Idee Ricostruttive della Democrazia

LE IDEE RICOSTRUTTIVE DELLA DEMOCRAZIA CRISTIANA
(Roma, 1943)

Le “Idee ricostruttive della Democrazia Cristiana” furono pubblicate sul “Popolo” del 12 novembre 1943, e poi in un opuscolo del 1944, diffuso clandestinamente in tutta Italia a nome dello pseudonimo Demofilo. Fu Alcide De Gasperi l’ispiratore del documento, alla cui parteciparono tra il 1942 ed i primi mesi del 1943 anche molti dei più vicini collaboratori di De Gasperi: Paolo Bonomi, Piero Campilli, Camillo Corsanego, Guido Gonella, Achille Grandi, Giovanni Gronchi, Stefano Riccio, Pasquale Saraceno, Mario Scelba, Giuseppe Spataro. Le riunioni redazionali si svolsero a Roma nelle abitazioni di Gonella, di Scelba e di Spataro. Oggi lo riprendo perché credo che le origini della nostra giovane democrazia vadano riscoperte e tenute sempre ben a mente:


Non è questo il momento di lanciare programmi di parte, il che sarebbe impari al carattere di quest’ora solenne che reclama l’unità di tutti gli italiani. Pensiamo tuttavia che queste idee ricostruttive, ispirate alle tradizioni della Democrazia Cristiana, ma rivolte ad una cerchia più ampia e più varia, debbono fermentare già ora nel travaglio dell’aspra vigilia, affinché nel tempo della ricostruzione possano diventare le idee-forza che animeranno la volontà libera del popolo italiano.

PREMESSA INDISPENSABILE
Il regime di violenza ha investito così a fondo le stesse basi costitutive dello Stato da rendere necessaria la sua ricostruzione con nuove leggi fondamentali. Il popolo italiano sarà chiamato a deliberare. Pur rimettendo al suo voto ogni concreta riforma istituzionale, sin d’ora si può affermare essere profonda negli animi di tutti la convinzione che indispensabile premessa e necessario presidio dei diritti inviolabili della persona umana e di ogni libertà civile è la libertà politica.

REGIME DEMOCRATICO
La libertà politica sarà quindi il segno di distinzione del regime democratico; così come il rispetto del metodo della libertà sarà il segno di riconoscimento e l’impegno d’onore di tutti gli uomini veramente liberi.Una democrazia rappresentativa, espressa dal suffragio universale, fondata sulla uguaglianza dei diritti e dei doveri e animata dallo spirito di fraternità, che è fermento vitale della civiltà cristiana: questo deve essere il regime di domani.Nella netta distinzione dei poteri dello Stato – efficace garanzia della libertà politica – il primato spetterà al Parlamento, come la più alta rappresentanza dei supremi interessi della comunità nazionale, e soltanto il Parlamento potrà decidere la guerra e la pace.Accanto all’Assemblea espressa dal suffragio universale, dovrà crearsi un’Assemblea Nazionale degli interessi organizzati, fondata prevalentemente sulla rappresentanza eletta dalle organizzazioni professionali costituite nelle regioni.Sarà assicurata la stabilità del Governo, l’autorità e la forza dell’Esecutivo, l’Indipendenza della Magistratura. Il controllo sulle fonti finanziarie degli organi di pubblica opinione darà alla stampa maggiore indipendenza e più acuto senso di responsabilità.

CORTE SUPREMA DI GARANZIA

Una Corte Suprema di garanzia dovrà tutelare lo spirito e la lettera della Costituzione, difendendola dagli abusi dei pubblici poteri e dagli attentati dei Partiti.

CREAZIONE DELLE REGIONI

La più efficace garanzia organica della libertà sarà data dalla costituzione delle Regioni come enti autonomi, rappresentativi e amministrativi degli interessi professionali e locali e come mezzi normali di decentramento dell’attività statale.Dal libero sviluppo delle energie regionali e dalla collaborazione tra queste rappresentanze elettive e gli organi statali risulterà rinsaldata la stessa unità nazionale.Nell’ambito dell’autonomia regionale troveranno adeguata soluzione i problemi specifici del Mezzogiorno e delle Isole. Il corpo rappresentativo della Regione si fonderà prevalentemente sull’organizzazione professionale; mentre per quello del Comune, restituito a libertà, sarà elemento prevalente il voto dei capi di famiglia.

VALORI MORALI E LIBERTA’ DELLE COSCIENZE

Consapevoli che un libero regime sarà saldo solo se fondato sui valori morali, lo Stato democratico tutelerà la moralità, proteggerà l’integrità della famiglia e coadiuverà i genitori nella loro missione di educare cristianamente le nuove generazioni.Questa stessa nostra tremenda esperienza conferma che solo lo spirito di fraternità portato e alimentato dal Vangelo può salvare i popoli dalla catastrofe a cui li conducono i miti totalitari.E’ quindi particolare interesse della democrazia che tale lievito cristiano fermenti in tutta la sua vita sociale, che la missione spirituale della Chiesa Cattolica si svolga in piena libertà, e che la voce del Romano Pontefice, levatasi così spesso in difesa della dignità umana, possa risuonare liberamente in Italia e nel mondo.Contro ogni intolleranza di razza e di religione, il regime democratico serberà il più riguardoso rispetto per la libertà delle coscienze. E’ in nome di essa, oltreché per le tradizioni del popolo italiano, che lo Stato riconosce efficacia giuridica al matrimonio religioso e assicura la libertà della scuola che può essere mortificante strumento di partito.

