Il 15.07. p.v. in consiglio comunale avremo due delibere contabili che ovviamente sono difficili da leggere ma che sono atti che incidono nella carne viva dell’amministrazione. Con la delibera 518 (clikka) si da atto che le spese del personale sono calate al di sotto del 50% delle spese correnti di modo che potrebbe essere possibile per l’amministrazione muoversi con assunzioni; ovviamente uso il condizionale in quanto credo che ogni assunzione oggi debba essere valutata cum grano salis verificando ogni aspetto amministrativo/contabile. C’è poi la delibera 527 (clikka) con la quale si assesta il piano di riequilibrio alla luce delle sopravvenienze. Come al solito se ci date una occhiata anche Voi a noi di Ricostruzione Democratica fa piacere. Attendo qualche osservazione utile per le decisione di voto che dovremo prendere lunedì prossimo.
Assestamento piano di riequilibrio: Il Comune apre la strada a nuove assunzioni?

benissimo, si mettono per strada i lavoratori di Bagnoli futura dicendo che non ci sono i soldi e poi si assumono nuove persone………
questa la vado a raccontare la prossima volta agli operai di Pomigliano quando il Sindaco va a fare il difensore dei lavoratori fuori la fabbrica
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I suddetti lavoratori non hanno sostenuto nessun concorso pubblico a differenza degli idonei…
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in questo momento le pubbliche ammimnistrazioni (che non riescono nemmeno a pagare i debiti regressi e le imprese chiudoni battenti) devono pensare solo a ridurre le spese e di conseguenza le tasse che ci stanno affogando.
Solo così potrà rimrttersi in moto la macchina privata, gli ivestimenti e quindi dare un futuro ai giovani:
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c’è qualcosa che non quadra… se si considerano pure i costi del personale di anm si sforerebbe di molto il 50%. Lo stesso discorso non valeva anche l’anno scorso?
Ma alla fine questa società anm è in-house oppure no??
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credo che si apra la strada a stabilizzare i lavoratori che allo stato siano “volontari” su Bagnoli futura mi pare che il discorso sia più articolato ,sono di Bagnoli come sapete, ma non ricordo mai ne un bando ne un concorso per provare ad accedere a Bagnoli futura o a città della scienza,e non provate a dirmi che parlano i curricula…………………………….anche perchè a comparare curricula e retribuzioni,spuntano parentele ed tesseramenti vari………………………………e retribuzioni da privilegiati.
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I dipendenti della partecipate possono essere assunti dal Comune che non ha sforato il 50% della spesa generale del personale come previsto nel parere dalla Corte dei conti riunita solo nel caso del dettato l’art. 35 del D.Lgs. n. 165/2001 “Art. 35. Reclutamento del personale
1. L’assunzione nelle amministrazioni pubbliche avviene con contratto individuale di lavoro:
a) tramite procedure selettive, conformi ai principi del comma 3, volte all’accertamento della professionalità richiesta, che garantiscano in misura adeguata l’accesso dall’esterno;
b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della legislazione vigente per le qualifiche e profili per i quali è richiesto il solo requisito della scuola dell’obbligo, facendo salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalità.
2. Le assunzioni obbligatorie da parte delle amministrazioni pubbliche, aziende ed enti pubblici dei soggetti di cui alla legge 12 marzo 1999, n.68, avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilità della invalidità con le mansioni da svolgere. Per il coniuge superstite e per i figli del personale delle Forze armate, delle Forze dell’ordine, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e del personale della Polizia municipale deceduto nell’espletamento del servizio, nonché delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 466, e successive modificazioni ed integrazioni, tali assunzioni avvengono per chiamata diretta nominativa.
3. Le procedure di reclutamento nelle pubbliche amministrazioni si conformano ai seguenti principi:
a) adeguata pubblicità della selezione e modalità di svolgimento che garantiscano l’imparzialità e assicurino economicità e celerità di espletamento, ricorrendo, ove è opportuno, all’ausilio di sistemi automatizzati, diretti anche a realizzare forme dì preselezione;
b) adozione di meccanismi oggettivi e trasparenti, idonei a verificare il possesso dei requisiti attitudinali e professionali richiesti in relazione alla posizione da ricoprire;
c) rispetto delle pari opportunità tra lavoratrici e lavoratori;
d) decentramento delle procedure di reclutamento;
e) composizione delle commissioni esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie di concorso, scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell’organo di direzione politica dell’amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali.
