I Regali della Regione Campania

E’ interessante vedere come la Regione Campania ha elargito oltre 1.600.000,00 €. ad enti ed associazioni varie. A pensare male verrebbe in mente che è iniziata la campagna elettorale spero che in questo momento di così grave crisi abbiano un valido fondamento questi regali e che siano rispettate le norme previste e sopratutto il principio di imparzialità della pubblica amministrazione. L’elenco è lunghissimo e ci sono somme da 500,00 a 30.000,00 euro di soldi pubblici erogati per ragioni che dagli atti pubblicati non è dato sapere. Mentre il Comune di Napoli annega nei debiti la regione fa i regali. Buona lettura

contributi elargiti dalla Regione Campania clikka

Bilancio Consuntivo 2011 il Parere del Collegio dei Revisori

Già ho indicato le delibere di proposta al consiglio del rendiconto consuntivo 2011 e di ricognizione dei debiti fuori bilancio in un altro post (clikka) che saranno al vaglio del Consiglio Comunale il 29 ed il 30 p.v., di seguito riporto il parere del Collegio dei Revisori sul consuntivo 2011 che ovviamente ha un disavanzo tale che in caso di mancata adesione alla procedura di predissesto di cui al D.L. 174/2012 scatterebbe l’obbligo per il consiglio comunale di dichiarare il dissesto. Il consuntivo come ho già detto dovrebbe aver subito una tale quantità di controlli che oggi possiamo dire che è stata fatta una vera e propria “operazione verità” sui conti del Comune. La sfida è il piano economico/finanziario che ci aspetta per aderire alla procedura di predissesto che sarà soggetto al vaglio della Corte dei Conti in sede di controllo. Il tema non è assolutamente da sottovalutare perché si parla della carne e del sangue dei napoletani.

Ieri facevo una riflessione, mentre guardavo Monti da Fazio: in un Comune che ha un bilancio di circa 4 miliardi di euro non ci possiamo permettere di avere consiglieri non all’altezza di capire cosa si sta andando a votare, forse, inizio a pensare che fino ad oggi si è votato di tutto proprio per questo. Forse l’unico merito che dovremmo riconoscere all’attuale classe dirigente di Governo è quella, spero, di aver alzato l’asticella delle competenze. Non ci possono essere politici non in grado di capire la complessa macchina amministrativa che dovrebbero guidare o controllare né in grado di conoscere neppure l’abc del diritto amministrativo. Spesso mi allungo in disquisizioni che tra competenti avrebbero l’attenzione di quattro parole: “non si può fare”. Dal contenuto altamente tecnico degli atti che vi posto si capisce bene questa cosa. Forse, sarebbe il caso di pretendere che i partiti impieghino i soldi dei rimborsi elettorali in scuole di politica ed amministrazione con esami finali, anziché in primarie di partito o di coalizione.

Parere del Collegio dei Revisori sul Rendiconto Consuntivo del 2011

Tabella delle società partecipate

Bilancio consuntivo 2011 e ricognizione dei debiti fuori bilancio

Di seguito due importanti delibere che saranno all’attenzione del Consiglio Comunale entro il 30.11 p.v. che credo facciano una vera e definitiva operazione verità dolorosa per il Comune di Napoli e per i Cittadini napoletani. Dopo gli interventi degli ispettori ministeriali e della Corte dei Conti credo che ci sia stat una approfondita pulizia delle poste attive che non sono più tali e che ci porta a fare una scelta importante ma credo obbligata: Aderire alla procedura di pre-dissesto prevista dal recente decreto legge 174/2012. Mi farebbe piacere avere qualche indicazione. Noi di Ricostruzione Democratica ci stiamo convincendo che l’adesione è l’unica strada percorribile, ma ovviamente fino all’ultimo ci teniamo a discuterne con i cittadini. A queste due delibere seguirà anche la manovra di riassestamento del bilancio 2012 con il piano di ripianamento del debito che dovrà essere approvata dopo una serie di controlli di recenti introdotti dalla nuova normativa. Buona lettura

Delibera di proposta al Consiglio di Ricognizione dei debiti fuori bilancio

Rendiconto consuntivo di gestione 2011

Riccio e la tagliola del patto di stabilità: Un appello alla Costituzione

Oggi leggo sul mattino due notizie che a mio parere sono strettamente collegate ma non vengono messe insieme. Nelle pagine Nazionali si parla della manifestazione dei Sindaci, a cui hanno partecipato tutti da Pisapia ad Alemanno passando per Pizzarotti del M5S di Parma, nelle pagine cittadine ancora del caso Riccio. In queste ultime pagine si riportano le dichiarazioni di politici importanti e di donne parlamentari indignate per la “cacciata della Riccio”! Mi chiedo ma queste donne ed uomini politici cosa stanno facendo per fare fronte alla gravissima condizione in cui il Governo Monti mette gli enti locali e l’istituzione della scuola. Condizione gravissima fotografata dai Sindaci alla Manifestazione di ieri a Milano dove hanno minacciato tutti di dimettersi! La scuola lo ribadisco è l’unica risorsa che non va assolutamente tagliata e contrariamente a quanto ritenuto dalla Prefetta giustamente revocata non può considerarsi essenziale fino alle 12,00! Il patto di stabilità è sacrosanto ma non può calpestare,  mortificare ed umiliare il futuro del nostro paese. Per fortuna a presidio dei diritti essenziali c’è la Costituzione fatta da Politici che hanno visto l’Italia in macerie e l’hanno rimessa insieme. I politici di oggi evidentemente sono troppo distanti dalla gente, chiusi nelle loro belle stanze del parlamento e dei consigli regionali, hanno perso ogni contatto umano e preferiscono schierarsi con una Prefetta sbandierando il vessillo della tutela delle Donne senza pensare che il nocciolo di questa vicenda è la Scuola, le mamme, i papà ed i figli, in una parola la famiglia, nucleo primario dello Stato! A questa scabrosa vicenda mi sarebbe piaciuto sentire i commenti di Berlinguer, di Togliatti, di De Gasperi, di Calamandrei, di Pertini, ma anche delle Madri Costituenti Maria Federici, Leonilde Iotti, Angelina Merlin, Teresa Noce. Donne ed Uomini che hanno fatto l’Italia sui principi fondamentali del Lavoro, della Uguaglianza, della Solidarietà, della Famiglia e della Giustizia e che sono sicuro avrebbero detto alla cara prefetta, in nome della Costituzione che abbiamo scritto con il nostro sangue, firma i contratti e manda i figli dell’Italia a scuola!

Da il Mattino di oggi 22.11.2012

Sono arrabbiati i sindaci italiani per i tagli decisi dal governo, per l’Imu, per il patto di stabilità. Così arrabbiati che sono scesi in piazza a Milano e hanno dato un ultimatum al governo: o la legge di stabilità cambierà, oppure si dimetteranno in massa. E per dimostrare che fanno sul serio da oggi hanno smesso di andare alle iniziative di rappresentanza, quelle dove si va con la fascia. In pratica hanno iniziato una sorta di sciopero del Tricolore.
In piazza Santa Maria delle Grazie sono arrivati da tutta Italia. Dietro a uno striscione con scritto «Liberiamo i Comuni dal patto di stupidità, scriviamo un nuovo patto per la crescita» hanno sfilato il sindaco di Roma Gianni Alemanno (Pdl) accanto a quello di Torino Piero Fassino (Pd), il sindaco di Varese Attilio Fontana (Lega Nord), il sindaco di Milano Giuliano Pisapia, il presidente dell’Anci Graziano Delrio (Reggio Emilia), il sindaco grillino di Parma Federico Pizzarotti, il coordinatore dei piccoli Comuni Mauro Guerra, il sindaco di Modena Giorgio Pighi in rappresentanza dei sindaci terremotati e circa altri mille sindaci con tanto di fascia tricolore e gonfalone. Sindaci del Nord e del Sud, di centrodestra e centrosinistra «unico esempio – ha sottolineato Alemanno – di unità seria su cose concrete».
Tutti hanno spiegato che con i tagli del governo e con i vincoli del patto di stabilità (che adesso riguardano anche i piccoli comuni) si dovranno tagliare i servizi, a dir poco. Hanno detto che si rischia di non poter mettere in sicurezza le scuole, e di non poter fare gli interventi sui torrenti per evitare che ogni pioggia diventi un disastro. O le cose cambieranno «o il 2013 – ha sintetizzato Delrio – sarà l’anno del funerale dei Comuni». Dal palco allestito in piazza Scala, Pisapia ha parlato del bisogno di «gesti forti». Se i Comuni non saranno ascoltati, ha aggiunto, si potrà arrivare «allo scontro istituzionale».
L’Anci ha già annunciato di sostenere il ricorso al Tar che diversi Comuni hanno fatto sui valori dell’Imu. Ma Fontana, che è presidente di Anci Lombardia, ha proposto di più: dimettersi tutti. Vista la «pervicace volontà di eliminare gli enti locali» da parte del governo «che mettano dei prefetti», è il suo invito. La proposta dell’avvocato leghista è stata accolta e portata al ministro per i Rapporti con il Parlamento Piero Giarda da una delegazione che lo ha incontrato in Prefettura. «Il ministro ha compreso la gravità della situazione – ha spiegato dopo l’incontro Delrio -. Non è autorizzato a dare risposte ma noi gli abbiamo detto che se la legge di stabilità uscirà così com’è dal Senato siamo pronti a dare le dimissioni in massa dopo di che andranno a governare le comunità locali con i prefetti».
«Sono con i sindaci: la loro battaglia è la mia» commenta il presidente della Regione del Veneto Luca Zaia. «È una battaglia – prosegue Zaia – che auspico e sostengo da tanto tempo. In questo momento così difficile, nel quale il governo di Roma colpisce duramente ed indiscriminatamente le autonomie locali, dobbiamo unire le forze aldilà degli steccati politici, perchè è in gioco la sopravvivenza delle istituzioni più vicine ai cittadini e la possibilità di dare loro anche i servizi essenziali. Ne sappiamo qualcosa anche noi – aggiunge Zaia – perchè anche le Regioni stanno subendo un’aggressione inaccettabile, basti pensare ai tagli alla sanità ed al trasporto locale». «Dobbiamo proclamare – conclude Zaia – una sorta di rivoluzione ghandiana, che veda protagonisti i territori».
L’ultimatum, intanto, scade il 29 novembre, quando l’ufficio di presidenza dell’Anci si riunirà per decidere i tempi e i modo delle dimissioni. Ma fino ad allora i sindaci cercheranno alleati per far cambiare la legge, parlando anche con i segretari dei partiti. Oggi hanno incontrato Roberto Maroni nella sede della Lega Nord di via Bellerio. Domani vedranno il segretario del Pdl Angelino Alfano e quello del Pd Pier Luigi Bersani.

A riprova di quanto sostenuto la sentenza della Corte Costituzionale del 07.06.2012 buona lettura

SENTENZA N. 148

ANNO 2012

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: Alfonso QUARANTA; Giudici : Franco GALLO, Luigi MAZZELLA, Gaetano SILVESTRI, Sabino CASSESE, Giuseppe TESAURO, Paolo Maria NAPOLITANO, Giuseppe FRIGO, Alessandro CRISCUOLO, Paolo GROSSI, Giorgio LATTANZI, Aldo CAROSI, Marta CARTABIA, Sergio MATTARELLA, Mario Rosario MORELLI,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell’articolo 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promossi dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con ricorsi notificati il 24-27 e il 28 settembre 2010, depositati in cancelleria il 28 settembre, il 6 e il 7 ottobre 2010, e rispettivamente iscritti ai numeri 96, 102, 106 e 107 del registro ricorsi 2010.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica dell’8 maggio 2012 il Giudice relatore Gaetano Silvestri;

uditi gli avvocati Ulisse Corea per la Regione Valle d’Aosta, Giandomenico Falcon per le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna, Stefano Grassi per la Regione Puglia e gli avvocati dello Stato Massimo Salvatorelli e Antonio Tallarida per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

1.— Con ricorso notificato il 24 settembre 2010 e depositato il successivo 28 settembre (reg. ric. n. 96 del 2010), la Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e, tra queste, dell’art. 14, comma 32, per violazione degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 5, 117, commi secondo, lettera g), terzo, quarto e sesto, 119, secondo comma, e 120 della Costituzione, e del principio di leale collaborazione.

1.1.— Il comma 32 dell’art. 14, nel testo vigente al momento dell’impugnazione della Regione Valle d’Aosta, stabiliva: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2011 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le modalità attuative del presente comma nonché ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione».

1.2.— La norma impugnata sarebbe costituzionalmente illegittima in quanto, oltre a violare il principio di leale collaborazione, determinerebbe una indebita compressione dell’autonomia organizzativa della ricorrente sotto almeno due profili.

1.2.1.— Innanzitutto, sarebbe violato l’art. 2, primo comma, lettera b), dello statuto speciale, che riconosce alla Regione Valle d’Aosta la competenza legislativa primaria in materia di «ordinamento degli enti locali». L’intervento statale censurato, infatti, condizionando le modalità organizzative dei servizi resi dagli enti locali e limitandone fortemente l’iniziativa economica e la capacità di agire, inciderebbe sull’assetto ordinamentale e organizzativo degli enti in parola.

1.2.2.— L’illegittimità costituzionale del comma 32 rileverebbe anche sotto l’ulteriore profilo della violazione del combinato disposto del secondo e del quarto comma dell’art. 117 Cost., evocabile come parametro di legittimità in forza dell’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

La difesa regionale rileva come l’art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. attribuisca alla potestà legislativa esclusiva statale la sola disciplina dell’«ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato», con la conseguenza che la competenza a legiferare in materia di ordinamento e organizzazione amministrativa degli enti sub-statali rientrerebbe nella potestà legislativa residuale delle Regioni ai sensi dell’art. 117, quarto comma, Cost.

1.3.— Sarebbe violato anche l’art. 3, primo comma, lettera f), dello statuto speciale, che attribuisce alla Regione Valle d’Aosta la potestà di emanare norme legislative di integrazione e di attuazione delle leggi della Repubblica in materia di «finanze comunali».

L’illegittimità costituzionale della norma sarebbe data anche dal contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119, secondo comma, Cost., applicabili in forza dell’art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001. Nel caso di specie, infatti, il legislatore statale non si sarebbe limitato a dettare i principi di coordinamento della finanza pubblica ma avrebbe invaso la competenza legislativa regionale in materia di «finanze comunali». Né, secondo la difesa della Regione, varrebbe richiamare la sentenza n. 326 del 2008 con la quale la Corte costituzionale ha ritenuto che la normativa che consente ai Comuni di costituire, partecipare e dismettere società di qualsiasi tipo debba essere ricondotta alle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», anziché a quella, di competenza regionale, dell’«ordinamento degli enti locali». In proposito, la ricorrente rileva la differenza tra la fattispecie presa in esame nel giudizio definito con la citata sentenza e quella oggetto del presente giudizio, che non atterrebbe né alla materia dell’ordinamento civile né a quella della tutela della concorrenza.

L’art. 14, comma 32, quindi, non perseguirebbe alcuna finalità anti-distorsiva del mercato concorrenziale, ma sarebbe finalizzato a regolare lo svolgimento dell’attività amministrativa dei Comuni, incidendo direttamente sulla iniziativa e sulla capacità di agire degli enti locali, e sull’assetto ordinamentale e organizzativo dei medesimi.

1.4.— La Regione Valle d’Aosta muove, inoltre, una specifica censura all’art. 14, comma 32, ultimo periodo (abrogato, successivamente all’impugnazione in esame, dall’art. 20, comma 13, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, legge 15 luglio 2011, n. 111), là dove rimette ad un decreto del Ministro per i rapporti con le Regioni e per la coesione territoriale, di concerto con i Ministri dell’economia e delle finanze e per le riforme per il federalismo – da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del d.l. n. 78 del 2010 – la determinazione delle modalità attuative dello stesso comma 32, nonché l’individuazione di ulteriori ipotesi di esclusione dal relativo ambito di applicazione.

1.4.1.— La norma in esame avrebbe violato il combinato disposto degli artt. 117, sesto comma, Cost., e 10 della legge cost. n. 3 del 2001, i quali fondano la potestà regolamentare della Regione Valle d’Aosta in tutte le materie che non rientrano nella competenza esclusiva dello Stato.

La difesa regionale ritiene che – stante l’incidenza del comma 32 sulle materie dell’«ordinamento degli enti locali» e delle «finanze comunali», entrambe di competenza regionale – il legislatore statale sia sprovvisto del titolo costituzionale su cui basare, in tali ambiti, la propria potestà regolamentare.

1.4.2.— Un ulteriore profilo di incostituzionalità della norma impugnata, per violazione degli artt. 5 e 120 Cost., discenderebbe dalla mancata previsione di un meccanismo di leale collaborazione tra Stato e Regione nell’adozione dei decreti attuativi della previsione di divieto.

Secondo la ricorrente, anche nella denegata ipotesi che la disciplina recata dall’art. 14, comma 32, non sia ritenuta in contrasto con la Costituzione, in quanto ascrivibile alla competenza esclusiva dello Stato nelle materie dell’«ordinamento civile» e della «tutela della concorrenza», la previsione dell’ultimo periodo del comma 32 inciderebbe comunque «su ambiti materiali riferibili anche a settori di competenza regionale», con la conseguenza di rendere necessari – ai fini dell’attuazione della norma – meccanismi di reciproco coinvolgimento e di coordinamento dei livelli di governo statale e regionale.

La mancata previsione di questi meccanismi determinerebbe una illegittima compressione del principio costituzionale di leale collaborazione (sono richiamate, al riguardo, le sentenze della Corte costituzionale n. 76 del 2009, n. 240 del 2007, n. 213 e n. 31 del 2006).

2.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 102 del 2010), la Regione Liguria ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9 e 32, per violazione degli artt. 3, 97, 114, secondo comma, 117, terzo, quarto e sesto comma, 118 e 119 Cost. e del principio di leale collaborazione.

2.1.— I primi due commi dell’art. 14 stabiliscono: «1. Ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, le province e i comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per il triennio 2011-2013 nelle misure seguenti in termini di fabbisogno e indebitamento netto:

a) le regioni a statuto ordinario per 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e per 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

b) le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano per 500 milioni di euro per l’anno 2011 e 1.000 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012;

c) le province per 300 milioni di euro per l’anno 2011 e per 500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2;

d) i comuni per 1.500 milioni di euro per l’anno 2011 e 2.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, attraverso la riduzione di cui al comma 2.

2. Il comma 302 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è abrogato e al comma 296, secondo periodo, dello stesso articolo 1 sono soppresse le parole: “e quello individuato, a decorrere dall’anno 2011, in base al comma 302”. Le risorse statali a qualunque titolo spettanti alle regioni a statuto ordinario sono ridotte in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e recepiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno e della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva nonché dell’adozione di misure di contenimento della spesa sanitaria e dell’adozione di azioni di contrasto al fenomeno dei falsi invalidi. In caso di mancata deliberazione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è comunque emanato, entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 8 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal primo, secondo, terzo e quarto periodo del presente comma. I trasferimenti erariali, comprensivi della compartecipazione IRPEF, dovuti alle province dal Ministero dell’interno sono ridotti di 300 milioni per l’anno 2011 e di 500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. I trasferimenti erariali dovuti ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti dal Ministero dell’interno sono ridotti di 1.500 milioni per l’anno 2011 e di 2.500 milioni annui a decorrere dall’anno 2012. Le predette riduzioni a province e comuni sono ripartite secondo criteri e modalità stabiliti in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali e recepiti con decreto annuale del Ministro dell’interno, secondo princìpi che tengano conto della adozione di misure idonee ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, della minore incidenza percentuale della spesa per il personale rispetto alla spesa corrente complessiva e del conseguimento di adeguati indici di autonomia finanziaria. In caso di mancata deliberazione della Conferenza Stato-città ed autonomie locali entro il termine di novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e per gli anni successivi al 2011 entro il 30 settembre dell’anno precedente, il decreto del Ministro dell’interno è comunque emanato entro i successivi trenta giorni, ripartendo la riduzione dei trasferimenti secondo un criterio proporzionale. In sede di attuazione dell’articolo 11 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale, non si tiene conto di quanto previsto dal sesto, settimo, ottavo e nono periodo del presente comma».

2.1.1.— La ricorrente impugna i commi 1 e 2 dell’art. 14 nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012». Peraltro, il comma 1 dell’art. 14 avrebbe un contenuto analogo a quello dell’art. 77, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, mentre la previsione della drastica riduzione delle risorse di cui al comma 2 dell’art. 14 non troverebbe corrispondenza nel citato art. 77.

La difesa regionale rileva come tale significativa riduzione delle risorse spettanti alle Regioni, operata dalle norme impugnate, si aggiunga a quelle già poste in essere dallo Stato negli anni precedenti, facendo così venir meno la transitorietà richiamata dalla Corte costituzionale per giustificare le norme statali di coordinamento finanziario.

In particolare, la Regione Liguria rileva che la riduzione operata dai commi 1 e 2 dell’art. 14, ripartita proporzionalmente fra tutte le Regioni, comporterebbe un “taglio” di quasi il 20 per cento del bilancio regionale ligure. Si dovrebbe inoltre considerare che le risorse “tagliate” erano destinate all’esercizio di funzioni costituzionalmente spettanti alle Regioni, come, ad esempio, assistenza sociale, trasporto pubblico locale, istruzione.