LA GIUSTIZIA SOCIALE
Oggi, in mezzo a tante rovine, si impone ineluttabile il pensiero che dovendosi ricostruire un mondo nuovo, il massimo sforzo sociale debba essere diretto ad assicurare a tutti non solo il pane e il lavoro, ma altresì l’accesso alla proprietà.Bandito per sempre, utilizzando tutte le forze sociali e le risorse economiche disponibili, lo spettro della disoccupazione, estese le assicurazioni sociali, semplificato il loro organismo e decentrata la loro gestione che va affidata alle categorie interessate, la meta che si deve raggiungere è la soppressione del proletariato.A tal fine importanti riforme si imporranno nell’industria, nell’agricoltura, nel regime tributario.
a) Nell’industriaSarà attuata la partecipazione con titolo giuridico dei lavoratori agli utili, alla gestione e al capitale d’impresa.Le forme concrete di questa partecipazione e cooperazione dovranno essere realizzate salvaguardandosi la necessaria unità direttiva dell’Azienda e riducendo rischi e sperequazioni fra le varie categorie degli operai con provvedimenti di solidarietà e di compensazione.Oltre queste misure di accesso alla proprietà aziendale, altri provvedimenti dovranno essere presi con la finalità di deproletarizzare la classe operaia, assicurando tra l’altro alla famiglia operaia la casa e garantendo agli operai la possibilità di avviare i loro figli meritevoli agli studi medi e superiori, affinché i migliori fra di loro diventino i dirigenti industriali di domani.Questa politica sociale, diretta a dare al lavoro l’adeguato riconoscimento, è in piena rispondenza con la politica economica richiesta dalla particolare condizione del nostro Paese che – povero di risorse naturali – deve contare sul massimo sforzo produttivo della classe operaia, congiunto allo spirito creativo dei tecnici ed alla iniziativa degli imprenditori.Tale politica è in armonia con lo stato presente del nostro sviluppo industriale.Le statistiche ci indicano invero che in Italia l’artigianato, la media e piccola industria prevalgono ancora sulla grande industria a carattere essenzialmente capitalistico e spesso monopolistico. E’ quindi criterio di sano realismo promuovere e rinforzare questa struttura economica, della quale l’iniziativa privata ed il libero mercato costituiscono gli elementi propulsori.Ma poiché anche per la libertà economica valgono i limiti dettati dall’etica e dall’interesse pubblico, lo Stato dovrà eliminare quelle concentrazioni industriali e finanziarie che sono creazioni artificiose dell’imperialismo economico; e modificare le leggi che hanno favorito fin qui l’accentramento in poche mani dei mezzi di produzione e della ricchezza. Esso tenderà inoltre alla demolizione dei monopoli che non siano per forza di cose e per ragioni tecniche veramente inevitabili, e, a quelli che risulteranno tali, imporrà il pubblico controllo; o, se più convenga – e salva una giusta indennità – li sottrarrà alla proprietà privata, sottoponendoli preferibilmente a gestione associata; e questo non come un avviamento al sistema collettivista nei cui benefici economici non crediamo e che consideriamo lesivo della libertà, ma come misura di difesa contro il costituirsi ed il permanere di un feudalismo industriale e finanziario che consideriamo ugualmente pericoloso per un popolo libero.In un ordinamento bancario meglio rispondente alle esigenze della economia nazionale dovranno avere particolare rilievo gli istituti di credito specializzato e le banche regionali per l’incremento della agricoltura e dell’industria locali.Questa politica economica sarà possibile senza improvvisazioni rivoluzionarie, date le condizioni attuali nel campo industriale, finanziario e bancario e l’esistenza di taluni Istituti che, creati con spirito e scopo di dominio politico, potranno, opportunamente modificati, essere indirizzati a realizzare una migliore distribuzione della ricchezza e ad impedirne il concentramento in poche mani.
b) Nell’agricoltura Una prima mèta si impone: la graduale trasformazione dei braccianti in mezzadri e proprietari, ovvero, quando ragioni tecniche lo esigano, in associati alla gestione di imprese agricole a tipo industriale.Salvi necessari riguardi alla produttività e alle esigenze della conduzione, bisognerà quindi promuovere il riscatto delle terre da parte dei contadini con una riforma terriera che limiti la proprietà fondiaria per consentire la costituzione di una classe sana di piccoli proprietari indipendenti.L’attuazione di tale riforma, con i criteri più appropriati ai luoghi, alle condizioni e qualità dei terreni e agli aspetti produttivi, sarà uno dei compiti fondamentali delle rappresentanze regionali.Sarà assicurato in ogni caso ai lavoratori agricoli il diritto di prelazione con facilitazioni fiscali e finanziarie per l’acquisto e la conduzione diretta dei fondi.Nel complesso quadro delle riforme agrarie la colonizzazione del latifondo dovrà trovare finalmente effettiva attuazione.
c) Nel regime tributario Una migliore distribuzione della ricchezza dovrà essere favorita anche da una riforma del sistema fiscale.Unificate le imposte e semplificato il sistema di accertamento, il criterio della progressività, coll’esenzione delle quote minime, costituirà il perno fondamentale del sistema tributario, e uno dei mezzi per impedire la esorbitante concentrazione della ricchezza.Altro mezzo per fornire l’accesso dei lavoratori alla proprietà dovrà trovarsi in una riforma del diritto di successione, chiamando, in determinati casi, i lavoratori a concorrere alla eredità delle imprese e delle terre fecondate dal loro lavoro. Riforme, queste, che dovranno essere precedute da provvedimenti di emergenza, quale l’incameramento dei sopraprofitti della guerra e del regime fascista, e accompagnate da provvedimenti che dovranno tenere nella doverosa giusta considerazione la consistenza delle classi medie, i risparmi, frutto del lavoro e della previdenza, e le dotazioni delle istituzioni di utilità sociale.

