo Levi, e tanti altri in tante altre situazioni di sofferenza collettiva. Un’operazione in certa misura contraria all’istinto, di produzione di una coscienza autonoma, propriamente umana. E’ in questa operazione che dobbiamo riporre la nostra fiducia, la nostra speranza e la nostra azione. E restare coscienti.

Con grande affetto verso tutti. Ermenegildo

Riforma della giustizia – L’idea che non muore

CassazioneNon occorre aggiungere altro! Dall’editoriale L’idea che non muore, in La Magistratura, 15 gennaio 1926: “L’Associazione dei Magistrati si è sciolta. Questo era il suo dovere dopo l’approvazione della legge sui sindacati alla Camera dei Deputati. Con questo numero. La Magistratura sospende le sue pubblicazioni. È un passo che compiamo con tristezza profonda: non si spendono 15 anni in un’opera di sacrificio, senza che questa divenga, alla fine, parte integrante della nostra persona e della nostra vita e si leghi a noi, fibra a fibra, in piena solidarietà di fortuna; non si vive anni ed anni in intima consuetudine di pensiero e di opere con tanti amici e collaboratori, senza avvertire, al distacco improvviso, lo strappo doloroso dei tessuti giovani e vitali, non logorati dal tempo e refrattari per prova a qualsiasi bacillo di dissoluzione. Noi siano dunque tristi, come, certo, tutti coloro che, non senza qualche sacrificio e qualche degna prova di coraggio, ci hanno seguiti nel faticoso cammino, perché noi tutti amammo l’Associazione nostra come si amano gli ideali in cui davvero si crede: per se stessa, per quello che essa rappresentava nel rinnovamento della giustizia italiana, al di sopra delle persone e dei loro interessi. La nostra tristezza è grande: ma serena. Non rancori, non rimpianti, non il morso di inquietitudine morale. È un placido tramonto primaverile che chiude una feconda giornata: l’operaio raccoglie con mano ancora vigorosa gli strumenti di lavoro, guarda tutt’intorno il suo campo, come ad accarezzare, nell’attimo del commiato, ogni fil d’erba germogliato dal suo sudore e, sulla via del ritorno, dimentica gli stenti e l’aspra fatica del giorno nella anticipata visione delle rigogliose messi che verranno. È questo il suo premio, questo il miracolo delle sue forze che ogni giorno si rinnovano, delle sue speranze che rinascono ad ogni colpo della delusione; della sua fede nella vittoria all’indomani stesso della sconfitta più disperante. Il lavoro è la sua croce e la sua gioia, la fede è la sua forza e tutto il suo premio. Quest’operaio è come il Giusto del Vangelo: sempre pronto al combattimento, come alla morte, eguale alle gioie ed al dolore, ai trionfi come alle sconfitte; perché, a rigore, sconfitte e trionfi non sono che l’apparenza, quando tutta la storia e tutto il progresso dell’umanità dimostrano che non una sola goccia di sudore cadde mai invano dalla fronte dell’uomo e che neppure una volta sola le opere della fede furono destinate alla sterilità ed alla morte. L’una cosa che davvero uccide è la grettezza morale ed il disonore; è l’egoismo degli uomini che profana la santità delle idee e prostituisce la fede nel compromesso. Ma noi non conoscemmo queste ombre di umanità crepuscolare: la nostra fine ne è il documento indiscutibile. Forse, con un po’ più di “comprensione” – come eufemisticamente suol dirsi – non ci sarebbe stato impossibile organizzarci una piccola vita senza gravi dilemmi e senza rischi: una piccola vita soffusa di tepide burette, al sicuro dalle intemperie e protetta dalla nobiltà di qualche satrapia. Forse si poteva  non morire, od anche vivacchiare non inutilmente come agenzia di collocamento per gli affamati di nuovi posti o come sanatorio per gli affetti da “onorite” cronica. Ma, per divenire eremita, persino il diavolo aspettò ad invecchiare: ci si consentirà che, per divenire diavoli, sia egualmente necessaria una certa dose di decrepitezza morale, e cioè un certo progressivo allenamento a giocare con la propria anima come si fa con le vesciche di majale aggrinzite: il che non è affare di un giorno, di un mese o di un anno. L’Associazione era troppo giovane, vegeta ed assetata di vita, per trasformarsi in un’agenzia o in un sanatorioLa mezzafede non è il nostro forte; la “vita a comando” è troppo complessa per spiriti semplici come i nostri. Ecco perché abbiamo preferito morire. Era la sola maniera per tramandare intatta l’eredità morale della nostra Associazione. Perché questa eredità c’è, è vistosissima e nessuno ha il potere di distruggerla. L’edificio edificato in quindici anni occupa nell’anima della giovane magistratura un posto infinitamente più largo ed importante di quello, per verità modestissimo, che la povertà dei nostri mezzi e l’avversità delle vicende consentirono di occupare esteriormente nella vita italiana. Questo edificio è racchiuso tutto in una parola: l’indipendenza della magistratura, come base d’indipendenza della giustizia. È di quelle parole semplici, che una volta penetrate nell’animo di un uomo o di un popolo, sono destinate a trasformarsi in una forza dominante ed incoercibile. Or noi non ci illudiamo di avere radicato nello spirito italiano l’esigenza di una giustizia indipendente; ma siamo sicuri che di questa esigenza vive ormai la giovane magistratura la quale fu sempre la forza vera del nostro sodalizio e tra noi educò una fierezza nuova nell’esercizio della funzione giudiziaria e diede, nonostante i tempi e gli ordinamenti, esempi indimenticabili di dirittura e di indipendenza. È un’esigenza, che nessuno potrebbe sradicare, tanto essa è legata fibra a fibra con tutte le aspirazioni, i propositi e gli studi vigorosi, che rendono feconda e bella la giovinezza: è tutta una vita, tutta una conquista. Nessuno ha il potere di addormentare mai più anime, su cui sia caduto il raggio di una tal luce. È come il biblico frutto proibito: “qui en a touchè, en touchera”. La nostra fine consacra questa grande eredità morale, nella quale è, per noi, tutta la consolazione e tutto il premio di quest’ora triste. L’Italia avrà giorni felici, come noi speriamo, o tristi: la giustizia italiana rifulgerà di nuova luce o decadrà nel politicantismo. Nessun può far prognostici. Ma una fede ferma ci sorregge in fondo all’animo: che tutto ciò che è saldamente edificato nel cuore degli uomini è inviolabile ed indistruttibile.