Pertanto, la ricorrente reputa i commi 1 e 2 dell’art. 14 lesivi dell’autonomia amministrativa (art. 118 Cost.) e finanziaria (art. 119 Cost.) delle Regioni, con particolare riguardo al principio di corrispondenza tra funzioni conferite e risorse necessarie.

La difesa regionale sottolinea altresì come l’art. 119 Cost. sia stato integrato e attuato dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione), il cui art. 2, comma 2, lettera ll), prevede, tra i criteri direttivi della delega, «certezza delle risorse e stabilità tendenziale del quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle funzioni attribuite».

Ad avviso della ricorrente, le norme impugnate violerebbero palesemente questo criterio direttivo, che non varrebbe soltanto in relazione ai decreti delegati attuativi della legge n. 42 del 2009, ma esprimerebbe «una esigenza di fondo dell’ordinamento costituzionale dei rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni».

Da questo punto di vista, il d.l. n. 78 del 2010 si porrebbe in controtendenza rispetto agli strumenti di coordinamento previsti dalla legge n. 42 del 2009 e dalla legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e finanza pubblica), che valorizzano le procedure di concertazione. Questa «anomalia» – aggiunge la Regione Liguria – è stata evidenziata dalla Commissione parlamentare per l’attuazione del federalismo fiscale, nella «Relazione concernente il quadro generale di finanziamento degli enti territoriali», trasmessa dal Governo ai sensi dell’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, ed allegata dalla difesa regionale al ricorso in esame.

In definitiva, secondo la ricorrente, lo Stato avrebbe – senza alcuna concertazione con le Regioni – operato un drastico taglio delle risorse in modo irragionevole, senza cioè che «risultino considerate le prestazioni erogate dalle Regioni e senza che sia allegato lo specifico bisogno a fondamento della misura», né si sarebbe tenuto conto dei «costi standard», di cui all’art. 2, comma 6, della legge n. 42 del 2009, non essendo stati ancora definiti.

Le norme impugnate violerebbero anche l’art. 117, terzo comma, Cost., in quanto non si limiterebbero a porre limiti alla spesa ma ridurrebbero direttamente le risorse regionali. Le Regioni, pertanto, non sarebbero tenute ad attuare una norma di principio, ma dovrebbero solo «fare fronte alle conseguenze di una norma autoapplicativa, tagliando i servizi individuati». Né tale “taglio” investirebbe l’intera amministrazione pubblica, in quanto l’entità della riduzione imposta alle Regioni sarebbe di gran lunga superiore a quella richiesta alle amministrazioni statali.

2.2.— La Regione Liguria impugna altresì il comma 7 dell’art. 14, il quale dispone: «L’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni è sostituito dai seguenti:

“557. Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento:

a) riduzione dell’incidenza percentuale delle spese di personale rispetto al complesso delle spese correnti, attraverso parziale reintegrazione dei cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile;

b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l’obiettivo di ridurre l’incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organico;

c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali.

557-bis. Ai fini dell’applicazione del comma 557, costituiscono spese di personale anche quelle sostenute per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all’articolo 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente.

557-ter. In caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133”».

2.2.1.— La ricorrente rileva che, prima della novella operata dal comma 7 oggetto di impugnazione, l’art. 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) non prevedeva alcuna conseguenza per la mancata riduzione della spesa per il personale ed erano ammesse deroghe ai limiti previsti, in presenza di particolari indicatori di “virtuosità”. In sostanza, il testo precedente del citato comma 557 rispettava l’autonomia regionale perché si preoccupava del rispetto dei limiti complessivi e differenziava le diverse situazioni.

Il testo vigente del comma 557, oggetto dell’odierno scrutinio, imporrebbe, invece, una riduzione della spesa per il personale senza possibilità di deroga e tale vincolo sarebbe sanzionato con il blocco delle assunzioni. La disposizione in esame sarebbe, peraltro, formulata in modo ambiguo, poiché non preciserebbe «rispetto a quando bisogna ridurre la spesa e quando si accerta il mancato rispetto del dovere». Né sarebbe prevista una procedura di leale collaborazione per accertare la eventuale violazione del vincolo.

In definitiva, sussisterebbe il rischio per la Regione di incorrere nella grave sanzione del blocco delle assunzioni in relazione a politiche del personale legittimamente attuate nel vigore della precedente norma, o di non poter completare le politiche già deliberate.

Da quanto appena detto discenderebbe la violazione dei principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.).

Considerato, inoltre, che un’ordinaria programmazione delle assunzioni copre un arco temporale triennale, l’art. 14, comma 7, sarebbe illegittimo nella parte in cui non prevede la possibilità di articolare la riduzione della spesa in un arco di tempo almeno triennale o comunque sufficiente per un mutamento di indirizzo da parte di quelle amministrazioni che non hanno ridotto la spesa per il personale nel rispetto delle condizioni fissate dalla norma previgente.

Da ultimo, la Regione Liguria ritiene che la mancata previsione di «una procedura in contraddittorio», per l’accertamento della violazione dei limiti posti dalla norma, determini la lesione del principio di leale collaborazione.

2.3.— Oggetto dell’impugnativa regionale è anche il comma 9 dell’art. 14, in virtù del quale: «Il comma 7 dell’art. 76 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 è sostituito dal seguente:

“è fatto divieto agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40% delle spese correnti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; i restanti enti possono procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente”. La disposizione del presente comma si applica a decorrere dal 1° gennaio 2011, con riferimento alle cessazioni verificatesi nell’anno 2010».

Secondo la Regione Liguria, tale norma porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, con conseguente lesione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

2.4.— è censurato, inoltre, il comma 32 dell’art. 14, il cui testo nella versione vigente al momento dell’impugnazione della Regione Liguria è riportato al punto 1.1.

La ricorrente sostiene che il comma 32 ponga limiti molto stringenti e non temporanei alla possibilità per i Comuni di costituire società; tale norma avrebbe, dunque, carattere dettagliato e invaderebbe la competenza legislativa regionale in materia di coordinamento della finanza pubblica (art. 117, terzo comma, Cost.). Ad avviso della Regione Liguria, proprio il carattere dettagliato e la rigidità dei limiti posti dimostrerebbero che la ratio di questa norma non è la tutela della concorrenza (né la disciplina dell’ordinamento civile) ma solo il risparmio nell’azione amministrativa locale, con conseguente incisione su un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa concorrente.

Inoltre, il comma 32, sempre in ragione del suo carattere di norma di dettaglio, risulterebbe lesivo dell’autonomia organizzativa e finanziaria dei Comuni (artt. 114, secondo comma, e 119 Cost.), che la Regione è legittimata a difendere davanti alla Corte costituzionale. Tale autonomia sarebbe compromessa anche per l’irragionevolezza della norma, che terrebbe conto soltanto della dimensione dei Comuni, senza considerare la solidità economica delle società, la natura dei servizi resi e l’eventuale produzione di utili.

2.4.1.— Oggetto di specifica censura è poi l’ultimo periodo del comma 32, per violazione dell’art. 117, sesto comma, Cost., là dove prevede un decreto ministeriale di natura sostanzialmente regolamentare in una materia di competenza legislativa concorrente.

Secondo la Regione Liguria, sarebbe paradossale che nel procedimento di codecisione del decreto in parola sia coinvolto il Ministro competente per il federalismo e non lo siano, invece, le sedi istituzionali di confronto con le Regioni, donde la violazione del principio di leale collaborazione, per omessa previsione della necessità dell’intesa con la Conferenza Stato-Regioni o con la Conferenza unificata.

3.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 6 ottobre (reg. ric. n. 106 del 2010), la Regione Emilia-Romagna ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, comma 9, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost.

L’art. 14, comma 9, è impugnato in quanto porrebbe limiti rigidi alle assunzioni, in violazione della competenza regionale in materia di personale e di organizzazione (art. 117, quarto comma, Cost.). Sarebbero inoltre violati gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost., in quanto il legislatore statale avrebbe oltrepassato il limite della mera fissazione di norme di principio nella materia del coordinamento della finanza pubblica.

4.— Con ricorso notificato il 28 settembre 2010 e depositato il successivo 7 ottobre (reg. ric. n. 107 del 2010), la Regione Puglia ha promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del d.l. n. 78 del 2010, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 122 del 2010, e, tra queste, dell’art. 14, commi 9, 19, 20, 21 e 27, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettera p), terzo e quarto comma, 118, primo e secondo comma, e 119 Cost.

4.1.— Il comma 9, il cui testo è riportato al punto 3.3, è censurato nella parte in cui si applica alle Regioni, per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.

Preliminarmente, la Regione Puglia evidenzia come la norma impugnata contenga due divieti: il primo è riferito «agli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti», ed impedisce a tali enti «di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale»; il secondo divieto – applicabile a tutte le Regioni, comprese quelle che hanno rispettato il limite percentuale complessivo di cui sopra – consiste nell’impossibilità di procedere ad assunzioni di personale in misura superiore al «20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente».

Ad avviso della ricorrente, entrambe le previsioni, nella parte in cui si applicano alle Regioni, sarebbero costituzionalmente illegittime per violazione dell’autonomia legislativa, amministrativa e finanziaria delle Regioni.

Per meglio evidenziare gli asseriti vizi di illegittimità costituzionale la difesa regionale richiama il testo dell’art. 76 del d.l. n. 112 del 2008, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 133 del 2008, nella versione anteriore alle modifiche operate dalla norma impugnata. In particolare, la Regione Puglia evidenzia come gli originari commi 5 e 6 del citato art. 76 non contenessero alcun vincolo puntuale all’autonomia di spesa, mentre il comma 7, che pure prevedeva un vincolo puntuale, si caratterizzasse esplicitamente per il suo carattere transitorio («fino all’emanazione del decreto di cui al comma 6», che avrebbe dovuto recepire l’accordo con le Regioni in sede di Conferenza unificata).

A seguito dell’emanazione del d.l. n. 78 del 2010, l’originario comma 5 è stato abrogato e dal comma 7 è stato rimosso l’incipit che conferiva alla norma il carattere transitorio di cui sopra si è detto, là dove proprio la “transitorietà” costituirebbe un requisito indispensabile per la legittimità costituzionale di norme analoghe a quella oggetto dell’odierno giudizio (è richiamata, al riguardo, la sentenza n. 169 del 2007 della Corte costituzionale).

Pertanto, il divieto previsto dalla prima proposizione dell’art. 14, comma 9, – configurandosi come misura destinata ad applicarsi direttamente alle Regioni e ad operare come limite «stabile» e non meramente «transitorio» – si porrebbe in palese contrasto con gli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

La stessa norma, inoltre, incidendo sulla spesa per il personale della Regione e sul potere di quest’ultima di procedere alle relative assunzioni, comprimerebbe illegittimamente sia la potestà legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa e ordinamento del personale» (art. 117, quarto comma, Cost.), sia l’autonomia amministrativa nell’esercizio delle funzioni spettanti alla Regione in virtù dell’art. 118, primo comma, Cost.

Quanto alla seconda previsione contenuta nell’impugnato art. 14, comma 9, la relativa illegittimità costituzionale, per la parte in cui si applica alle Regioni, sarebbe ancor più evidente. In questo caso, infatti, il limite quantitativo puntuale imposto «stabilmente» alla spesa per le assunzioni di personale si applicherebbe, in termini assoluti e generalizzati, a tutti gli enti, anche nelle ipotesi in cui questi ultimi avessero rispettato il limite più generale stabilito dalla prima previsione.

La norma in esame si porrebbe, dunque, in aperto contrasto con gli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost., per le ragioni già evidenziate sopra.

4.2.— La Regione Puglia impugna, inoltre, i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, i quali dispongono quanto segue: «19. Ferme restando le previsioni di cui all’articolo 77-ter, commi 15 e 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, alle regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 del presente articolo.

20. Gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo.

21. I conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’articolo 76, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa, a seguito degli atti indicati al comma 20, sono revocati di diritto. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto».

4.2.1.— In via preliminare, la ricorrente sottolinea come le norme in esame prevedano sanzioni molto diverse da quelle a carattere finanziario, che hanno contrassegnato, nell’evoluzione legislativa dell’ultimo decennio, il patto di stabilità nelle sue differenti versioni.

Dopo aver precisato che il titolo di competenza cui ineriscono le norme in tema di patto di stabilità è quello del «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», la difesa regionale si sofferma sui limiti materiali che lo Stato incontra nell’esercizio della potestà legislativa in questa materia.

La Regione Puglia non contesta che le prescrizioni poste dallo Stato, nell’esercizio della propria competenza in materia di coordinamento della finanza pubblica, siano assistite da sanzioni, ma ritiene di dover evidenziare come tali norme di carattere sanzionatorio incontrino comunque il limite delle materie, con la conseguenza che «si devono mantenere» nell’ambito delle competenze esclusive di cui al secondo comma dell’art. 117 Cost. o in quello dei principi fondamentali nelle materie elencate al successivo terzo comma.

In sostanza, secondo la difesa regionale, pur restando indiscussa la potestà sanzionatoria dello Stato in caso di violazione delle prescrizioni dettate in tema di coordinamento della finanza pubblica, «tale potestà non può certo essere configurata alla stregua di un vero e proprio grimaldello capace di consentire alla legge statale, al di fuori dei limiti delle proprie competenze, di aprirsi le porte in ambiti materiali che la Costituzione assegna alla legislazione regionale».

4.2.2.— Su tali premesse la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 violino l’art. 117, terzo e quarto comma, Cost., in quanto prevedono sanzioni configurate in modo tale da invadere la potestà legislativa regionale.

In particolare, il comma 20 – il quale dispone un vero e proprio obbligo di annullamento, da parte dell’organo regionale competente, di tutti gli atti con cui è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno e che risultino adottati nei dieci mesi anteriori alle elezioni regionali – invaderebbe la competenza legislativa regionale (ex artt. 117, terzo e quarto comma, Cost.), poiché imporrebbe l’annullamento di atti ricadenti in ambiti materiali diversi da quelli elencati nel secondo comma dell’art. 117 Cost.

Al riguardo, non avrebbe pregio l’argomento secondo cui la norma impugnata non lederebbe l’autonomia regionale, in quanto limitata alla imposizione di un obbligo di annullamento a carico degli stessi organi regionali. Il comma 20, infatti, porrebbe un obbligo giuridico di annullamento sospensivamente condizionato alla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità di cui al comma 19. Pertanto, verificatasi la condizione sospensiva, l’obbligo sorgerebbe automaticamente.

Il comma 21 sarebbe incostituzionale, in riferimento all’art. 117, quarto comma, Cost., per ragioni analoghe a quelle appena esposte. Anche in questo caso, infatti, la revoca «di diritto», prevista come sanzione per la violazione del patto di stabilità, determinerebbe un’evidente invasione della competenza legislativa regionale in materia di «organizzazione amministrativa della Regione e degli enti pubblici regionali», rientrante, secondo la giurisprudenza costituzionale, nell’ambito di cui all’art. 117, quarto comma, Cost.

4.2.3.— In subordine, ove la Corte costituzionale ritenesse di non condividere le argomentazioni fin qui esposte, i commi 19, 20 e 21 sarebbero comunque illegittimi per violazione degli artt. 117, terzo comma, e 119 Cost.

La Regione Puglia richiama la giurisprudenza costituzionale sui limiti che incontra lo Stato nel dettare i principi fondamentali in materia di «coordinamento della finanza pubblica». Nel caso di specie, ed in particolare con la previsione della revoca ex lege degli incarichi, disposta dal comma 21, il legislatore statale avrebbe approvato norme minute e dettagliate inerenti le singole voci di spesa.

Inoltre, proprio con riferimento al comma 21, l’autonomia finanziaria regionale risulterebbe violata anche da un ulteriore punto di vista; infatti la norma in esame, pur avendo carattere sanzionatorio nei confronti di quelle Regioni che abbiano deliberatamente scelto di violare il patto di stabilità, interverrebbe ex post (cioè con una misura sanzionatoria non prevista al momento dell’adozione degli atti di spesa in questione), incidendo direttamente sul potere delle Regioni di disporre delle proprie risorse e di dotarsi dell’organizzazione più idonea al perseguimento dei propri fini.

4.2.4.— In ulteriore subordine, la Regione Puglia ritiene che i commi 19, 20 e 21 siano costituzionalmente illegittimi per violazione degli artt. 3 e 97 Cost., in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost.

Ad avviso della ricorrente, l’individuazione dell’intervallo di tempo riferito ai dieci mesi precedenti la data delle elezioni regionali – in relazione al quale le norme impugnate dispiegano la loro efficacia – costituirebbe un parametro del tutto arbitrario e irragionevole, poiché il presupposto dell’applicazione delle misure previste sarebbe dato dalla violazione del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009.

Tale irragionevolezza determinerebbe una disparità di trattamento tra Regioni che hanno adottato atti di spesa in violazione del patto di stabilità prima dei suddetti dieci mesi e Regioni che li hanno adottati dopo, con conseguente lesione dei principi di autonomia finanziaria e organizzativa ex artt. 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. Dalla denunciata irragionevole disparità di trattamento discenderebbe, come conseguenza diretta, la violazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell’amministrazione.

La difesa della ricorrente conclude sul punto argomentando in merito all’asserita ridondanza, sull’autonomia regionale costituzionalmente garantita, delle censure prospettate rispetto a parametri diversi da quelli che regolano il riparto di competenze.

Infine, le norme impugnate sarebbero costituzionalmente illegittime anche per la loro irragionevolezza intrinseca e, dunque, per violazione dell’art. 3 Cost., sempre in relazione alle competenze regionali garantite dagli artt. 117, 118 e 119 Cost., in quanto disporrebbero misure sanzionatorie puntuali e specificamente riferite a singoli atti e voci di spesa, senza che sia accertato in concreto il collegamento diretto tra tale voce di spesa e la violazione del patto di stabilità.

4.3.— Da ultimo, la Regione Puglia impugna il comma 27, il quale stabilisce: «Ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, sono considerate funzioni fondamentali dei comuni le funzioni di cui all’articolo 21, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42».

La questione di legittimità costituzionale è prospettata per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.

Secondo la difesa regionale, il richiamo all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 consentirebbe di estendere la qualifica di «funzioni fondamentali dei Comuni» – con conseguente attribuzione allo Stato della relativa competenza legislativa esclusiva – «anche a funzioni “amministrativo-gestionali”, o comunque, più in generale, a funzioni volte alla cura concreta di interessi».

Sotto questo profilo, la norma impugnata violerebbe i limiti che caratterizzano la potestà legislativa attribuita allo Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., ledendo gravemente l’autonomia legislativa della Regione, riconosciuta dai commi terzo e quarto dell’art. 117 Cost. e richiamata dal comma secondo dell’art. 118 Cost., in riferimento alla disciplina ed alla allocazione delle funzioni amministrative dei Comuni.

La ricorrente si sofferma in particolare sulla competenza legislativa statale di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., sottolineando come da essa non possa certo ricavarsi un titolo che abiliti lo Stato a qualificare liberamente qualunque funzione amministrativa come «funzione fondamentale» dei Comuni o delle Province, potendo per ciò stesso disporne l’integrale disciplina. Peraltro, aggiunge la difesa regionale, la Corte costituzionale ha più volte riconosciuto il carattere “limitato” della potestà legislativa statale in esame, anche se non ha ancora avuto modo di individuare con chiarezza i limiti entro i quali dovrebbe essere intesa l’espressione «funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane».

Ad avviso della Regione Puglia, le «funzioni fondamentali» in parola devono ritenersi limitate a quelle in cui si esprimono la potestà statutaria, quella regolamentare e quella amministrativa a carattere “ordinamentale” concernente le funzioni essenziali che attengono alla vita stessa e al governo degli enti locali in questione. In nessun caso vi potrebbero essere ricondotte funzioni “amministrativo-gestionali” in senso proprio, né, tanto meno, quelle individuate per relationem dalla norma qui censurata.

A sostegno di questa conclusione militerebbero diversi argomenti.

Innanzitutto, rileverebbe l’argomento “topografico” riferito allo stesso testo dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., per il quale le «funzioni fondamentali» sono accomunate agli «organi di governo» e alla «legislazione elettorale».

In secondo luogo, andrebbero considerati i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui all’art. 118, primo comma, Cost. Al riguardo, la ricorrente sostiene che, se la ratio della attribuzione allo Stato di una competenza legislativa è da rintracciare in una esigenza unitaria di livello nazionale, risulterebbe del tutto incomprensibile individuare tale esigenza nell’ipotesi in cui, tra le funzioni fondamentali menzionate alla lettera p) del secondo comma dell’art. 117 Cost., fossero annoverabili anche funzioni amministrative consistenti nella concreta cura di interessi.

In sostanza, tali funzioni dovrebbero essere allocate tra gli enti locali in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza ex art. 118, primo comma, Cost., e tale vincolo graverebbe allo stesso modo sulla legge statale e su quella regionale (art. 118, secondo comma, Cost.).

Infine, nel senso sopra indicato deporrebbe anche una lettura sistematica delle disposizioni costituzionali. La Regione Puglia sottolinea come, tra i principi che devono guidare l’allocazione delle funzioni amministrative tra i diversi enti della Repubblica, l’art. 118 Cost. contempli anche il principio di differenziazione. Il suo contenuto precettivo consisterebbe nello stabilire che la valutazione di adeguatezza/inadeguatezza rispetto allo svolgimento della funzione deve tener conto delle differenze concrete sussistenti tra enti della medesima categoria. Pertanto, il principio di differenziazione non sarebbe che «una peculiare declinazione che assume il principio di eguaglianza nell’ambito della allocazione delle funzioni amministrative».

