La proposta di Regolamento sulle Sale Gioco e Giochi Leciti

ludopatiaEra un po’ che pensavo alla necessità che il Comune di Napoli si dotasse di un regolamento per le sale da gioco. In città, infatti, proliferano i Bingo et similia e laddove c’erano i cinema, è sempre più frequente, trovarci delle sale da gioco.

In un momento di crisi il fenomeno si aggrava sempre di più ed occorre che si pongano dei freni alla diffusioni di slot machine e macchinette mangia soldi, ormai diffuse in bar, tabaccherie ed ogni tipo di locale aperto al pubblico. Il fenomeno viene definito ludopatia e si espande a macchia d’olio proprio nelle fasce sociali più deboli e culturalmente meno attrezzate.

Le direttrici che ho seguito, nella stesura del regolamento, sono state in larga misura il buon lavoro che ha fatto il comune di Genova, utilizzando a man bassa il regolamento dell’amministrazione ligure nonché i provvedimenti adottati a Milano ed a Firenze, in virtù dei quali ho inserito non solo il divieto di installare sale da gioco in prossimità di chiese, scuole impianti sportivi, in una parola i luoghi sensibili, ma anche del divieto di installare sale da gioco nel centro antico della città e nei centro storici delle periferie. Tutte soluzioni, peraltro già passate al vaglio sia della Corte di Giustizia Europea, sia del Tar Liguria e sia del TAR Toscana. Spero di aver fatto un buon lavoro di raccordo sottolinenando come nella nostra Regione Campania, come al solito caldoro ha adottato una legge il 7 agosto scorso limitandosi solo a delle enunciazioni di principio guardandosi bene dal scendere nei dettagli come, invece, ha fatto la Regione Liguria, avanti a noi anni luce con una legge regionale di tre articoli che, però, hanno posto dei paletti chiari.

La proposta è stata depositata stamane (02.12.2014), ed è stata sottoscritta da me, come primo firmatario, nonché dai consiglieri Simona Marino, Elpidio Capasso e Francesco Vernetti (Città Ideale), Vittorio Vasquez e Pietro Rinaldi (Sinistra in Movimento), David Lebro e Maria Lorenzi (la Città Campania Domani), Carmine Sgambati (NET), Antonio Borriello (PD), Antonio Luongo (IDV), Elena Coccia (FED), Salvatore Pace (gruppo misto), Domenico Palmieri (NCD) e Gaetano Troncone (IDV). In sostanza possiamo sperare che passi rapidamente al consiglio in quanto ha il sostegno di tutta la maggioranza delle forze del Consiglio Comunale nonché del Sindaco e della giunta. Questa è la politica che mi piace fatta di cose concrete e non di speculazioni tattiche.

Colgo l’occasione per ringraziare un mio omonimo, Gennaro Esposito, che mi ha sollecitato e fornito molte indicazioni anche tecniche mediante Facebook 🙂

Ecco il Parere del Segretario Generale sulla proposta (clikka)

come contrastare il gioco d’azzardo (clikka)

Le iene e la prevenzione matematica della ludopatia (clikka)

Le iene e le lobby in parlamento (clikka)

Rassegna Stampa:

Repubblica Lettera (clikka) RepubblicaNapoli (clikka) Roma (clikka)

Ecco la proposta di delibera:

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

di Regolamento Sale da Gioco e Giochi leciti

Premesso che:

1.- Anche nella città di Napoli come nel resto del Paese, si sono moltiplicate la Sale da Gioco e di Bingo ed è sempre più frequente imbattersi in locali aperti al pubblico (bar, tabaccherie, circoli privati) che, tra i vari servizi riservati alla propria clientela offrono la possibilità di giocare alle slot machines, o meglio ribattezzate, macchine mangia soldi ed altre forme di gioco d’azzardo;

2.- dalle recenti statistiche si stima che almeno il 30% della popolazione è interessata a tale tipo di gioco e che vi è un alto rischio di dipendenze dal gioco problematico, con ripercussioni, non solo sul giocatore, bensì su tutto il nucleo familiare che, nella maggior parte dei casi, vede la propria solidità familiare ed economica dissolversi in breve tempo;

3.- lo Stato spende circa 6 milioni di euro all’anno per la cura delle dipendenze da gioco patologico;

4.- la dipendenza da gioco d’azzardo è fenomeno ormai radicato nella nostra città;

5.- l’aspetto della compulsività, spinge le persone, in molti casi adolescenti, a stazionare diverse ore al giorno davanti alle slot machine;

6.- occorre disciplinare la dislocazione sul territorio delle sale da gioco prevedendo espressamente un meccanismo di controllo della attività;

7.- con delibera n. 993 del 23.12.2013 (clikka) la Giunta Comunale di Napoli ha approvato il “programma integrato finalizzato ad aumentare la consapevolezza circa i rischi connessi al gioco, ad istituire la Consulta cittadina permanente sulla dipendenza dal gioco nonché ad introdurre strumenti per proteggere i cittadini, con particolare riferimento a coloro che versano in condizione di maggiore fragilità sociale” prevedendo anche la introduzioni di limitazioni circa l’orario di apertura e circa la localizzazione sul territorio anche attraverso la predisposizione di un regolamento;

8.- la Regione Campania, con legge regionale n. 16 del 7 agosto 2014 (clikka) all’art. 1 comma 197 e ss in armonia con i principi costituzionali e nel rispetto di quanto previsto dal decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158 (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute), convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, promuove nelle competenti sedi istituzionali misure volte alla prevenzione, alla riduzione del rischio nonché al contrasto ed alla dipendenza dal Gioco d’Azzardo Patologico (GAP) anche in osservanza delle indicazioni dell’Organizzazione mondiale della sanità e della Commissione europea sui rischi del gioco d’azzardo;

9.- a mente del comma 201 della legge Regione Campania n. 16 del 07.08.2014: Al fine di perseguire le finalità di cui al comma 197 i Comuni possono dettare, nel rispetto delle pianificazioni di cui all’articolo 7, comma 10, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, (Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del paese mediante un più alto livello di tutela della salute) convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n.189, previsioni urbanistico-territoriali in ordine alla localizzazione delle sale da gioco;

10.- ai sensi dell’art. 54, comma 1, del T.U. approvato con D.L.vo 18 agosto 2000 n. 267, nel testo sostituito per effetto dell’art. 6 del D.L. 23 maggio 2008 n. 92, convertito con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della L. 24 luglio 2008 n. 125, “il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende: a) all’emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalla legge e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica; b) allo svolgimento delle funzioni affidategli dalla legge in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria; c) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l’ordine pubblico, informandone preventivamente il Prefetto” (cfr. Consiglio di Stato 01.04.2014, n. 5251);

11.- in virtù dell’art. 19, del d.P.R. n. 616/1977 sono attribuite ai comuni le funzioni di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni tra cui la licenza per sale pubbliche per biliardi o per altri giochi leciti di cui all’art. 86 del TULPS;

12.- la Corte di Giustizia UE, sez. IV, con sentenza del 19/07/2012, n. 470, nella causa tra SIA Garkalns c. Rigas dome ha chiaramente affermato che “L’articolo 49 Ce non osta ad una normativa di uno Stato membro, come quella del procedimento principale, che conferisce alle autorità locali un ampio margine discrezionale, consentendo loro di rifiutare il rilascio di una licenza di apertura di un casinò, di una sala da gioco, o di una sala bingo, in base all’esistenza di una “lesione sostanziale degli interessi dello Stato e degli abitanti del territorio della circoscrizione amministrativa interessata”, purché tale normativa persegua effettivamente lo scopo di ridurre le occasioni di gioco e di limitare le attività in tale settore in modo coerente e sistematico o di garantire l’ordine pubblico e a condizione che il potere discrezionale delle competenti autorità sia esercitato in maniera trasparente, di modo da consentire il controllo sull’imparzialità dei procedimenti di autorizzazione…..”;

13.- la Corte Costituzionale, con sentenza n. 220 del 09.07.2014, ha affermato che “- in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000 − il sindaco può disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò può fare per esigenze di tutela della salute, della quiete pubblica, ovvero della circolazione stradale” ed, inoltre, che: “il potere di limitare la distribuzione sul territorio delle sale da gioco attraverso l’imposizione di distanze minime rispetto ai cosiddetti luoghi sensibili, potrebbe altresì essere ricondotto alla potestà degli enti locali in materia di pianificazione e governo del territorio, rispetto alla quale la Costituzione e la legge ordinaria conferiscono al Comune le relative funzioni”.

14.- ugualmente la giurisprudenza amministrativa (cfr.: TAR Toscana, Sez.ne II, con sentenza n. 1578, del 2013) ha affermato che in Toscana, l’ordinanza comunale, che dispone la cessazione dell’attività di sala giochi-slot machine (VLT) in un locale del centro storico, non può essere considerata invasiva delle competenze proprie dell’Amministrazione statale, ed in particolare del Questore, privando di efficacia l’autorizzazione da questi rilasciata, atteso che essa non interferisce con l’interesse pubblico alla cui cura e tutela è finalizzata nel caso specifico l’autorizzazione questorile (id est, la pubblica sicurezza), essendo invece rivolta al rispetto delle scelte dell’Amministrazione comunale, niente affatto illogiche, in ordine alla valorizzazione di aree di particolare interesse, quale è il centro storico;

15.- la regolamentazione sulle Sale da Gioco e Giochi leciti è stata adottata anche in altre grandi città, tra cui Genova e Milano, al fine di ridurre il rischio della ludopatia e disciplinare la concessione delle autorizzazioni;

16.- presso il Consiglio Comunale è stata presentata dai Consiglieri Simona Marino, Elpidio Capasso e Francesco Vernetti un proposta di delibera per la adozione di “Misure di contrasto al gioco d’azzardo nei locali pubblici ed incentivi ai locali pubblici al non utilizzo delle slot machines ed ogni altra forma di gioco d’azzardo”.

° ° °

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, al fine di migliorare la vivibilità dei cittadini Napoletani 

propongono

I.- l’approvazione dell’allegato Regolamento Sale da Gioco e Giochi Leciti;
II.- nonché l’adozione ogni ulteriore atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto.
Napoli, 27 novembre 2014

I Consiglieri

COMUNE DI NAPOLI

REGOLAMENTO SALE DA GIOCO E GIOCHI LECITI

INDICE
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Art.1 Ambito di applicazione
Art.2 Finalità e principi generali
Art.3 Normativa di riferimento
Art.4 Giochi vietati
Art.5 Tabella dei giochi proibiti
TITOLO II
SALE PUBBLICHE DA GIOCO

Art.6 Definizione di sala pubblica da gioco
Art.7 Localizzazioni e requisiti dei locali
Art.8 Adempimenti per l’esercizio di sala pubblica da gioco
Art.9 Prescrizioni di esercizio e divieti
Art.10 Durata ed efficacia dell’autorizzazione
Art.11 Subingresso
Art.12 Requisiti morali di accesso all’attività
Art.13 Cessazione dell’attività
Art.14 Revoca, decadenza, sospensione dell’autorizzazione
Art.15 Caratteristiche dei giochi
Art.16 Utilizzo degli apparecchi: prescrizioni e divieti
Art.17 Informazione al pubblico
Art.18 Orari
TITOLO III
INSTALLAZIONE DI APPARECCHI E CONGEGNI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI NEI LOCALI IN POSSESSO DI LICENZA DI CUI ALL’ART.86 E ALL’ART.88 DEL TULPS E ALTRI GIOCHI LECITI

Art.19 New Slot
Art.20 Prescrizioni generali ed orario di funzionamento
Art.21 Domanda di autorizzazione per installazione giochi
Art.22 Rinnovo
Art.23 Apparecchi da divertimento senza vincita in denaro e biliardi
Art.24 Giochi leciti che non necessitano del nulla osta dell’Amministrazione dello Stato
Art.25 Sanzioni
Art.26 Disposizioni finali e transitorie

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 AMBITO DI APPLICAZIONE
1. Il presente regolamento disciplina le licenze e le autorizzazioni di competenza comunale relative all’esercizio di giochi leciti in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i., d’ora innanzi TULPS, dalla Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 e dell’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Le tipologie dei giochi trattati dal presente regolamento sono:
a) quelle previste dall’art. 110 comma 6 del TULPS, cosiddette new slot e Videolottery (VLT), giochi leciti esercitati in apposite sale pubbliche da gioco, sale dedicate, sale biliardi, agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, agenzie di scommesse; negozi di gioco sale bingo; alberghi, locande e pensioni; trattorie, osterie e ristoranti caffè, enoteche e bar con somministrazione di bevande alcoliche e non, stabilimenti balneari e piscine, rivendite di tabacchi ed attività commerciali;
b) apparecchi dell’articolo 110, comma 7 del TULPS;
c) apparecchi meccanici ed elettromeccanici (AM): Biliardo e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo; elettrogrammofono e apparecchi similari attivabili a moneta o gettone (“juke box”); apparecchi meccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: calcio balilla – bigliardini e apparecchi similari; Apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo ( flipper, gioco elettromeccanico dei dardi , cosiddette freccette e apparecchi similari apparecchi meccanici e/o elettromeccanici per bambini attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: congegno a vibrazione tipo “Kiddie rides” e apparecchi similari; apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o gettone, ovvero affittati a tempo: gioco a gettone azionato da ruspe e apparecchi similari.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente regolamento le forme di intrattenimento esercitate su area pubblica e quelle nelle quali è prevalente l’attività di intrattenimento mediante forme di spettacolo.