RAPPRESENTANZA PROFESSIONALE DEGLI INTERESSI E DEMOCRAZIA ECONOMICA
Siamo contro il ritorno ai metodi della lotta di classe, ma anche contro l’attuale macchinoso sistema di burocrazia corporativa che sfrutta, a scopo di dominio politico, l’idea democratico-cristiana della libera collaborazione organica di tutti i fattori della produzione.Garantita anche nel campo sindacale ampia libertà d’associazione, alcune funzioni essenziali, quali la conclusione e la tutela dei contratti collettivi e la soluzione dei conflitti del lavoro mediante l’arbitrato obbligatorio, saranno riservate a organizzazioni professionali di diritto pubblico, comprendenti, per iscrizione d’ufficio, tutti gli appartenenti alla categoria, i quali eleggeranno col sistema proporzionale i loro organi direttivi.Oltre a questo compito interno, specificatamente sindacale, le professioni organizzate saranno chiamate a una funzione più vasta, a costituire cioè, sotto l’alta vigilanza dello Stato, lo strumento di propulsione e direzione della nuova economia e a tale scopo, raggruppate in grandi unità saranno – come si è già detto – la base delle rappresentanze degli interessi e nomineranno loro rappresentanti nelle Regioni e, a mezzo di essi, nella seconda Assemblea Nazionale. In questo sistema di suffragio economico, integrativo del suffragio politico, sarà garantita una adeguata rappresentanza alle categorie dei tecnici e delle libere professioni e una rappresentanza speciale ai consumatori.

RICOSTRUZIONE DELL’ORDINE INTERNAZIONALE SECONDO GIUSTIZIA
Ogni piano d’interno rinnovamento si ridurrebbe però a vana utopia se la pace futura si basasse su un “diktat” e non su principi di ricostruzione secondo giustizia.Autorevoli voci e quella augusta del Sommo Pontefice ne hanno indicato i principi.Una “Dichiarazione dei diritti e dei doveri delle Nazioni” dovrà conciliare nazione e umanità, libertà e solidarietà internazionale.Il principio dell’autodecisione sarà riconosciuto a tutti i popoli, ma essi dovranno accettare limitazioni della loro sovranità statale in favore d’una più vasta solidarietà fra i popoli liberi.Dovranno quindi essere promossi organismi confederali con legami continentali e intercontinentali. Le società nazionali rinunzieranno a farsi giustizia da sé ed accetteranno una giurisdizione avente mezzi sufficienti per risolvere pacificamente i conflitti inevitabili.

LA NUOVA COMUNITA’ INTERNAZIONALE
La Società delle Nazioni è fallita per inadeguatezza d’istituzioni e di mezzi.Per non ripetere tale esperienza, la nuova Comunità dovrà avere compiti più precisi, mezzi più efficaci ed una struttura più adeguata alla realtà. Fondata su un corpo più deliberante, costituito da delegazioni governative e da rappresentanze popolari più dirette, essa avrà nel Consiglio il suo organo esecutivo e il suo organo giudiziario nella Corte di Giustizia internazionale. Sue funzioni politico-giuridiche La nuova Comunità dovrà procedere al disarmo progressivo e controllato sia dei vinti che dei vincitori e attuare l’arbitrato obbligatorio, valendosi per applicare e far rispettare le decisioni internazionali, anche di quegli strumenti militari che nei vari Paesi, oltre le forze di polizia, potranno sopravvivere a scopo di difesa.Sua funzione inderogabile sarà anche quella di rivedere i trattati ingiusti ed inapplicabili e promuovere modificazioni.Rientrerà altresì nei suoi compiti la codificazione del diritto internazionale ed il coordinamento dei singoli diritti nazionali con tendenza ad allargare il concetto di cittadinanza.
Funzioni politico-economiche della Comunità internazionale Bisogna affermare che per eliminare le nefaste rivalità fra le potenze colonizzatrici, s’impone il trasferimento dei territori di natura strettamente coloniale alla Comunità internazionale, la quale, stabilito il principio della porta aperta, disciplinerà il libero accesso alle colonie, avendo di mira il progresso morale e l’autogoverno dei popoli di colore.Per assicurare poi a tutti i popoli le condizioni indispensabili di esistenza, è necessario garantir loro un’equa ripartizione delle materie prime sopprimendo i privilegi e favorendo gli acquisti da parte delle Nazioni meno abbienti; stabilire la libertà di un’emigrazione, disciplinata non solo da trattati, ma anche dalla legislazione internazionale del lavoro; accordare a ogni popolo la libertà delle vie internazionali di comunicazione e, eliminando gradualmente le autarchie e i protezionismi, tendere ad una sempre più larga attuazione del libero scambio. Un organismo finanziario, promosso dalla Comunità internazionale, potrà avere la funzione di agevolare la stabilizzazione delle monete, la disciplina del movimento internazionale dei capitali e la cooperazione fra gli istituti bancari.