Secondo la difesa regionale, il portato precettivo del principio di differenziazione (e, per il suo tramite, del principio di eguaglianza) risulterebbe del tutto trascurato ove si ritenesse che le funzioni amministrativo-gestionali possano rientrare tra le «funzioni fondamentali» per consentire soluzioni allocative, da parte della legge statale, uniformi per tutto il territorio nazionale.

D’altra parte, aggiunge la ricorrente, non si potrebbe ritenere che la soluzione proposta dalla stessa Regione sia in grado di pregiudicare l’uniformità minima negli standard di prestazione relativi a quelle funzioni che, in virtù della loro importanza, fossero ritenute «fondamentali». Lo Stato, infatti, sarebbe comunque dotato della competenza ad individuare i «livelli essenziali delle prestazioni» ed avrebbe a disposizione, in ogni caso, lo strumento del potere sostitutivo straordinario ex art. 120, secondo comma, Cost., per garantire l’effettività di questi livelli.

5.— Il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato, si è costituito in tutti i giudizi chiedendo che le questioni prospettate siano dichiarate inammissibili e infondate.

La difesa statale svolge argomentazioni analoghe in tutti gli atti di costituzione, che, pertanto, possono essere esaminati congiuntamente.

5.1.— In via preliminare, l’Avvocatura generale eccepisce la tardività dei ricorsi proposti avverso le norme del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione e quindi, in ipotesi, immediatamente lesive.

5.2.— Nel merito, prima di esaminare le singole censure, la difesa statale si sofferma sul contesto economico in cui si inseriscono le norme impugnate, sottolineando come il d.l. n. 78 del 2010 sia stato adottato nel pieno di una grave crisi economica internazionale, al fine di assicurare stabilità finanziaria al Paese nella sua interezza e di rafforzarne la competitività sui mercati economici e finanziari.

Pertanto, a parere dell’Avvocatura generale, le misure adottate non possono essere sezionate, ma vanno esaminate nel loro complesso, in quanto l’una sorregge l’altra per raggiungere insieme le finalità di stabilizzazione e di rilancio economico.

Da quanto appena detto, la difesa statale ricava la conclusione che le norme censurate prevedono interventi rientranti nella competenza statale del coordinamento della finanza pubblica, idonea a vincolare anche le Regioni speciali e le Province autonome.

D’altronde, rileva la medesima difesa, «quando sopravvengono circostanze di straordinaria necessità ed urgenza, non può pretendersi che si esplichino le ipotizzate modalità di concertazione». Anzi lo Stato, avendo la responsabilità della politica economica nazionale, deve poter intervenire con la dovuta urgenza e rapidità, nell’interesse dell’intera Comunità.

Da ciò l’Avvocatura generale deduce che, nella ricorrenza di situazioni eccezionali, «possa derogarsi anche alle procedure statutarie, come alle altre sinanco costituzionali, in ragione dell’esigenza di salvaguardare la salus rei publicae e in applicazione dei principi costituzionali fondamentali della solidarietà economica e sociale (art. 2), dell’unità della Repubblica (art. 5), e della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10), che (…) si impongono a tutti, Stato e autonomie comprese».

5.2.1.— Quanto alle singole censure, la difesa statale precisa che l’art. 14, nella sua interezza ed in particolare nei commi 1 e 2, concerne esplicitamente il patto di stabilità e richiede alle Regioni un concorso generalizzato alla spesa pubblica, attraverso una riduzione complessiva dei trasferimenti, da distribuirsi con accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni, «ai fini della tutela dell’unità economica della Repubblica» e in applicazione del principio di solidarietà sociale (artt. 2 e 119 Cost.).

Il comma 7 dell’art. 14 avrebbe la stessa ratio, ponendo principi diretti a ridurre le spese per il personale e per le strutture burocratiche degli enti pubblici sottoposti al patto di stabilità.

Il comma 9, stabilendo un divieto di ulteriori assunzioni per enti ad alta spesa corrente, punterebbe ad arginare «la marea montante» della spesa nel settore del pubblico impiego.

In merito alle censure mosse ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale obietta che il patto di stabilità rientra nella competenza statale concorrente del coordinamento della finanza pubblica e che correlativamente compete allo Stato stabilire le conseguenze delle infrazioni volontarie, con disposizioni di carattere generale e in cooperazione con la Regione, cui è demandata la certificazione della violazione e l’adozione dei provvedimenti di annullamento o revoca degli atti illegittimi.

Al riguardo, la difesa statale rileva come sia pacifico che il potere sanzionatorio spetti al titolare della funzione; peraltro, trattandosi di principi fondamentali, valevoli su tutto il territorio nazionale, non sarebbe ipotizzabile una valutazione sanzionatoria differenziata per Regioni.

Né potrebbe parlarsi di efficacia retroattiva delle sanzioni in parola, poiché la norma impugnata non autorizza a punire infrazioni pregresse alle elezioni regionali già svolte. Le sanzioni previste sarebbero, inoltre, coerenti, razionali e si manterrebbero entro stretti margini di proporzionalità, con la conseguenza che la normativa impugnata non violerebbe i principi di legalità, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione.

Sempre con riferimento ai commi 19, 20 e 21, l’Avvocatura generale osserva come le predette norme presuppongano che le Regioni interessate non abbiano raggiunto gli obiettivi loro attribuiti dallo Stato, ai sensi dell’art. 77-ter del d.l. n. 112 del 2008, recando, quindi, un grave pregiudizio all’unità economica della Repubblica e al necessario rispetto degli impegni precedentemente assunti a livello comunitario. Inoltre, le stesse norme si fonderebbero su un presupposto generale, costituito dalla certificazione del mancato rispetto del patto di stabilità interno per l’anno 2009, disciplinata da norme che trovano applicazione in tutte le Regioni (art. 77-ter, comma 13, del d.l. n. 112 del 2008). Non sarebbe pertanto configurabile alcuna violazione del principio di parità di trattamento tra le Regioni.

Quanto alla presunta irragionevolezza delle norme impugnate, la difesa statale replica obiettando che, piuttosto, sarebbe irragionevole difendere la validità e la perdurante operatività di atti posti in essere nella deliberata violazione del patto di stabilità.

Infondata ed inammissibile sarebbe poi la questione prospettata nei confronti del comma 27 dell’art. 14, il quale non pretenderebbe di disciplinare o di riservare allo Stato alcuna attività amministrativa gestionale, né di sottrarre questa all’applicazione dell’art. 118 Cost.

In ogni caso, la questione sarebbe «del tutto teorica e inammissibile», in quanto non si comprenderebbe quale sia la lesione delle competenze regionali, tanto più che la legge n. 42 del 2009, cui rinvia la diposizione in esame, non risulta impugnata.

Peraltro, aggiunge l’Avvocatura generale, le funzioni richiamate altro non sono che le funzioni “storiche” dei Comuni – nelle quali si identificano quelle «proprie», di cui al secondo comma dell’art. 118 Cost. – e quindi le «funzioni fondamentali» di cui all’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost.

Infine, la norma di cui al comma 32, pur ispirandosi all’obiettivo del contenimento della spesa pubblica, sarebbe riconducibile alla competenza legislativa statale in materia di ordinamento civile. In proposito, la difesa statale richiama la deliberazione dell’Assemblea plenaria della Corte dei conti del 22 giugno 2010, che ha evidenziato come la partecipazione a società sia uno strumento spesso utilizzato dall’ente locale per forzare le regole poste a tutela della concorrenza, e sia sovente finalizzato ad eludere i controlli di finanza pubblica imposti agli enti locali.

6.— In prossimità dell’udienza del 7 giugno 2011, tutte le ricorrenti e il Presidente del Consiglio dei ministri hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate, rispettivamente, nei ricorsi e negli atti di costituzione.

7.— In prossimità dell’udienza del 22 novembre 2011 e dell’8 maggio 2012, il Presidente del Consiglio dei ministri e le Regioni Liguria ed Emilia-Romagna hanno depositato memorie nelle quali insistono nelle conclusioni già rassegnate negli atti di causa.

Considerato in diritto

1.— La Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste (reg. ric. n. 96 del 2010) e le Regioni Liguria (reg. ric. n. 102 del 2010), Emilia-Romagna (reg. ric. n. 106 del 2010) e Puglia (reg. ric. n. 107 del 2010) hanno promosso questioni di legittimità costituzionale di numerose disposizioni del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, e tra queste dell’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32, per violazione degli artt. 3, 5, 97, 114, 117, 118, 119 e 120 della Costituzione; del principio di leale collaborazione; degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), in relazione all’art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione).

In particolare, la Regione Valle d’Aosta ha impugnato il comma 32 dell’art. 14, la Regione Liguria ha impugnato i commi 1, 2, 7, 9 e 32 dell’art. 14, la Regione Emilia-Romagna ha impugnato il comma 9 dell’art. 14, infine, la Regione Puglia ha impugnato i commi 9, 19, 20, 21 e 27 dell’art. 14.

Riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel suddetto d.l. n. 78 del 2010, vengono in esame in questa sede le questioni di legittimità costituzionale relative all’art. 14, commi 1, 2, 7, 9, 19, 20, 21, 27 e 32.

I giudizi, così separati e delimitati, in considerazione della loro connessione oggettiva devono essere riuniti, per essere decisi con un’unica pronuncia.

2.— Preliminarmente, la difesa dello Stato ha eccepito la tardività di tutti i ricorsi in quanto le disposizioni impugnate, non modificate in sede di conversione del d.l. n. 78 del 2010, sarebbero state immediatamente lesive. Di conseguenza, le ricorrenti avrebbero dovuto impugnare, entro il termine decadenziale di cui all’art. 127, secondo comma, Cost., il decreto-legge e non la legge di conversione.

L’eccezione è priva di fondamento.

È infatti principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte che, qualora la Regione ritenga lese le proprie competenze costituzionali da norme contenute in un decreto-legge «può riservare l’impugnazione a dopo l’entrata in vigore» della relativa legge di conversione, poiché «soltanto a partire da tale momento il quadro normativo assume un connotato di stabilità e l’iniziativa d’investire la Corte non rischia di essere vanificata dall’eventualità di una mancata conversione» (da ultimo, sentenza n. 232 del 2011).

Deve, pertanto, riconoscersi la tempestività delle impugnazioni, pur se relative a disposizioni del d.l. n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione.

3.— Nel merito, la difesa dello Stato ha sostenuto che tutte le norme impugnate troverebbero giustificazione nella necessità di far fronte a difficoltà economiche del nostro Paese di tale gravità da mettere a repentaglio la stessa salus rei publicae e da consentire, perciò, una deroga temporanea alle regole costituzionali di distribuzione delle competenze fra Stato e Regioni. A sostegno di questo assunto la parte resistente invoca i principi fondamentali della solidarietà politica, economica e sociale (art. 2 Cost.), dell’uguaglianza economica e sociale (art. 3, secondo comma, Cost.), dell’unitarietà della Repubblica (art. 5 Cost.), della responsabilità internazionale dello Stato (art. 10 Cost.) dell’appartenenza all’Unione europea (art. 11 Cost.), nonché i principi del concorso di tutti alle spese pubbliche (art. 53 Cost.), di sussidiarietà (art. 118 Cost.), della responsabilità finanziaria (art. 119 Cost.), della tutela dell’unità giuridica ed economica (art. 120 Cost.) e gli «altri doveri espressi dalla Costituzione (artt. 41-47, 52, 54)».

In proposito, si deve osservare che le disposizioni costituzionali evocate non attribuiscono allo Stato il potere di derogare alle competenze delineate dal Titolo V della Parte seconda della Costituzione. Al contrario, anche nel caso di situazioni eccezionali, lo Stato è tenuto a rispettare tale riparto di competenze ed a trovare rimedi che siano con esso compatibili (ad esempio, mediante l’esercizio, in via di sussidiarietà, di funzioni legislative di spettanza regionale, nei limiti ed alle condizioni più volte indicate da questa Corte). La Costituzione esclude che uno stato di necessità possa legittimare lo Stato ad esercitare funzioni legislative in modo da sospendere le garanzie costituzionali di autonomia degli enti territoriali, previste, in particolare, dall’art. 117 Cost.

Deve essere dunque ribadita l’inderogabilità dell’ordine costituzionale delle competenze legislative, anche nel caso in cui ricorrano le situazioni eccezionali prospettate dall’Avvocatura generale dello Stato.

4.— La Regione Liguria ha impugnato i commi 1 e 2 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, nella parte in cui si riferiscono alle Regioni a statuto ordinario, operando un drastico taglio delle risorse spettanti a queste ultime, «in misura pari a 4.000 milioni di euro per l’anno 2011 e a 4.500 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012».

Secondo la ricorrente, le norme in esame violerebbero gli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 Cost., anche in relazione all’art. 2, comma 2, lettera ll), della legge 5 maggio 2009, n. 42 (Delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell’articolo 119 della Costituzione).

4.1.— Le questioni di legittimità costituzionale, riguardanti l’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, non sono fondate.

Le norme impugnate costituiscono esercizio, da parte dello Stato, della competenza a determinare i princìpi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

La giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto la natura di princìpi fondamentali nella materia, di competenza legislativa concorrente, del coordinamento della finanza pubblica alle norme statali che si limitino a porre obiettivi di riequilibrio della finanza pubblica, intesi nel senso di un transitorio contenimento complessivo, anche se non generale, della spesa corrente e non prevedano in modo esaustivo strumenti o modalità per il perseguimento dei suddetti obiettivi (ex plurimis, sentenze n. 232 del 2011 e n. 326 del 2010).

Nel caso di specie, sussistono entrambe le condizioni richieste dalla citata giurisprudenza.

Si tratta infatti di un contenimento complessivo della spesa corrente, avente carattere transitorio (le norme impugnate riguardano il triennio 2011-2013), anche se l’art. 20, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2011, n. 111, ha esteso «anche agli anni 2014 e successivi» le misure previste dalle norme censurate nel presente giudizio, che devono tuttavia essere scrutinate nel loro specifico contenuto prescrittivo, a prescindere quindi da ogni valutazione sulla legittimità costituzionale della norma di proroga.

Le norme impugnate non prevedono, per altro verso, strumenti o modalità per la concreta realizzazione degli obiettivi di riduzione di spesa.

5.— La Regione Liguria ha impugnato il comma 7 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato il comma 557 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2007) ed ha aggiunto i commi 557-bis e 557-ter.

Il comma 557 stabilisce una serie di principi ai quali si devono conformare gli enti sottoposti al patto di stabilità interno, per assicurare la riduzione delle spese relative al personale. Il comma 557-bis definisce tali spese ai fini dell’applicazione del comma 557. Infine, il comma 557-ter dispone che, «in caso di mancato rispetto del comma 557», si applica il divieto di cui all’art. 76, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133.

L’art. 76, comma 4, appena citato, dispone a sua volta che, in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell’esercizio precedente, è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale.

Secondo la ricorrente, l’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 violerebbe i principi di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), con conseguente lesione dell’autonomia organizzativa e finanziaria regionale (artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.), nonché il principio di leale collaborazione.

5.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Questa Corte – nel definire una questione introdotta da un ricorso statale avverso una legge regionale (sentenza n. 108 del 2011) – ha affermato che le norme di cui all’art. 1, commi 557 e 557-bis, della legge n. 296 del 2006, nonché quelle di cui all’art. 76, commi 6 e 7, del d.l. n. 112 del 2008, essendo «ispirate alla finalità del contenimento della spesa pubblica, costituiscono princìpi fondamentali nella materia del coordinamento della finanza pubblica, in quanto pongono obiettivi di riequilibrio, senza, peraltro, prevedere strumenti e modalità per il perseguimento dei medesimi». La citata conclusione trova il suo presupposto nella considerazione che «la spesa per il personale, per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente, con la conseguenza che le disposizioni relative al suo contenimento assurgono a principio fondamentale della legislazione statale» (sentenza n. 69 del 2011, che richiama la sentenza n. 169 del 2007).

Anche la norma di cui al comma 557-ter, che prevede sanzioni nel caso di inosservanza delle prescrizioni di contenimento, costituisce un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, come già affermato da questa Corte, in quanto diretta ad assicurare il rispetto dei limiti di spesa (ex plurimis, sentenza n. 155 del 2011).

6.— Le Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia hanno impugnato il comma 9 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, che ha novellato l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, stabilendo: 1) a carico degli enti nei quali l’incidenza delle spese per il personale è pari o superiore al 40 per cento delle spese correnti, il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia contrattuale; 2) a carico dei restanti enti, la possibilità di procedere ad assunzioni di personale nel limite del 20 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente.

Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.

6.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali qui presi in esame, l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, è stato ulteriormente modificato da numerosi interventi legislativi (da ultimo, art. 4-ter, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento», convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 aprile 2012, n. 44).

Il confronto tra il testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, oggetto delle impugnative regionali, e quello oggi vigente, anche alla luce delle specifiche ragioni di censura addotte dalle ricorrenti, consente di escludere che le numerose modifiche intervenute abbiano alterato la sostanza normativa del comma censurato.

In particolare, deve rilevarsi come continuino ad essere previsti tanto il divieto di procedere a qualsiasi tipo di assunzione per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è particolarmente rilevante, tanto la limitazione a carico dei «restanti enti» riguardo a nuove assunzioni di personale. Gli interventi del legislatore statale sulle anzidette prescrizioni sono consistiti nell’attutire la portata di siffatti vincoli, prevedendo che il divieto di assunzione operi solo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti (anziché al 40 per cento, com’era originariamente previsto), e che i restanti enti possano procedere ad assunzioni di personale «a tempo indeterminato» nel limite del 40 per cento (anziché del 20 per cento e per qualsivoglia tipo di assunzione) della spesa corrispondente alle cessazioni dell’anno precedente. Inoltre, il testo oggi vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, prevede che «Per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o inferiore al 35 per cento delle spese correnti sono ammesse, in deroga al limite del 40 per cento e comunque nel rispetto degli obiettivi del patto di stabilità interno e dei limiti di contenimento complessivi delle spese di personale, le assunzioni per turn-over che consentano l’esercizio delle funzioni fondamentali previste dall’articolo 21, comma 3, lettera b), della legge 5 maggio 2009, n. 42; in tal caso le disposizioni di cui al secondo periodo trovano applicazione solo in riferimento alle assunzioni del personale destinato allo svolgimento delle funzioni in materia di istruzione pubblica e del settore sociale».

Da quanto detto deriva che le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come modificato dall’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008, come risultante a seguito degli interventi legislativi successivi alle odierne impugnative (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).

6.2.— Le questioni di legittimità costituzionale del testo vigente dell’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 non sono fondate.

Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 108 del 2011 di questa Corte, che ha riconosciuto all’art. 76, comma 7, del d.l. n. 112 del 2008 (sia pure nel testo vigente al momento della anzidetta decisione), natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, trattandosi di norma che incide sulla spesa per il personale, la quale, «per la sua importanza strategica ai fini dell’attuazione del patto di stabilità interna (data la sua rilevante entità), costituisce non già una minuta voce di dettaglio, ma un importante aggregato della spesa di parte corrente». In particolare, nella citata pronunzia è stata riconosciuta la natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica alla norma che pone il divieto di procedere ad assunzioni di qualsiasi tipo per gli enti nei quali l’incidenza delle spese di personale è pari o superiore al 40 per cento (oggi elevato al 50 per cento) delle spese correnti.

Siffatta conclusione deve estendersi anche alla norma che limita la possibilità di assunzioni per i restanti enti, la quale obbedisce alla medesima ratio di contenimento della spesa pubblica per il personale. Valgono per la stessa, quindi, le considerazioni svolte nella sentenza n. 108 del 2011 in relazione al divieto di nuove assunzioni per gli enti che abbiano superato il limite del 40 per cento (oggi, 50 per cento) di cui sopra.

7.— La Regione Puglia ha impugnato i commi 19, 20 e 21 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010. Il comma 19 stabilisce che alle Regioni che abbiano certificato il mancato rispetto del patto di stabilità interno relativamente all’esercizio finanziario 2009, si applicano le disposizioni di cui ai commi dal 20 al 24 dello stesso art. 14. In base al comma 20, gli atti adottati dalla Giunta regionale o dal Consiglio regionale durante i dieci mesi antecedenti alla data di svolgimento delle elezioni regionali, con i quali è stata assunta la decisione di violare il patto di stabilità interno, sono annullati senza indugio dallo stesso organo. Infine, il comma 21 dispone che sono revocati di diritto, ove compiuti a seguito degli atti indicati al comma precedente, i conferimenti di incarichi dirigenziali a personale esterno all’amministrazione regionale ed i contratti di lavoro a tempo determinato, di consulenza, di collaborazione coordinata e continuativa ed assimilati, nonché i contratti di cui all’art. 76, comma 4, secondo periodo, del d.l. n. 112 del 2008, deliberati, stipulati o prorogati dalla Regione nonché da enti, agenzie, aziende, società e consorzi, anche interregionali, comunque dipendenti o partecipati in forma maggioritaria dalla stessa. Il titolare dell’incarico o del contratto non ha diritto ad alcun indennizzo in relazione alle prestazioni non ancora effettuate alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le norme in esame sono state impugnate per violazione degli artt. 3, 97, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost.