Regio decreto 16 dicembre 1926*

Vittorio Emanuele III

Re d’Italia

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Ritenuto che il Consigliere della Corte di Cassazione, Saverio Brigante, il Sostituto Procuratore Generale di Corte di Appello Roberto Cirillo, i giudici Occhiuto  Filippo Alfredo e Chieppa Vincenzo ed il Sostituto Procuratore del Re Macaluso Giovanni sono stati i principali e più attivi dirigenti dell’Associazione Generale tra i Magistrati Italiani; 

Ritenuto che ad opera di essi l’Associazione assunse un indirizzo antistatale, sovvertitore della disciplina e della dignità dell’Ordine giudiziario, che fu propagandato a mezzo del periodico di classe “La Magistratura” dai medesimi redatto e

pubblicato;

Ritenuto che tale indirizzo sostanzialmente venne mantenuto anche dopo l’avvento del Governo Nazionale, che essi avversarono criticandone astiosamente gli atti, nonché facendo insinuazioni ed affermazioni di pretese ingiustizie e persecuzioni personali tanto da incorrere in reiterate diffide ufficiali;

Ritenuto che solo per normale ossequio alla Legge sui sindacati essi deliberarono lo scioglimento dell’Associazione, la soppressione del periodico e la liquidazione della Cooperativa (a suo tempo creata per fornire stabile sede all’Associazione), ma in sostanza mantennero saldi i vincoli associativi mediante atti simulati continuando, tra l’altro: la pubblicazione del giornale sotto il nuovo titolo “La Giustizia Italiana” da essi ugualmente redatto, che si ostinò nell’avversione al Governo sino ad incorrere nel novembre scorso, dopo reiterate diffide, nella soppressione ordinata dall’autorità politica;

Ritenuto che per le manifestazioni compiute i magistrati suddetti non offrono garanzie di un fedele adempimento nei loro doveri di ufficio e si sono posti in

condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

Viste le giustificazioni presentate dagli interessati;

Visto l’art. I° della legge 24 dicembre 1925 n. 2300;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

Abbiamo decretato e decretiamo

Chieppa Vincenzo – giudice – ed altri

sono dispensati dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 1926, ai sensi dell’art.