LA POSIZIONE DELL’ITALIA
Il Popolo italiano, al quale, come è stato da ogni parte solennemente ammesso, non sono imputabili guerre di conquista, attende pieno di riconoscimento della sua indipendenza e integrità nazionale, e nella Comunità internazionale reclamerà il posto dignitoso che gli è dovuto per la sua civiltà, per il suo contributo al progresso umano e per la laboriosità dei suoi figli.Le esigenze di vita del popolo italiano e la necessità di soddisfare con riosorse naturali ai bisogni del suo eccedente potenziale di lavoro, richiedono che esso possa: acceder alle materie prime a parità di condizioni con gli altri popoli, avere il suo posto nel popolamento e nella messa in valore dei territori coloniali, emigrare in dignitosa libertà e sviluppare senza arbitrari ostacoli i suoi traffici nel mondo. Così l’Italia, superata la crisi del suo libero reggimento, ed in tal modo riacquistando nuova dignità spirituale e politica, collaborando lealmente mnella Comunità europea, potrà riprendere la sua secolare funzione civilizzatrice.

Elezioni Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 2015

Apertura anno Giudiziario NapoliNon c’è parcheggio per gli Avvocati (clikka)Il palazzo di ingiustizia di Napoli (clikka)Pigrizia in Tribunale (clikka)Gli Avvocati come le pecore (clikka)Da Avvocato Digitale a mucca da mungere digitale (clikka)Il nuovo servizio informazioni del Tribunale di Napoli (clikka).

Una volta trovati dei buoni compagni di viaggio con la voglia di dare un contributo al miglioramento della giustizia, era inevitabile che mi candidassi al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli. Le elezioni si terranno dal 2 al 7 marzo dalle 9,00 alle 14,00 di ciascun giorno presso il Palazzo di Giustizia di Napoli. E’ possibile dare addirittura 25 preferenze.

Ecco la lista:

Lista

Il parcheggio per gli avvocati è un miraggio

tribunale torreDelle due l’una o i Palazzi di Giustizia sono costruiti senza prevedere che poi saranno frequentati dagli avvocati, o si pensa che rendere la vita difficile agli avvocati è uno strumento deflativo del contenzioso. Tra i tanti, l’elemento comune di cui spesso faccio caso nei palazzi di giustizia è la assoluta mancanza di parcheggi riservati agli avvocati, i quali si devono sempre arrangiare tra un parcheggio a pagamento ed il parcheggio abusivo, spesso anche in divieto di sosta o su strisce blu, con la rassicurazione che, poi, non verrà torto un capello dalla poco zelante vicina polizia locale.

Tra i tanti ne sono l’esempio il Tribunale di Napoli, quello di Torre Annunziata e quello di Santa Maria Capua Vetere che, tutto sommato sono di recente costruzione. Ci si dovrebbe chiedere, come sia possibile una così evidente ed elementare carenza progettuale. A Napoli il caso è poi paradossale perché in un’area antistante il palazzo di giustizia c’è un parcheggio che è sorvegliatissimo dalle forze dell’ordine affinché non sia usato. Pare, infatti, che sia stato conteso tra avvocati e personale di cancelleria ed alla fine si sia è deciso, un po’ come si fa con i bambini quando litigano, niente a nessuno dei contendenti e non se ne parla più! Il che potrebbe anche andare bene se non fosse che quel parcheggio è costato dei soldi pubblici e come ogni opera pubblica sarebbe bene usarla a pieno regime altro che lasciarlo vuoto! Sul caso ho, addirittura, scoperto  una interrogazione parlamentare del 2009 (clikka) che, ovviamente, non ha sortito effetto alcuno!