ART.2 FINALITA’ E PRINCIPI GENERALI
1. Il Comune di Napoli, con il presente Regolamento, si prefigge l’obiettivo di garantire che la diffusione dei locali in cui si pratica il gioco lecito avvenga evitando effetti pregiudizievoli per la sicurezza urbana, la viabilità, l’inquinamento acustico e la quiete pubblica e limitando le conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché la dequalificazione territoriale e del valore degli immobili.
2. L’Amministrazione intende prevenire il gioco patologico, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione e valorizzare le forme di aggregazione sociale e di gestione del tempo libero che stimolino la creazione di relazioni positive, la comunicazione e la creatività.
3. Le procedure amministrative connesse all’apertura, svolgimento, modificazione e cessazione delle attività economiche disciplinate dal presente Regolamento si informano ai seguenti principi:
a) tutela dei minori;
b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di:
b1. contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d’azzardo, in funzione della prevenzione del gioco d’azzardo patologico;
b2. contenere i costi sociali ed economici, oltre che umani e morali, derivanti dall’abuso del gioco d’azzardo, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi derivanti dal fenomeno della sindrome da gioco patologico e dall’effetto che questi potrebbero avere nel contesto familiare;
c) tutela dell’ordine pubblico, della sicurezza urbana, della salute e della quiete della collettività.
4. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di imporre vincoli, prescrizioni, obblighi o altre forme dirette o indirette di limitazione al termine di un procedimento di valutazione in relazione a:
a) rispetto dei vincoli di destinazione urbanistica degli immobili;
b) della prossimità dei locali sede dell’attività a luoghi di pubblico interesse di cui al successivo art.7.
5. I procedimenti amministrativi di cui al presente atto rientrano nella competenza dello Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) competente al rilascio dell’autorizzazione.

ART . 3 NORMATIVA DI RIFERIMENTO
-Regio Decreto 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. , di seguito TULPS;
– Regolamento di esecuzione del TULPS approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;
– Art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
– Art. 22, comma 6, della l. 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall’art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223 convertito con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
– Art. 14 bis del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e successive modificazioni ed integrazioni;
-D.P.R. n. 616 del 24.07.1977 sul rilascio delle licenze attribuite ai Comuni;
– Decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l’individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all’art. 110, c. 6 e 7 del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all’installazione di tali apparecchi;
– Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 “individuazione del numero massimo di apparecchi di intrattenimento di cui all’art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso i punti vendita;
– Legge 08.11.2012 n. 189 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un piu’ alto livello di tutela della salute.
– Legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014;
– Delibera di Giunta Comunale n. 993 del 23.12.2013.
Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, anche successive, nella materia.

ART. 4 GIOCHI VIETATI
1. L’esercizio del gioco d’azzardo è vietato in tutte le sue manifestazioni e l’installazione e l’uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d’azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie, ad eccezione degli apparecchi e congegni consentiti dalla legge statale.
2. Sono altresì vietati tutti gli apparecchi e congegni che sono privi del nulla osta, ove necessario, dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. Fatte salve le sanzioni previste nei confronti di chiunque eserciti illecitamente attività di offerta di giochi con vincita in denaro, è vietata la messa a disposizione, presso qualsiasi pubblico esercizio, di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on-line, da soggetti autorizzati all’esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità.
4. Sono vietati gli apparecchi e i congegni automatici, semiautomatici da trattenimento e da gioco di abilità che, comunque denominati, si richiamino alle regole dei giochi indicati nella tabella dei giochi proibiti, qualunque siano i simboli adottati.

ART. 5 TABELLA DEI GIOCHI PROIBITI
1. Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell’apposita tabella predisposta dal Questore e vidimata dal Comune.
2. In tutte le sale pubbliche da gioco o negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o alla installazione di apparecchi da gioco, deve essere esposta, in luogo ben visibile, la tabella predisposta dal Questore, nella quale oltre al divieto delle scommesse, sono indicati i giochi d’azzardo e quelli vietati per motivi di pubblico interesse.
3. La copia vidimata dal Sindaco o dal delegato è custodita presso i competenti uffici comunali ed è messa a disposizione sul sito istituzionale del Comune. Gli interessati potranno, quindi, adempiere all’obbligo di cui sopra semplicemente stampando il documento, senza necessità di applicarvi alcuna marca da bollo.

TITOLO II – SALE PUBBLICHE DA GIOCO
SALE BILIARDI – SALE GIOCHI – AGENZIE PER LA RACCOLTA DI SCOMMESSE IPPICHE E SPORTIVE – SALE VLT (videolottery) – SALE BINGO – NEGOZI DEDICATI

ART. 6 DEFINIZIONE DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
1. Si intende per sala pubblica da gioco, in seguito denominata anche “sala giochi”, un esercizio composto da uno o più locali, la cui attività prevalente sia mettere a disposizione della clientela una gamma di giochi leciti (biliardo, apparecchi automatici o semiautomatici da gioco di vario tipo, bowling ecc.) e altre apparecchiature per intrattenimento, (ad esclusione di quelle che possano configurarsi quale forma di spettacolo) quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sale dedicate alle VLT, sale scommesse, sale bingo negozi dedicati al gioco.

ART. 7 LOCALIZZAZIONI E REQUISITI DEI LOCALI
1. Nei casi di agenzie per la raccolta di scommesse, sale VLT o nel caso dell’esercizio di giochi con vincita in denaro, il locale dove viene svolta l’attività deve essere distante almeno 500 metri, misurati per la distanza pedonale più breve, da:
1) istituti scolastici di qualsiasi grado, sedi e strutture universitarie;
2) luoghi di culto, intendendosi come tali anche i cimiteri;
3) impianti sportivi e centri giovanili o altri istituti frequentati principalmente da giovani;
4) strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-assistenziale, strutture ricettive, ed inoltre strutture ricettive per categorie protette;
5) attrezzature balneari e spiagge;
6) giardini, parchi e spazi pubblici attrezzati e altri spazi verdi pubblici attrezzati;
7) musei civici e nazionali.

2. I luoghi di cui ai numeri 1) sedi e strutture universitarie, 5) e 6) del comma precedente sono espressamente individuati dal presente regolamento del Comune di Napoli come luoghi sensibili ai sensi del comma 201 della Legge Regionale Campania n. 16 del 7 agosto 2014.

3. Al fine di tutela della salute pubblica, per evitare che la disponibilità immediata di denaro contante costituisca incentivo al gioco, all’interno del locale non potranno essere presenti sportelli bancari, postali o bancomat e non potranno essere aperte sale nel raggio di 200 mt da sportelli bancari, postali o bancomat, né agenzie di prestiti di pegno o attività in cui si eserciti l’acquisto di oro, argento od oggetti preziosi.
4. Non è richiesto il requisito della distanza di 500 metri dai luoghi sensibili nel caso di apertura sala biliardi o sala giochi che non installi apparecchi da gioco con vincita in denaro.
5. Ai fini della misurazione della distanza tra locali e i luoghi di cui al primo comma, essa dovrà essere misurata partendo dal centro della porta di ingresso al locale e seguendo il percorso pedonale più breve, nel rispetto del Codice della Strada, fino al centro della porta di ingresso del luogo sensibile individuato.
6. L’esercizio delle attività di cui al presente titolo sono vietate:
-negli immobili di proprietà della Civica Amministrazione, che opererà, inoltre, affinché analogo divieto venga introdotto con riferimento agli immobili delle società partecipate della stessa;
-nei chioschi su suolo pubblico;
– nel perimetro del Centro Antico cittadino ricompreso nell’area tra le seguenti Vie anch’esse incluse nel perimetro interdetto: Corso Umberto I, Via G. San Felice, Via A. Diaz, Via Toledo, Via E. Pessina, Via Foria, Via Domenico Cirillo, Via Carbonara, Via A. Poerio, Corso Umberto I;
– nell’area del Centro Storico delle Municipalità così come perimetrata zona A del vigente piano regolatore.
7. Nel caso in cui tali attività fossero presenti in immobili locati o concessi dall’Amministrazione, non si procederà al rinnovo del contratto alla prima scadenza di legge.
8. Il locale adibito alle attività disciplinate dal presente titolo deve essere ubicato esclusivamente al piano terra degli edifici purché non all’interno o adiacenti a unità immobiliari residenziali; non è ammesso l’utilizzo di locali interrati o seminterrati e l’accesso ai locali deve avvenire direttamente dalla pubblica via.
9. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione il locale deve rispettare:
la normativa vigente in materia di barriere architettoniche;
la normativa vigente in materia di inquinamento acustico;
la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza sui luoghi di lavoro;
i regolamenti locali di Polizia Urbana;
la normativa urbanistica edilizia vigente;
10. Il locale deve rispondere ai requisiti di sorvegliabilità previsti dall’art. 4 del D.M. 564/92 modificato con successivo decreto 5.8.1994 n.534.

ART. 8 ADEMPIMENTI PER L’ESERCIZIO DI SALA PUBBLICA DA GIOCO
1. L’ apertura delle sale pubbliche da gioco di cui al presente titolo, il loro trasferimento di sede, l’ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono sempre subordinati all’ottenimento dell’autorizzazione comunale, ai sensi dell’articolo 86 del TULPS e dell’art. 19 del D.P.R. n. 616 del 24.07.1977.
2. Per l’apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche e sportive e per sale dedicate all’installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT (Video Lottery Terminal) di cui all’art. 110 comma 6 lettera b) del TULPS, dovrà parimenti essere ottenuta la prescritta licenza di cui all’art. 88 del TULPS rilasciata dalla Questura. L’autorizzazione comunale costituisce comunque condizione di esercizio dell’attività sul territorio comunale.
3. La domanda di apertura o di trasferimento di sede di una sala pubblica da gioco è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.
4. In caso di richiesta di apertura di una agenzia per la raccolta di scommesse ippiche e sportive, di sale VLT (videolottery) si dovrà dichiarare anche il possesso di quanto previsto dall’art. 88 del TULPS e dalle successive eventuali normative in materia.
5.Alla domanda devono essere allegati:
-una relazione descrittiva dei locali, a firma di tecnico abilitato, contenente la dichiarazione del rispetto delle distanze e dei divieti di cui all’art. 7 che precede, la superficie totale ed utile degli stessi, la capienza massima, l’indicazione degli ingressi, delle eventuali uscite di sicurezza e dei servizi igienici, corredata di planimetria dei locali in scala 1:100, datata e firmata, che riporti le superfici dei locali, la loro destinazione funzionale e la disposizione degli apparecchi, con particolare riferimento a quelli appartenenti alla tipologia dell’articolo 110 comma 6 e 7 del TULPS;
-copia della licenza ex art.88 del TULPS (in caso di agenzie per la raccolta scommesse ippiche e sportive, sale VLT), ovvero dell’istanza;
-nel solo caso di locali destinati ad accogliere biliardi, relazione tecnica contenente la dichiarazione attestante la solidità del piano di appoggio (minimo 600 kg. x mq.);
-dichiarazione di un tecnico abilitato attestante la conformità dell’impianto elettrico alle normative vigenti in materia;
-copia dei nulla osta, denunce e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell’art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;

-certificato di prevenzione incendi ove previsto dalla legge.

6. L’autorizzazione è rilasciata entro 90 giorni dal ricevimento della domanda da parte del SUAP, termine decorso il quale la domanda si intende accolta (art.20 L.241/90 s.m.i.) ed ha la durata di cinque anni.

ART. 9 PRESCRIZIONI DI ESERCIZIO E DIVIETI
1. E’ ammessa la rappresentanza nella gestione dell’attività da parte di soggetto che abbia i requisiti previsti e che, a tal fine, deve risultare autorizzato.
2. I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l’incolumità degli utilizzatori;
3. Gli apparecchi da gioco di cui all’art.110 comma 6 e 7 del TULPS devono essere dotati del Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
4. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali.
5. Il numero massimo degli apparecchi da gioco di cui all’art.110 C.6 del TULPS è stabilito dal Decreto 27 luglio 2011 “ Determinazione dei criteri e parametri numerici quantitativi per l’installabilità di apparecchi di cui all’art.110, comma 6 del TULPS” del Ministero dell’Economia e delle Finanze e s.m.i.
6. La variazione del numero o della tipologia degli apparecchi da gioco nelle sale giochi è subordinata alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività al SUAP.
7. Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale ovvero del punto di offerta del gioco con vincite in denaro identifica i minori di età mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età sia manifesta.
8. Per la sostituzione di un apparecchio da gioco nell’ambito della stessa tipologia è sufficiente inviare al SUAP il Nulla Osta dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la loro matricola identificativa.
9. Costituisce esercizio non autorizzato dell’attività di sala giochi, punito ai sensi delle vigenti normative:
a) il superamento dei limiti numerici previsti dalla legge;
b) la realizzazione, pur nel rispetto formale dei limiti numerici, di sale attrezzate, funzionalmente o strutturalmente con accesso separato dall’attività principale e dedicate all’esercizio dell’attività di intrattenimento mediante giochi e congegni.
10. L’attività di somministrazione è ammessa, previa SCIA da presentare al SUAP e la superficie utilizzata non potrà essere superiore a 1/4 della superficie complessiva del locale.
11. L’attività di somministrazione può essere svolta unicamente negli orari stabiliti per l’erogazione del gioco e non disgiuntamente all’attività di gioco stessa.
12. La superficie utilizzata per la somministrazione è da intendersi come attività meramente accessoria e servente rispetto a quella dell’offerta di gioco pubblico.
13. L’accesso all’area di somministrazione non può avvenire da ingresso diverso da quello di accesso al locale in cui si svolge il gioco e l’area di somministrazione non deve essere collocata immediatamente dopo l’ingresso al locale stesso.
14. L’autorizzazione comunale, la tabella dei giochi proibiti e la tariffa dei prezzi devono essere sempre tenute esposte nel locale sede dell’attività in luogo visibile e mostrate agli organi di controllo per gli accertamenti di competenza. Sono inoltre vietate le esposizioni esterne al locale di cartelli, manoscritti e/o proiezioni che pubblicizzano vincite temporali appena accadute o storiche.
15. E’ vietata qualsiasi attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale da gioco.
16. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS, oltre alle condizioni previste dalle normative in vigore, chiunque eserciti le attività disciplinate dal presente regolamento deve anche osservare le eventuali prescrizioni che l’autorità comunale ritenga di imporgli nel pubblico interesse.