I° della Legge 24 dicembre 1925 n. 2300.

Il Nostro Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell’esecuzione del presente

Decreto.

Dato in Roma addì 16 dicembre 1926

F.to Vittorio Emanuele

Controfirmato: Mussolini

“ : Rocco

Napoli e la crisi dei rifiuti una riflessione

piazza_plebiscito_napoliElenco che si sarebbe potuto leggere in una nota trasmissione:

Napoletani, che scavalcano la monnezza;

Napoletani che volgono lo sguardo dall’altra parte, pur’essa colma di monnezza;

Napoletani e topi; topi che escono dalle fogne trovando altre fogne;

Napoletani traditi dall’olfatto;

Napoletani tutti uguali nella monnezza;

Napoletani rassegnati, neri, sporchi, inanimati, fermi;

Napoletani con i figli in braccio, morti di colera.

….

Napoletani pizza e mandolino;

Napoletani totò, peppino e la malafemmina;

Napoletani babbà e sfugliatella;

Napoletani o sole e o mare;

Napoletani posillipo e mergellina;

Napoletani cuorno e san gennaro.

….

Napoletani con il Vesuvio, vigile e purificatore!

Consiglio su Bagnoli del 10 ottobre 2011 – Il Parco dello Sport

bagnoliOggi intervengo su una questione specifica di bagnoli, il parco dello sport, la prima cosa che ho fatto per capire di cosa si trattava è stato un sopralluogo e dei rilievi fotografici, con l’aiuto di un cittadino di bagnoli, in virtù dei quali ho sostanzialmente appurato che gli impianti sono in stato avanzato di completamento se non ultimati ed oggi, in stato di abbandono e, quindi, in via di deterioramento. Mancano per lo più le infrastrutture, gli assi viari di collegamento per intenderci. Ebbene, in seno alla commissione consiliare ho avuto modo di apprendere, dal Presidente di Bagnoli Futura, che l’intero parco dello sport è già stato affidato con una gara che si è conclusa nel settembre 2010. Per tale singolare informazione, opera non ancora compiuta o utilizzabile ed affidamento già avvenuto, ho chiesto spiegazioni scritte alla società che ho avuto, in parte, solo venerdì con l’invio del solo capitolato di gara, ma non della convenzione che, poi, mi è stato detto non ancora sottoscritta, in quanto, il parco non è ancora consegnabile e volevo vedere! A dire il vero, nella mia carriera di avvocato è la prima volta che mi capita di imbattermi in una tale singolare condizione, opera non finita ciò nonostante già affidata, col rischio di incorrere in inadempimenti anche gravi, sia per il tempo, sia per il deterioramento degli impianti stessi per i quali la società aggiudicataria potrà all’atto della consegna far riserva di agire in danno. Ho insistito ho chiesto con detreminazione il verbale di aggiudicazione, l’ho avuta solo pochi minuti fa, a mezzo e-mail, diciamo che rispetto agli altri colleghi consiglieri che hanno chiesto informazioni a Bagnoli Futura, sono stato più fortunato, ma solo per la mia tenacia. L’unico dato che posso dare, da una superficialissima visione dell’offerta, è che l’intera area di 17 ettari (170.000,00 mq.) è stata affidata per la somma annuale di 60.000,00 €. a spanne e per dare un’idea 35 cent al mq. Ma su tutti gli altri termini non so dare risposte. Mi sono allora preoccupato di andare a verificare chi fosse l’aggiudicatario indicatomi come la Soccer Club Colli Aminei S.a.s. di Simone Francesco avendo prima, chiesto quante siano state le società