A Torre Annunziata, poi, il palazzo di giustizia è stato di recente ampliato ed ormai, in un’unica sede, c’è sia il civile che il penale, solo che il parcheggio, evidentemente, è restato sempre lo stesso ed è, ovviamente, anch’esso rigorosamente vietato agli avvocati i quali si devono accontentare delle strisce blu esterne, se si è fortunati, rigorosamente sorvegliate da parcheggiatore abusivo che, nota simpatica, vende anche abusivamente i fiori! Qualche giorno fa, infatti, sono arrivato al Palazzo di Giustizia Torrese, speranzoso nella nuova sede sicuramente provvista di parcheggi ed ho avuto  modo di interloquire con un collega che, sicuro come me, si era infilato nel parcheggio del Tribunale ricevendo una immediata fischiata nelle orecchie dal Vigile tanto zelante a richiamarlo. Al malcapitato  Collega che chiedeva di sostare solo pochi minuti in presenza del Vigile dicevo guarda che fuori c’è il parcheggiatore abusivo vedi se c’è un posto, ottenendo l’immediata risposta dell’Autorità “Vigilante” che con altrettanto zelo  rispondeva che lui era di Torre Annunziata mentre fuori era già Torre del Greco, quindi, non di sua competenza!

Alla fine credo si possa essere d’accordo che per gli avvocati il parcheggio è un miraggio!

vedi anche:

Elezioni del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 2015 (clikka)

Il palazzo di ingiustizia di napoli (clikka)

gli avvocati come le pecore (clikka)

Il nuovo servizio informazioni del tribunale di napoli (clikka)

da avvocato digitale e mucca da mungere (clikka)

Da Avvocato digitale a limone da spremere

LEGGEUGUALECon l’aumento indiscriminato dei contributi unificati, il PCT e da ultimo la fattura elettronica PA, da avvocato digitale inizio a sentirmi un po’ mucca da mungere digitale: 1) la PEC si PAGA! 2) la firma digitale si PAGA! 3) il certificato digitale si PAGA! 4) il passaggio del certificato digitale con CNS qualificato si PAGA! 4) il programma per la compilazione e spedizione degli atti al PCT (es. quadra) si PAGA ed è o flat oppure a spedizione!

5) la mediazione digitale si PAGA! 5) i programmi per fattura elettronica PA open source sono incomprensibili quindi occorre acquistarne uno e si PAGA! 6) Il POS si paga!

La gente quando presenti il preventivo con tutte le fasi del giudizio a cui devi aggiungere tutte queste “spesucce” scappa e spesso dice: “avvocato ma la volta scorsa tutto il giudizio mi è costato 2.000,00 €.” (chissà se fatturati o meno!).

Ci stiamo “intortando” in pct, pec, certificati digitali, deposito atti in cancelleria, termini e quant’altro, perdendo di vista i cittadini e sopratutto i giovani avvocati che, seppure preparati, se non avranno alle spalle il papà con studio avviato, non avranno alcuna chance di fare gli avvocati. Stiamo ingabbiando in una “classe sigillata” la professione di avvocato.

Ho una certa “esperienza digitale” anche per una certa mia curiosità ma trovo assolutamente assurdo tutto questo! La fattura elettronica è stata la classica goccia: Non era sufficiente inviare un bel file in PDF semmai firmato?

Ma chi è questa gente incolta, ignobile ed incivile che si permette di mettere le mani sulla giustizia e, quindi, sulla costituzione! Scusate lo sfogo gennaro esposito avvocato digitale del Foro digitale di Napoli

Agli Avvocati: FACCIAMO UNO SCIOPERO CHE NON FINISCE MAI!!!!!!!!!

Oggi ho creato una pagina Facebook con il nome: Gli Avvocati Dicono Basta!! La giustizia è diventata un limone da spremere per far fronte ai buchi di bilancio!

Per portare avanti queste battaglie mi sono candidato al consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli per le prossime elezioni del 2 al 7 marzo 2015 (clikka)

Tutto il software per il PCT DEVE essere gratuito e messo a disposizione dal Ministero!

vedi anche:

gli avvocati come le pecore (clikka)

il palazzo di ingiustizia di napoli (clikka)