7.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

Anche a tale proposito si deve richiamare la sentenza n. 155 del 2011 di questa Corte, in cui si è affermato che le sanzioni previste nelle norme impugnate, essendo volte ad assicurare il rispetto del patto di stabilità interno, costituiscono princìpi di coordinamento della finanza pubblica e rientrano pertanto nella competenza legislativa concorrente dello Stato, ai sensi dell’art. 117, terzo comma, Cost.

8.— La Regione Puglia ha impugnato il comma 27 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, «ai fini dei commi da 25 a 31 e fino alla data di entrata in vigore della legge con cui sono individuate le funzioni fondamentali di cui all’articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione», qualifica come funzioni fondamentali dei Comuni le funzioni di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009.

La norma impugnata violerebbe gli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.

8.1.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

La ricorrente muove, infatti, da un erroneo presupposto interpretativo, in quanto il richiamo operato dalla norma impugnata alla generica elencazione di cui all’art. 21, comma 3, della legge n. 42 del 2009 non è, di per sé, lesivo di competenze legislative e amministrative delle Regioni. Il richiamo in parola, infatti, risponde all’esigenza di sopperire, sia pure transitoriamente ed ai limitati fini indicati nella stessa norma impugnata, alla mancata attuazione della delega contenuta nell’art. 2 della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3). La richiamata delega (il termine per il cui esercizio è peraltro già scaduto) autorizzava il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi diretti alla individuazione delle funzioni fondamentali, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lettera p), Cost., essenziali per il funzionamento di Comuni, Province e Città metropolitane nonché per il soddisfacimento di bisogni primari delle comunità di riferimento.

Non può pertanto attribuirsi alla norma censurata la portata, asseritamente lesiva delle competenze legislative e amministrative regionali, dedotta dalla ricorrente.

9.— Le Regioni Valle d’Aosta e Liguria hanno impugnato il comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale pone il divieto, per i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti, di costituire società e obbliga gli stessi enti a mettere in liquidazione le società già costituite o a cederne le partecipazioni.

La norma in esame è impugnata per violazione degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost., nonché degli artt. 2 e 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta).

9.1.— Successivamente alla proposizione dei ricorsi in esame, la disposizione censurata è stata oggetto di numerose modifiche.

In particolare, l’art. 2, comma 43, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 26 febbraio 2011, n. 10, ha modificato l’originario termine finale (31 dicembre 2011) per la messa in liquidazione delle società, prevedendo che quest’ultima debba intervenire entro il 31 dicembre 2013. Lo stesso art. 2, comma 43, ha inserito un nuovo periodo, dopo il secondo.

L’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 111 del 2011, ha soppresso l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14.

L’art. 16, comma 27, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, ha sostituito le parole «31 dicembre 2013» con le seguenti «31 dicembre 2012».

Infine, l’art. 29, comma 11-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, ha prorogato di nove mesi il termine di cui all’art. 16, comma 27, del d.l. n. 138 del 2011.

Pertanto, il censurato art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 si presenta oggi nel testo seguente: «Fermo quanto previsto dall’art. 3, commi 27, 28 e 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, i comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti non possono costituire società. Entro il 31 dicembre 2012 i comuni mettono in liquidazione le società già costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero ne cedono le partecipazioni. Le disposizioni di cui al secondo periodo non si applicano ai comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti nel caso in cui le società già costituite:

a) abbiano, al 31 dicembre 2012, il bilancio in utile negli ultimi tre esercizi;

b) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio;

c) non abbiano subìto, nei precedenti esercizi, perdite di bilancio in conseguenza delle quali il comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime.

La disposizione di cui al presente comma non si applica alle società, con partecipazione paritaria ovvero con partecipazione proporzionale al numero degli abitanti, costituite da più comuni la cui popolazione complessiva superi i 30.000 abitanti; i comuni con popolazione compresa tra 30.000 e 50.000 abitanti possono detenere la partecipazione di una sola società; entro il 31 dicembre 2011 i predetti comuni mettono in liquidazione le altre società già costituite».

Le modifiche intervenute successivamente all’impugnazione non hanno inciso sulla sostanza normativa del comma impugnato; pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, le questioni promosse nei confronti del testo originario dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, devono intendersi trasferite sul testo oggi vigente (ex plurimis, sentenze n. 30 del 2012 e n. 153 del 2011).

9.2.— Le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010 non sono fondate.

La norma impugnata presenta i caratteri di una sanzione nei confronti degli enti le cui società partecipate non presentino bilanci in utile negli ultimi tre esercizi o abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio o, ancora, abbiano subito riduzioni di capitale conseguenti a perdite di bilancio, per effetto delle quali il Comune sia stato gravato dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime. In particolare, sugli enti “non virtuosi” (nel senso prima precisato) incombe l’obbligo di mettere in liquidazione le società già costituite al momento dell’entrata in vigore del d.l. n. 78 del 2010, obbligo che non sussiste per gli enti le cui società siano “virtuose” (sempre nel senso già precisato).

Il divieto di costituire nuove società opera invece nei confronti di tutti gli enti (senza distinzione tra “virtuosi” e non) con popolazione inferiore a 30.000 abitanti. Tale divieto risponde all’esigenza di evitare eccessivi indebitamenti da parte di enti le cui piccole dimensioni non consentono un ritorno economico in grado di compensare le eventuali perdite subite. È chiaro quindi l’intento di assicurare un contenimento della spesa, non precludendo, in linea di principio, neanche agli enti con popolazione inferiore a 30.000 abitanti la possibilità di mantenere in esercizio le società già costituite.

Se questa è la finalità, lo strumento utilizzato dal legislatore statale per perseguirla è una norma che incide in modo permanente sul diritto societario, escludendo per determinati soggetti pubblici (i Comuni con popolazione inferiore a 30.000 abitanti) l’idoneità a costituire società partecipate. Si tratta pertanto di una regola ricadente nella materia dell’ordinamento civile, di competenza esclusiva dello Stato.

10.— Oggetto di specifiche censure da parte delle Regioni Valle d’Aosta e Liguria è, infine, l’ultimo periodo del comma 32 dell’art. 14 del d.l. n. 78 del 2010, il quale, successivamente alla proposizione dei ricorsi regionali, è stato abrogato dall’art. 20, comma 13, del d.l. n. 98 del 2011, senza che sia stato adottato il decreto ivi previsto.

L’abrogazione della disposizione in questione, unitamente alla sua mancata applicazione nel periodo di vigenza, determina la cessazione della materia del contendere.

Per Questi Motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull’impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, dall’articolo 1, comma 1, della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione autonoma Valle d’Aosta/Vallée d’Aoste e dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, con i ricorsi indicati in epigrafe;

riuniti i giudizi,

1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 1 e 2, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione degli artt. 117, terzo comma, 118 e 119 della Costituzione;

2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 7, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Liguria, per violazione del principio di ragionevolezza e di buona amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.), nonché degli artt. 117, quarto comma, e 119 Cost., e del principio di leale collaborazione;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 9, del d.l. n. 78 del 2010, trasferite sul testo vigente dell’art. 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, promosse dalle Regioni Liguria, Emilia-Romagna e Puglia, per violazione, nel complesso, degli artt. 117, terzo e quarto comma, 118, primo comma, e 119 Cost.;

4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, commi 19, 20 e 21, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost.;

5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 27, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalla Regione Puglia, per violazione degli artt. 117, commi secondo, lettera p), terzo e quarto, e 118, secondo comma, Cost.;

6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 2, primo comma, lettera b), e 3, primo comma, lettera f) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d’Aosta), nonché degli artt. 114, secondo comma, 117, commi secondo, lettera g), terzo e quarto, e 119 Cost.;

7) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 14, comma 32, ultimo periodo, del d.l. n. 78 del 2010, promosse dalle Regioni Valle d’Aosta e Liguria, per violazione, nel complesso, degli artt. 5, 117, sesto comma, e 120 Cost., nonché del principio di leale collaborazione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 7 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

La revoca dell’incarico al Direttore Generale del Comune

Non capisco tutta questa bagarre che c’è sulla revoca del Direttore Generale fondata in sostanza sulla mancata sottoscrizione, e quindi assunzione di responsabilità, dei contratti alle 350 Maestre che devono andare nelle scuole comunali. Ho già scritto su questo blog sulla questione delle maestre e del Direttore Generale (clikka) e sulla delibera n. 673 del 31.08.2012 (clikka). Oggi leggo di molti esponenti politici di grosso calibro tra cui ex sindaci e governatori che fanno la questione della revoca dell’incarico al D.G., Prefetto della Repubblica sic! Mi piacerebbe, invece, che i politici focalizzassero la loro attenzione sullo stato della scuola pubblica, sulla riduzione del tempo scuola, sulla mortificazione della ricerca scientifica, sul grave danno subito dalle famiglie che, con il ridotto tempo scuola pubblica, sono costrette a migrare verso la privata, sulla mortificazione dell’attività degli insegnanti, sulla mancanza del sostegno adeguato ai diversamente abili, sulla incapacità di comprendere che ormai la scuola è l’unico luogo di omogenizzazione sociale e la sua riduzione determina uno scollamento ancora più grave nel paese! In verità a fronte di questi temi non mi interessa affatto la questione della revoca dell’incarico al DG! Come al solito la politica si allontana dalle vere necessità dei cittadini e dell’amministrazione corretta degli interessi pubblici in gioco! Io insieme agli altri miei compagni di Ricostruzione Democratica abbiamo avuto modo di dimostrare di non essere assolutamente appiattiti sulle decisioni della Giunta e del Sindaco ma di avere come nostro faro di riferimento, come nostra strada maestra le norme costituzionali che, nel loro “nucleo forte” ci mettono sicuramente il diritto allo studio ed il diritto alla famiglia. Sono convinto che ogni operatore del diritto ed amministratore deve in prima analisi fare riferimento alla nostra carta costituzionale che ha un contenuto obbligatorio ed immediatamente precettivo avendo il coraggio di difendere i principi da essa espressi davanti a chiunque voglia rigidamente applicare formulette matematiche di pareggio! Non posso pensare che i bambini delle scuole materne ed elementari di Napoli abbiano meno diritti di quelli delle altre città, in particolare del Nord, ove peraltro il tempo pieno è praticato in misura assolutamente più larga! L’Amministratore pubblico, sia politico che burocrate, deve sempre chiedersi quali sono gli interessi prioritari e di maggior peso, cosa che credo spesso omette di fare anche il legislatore quando emana una legge, viste le numerose pronunce di incostituzionalità. A dire il vero questi ragionamenti li ho anche rinvenuti nella premessa della delibera di giunta n. 673/2012 che, però, nella parte dispositiva, sembra fare marcia indietro. Oggi sono convinto che abbiamo bisogno di politici, amministratori e burocrati che hanno capacità superiori e sanno mettere in primo piano l’interesse pubblico anche a costo di una maggiore assunzione di responsabilità!

da il mattino di Napoli del 21.11.2012

Luigi Roano
«La Giunta del Comune di Napoli ha approvato una delibera di revoca del direttore generale dottoressa Silvana Riccio per il venir meno del rapporto fiduciario». Tre righe firmate dal sindaco Luigi de Magistris sanciscono dopo 13 mesi la rottura con un prefetto di lungo corso che fino a una settimana fa era l’assoluto capo della macchina burocratica di Palazzo San Giacomo. Il suo posto lo prenderà a interim Attilio Auricchio, già capo di gabinetto e dei vigili urbani. Perché si interrompe il rapporto fiduciario? Inutile girarci intorno, la questione della mancata assunzione a tempo determinato delle 320 maestre per far partire il tempo pieno nella scuola pubblica è stata dirimente. Delibera verrà controfirmata appunto da Auricchio che darà il via libera ai contratti già in settimana.
Cosa è successo in queste ore? Intanto l’atto con il quale il sindaco saluta la Riccio. Quello che trapela è che si era arrivati a una sorta di rescissione consensuale in modo da evitare la revoca che è un provvedimento unilaterale così come le dimissioni. Un modo di dirsi addio senza nessuno strascico futuro. Segnale evidente che ormai da tempo la Riccio non era più in sintonia con l’amministrazione. Quindi qualcosa è cambiato negli accordi e de Magistris ha deciso per la revoca, provvedimento che potrebbe preludere a un seguito della vicenda in altre sedi per chiarire i contorni di un contratto comunque oneroso.
Molti sono gli interrogativi a cui dare una risposta. Perché il prefetto non ha voluto firmare quelle assunzioni? Se anche a tempo determinato le assunzioni devono rientrare in un parametro del patto di stabilità secondo il quale il rapporto tra spesa corrente e spesa per il personale non deve superare il 50 per cento, deve essere fifty fifty, meglio se sotto, altrimenti il rischio è di finire dritti davanti alla Corte dei Conti. Un tema che in Comune conoscono bene. Per il sindaco la questione delle maestre – che fa rima con funzionamento di un pubblico servizio qual è la scuola – è tema squisitamente politico. Si può – il ragionamento del primo cittadino – stringere la cinghia della spesa su tutto, ma i servizi essenziali «scuola, politiche sociali, rifiuti, famiglia» trapela da Palazzo San Giacomo non si toccano. Il punto non è la sorte delle maestre in sè «non abbiamo nessuno da sistemare e poi questo precariato lo abbiamo ereditato» spiegano. Piuttosto il sindaco non ammette deroghe sulla cosa pubblica. Questo significa violare le leggi? A Palazzo San Giacomo sono netti: no. Per due motivi, i soldi ci sono e stanno già a bilancio. Sul tecnicismo ricordano che la delibera madre per l’assunzione delle maestre è datata giugno e porta la firma della Riccio. Se si poteva fare all’epoca per il Comune si può fare anche adesso. Altrimenti i sei mesi trascorsi da allora si sarebbero dovuti riempire di alternative. E la Riccio al riguardo pare abbia proposto due soluzioni. Statalizzare le sezioni di scuola materna, vale a dire licenziare in tronco le 320 precarie della scuola e chiedere allo Stato l’utilizzazione delle maestre in carico al ministero della Pubblica istruzione che avrebbe pagato lo stipendio; in secondo luogo fare una fondazione, atteso che i soldi ci sono questo il paradosso della questione, e pagare le maestre attraverso la fondazione in modo da non gravare sul patto di stabilità. Dal Comune controbattono con determinazione. Sulla statalizzazione non c’era più tempo, bisognava tirare fuori l’idea prima non oggi. Quanto alla fondazione vale più o meno lo stesso ragionamento.
Un duello, come si evince da quello che sta venendo fuori, che parte da lontano. Non è piaciuta alla giunta, che ha adottato all’unanimità la decisione di revoca, certe prese di posizione politiche del prefetto, in riferimento a un botta e risposta con alcuni sindacalisti. E poi tensioni sempre più crescenti con pezzi della burocrazia interna. La rabbia di de Magistris esplode in una giunta notturna venerdì scorso. Il j’accuse del sindaco fu duro: «Tu mi hai portato a questo punto e tu mi devi tirare fuori firmando i contratti». Aut aut – raccontato da chi era presente – declinato dalla Riccio. Un prefetto di ferro vicinissima alla Cancellieri. Il ministro – secondo indiscrezioni ben accredidate – in queste ore pare abbia già trovato una sede consona per la Riccio.

La risposta della Riccio sempre sul mattino di Napoli:

«Apprendo con stupore e meraviglia che la Giunta su proposta del sindaco de Magistris ha disposto la revoca del mio incarico di direttore generale per essere venuto meno il rapporto fiduciario. Sono allibita in quanto fino a pochissimi giorni fa questo rapporto mi era stato confermato come saldo». Silvana Riccio, ormai ex dg di Palazzo San Giacomo, alle 18 è ancora nel suo ufficio al secondo piano sta sistemando decine e decine di cartelline azzurre, di pratiche che porterà con sè. Ci sono alcuni dirigenti che la salutano. Ci scappa qualche lacrima. «Ho lavorato con passione per la mia città» dice.
Allora prefetto essere revocata per mancanza di fiducia è una atto grave.
«Non conosco ancora le motivazioni che hanno fatto venir meno il rapporto fiduciario che apprenderò quando mi sarà consentito di leggere il provvedimento adottato dalla Giunta».
È il quinto addio a de Magistris, prima di lei due assessori e altri tre tecnici. È difficile lavorare con il sindaco?
«Non è una domanda da fare a me. Non mi sono dimessa ma sono stata sfiduciata. Il venir meno del rapporto fiduciario è solo una formula giuridica».
Tredici mesi vissuti al fianco di de Magistris e non può dire come si è trovata con lui?
«Mi sono trovata benissimo fino a ieri gli riconosco grandi capacità».
Al di là delle schermaglie il provvedimento di revoca scatta perché lei ha detto no alle assunzioni delle maestre.
«Non si possono fare quelle assunzioni, non lo dico io, ma la legge. Il Comune ha superato la soglia del 50 per cento di pesa per il personale. Chiunque firmerà quei contratti sa che sono nulli. Io non voglio ingenerare aspettative che poi verranno disattese».
Eppure quei contratti si stanno facendo.
«Comprendo le scelte politiche, scuola, famiglia, politiche sociali in questa città hanno un peso rilevante. Ma qui si tratta di ampliare l’offerta formativa e allungare l’orario dalle 14 alle 16. Io ho lavorato per aprire le scuole a inizio anno. Poi ci sono le regole. Io sono un prefetto dello Stato. Il sindaco mi ha chiamata quando stavo alla Presidenza del Consiglio anche per questo motivo».
Altri firmeranno quei contratti non è che a Palazzo San Giacomo sia popolata da gente che non rispetta le regole.
«Il dirigente del settore non lo ha voluto firmare quell’atto, così come altri. Sono amareggiata per quanto accaduto e non ho detto che non si rispettano le regole».
Possibile che il terzo Comune d’Italia non ha meno di 7 milioni per le maestre?
«Non è questione finanziaria ma di legittimità dell’atto».
Lei ha proposto soluzioni alterative?
«Sì a Torino, Pomigliano, Reggio Emilia, Modena c’è stata la statalizzazione delle sezioni, se lo hanno fatto quei sindaci poteva farlo anche de Magistris. Per me resta un mistero la sfiducia e il perché non siano state prese in considerazione le alternative proposte».

Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport

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Napoli 20 novembre 2012

Questa è la versione definitiva del regolamento d’uso degli impianti sportivi che provvederò a depositare in Consiglio Comunale come proposta e che ho redatto in seguito a numerosi incontri avvenuti sia nella commissione consiliare permanente che presiedo sia con gli operatori del settore sia con alcuni dirigenti scolastici di buna volontà. Ringrazio anche coloro che inconsapevolmente (spesso le mie domande non sono a caso) mi hanno dato un mano a comprendere i punti critici della gestione degli impianti sportivi. Alla fine ho ritenuto di cogliere l’occasione per aggiungere insieme all’uso degli impianti anche una parte che riguarda la promozione dello sport di cui si parla tanto ma di fatto si fa poco.

Questi grosso modo i criteri che ho seguito:

1) agevolare l’assegnazione d’uso e gestione degli impianti privilegiando ai sensi della legge 289 del 2002 l’assegnazione ad associazioni sportive e federazioni sportive. Il grosso problema delle concessioni di uso cd. individuale è la commistione tra l’uso delle associazioni e la gestione del comune che spesso intralcia il regolare svolgimento delle attività e la loro programmazione;

2) prevedere un criterio di preferenza per le associazioni o gli enti che hanno nella loro compagine personale qualificato con titoli acquisiti presso la facoltà di scienze motoria o equipollenti;

3) cercare di conservare l’esperienza sportiva maturata sul territorio attribuendo una maggior punteggio ai candidati che propongono di mantenere le attività preesistenti;

4) prevedere un premio con sconto di canoni per le associazioni che raggiungono risultati sportivi in campo nazionale ed internazionale;

5) allungare la durata delle convenzioni consentendo quindi alle associazioni ed agli enti di eseguire una migliore programmazione sia degli investimenti che sportiva;

6) agevolare la concessione delle palestre e strutture scolastiche come previsto dalla legge 289 del 2002;

7) prevedere clausole sociali per le categoria svantaggiate e, cogliendo il suggerimento di una associazione, prevedere la possibilità dello sport gratuito per i bambini fino a 13 anni;

8) prevedere normalmente la gratuità dell’uso degli impianti per campionati sportivi dilettantistici per i quali l’ingresso è gratuito;

9) prevedere la disponibilità degli impianti anche se affidati a terzi per le scuole gratuitamente ed in orario curriculare;

10) prevedere agevolazioni per gli studenti delle scuole primarie e secondarie;

11) prevedere la costituzione di un Fondo per la Promozione Sportiva in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche per il rimborso delle spese di trasporto, vitto ed alloggio degli atleti che partecipano a campionati nazionali.

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. PER L’APPROVAZIONE DEL

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e per la promozione dello sport

Premesso che:

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.

3. Il Comune di Napoli si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l’accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

4. Il Comune di Napoli si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

5. Il Comune di Napoli favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all’uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

6. Il regolamento di cui si propone l’approvazione ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli e di quelli acquisiti in uso da terzi.