a partecipare alla gara. Mi è stato comunicato che sono state 4. Il che apre, ovviamente, una seria riflessione su come sia stata pubblicizzata una gara che riguarda un parco di 17 ettari del valore di diverse decine di milioni di euro. Mi chiedo, e chiedo al Consiglio, se forse non era meglio dare le singole strutture a diversi concessionari in modo da favorire sicuramente una maggiore vivacità, frazionando anche il rischio, invece, si è aggiudicata l’intera struttura per 10 lunghi anni ad una società di persona che, sempre per mia esperienza professionale, in banca avrebbe serie difficoltà anche ricevere un finanziamento di 10.000,00 euro. Ho, quindi, fatto qualche verifica presso il registro delle imprese ed ho scoperto che l’amministratore di questa società ha una quota di circa 1.000,00 €. sul capitale sociale di appena 50.000,00 €. (rispetto al valore delle opere concesse) della sas e che ha partecipazioni a vario titolo in circa 10 altre società di persona, un mago della società di persone, quindi, di cui alcune chiuse, che operano dal settore dai parcheggi a quello alberghiero e della ristorazione. Nella offerta ho avuto modo di leggere velocemente che dal 2003 la detta società ha svolto importanti azioni imprenditoriali presso la sede dei Colli Aminei, mi chiedo con quale personale visto che al registro delle imprese risultano un numero di dipendenti pari a zero. Sono, pertanto, preoccupato non comprendendo come si possa affidare un’opera di decine di milioni di euro così alla leggera e per un così lungo tempo concedendo spazi di importanza vitale per l’area di bagnoli tra cui aree ludiche, sportive, di ristorazione, di parcheggio nonché l’utilizzo degli spazi pubblicitari. Un affare a fronte del quale abbiamo una società di persone con una struttura forse non proprio in linea con lo sforzo che si richiede. Non mi meraviglierei se tra dieci anni, avendo affidato una struttura così complessa ad un soggetto che sulla carta appare così debole, dovremmo affidare anche questa struttura alla cura della curia, seguendo, così, l’orientamento della Regione e di recente anche di quest’amministrazione. Mi si consenta una breve digressione faccio, infatti, fatica a comprendere questa gara alla conquista della benevolenza del Cardinale pur essendo io, battezzato, comunicato, cresimato e sposato in chiesa. Possibile che pensiamo ancora che i cittadini cattolici che a milioni hanno manifestato la loro indignazione per le agevolazioni fiscali della chiesa si lascino influenzare da queste cose? ma questo, come ho detto, è un altro capitolo! Dobbiamo, allora, correggere il tiro e questo consiglio è pronto per farlo! Dobbiamo introdurre in questa città un modello “rivoluzionario”, copiando, si copiando, ciò che accade nelle moderne democrazie del nord europa, un modello rivoluzionario che ci porti alla normalità, sembra una contraddizione in termini ma, purtroppo per noi, non lo è! quindi: gare trasparenti e pubblicizzate a giusto dovere, affidamenti sicuri, scelta degli uomini di direzione ed amministrazione secondo un meccanismo trasparente ed indipendente dalle correnti politiche! Non possiamo non fare questo e poi lamentarci che le nostre migliori intelligenze, giovani e meno giovani, vadano all’estero, basta impiegarle in Italia iniziando da Napoli!