Gli avvocati come le pecore

avvocati come le pecoreQualche giorno fa sono stato al palazzo di giustizia civile di Santa Maria Capua Vetere collocato in un condominio e per l’ennesima volta mi sono reso conto che agli avvocati gli si può fare di tutto. Fila per il ritiro delle copie regolamentata con distribuzione automatica di numeri e display. Sono arrivato alle 9,00 ho preso il n. 136, mentre si era appena al n. 5, ho fatto un’udienza, sono ritornato che erano le 10,00 ed erano appena arrivati al n. 19. Una bella scritta avvisava gli avvocati che il servizio chiudeva alle  12,30 e non si andava oltre. Della serie: “ritenta sarai più fortunato!”  Un Collega mi ha detto che lui era arrivato alle 8,15, conquistandosi il n. 8. Il personale è poco, è vero,  ma vorrei conoscere di persona il dirigente che ha organizzato il servizio e scelto i locali. L’ufficio copie del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, infatti, è ubicato in una stanzetta, divisa da un bancone dove sono collocate due impiegate, nella quale si iscrive a ruolo, si rilasciano le copie e si disbriga la burocrazia della Volontaria Giurisdizione. La fila fa concorrenza a quella delle poste, ma è tutta distribuita su un piccolo ballatoio e sulle scale. Una sorta di girone  infernale  nel quale ci si immerge man mano che scalano i numeri. Mi capita sempre a Santa Maria Capua Vetere e, quindi, ho chiesto ai Colleghi Sammaritani se hanno mai protestato per il trattamento riservato. Ho anche aperto la porta ed ho protestato con tono calmo. La povera impiegata, ovviamente, anche lei stressata mi ha detto in modo perentorio che lei non c’entrava nulla e che le avrei fatto un piacere se fossi andato a protestare dal Presidente del Tribunale e dal dirigente Amministrativo. Si capiva bene dal tono, che alla povera impiegata non fregava nulla della sorte degli avvocati che, secondo lei, non potevano manco sfogarsi un po’, ma stare semplicemente zitti, come stavano zitti gli ebrei nei campi di concentramento per entrare a fare la “doccia”. L’avvocatura non è più la stessa, o forse non è mai stata ciò che ritengo debba essere. L’unica che ho visto reagire è stata una collega minuta che ha alzato un po’ la voce, arrabbiata, rispondendo alla povera impiegata costretta a lavorare sotto stress con tutti questi avvocati addosso (alle 11,30 erano arrivati nientedimeno al n. 30). Al tono perentorio della povera impiegata sotto stress la quale non faceva altro che dire che lei stava lavorando, la collega minuta ha risposto: “Anch’io sto lavorando ma con la differenza che a me non mi pagano Lei prende lo stipendio!” Ho letto che sono state approvate le tariffe forensi il 10 marzo u.s. chissà quanto avranno valutato quattro ore di fila sulle scale, uno addosso all’altro come le pecore.

Nella foto la “fila” davanti all’ufficio copie e ruolo del tribunale di santa maria capua vetere, avvocati ammassati come le pecore sulle scale in violazione di ogni norma sui luoghi di lavoro. Tribunale illegale!!!

oggi hai la possibilità di cambiare qualcosa con le elezioni al consiglio dell’ordine degli avvocati di Napoli 2015 (clikka)

vedi anche:

Il palazzo di Ingiustizia di Napoli (clikka)

cambiare verso alla giustizia (clikka)

Da Repubblica Napoli:

Repubblica Napoli del 14.02.2014 (clikka)

Repubblica Napoli del 17.08.2011 (clikka)

Le Nuove Tariffe Forensi

avvocatiEcco il testo del d.m. approvato il 10.03.2014 con i nuovi parametri per la liquidazione dei compensi agli avvocati.

Questi i particolari salienti:

– il ritorno delle spese forfetarie “di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale”;

– l’incentivazione “tariffaria” nelle ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, come anche nell’assistenza ai coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta;

– correlativamente, l’incidenza negativa sui compensi della condotta processuale abusiva (art. 4: “7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli;… 9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile”);

– la funzione incentivante della conciliazione della previsione -in qualche modo sanzionatoria- secondo cui “Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate”.

– la previsione transitoria secondo cui le disposizioni di cui al decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Dobbiamo solo sperare che i giudici le applichino con criterio ….

Questo il risultato di un primo studio:

  • cause GDP (valore 1100-5200 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 595 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)
  • cause tribunale (valore 5200-26000 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 2365 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)
  • cause tribunale (valore 26000-52000 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 5046 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)
  • cause tribunale (valore 52000-260000 euro) differenza in meno dei nuovi parametri di 4270 euro (ho tra l’altro escluso dai calcoli l’importo per la fase post decisione proposta dal CNF ma non accolta dal Ministero)

vedi anche: gli avocati come le pecore (clikka)

Ministero della Giustizia, Decreto 10 marzo 2014

Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell’art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247.

Il Ministro della Giustizia

Visti gli articoli 1, comma 3, e 13 comma 6, della legge 31 dicembre 2012 n. 247;

Sulla proposta del Consiglio nazionale forense pervenuta in data 24 maggio 2013;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell’adunanza del 24 ottobre 2013;

Vista la trasmissione dello schema di regolamento alle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Visto l’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la nota del 10 marzo 2014, con la quale lo schema di regolamento è stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;

ADOTTA

IL SEGUENTE REGOLAMENTO:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

Ambito applicativo

1. Il presente regolamento disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all’avvocato quando all’atto dell’incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell’interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Art. 2.

Compensi e spese

1. Il compenso dell’avvocato è proporzionato all’importanza dell’opera.

2. Oltre al compenso e al rimborso delle spese documentate in relazione alle singole prestazioni, all’avvocato è dovuta – in ogni caso ed anche in caso di determinazione contrattuale – una somma per rimborso spese forfettarie di regola nella misura del 15 per cento del compenso totale per la prestazione, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 5, 11 e 27 in materia di rimborso spese per trasferta.

Art. 3.

Applicazione analogica

1. Nell’ambito dell’applicazione dei precedenti articoli 1 e 2, per i compensi ed i rimborsi non regolati da specifica previsione si ha riguardo alle disposizioni del presente decreto che regolano fattispecie analoghe.

Capo II

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ GIUDIZIALE

Art. 4.

Parametri generali per la determinazione dei compensi in sede giudiziale

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l’aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento.