7. Gli impianti sportivi comunali, quelli acquisiti in uso da terzi, nonché quelli in proprietà di terzi ma in uso, perpetuo o temporaneo, all’Amministrazione e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

8. Ai sensi dell’articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

9. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,

propongono

al Consiglio Comunale al Sindaco ed alla Giunta Comunale ciascuno secondo la propria competenza, di approvare la seguente proposta in uno all’allegato Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport, e pertanto voglia

deliberare:

1) la revoca della delibera del Consiglio Comunale n. 280 del 23 settembre 1997 recante l’approvazione del “Regolamento d’uso degli impianti Sportivi” che si intende con l’approvazione della presente delibera espressamente abrogato;

2) di approvare il Regolamento per l’uso e la gestione di impianti sportivi e per la promozione dello sport allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale che viene siglato dai preponenti e che di seguito viene riportato;

3) di dare alla emananda delibera IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Napoli, 21 novembre 2012

I Consiglieri Proponenti

………………….………………

Cons. Gennaro Esposito

……………………………….

Cons. Carlo Iannello

………………………………..

Cons. Simona Molisso

COMUNE DI NAPOLI

Regolamento per l’uso e la gestione degli impianti sportivi e per

la promozione dello sport

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 OGGETTO E SCOPO

1. Ogni persona ha il diritto fondamentale di accedere all’attività motoria, all’esercizio fisico e allo sport, la cui pratica è basilare per il pieno sviluppo della sua personalità. La libertà di sviluppare le capacità fisiche attraverso lo sport deve essere garantita nell’ambito del sistema educativo e della vita sociale in generale.

2. Tutti i cittadini, di tutte le età, in forma aggregata o singolarmente, devono avere l’opportunità, secondo precise regole, di praticare l’attività sportiva in funzione di un continuo miglioramento sia della qualità della vita sia della partecipazione a competizioni sportive agonistiche.

3. Il Comune di Napoli si propone di promuovere la diffusione della pratica sportiva agonistica, ricreativa e culturale, di tutti i cittadini garantendo l’accessibilità alle strutture sportive per il soddisfacimento degli interessi generali di ogni cittadino.

4. Il Comune di Napoli si propone, inoltre, di armonizzare le esigenze delle attività agonistiche, riferite ai campionati delle discipline sportive, aventi carattere di programmaticità organizzativa ed esigenze tecniche preordinate, con la promozione delle attività ludico-motorie.

5. Il Comune di Napoli favorisce forme di aggregazione ed accorpamento tra Associazioni finalizzate all’uso e alla gestione degli impianti e dei centri sportivi.

6. Il presente regolamento ha per oggetto la disciplina delle forme di utilizzo e di gestione degli impianti sportivi di proprietà del Comune di Napoli e di quelli acquisiti in uso da terzi.

7. Gli impianti sportivi comunali, quelli acquisiti in uso da terzi, nonché quelli in proprietà di terzi ma in uso, perpetuo o temporaneo, all’Amministrazione e le relative attrezzature sono destinati ad uso pubblico per la promozione e per la pratica dell’attività sportiva e, solo strumentalmente a questa, anche di quella ricreativa.

8. Ai sensi dell’articolo 90, comma 24, della L. 27 dicembre 2002, n. 289 l’uso pubblico degli impianti sportivi è diretto a soddisfare gli interessi generali della collettività, è aperto a tutti i cittadini ed è garantito, sulla base di indirizzi approvati dal Consiglio Comunale, a tutte le società ed associazioni sportive.

9. Il Comune di Napoli agisce nel rispetto del principio di sussidiarietà di cui all’art. 118 della Costituzione.

Art. 2 DEFINIZIONI

1. Ai fini del presente regolamento s’intende:

a) per impianto sportivo: il luogo opportunamente attrezzato, destinato alla pratica di una o più attività sportive;

b) per centro sportivo: più impianti sportivi opportunamente attrezzati destinati alla pratica di più attività sportive;

c) per spazio sportivo: un luogo attrezzato per la pratica di un’ attività ludico-sportiva che, sebbene di proprietà privata, è di uso pubblico perpetuo ovvero temporaneo, in virtù delle vigenti Leggi e convenzioni;

d) per spazi per il pubblico: posti spettatori (generalmente tribune), servizi igienici, posto di pronto soccorso, parcheggi e relativi percorsi divisi per pubblico e atleti;

e) per grandi impianti: gli impianti scoperti aventi capacità superiore ai 3.000 spettatori, impianti al coperto aventi capacità superiore agli 800 spettatori;

f) per altri impianti: gli impianti scoperti aventi capacità inferiore ai 3.000 spettatori. Palazzetti, palestre ed altre strutture con capacità inferiore a 800 spettatori;

g) per impianti specialistici: gli impianti che, indipendentemente dalla loro capacità di ospitare pubblico, hanno indirizzo specialistico per una unica tipologia di sport ovvero per una tipologia di sport predominante rispetto agli altri praticati nello stesso impianto. Ne fanno parte gli impianti destinati alle attività acquee (piscine, canottaggio, vela ecc), bocciodromi, impianti di tennis, calcetto, atletica ecc.

h) per impianti a rilevanza economica: si intendono gli impianti il cui sfruttamento è in grado di produrre utili superiori ai costi di uso e gestione;

i) per impianti privi di rilevanza economica: si intendono gli impianti per i quali i costi di uso e gestione sono pari o superiori agli utili;

j) per attività sportiva: la pratica di una disciplina sportiva svolta a livello agonistico, 
amatoriale, ricreativo o rieducativo;

k) per forme di utilizzo e di gestione: le modalità con le quali l’Amministrazione consente 
l’utilizzo di un impianto sportivo o ne affida la gestione a terzi;

l) per concessione: il provvedimento con il quale l’Amministrazione autorizza il mero utilizzo o 
la gestione e l’utilizzo di un impianto sportivo per lo svolgimento delle attività nello stesso 
previste;

m) per concedente: l’Amministrazione Comunale che consente l’utilizzo di un impianto sportivo 
o ne affida la gestione a terzi;

n) per concessionario d’uso: il soggetto giuridico titolare di un diritto, di natura temporanea o 
continuativa, di utilizzo dell’impianto;

o) per concessionario della gestione ed uso degli impianti non a rilevanza economica: il 
soggetto giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, 
di un impianto non a rilevanza economica;

p) per concessionario della gestione e uso degli impianti a rilevanza economica: il soggetto 
giuridico titolare del diritto di gestione e del diritto d’uso, esclusivo o non esclusivo, di un 
impianto a rilevanza economica;

q) per concessionario della costruzione e gestione: il soggetto giuridico titolare del diritto di 
gestione dell’impianto, nonché del diritto di esecuzione di opere pubbliche afferenti allo 
stesso;

r) per tariffe: le somme che l’utilizzatore dell’impianto, deve versare all’Amministrazione che gestisce in proprio la struttura sportiva, ovvero, quelle che deve versare al gestore d’uso o d’uso e gestione, queste ultime determinate, eventualmente, in sede di convenzione;

s) per canone, la somma dovuta dal 
concessionario d’uso o d’uso e gestione all’Amministrazione determinate in sede di aggiudicazione del bando e della convenzione.

Art. 3 ATTIVITÀ SPORTIVE

1. Gli impianti sportivi comunali sono destinati a favorire la pratica di attività sportive, ricreative e sociali di interesse pubblico.

2. Il Comune persegue gli interessi generali della collettività in materia di sport ed attività motoria mettendo gli impianti sportivi comunali a disposizione degli organismi e delle scuole che svolgono le attività sportive definite di pubblico interesse.

3. In relazione alle finalità di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono considerate prioritarie:

a) le attività sportive, ricreative e sociali di preminente interesse pubblico, l’attività motoria a favore dei diversamente abili e degli anziani, l’attività formativa per preadolescenti e adolescenti, l’attività sportiva per le scuole, l’attività ricreativa e sociale per la cittadinanza;

b) le attività sportive di interesse pubblico: l’attività agonistica di campionati, tornei, gare e manifestazioni ufficiali, organizzati da organismi riconosciuti dal C.O.N.I. ovvero dal C.O.N.I. stesso.

Art. 4 COMPETENZE

1. Per il razionale utilizzo e l’ottimale gestione degli impianti sportivi:

a) la Giunta Comunale:

formula le proposte per l’utilizzo, la gestione e lo sviluppo del sistema degli impianti sportivi al Consiglio Comunale;

b) il Consiglio Comunale:

– approva le tariffe ed i canoni di concessione ed i loro aggiornamenti per l’utilizzo degli impianti;

– delibera circa la rilevanza economica degli impianti individuando gli elementi essenziali per la formalizzazione dei rapporti tra il Comune ed i soggetti che svolgono attività sportive in ordine alla concessione in uso ed alle forme di gestione per gli impianti, approvando, i relativi schemi di convenzioni-tipo;

– ha competenza circa i criteri per l’assegnazione in uso degli spazi nei suddetti impianti, nel rispetto della vigente normativa nonché in ogni altra funzione specifica individuata dalle disposizioni del presente regolamento;

c) le Municipalità: nell’ambito delle competenze ad esse assegnate dalla legge o delegate e comunque nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 17 del Regolamento delle Municipalità, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 21 settembre 2005, provvedono a tutti gli adempimenti di cui all’articolo 22 del medesimo atto regolamentare, ed in particolare: alla programmazione e realizzazione di manifestazioni sportive e di attività inerenti allo sport; alla gestione e concessione degli impianti sportivi comunali di loro pertinenza; alla predisposizione di offerte alla cittadinanza di forme agevolate di partecipazione allo sport ed alle attività ricreative; al rilascio di licenza per la gestione di campi sportivi, piscine ed altre strutture per l’esercizio dello sport di loro competenza.

2. A tali fini, le Municipalità stipulano Convenzioni con enti, associazioni, cooperative ed istituti di comprovata esperienza nei settori dello sport e del tempo libero. Le convenzioni sono approvate dal Consiglio municipale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

3. Il presente regolamento si applica anche agli impianti di competenza delle Municipalità qualora non ne abbiano adottato uno diverso.

4. L’Ufficio gestione impianti sportivi competente del Comune, preso atto anche degli atti di indirizzo amministrativo della Giunta Comunale:

– provvede alla programmazione, sotto il profilo operativo, dell’uso degli impianti sportivi in relazione all’attività agonistica secondo i criteri stabiliti negli articoli successivi;

– provvede all’assegnazione in concessione d’uso degli spazi negli impianti secondo quanto previsto dal presente regolamento;

– esercita ogni altro compito gestionale relativo al funzionamento e allo sviluppo del sistema degli impianti sportivi.

TITOLO II

MODALITÀ PER L’USO E LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Capo I

Art. 5 GESTIONE DEGLI IMPIANTI

1. La gestione degli impianti sportivi disciplinati dal presente regolamento viene esercitata in forma diretta oppure, in forma indiretta, mediante affidamento in concessione a terzi.

2. L’affidamento in concessione sia di uso sia di uso e gestione di tutte le strutture ed impianti sportivi avviene mediante pubblicazione di un bando ad evidenza pubblica.

Art. 6 VIGILANZA

1. Il concessionario d’uso è tenuto al corretto utilizzo dell’impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese quelle sanitarie e di controllo della compatibilità dell’attività sportiva e/o ludica con lo stato di salute dell’utente non assumendo l’amministrazione alcuna responsabilità.

2. Il concessionario della gestione ed uso dell’impianto è tenuto a vigilare ed a far rispettare le norme del presente regolamento ed è autorizzato ad allontanare chiunque tenga un comportamento ritenuto pregiudizievole al buon funzionamento dell’impianto od all’attività che vi si svolge.

3. Il concessionario della gestione ed uso ed il Comune hanno il dovere di vigilare sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nei limiti delle rispettive competenze, secondo i principi di buona fede e correttezza, le norme di legge, quelle del presente regolamento e della convenzione di cui all’atto di concessione.

4. I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano, in alcun modo, la responsabilità del Comune nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari che hanno cura di munirsi di apposita polizza assicurativa anche in convenzione con le rispettive Federazioni Nazionali o enti di promozione sportiva.

Art. 7
 TIPOLOGIA DELLE CONCESSIONI

1. Il Comune autorizza l’uso e la gestione degli impianti sportivi con l’adozione di un provvedimento amministrativo concessorio che ne disciplina le relative modalità di esercizio per lo svolgimento delle attività nello stesso previste. Il provvedimento concessorio può avere ad oggetto il mero diritto di utilizzo, temporaneo o continuativo, dell’impianto oppure il diritto di gestione dell’impianto ed il relativo diritto di utilizzo, di natura esclusiva o non esclusiva. I rapporti tra concessionario ed Amministrazione sono disciplinati da apposita convenzione.

2. Le tipologie di concessioni a terzi disciplinate dal presente regolamento sono le seguenti:

a) concessione in uso, di natura temporanea o continuativa;

b) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti privi di rilevanza 
economica;

c) concessione per la gestione ed uso, esclusivo o non esclusivo, di impianti con rilevanza 
economica;

d) concessione per la costruzione e per la gestione.

3. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nei casi in cui il Comune di Napoli non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione e’ affidata in via preferenziale a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., enti di promozione sportiva, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto, prevedendo nel bando un’apposita voce con assegnazione di un punteggio specifico, della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio.

4. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto, prevedendo nel bando un’ulteriore voce con assegnazione di punteggio specifico, della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

Capo II

CONCESSIONE IN USO

Art.8 PROGRAMMAZIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Settore competente del Comune, fatto salvo quanto previsto dal presente regolamento per le ipotesi di gestione degli impianti con uso esclusivo, provvede alla programmazione ed alla concessione in uso di tutte le strutture sportive di propria competenza.

2. L’uso degli impianti sportivi ha il suo fondamento in una concessione amministrativa soggetta a tutte le norme che regolano la materia. La concessione in uso dell’impianto avviene tramite l’adozione del relativo provvedimento concessorio e dà diritto ad esercitare esclusivamente le attività sportive ivi indicate e disciplinate.

Art. 9 
MODALITÀ PER L’ASSEGNAZIONE

1. Il Comune rilascia in via preferenziale la concessione d’uso degli impianti sportivi ai seguenti soggetti:

a. Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., Società e Associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I., Enti di Promozione Sportiva. Verrà data priorità ai campionati Federali che saranno assegnati in impianti idonei compatibilmente con la disponibilità e nel rispetto della capacità ricettiva degli stessi;

b. associazioni di tipo sociale e/o culturale statutariamente costituite senza scopo di lucro;

c. aggregazioni spontanee di cittadini e singoli cittadini;

d. soggetti sportivi e non sportivi, aventi finalità di lucro.

e. istituzioni scolastiche.

2. Il Comune, nel rilascio della concessione d’uso di cui al comma precedente, considera prioritariamente la localizzazione territoriale dei richiedenti.

3. L’uso degli impianti sportivi comunali può essere, in via preferenziale, altresì, concesso alle scuole elementari, medie e superiori, non provviste di impianti propri, che ne facciano richiesta, in orario curriculare anche per l’intera durata dell’anno scolastico compatibilmente con la programmazione sportiva degli eventuali concessionari. In tal caso l’uso è gratuito, salvo diversa determinazione.

4. La durata della concessione d’uso può essere:

a.- continuativa, quando riguardi, senza interruzioni, periodi non inferiori al mese e comunque non superiori ad un anno. In tal caso il canone è mensile e viene corrisposto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento;

b.- temporanea negli altri casi. In tal caso il canone è a tariffa giornaliera od oraria e viene corrisposto secondo le modalità stabilite dall’Amministrazione nel rispetto delle norme di cui al presente regolamento.

Art. 10
 PROCEDURE PER LE CONCESSIONI IN USO

1. I soggetti di cui all’art. 9, comma 1 del presente regolamento possono richiedere l’uso degli impianti sportivi comunali presentando istanza al Comune su apposito modulo che potrà essere reperito anche sul sito web del Comune di Napoli.

2. Le concessioni comportano il solo uso dell’impianto assegnato, delle sue pertinenze (spogliatoi parcheggi e, in caso di svolgimento di campionati, anche tribune, infermeria) e delle relative attrezzature.

3. La domanda per uso continuativo, per uno o più impianti, dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno, salvo diversa determinazione.

4. La domanda per l’uso temporaneo, per manifestazioni sportive, dovrà essere presentata:

– almeno 15 gg. prima della data richiesta (8 gg. se già concessionario dell’impianto per altri spazi sportivi), per l’utilizzo di impianti minori;

– almeno 60 gg. prima per l’uso di grandi impianti interessati da campionati nazionali.

5. Le richieste saranno soddisfatte compatibilmente con le programmazioni già avviate. In ogni caso avranno precedenza nella programmazione i campionati internazionali e nazionali.

6. In caso di impianto con gestione ad uso esclusivo la domanda dovrà essere presentata direttamente al concessionario della gestione che, d’intesa con il richiedente, dovrà consentire la realizzazione della manifestazione. In tal caso, la domanda dovrà essere inviata in copia all’ufficio gestione impianti sportivi del Comune che vigila sull’operato dei concessionari.

7. Il Comune provvede periodicamente, anche con l’ausilio dei gestori degli impianti sportivi, a controllare la rispondenza fra le assegnazioni in uso effettuate ed il loro utilizzo da parte dei concessionari, relazionando annualmente alla Commissione Consiliare permanente.

8. In caso di rinuncia di spazi concessi in uso, il concessionario ne dà tempestiva comunicazione scritta al Comune.

9. Il concessionario d’uso non può subconcedere l’uso dell’impianto assegnatogli.

Art. 11 CONCESSINE D’USO PER CAMPIONATII

1. Nell’assegnazione in concessione degli Impianti Sportivi, per lo svolgimento dei Campionati sportivi organizzati dalle federazioni affiliate al CONI, saranno considerate prioritarie le richieste di quelle società sportive che partecipano a Campionati nazionali di serie maggiore, strettamente riferito all’attività della prima squadra, e secondo la disponibilità degli Impianti, man mano quelle che partecipano a Campionati di serie inferiore, ecc..

2. Nel caso che due o più Società Concessionarie partecipano allo stesso Campionato sarà applicato il principio dell’alternanza, nel senso che saranno le Società stesse a richiedere alla proprie Federazioni di predisporre i calendari delle gare interne in modo di evitare concomitanze.

3. Se per ragioni tecniche o comunque per cause indipendenti dalla P.A. l’alternanza non potrà essere applicata, sarà privilegiata la Società che utilizza l’impianto di che trattasi, anche per allenamenti finalizzati allo svolgimento del Campionato e/o che da maggior tempo utilizza l’impianto.

4. Per le gare di Campionato o di Coppa e comunque ufficiali, autorizzate della P.A., il cui svolgimento è previsto per i giorni infrasettimanali, le attività addestrative si intendono automaticamente sospese. In tal caso saranno detratti gli importi corrispondenti alle ore di mancato utilizzo dell’impianto, se non sarà possibile il recupero delle ore non utilizzate.

5. L’uso per le attività di campionati agonistici delle federazioni sportive affiliate al CONI di sport dilettantistico, per le quali non è previsto il pagamento di biglietto di ingresso, è gratuito salva diversa determinazione dell’amministrazione.

6. Al fine di meglio organizzare e programmare le manifestazioni sportive sia che richiedano l’uso di impianti sportivi, sia che non richiedano tale uso (es. maratone cittadine) presso l’assessorato con delega allo sport è istituita una Commissione organizzativa composta da due componenti dell’assessorato un componente della Federazione sportiva interessata, un rappresentante del C.O.N.I., un rappresentante indicato dalla associazione o ente organizzatore ed il presidente della Commissione consiliare permanente con delega allo sport.

7.- Nella programmazione e nella assegnazione in uso degli impianti hanno priorità assoluta le manifestazioni internazionali organizzate nell’ambito di quelle programmate dal CONI e dalle Federazioni sportive ad esso affiliate.

ART. 12 CONCESSIONE D’USO PER ALLENAMENTI

1- l’assegnazione in uso per allenamenti ha titolo preferenziale quella Società o associazione sportiva che partecipa ai Campionati di maggior rilievo garantendo comunque l’utilizzo dell’impianto anche ad altri sodalizi sportivi di serie inferiore, ad Enti ed Associazioni che operano per la diffusione dello Sport. In caso di controversia, si chiederà un parere consultivo alla corrispondente Federazione Sportiva.

2- Sarà considerato motivo preferenziale nell’assegnazione degli spazi orari, l’anzianità acquisita da parte di quelle Società che operano negli II.SS. comunali, pur tenendo conto delle aspirazioni di quei sodalizi che per la prima volta richiedono l’utilizzo degli impianti sportivi.

3- A parità di condizioni saranno considerate privilegiate quelle Società che gestiscono un Settore Giovanile, che tengono un comportamento corretto secondo i canoni del buon padre di famiglia, sia nell’espletamento delle proprie attività, sia nei rapporti con gli altri Concessionari, sia nei confronti del bene comune (rispetto per gli ambienti – attrezzature sportive – per gli arredi – ecc. ) e che effettuano con regolarità il pagamento dei canoni di concessione.

Art. 13
 SOSPENSIONE DELLE CONCESSIONI IN USO

1. Il Comune può sospendere temporaneamente la validità delle concessioni d’uso degli impianti sportivi nel caso in cui ciò si renda necessario per lo svolgimento di particolari manifestazioni sportive o per particolari ragioni tecniche contingenti o di manutenzione degli impianti sportivi, con semplice comunicazione ai concessionari data, ove le circostanze lo consentano, con congruo anticipo.

2. La sospensione è prevista, inoltre, quando, per condizioni climatiche particolarmente avverse o per causa di forza maggiore e/o ordine e sicurezza pubblica, gli impianti non siano agibili.

3. Per le sospensioni di cui ai commi precedenti, nulla è dovuto dal Comune ai concessionari d’uso e all’eventuale gestore.