ART. 10 DURATA ED EFFICACIA DELL’AUTORIZZAZIONE
1. Le autorizzazioni di cui all’articolo 86 e 88 del TULPS e quelle delegate ai sensi dell’art. 19, primo comma n. 8 del DPR 616/1977, aventi ad oggetto l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 1 che precede, sono concesse per cinque anni e ne può essere richiesto il rinnovo dopo la scadenza.
2. Per le autorizzazioni esistenti il termine di cinque anni decorre dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
3. Determinano l’efficacia dell’autorizzazione:
a) la validità dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli agli apparecchi installati;
b) il regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
c) il possesso della tabella dei giochi proibiti.

ART. 11 SUBINGRESSO
1. Ai fini della tutela dei valori di cui all’art. 2, il trasferimento della proprietà o della gestione dell’azienda comporta il rilascio di una nuova autorizzazione al subentrante. A tal fine il cessionario, acquisito il titolo, deve presentare apposita domanda e non può iniziare l’attività se non dopo il rilascio dell’autorizzazione.
2. L’istanza deve essere predisposta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3. In caso di subingresso verrà verificata la corrispondenza dei locali e delle strutture con le prescrizioni previste dall’art.7 del presente regolamento.
4. L’autorità di pubblica sicurezza può ordinare la cessazione dell’attività se l’interessato o il rappresentante esercente sia privo dei requisiti soggettivi previsti dalle vigenti normative e dal presente regolamento.

ART. 12 REQUISITI MORALI DI ACCESSO ALL’ATTIVITA’
1. Per poter richiedere ed ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’attività, il titolare di impresa individuale deve:
a) essere in possesso dei requisiti soggettivi previsti dagli artt. 11 e 92 del TULPS:
b) non essere sottoposto a misure di prevenzione che costituiscano “cause di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 10 della legge 31.5.1965, n. 575” e succ. mod. (antimafia);
c) deve dichiarare di essere in regola con il pagamento di ogni tassa, imposta o onere verso l’amministrazione Comunale (programma 100);
d) allegare alla domanda di autorizzazione il certificato antimafia rilasciato dalla competente autorità;
2. In caso di società, tutte le persone di cui al D.P.R. n.252/98, art. 2, (AMMINISTRATORI, SOCI) devono essere in possesso dei requisiti morali di cui al precedente comma 1:
a) per le S.N.C.: tutti i soci
b) per le S.A.S: e le S.A.P.A.: tutti i soci accomandatari
c) per le S.P.A. e le S.R.L.: dall’amministratore unico oppure dal Presidente e dai Consiglieri del Consiglio di Amministrazione.
3. I requisiti di cui sopra devono essere posseduti all’atto della presentazione della richiesta di autorizzazione e la loro perdita costituisce presupposto per la decadenza.
4. Sono fatte salve le disposizioni in materia di permesso di soggiorno per i cittadini non appartenenti all’unione Europea.

ART. 13 CESSAZIONE DELL’ATTIVITA’
1. Il titolare di autorizzazione per l’esercizio dell’attività di sala giochi e assimilabili che cessa di esercitare l’attività a qualunque titolo, deve trasmettere all’Ufficio comunale competente, entro 30 giorni dalla cessazione, apposita comunicazione scritta allegando l’originale della autorizzazione stessa.
2. L’avvenuta presentazione della comunicazione di prosecuzione di attività da parte del subentrante, non esime il cedente dall’obbligo di comunicare la cessazione e restituire l’autorizzazione.
3. In caso di morte del titolare, l’obbligo di comunicazione della cessazione spetta agli eredi.

ART. 14 REVOCA, DECADENZA, SOSPENSIONE DELL’AUTORIZZAZIONE
1) L’autorizzazione comunale rilasciata decade d’ufficio in caso di:
a) perdita dei requisiti soggettivi da parte del titolare;
b) revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività prevalente di cui agli art. 86 e 88 del TULPS;
c) mancata attivazione dell’esercizio entro 180 giorni dal rilascio dell’autorizzazione, salvo proroga per comprovata necessità debitamente documentata;
d) trasferimento di sede o di titolarità dell’azienda oggetto di autorizzazione ex art. 86 e 88 del TULPS;
e) sospensione dell’attività per un periodo superiore a 8 giorni senza darne comunicazione al SUAP, così come previsto dall’art. 99 del TULPS;
f) sospensione dell’attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo proroga per comprovata necessità;
g) su richiesta del Prefetto per motivi di ordine pubblico;
h) recidiva o reiterazione delle violazioni previste dall’articolo 110 comma 9 del TULPS da parte del titolare. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
i) reiterata violazione delle norme del presente Regolamento, previa contestazione dell’addebito nelle forme e con le garanzie procedimentali di cui alla L. 241/90 e s.m.i. successivamente a provvedimento di sospensione. Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione;
j) accertato e reiterato superamento dei limiti di rumore previsti dalle vigenti normative. L’accertamento deve essere effettuato dai competenti organi di controllo, con procedura di cui al precedente punto i). Per recidiva e reiterazione si intende l’inosservanza per due volte alla medesima disposizione.
2.L’autorizzazione comunale può essere revocata:
a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione o non ripristini i requisiti mancanti nei termini indicati;
b) nei casi stabiliti dal Comune per motivi di pubblico interesse, quali a titolo esemplificativo sicurezza urbana, quiete pubblica, viabilità;
c) quando al titolare per due volte nell’arco di 12 mesi viene assegnata la sospensione di cui al comma 5.
3. L’autorizzazione comunale può essere sospesa:
a) quando venga meno la sorvegliabilità dei locali. L’attività è sospesa per una durata non inferiore a tre giorni e non superiore a novanta giorni, termine entro il quale, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare può riprendere l’attività, ripristinati i requisiti mancanti;
b) nel caso in cui l’esercente non rispetti gli orari, le prescrizioni e le eventuali indicazioni operative decise dal Comune, nonché le disposizioni previste dalle normative vigenti e dal presente Regolamento.
4. L’attività può essere sospesa per motivi di igiene e per inosservanza delle norme contenute nel presente regolamento. Qualora il titolare non provveda al ripristino delle condizioni prescritte dall’autorità entro i termini dalla stessa stabiliti, l’autorizzazione può essere revocata, salvo proroghe per accertata necessità.
5. La sospensione dell’attività ai sensi dell’articolo 10 del TULPS in caso di abuso del titolare, intendendosi per tale ogni comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento è la seguente:
I) 15 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse;
II) 60 giorni nel caso di comportamento in contrasto con il pubblico interesse o con le prescrizioni generali imposte dalla legge, dall’autorità o da quanto contenuto nel presente Regolamento.

ART. 15 CARATTERISTICHE DEI GIOCHI
1. I giochi devono essere leciti e conformi a quanto disposto dalla vigente legislazione nazionale.
2. E’ consentita l’installazione e la gestione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di trattenimenti e da gioco di abilità ed aleatorietà così come definiti dall’art. 110 T.U.LP.S. e s.m.i. Tali apparecchi dovranno avere le caratteristiche del decreto 11 marzo 2003 e s.m.i. ed essere muniti dei relativi nulla osta rilasciati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
3. E’ consentita l’installazione di apparecchi telematici senza vincita in denaro con connessione ad INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco da intrattenimento, purchè autorizzati secondo le vigenti normative e nel rispetto delle condizioni di cui al comma precedente.
4. E’ vietata l’installazione e l’uso degli apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d’azzardo, fatta eccezione per i giochi espressamente ammessi dalla legge .
5.Sono ritenuti giochi proibiti quelli indicati nella tabella predisposta dalla competente Questura, vidimata dal Sindaco o suo delegato, o quella predisposta dal Ministero dell’Interno in caso di giochi a carattere nazionale.

ART. 16 UTILIZZO DEGLI APPARECCHI: PRESCRIZIONI e DIVIETI
1. Ai sensi dell’articolo 9 del TULPS le attività di cui al presente regolamento devono osservare tutte le condizioni stabilite dalle normative vigenti, quelle riportate nella tabella dei giochi proibiti, nonché quelle particolari disposte nel pubblico interesse e di seguito elencate:
a) l’obbligo di installare l’apparecchio in posizione tale da non arrecare intralcio al normale funzionamento dell’esercizio e non arrecare disturbo alla quiete pubblica e privata;
b) l’obbligo di adottare le necessarie misure per la prevenzione dei rischi e la sicurezza degli ambienti di lavoro ai sensi della L. 81/2008 e s.m.i.;
c) il divieto di installare qualsiasi gioco all’esterno dei locali o aree destinate all’attività, con esclusione dei soli giochi per bambini, tenendo conto dello spazio a disposizione che deve essere adiacente al fabbricato sede dell’attività e non intralciare il pubblico passaggio, nel rispetto di quanto stabilito dal locale regolamento di occupazione del suolo pubblico;
d) il divieto, già sopra menzionato, di utilizzare per i minori di anni 18 gli apparecchi e i congegni di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS e il divieto del gioco delle carte, del biliardo e altri giochi simili e quant’altro indicato nella tabella dei giochi proibiti per i minori di anni 14;
e) ove ricorrano le circostanze, il rispetto del D.M. 16/02/1982 e s.m.i. in materia di prevenzione incendi;
f) il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico;
g) l’impianto elettrico dei locali deve essere realizzato in conformità alla vigente normativa di sicurezza, attestato con la procedura di cui alla L. 46/90 e successivi regolamenti di applicazione, come da dichiarazione di conformità sottoscritta da professionista abilitato;
h) il divieto di apportare modifiche alla normale sistemazione o collocazione degli arredi nel pubblico esercizio, al fine di trasformare il locale in una vera e propria sala da gioco;
i) l’obbligo di osservare le disposizioni legislative in materia di divieto di fumo;
j) il divieto di attività pubblicitaria relativa all’apertura o all’esercizio di sale giochi.

ART. 17 INFORMAZIONE AL PUBBLICO
1. All’interno dei locali autorizzati a detenere apparecchi da gioco deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi in uso.
2. Deve essere esposto in modo chiaro e ben visibile un cartello che riporti il divieto di utilizzo degli apparecchi e congegni di cui all’art.110 comma 6 del TULPS ai minori di anni 18 nonché per quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.
3. Anche all’esterno di ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 comma 6 del TULPS deve essere chiaramente visibile il divieto di utilizzo ai minori di 18 anni.
4. Nel cartello dovrà anche essere menzionata la limitazione di utilizzo ai minori di anni 14 se non accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne per tutti gli altri apparecchi e congegni meccanici ed elettromeccanici da gioco di cui all’articolo 110 comma 7 lett. a) e c) del TULPS.
5. I cartelli dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm.210×297 secondo lo standard ISO 216) e dovranno essere scritti in italiano, inglese, francese e spagnolo in caratteri chiaramente leggibili;
6. Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all’articolo 110 del TULPS, devono essere chiaramente indicati, i valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti.
7. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile, ai sensi dell’articolo 180 del Regolamento di attuazione del TULPS, la S.C.I.A. presentata ai sensi dell’articolo 19 della L. 241/90 e s.m.i. o l’autorizzazione rilasciata dal Comune.
8. Nel locale deve essere esposta in modo chiaro e ben visibile la tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.
9. Ai sensi della legge 8.11.2012 n.189, gli esercenti sono tenuti a esporre, all’ingresso e all’interno dei locali, il materiale informativo eventualmente predisposto dalla competente ASL, diretto ad evidenziare i rischi correlati al gioco e a segnalare la presenza sul territorio dei servizi di assistenza pubblici e del privato sociale dedicati alla cura e al reinserimento sociale delle persone con patologie correlate al gioco d’azzardo patologico.
10. All’esterno del locale ove esistessero indicazioni di vincite effettuate, devono essere riportati anche gli importi totali delle giocate relative a quella vincita.
11. Gli esercenti sono tenuti altresì ad esporre in modo chiaramente visibile la percentuale di probabilità di vincita che il soggetto ha nel singolo gioco. Qualora la stessa percentuale non sia definibile, è indicata la percentuale storica per giochi similari”. I cartelli devono avere dimensioni ed essere in numero tale da poter risultare facilmente visibili alla generalità dei giocatori.
12. Ai sensi del comma 200 della legge Regione Campania n. 16 del 7 agosto 2014 gli esercizi commerciali e ad altri soggetti deputati all’intrattenimento che scelgono di non installare nel proprio
esercizio apparecchiature per il gioco d’azzardo potranno esporre il marchio “SLOT FREE” per il quale non è dovuta alcuna imposta o tassa all’amministrazione comunale.

Art. 18 ORARI
1. Anche ai sensi dell’art. 50, comma 7 del vigente TUEL l’orario di attività delle sale da gioco è dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 18,00 alle 23,00 di tutti i giorni, festivi compresi.
2. Nell’ambito di tali limiti il titolare della licenza ha facoltà di scegliere il proprio orario di apertura e di chiusura dandone comunicazione scritta al Servizio Attività Produttive del Comune.
3. La chiusura infrasettimanale e festiva sono facoltative, se non diversamente disciplinate con Ordinanza del Sindaco.
4. L’orario adottato dovrà essere reso noto al pubblico con l’esposizione di apposito cartello nel quale dovranno anche essere riportati gli estremi della comunicazione inoltrata al Comune.
5. Fatta salva l’applicazione delle norme del Codice penale, del Codice civile ed in materia di inquinamento acustico, in caso di necessità, connessa al ricorrente e comprovato disturbo alla quiete pubblica ed inquinamento acustico e nelle altre ipotesi previste dall’articolo 54, comma 3 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, il Sindaco dispone, anche per singole attività, la riduzione dell’orario di chiusura serale delle sale pubbliche da gioco e/o il divieto di utilizzo di apparecchi da gioco rumorosi in particolari orari della giornata.
6. La riduzione dell’orario di cui al comma precedente è disposta dal Sindaco per un periodo:
a) di giorni sette, per la prima volta in cui viene accertato il disturbo alla quiete pubblica;
b) di giorni quindici, in caso di secondo accertamento di disturbo alla quiete pubblica commesso nello stesso anno;
c) di mesi tre, per ogni successivo accertamento al secondo del disturbo alla quiete pubblica, indipendentemente dall’arco temporale di tale accertamento rispetto al precedente.