Consiglio sul tema rifiuti del 2 agosto 2011

ricicloLa crisi dei rifiuti a Napoli ha assunto dimensioni tali da far diventare la munnezza una questione sociale che non può trovare soluzioni solo in ambito tecnocratico. Le passate esperienze ci hanno insegnato che fino a quando non saremo indipendenti, o metteremo in campo misure diverse, ci troveremo sempre schiacciati tra le lobby politiche/affaristiche e quelle malavitose. Numerose sono state le iniziative della magistratura anche di recente. La crisi di questi ultimi giorni è stata a vario modo imputata agli STIR intasati, alle direttive della Regione e della Provincia, mai risolutorie, e da ultimo alle ditte appaltatrici dell’ASIA tra cui la Lavajet che, con un atteggiamento ostruzionistico ha impedito la raccolta in alcuni quartieri nevralgici della nostra città. Ebbene, da una verifica che ho potuto fare presso il  registro delle imprese la Lavajet, che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, addirittura risulta essere partecipata da due società, una avente sede negli Emirati Arabi e l’altra nel Principato di Monaco. In sostanza non si riesce neppure a sapere con certezza chi siano i proprietari di una società che si occupa di un servizio pubblico così importante come quello della raccolta dei rifiuti.     Sono allora convito che fino a quando non avvieremo il nuovo piano rifiuti dobbiamo adottare una modalità di intervento diversa da quella adottata dalle precedenti amministrazioni, dobbiamo aspirare da subito ad un modello che non ci imponga più di aspettare che ci comunichino i cd. flussi, mentre tonnellate di munnezza stanno in mezzo alle nostre strade. Non possiamo sottostare alle decisioni della provincia né disiteressarci del successivo trattamento dei rifiuti, una volta raccolti, se poi la provincia, la munnezza ce la sversa a chiaiano, dove l’altro giorno una geyser alto 15 metri ha mostrato tutta la criticità della grave condizione in cui versano i nostri concittadini. Credo allora che il Sindaco, la Giunta e questo Consiglio Comunale hanno l’autorità morale, culturale e politica per chiedere ai cittadini di collaborare. Sono, infatti, convinto che la cittadinanza napoletana, ci ha dato fiducia perché vuole legalità, trasparenza, ordine e partecipazione anche, ed in particolare, nel trattamento dei rifiuti. Credo, allora che questa Giunta possa chiedere di più ai propri cittadini imponendo il rispetto incondizionato delle ordinanza fino ad ora emesse, inasprendole anche, se è il caso, vietando incondizionatamente la distribuzione di bibite e monouso in plastica così come era stato fatto nella prima versione della ordinanza sindacale.  Non credo, infatti, che i commercianti siano contrari a questa modalità. Il turismo è fortemente calato e le vendite sono calate proprio per la munnezza. In questa fase allora, possiamo e dobbiamo, chiedere uno sforzo ai nostri concittadini ma ancora di più ai dipendenti del nostro comune che devono oggi, più che in ogni altro momento, essere d’esempio nello svolgimento delle loro mansioni a tutti i livelli. Credo, infatti, che possiamo e dobbiamo chiedere di più, ai nostri VV.UU., nel controllo della rigida applicazione dei provvedimenti normativi emessi, non possiamo tollerare un atteggiamento timido o non collaborativo verso i cittadini attivi (clean up friarieli ribelli) che in molte occasioni mi hanno segnalato la disapplicazione della normativa di emergenza per ignoranza proprio di coloro che avrebbero dovuto controllarne l’applicazione. Non è più possibile tollerare la disapplicazione dei detti provvedimenti negli edifici pubblici, noi abbiamo l’obbligo di pretenderne il rispetto. Non è possibile, infatti, che un minuto dopo l’emissione di provvedimenti così importanti i bar adiacenti Palazzo San Giacomo non ne sappiano nulla. Ebbene, e concludo, questo era quello che chiedevano i cittadini del monte Tarsia, in un documento ormai risalente, che così recitava:

“Iniziamo  col chiedere ai negozianti ed ai supermercati della zona:

di ridurre gli imballaggi (vaschette e buste di plastica) dalla nostra spesa quotidiana

di rispettare le norme che regolano lo smaltimento dei cartoni e dei residui alimentari

di iniziare a introdurre sistemi più economici di riutilizzo dei contenitori per alcuni prodotti come il latte e i detersivi

Differenziata subito

Avviamento dell’umido ALLE AZIENDE AGRARIE DELLA CITTA’ CHE DOTATE DI IDONEE COMPOSTIERE POTREBBERO UTILIZZARE IL RIFIUTO ORGANICO PER PRODURRE COMPOST PER I PROPRI TERRENI (esperimenti del genere sono stati fatti nel comune di BACOLI)

BASTA CON IL DEGRADO!  RISCOPRIAMO LA BELLEZZA DELLE NOSTRE STRADE !

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