Art. 14
 REVOCA DELLE CONCESSIONI D’USO

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella concessione d’uso, il Comune ha la facoltà di revocare la concessione senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo e/o danno.

2. Il Comune si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospendere in tutto o in parte la concessione d’uso per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo.

3. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare, sospendere o non rinnovare le concessioni d’uso ovvero non rilasciarle quando i concessionari o i richiedenti la concessione d’uso risultino essere:

a) morosi nel pagamento delle tariffe d’uso;

b) trasgressori delle norme del presente regolamento;

c) trasgressori della convenzione e delle ulteriori disposizioni integrative eventualmente previste dalla Giunta Comunale e dal competente Settore del Comune;

d) portatori di danni alle strutture degli impianti sportivi e non abbiano provveduto con tempestività al ripristino e/o al risarcimento relativi.

Capo III

CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DI IMPIANTI

PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

Art. 15
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI PRIVI DI RILEVANZA ECONOMICA

1. L’affidamento in concessione degli impianti privi di rilevanza economica avviene previa attivazione di procedimento di evidenza pubblica, a mezzo pubblicazione di un avviso presso l’Albo pretorio e sul sito internet del Comune di Napoli, per verificare se tra società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e Federazioni sportive nazionali vi siano soggetti interessati.

2. Ai fini del conseguimento degli obiettivi prefissi dal presente regolamento ed a mente dell’art. 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, la gestione e’ affidata in via preferenziale a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., società ed associazioni sportive dilettantistiche affiliate a Federazioni Sportive Nazionali riconosciute dal C.O.N.I., enti di promozione sportiva, ciò al fine di promuovere lo sport dilettantistico agonistico per il suo valore sociale. Ai fini della programmazione delle attività sportive dislocate sul territorio, nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della esperienza territoriale maturata per non disperdere il patrimonio sportivo insistente sul territorio.

3. Oltre al criterio di cui al comma che precede nella assegnazione degli impianti si deve tenere conto della presenza nella compagine associativa dell’ente candidato, di personale qualificato che ha conseguito un titolo presso le competenti Università di scienze motorie o equipollenti.

4. Ove vi sia più di un soggetto interessato, il Comune di Napoli attiva, nel rispetto della vigente normativa, idonea procedura selettiva sulla base dei seguenti ulteriori criteri ispirati:

a) alla promozione ed alla valorizzazione della pratica sportiva:

b) alla valorizzazione delle società sportive che operano nel territorio ove insiste l’impianto;

c) all’incentivazione di forme aggregate di gestione tra le società sportive.

5. Le modalità di gestione ed utilizzo dell’impianto sono disciplinate da una convenzione contenente l’indicazione dei reciproci impegni con durata non superiore a 10 anni, slavo diversa determinazione, non rinnovabile tacitamente. Pertanto, alla scadenza della convenzione l’impianto dovrà essere rimesso in assegnazione secondo i principi sopra enunciati ed alla bando potrà partecipare anche lo stesso concessionario a cui potrà essere assegnato un punteggio specifico fondato sulla precedente gestione.

6. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

a) un eventuale canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario da determinarsi secondo la simulazione di un piano economico/finanziario che tenga conto dei costi di manutenzione e dei probabili ricavi;

b) la misura e le modalità di pagamento da parte del concessionario delle utenze e dei consumi;

c) la determinazione e la ripartizione delle spese relative alla ordinaria e straordinaria manutenzione che di preferenza dovranno essere tutte a carico del concessionario;

d) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni.

7. Il concessionario è tenuto all’organizzazione delle attività nel rispetto degli eventuali vincoli tariffari stabiliti dal Consiglio Comunale. E’ fatto obbligo al concessionario di tenere esposto e ben visibile al pubblico lo schema riassuntivo delle tariffe richieste agli utenti.

8. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sottoporre al Consiglio, relativo all’affidamento in concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) la durata della concessione;

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

e) una polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario;

f) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolata o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare anche pomeridiano  con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici delle scuole elementari e medie inferiori nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a tredici anni.

Capo IV

CONCESSIONE PER LA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

Art. 16 
MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DELLA GESTIONE ED USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI CON RILEVANZA ECONOMICA

1. La concessione a terzi della gestione ed uso degli impianti sportivi con rilevanza economica viene rilasciata nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica previste dalla normativa vigente ed in attuazione della normativa sui bandi pubblici europei.

2. La concessione di cui al comma 1 del presente articolo dovrà, in particolare, prevedere:

a) un canone da corrispondere al Comune da parte del concessionario da determinarsi secondo la simulazione di un piano economico/finanziario che tenga conto dei costi di manutenzione e dei probabili ricavi;

b) la durata della concessione;

c) una polizza fideiussoria di primaria compagnia di assicurazione a garanzia di tutti gli obblighi del concessionario ivi compreso il pagamento dei canoni per sei mesi;

d) la riserva per attività sportive e sociali promosse o patrocinate dall’Amministrazione;

e) la riserva per attività sportive agonistiche che hanno specifiche esigenze connesse all’impianto in concessione nonché particolari esigenze specifiche (per attrezzature, orari o spazi) connesse a progetti sportivi propri del Comune ovvero a rilevanza nazionale o internazionale patrocinate dal Comune stesso;

f) il pagamento da parte del concessionario di tutte le utenze e dei consumi;

g) la spettanza dei costi relativi alla ordinaria e straordinaria manutenzione a carico del concessionario;

h) le modalità di svolgimento delle attività pubblicitarie e delle sponsorizzazioni sui cui proventi è prevista una percentuale da corrispondere all’amministrazione, in tal caso senza indugio il concessionario dovrà consegnare una copia del contratto di sponsorizzazione e/o pubblicitario al Comune.

3. La Giunta Comunale approva lo schema tipo di convenzione, da sottoporre al Consiglio Comunale, relativa alla concessione di cui al comma 1 del presente articolo e provvede a definire, in particolare:

a) l’individuazione e la suddivisione degli oneri gestionali tra Comune e concessionario;

b) gli indicatori di efficienza gestionale;

c) la durata della concessione;

d) le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, specificandone la natura esclusiva o non esclusiva;

f) le clausole sociali previste in favore delle classi svantaggiate garantendo un minimo di ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolate o gratuita, disponendo in ogni caso l’obbligo per il concessionario di consentire l’uso gratuito da parte degli istituti scolastici pubblici, elementari, medie e superiori, che ne facessero richiesta, in orario curricolare anche pomeridiano, con l’obbligo, inoltre, di prevedere tariffe agevolate per gli studenti degli istituti scolastici stessi nonché, previo specifici accordi, la gratuità dei corsi di pratica sportiva per i bambini di età fino a tredici anni.

Capo V

CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E PER LA GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

Art. 17
 MODALITÀ PER LA CONCESSIONE A TERZI DI COSTRUZIONE E GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1 Le modalità per la concessione a terzi di costruzione e gestione degli impianti sportivi vengono disciplinate dalla normativa vigente in materia di opere pubbliche.

2. La Giunta Comunale approva il relativo schema di convenzione per la costruzione e gestione degli impianti.

Capo VI

Art. 18 
REVOCA DELLE CONCESSIONI

1. A seguito di gravi violazioni delle disposizioni contenute nel presente regolamento o nella convenzione sottoscritta, il Comune ha la facoltà di revocare la relativa concessione, senza possibilità per il concessionario di richiedere alcun indennizzo.

2. Il Comune ha, in particolare, facoltà di revocare la relativa concessione quando:

a) la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti;

b) i pagamenti delle utenze sono effettuati dal concessionario con ritardi superiori a tre mesi;

c) le spese e le relative opere di manutenzione ordinaria e straordinaria non sono effettuate secondo quanto convenuto.

3. Il Comune, fatta salva l’ipotesi di cui al precedente articolo 15, si riserva, inoltre, la più ampia facoltà di revocare o sospenderne l’efficacia, in tutto o in parte, della concessione per motivi di pubblico interesse, senza che il concessionario nulla possa eccepire o pretendere a qualsiasi titolo e/o ragione.

TITOLO III
 DISCIPLINA ECONOMICA E DURATA DELLE CONCESSIONI

Art. 19
 TARIFFE PER L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI

1. Per l’uso degli impianti sportivi comunali è dovuto, da parte degli utenti, il pagamento delle tariffe determinate dal Consiglio Comunale secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 1, lett. b) del presente regolamento.

2. Per le ipotesi di impianti sportivi concessi in gestione ed uso a terzi, la tariffa per l’uso dovuta dall’utente è pagata direttamente al concessionario della gestione.

Art. 20 
CANONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere al Comune un canone il cui importo è determinato con apposito atto del Consiglio Comunale in base alla tipologia ed all’importanza dell’impianto da affidarsi.

2.- Il canone per l’uso temporaneo non inferiore al mese e non superiore all’anno è mensile ed è determinato, secondo le modalità di cui al presente regolamento, dal Consiglio Comunale.

3.- Il canone per la concessione la gestione e l’uso esclusivo o non esclusivo degli impianti sportivi superiore all’anno è annuale, è pagato in ratei anticipati mensili ed è determinato secondo le modalità di cui al presente regolamento, dal Consiglio Comunale.

4. Al fine di promuovere la pratica dello sport agonistico dilettantistico, ed al fine di premiare le associazioni sportive che svolgono tale attività, il canone determinato dall’amministrazione sarà decurtato del 15% nel caso di vittoria di un titolo di Campione d’Italia da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 30 % nel caso di vittoria di un titolo europeo, da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione, del 40% nel caso di vittoria di un titolo mondiale o di una medaglia d’argento o di bronzo in una competizione Olimpionica, da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione e con l’ esonero totale dal pagamento del canone per un solo anno nel caso di vittoria di un oro olimpico da parte di un atleta tesserato da almeno 2 anni con l’associazione concessionaria. Godrà, altresì, di una riduzione del 30% del canone annuo anche l’associazione o società sportiva dilettantistica concessionaria che si dovesse classificare al primo posto in un campionato nazionale. Ai fini del presente comma si considerano titoli validi quelli conquistati in manifestazioni sportive organizzate dal C.O.N.I. ed in campo internazionale dal C.I.O. Le riduzioni nell’anno non sono cumulabili e l’associazione sportiva concessionaria, nell’anno, potrà godere della riduzione più vantaggiosa in caso di contemporanea presenza di titoli idonei.

Art. 21
 DURATA DELLE CONCESSIONI

1. La durata delle concessioni disciplinate dal presente regolamento, ad eccezione delle concessioni d’uso temporaneo per singole manifestazioni o comunque inferiori all’anno, è di norma pari ad anni 10 (dieci), fatta salva diversa volontà da deliberarsi con relativo provvedimento del Consiglio Comunale.

Art. 22 Divieto di introduzione di animali

1. Negli impianti sportivi di regola non possono essere introdotti animali, salvo autorizzazione del dirigente o funzionario competente addetto alla gestione che ne assume la responsabilità insieme al proprietario dell’animale. Tale autorizzazione non è richiesta per i cani guida e per quelli usati per pubblica sicurezza.

Titolo IV Palestre Scolastiche

ART. 23 Uso delle palestre, aree di gioco e degli impianti scolastici comunali.

  1. In applicazione dell’art. 90, 25° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289 le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici, compatibilmente con le esigenze dell’attività’ didattica e delle attività sportive della scuola, comprese quelle extracurriculari organizzate dalla scuola stessa, devono essere posti a disposizione: delle Federazioni Sportive affiliate al CONI, a società, associazioni sportive dilettantistiche o enti di propaganda sportiva, aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l’istituto scolastico o in comuni confinanti.
  2. Il Comune o la Municipalità competente deve, in ogni caso, garantire lo svolgimento di attività formative e motorie, curriculari ed extracurriculari all’utenza delle istituzioni scolastiche prive, anche solo temporaneamente, di palestra. A tal fine, nei casi di necessità, il Comune o la Municipalità competente può revocare le eventuali concessioni a terzi di palestre scolastiche o di impianti sportivi. L’utilizzazione congiunta della stessa palestra scolastica da parte di più scuole è disciplinata da convenzione stipulata tra i Dirigenti Scolastici interessati e sottoscritta dal Dirigente responsabile della Gestione Impianti Sportivi del Comune, per quanto di rispettiva competenza.
  3. Per quanto non espressamente derogato, per la assegnazione, l’uso e la gestione dei degli impianti sportivi interni agli edifici scolastici si applicano le norme del presente regolamento compatibilmente con la vigente disciplina scolastica, garantendo la imparzialità nell’assegnazione ed il buon andamento della gestione degli impianti delle aree di gioco e delle palestre scolastiche.
  4. Di norma, la durata delle convenzioni relative agli impianti di cui al presente articolo è di cinque anni senza possibilità di proroga tacita, salva diversa determinazione del Comune da adottare con apposita deliberazione consiliare, vincolante per tutte le Municipalità.

Art. 24 Competenza dei Consigli d’Istituto

1.- Il consiglio d’Istituto è l’ organo competente, ai sensi dell’art. 33 comma 2 del Decreto Interministeriale n. 44 del 01.02.2001, alla determinazione dei criteri e dei limiti per l’utilizzazione dei locali, beni o siti annessi all’istituzione scolastica, da parte di soggetti terzi, per la conseguente attività negoziale di competenza del dirigente scolastico. Ai fini dell’affidamento degli impianti sportivi scolastici di cui al presente titolo IV, è richiesto ai Consigli d’Istituto di consentire, il più ampio funzionamento delle strutture scolastiche a beneficio dei cittadini ed utenti. Pertanto, nell’ambito dei propri  Regolamenti Interni i Consigli d’Istituto, espliciteranno, le modalità di esercizio del diritto di utilizzo dell’impianto, il calendario delle disponibilità e le clausole sociali richieste  in favore delle classi svantaggiate allo scopo di garantire un congruo numero di  ingressi e/o di iscrizioni ai corsi di pratica sportiva agevolate o gratuita. I Consigli d’Istituto che non consentono l’uso degli impianti scolastici devono adeguatamente motivare la decisione negativa che dovrà essere inviata senza indugio alla competente Municipalità, al Servizio Gestione Impianti Sportivi ed al Presidente della Commissione Consiliare permanente impianti sportivi del Comune affinché ne prendano cognizioni e ne valutino la fondatezza secondo i criteri ed i principi enunciati dall’art.  90, 25° comma, legge 27 dicembre 2002, n. 289.

2.- La concessione in uso delle palestre scolastiche è disposta dal Comune, attraverso le Municipalità, previo assenso obbligatorio e vincolante dei Consigli d’Istituto, sui criteri di cui al precedente comma 1, ed è limitata alle attività ludiche e sportive anche agonistiche. Allo scopo si procede ad acquisire da parte delle istituzioni scolastiche il calendario delle disponibilità,  entro il 30 gennaio dell’anno scolastico precedente a quello cui si riferisce la concessione. Il Comune annualmente effettua una ricognizione per censire le strutture disponibili da concedere in utilizzo.

3.- L’affidamento in concessione degli impianti sportivi scolastici avviene a cura della Municipalità competente previa attivazione di procedimento di evidenza pubblica, a mezzo pubblicazione di un avviso presso l’Albo pretorio del Comune e sul sito internet della singola Istituzione scolastica riportante l’elenco  delle sedi scolastiche e dei rispettivi orari e giorni disponibili per l’utilizzo, distinto per ogni singola Municipalità.

4.- L’istanza deve essere presentata all’Istituto Scolastico, alla Municipalità competente ed all’Ufficio Gestione Impianti Sportivi del Comune di Napoli.

5.- Alla domanda dovranno essere allegati tutti i documenti richiesti dal bando o dall’atto di avviso che è redatto a cura della Municipalità.

6.- Ogni soggetto interessato può presentare la propria candidatura anche per più di una palestra scolastica dovendo però all’esito dell’aggiudicazione optare per un solo impianto.

7.- La municipalità procede a valutare le istanze pervenute e a stilare una graduatoria per l’assegnazione congiuntamente al Dirigente Scolastico o un suo delegato.

Art. 25 Criteri di aggiudicazione.

1.- La competente Municipalità congiuntamente al Dirigente Scolastico, una volta acquisito il parere positivo dell’ente scolastico procede all’individuazione dei soggetti a cui affidare l’impianto secondo i seguenti criteri di preferenza e valutando la migliore offerta formativa/gestionale/sportiva:

1) Istituzioni scolastiche, per attività ludico sportive extracurricolari;

2) Associazioni e/o Società sportive dilettantistiche di alunni e  genitori affiliati a federazioni sportive;

3) Federazioni, associazioni, società sportive riconosciute dal CONI o affiliate a enti di promozione sportiva;

4) Associazioni sportive studentesche e/o gruppi sportivi scolastici;

5) Associazioni del tempo libero per l’effettuazione di attività sportive, formative, ricreative ed amatoriali;

6) Singoli cittadini limitatamente agli impianti, individuati dalla Municipalità competente, dove possono svolgersi discipline sportive di tipo esclusivamente individuale.

2.- La competente Municipalità, unitamente all’istituto scolastico vigila sul corretto utilizzo e la buona conservazione degli impianti sportivi nell’ambito delle proprie competenze.

3.- I poteri di vigilanza e controllo di cui al punto precedente non implicano, in alcun modo, la responsabilità dell’istituzione Scolastica nell’uso dell’impianto sportivo, delle attrezzature e degli accessori relativi, che ricade sempre ed esclusivamente sui concessionari, vincolati al rispetto delle norme in materia di Sicurezza

4.- Il concessionario d’uso è tenuto al corretto utilizzo dell’impianto nel rispetto della vigente normativa e di tutte le norme contenute nel presente regolamento, ivi comprese quelle sanitarie e di controllo della compatibilità dell’attività sportiva e/o ludica con lo stato di salute dell’utente non assumendo l’amministrazione alcuna responsabilità. Il concessionario è tenuto a munirsi di apposita polizza assicurativa per i danni a cose ed a terzi.

5.- Il concessionario d’uso è tenuto al pagamento proporzionale di tutte le utenze e dei consumi come stabilito nel bando.

6.- Sono altresì a carico del Concessionario le spettanze per le  spese relative alla ordinaria manutenzione degli ambienti ottenuti in concessione, nonché dell’acquisto delle attrezzature sportive, che restano a disposizione delle scuole per l’utilizzo in orario scolastico.

7.- La pulizia delle palestre dovrà essere garantita dal concessionario che, all’atto della domanda di concessione, dovrà indicare il nominativo dell’addetto ed il responsabile della custodia.

TITOLO V CONTRIBUTI IN FAVORE DELLO SPORT

Art. 26 Fondo di promozione sportiva.

1. Al fine di agevolare la pratica sportiva agonistica dilettantistica, nella programmazione economico finanziaria e secondo le disponibilità di bilancio, il Comune di Napoli è tenuto a stanziare un Fondo di Promozione Sportiva, volto a sostenere la partecipazione degli atleti napoletani alle competizioni nazionali.

2. Il Fondo di Promozione Sportiva di cui al comma che precede sarà utilizzato esclusivamente per il rimborso delle spese sostenute dalle associazioni e società sportive dilettantistiche per il trasporto, il vitto e l’alloggio per ogni atleta partecipante che si classifichi nei primi 5 posti ai Campionati Italiani organizzati da Federazioni Sportive riconosciute dal C.O.N.I.

3. A tal fine ogni associazione o società sportiva dilettantistica avrà diritto, fino ad esaurimento della provvista messa a disposizione del Fondo di Promozione Sportiva, e secondo l’ordine delle richieste, alla corresponsione di una diaria giornaliera non superiore ad €. 100,00 (cento) per ogni atleta utilmente classificato e previa esibizione della documentazione fiscale.

TITOLO VI DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 27 
ENTRATA IN VIGORE ED ABROGAZIONE DI NORME

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

2. All’entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto da esso previsto e, in particolare, il regolamento d’uso degli impianti sportivi approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 280 del 23 settembre 1997.

Art. 28 NORME TRANSITORIE

1. Restano in vigore le convenzioni in corso alla data della entrata in vigore del presente regolamento alle condizioni e secondo i tempi nelle stesse stabilite.

2. Resta, altresì, in vigore il tariffario per l’uso degli impianti sportivi comunali deliberato dal Consiglio Comunale sino a quando non si provveda a modificarlo.

Mediazione obbligatoria: Ricordiamoci di questi parlamentari e di questi partiti

Questi gli onorevoli parlamentari che, infischiandosene di una pronuncia della Corte Costituzionale, che non è stata ancora depositata con la motivazione, hanno presentato emendamenti per la reintroduzione della obbligatorietà della mediazione come presupposto legale per proporre un’azione civile in giudizio:

Come cittadino ed avvocato senza tema di smentita posso dire che la mediazione obbligatoria è un inutile aggravio di costi per i cittadini. Il paradosso è che nelle cause di lavoro l’esperienza è stata fatta e si è potuto verificare che è stata assolutamente fallimentare tanto che con le riforme è stata eliminata. Non si comprende quindi come possa funzionare nelle altre materie civilistiche. Ricordiamoci di queste facce e dei partiti che essi rappresentano perché questi sono il male della società e spero che verranno estirpati dal parlamento con le prossime elezioni. Non si è ancora compreso che chi siede negli scranni delle istituzioni deve fare l’interesse pubblico e deve servire lo stato non è possibile accontentare gruppi di potere a scapito dell’interesse generale. Ricordiamoci di queste facce e di questi partiti!