TITOLO III – GIOCO LECITO NEI LOCALI APERTI AL PUBBLICO

ART. 19 NEW SLOT
1. Il presente articolo disciplina gli apparecchi previsti dall’art. 110 comma 6 lettera a) del TULPS comunemente detti new slot.
2. Detti apparecchi, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all’ articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l’introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell’economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l’elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere, all’avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall’apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali.
3. Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al comma precedente è necessaria l’autorizzazione prevista dall’art. 86 TULPS:
a) per l’installazione negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del TULPS per la somministrazione di alimenti e bevande, alberghi.
b) per l’installazione in esercizi commerciali, artigianali, rivendite di tabacchi, edicole;
c) per l’installazione in internet point, phone center, anche se già autorizzati ai sensi dell’art.88 del TULPS.
4. Gli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non possono , in alcun caso, essere installati negli esercizi pubblici, qualora gli stessi si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici, sedi e strutture universitarie, ovvero all’interno delle pertinenze di luoghi di culto; nei locali di proprietà della Civica Amministrazione e delle società partecipate, anche se concessi o locati a terzi; in esercizi insistenti su area pubblica rilasciata in concessione, compresi i dehor. Inoltre, non possono essere installati all’interno di circoli privati, sedi di associazioni, Società di Mutuo Soccorso e Pubbliche assistenze, non autorizzati alla somministrazione ai sensi dell’art.86 del TULPS.
5. Non possono installarsi apparecchi di intrattenimento e svago, come definiti dall’art. 110 T.U.L.P.S. ai commi 6 e 7 in aree appositamente destinate e allestite individuate all’interno dei locali di somministrazione.
6. Nei circoli privati l’area in cui vengono installati gli apparecchi di cui sopra deve essere funzionalmente separata da quella di somministrazione.
7. E’ facoltà del SUAP predisporre ogni altro accertamento e richiedere eventuale altra documentazione integrativa che ritenesse necessaria ai fini della sicurezza, dell’ordine pubblico, della quiete della collettività e per motivi igienico-sanitari.
8. Al titolare di somministrazione che detiene giochi all’interno del proprio locale non sono rilasciate concessioni di occupazione suolo pubblico.

ART. 20 PRESCRIZIONI GENERALI ED ORARIO DI FUNZIONAMENTO
1. In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi da gioco all’esterno dei locali, ad eccezione dei giochi riservati esclusivamente ai bambini.
2. L’orario massimo di funzionamento degli apparecchi di cui all’art. 110, comma 6, del TULPS, collocati nelle tipologie di esercizi di cui al presente titolo III, è fissato dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 18.00 alle ore 20.00, di tutti i giorni, festivi compresi. Le violazioni alle disposizioni e prescrizioni del presente provvedimento saranno punite applicandosi la sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25,00 ad un massimo di € 500,00, ai sensi dell’art. 7 bis del d. Igs. 267/2000;

ART. 21 DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE PER INSTALLAZIONE GIOCHI
1. L’installazione e il trasferimento di apparecchi e congegni automatici e semiautomatici da intrattenimento e svago in locali già in possesso dell’autorizzazione di cui all’art.86 del TULPS, nonché nelle altre attività commerciali e artigianali deve essere comunicata all’Amministrazione cittadina all’ufficio commercio che ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 616 del 24.07.1977, rilascia l’autorizzazione all’esercizio.
2. La domanda di autorizzazione, di cui al presente titolo, è redatta su apposita modulistica scaricabile dal sito internet comunale ed inviata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza verrà inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.
3.Alla domanda si devono altresì allegare:
a) copia dei nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato al soggetto proprietario degli apparecchi o congegni da gioco di cui all’articolo 110 comma 6 lettera a) del TULPS;
b) copia dei nulla osta, denuncie e certificazioni, ove previsti, rilasciati dall’Amministrazione delle Dogane e dei Monopoli per ogni apparecchio anche ai sensi dell’art. 14 bis D.P.R. 26.10.1972, n. 640;
c) copia della planimetria dei locali in scala 1:100 con l’esatta ubicazione degli apparecchi o congegni da gioco;
d) fotocopia del documento d’identità, in corso di validità, del titolare della ditta individuale o del legale rappresentante della società richiedente;
e) copia del permesso di soggiorno in corso di validità in caso di cittadini non appartenenti all’Unione Europea;
f) dichiarazione di regolarità dei pagamenti verso l’amministrazione (programma 100);
g) certificato Antimafia.
4. In caso di sostituzione di un apparecchio o congegno da gioco, solo nell’ambito della stessa tipologia, si deve inviare una comunicazione indirizzata al SUAP, inviata anche via fax, contenente gli estremi identificativi dell’apparecchio sostituito, a condizione che questo sia conforme alle vigenti disposizioni di legge.
5. In caso di variazione del numero o della tipologia di uno o più apparecchi o congegni da gioco si deve procedere alla presentazione di nuova istanza, che sarà sostitutiva della precedente e alla quale andranno allegati i nulla osta rilasciati dall’Amministrazione Statale.
6. In caso di trasferimento di proprietà o gestione dell’attività dei locali nei quali sono collocati gli apparecchi o congegni da gioco, il nuovo titolare o gestore è tenuto a presentare istanza di subingresso, contenente gli elementi sopra indicati.
7. L’autorizzazione rilasciata per subingresso avrà la stessa validità temporale di quella originaria, fermo restando quanto previsto in materia di rinnovo dal successivo articolo 22.
8. L’eventuale rigetto della domanda, con le motivazioni del mancato accoglimento, è notificato al richiedente nel termine previsto dalla L.241/90 e s.m.i.

ART. 22 RINNOVO
1. Gli esercenti detentori di giochi dovranno chiedere il rinnovo dell’autorizzazione alla scadenza dei cinque anni. Tale termine varrà anche nel caso di trasferimento della proprietà o della gestione dell’esercizio detentore di giochi.
2. I titolari di autorizzazione rilasciata dovranno chiedere il rinnovo alla data di scadenza indicata sulla stessa.
3. Il rinnovo dell’autorizzazione è in ogni caso subordinato alla verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa regionale di cui sopra.

ART. 23 APPARECCHI DA DIVERTIMENTO SENZA VINCITA IN DENARO E BILIARDI
1. Apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. a) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l’introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a €. 1,00, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali;
apparecchi di cui all’art. 110, comma 7 lett. c) del TULPS: apparecchi e congegni per il gioco lecito basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita può variare in relazione all’abilità del giocatore e il costo della singola partita può essere superiore a € 0,50; detti apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali.
Apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-bis) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita.
Apparecchi di cui all’art.110, comma 7 lett.c-ter) del TULPS: quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l’accesso al gioco è regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo.
2. Biliardi. L’installazione di uno o più biliardi e degli apparecchi di cui al presente articolo è soggetta alla presentazione di Segnalazione Certificata Inizio Attività, con la finalità di prendere atto della volontà dell’esercizio del gioco e consentire al comune di avere dati aggiornati.
La SCIA va inoltrata in via esclusivamente telematica al SUAP, corredata di tutti i documenti indicati sul modello. Tutta la corrispondenza dovrà essere inviata dal SUAP via posta elettronica certificata (PEC) all’indirizzo PEC del soggetto che ha provveduto all’invio telematico della pratica.

ART. 24 GIOCHI LECITI CHE NON NECESSITANO DEL NULLA OSTA DELL’AMMINISTRAZIONE DELLO STATO
1. Giochi per i quali non è previsto il versamento di somme di danaro collegate all’alea della vincita di una somma maggiore o minore, quali carte, bocce, flipper, calciobalilla, ping pong, giochi da tavolo (dama, scacchi, giochi di società in genere), giochi tramite l’utilizzo si specifiche consolle (es. Playstation, Nintendo, Xbox), giochi con il computer senza collegamento a internet.
2. I giochi di cui al presente articolo non sono assoggettati ad alcun procedimento amministrativo e possono essere installati liberamente negli esercizi già autorizzati ai sensi dell’art.86 del TULPS. All’interno dell’esercizio deve comunque essere esposta la Tabella dei giochi proibiti rilasciata dal Questore e vidimata dal Sindaco o suo delegato.

ART. 25 SANZIONI
1. Ferme restando le sanzioni penali, le violazioni al Testo Unico delle Leggi di Pubblica sicurezza di cui al R.D. 773/1931, sono punite a norma degli artt. 17bis, 17ter, 17-quater e 110 del medesimo.
2. Le altre violazioni al presente Regolamento comportano l’applicazione della sanzione amministrativa prevista dall’art. 7 bis del Dlgs. 267/2000 Testo Unico delle leggi sugli enti locali, il cui importo è rideterminato ai sensi dell’art. 16 comma 2 della L. 689/1981 in Euro 500,00.
4. In caso di reiterate violazioni, potrà essere disposta ai sensi dell’art. 10 del TULPS la sanzione della sospensione dell’autorizzazione amministrativa dell’esercizio, o della decadenza in caso di grave e reiterate violazioni dello stesso tenore.
5. Inoltre, ai sensi dell’art. 110, comma 10, del TULPS, il titolare di Pubblico Esercizio che configuri gli illeciti di cui all’art. 110, comma 9, l’autorizzazione amministrativa dell’esercizio sarà sospesa per un periodo da uno a 30 giorni ed in caso di reiterazione sarà revocata.
6.Per quanto non previsto nel presente atto, vale quanto stabilito dalle leggi vigenti in materia.

ART. 26 DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione mentre le prescrizioni relative alla sola localizzazione e distanze, di cui all’art. 7 che precede, per gli esercizi già autorizzati, se non previste da altre vigenti norme anche regolamentari, entrano in vigore decorsi anni 5 (cinque) dalla pubblicazione sull’Albo Pretorio digitale del Comune di Napoli della delibera di approvazione.
2. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento, si rinvia alle disposizioni di legge statali e regionali vigenti in materia.

La delibera è stata approvata nel consiglio comunale del 21.12.2015 con i seguenti emendamenti (clikka)

Il Disastro di Pianura tra morti, colpe e responsabilità non dette

rifiuti specialiIeri (24.11.2014) nel consiglio comunale è stata discussa la delibera n. 966/2013 (clikka) con la quale si impone al Comune di Napoli di pagare la somma di circa 25 milioni di euro (comprensiva di interessi) derivanti da un rapporto contrattuale con la DI.FRA.BI. (della famiglia Di Francia), società che ha gestito la discarica di Pianura di contrada Pisani di cui, immagino, molti di voi hanno sentito parlare. Per me è stata una occasione per aprire una finestra su coloro che devono essere ritenuti responsabili almeno politicamente, ed a prescindere dalle responsabilità penali che si scontrano con il macigno della prescrizione, come è accaduto per il caso ETERNIT.

Una ingiustizia sostanziale che a Napoli è ancora più pesante perché, noi, a coloro che hanno inquinato e dato morte a persone e territorio non solo non li perseguiamo “per prescrizione del reato” ma gli dobbiamo anche dare 25 milioni di euro, facendoli anche continuare a lavorare dietro il paravento di altre società! La cosa devo confessare mi brucia molto e devo dire che durante l’intervento sono stato male, perché ho discusso con i documenti che mi ha fornito Vincenzo Russo un cittadino di Pianura (che ringrazio per il suo impegno) il quale sta pagando con la malattia dei propri cari gli errori commessi da una classe dirigente indegna e che deve essere cancellata dalla memoria del popolo italiano!

Ebbene, la prescrizione del reato di disastro ambientale è 12 anni e decorre dalla data di chiusura della discarica, avvenuta nel 1996!!

Oggi leggo la cronaca politica dei giornali e nessuno fa i nomi e cognomi di coloro che spesso vengono ospitati sulle stesse pagine dei quotidiani come saggi e maestri. Sento, pertanto, il dovere di ricostruire in minima parte i fatti:

Verbale della Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei Rifiuti del 7 ottobre 1997 (clikka), desecretato solo il 30.10.2013. Il presidente era Massimo Scalia (Verde Ambientalista gruppo misto) nonché altri 64 parlamentari, rappresentanti di tutti i partiti della XIII legislatura (clikka) che avevano ed hanno avuto accesso al citato verbale del 7 ottobre 1997 (clikka), nel quale da pagina 15 in poi, potrete leggere le dichiarazioni di Carmine Schiavone, sulla discarica di pianura, che ho letto in aula, e dalle quali si evince che i Di Francia, con la collusione del clan, hanno sotterrato milioni e milioni di rifiuti e fanghi tossici ivi compreso quelli dell’Acna di Cengio.

Presidente della Regione e Sindaco di napoli dell’epoca rispettivamente Antonio Rastrelli ed Antonio Bassolino, al netto dei commissari ai rifiuti che si sono succeduti.

Ebbene, dal 1996 in poi, tutte queste persone devono essere considerate i responsabili politici (e forse non solo politici) di questo disastro perché oltre a non aver denunciato ciò che è stato appreso con l’audizione di Carmine Schiavone il 07.10.1997, non hanno neppure attivato i controlli su una attività che, per la quantità di materiale interrato, è molto probabile che sia stata fatta sotto gli occhi di tutti!

Eppure lo stato del disastro ormai è ben chiaro poiché abbondano le relazioni ufficiali (clikka) e nessuno prende le sia pur minime precauzioni. Basti pensare che Ennio Italico Armando Noviello, primo ricercatore dell’Istituto di metodologie chimiche del Cnr (Consiglio nazionale delle ricerche) e consulente della procura di Napoli (che ha archiviato l’indagine essendo prescritto il reato di disastro), ha chiaramente affermato che “a causa della grande quantità di idrocarburi dispersi e della cattiva qualità dell’ossigeno, in alcune zone di Pianura è praticamente impossibile respirare. Alcuni rilievi sono stati effettuati all’esterno della discarica entro un raggio di 1500 metri. I valori di tutti i parametri sono risultati disomogenei e diversamente alterati e quasi sempre di gran lunga, fino a mille volte superiori, ai valori limite consentiti.” Il documento, inoltre, afferma che in alcune zone il livello di inquinamento era talmente alto che la qualità dell’ossigeno non era compatibile con la vita umana.

