Con lo sciame sismico di ieri di cui oggi parlano tutti i giornali (clikka) sembra che anche la natura voglia dire la propria su Bagnoli. Che la questione sia seria io me ne sono accorto immediatamente mettendo in relazione il decreto sblocca Italia ed il risultato del tavolo della protezione civile sul rischio vulcanico dei campi flegrei (clikka). Ancora non molto tempo fa, ospitato dalle pagine Repubblica Napoli (clikka), ponevo i quesiti che sono rimasti tuttora senza risposta, tra cui la questione di sicurezza e rischio vulcanico. Ieri (08.10.2015) una affollata riunione di associazioni e comitati sulla questione di Bagnoli e del commissariamento, nel Palazzo del Consiglio di Via Verdi, alla quale ha partecipato anche l’assessore Carmine Piscopo per il Comune.
Il leitmotiv di tutti è no al Commissario no ai poteri forti! Ho già detto come la penso sullo Sblocca Italia e sulla sua farraginosità, sennonché oggi lo sciame sismico ci riporta tutti con i piedi per terra. Cosa fare per Bagnoli? Presto detto: Adottare immediatamente una legge regionale che dica cosa si può fare e cosa no. Ebbene, per come la vedo io si dovrebbe adottare il medesimo criterio di massima protezione adottato con la legge Regione Campania n. 21.2003 (clikka) per il rischio vulcanico dell’area Vesuviana. I Campi Flegrei, infatti, sono il vulcano di gran lunga più pericoloso del Vesuvio, tanto che è definito SuperVulcano, quindi, Commissario si Commissario no, il problema serio adesso è in Regione Campania. Vedremo se De Luca sarà più sensibile ai poteri forti o alla sicurezza dei cittadini.
Questa volta per copiare è sufficiente restare in Campania ed adattare l’art. 1 e 2 della citata legge regionale n. 21.2003, a mente dei quali: “Articolo 1. 1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana [sostituire con area dei campi flegrei] del dipartimento della protezione civile – prefettura di Napoli – osservatorio vesuviano [sostituire con osservatorio campi flegrei]. 2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge. Articolo 2 1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l’incremento dell’edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all’Articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale. 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la provincia di Napoli , d’intesa con la regione e con i comuni di cui all’articolo 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di determinare e definire: a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico; b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell’ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purchè non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge“. Come detto semplice semplice occorre solo sostituire “area vesuviana” con “area dei campi flegrei“! Saranno sufficientemente abili i nostri rappresentanti in Regione ?
Una buona politica anziché parlare di commissari e superfici edificabili farebbe un buon piano di evacuazione, paradossalmente ad oggi ancora non adottato!
Nota di colore: Ieri in contemporanea con l’assemblea di cui dicevo prima c’era anche il consiglio comunale sulla convenzione dello Stadio San Paolo, ebbene mentre al terzo piano si affermava di voler combattere i poteri forti del decreto sblocca italia, al quinto piano il potere forte si accarezzava e coccolava, tanto è vero che l’amministrazione quando ha capito che il fronte per avere una convenzione più giusta ed equa per i cittadini e le casse del comune, ha fatto marcia indietro ed ha chiesto la sospensione della discussione. Sia chiaro per tutti i Poteri Forti si combattono con i fatti non con le chiacchiere! Ieri ho sentito solo chiacchiere dall’amministrazione!
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