Ecco le e-mail di alcuni senatori inviate un messaggio o anche il link di quest’articolo facciamoci sentire:

‘on.filippo.berselli@studioberselli.com’; ‘berselli_f@posta.senato.it’; ‘centaro_r@posta.senato.it’; ‘maritati_a@posta.senato.it’; ‘chiurazzi_c@posta.senato.it’; ‘alberticasellati_m@posta.senato.it’; ‘allegrini_l@posta.senato.it’; ‘lauraallegrini@gmail.com’; ‘balboni_a@posta.senato.it’; ‘bricolo_f@posta.senato.it’; ‘bruno_f@posta.senato.it’; ‘caliendo_g@posta.senato.it’; ‘cardiello_f@posta.senato.it’; ‘carofiglio_g@posta.senato.it’; ‘casson_f@posta.senato.it’; ‘dalia_g@posta.senato.it’; ‘dambrosio_g@posta.senato.it’; ‘dellamonica_s@posta.senato.it’; ‘delpennino_a@posta.senato.it’; ‘divina_s@posta.senato.it’; ‘info@studioeccher.it’; ‘galperti_g@posta.senato.it’; ‘giovanardi_c@posta.senato.it’; ‘ligotti_l@posta.senato.it’; ‘mugnai_f@posta.senato.it’; ‘info@francomugnai.it’; ‘perduca_m@posta.senato.it’; ‘serra_a@posta.senato.it’; ‘valentino_g@posta.senato.it’; ‘cursi_c@posta.senato.it’; ‘garraffa_c@posta.senato.it’; ‘ciarrapico_g@posta.senato.it’; ‘bugnano_p@posta.senato.it’; ‘a.paravia@antonioparavia.it’; ‘paravia_a@posta.senato.it’; ‘armato_t@posta.senato.it’; ‘bubbico_f@posta.senato.it’; ‘cagnin_l@posta.senato.it’; ‘caselli_e@posta.senato.it’; ‘casoli_f@posta.senato.it’; ‘f.casoli@elica.com’; ‘desena_l@posta.senato.it’; ‘fioroni_a@posta.senato.it’; ‘info@annaritafioroni.it’; ‘izzo_c@posta.senato.it’; ‘latorre_n@posta.senato.it’; ‘messina_a@posta.senato.it’; ‘musso_e@posta.senato.it’; ‘piccone_f@posta.senato.it’; ‘piscitelli_s@posta.senato.it’; ‘rossi_n@posta.senato.it’; ‘sangalli_g@posta.senato.it’; ‘strano_a@posta.senato.it’; ‘tomaselli_s@posta.senato.it’; ‘vicari_s@posta.senato.it’

Siti di interesse: L’altra pagineAltalexdiritto.itpronti a conciliare: i favorevoli

Indegnità dei partiti e la deriva autoritaria

Dopo le case di Di Pietro e gli scandali delle regioni, ieri (18.11.2012) Report ha aperto uno squarcio sui fondi dei gruppi parlamentari (clikka per vedere il servizio). Diverse decine di milioni di euro (circa 70), che per la mancanza di una disposizione regolamentare, secondo il presidente Fini, non sarebbero rendicontabili. La cosa mi fa, ovviamente schifo! Credo che dai principi generali del nostro ordinamento si possa desumere che ogni qualvolta si spendano soldi pubblici i cittadini hanno il pieno diritto di averne conto e ragione. Questa è una ulteriore pietra che casca addosso alla casta dei partiti politici pregiudicandone la loro credibilità allo stato assolutamente ai minimi termini. La cosa mi preoccupa non poco perché a fronte di tale stato può avanzare qualunque cosa dietro il paravento del cambiamento. Va di moda, infatti, la partecipazione e nuove forme di democrazia, ma posso dire con cognizione di causa che esse sono utopie a bordo delle quali, la storia ci ha insegnato, spesso si trasporta l’autoritarismo. Il compito a cui hanno abdicato i partiti era quello di selezionare una classe dirigente degna e competente ed invece abbiamo una classe dirigente indegna ed incompetente. Nascondersi dietro il paravento del “decidiamo tutti i cittadini insieme” facendo appello alla società civile è pericolosissimo. Io ogni qualvolta ho cercato di condividere una delibera appena appena più complessa ho avuto una risposta assolutamente limitata. Pochi sono i cittadini che hanno la possibilità di leggere e di comprendere a pieno ciò che si nasconde dietro un comma o una decisione, e dire di aver preso una decisione partecipata spesso cela solo una scusa per decidere da solo o con l’accordo di pochi “interessati”. La verità è che occorrerebbe un gruppo dirigente in grado di prendere il meglio dalla società civile e dai partiti cercando di avvicinare i cittadini alla politica, ma saranno in grado i partiti da fare questo? La storia insegna! La crisi in Grecia ha partorito Alba Dorata! Sono rimasto impressionato dal testo tratto dal Main Kampf di Adolf Hitler sulla indegnità dei parlamentari che all’epoca portò al nazismo:

Tutte le mattine, il rappresentante del popolo arriva sino alla sede del Parlamento; se non entra, riesce ad arrivare perlomeno in anticamera dove viene affisso l’elenco dei parlamentari presenti: è su questo elenco, che il nostro, servendo la Nazione, scrive il proprio nome, ed è per questa fatica enorme, giornaliera, che incassa un profumato indennizzo. Passati quattro anni, o avvicinandosi sempre più lo scioglimento della Camera, detti signori vengono sollecitati da un impulso irrefrenabile, al pari della larva che è destinata a trasformarsi in farfalla, codesti vermi di parlamento abbandonano così il rifugio comune e volano fuori, dal popolo. Ricominciano nuovamente a parlare agli elettori narrando loro come siano ostinati gli altri, e di come essi abbiano invece duramente lavorato; succede invece che il popolo, questa massa d’ingrati, invece di applausi lancia sul loro viso insulti e urla piene di odio. In genere se l’ingratitudine popolare tocca livelli molto alti tocca rimediare con l’unico toccasana possibile; migliorare ancora i programmi. Perciò la commissione si rinnova e risorge, dando di nuovo vita all’eterno inganno. Conoscendo bene la testarda idiozia dell’umanità intera non dobbiamo poi stupirci dei risultati. È così che il gregge del proletariato e della borghesia rientra nella stalla, tenuto per mano dal nuovo, invitante programma e dalla stanga, pronto a rieleggere coloro che lo hanno ingannato. Con questo, l’uomo delegato dal popolo a rappresentarlo si ritrasforma nelle vesti del verme di parlamento, e riprende nuovamente a nutrirsi con le fronde dell’albero statale, per iniziare nuovamente il ciclo quattro anni dopo, mutarsi cioè di nuovo in farfalla“.

Asili Maestre e Direttore Generale del Comune di Napoli

 Il 14 novembre scorso ho scritto della questione delle Maestre e Refezione Scolastica (clikka), oggi (17.11.2012) su Il Mattino di Napoli leggo di questa presunta “querelle” tra il Sindaco ed il Direttore Generale poiché quest’ultima si rifiuterebbe di firmare i contratti di assunzione delle Maestre degli asili nidi comunali per presunte responsabilità contabili. Ho già espresso il mio pensiero sulla questione ma credo che a questo punto occorra una presa di coscienza da parte della classe politica. Sono fermamente convinto che la scuola sia un bene primario collettivo che supera o meglio deve superare ogni timore di responsabilità. Ho la fortuna di avere i figli ancora in età scolare e quindi conosco bene il problema e per questo mi sento di poter dire che non ci sono patti di stabilità che tengano né che passino sulla testa dei nostri figli mortificando il futuro di questo paese. Spero che la classe politica di questa città presente nelle altre istituzioni assuma, ove ve ne fosse bisogno, chiare posizioni a favore della continuità del sistema scolastico. Non posso pensare che, mentre gli obiettivi primari dell’Europa 2020 sono istruzione e cultura, a Napoli proprio su questo punto si neghi il diritto all’istruzione ai bambini!

Da il Mattino di Napoli del 17.11.2012 Luigi Roano

La vicenda del contratto alle maestre potrebbe fare una prima vittima illustre a Palazzo san Giacomo, il direttore generale Silvana Riccio e capo del personale. Il braccio di ferro con il sindaco Luigi de Magistris dura da settimane ma ora il primo cittadino é deciso a non aspettare più.
Il motivo del contendere è presto detto. De Magistris vuole firmare il contratto per le 300 maestre e far partire lunedì oltre la refezione anche il tempo pieno. La Riccio non vuole firmare la delibera perché significa disattendere il patto di stabilità. Si ricorderà l’epurazione di un centinaio di dirigenti e dipendenti di un paio di mesi fa perché il rapporto tra spesa corrente e monte stipendi supera il 50 per cento. Motivo di scontro già fra la Riccio e l’ex assessore Riccardo Realfonzo. Ebbene con l’immissione in ruolo delle 300 maestre questo rapporto andrebbe a farsi benedire nonostante le epurazioni.
Più concretamente chi firma questo atto potrebbe in un futuro prossimo dovere dare spiegazioni alla magistratura contabile. Il sindaco è disposto a correre il rischio e ha acquisito in un passato recente pareri di autorevoli studiosi che darebbero i via libera all’operazione, la Riccio no. 
La bufera è scoppiata ieri sera quando il sindaco ben dopo le 21 ha convocato una giunta e la conferenza dei capigruppo. Mosse che di solito si fanno quando in ballo ci sono da comunicare decisioni importanti. Del resto la questione della refezione e delle maestre é una vicenda che sta avvelenando non poco il clima politico a Palazzo San Giacomo. Un discussione portata avanti fino a tarda dove si é discusso approfonditamente sull’argomento. Al momento si sta cercando di trovare una mediazione fra le parti. Del resto la Riccio è una personalità scelta dal sindaco, un prefetto di ferro che viene dal ministero e che si sta spendendo molto per la città e per questa amministrazione. Le sue consulenze romane, diciamo così sono molto preziose anche se i risultati dipendono poi dalla politica. I riferimento è al famigerato decreto cosiddetto salva-Comuni. Ma il tema delle maestre non può essere più rinviato, questione politica ma anche di sostanza si tratta di posti di lavoro e soprattutto del futuro delle generazioni, con la scuola non si scherza. Un primo passo in avanti sarà la refezione che da lunedì sarà operativa quello successivo deve essere, per il sindaco, il contratto delle maestre.
Intanto dalla settimana prossima scatta il servizio mensa in sei sulle dieci Municipalità per gli alunni delle scuole statali. Non così per quelle comunali per le quali è in corso il braccio di ferro tra il sindaco e il suo direttore generale.

Raccolta Olio Vegetale Esausto

Leggo da un post di Mariano Peluso consigliere del M5S della V Municipalità del Comune di Napoli e prendo spunto per la seguente proposta di delibera di indirizzo al Consiglio Comunale. Il testo è quello di una proposta del Consigliere Peluso (credo) che ho adattato. Come sempre attendo eventuali osservazioni e proposte per poi depositare l’atto in settimana.

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO

ai sensi dell’art. art. 42 e s.s. del T.U.E.L. e dell’art. 54 del

Regolamento del Consiglio Comunale

per la istituzione di servizio di raccolta di olio esausto da cucina sul territorio cittadino

Premesso che:

1.- In Italia vengono, ogni anno, immessi al consumo (direttamente come olio alimentare o perché presente in altri alimenti) 1.400.000.000 di chili (1.400.000 ton) di olio vegetale per un consumo medio pro capite di circa 25 Kg. annui (fonte Ministero della Sanità). Di questa quantità si stima un residuo non utilizzato pari a circa il 20%;

2.- oltre 280 milioni di chili (280 mila ton.) di olio vegetale usato, pari a circa 5 Kg. a cittadino ogni anno viene immesso nell’ambiente, in gran parte sotto forma di residuo di fritture e quindi “ricco” di sostanze inquinanti;

3.- nel territorio di Napoli, di circa 957.000 abitanti, su un consumo residuo di 5 kg pro capite annui valutate in € 0,50 a chilo, produrrebbe un totale di 4.785.000 kg annui, pari ad un’entrata di  € 2.392.500.

4.- Diversi sono i lavori sperimentali di ricercatori italiani e stranieri volti a studiare la dinamica delle reazioni sia termiche che ossidative e la qualità e quantità delle sostanze più o meno tossiche che si producono durante la frittura dei cibi. L’olio vegetale, infatti, portato alle alte temperature necessarie alla frittura, modifica la sua struttura. Una complessa serie di reazioni conducono alla formazione di numerosi prodotti di ossidazione e un gran numero di prodotti di decomposizione sia volatili che non volatili. I prodotti volatili vengono perduti durante la frittura, quelli non volatili si accumulano nell’olio per cui quest’ultimo dopo un certo numero di riscaldamenti, lo si deve considerare deteriorato ed inquinato da sostanze derivanti dalla carbonizzazione dei residui alimentari. Le trasformazioni summenzionate hanno anche effetti percettibili come difetti nell’odore e nel sapore, imbrunimento del colore, aumento della viscosità, abbassamento del punto di fumo, formazione di schiuma, ecc. direttamente in rapporto con lo stato di degradazione dell’olio stesso. Ne deriva, quindi, una sostanza del tutto priva della originale purezza e genuinità, e che è diventata un grave pericolo se dispersa nell’ambiente. L’olio che penetra nel sottosuolo si deposita con un film sottilissimo attorno alle particelle di terra e forma così uno strato di sbarramento tra le particelle stesse, l’acqua e le radici capillari delle piante, impedendo l’assunzione delle sostanze nutritive. Peraltro se l’olio raggiunge le specchio della falda freatica forma sopra lo stesso uno strato con spessore 3-5 cm. che si sposta con la falda verso valle; in tal modo può raggiungere pozzi di acqua potabile anche molto lontani, rendendoli inutilizzabili; infatti un litro d’olio mescolato a un milione di litri d’acqua basta per alterare il gusto in limiti incompatibili con la potabilità. L’olio che invece raggiunge qualsiasi specchio d’acqua superficiale può andare a formare una sottile pellicola impermeabile che impedisce l’ossigenazione e compromette l’esistenza della flora e della fauna. E’ stimato, infatti, che un solo chilo di olio usato è sufficiente per coprire con questa pellicola una superficie di 1000 metri quadrati.

5.- Lo smaltimento di questa enorme quantità di residuo oleoso, attraverso il sistema fognario, provoca inconvenienti anche laddove esistono impianti adeguati, perché può pregiudicare il corretto funzionamento dei depuratori, influenzando negativamente i trattamenti biologici.

6.- Solo un corretto e controllato smaltimento dell’olio vegetale usato può quindi garantire la salvaguardia dell’ambiente.

7.- Come molti altri residui anche l’olio vegetale usato può rappresentare, se raccolto in modo differenziato dagli altri rifiuti, oltre che vantaggi di carattere ambientale anche una fonte di risparmio energetico perché è possibile, dopo corretti processi di rigenerazione, un suo riutilizzo industriale.

8.- L’olio vegetale usato prodotto dagli operatori della ristorazione (ristoranti, pizzerie, mense, ecc.) non è che una parte, anche se significativa, della quantità totale, deve essere usato una sola volta e non deve essere disperso nell’ambiente attraverso le fognature. Difatti, quando viene immesso nella rete fognaria finisce inevitabilmente in un impianto di depurazione di trattamento di acque reflue che per depurare un chilogrammo di olio impiega almeno 3 Kw/h di energia. Inoltre quando tale sostanza esausta arriva negli impianti di depurazione ne influenza il trattamento biologico costringendo i gestori ad installare appositi disoleatori che producono un aumento dei costi di smaltimento.

9.- La dispersione dell’olio vegetale esausto è un potente inquinante ed occorre approntare ogni mezzo al fine di raccoglierlo presso i cittadini e gli operatori commerciali che svolgono l’attività di ristorazione e comunque di uso.

10.- Occorre, senza indugio, procedere con l’organizzazione di un servizio di raccolta capillare fin dall’ambito domestico al fine di evitare che l’olio vegetale esausto sia disperso attraverso il sistema di raccolta delle acque provvedendo anche con un’attività di informazione e di sensibilizzazione presso i cittadini.

11.- Occorre provvedere a localizzare dei siti di stoccaggio controllati presso ogni municipalità e con la collaborazione dei servizi ivi dislocati, impedendo ogni possibile confusione tra le tipologie di olio minerale e olio vegetale la cui contaminazione è causa di inutilizzabilità del residuo.

12.- E’ necessario dare il via ad un piano di raccolta organico che coinvolga tutti i cittadini, i quali attualmente, anche se armati di buon volontà, non sanno dove o come conferire la loro più o meno piccola ma significativa quantità di rifiuto.

13.-  Occorre, che il Comune di Napoli attivi un servizio minimo di raccolta degli oli esausti con la possibilità per i cittadini di conferire presso i punti di raccolta.

14.- Per l’attivazione del servizio di raccolta dell’olio vegetale esausto il Comune potrebbe anche rivolgersi al mercato attraverso la sollecitazione di una manifestazione di interesse allo svolgimento dell’attività imprenditoriale della raccolta.

15.- L’esperienza della raccolta dell’olio vegetale esausto è stata praticata nella V Municipalità su proposta del Consigliere Municipale Mariano Peluso del Movimento 5 Stelle il quale ha anche proposto l’adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione cittadina con nota del 05.11.2012 assunta al prot. N. 0842586 integralmente riportata nella presente proposta di delibera.

* * *

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del Testo Unico Enti Locali e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale, al fine di dare attuazione ai principi sopra richiamati,

propongono

al Consiglio Comunale l’adozione degli indirizzi politico amministrativi di cui alla premessa del presente atto e pertanto

delibera:

affinché il Sindaco e la Giunta nella attuazione degli indirizzi espressi adottino ogni provvedimento amministrativo affinché:

1. si definiscano le aree comunali nelle quali dislocare due contenitori di raccolta di capacità idonea dove i cittadini e gli esercenti attività imprenditoriali di ristorazione potranno conferire i propri oli usati nella cottura dei cibi;

2. di verificare la possibilità di dare mandato all’ASIA di predisporre schema di convenzione per l’affidamento del servizio di raccolta, trasporto e recupero di olio vegetale esausto dai punti di raccolta comunale;

3.- in alternativa o congiuntamente al punto che precede di verificare la possibilità, attraverso la sollecitazione di una manifestazione di interesse, allo svolgimento da parte di privati, muniti delle prescritte autorizzazioni di legge, di svolgere il servizio di installazione e fornitura di contenitori affinché si provveda allo stoccaggio ed al ritiro dell’olio esausto da cucina;

3. di provvedere all’informazione e alla comunicazione di tutta la cittadinanza dell’iniziativa del servizio di raccolta differenziata degli oli usati.

4.- di adottare ogni utile provvedimento volto all’attuazione degli indirizzi espressi con la presente delibera

5.- di dare alla emananda delibera IMMEDIATA ESEGUIBILITÀ ai sensi dell’art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000.

Napoli, 19 novembre 2012

I proponenti

…………………………….

Cons. Gennaro Esposito

 

……………………………………

Cons. Carlo Iannello

 

…………………………………

Cons. Simona Molisso

Maestre e Refezione nel Comune di Napoli

Leggo ancora oggi (14.11.2012) su la Repubblica di Napoli un’ampia pagina sul problema delle maestre che ogni anno si trovano a rinnovare il contratto di lavoro con il Comune di Napoli per far fronte a servizi scolastici delle scuole comunali. Le dipendenti in bilico sono circa 350 e comprendo l’angoscia nella quale vivono. Per far fronte al problema del superamento del patto di stabilità interno, che impedisce ogni assunzione seppure a termine, la Giunta ha adottato la  delibera 673 del 31/08/2012 (clikka) con la quale si sarebbe impegnata all’assunzione delle maestre per far fronte ad un servizio essenziale quale quello scolastico. Sta di fatto che non si è proceduto all’integrale assorbimento delle maestre che ieri hanno manifestato innanzi al Comune. Io stesso ho discusso della questione in commissione scuola e con il presidente della stessa Prof. Salvatore Pace riuscendo a capire che il problema della assunzione delle maestre è legato oltre che al patto di stabilità anche a quello della refezione scolastica che pure ha subito una battuta di arresto dovuta: i) al ritardo del bando pubblicato ad agosto scorso (mentre altri comuni già ad inizio luglio avevano provveduta); ii) alla necessità di ripubblicarlo per un errore del bando e quindi con ulteriore ritardo; iii) alla necessità per i dirigenti delle municipalità di attestare sui provvedimenti di erogazione delle somme che il pagamento sarebbe avvenuto entro 60 giorni. In poche parole una serie di inghippi burocratici che ai cittadini hanno creato non pochi disagi anche perché è a rischio il servizio e la continuità dell’istruzione. La cosa che mi ha colpito non poco è il titolo del giornale “Raccontano Bugie e ci prendono in Giro”. Al fine di fare chiarezza credo che il nocciolo del problema è la delibera 673 che ho indicato sopra nella quale si legge che il comune delibera: “Di procedere al reclutamento di personale a tempo determinato nella misura strettamente necessaria a soddisfare le esigenze di continuità dei servizi educativi della scuola dell’infanzia e degli asili nido comunali, in occasione di fattispecie caratterizzate da somma urgenza e temporaneità, nel rispetto delle risorse finanziarie disponibili e dei limiti generali di contenimento della spesa del personale…. I contratti di cui al punto 5, dovranno essere stipulati nel rispetto del principio della progressiva riduzione della spesa, ai sensi del comma 557 art. 1 della legge 296/2006 e comunque con una corrispondente riduzione proporzionale della spesa del personale in relazione ai contratti stipulati, per l’anno 2012.”  Ora confesso che la delibera l’ho studiata con un po’ di ritardo, ma comprendo che ovviamente i dirigenti, per come è scritta la delibera, avranno qualche perplessità ad assumersi la responsabilità di autorizzare la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato che possano sfondare il limite di legge mentre la delibera stessa per come era stata presentata e raccontata pareva che avesse proprio questa funzione (rassicurare i dirigenti e sollevarli dalla responsabilità) tenuto conto della natura essenziale del servizio. Spero di aver chiarito un punto e che si ponga rimedio. Io stesso che, spesso vengo indicato come un formalista ed intransigente su alcune questioni, ritengo che per questa, tenuto conto della natura del servizio e degli interessi pubblici in gioco, non avrei alcun dubbio a votare un atto che determini anche lo sfondamento di un patto di stabilità economico/finanziaria che dal punto di vista sociale non ha nulla della stabilità di cui una comunità ha bisogno!