Allo stato non ci resta che sperare, ancora una volta, nella magistratura penale affinché, come per l’amara esperienza del caso Eternit, si svegli qualche Procura della Repubblica ed abbia il coraggio di configurare il reato di omicidio plurimo aggravato per le morti che sono addebitabili all’inquinamento affinché si dia un po’ di giustizia al popolo Napoletano.

Senza considerare che il caso della discarica di Pianura è unico poiché la discarica è stata impiantata in un sito archeologico(clikka) con una evidente compromissione del nostro patrimonio culturale.

Che dire, a Napoli noi non ci facciamo mancare nulla. Intanto l’ultima barriera a questa palese ingiustizia l’hanno frapposta il Sindaco Luigi De Magistris, il Vicesindaco Tommaso Sodano ed il Consiglio Comunale, ritardando il pagamento di quanto richiesto, nella speranza che qualche procura si svegli e proceda con un sequestro conservativo visto che i responsabili, tra società in liquidazioni e scatole cinesi, sarebbe difficile perseguirli sotto il profilo economico.

La riflessione che faccio è che sono troppi i casi di ingiustizia che devono farci capire che il reato di disastro ambientale deve essere riformulato prevedendo una prescrizione più lunga e facendola decorrere dall’avvenuto disinquinamento. Il territorio e la natura, sono beni preziosi e di rilevanza primaria, che devono essere difesi ad ogni costo ed ormai abbiamo capito che non è possibile che im-prenditori fasulli e senza scrupoli facciano utili lasciando i disastri alla comunità.

Il mio intervento in Consiglio Comunale al 02:14:47

Da una intervista de il Corriere del mezzogiorno intervista a Vincenzo Russo (clikka)

Un incentivo alla sicurezza degli edifici ed alla riduzione dello smog

galleriaOggi (24.11.2014) c’è stato il consiglio comunale e ne ho approfittato per condividere con gli altri consiglieri, una proposta di delibera di iniziativa consiliare, che è nata da una idea di Augusto Crespi dell’associazione Ricostruzione Democratica, con la quale si vuole stimolare la ristrutturazione degli edifici, sia pubblici che privati che, è sotto gli occhi di tutti, versano in uno stato fatiscente e rappresentano anche un pericolo per la pubblica e privata incolumità. E’ chiaro che non possiamo più stare a girarci i pollici e dobbiamo andare alla ricerca di ogni mezzo per stimolare i privati a ristrutturare gli edifici. Qualche tempo fa, infatti, scrivevo non sia inutile la morte di salvatore (clikka) pensando al ragazzino di 13 anni morto sotto le pietre del cornicione della Galleria Umberto di Napoli.

La proposta di delibera (clikka) è stata sottoscritta da tutti i gruppi di maggioranza (Verdi, NèT, IDV, la Città Campania Domani, Città Ideale, Federazione della Sinistra) ed anche dal PD. Lo stesso Sindaco, con il quale ho parlato, ha manifestato interesse affermando che tale misura non è escluso che potrebbe essere adottata già nella delibera di assestamento del bilancio e, quindi, entrare in vigore tra poche settimane.

In sostanza, è un indirizzo all’amministrazione affinché preveda l’esenzione dalla imposta sulla pubblicità che si installa sui ponteggi e che ormai sono anni non si vede più, poiché la giunta Iervolino, la determinò nella misura di circa €. 12,00 al mq., al mese, rendendola assolutamente fuori mercato.

Con la proposta non abbiamo solo voluto stimolare il mercato delle ristrutturazioni, ma abbiamo anche incentivato l’uso delle pitture fotocatalitiche che rappresentano un ritrovato innovativo per la riduzione dello smog (clikka). C’è, infatti, uno studio del CNR dal quale si capisce che un metro quadro di superficie trattata con tali pitture è in grado di decomporre in appena un’ora  il 90% dell’inquinamento presente in 80 m³ di aria.

Ovviamente questo incentivo si dovrebbe aggiungere a quello già in vigore relativo alla esenzione dalla COSAP per le opere urgenti.

Speriamo bene!

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

 PROPOSTA DI DELIBERA DI INDIRIZZO

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

 misure volte a contribuire al recupero del patrimonio edilizio urbano sia pubblico che privato, al rilancio dell’economia ed al contrasto dell’inquinamento atmosferico

 Premesso che:

 1.- I fatti anche tragici accaduti nel territorio cittadino hanno mostrato lo stato fatiscente e precario degli edifici privati e pubblici.

2.-  La crisi economica che sta attraversando il paese ed in particolare il Mezzogiorno e la Città di Napoli impone l’adozione di misure volte ad incentivare i cittadini, enti e/o istituzioni sia pubbliche che private al recupero del patrimonio immobiliare attraverso misure fiscali e di agevolazioni.

3.- Una valida opportunità per incentivare le ristrutturazioni edilizie del patrimonio pubblico e privato è quella di sgravare da ogni imposta o tassa la pubblicità sui ponteggi che vengono installati per il risanamento e la manutenzione dei fabbricati insistenti sul territorio cittadino.

4.- la nuova tecnologia della fotocatalisi ha dimostrato che ci sono pitture che a costi contenuti sono in grado di ridurre i principali fattori di inquinamento (biossido di azoto, biossido di zolfo, monossido di carbonio, benzene, ammoniaca, formaldeide, particolato atmosferico PM10) derivanti dagli scarichi delle auto, dalle emissioni delle fabbriche, dal riscaldamento domestico, trasformandoli in sostanze inerti e del tutto innocue evitando così anche il deposito di sporco, muffe e batteri che oltre ad essere dannosi per la salute degradano l’aspetto di case ed edifici.

5.- Ad avvalorare l’efficacia delle pitture fotocatalitiche è intervenuto anche il CNR che in una relazione sul tema ha stabilito che un metro quadro di superficie trattata con tali vernici è in grado di decomporre in appena un’ora  il 90% dell’inquinamento presente in 80 m³ di aria.

6.- Occorre senza indugio procedere a consentire il rilancio dell’attività edilizia anche a tutela della pubblica e privata incolumità adottando con urgenza tutte le misure necessarie a contrastare fenomeni di degrado edile urbano.

 ° ° °

            Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio comunale, al fine di migliorare la vivibilità dei cittadini Napoletani e la loro sicurezza

propongono

 alla Consiglio Comunale di adottare la presente delibera di indirizzo politico amministrativo affinché la Giunta, nell’esercizio dei suoi poteri amministrativi predisponga:

I.- la eliminazione di ogni imposta e/o tassa e per la durata di 12 mesi, per la pubblicità installata sui ponteggi posati in opera entro tre anni  dalla adozione dei provvedimenti esecutivi del presente atto di indirizzo, installata sui ponteggi per le ristrutturazioni e manutenzione degli edifici, sia pubblici che privati, che usano nella tinteggiatura pitture fotocatalitiche;

II.- adotti ogni ulteriori atto necessario affinché si possano rapidamente perseguire le finalità del presente atto di indirizzo.

Napoli, 21 novembre 2014

 

I Consiglieri

Il commercio dei bambini nello sport

basketVado subito al caso concreto che mi ha fatto saltare dalla sedia, sia come atleta (ormai ex), sia come cittadino, sia come consigliere comunale e, pertanto, retoricamente, Vi chiedo: E’ possibile che una associazione sportiva di pallacanestro, che ha la disponibilità di una preziosissimo bene pubblico (non del Comune di Napoli), in pieno centro di Napoli, imponga ad un genitore, il pagamento della incredibile somma di €. 2.500,00 per svincolare il figlio di appena 13 anni, che ha manifestato il desiderio di andare a giocare in un’altra squadra per seguire gli amici? E’ possibile che dopo una lunga trattativa la blasonata associazione sportiva riduca la richiesta a 450,00 €., imponendo però che la ricevuta non sarà emessa come somma presa a titolo di svincolo, ma come pagamento della intera annualità quando sa già che il ragazzo andrà via? E’ possibile che ai genitori che sottoscrivono il tesseramento del loro figlio dodicenne non venga spiegato affatto che, in virtù dell’art. 5 dello statuto FIP, stanno vincolando il loro bambino fino all’età di 21 anni? E’ possibile che nessuno della FIP si sia mai preso la briga di gridare che questa norma è inconcepibile da tutti i punti di vista, immorale e contro lo sport? E’ possibile che si parli di soldi nello sport dilettantistico che, per definizione, ha uno scopo ludico/ricreativo e, quindi, privo di lucro?

Lo sfortunato cittadino cui è capitata la scabrosa vicenda è Rosario Rota il quale mi ha investito della questione che mi ha lasciato basito poiché le risposte che ho avuto sono state assolutamente sconfortanti. Addirittura ad un certo punto mi è stato detto: “queste sono le regole della federazione e se uno le contesta può anche rivolgersi agli enti di promozione”.

E’ chiaro che farò di tutto affinché l’amministrazione Comunale sancisca il principio di negare ogni beneficio, contributo o assegnazione di impianti alle associazioni che praticano il vincolo sportivo così come concepito dalla FIP.

Eppure, che il vincolo sportivo sia una mostruosità è addirittura chiaro anche alla FIGC che, nel suo regolamento interno, per la disciplina dell’attività giovanile, all’art. 24 dispone chiaramente che il vincolo sportivo per i giovani calciatori non professionisti ha la durata della sola stagione sportiva. La FIGC, infatti, si è adeguata alle pronunce della Corte di Giustizia Europea sui casi Bosman e Bernard (clikka), le quali hanno sancito il principio secondo cui le società calcistiche possono richiedere il pagamento di un’indennità per i giovani giocatori di cui abbiano curato la formazione, solo agli atleti che abbiano firmato il loro primo contratto da professionista con una società diversa da quella che li ha formati, affermando, altresì, chiaramente che l’importo di detta indennità dovrà essere determinato tenendo conto delle spese effettivamente sostenute dalle società ai fini della formazione. E’ chiaro che questa normativa dovrebbe tagliare la testa al toro ma, invece, anche nel calcio nonostante la chiarezza della disciplina c’è chi fa il furbo ed impone ai calciatori dilettanti il pagamento di diverse migliaia di euro (clikka) in modo assolutamente illegittimo (clikka). Per capire di cosa sto parlando basta vedere il servizio di REPORT del 5 maggio scorso a partire dal minuto 00:05:08 ed ascoltare bene sia le parole dell’ottimo Presidente della scuola calcio romana di Tor di Quinto, sia le dichiarazioni del Presidente della lega dilettanti (oggi promosso a presidente della lega pro) Tavecchio.

Ebbene, è facile capire che la pratica del vincolo sportivo per i giovani contrasta: 1) con gli art. 15 e 16 della convenzione internazionale sui diritti del fanciullo (clikka); 2) con l’art. 11 della convenzione Europea del diritti dell’Uomo; 3) con l’art. 2 della costituzione, che tutela i diritti inviolabili dell’uomo sia come singolo che nelle formazioni sociali; 4) con l’art. 3 della Costituzione, rispetto agli atleti professionisti, per i quali l’art. 16 della legge 23 marzo 1981 n. 91, ha disposto espressamente l’abolizione del vincolo sportivo, integrante letteralmente le «limitazioni alla libertà contrattuale dell’atleta professionista».

Senza dimenticare, nel caso di atleta minore, dell’onere per il genitore di stipulare atti di straordinaria amministrazione, come è il caso di un vincolo di così lunga durata, con l’autorizzazione del giudice tutelare ex art. 322 c.c. A fronte di un così corposo fronte normativo è chiaro che il vincolo sportivo rappresenta un sopruso insopportabile che va nel modo più assoluto soppresso e combattuto laddove previsto.

Orbene, in barba a tale chiaro supporto normativo, l’art. 179 del regolamento organico della Federazione Italiana Pallacanestro dispone un vero e proprio tariffario della “carne umana” prevedendo che per lo svincolo degli atleti sin dalla tenera età di 12 anni il versamento delle seguenti somme:

Campionato Controbuto Maggiorazione
Serie A 11.500,00
Legadue 9.750,00
Serie A Dilettanti 9.200,00 3.500,00
Serie B Dilettanti 7.450,00 3.000,00
Serie C Dilettanti 4.000,00 2.500,00
Serie C Reg. 1.400,00 1.000,00
Serie D 350,00 250,00
Altri Campionati Normale tesseramento

Il gioco ovviamente è facile perché le dette somme seppure previste a carico delle società sportive che acquisiscono il cartellino finiscono per gravare sulle famiglie che, per accontentare il proprio figlio, come è accaduto nel caso di specie, sono pronte a farvi fronte. Ovviamente, sono molto coinvolto perché se fosse accaduto a me la stessa cosa quando ero atleta, non ho vergogna a dire, che la mia famigli operaia non avrebbe potuto sopportare il peso economico di un mio trasferimento. Eppure questa esperienza non mi è estranea in quanto mi è capitata addirittura quando ero atleta azzurro della nazionale italiana senza che la mia associazione sportiva frapponesse alcun ostacolo!

Ora ovviamente, siccome si parla di soldi per la “vendita” di ragazzini, mi viene la voglia di fare qualche domanda alla blasonata associazione sportiva (che pare sia anche molto protetta non ho capito bene da chi) e chiedere:

1) Quanto paga di affitto per il prestigioso immobile del demanio?

2) quanto paga gli istruttori che si dedicano all’insegnamento sportivo?

3) quanto incassa complessivamente dalle rette mensili per tutti gli sport che si praticano nel complesso peraltro monumentale?

4) se incassa qualcosa e quanto per il parcheggio (probabilmente abusivo) delle centinaia di auto disseminate sia nel cortile che lungo la strada privata che porta al cortile stesso?

5) quanto incassa dalle altre attività tra cui i campi estivi che si tengono puntualmente ogni anno?

6) quali sono le attività sociali che l’associazione svolge in favore della collettività?

Ovviamente mi aspetto che questo mio scritto possa essere un punto di partenza per i giornalisti che vogliono dare un contributo al miglioramento della società nella quale con tanti disagi viviamo.

Ad ogni buon conto occorre evitare che si faccia di tutt’erba un fascio, perché nel modo sportivo ci sono tantissime persone che conosco personalmente le quali si impegnano portando risultati sociali e sportivi assolutamente degni di ogni considerazione ed al di sopra di ogni sospetto.