2. Quando in una causa l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione di cui al periodo precedente si applica quando più cause vengono riunite, dal momento dell’avvenuta riunione e nel caso in cui l’avvocato assiste un solo soggetto contro più soggetti.

3.Quando l’avvocato assiste ambedue i coniugi nel procedimento per separazione consensuale e nel divorzio a istanza congiunta, il compenso è liquidato di regola con una maggiorazione del 20 per cento su quello altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto.

4.Nell’ipotesi in cui, ferma l’identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l’esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento.

5. Il compenso è liquidato per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio della controversia: l’esame e lo studio degli atti a seguito della consultazione con il cliente, le ispezioni dei luoghi, la ricerca dei documenti e la conseguente relazione o parere, scritti oppure orali, al cliente, precedenti la costituzione in giudizio;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi del giudizio e di costituzione in giudizio, e il relativo esame incluso quello degli allegati, quali ricorsi, controricorsi, citazioni, comparse, chiamate di terzo ed esame delle relative autorizzazioni giudiziali, l’esame di provvedimenti giudiziali di fissazione della prima udienza, memorie iniziali, interventi, istanze, impugnazioni, le relative notificazioni, l’esame delle corrispondenti relate, l’iscrizione a ruolo, il versamento del contributo unificato, le rinnovazioni o riassunzioni della domanda, le autentiche di firma o l’esame della procura notarile, la formazione del fascicolo e della posizione della pratica in studio, le ulteriori consultazioni con il cliente;

c) per fase istruttoria: le richieste di prova, le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande o dei motivi d’impugnazione, eccezioni e conclusioni, l’esame degli scritti o documenti delle altre parti o dei provvedimenti giudiziali pronunciati nel corso e in funzione dell’istruzione, gli adempimenti o le prestazioni connesse ai suddetti provvedimenti giudiziali, le partecipazioni e assistenze relative ad attività istruttorie, gli atti necessari per la formazione della prova o del mezzo istruttorio anche quando disposto d’ufficio, la designazione di consulenti di parte, l’esame delle corrispondenti attività e designazioni delle altre parti, l’esame delle deduzioni dei consulenti d’ufficio o delle altre parti, la notificazione delle domande nuove o di altri atti nel corso del giudizio compresi quelli al contumace, le relative richieste di copie al cancelliere, le istanze al giudice in qualsiasi forma, le dichiarazioni rese nei casi previsti dalla legge, le deduzioni a verbale, le intimazioni dei testimoni, comprese le notificazioni e l’esame delle relative relate, i procedimenti comunque incidentali comprese le querele di falso e quelli inerenti alla verificazione delle scritture private. Al fine di valutare il grado di complessità della fase rilevano, in particolare, le plurime memorie per parte, necessarie o autorizzate dal giudice, comunque denominate ma non meramente illustrative, ovvero le plurime richieste istruttorie ammesse per ciascuna parte e le plurime prove assunte per ciascuna parte. La fase rileva ai fini della liquidazione del compenso quando effettivamente svolta;

d) per fase decisionale: le precisazioni delle conclusioni e l’esame di quelle delle altre parti, le memorie, illustrative o conclusionali anche in replica, compreso il loro deposito ed esame, la discussione orale, sia in camera di consiglio che in udienza pubblica, le note illustrative accessorie a quest’ultima, la redazione e il deposito delle note spese, l’esame e la registrazione o pubblicazione del provvedimento conclusivo del giudizio, comprese le richieste di copie al cancelliere, il ritiro del fascicolo, l’iscrizione di ipoteca giudiziale del provvedimento conclusivo stesso; il giudice, nella liquidazione della fase, tiene conto, in ogni caso, di tutte le attività successive alla decisione e che non rientrano, in particolare, nella fase di cui alla lettera e);

e) per fase di studio e introduttiva del procedimento esecutivo: la disamina del titolo esecutivo, la notificazione dello stesso unitamente al precetto, l’esame delle relative relate, il pignoramento e l’esame del relativo verbale, le iscrizioni, trascrizioni e annotazioni, gli atti d’intervento, le ispezioni ipotecarie, catastali, l’esame dei relativi atti;

f) per fase istruttoria e di trattazione del procedimento esecutivo: ogni attività del procedimento stesso non compresa nella lettera e), quali le assistenze all’udienza o agli atti esecutivi di qualsiasi tipo.

6. Nell’ipotesi di conciliazione giudiziale o transazione della controversia, la liquidazione del compenso è di regola aumentato fino a un quarto rispetto a quello altrimenti liquidabile per la fase decisionale fermo quanto maturato per l’attività precedentemente svolta.

7. Costituisce elemento di valutazione negativa, in sede di liquidazione giudiziale del compenso, l’adozione di condotte abusive tali da ostacolare la definizione dei procedimenti in tempi ragionevoli.

8. Il compenso da liquidare giudizialmente a carico del soccombente costituito può essere aumentato fino a un terzo rispetto a quello altrimenti liquidabile quando le difese della parte vittoriosa sono risultate manifestamente fondate.

