Il 9 marzo scorso, in consiglio comunale, abbiamo trattato la delibera che disciplina la gestione dei Beni Comuni (clikka), alla quale, lo dico subito, ho votato contro, non perché sia contro i beni comuni anzi, ma perché sono a favore della tutela dei beni pubblici la cui disciplina con questa delibera rischia di essere disordinata e confusa. Il nodo è che per definizione i beni pubblici hanno un loro regime a partire dall’art. 42 della Costituzione, che è garanzia di imparzialità, mentre la cd. categoria dei beni comuni è una elaborazione solo dottrinaria che è priva di un regime giuridico.
Ciò che ho detto nel mio intervento è assolutamente semplice e può essere facilmente desunto da una lettura, neppure molto approfondita, della delibera e del parere del segretario generale allegato, da cui si capisce bene che questi sono “beni ad uso non rivale“, cioè beni il cui uso non esclude gli altri cittadini, come l’acqua, il mare, l’ambiente, il paesaggio ed è chiaro che tra questa categoria di beni, non ci possono, nel modo più assoluto, entrare gli immobili Comunali perché questi sono beni pubblici per i quali l’uso di uno, o di un gruppo, esclude, gioco forza, l’uso degli altri cittadini. Ebbene, posso garantirvi che durante tutta la discussione, si è capito bene che tutti i consiglieri che hanno votato a favore, hanno pensato e pensano che beni comuni sono innanzitutto gli immobili del Comune di Napoli da segnare attraverso una procedura, diciamo, “semplificata” (sic!).
Un esempio concreto: l’asilo filangieri, secondo voi può essere un bene comune? Secondo me no perché è un bene immobile il cui uso esclude gli altri e, quindi, se non gestito direttamente dal Comune, esso deve essere assegnato gioco forza mediante l’applicazione del regolamento sulla assegnazione degli immobili del Comune ed ogni deroga, seppure fondata su questo regolamento dei cd. beni comuni, sarebbe illegittima.
Il mio intervento al 08:34
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