Populismo e Politica: La riforma del Regolamento del Consiglio Comunale

gennaro consiglioIeri scrivevo della proposta di riforma del regolamento del consiglio comunale (clikka) oggi (12.11.2014) in discussione. Stamane sono intervenuto due volte nel dibattito consiliare con lo scopo di far comprendere bene che una cosa è la politica alta a cui noi abbiamo l’obbligo di tendere altra cosa è il populismo.

Dobbiamo, infatti, capire che il tema vero è quello di pretendere che i nostri rappresentanti lavorino nell’interesse della città e che i cd. tagli lineari rischierebbero di tagliare anche la democrazia quando si mette mano allo strumento regolamentare senza cognizione di causa e solo per andare incontro alla moda di dire che si sono tagliati i costi.

In quest’ottica ho proposto anche una mozione (clikka), firmata da tutta la maggioranza e da buona parte dell’opposizione, con la quale si da’ una interpretazione autentica all’art. 37 dello Statuto del Comune al fine di impedire la eccessiva proliferazione gruppi consiliari, con l’aggravio di costi e spese.

Difatti, fino ad oggi l’interpretazione data alla citata norma è stata quella di beneficiare anche ai gruppi consiliari neocostituiti dei cd. diritti quesiti di modo che si potrebbe giungere al paradosso di avere 46 gruppi consiliari su 48 consiglieri.

Mi sono poi opposto ad una richiesta di rinvio in commissione, a cui ho molte volte partecipato, pur non essendone componente, al fine di non far mancare il mio contributo anche tecnico.

La discussione è stata aggiornata al 24 novembre p.v. per consentire il deposito di emendamenti

di seguito i miei interventi:

No al rinvio in commissione per perdere tempo al 49:58

 

Populismo e Politica al 02:13:16

 

La Proposta di un nuovo regolamento del Consiglio Comunale

consiglio comunalePoiché spesso si parla senza cognizione di causa e spesso anche i giornali scrivono solo al fine di fare uno scoop alterando, quindi, la verità delle cose, e poiché credo che prima di parlare occorre, purtroppo, studiare cercando di avere una visione completa Vi posto la nuova Proposta Di Regolamento Consiglio Comunale (clikka) che è al vaglio della assemblea cittadina già da domani (12.11.2014). Ove mai aveste qualche suggerimento, un emendamento o altro sono ben disposto a valutarli e condividerli con l’aula consiliare.

Regione Campania: 2 miliardiottocentomilioni di euro di investimenti persi

regione2 Miliardi ed ottocentomilioni di Euro (clikka) che si sarebbero dovuti spendere entro il 31.12.2015, questa è l’impressionante somma dei finanziamenti  europei che la Regione Campania ha fatto perdere ai cittadini campani! Questo è il risultato di quest’amministrazione regionale anestetizzata dalla figura di caldoro che nella politica dai bassi toni, del dolce far niente, si limita a gestire l’ordinario, peraltro, male.

Nella prossima campagna elettorale dovremmo essere in grado di spiegare bene ai cittadini campani cosa significa aver perso questi tre miliardi di euro in termini di mancato sviluppo, mancata occupazione, depressione sociale ed emarginazione e sfidare caldoro a dimostrare il contrario.

Ovviamente per fare questo occorre una classe dirigente alternativa, rinnovata ed in grado di essere credibile, poiché quanto a fondi europei diciamo l’altra parte non ha brillato affatto. E’ di questi giorni, infatti, la notizia sulle indagini della truffa dei  corsi di formazione (clikka) che vede la vecchia amministrazione regionale bassoliniana responsabile e di cui ho scritto in relazione ai corsi di formazione per guide turistiche (clikka).

Ad ogni buon conto,  per i responsabili politici di questo disastro ci vorrebbero duemiliardi ed ottocento milioni di carcere.

Non è la prima volta che scrivo di queste cose e chi volesse approfondire le responsabilità dell’amministrazione regionale, che forse sono di gran lunga maggiori di quelle dell’amministrazione comunale (che pure ne ha) basta clikkare qui.

il sole 24 ore sui fondi europei (clikka)

Chi è e cosa fa la società civile nell’istituzione

gennaro consiglioMi trovo ad essere un esponente della società civile che, per un caso assolutamente fortuito, si trova nell’istituzione e, dopo oltre tre anni di esperienza, mi sorgono spontanee alcune domande:

1) Qual è il ruolo della società civile che entra nell’istituzione attraverso una lista civica?

2) che differenza c’è tra un esponente della società civile ed un esponente di partito?

3) vale per gli esponenti della società civile il linguaggio proprio dei partiti?

4) vale per gli esponenti della società civile la semplificazione tanto cara ai “giornalai” di maggioranza/opposizione?

5) a cosa è vincolata la società civile rappresentata nelle istituzioni?

Ora vi posso assicurare che se a queste domande farete rispondere un esponete di partito o uno che è stato “drogato” dalla politica o che cerca di scimmiottare i partiti avrete delle risposte diametralmente opposte a quelle che potrebbe dare un libero cittadino/amministratore che è entrato, diciamo in un consiglio comunale, perché si era scocciato dei soliti riti, della solita solfa, non avendo trovato nessuno in grado di rappresentarlo. Parrebbe logico, allora, che il cittadino/amministratore pubblico di certo non imiterà il comportamento di quelli di cui non si fidava.

Chi viene dalla società civile “dovrebbe” portare con se uno spirito libero scevro dalle logiche di partito, senza piegarsi al binomio maggioranza/opposizione e sfuggire ad un linguaggio che fino ad un minuto prima di entrare nell’istituzione gli era, se non sconosciuto, sicuramente negletto. E’, altresì, chiaro che per fare questo il cittadino/amministratore dovrà, gioco forza, lavorare il triplo perché avrà il dovere di valutare atto per atto e, quindi, studiare anche molto, per capire se viene perseguito l’interesse pubblico. L’esponente di partito, o il cittadino che cerca di scimmiottare l’esponente di partito, per sentirsi pari o più affidabile, invece, deciderà secondo la logica maggioranza/opposizion: Senza studiare nulla, voto contro o a favore perché mi sento di opposizione o di maggioranza.

La cosa triste è che anche i pennivendoli, “giornalai” venditori di carta straccia (salvo rarissime eccezioni) per semplificarsi il lavoro sono legati a questa logica maggioranza/opposizione proprio perché è comoda e non impone né di seguire un consiglio comunale (che può durare anche un intero giorno) né di studiarsi le carte.

Il cittadino/amministratore, in sostanza, pensa che le cose si debbano fare nell’interesse dei cittadini, sempre e comunque, a prescindere da chi le fa e sulla base di questo principio dovrebbe tracciare la linea del suo comportamento istituzionale improntato solo ed esclusivamente sul programma elettorale unico vincolo a cui ancorarsi proprio perché non di partito.

Questa considerazione, ad esempio, rende inconcepibile la sorta di “quadriglia” che spesso si mette in scena nelle assemblee consiliari, uscendo dall’aula per far cadere il numero legale, al solo scopo di dimostrare che la maggioranza non ha i numeri, anche quando ci sono da votare delibere importanti e da discutere nell’interesse pubblico. Questo è, infatti, un comportamento barbaro mutuato dalla peggiore politica dei partiti dal quale l’esponente della società civile dovrebbe stare lontano, perché ha l’obbligo, più degli altri, di entrare sempre nel merito. Basti pensare che nel parlamento tedesco se un componente della maggioranza è assente per giustificati motivi, dall’aula, esce anche un componete dell’opposizione al fine di lasciare immutati gli equilibri dovendo vertere lo scontro politico sulle cose concrete da fare e non sulla mera strategia di posizionamento.

L’apporto dell’esponente della società civile nell’istituzione, quindi, deve essere quello di sottrarsi alla logica ed al linguaggio strettamente partitico, con l’obbligo di migliorare il comportamento istituzionale, senza piegarsi alla barbarie dei partiti ma, anzi, ponendosi l’alto compito di migliorarli, dando l’esempio e dimostrando che molti riti e categorie della politica sono sbagliati e non nell’interesse dei cittadini perché improntati ad una logica strettamente partitica e non nell’interesse pubblico. Ma questo ovviamente lo dico perché sono un idealista politico (clikka).

vedi anche:

l’esperienza de magistris e la società civile (clikka)

Il decreto sblocca Bagnoli ed il rischio vulcanico

bagnoliIeri (07.11.2014) in Senato è passato il decreto sblocca Italia che contiene norme che si occupano, tra l’altro, anche di ciò che dovrà avvenire a Bagnoli. Uno sbandierato taglio netto alla burocrazia. Sennonché non v’è chi non veda che con il decreto sblocca Italia, alla Bagnoli Futura società pubblica (fallita) si sostituiscono ben tre soggetti: Commissario governativo, Soggetto Attuatore e Società per azione mista pubblico/privato. C’è poi un ruolo dato ad una conferenza di servizi (regione, comune e soggetto attuatore) ed alla presidenza del Consiglio dei Ministri. Non c’è che dire una vera e propria sburocartizzazione a carico delle nostre tasche che, secondo me, non promette nulla di buono. Come dire il fine potrebbe essere giusto, finalmente si mette mano, ma la soluzione è sbagliata.

Per quanto concerne, invece, le procedure nel decreto c’è una accelerazione sul versante delle autorizzazioni che sono tutte aggirate dall’approvazione del “programma di rigenerazione urbana” che può andare anche in deroga ai vigenti strumenti urbanistici e sostituire anche tutte le cd. valutazioni ambientali. Sennonché è da qualche giorno che associata a questa notizia mi gira per la mente anche un’altra recentissima notizia che nessuno mette in relazione e che riguarda la medesima area: la nuova riperimetrazione della zona rossa dell’area flegrea, proposta il 20 ottobre u.s., che comprende, tra le altre aree, anche Bagnoli. Ebbene, fa impressione constatare che è la stessa Protezione Civile (clikka) ad affermare chiaramente che “i Campi Flegrei sono una caldera vulcanica e, come il Vesuvio, presentano un rischio molto elevato per la presenza di numerosi centri abitati nell’area e per la loro immediata vicinanza alla città di Napoli.

Sorge, quindi, spontanea la domanda: Ma se Bagnoli è zona rossa non è che non si può costruire nulla? e seppure si potesse costruire in ragione delle deroghe dello sblocca Italia, costruire, non sarebbe un azzardo ed una contraddizione intollerabile che metterebbe a rischio la vita dei cittadini napoletani?

Abbiamo, quindi, il paradosso che da una parte lo Stato, attraverso la Protezione Civile, dice che c’è un elevato rischio vulcanico e dall’altro, manifesta l’intenzione di realizzare manufatti abitativi e non abitativi per rendere appetibili i suoli.

Possibile che nessun giornalista abbia fatto questa considerazione? Oggi (08.11.2014), infatti, i giornali parlano della protesta ma nessuno riesce a fare una considerazione o una domanda così semplice. E se devo dirla tutta su Repubblica Napoli di oggi (clikka) c’è anche l’ennesima intervista a Raffaele Cantone,  che sta diventando il massimo esperto di tutti i guai di questo paese. I giornali, come al solito, stanno costruendo l’ennesimo personaggio da dare in pasto agli Italiani, di bocca buona, che hanno bisogno di essere rassicurati. Ebbene, è singolare che anche Cantone, così attento, non dica nulla su questa palese contraddizione, sposando in pieno la posizione del commissariamento di Renzi, con la scusa che non si è fatto mai nulla ben sapendo che i commissariamenti non hanno mai portato nulla di buono.

Se così stanno le cose, regole di normale prudenza, a Bagnoli consiglierebbero: 1) di mettere mano alle bonifiche delle aree che, non essendo destinate a residenza, sarebbero di gran lunga meno costose; 2) realizzare un grande parco urbano o bosco attraverso la piantumazione di essenze arboree scelte con cura; 3) recuperare le sole cubature già esistenti attraverso il restauro della cd. archeologia industriale, come avvenuto in Germania nella Ruhr; 4) eliminare la colmata; 5) fare una grande spiaggia pubblica con attività turistiche a basso impatto ambientale e minime costruzioni, non residenziali, a servizio.

Ovviamente quanto detto a futura, molto futura memoria, vista l’avviata che abbiamo preso. Ho la sensazione che, come al solito, la politica si muove su piani assolutamente diversi da quelli che sono gli interessi primari della collettività, spero con tutte le mie forze di sbagliarmi.

Di seguito il decreto sblocca Italia ed il Comunicato stampa della Protezione Civile sulla riperimetrazione dell’area rossa fletterà.

Decreto Sblocca Italia BAGNOLI

CAPO VIII – MISURE URGENTI IN MATERIA AMBIENTALE

Art. 33. Bonifica ambientale e rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale – comprensorio Bagnoli – Coroglio

1. Attengono alla tutela dell’ambiente di cui all’art. 117, secondo comma, lettera s) della Costituzione nonche’ ai livelli essenziali delle prestazioni di cui all’art. 117, secondo comma, lettera m) della Costituzione le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale contenute nei commi seguenti, e tra queste, in particolare, le disposizioni relative alla disciplina del procedimento di bonifica, al trasferimento delle aree, nonche’ al procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Esse hanno l’obiettivo prioritario di assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi.

2. Sulla base dei principi di sussidiarieta’ ed adeguatezza le funzioni amministrative relative al procedimento di cui ai seguenti commi sono attribuite allo Stato per assicurarne l’esercizio unitario, garantendo comunque la partecipazione degli enti territoriali interessati alle determinazioni in materia di governo del territorio, funzionali al perseguimento degli obiettivi di cui al comma 1.

