L’Indecente modifica alla legge sull’Inquinamento Acustico nella Legge di Bilancio 2019

Nella legge di bilancio 2019 (clikka) su proposta della Lega è stata introdotta una modifica alla disciplina sulle molestie acustiche. La prima domanda è perché lo si fa con la legge di bilancio che dovrebbe, per l’appunto, contenere solo il bilancio dello Stato? La riflessione è che anche per il cd. “Governo del Cambiamento” la legge di bilancio è stata, come per gli altri Governi, l’occasione per fare l’assalto alla diligenza, solo che nella diligenza ci sono 60 milioni di Italiani. A questo punto non sappiamo quante trappole per gli italiani sono state inserite nella legge di bilancio 2019 come quella del regalo fatto alle lobby dei concessionari delle Spiegge Pubbliche a cui sono stati regalati altri 15 anni di proroga (clikka).

Ad ogni buon conto diciamo subito che la modifica della disciplina sull’inquinamento acustico è stata voluta dal Senatore Luca Briziarelli della Lega, aiutato da Matteo Salvini, che ha fatto un regalo alla Molini Fagioli di Perugia, società condannata per disturbo alla quiete pubblica con sentenza del Tribunale Penale di Perugia confermata dalla Cassazione Penale con sentenza del 08.02.2018 (clikka). Orbene tale modifica renderà più difficile dimostrare le molestie subite dai cittadini per l’inquinamento acustico da movida molesta, passaggi aerei, opifici industriali, condizionatori etc etc …

Con la legge di Bilancio 2019 (art. 1 comma 746), infatti, si è aggiunto all’Art. 6 ter del D.L. n. 208/2008 il comma 1 bis, modificando il criterio per la rilevazione delle molestie acustiche, archiviando, quindi, di fatto il criterio giurisprudenziale della normale tollerabilità per imporre quello della accettabilità. Per far comprendere facciamo un esempio estremo: Criterio della Tollerabilità. Per la giurisprudenza finora era valido il sistema di misurazione del livello istantaneo, quindi, se si spara una palla di cannone vicino all’orecchio di un cittadino e lo facciamo diventare sordo, questa immissione era per la giurisprudenza già da sola, come ovvio, intollerabile. Per il criterio pubblicistico della accettabilità, invece, vale il livello equivalente quindi il rumore medio, di modo che il rumore provocato dalla stessa palla di cannone viene messo in media con il silenzio successivo, quindi, potrà non essere più considerato superiore alla normale tollerabilità nonostante il cittadino abbia subito lo sfondamento del timpano. E’ chiaro che spero nella sensibilità della Giurisprudenza che già in passato ha avuto modo di dare la giusta interpretazione alla normata che tratta il diritto fondamentale e costituzionale della Salute e della Salubrità della propria casa di abitazione e se non bastasse confidiamo nella sensibilità giuridica della Corte Costituzionale che non potrà non dichiarare, in caso sono sia possibile una diversa interpertazione, la illegittimità costituzionale del comma 1 bis. dell’art. 6 ter della legge 208/2008.

Per abrogare questo scempio fate sentire la Vostra Voce e firmate la petizione clikkando qui

La mia solidarietà va agli abitanti molestati dalla Molini Fagioli S.r.l. Via Della Pace, 2 – 06063 Magione (PG)
Tel. 075 8472230-1 Fax 075 8472570 – magione@molinifagioli.it Molini Fagioli S.r.l. Unipersonale Cap. sociale 273.771,00 i.v. – n. meccanografico PG 009816 – Reg. Imp. / CF /P.IVA 01166880540 (Reg.Imp:trib:PG) REA PG 126981 Società soggetta alla direzione e coordinamento della Compagnia generale Molini srl Collecchio(PR) Strada dei Notari nr 25/27 – Reg Imprese di Parma n. 02244810343

Per farvi comprender di cosa e di chi parliamo ecco l’intervento dell’indecente Senatore Luca Briziarielli:

Ecco il testo della legge:

Decreto Legge del 30/12/2008 – N. 208 Gazzetta Uff. 31/12/2008 n. 304

Art. 6 ter – Normale tollerabilita’ delle immissioni acustiche (1)

1.- Nell’accertare la normale tollerabilita’ delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’articolo 844 del codice civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamento vigenti che disciplinano specifiche sorgenti e la priorita’ di un determinato uso.

1-bis. Ai fini dell’attuazione del comma 1, si applicano i criteri di accettabilità del livello di rumore di cui alla legge 26 ottobre 1995, n. 447, e alle relative norme di attuazione ». (2)

(2) comma inserito dalla legge di bilancio 2019 art. 1 comma 746

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