Luci di Artista di Salerno a San Gregorio Armeno?

Leggo da il Mattino di Napoli di di oggi (10.11.2012) questo scambio tra San Gregorio Armeno ed il Sindaco De Luca di Salerno che illuminerà la storica via per Natale con le luci di artista. E’ già da qualche tempo che vado dicendo a colleghi consiglieri anche di municipalità che già avremmo dovuto avere un programma di allestimento per Napoli al fine di accogliere i turisti che sono tantissimi nelle vacanze, prevedendo non solo l’illuminazione natalizia ma anche una speciale organizzazione degli operatori ecologici ed addetti allo spazzamento che, visto il numero di visitatori, dovrebbe essere continuo. Il Natale scorso, da questo punto di vista, ho constatato con mano il fallimento, non c’era stato tempo pare, le luminarie di Via Toledo, Piazza Dante, così come pure le bancarelle di calzini e mutande di Piazza Dante e dintorni, erano assimilabili a quelle stile anni ’70 di una città di provincia dell’Est europa (senza nulla togliere alle città di provincia dell’est). Ci furono anche degli interventi in Consiglio Comunale su come era stato fatto l’allestimento (a cura e spese  della Camera di Commercio di Napoli, vado a memoria circa 2 o 3 milioni di euro) di dubbio gusto salvo nel cd. salotto buono Via Calabritto e Piazza dei Martiri ed immediate vicinanze, dove c’erano delle installazioni di miglior pregio. Io stesso l’anno scorso abbi modo di parlare con molti amici commercianti che all’ultimo avrebbero voluto anche partecipare ai costi per avere un allestimento migliore, purtroppo troppo tardi, mentre a Via Benedetto Croce, l’anno scorso, l’impegno dei commercianti riunitisi in associazione ha dato un buon risultato, per quello che era stato possibile, quando si capì che nella strada non ci avrebbe messo mano né il Comune né la Camera di Commercio e forse con il senno di poi fu una fortuna. Qualche giorno fa mi è capitato, durante una seduta di consiglio, di parlare con l’Assessore al Commercio Esposito a cui ho manifestato le mie perplessità e la mia rabbia non ancora sopita per ciò che è accaduto l’altro natale. In tale occasione ho detto chiaramente che l’allestimento delle luminarie non poteva essere lasciato alla discrezionalità della Camera di Commercio, per tutta risposta l’Assessore mi ha detto: “ma quelli ci mettono i soldi” provocando una mia reazione iraconda. Il sangue al cervello mi è salito perché tale risposta non l’accetto nel modo più assoluto non posso pensare che a Napoli comanda chi ha i soldi e quindi a causa del momento di crisi dobbiamo lasciargli fare tutto! Non posso pensare che il Comune, seppure senza soldi, non possa pretendere che l’allestimento sia idoneo e degno di una città europea. All’assessore ho chiaramente detto che tale ragionamento è inaccettabile e che se l’allestimento sarà quello dell’anno scorso meglio lasciare stare e non accettare il “dono” della Camera di Commercio! Eppure basterebbe copiare dalla vicino Salerno o meglio visto che stiamo a Napoli potremmo dire che la Camera di Commercio si dovrebbe coordinare con l’accademia di belle arti o con associazioni di artisti o con altre istituzioni deputate all’arte ed alla bellezza. Ebbene, De Luca di Salerno allestirà, con grande smacco per l’amministrazione partenopea, la strada napoletana più visitata dai turisti, ma proprio a noi ci mancano le idee? Credo che dovremmo credere di più nelle nostre risorse e nella capacità di Napoli di essere una opportunità per gli altri. Cosa questa che ovviamente ha compreso bene il buon De Luca. Perché a Napoli è tutto più difficile, sembra che le menti siano sopite da una droga, da una bile che ci annebbia il cervello e non ci consente di scegliere per il meglio …

Da il Mattino di Napoli di oggi 10.11.2012

Le Luci d’Artista di Salerno a San Gregorio Armeno. Sarà una piccola selezione della mostra d’arte luminosa en plein air ddel capoluogo campano ora inserita nel programma della 140sima Fiera di Natale ai Decumani di Napoli organizzata dall’associazione Corpo di Napoli. E oggi alle 17 il sindaco di Salerno Vincenzo De Luca parteciperà in piazza San Gaetano a Napoli all’inaugurazione dell’evento ed all’accensione delle luci. A seguire una passeggiata tra mille sorprese artigianali e gastronomiche di San Gregorio Armeno con le botteghe dove gli artisti del presepe sfoggiano la loro creatività richiamando turisti e visitatori da tutto il mondo (e dove il maestro Marco Ferrigno ha realizzato una statuetta da presepe proprio in onore di De Luca). Visitatori che potranno ammirare anche le Luci d’Artista di Salerno in un sinergia promozionale di tutto il territorio già registrata negli anni passati e sancita ancor più da questo gemellaggio culturale nel segno della tradizione natalizia e della luce. Mentre alle 16.30 nel Duomo di Napoli si svolgerà la benedizione del Presepe Dipinto del maestro salernitano Mario Carotenuto.

L’antipolitica dei politici

L’articolo di Rizzo sul corsera di oggi (07.11.2012) riapre una discussione che per me non è mai finita: le nomine dei politici che spesso sono dettate da ragioni di partito o con l’attuale sistema elettorale maggioritario, da simpatie del “vincitore”, senza che vi sia la preoccupazione di nominare la donna o l’uomo giusto al posto giusto. Io al Comune di Napoli nella mia qualità di consigliere ho proposto un regolamento sulle nomine il 3 giugno 2012 che giace nei cassetti e pare che non sia di interesse per nessuno (per visualizzarlo clikka).

Sono poi tornato sul punto con altri miei interventi che è facile rinvenire anche su questo blog ed oggi che ci avviamo ad un cambio epocale della politica non so se positivo o negativo (più la seconda che ho detto) nessuno ci pensa. Tutti dicono che Grillo è l’antipolitica ma forse sarebbe il caso di dire che noi in parlamento e nelle istituzioni amministrate nel modo “classico”, in barba ad ogni forma di partecipazione e di condivisione del potere abbiamo l’antipolitica della antipolitica di Grillo. Se da un lato infatti c’è Grillo accusato di antipolitica perché il suo obiettivo è demolire il sistema politico, dall’altro ci sono i politici che siedono sulle grasse sedie delle istituzioni che amministrano che sono anch’essi rappresentanti dell’antipolitica perché hanno una concezione assolutamente individualistica del potere e che merge immediatamente nel momento in cui si deve fare una nomina: non il più bravo ma quello che sta dalla mia parte ed accresce il mio potere personale, alla faccia della condivisione del potere!!!

dal corsera del 7 novembre 2012 Sergio Rizzo:

Nel nostro magnifico Paese dei Paradossi accade che una legge fatta per punire gli amministratori responsabili di aver causato un dissesto finisca per caricare sulle spalle di tutti i cittadini italiani, indifferentemente, il peso di quei dissesti.
Siamo certi che qualcuno, purtroppo, si dovrà far carico di mettere rimedio a situazioni come quelle di Napoli o Alessandria. Toccherà ai napoletani e agli alessandrini, direte. Ma non sappiamo nemmeno se sia giusto che debbano pagare tutti i napoletani o tutti gli alessandrini. Così come non sarebbe probabilmente corretto addossare esclusivamente agli abitanti delle Regioni nei guai con la sanità il costo del risanamento: costretti a pagare molto più cari servizi molto più scadenti. Ma se sia ragionevole mettere sul conto di ogni contribuente gli effetti di clamorosi errori (nella migliore delle ipotesi) di sciagurate scelte politiche, è una domanda assolutamente fondata. E non è l’unico interrogativo, questo, che ci tormenta da un bel pezzo.
Quanto si potrà andare avanti ancora nell’affidare compiti gestionali delicati in amministrazioni locali o aziende pubbliche a persone incapaci (quando non disoneste) soltanto per ragioni di equilibri politici o di partito, se non addirittura di interessi personali? Salvo poi lasciare in eredità ai successori, e soprattutto ai cittadini, immani disastri?
Questo è il punto: gestire i conti di una città, piccola o grande che sia, è difficile. È necessario che chi ha questo compito venga scelto sulla base delle capacità e della rettitudine morale. Ricorrendo magari per determinati incarichi a selezioni pubbliche e trasparenti. Si assiste invece alla nomina di assessori incompetenti ma potentissimi nel loro partito o nella loro corrente, di direttori delle aziende sanitarie impreparati ma fedelissimi al boss politico locale, di amministratori delegati privi di alcuna esperienza ma affidabilissimi quando si tratta di piazzare amici e parenti di sindaci e sindacalisti. Né risulta che un solo amministratore abbia subito una sanzione commisurata al grave dissesto causato. Il contrario: il responsabile è stato quasi sempre premiato politicamente. Magari spedito in Senato, dopo aver lasciato al municipio un buco da centinaia di milioni che tutti gli italiani hanno poi dovuto pagare. Anche questo è successo.

Il PesceCAAN – la delocalizzazione del mercato Ittico

4500-mercatoIn seguito ad una ordinanza del Sindaco di Napoli domani (06.11.2012) il mercato ittico sito a Napoli Est in Piazza Duca degli Abruzzi, in un fabbricato del 1935 realizzato su progetto di Luigi Cosenza dovrebbe spostarsi al Centro Agroalimentare di Volla, realizzato con fondi pubblici in seguito ad un accordo di programma delle precedenti amministrazioni Bassolino/Iervolino. Oggi il nodo del pesce è arrivato al pettine e gli operatori commerciali sono una settimana che passano da un ufficio all’altro del Comune di Napoli manifestando le loro ragioni a consiglieri di ogni schieramento ed assessori. Io ci ho parlato un paio di volte con una rappresentanza abbastanza nutrita. I termini della questione che ho appreso dagli stessi grossisti del pesce sono che il mercato ha un fatturato annuo di circa 250 milioni di euro, che si avvicina il Natale, che sarebbero a rischio circa 400 posti di lavoro perché la delocalizzazione a Volla non può avvenire all’improvviso. Ho parlato con persone ragionevoli venerdì scorso ed ho manifestato il mio pensiero dicendo che la delocalizzazione di una realtà di queste dimensioni andrebbe contrattata ad un tavolo. Oggi (05.11.2012) in consiglio Comunale è stato votato un invito all’amministrazione a concedere una proroga e sopratutto di instaurare immediatamente un tavolo che porti ad una delocalizzazione con tempi concordati. L’Ordine del Giorno è passato con la precisaizone dell’Amministrazione che la proroga poteva essere concessa solo fino al 13 gennaio p.v. Oggi pomeriggio ho reincontrato un gruppetto di operatori del mercato i quali mi hanno detto chiaramente che non hanno alcuna intenzione di trasferirsi a Volla che il termine del 13 gennaio servirà a questo punto solo per far fronte al Natale e che sono pronti a lasciare il fabbricato di Luigi Cosenza per recarsi altrove, ma non a Volla, con la conseguenza che subito dopo natale dovranno licenziare circa la metà dei dipendenti. Al CAAN per altro verso è necessario che si trasferiscano gli operatori dell’ittico poiché altrimenti l’ente non si regge con i costi che ha poiché l’agroalimentare non li assorbe tutti. Difatti, fino ad oggi il Centro è in perdita con dipendenti che non prendono lo stipendio da mesi. Il rischio è che fallisca la delocalizzazione. Un’altra patata bollente per questa amministrazione che è chiamata a dare risposte. Io non ho tutti gli elementi ma ad una prima impressione mi chiedo come abbiano fatto le precedenti amministrazione a pensare ad una delocalizzazione in un altro comune. Credo che le attività economiche ogni comune se le dovrebbe tenere strette. Se poi penso a San Francisco dove c’è un mercato del pesce inserito in città, dove le persone possono anche mangiare i granchi sui banconi del pesce, allora qualcosa non mi torna. Come è stato possibile pensare ad una delocalizzazione di questo tipo? e poi il mercato del pesce non sarebbe naturale che fosse vicino al mare? Intanto il problema è serio perché al CAAN è stato fatto un investimento importante ed oggi se non si sposta il mercato ittico si rischierebbe di chiudere con un danno per soldi spesi male enorme; ma c’è anche il rischio che si chiuda il fabbricato di Cosenza e le 29 aziende grossiste, o larga parte di esse, decidano di optare per altre soluzione logistiche. Qualcuno, infatti, mi ha detto che già avrebbero acquistato un capannone in zona Napoli Est dove ricollocarsi non volendo andare a Volla. Per me è tutto assolutamente allucinante da un lato credo che l’Amministrazione deve dare corso al progetto della precedente giunta, dall’altro c’è qualcosa che non mi torna perché c’è il rischio di fare un doppio danno: Chiusura del mercato ittico e chiusura del CAAN. Possibile che in dieci anni si sia pensato di dare corso alla realizzazione del CAAN senza il preventivo confronto con gli operatori commerciali, come è possibile che la politica sia potuta andare così avanti da sola senza confronto. In consiglio a dire il vero ho registrato anche un’altra tesi da parte di consiglieri di lungo corso: questi del pesce sono in affari non chiari, non sono affidabili e non se ne vogliono andare, non è possibile che non consideriamo le ragioni dei bancarellai di piazza garibaldi perché sono deboli e poi scendiamo a patti con questi che sono forti. Io a dire il vero ho semplicemente ragionato chiedendomi che a protezione dell’interesse pubblico, specialmente in questo momento di crisi, se sposto una realtà che fattura tanto devo sicuramente essere più cauto. Spero che quelli prima di me abbiano fatto bene i loro conti poiché il saldo ora lo stanno chiedono a noi ed io non ho nessuna intenzione di pagarlo se non avrò compreso bene tutto ciò che si deve capire.

Al 02:34:47 l’intervento dell’Assessore e successivamente il mio

Eppure bastava leggersi Pericle!

Qui ad Atene noi facciamo così: “… quando un cittadino si distingue allora esso sarà a preferenza di altri chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, ma come una ricompensa al merito e la povertà non costituisce un impedimento…”.

Diversamente da come facevano nella antica Grecia, noi in Italia, siccome non abbiamo imparato né capito nulla, facciamo così: Quando un cittadino si distingue perché è indagato, inquisito, immischiato, “arravogliato”, quando è privo di ogni sia pur minimo spirito di servizio e senso dello Stato, quando ha interesse solo a maturare la pensione e ad intascare indennità, gettoni di presenza, privilegi, prebende o non andare a lavoro con la scusa dell’impegno politico, quando svolge la semplice politica della affermazione di se stesso, allora è PRONTO e noi lo chiamiamo, a preferenza di altri, a servire lo Stato e le sue istituzioni.

Spero che i segretari di partito (per quelli che sono rimasti) abbiano la capacità di discernere il grano dall’oglio, i fischi dai fiaschi i diavoli dall’acqua santa, il pepe dal sale, l’olio dal vino ….

Eppure bastava leggersi Pericle oppure, per quelli che non sanno leggere, vedere il filmato di Paolo Rossi!

Andare a Roma per rappresentare Napoli

Roma si Roma no. In questi giorni ho avuto da amici, conoscenti e cittadini napoletani varie indicazioni sulla manifestazione di Roma che si è tenuta il 30 u.s. ed alla quale non me la sono sentita di non andare. Nel gruppo abbiamo discusso molto con Simona Molisso e Carlo Iannello esaminando le contrapposte posizioni che abbiamo registrato in città, tra quelli che ritenevano poco istituzionale recarsi a Roma con il cappello in mano e quelli che, invece, ritenevano legittima la gita romana facendo un ragionamento più politico su Monti e la sua azione di governo. Alla fine abbiamo deciso di andare sia perché siamo convinti che la politica di Monti non sia la miglior politica a cui possiamo aspirare, sia perché era assolutamente inutile aprire un fronte interno alla maggioranza della quale facciamo parte per aver condiviso e condividere il programma elettorale, preferendo discutere assumendo posizioni anche critiche su questioni concrete (e di ciò credo ne abbiamo dato ampia dimostrazione). Ad ogni buon conto la riflessione che vorrei fare è più ampia e si incentra proprio sulla politica del governo nazionale che secondo me è sopravvalutato anche da quella classe sociale che, seppure di sinistra, guarda alla squadra di Monti con simpatia per il semplice fatto che questi per lo meno parlano in italiano, in inglese, sono in un certo qual modo eleganti, vanno in chiesa e non si portano le minorenni a letto. Si perché a questo siamo arrivati! Non possiamo non considerare che Monti è il risultato migliore di una classe politica in pieno disfacimento morale e politico! Ma ciò è sufficiente per dire che va sostenuto ad ogni costo perché altrimenti arrivano quegli altri? Io credo di no perché l’opzione ideologica di questo governo è quella di risolvere i problemi economici del paese agli occhi dell’Europa in un braccio di ferro tra lo spread italiano e quello tedesco. Ma possiamo dire che l’Europa è solo questo? Anche a questa domanda mi sento di rispondere di no perché in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo la politica di un paese dovrebbe essere quella di dare maggiore peso politico alle istituzioni europee affinché possano adottare non solo provvedimenti volti unicamente all’equilibrio economico ma anche provvedimenti che abbiano un alto contenuto sociale e di solidarietà in un clima di reciproca fiducia. Occorre, fare dell’Europa un “corpo unico”, in grado di prendersi cura delle “regioni” maggiormente colpite dalla crisi. Non possiamo non dire che la politica di questo governo è ispirata al liberismo puro, ritenendo che il mercato abbia in se tutti gli anticorpi per trovare un equilibrio e risolvere in automatico i problemi sociali, secondo me schiacciandoli. L’effetto pratico di questa opzione è che il pubblico deve ridurre al minimo tutti i suoi margini di manovra riservando la sua attività puramente e semplicemente alla amministrazione pura ed essenziale. Tutto ciò che non è tale deve essere esternalizzato e messo sul mercato: vendita di tutto il patrimonio non utile all’amministrazione, cessione di tutte le attività che potrebbero avere un rilievo economico con cessione al mercato di tutte le imprese cd. pubbliche, da quelle che svolgono la raccolta dei rifiuti a quelle che svolgono il trasporto pubblico locale per poi arrivare anche alla scuola. Col risultato che se un’attività non è interessante per l’impresa essa non troverà imprenditori disposti ad assolverla. Il risultato per i trasporti, servizio pubblico naturalmente in rosso, sarà senz’altro l’eliminazione di quelle tratte non remunerative. Io non credo che debba essere tutto ceduto né che il liberismo sia la soluzione, del resto la condizione economica nella quale ci troviamo è dovuta al mercato che specula sulla finanza creativa senza avere un aggancio con il lavoro e la produzione di beni e servizi. Il mercato ha già dimostrato di non riuscire ad assolvere un ruolo sociale. Napoli è il banco di prova dove si scaricherà tutta la tensione sociale che la politica del governo Monti genera. Un deficit di circa un miliardo e mezzo di cui circa ottocento milioni sono solo i crediti inesigibili non più recuperabili. Il decreto 174/2012, detto “salva comuni” (per modo di dire), se da un lato conferisce al Comune la possibilità di accedere ad un finanziamento di circa cento milioni di euro, con l’opportunità di spalmare il debito in dieci anni, anziché tre e con l’obbligo di adottare una serie di misure assolutamente insostenibili per i cittadini napoletani, dall’altro introduce una serie di controlli che vanno dal maggiore potere della Corte dei Conti, alla maggiore responsabilità dei dirigenti e funzionari amministrativi, creando anche un organo indipendente nella figura del responsabile dei servizi finanziari che potrà essere rimosso solo previo parere del ministro delle finanze e dell’interno. Io per mia formazione e per la mia visione di collaborazione interistituzionale non ho nulla in contrario circa i maggiori controlli che prevede il decreto. Per me gli atti devono essere innanzitutto legittimi sia da un punto di vista amministrativo che contabile e le norme vanno applicate quando la politica si fa carico dei bisogni essenziali dei cittadini! Cosa diversa è, invece, il contenuto economico del decreto Monti che è assolutamente inconcepibile. Napoli non potrà far fronte ai bisogni primari dei cittadini, la refezione scolastica, le buche per le strade, le maestre degli asili nido e della materna, gli idonei al concorso, i bross, gli LSU, la raccolta della munnezza etc.. etc.. Monti ha la responsabilità di 60 milioni di abitanti è chiaro, ma di questi 60, un milione sono napoletani e non se ne può dimenticare! In tutto questo dove sono i parlamentari di ogni schieramento campani!

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