3. Le aree di rilevante interesse nazionale alle quali si applicano le disposizioni del presente articolo sono individuate con deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza Stato-Regioni. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipano i Presidenti delle Regioni interessate. In relazione a ciascuna area di interesse nazionale cosi’ individuata e’ predisposto uno specifico programma di risanamento ambientale e un documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana finalizzati, in particolare:

 a) a individuare e realizzare i lavori di messa in sicurezza e bonifica dell’area;

 b) a definire gli indirizzi per la riqualificazione urbana dell’area;

 c) a valorizzare eventuali immobili di proprieta’ pubblica meritevoli di salvaguardia e riqualificazione;

 d) a localizzare e realizzare le opere infrastrutturali per il potenziamento della rete stradale e dei trasporti pubblici, per i collegamenti aerei e marittimi, per gli impianti di depurazione e le opere di urbanizzazione primaria e secondaria funzionali agli interventi pubblici e privati, e il relativo fabbisogno finanziario, cui si fa fronte, per quanto riguarda la parte di competenza dello Stato, nell’ambito delle risorse previste a legislazione vigente.

4. Alla formazione, approvazione e attuazione del programma di risanamento ambientale e del documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana di cui al precedente comma 3, sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto Attuatore, anche ai fini dell’adozione di misure straordinarie di salvaguardia e tutela ambientale. Il Commissario e il Soggetto attuatore procedono anche in deroga agli articoli 252 e 252-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, per i soli profili procedimentali e non anche con riguardo ai criteri, alle modalita’ per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l’eliminazione delle sorgenti di inquinamento e comunque per la riduzione delle sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitarie.

5. Il Commissario straordinario del Governo e’ nominato in conformita’ all’articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il Presidente della Regione interessata. Allo stesso sono attribuiti compiti di coordinamento degli interventi infrastrutturali d’interesse statale con quelli privati da effettuare nell’area di rilevante interesse nazionale di cui al comma 1, nonche’ i compiti di cui ai commi successivi. Agli eventuali oneri del Commissario si fa fronte nell’ambito delle risorse del bilancio della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

6. Il Soggetto Attuatore e’ nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nel rispetto dei principi europei di trasparenza e di concorrenza. Ad esso compete l’elaborazione e l’attuazione del programma di risanamento e rigenerazione di cui al comma 3, con le risorse disponibili a legislazione vigente per la parte pubblica. Lo stesso opera altresi’ come stazione appaltante per l’affidamento dei lavori di bonifica ambientale e di realizzazione delle opere infrastrutturali. In via straordinaria, per l’espletamento di tutte le procedure ad evidenza pubblica di cui al presente articolo i termini previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ad esclusione di quelli processuali, sono dimezzati.

7. Al fine di conseguire celermente gli obiettivi di cui al comma 1, le aree di interesse nazionale di cui al medesimo comma sono trasferite al Soggetto attuatore, secondo le modalita’ stabilite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6.

8. Il Soggetto Attuatore, entro il termine indicato nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6, trasmette al Commissario straordinario di Governo la proposta di programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana di cui al comma 3, corredata dallo specifico progetto di bonifica degli interventi sulla base dei dati dello stato di contaminazione del sito, dal cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all’articolo 242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, da uno studio di fattibilita’ territoriale e ambientale, dalla valutazione ambientale strategica (VAS) e dalla valutazione di impatto ambientale (VIA), nonche’ da un piano economico-finanziario relativo alla sostenibilita’ degli interventi previsti, contenente l’indicazione delle fonti finanziarie pubbliche disponibili e dell’ulteriore fabbisogno necessario alla realizzazione complessiva del programma. La proposta di programma e il documento di indirizzo strategico dovranno altresi’ contenere la previsione urbanistico-edilizia degli interventi di demolizione e ricostruzione e di nuova edificazione e mutamento di destinazione d’uso dei beni immobili, comprensivi di eventuali premialita’ edificatorie, la previsione delle opere pubbliche o d’interesse pubblico di cui al comma 3 e di quelle che abbiano ricaduta a favore della collettivita’ locale anche fuori del sito di riferimento, i tempi ed i modi di attuazione degli interventi con particolare riferimento al rispetto del principio di concorrenza e dell’evidenza pubblica e del possibile ricorso da parte delle amministrazioni pubbliche interessate all’uso di modelli privatistici e consensuali per finalita’ di pubblico interesse.

9. Il Commissario straordinario di Governo, ricevuta la proposta di cui al comma 8, convoca immediatamente una conferenza di servizi al fine di ottenere tutti gli atti di assenso e di intesa da parte delle amministrazioni competenti. La durata della conferenza, cui partecipa altresi’ il Soggetto Attuatore, non puo’ superare il termine di 30 giorni dalla sua indizione, entro il quale devono essere altresi’ esaminati il progetto di bonifica, il cronoprogramma di svolgimento dei lavori di cui all’art.242-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, la valutazione ambientale strategica e la valutazione di impatto ambientale. Se la Conferenza non raggiunge un accordo entro il termine predetto, provvede il Consiglio dei Ministri anche in deroga alle vigenti previsioni di legge. Alla seduta del Consiglio dei Ministri partecipa il Presidente della Regione interessata.

10. Il programma di rigenerazione urbana, da attuarsi con le risorse disponibili a legislazione vigente, e’ adottato dal Commissario straordinario del Governo, entro 10 giorni dalla conclusione della conferenza di servizi o dalla deliberazione del Consiglio dei Ministri di cui al comma 9, ed e’ approvato con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. L’approvazione del programma sostituisce a tutti gli effetti le autorizzazioni, le concessioni, i concerti, le intese, i nulla osta, i pareri e gli assensi previsti dalla legislazione vigente, fermo restando il riconoscimento degli oneri costruttivi in favore delle amministrazioni interessate. Costituisce altresi’ variante urbanistica automatica e comporta dichiarazione di pubblica utilita’ delle opere e di urgenza e indifferibilita’ dei lavori. Il Commissario straordinario del Governo vigila sull’attuazione del programma ed esercita i poteri sostitutivi previsti dal programma medesimo.

11. Considerate le condizioni di estremo degrado ambientale in cui versano le aree comprese nel comprensorio Bagnoli-Coroglio sito nel Comune di Napoli, perimetrate ai sensi dell’art.114 della legge n. 388 del 2000 con decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare del 31 agosto 2001, le stesse sono dichiarate con il presente provvedimento aree di rilevante interesse nazionale per gli effetti di cui ai precedenti commi.

12. In riferimento al predetto comprensorio Bagnoli-Coroglio, con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui al comma 6 e’ trasferita al Soggetto Attuatore, con oneri a carico del medesimo, la proprieta’ delle aree e degli immobili di cui e’ attualmente titolare la societa’ Bagnoli Futura S.p.A. in stato di fallimento. Il Soggetto Attuatore costituisce allo scopo una societa’ per azioni, il cui capitale azionario potra’ essere aperto ad altri soggetti che conferiranno ulteriori aree ed immobili limitrofi al comprensorio di Bagnoli-Coroglio meritevoli di salvaguardia e riqualificazione, previa autorizzazione del Commissario straordinario del Governo. Alla procedura fallimentare della societa’ Bagnoli Futura S.p.A. e’ riconosciuto dalla societa’ costituita dal Soggetto Attuatore un importo determinato sulla base del valore di mercato delle aree e degli immobili trasferiti rilevato dall’Agenzia del Demanio alla data del trasferimento della proprieta’, che potra’ essere versato mediante azioni o altri strumenti finanziari emessi dalla societa’, il cui rimborso e’ legato all’incasso delle somme rivenienti dagli atti di disposizione delle aree e degli immobili trasferiti, secondo le modalita’ indicate con il decreto di nomina del Soggetto Attuatore. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore produce gli effetti di cui all’articolo 2644, secondo comma, del codice civile. Successivamente alla trascrizione del decreto e alla consegna dei titoli, tutti i diritti relativi alle aree e agli immobili trasferiti, ivi compresi quelli inerenti alla procedura fallimentare della societa’ Bagnoli Futura S.p.A., sono estinti e le relative trascrizioni cancellate. La trascrizione del decreto di nomina del Soggetto Attuatore e degli altri atti previsti dal presente comma e conseguenti sono esenti da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere ed imposta.

13. Per il comprensorio Bagnoli-Coroglio, il Soggetto Attuatore e la societa’ di cui al comma 12 partecipano alle procedure di definizione e di approvazione del programma di rigenerazione urbana e di bonifica ambientale, al fine di garantire la sostenibilita’ economica-finanziaria dell’operazione.

Comunicati Stampa

Riunione sul rischio vulcanico nell’area dei Campi Flegrei

20 ottobre 2014

Si è svolta oggi pomeriggio a Napoli, presso la sede della Regione Campania, una riunione volta a discutere della ridefinizione della zona rossa – elaborata sulla base degli ultimi studi scientifici e sulle indicazioni fornite dalla Commissione Grandi Rischi – e delle attività future riferite alla pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico nell’area dei Campi Flegrei.

All’incontro hanno partecipato, tra gli altri, il Capo del Dipartimento della Protezione Civile, Franco Gabrielli, l’assessore alla protezione civile della Regione Campania, Edoardo Cosenza, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Giuseppe De Natale, il vicesindaco di Napoli facente funzioni di sindaco, Tommaso Sodano, i sindaci di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, di Bacoli, Ermanno Schiano, di Monte di Procida, Francesco Paolo Iannuzzi, i Commissari straordinari dei Comuni di Quarto, Silvana Macchiarella, e Giugliano, Luigi Colucci, l’Assessore alla Protezione civile di Marano, Gennaro Ruggero, nonché i rappresentanti della Prefettura e della Provincia di Napoli.

Nel corso della riunione, infatti, è stata presentata alle locali autorità di protezione civile la proposta – elaborata dal Dipartimento della Protezione civile d’intesa con la Regione Campania – della nuova zona rossa ai Campi Flegrei che comprende i comuni di Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, parte di Marano e una piccola zona di Giugliano, nonché alcune zone di Napoli (Bagnoli, Fuorigrotta, Pianura, Soccavo, Posillipo, Chiaia, una parte di Arenella, Vomero e Chiaiano, e una piccolissima parte di San Ferdinando).

Nel corso dell’incontro, il direttore dell’Osservatorio Vesuviano ha anche presentato i dati riferiti alle ultime rilevazioni sullo stato dell’attività del vulcano dei Campi Flegrei – che, dalla fine del 2012, si trovano in uno “stato di attenzione” -, sottolineando che le reti di monitoraggio, nell’ultimo periodo, non hanno registrato variazioni significative dei parametri sismici, geochimici e di deformazione del suolo. Nel corso dell’incontro Dipartimento, Regione, Prefettura, Provincia e Comuni hanno discusso delle successive attività da intraprendere affinché si accelerino, per quanto possibile, i tempi e le attività per l’aggiornamento della pianificazione che ha come obiettivo l’emanazione di un atto normativo del Presidente del Consiglio dei Ministri, seguendo lo stesso percorso di condivisione intrapreso in merito alla pianificazione per rischio vulcanico al Vesuvio. Il prossimo step è stato fissato al 30 novembre: entro quella data i Comuni dovranno inviare alla Regione tutte le eventuali osservazioni in merito ai nuovi confini proposti per la zona rossa.«Vorrei che si comprendesse che oggi non è stato presentato nulla a scatola chiusa» ha detto il Prefetto Franco Gabrielli. «È stato un ulteriore importante passaggio del percorso volto all’aggiornamento del piano di emergenza ai Campi Flegrei, come fatto anche per il Vesuvio. Voglio sottolineare l’approccio estremamente positivo e propositivo di tutti i partecipanti, soprattutto dei sindaci: ho avuto la sensazione che l’intero sistema sia orientato a remare nella stessa direzione, nell’interesse dei cittadini».

Ecco come fa la politica tedesca in un’area industriale da riconvertire:

Il fallimento di Caldoro e la politica anestetica

caldoroQualche giorno fa riflettevo con un amico sul fatto che il vero disastro amministrativo locale è stato commesso (e continua ad essere commesso) da caldoro che con la sua politica anestetica dei bassi toni, senza dare nell’occhio, ha aggravato una situazione già compromessa dalle passate amministrazioni.

Il risultato è agghiacciante rispetto al suo aplomb e per capirlo basta leggere la relazione (clikka) sulla coesione economica, sociale e territoriale della Commissione Europea, che analizza la qualità del governo delle Regioni nel 2011-2013. Periodo in cui la Campania è ultima in Europa, assieme a due province rumene e bulgare, per qualità di governo, servizi pubblici essenziali e spesa dei fondi comunitari. Un allarme rilanciato appena tre settimane fa a Pompei dal commissario uscente dell’UE José Manuel Barroso.

Poi la bocciatura del bilancio regionale 2012 da parte della Corte dei Conti che censura e scopre (finalmente) la grande bugia di caldoro sulla sanità, poiché rileva persistenti disfunzioni sul controllo dei processi di spesa e di salvaguardia dei livelli minimi di assistenza oltre ad un indebitamento di sette miliardi e 600 milioni che fanno il 59,2% rispetto alle entrate. (Repubblica Napoli di oggi 04.11.2014).

Sul versante dei rifiuti, giovedì prossimo alle ore 9,30, la sesta sezione della Corte di giustizia esaminerà il ricorso presentato dall’Italia contro la decisione della commissione di non versare all’Italia i contributi Fesr (fondi europei di sviluppo regionale) per la gestione e lo smaltimento dei rifiuti in Campania. Il rischio è che potrebbero essere paradossalmente bloccati proprio i fondi necessari a mandare avanti la raccolta differenziata: 46 milioni e 634 mila euro è la quota dei cofinanziamenti europei.

Altro regalo di caldoro è la multa di 156.200,00 €. al giorno oltre a 60 milioni di euro forfettari, per la mancata attuazione dei piani di bonifica di cui sappiamo benissimo di quanto ne abbiamo bisogno.

La cosa allucinante e che leggo da Il Mattino di Napoli di oggi è che in regione nessuno si interessa di questa mannaia che grava sui cittadini campani.

C’è il cadavere, caldoro con la pistola fumante in mano e nessuno gli chiede conto e ragione dei disastri a lui imputabili.