3-bis. Le amministrazioni pubbliche, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno, nonché del limite massimo complessivo del 50 per cento delle risorse finanziarie disponibili ai sensi della normativa vigente in materia di assunzioni ovvero di contenimento della spesa di personale, secondo i rispettivi regimi limitativi fissati dai documenti di finanza pubblica e, per le amministrazioni interessate, previo espletamento della procedura di cui al comma 4, possono avviare procedure di reclutamento mediante concorso pubblico:
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 401, legge n. 228 del 2012)
a) con riserva dei posti, nel limite massimo del 40 per cento di quelli banditi, a favore dei titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato che, alla data di pubblicazione dei bandi, hanno maturato almeno tre anni di servizio alle dipendenze dell’amministrazione che emana il bando;
b) per titoli ed esami, finalizzati a valorizzare, con apposito punteggio, l’esperienza professionale maturata dal personale di cui alla lettera a) e di coloro che, alla data di emanazione del bando, hanno maturato almeno tre anni di contratto di collaborazione coordinata e continuativa nell’amministrazione che emana il bando.
3-ter. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 31 gennaio 2013, sono dettati modalità e criteri applicativi del comma 3-bis e la disciplina della riserva dei posti di cui alla lettera a) del medesimo comma in rapporto ad altre categorie riservatarie. Le disposizioni normative del comma 3-bis costituiscono principi generali a cui devono conformarsi tutte le amministrazioni pubbliche.
(comma aggiunto dall’art. 1, comma 401, legge n. 228 del 2012)
4. Le determinazioni relative all’avvio di procedure di reclutamento sono adottate da ciascuna amministrazione o ente sulla base della programmazione triennale del fabbisogno di personale deliberata ai sensi dell’articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni. Per le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, ivi compresa l’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali e provinciali, gli enti pubblici non economici e gli enti di ricerca, con organico superiore alle 200 unità, l’avvio delle procedure concorsuali è subordinato all’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare su proposta del Ministro per la funzione pubblica di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.
(comma così modificato dall’art. 1, comma 104, legge n. 311 del 2004)
4-bis. L’avvio delle procedure concorsuali mediante l’emanazione di apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, di cui al comma 4 si applica anche alle procedure di reclutamento a tempo determinato per contingenti superiori alle cinque unità, inclusi i contratti di formazione e lavoro, e tiene conto degli aspetti finanziari, nonché dei criteri previsti dall’articolo 36.
(comma introdotto dall’art. 4, comma 1, legge n. 80 del 2006)
5. I concorsi pubblici per le assunzioni nelle amministrazioni dello Stato e nelle aziende autonome si espletano di norma a livello regionale. Eventuali deroghe, per ragioni tecnico-amministrative o di economicità, sono autorizzate dal Presidente del Consiglio dei ministri. Per gli uffici aventi sede regionale, compartimentale o provinciale possono essere banditi concorsi unici circoscrizionali per l’accesso alle varie professionalità.
5-bis. I vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti collettivi.
(comma introdotto dall’art. 1, comma 230, legge n. 265 del 2005)
5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di tre anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. Il principio della parità di condizioni per l’accesso ai pubblici uffici è garantito, mediante specifiche disposizioni del bando, con riferimento al luogo di residenza dei concorrenti, quando tale requisito sia strumentale all’assolvimento di servizi altrimenti non attuabili o almeno non attuabili con identico risultato
(comma introdotto dall’art. 3, comma 87, legge n. 244 del 2007, poi modificato dall’art. 51 del d.lgs. n. 150 del 2009)
6. Ai fini delle assunzioni di personale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e 1£ amministrazioni che esercitano competenze istituzionali in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia, di giustizia ordinaria, amministrativa, contabile e di difesa in giudizio dello Stato, si applica il disposto di cui all’articolo 26 della legge 1 febbraio 1989, n. 53, e successive modificazioni ed integrazioni.
7. Il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi degli enti locali disciplina le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le procedure concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dai commi precedenti.
Pertanto in base alle leggi di stato è possibile l’assunzione al comune dei soggetti su menzionati (in particolare punto 3 lettara b).
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