Vedi anche:

continua il fallimento di caldoro sui fondi europei (clikka)

I nostri soldi che restano in europa a beneficio di altri paesi (clikka)

Lo sfacelo della sanità di caldoro (clikka)

Progetto UNESCO ed incapacità (clikka)

La città crolla e la regione restituisce i soldi (clikka)

La regione campania che ruba soldi e futuro ai suoi cittadini (clikka)

La vita a rischio: I Pronto soccorso e la politica

prontosoccorso

Venerdì scorso si è svolta la La Tavola Rotonda sulla Rete dell’Emergenza-Urgenza nella sanità campana (clikka) e per capire la gravità della situazione basta leggere i titoli dei giornali di oggi (02.11.2014):

REPUBBLICA NAPOLI. Ospedale Cardarelli di Napoli. Far West al pronto soccorso picchiati gli infermieri. Ospedale Cardarelli botte agli infermieri del pronto soccorso. Attese lunghe, due raid contro il personale in servizio. Interviene una guardia giurata e viene pestata. Il Mattino di Napoli. San Giovanni Bosco. La protesta. C’è la possibilità che i turni ordinari non vengano garantiti. Manca il personale, il San Giovanni Bosco rischia lo stop. CORRIERE DEL MEZZOGIORNO NAPOLI E CAMPANIA. «Per noi lavorare al Cardarelli è come andare sul campo di battaglia». Ancora infermieri aggrediti al Pronto soccorso. La denuncia del commissario Caputo. «Per noi lavorare al Cardarelli è come andare sul campo di battaglia» Ancora infermieri aggrediti al Pronto soccorso. ROMA del 02-11-2014 – Autore: Redazione. Non vogliono aspettare il turno per la visita, i parenti aggrediscono a calci e pugni infermieri e guardie giurate – Cardarelli, ore d`attesa: scoppia la rissa.

Venerdì ho avuto la fortuna di sentire come stanno le cose nella sanità campana per quanto concerne la rete dell’emergenza-urgenza, in una parola come è messo il nostro sistema dei pronto soccorso. A parlare sono stati i medici che ogni giorno sono impegnati a salvare la vita dei nostri concittadini. Hanno partecipato cittadini ed abbiamo avuto anche il contributo di idee del Prof. Fernando Schilardi, un luminare di fama internazionale e primario dell’Ospedale San Paolo di Napoli, che ci ha confermato che la migliore organizzazione della rete del primo soccorso non solo sarebbe a costo zero ma, per alcuni versi, ci farebbe addirittura risparmiare risorse economiche. Si parla, infatti, spesso della cd. demedicalizzazione delle ambulanze con la sostituzione dei medici a bordo con infermieri specializzati con laurea breve, ovvero, della organizzazione delle cd. Unità Complesse di cure primarie al fine di ridurre al minimo i codici verdi e gialli.

Brillanti ed approfondite sono state le relazioni del Dott. Salvatore Cuomo, Maurizio Postiglione, Giuseppe Russo e Emanuele Durante Mangoni, dalle quali abbiamo capito che occorrerebbe una vera e propria educazione al pronto soccorso sin dalla prima telefonata al 118.

E’ curioso, infatti, sapere che spessissimo si perdono minuti preziosi perché chi telefona non  sa neppure dove si trova ed allora è capace che chi chiama da San Giorgio dicendo che è al Corso Vittorio Emanuale pensi di essere al corso Vittorio Emanuele di Napoli e che tale difficoltà potrebbe essere banalmente superata con la cd. geolocalizzazione del numero chiamante, come accade in ogni altro paese civile del mondo ma, ovviamente, la politica si occupa di posti di strategie, di chi farà il governatore, il sindaco o l’assessore, senza neppure pensare minimamente che per ricoprire questi ruoli occorrono capacità di ascolto, studio, sensibilità e sopratutto spirito di servizio!

Al termine della tavola rotonda alla quale non ha potuto partecipare il Prof. Raffaele Calabrò, per un sopraggiunto impegno, abbiamo capito che questo evento lo dovremmo ripetere nelle scuole al fine di educare i cittadini nella comunicazione e nelle prime cure di emergenza nell’attesa che arrivi il pronto soccorso.

Una curiosità a Napoli le Ambulanze in servizio sono solo 20, mentre a Roma ed a Milano sono oltre 80, fate voi i conti e diteci se Caldoro ha fatto qualcosa per la sanità campana in questi cinque anni.

Thomas Sankara diceva che la politica si deve occupare della felicità delle persone. Dopo più di tre anni, da quando è iniziata la mia prima esperienza politica al Comune di Napoli, posso dire che la politica in concreto si occupa solo ed esclusivamente della strategia per occupare posti di potere, senza neppure pensare per un momento che al potere è strettamente connessa la responsabilità e più potere hai maggiore è la responsabilità che devi avere nell’esercizio del potere. Basta leggere i giornali di oggi, di ieri e di domani per capire che pochi sono i politici che per migliorare il paese fanno proposte la maggior parte di loro è concentrata a distruggere ed a criticare per la loro naturale incapacità di avere una visione.

Al Roma di Napoli il merito di aver parlato della nostra tavola rotonda dalla quale sono emerse non solo le criticità ma anche le soluzioni per risolverla.

Estratto da pagina 2 di ROMA del 02-11-2014 – Autore: Redazione

Non vogliono aspettare il turno per la visita, i parenti aggrediscono a calci e pugni infermieri e guardie giurate

Cardarelli, ore d`attesa: scoppia la rissa

SANITÀ Non vogliono aspettare il turno per la visita, i parenti aggrediscono a calci e pugni infermieri e guardie giure Cardarelli, ore d’attesa: scoppia la rissi NAPOLI. Tempi di attesa troppo lunghi e al Pronto Soccorso del Cardarelli si scatena l’ennesima rissa. Questa volta a fame le spese sono due infermieri di passaggio e una guardia giurata, aggrediti dalla furia di un parente che accompagnava un degente, infastiditosi per l’attesa troppo lunga per la visita. L’accompagnatore, andato m escandescenze, ha tempestato di calci e pugni i malcapitati. Una rabbia irrefrenabile che ha contagiato inspiegabilmente anche un accompagnatore di un altro paziente, del tutto estraneo al primo, e che è sfociata alla fine in una maxi-rissa, con una massa di persone del tutte estranee ai due pazienti che ha aggredito infermieri e guardie giurate accorse per riportare l’ordine. A denunciare l’episodio, il sindacalista della Uil, Renato Rivelli, che ha spiegato l’accaduto in una nota congiunta con Cgil e Cisl. «Una violenza inaudita e per di più ingiustificata — racconta Rivelli – visto che il paziente non era in gravi condizioni, ma dopo aver ricevuto le prime analisi, gli era stato assegnato un codice verde, tra i meno gravi». «La dinamica dei fatti è a dir poco inverosimile – spiega il sindacalista -, i colleghi sono stati aggrediti e picchiati come è successo in altre circostanze dal parente di un paziente. Al quale, già noto ai sanitari del pronto soccorso, erano tempestivamente stati rilevati i parametri vitali, effettuato l’elettrocardiogramma ed attribuito un codice “verde”. Il parente per il solo fatto di non voler aspettare il turno per la visita, ha aggredito il malcapitato infermiere di turno. Una persona estranea, accompagnatrice di un altro paziente in attesa di visita.ha a sua volta aggredito senza ulteriore motivo un’altra Infermiera presente. La guardia giurata, prontamente intervenuta pure è stata raggiunta da calci e pugni da parte dei malviventi. A questo punto succede l’inimmaginabile, dopo essere riusciti a fermare e bloccare il rissoso parente, una massa di persone del tutto estranee al paziente si riversa sugli infermieri e sulle guardie giurate di turno e solo grazie al senso di responsabilità che lentamente il personale è riuscito a portare la tranquillità calmando gli animi esagitati degli accompagnatori dei pazienti». Episodi di violenza che, purtroppo, sono sempre più frequenti nel nosocomio napoletano, sempre a corto di personale per poter far fronte all’elevato numero di accessi al Pronto Soccorso. «Chi ha avuto la sfortuna di essere ricoverato o di avere ricoverato un prossimo congiunto nell’Ospedale Cardarelli di Napoli commenta il consigliere comunale Gennaro Esposito, di Ricostruzione Democratica, che ve- nerdi ha partecipato ad un convegno proprio sullo stato di difficoltà in cui versa la rete dell’emergenza campana, accanto a Raffaele Calabrò, Giuseppe Galano, Giuseppe Russo, Maurizio Postiglione, Emaunele Durante Mangoni, Angela Cortese – ha, infatti, toccato con mano la vera e propria indecenza e mortificazione di vedere il proprio anziano genitore, figlio, fratello o sorella sistemato su una barella in un corridoio della medicina di urgenza o m altro reparto con medici ed infermieri che, fortunatamente, mostrano essi stessi un senso di mortificazione ed indignazione per lo stato nel quale sono costretti ad operare. Indignazione e mortificazione che si accrescono se gli stessi medici impegnati quotidianamente al Cardarelli, a ferragosto, denunciano che al vicino Nuovo Policlinico ci sono strutture e posti letto inutilizzati».

Guardate come arriva il defibrillatore in questo filmato. Ci arriveremo mai con la nostra sanità?

Aggiornamento:

Da il Mattino di Napoli del 03.11.2014

«Noi nella trincea del Cardarelli tra violenti e odiosi prepotenti»; «Unico pronto soccorso aperto qui è come andare in trincea»

Davide Gerbone. Al Cardarelli, raccontano gli infermieri del Pronto soccorso, l’aggressività corre su un doppio binario: «Ci sono persone che sembrano per bene e invece si comportano uno schifo. E sinceramente preferisco lo schiaffo di un povero Cristo all’abuso di potere di uno altolocato». Viaggio nell’emergenza Cardarelli «Unico pronto soccorso aperto qui è come andare in trincea» Sotto la pensilina del pronto soccorso, amici e parenti si radunano a parlottare in piccoli capannelli. Qualcuno, più in là, sfumacchia in solitudine, mentre un ragazzo consuma le suole delle sue scarpe sportive ricalcando cento volte i suoi stessi passi. Combattono tutti, ciascuno a modo proprio, lo stesso avversario: l’attesa. Una nemica che qui è seconda solo alla paura. È una tranquilla domenica, al Cardarelli. Tranquilla, sì. Fino a prova contraria. Che anche nel giorno consacrato ai morti arriva puntuale. Stavolta l’alterco si consuma nella sala dell’accettazione, a pochi passi dai malati parcheggiati sulle barelle nell’atrio in attesa di essere visitati. Oggi sono una decina, poca roba a confronto dei giorni caldi. Eppure. «Eppure pochi minuti fa un esponente delle forze dell’ordine è venuto qui ad alzare la voce, pretendendo che sua madre fosse vista subito. Ma questa prepotenza e questa confidenza se la concedono solo con noi, con i medici non si permettono. Ed è ancora più mortificante». Il racconto è di un’infermiera che, vinta un’iniziale reticenza, sgrana il rosario delle vessazioni. Il quadro che ne viene fuori è più composito di quanto si possa immaginare. Sono diversi, infatti, i paramedici a descrivere un doppio binario dell’aggressività. «Qui le aggressioni verbali sono all’ordine del giorno – racconta l’infermiera -. Certo, tanti sono terra terra, ma ci sono anche persone che sembrano per bene e invece si comportano uno schifo. E sinceramente preferisco lo schiaffo di un povero Cristo che non sa che pesci prendere al “lei non sa chi sono io” o all’abuso di potere di un altolocato». La sua collega di turno annuisce, e la sua conferma l’affida alla forza espressiva del dialetto: «II pronto soccorso per loro significa “mo’ mo’»: tutti pretendono il servizio subito, senza capire che c’è una differenza tra casi più e meno urgenti. «Io confida – a luglio sono stata aggredita físicamente da una signora che non voleva darmi le generalità. Ti pago e devi fare quello che dico io mi ha minacciato. Se mi sento in pericolo? Certo, vengo a lavorare con la paura addosso. Da un anno a questa parte ancora di più». Una condizione portata più volte all’attenzione del primario del pronto soccorso. «Che cosa ci ha risposto? Neanche lei può farci niente. Purtroppo hanno chiuso gli altri pronto soccorso in città e si riversano tutti qui». Una lettura ampiamente condivisa dal personale del più grande ospedale del Mezzogiorno. «Abbiamo l’unico policlinico d’Italia senza pronto soccorso e in pochi mesi solo a Napoli ne hanno chiusi tré. In qualsiasi altra città la gente si sarebbe ribellata. Qui invece stanno zitti con le istituzioni e se la prendono con noi», dice un chirurgo di guardia, mostrando le piaghe di un’assistenza che deve fare tutto con poco. Sono in molti a sostenere che l’aumento della tensione è il risultato inevitabile dei tagli. Argomento confortato col racconto di una quotidiana resistenza: «Non sappiamo dove mettere la gente – aggiunge un altro medico – spesso finiscono le barelle e gli ammalati dobbiamo sistemarli sulle poltroncine. Anche sulla mia: io mi accomodo su un bidone». In ambulatorio, intanto, i pazienti vengono visitati senza alcun riguardo per la privacy. «Si sa che è così, che dobbiamo fare?», sospira rassegnata una signora coi capelli bianchi che attende il proprio turno su una barella nel grande corridoio che fa da sala d’attesa. «Siamo in 13, divisi in tré turni: 8-14.14-20 e 20-8. Molte volte siamo in sottonumero: 10, perfino 9 – racconta un altro infermiere. Ovviamente il servizio è più lento e la gente si irrita. In accettazione, poi, i posti sono pochissimi: 35 a fronte di circa 300 accessi al giorno. Il posto letto qui dentro è la barella». E allora non c’è da meravigliarsi se questo luogo in cui la sofferenza cerca riparo finisce col diventare il catalizzatore di opposte frustrazioni. All’attesa logorante delle cure corrisponde la pressione insostenibile cui sono sottoposti gli operatori, presi d’assalto e non sempre per metafora. L’invito di Mena Cirillo, che al Cardarelli fa l’internista, è di quelli che non si possono rifiutare: «Venga il lunedì o il martedì: a inizio settimana: siamo presi d’assedio, la tensione è altissima». Medici e infermieri accusano «Presi d’assedio, colpa dei tagli e l’attesa fa salire la tensione».

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