9. Nel caso di responsabilità processuale ai sensi dell’articolo 96 del codice di procedura civile, ovvero, comunque, nei casi d’inammissibilità o improponibilità o improcedibilità della domanda, il compenso dovuto all’avvocato del soccombente è ridotto, di regola ove concorrano gravi ed eccezionali ragioni esplicitamente indicate nella motivazione, del 50 per cento rispetto a quello altrimenti liquidabile.

10. Nel caso di controversie a norma dell’articolo 140 -bis del decreto legislativo 6 settembre 2005 n. 206, il compenso può essere aumentato fino al triplo rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Art. 5.

Determinazione del valore della controversia

1. Nella liquidazione dei compensi a carico del soccombente, il valore della causa – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – è determinato a norma del codice di procedura civile. Nei giudizi per azioni surrogatorie e revocatorie, si ha riguardo all’entità economica della ragione di credito alla cui tutela l’azione è diretta, nei giudizi di divisione alla quota o ai supplementi di quota o all’entità dei conguagli in contestazione. Quando nei giudizi di divisione la controversia interessa anche la massa da dividere, si ha riguardo a quest’ultima. Nei giudizi per pagamento di somme o liquidazione di danni, si ha riguardo di norma alla somma attribuita alla parte vincitrice piuttosto che a quella domandata. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo della controversia, anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o alla legislazione speciale.

2. Nella liquidazione dei compensi a carico del cliente si ha riguardo al valore corrispondente all’entità della domanda. Si ha riguardo al valore effettivo della controversia quando risulta manifestamente diverso da quello presunto anche in relazione agli interessi perseguiti dalle parti.

3.Nelle cause davanti agli organi di giustizia, nella liquidazione a carico del cliente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che il cliente intende perseguire; nella liquidazione a carico del soccombente si ha riguardo all’entità economica dell’interesse sostanziale che riceve tutela attraverso la decisione. In relazione alle controversie in materia di pubblici contratti, l’interesse sostanziale perseguito dal cliente privato è rapportato all’utile effettivo o ai profitti attesi dal soggetto aggiudicatario o dal soggetto escluso.

4.Nelle cause davanti agli organi di giustizia tributaria il valore della controversia è determinato in conformità all’importo delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

5.Qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile.

6.Le cause di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità della controversia. Qualora la causa di valore indeterminabile risulti di particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili, anche di carattere non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 6.

Cause di valore superiore ad euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per le controversie di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per le controversie da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per le controversie da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per le controversie da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per le controversie da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per le controversie di valore superiore ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento in più dei parametri numerici previsti per le cause di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore della controversia.

Art. 7.

Giudizi non compiuti

1. Per l’attività prestata dall’avvocato nei giudizi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 8.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Quando incaricati della difesa sono più avvocati, ciascuno di essi ha diritto nei confronti del cliente ai compensi per l’opera prestata, ma nella liquidazione a carico del soccombente sono computati i compensi per un solo avvocato.

2. All’avvocato incaricato di svolgere funzioni di domiciliatario, spetta di regola un compenso non inferiore al 20 per cento dell’importo previsto dai parametri di cui alle tabelle allegate per le fasi processuali che lo stesso domiciliatario ha effettivamente seguito e, comunque, rapportato alle prestazioni concretamente svolte.

3. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 9.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 10.

Procedimenti arbitrali rituali e irrituali

1. Per i procedimenti arbitrali rituali ed irrituali, agli arbitri sono di regola dovuti i compensi previsti sulla base dei parametri numerici di cui alla tabella allegata.

2. Agli avvocati chiamati a difendere in arbitrati, rituali o irrituali, sono di regola liquidati i compensi previsti dai parametri di cui alla tabella n.2.

Art. 11.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato incaricato della difesa è di regola liquidata l’indennità di trasferta e il rimborso delle spese a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Capo III

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ PENALE

Art. 12.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso spettante per l’attività penale si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della complessità del procedimento, della gravità e del numero delle imputazioni, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, dei contrasti giurisprudenziali, dell’autorità giudiziaria dinanzi cui si svolge la prestazione, della rilevanza patrimoniale, del numero dei documenti da esaminare, della continuità dell’impegno anche in relazione alla frequenza di trasferimenti fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, nonché dell’esito ottenuto avuto anche riguardo alle conseguenze civili e alle condizioni finanziarie del cliente. Si tiene altresì conto del numero di udienze, pubbliche o camerali, diverse da quelle di mero rinvio, e del tempo necessario all’espletamento delle attività medesime. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80%, o diminuiti fino al 50%.

2. Quando l’avvocato assiste più soggetti aventi la stessa posizione processuale, il compenso unico può di regola essere aumentato per ogni soggetto oltre il primo nella misura del 20 per cento, fino a un massimo di dieci soggetti, e del 5 per cento per ogni soggetto oltre i primi dieci, fino a un massimo di venti. La disposizione del periodo precedente si applica anche quando il numero delle parti ovvero delle imputazioni è incrementato per effetto di riunione di più procedimenti, dal momento della disposta riunione, e anche quando il professionista difende una parte contro più parti, sempre che la prestazione non comporti l’esame di medesime situazioni di fatto o di diritto. Quando, ferma l’identità di posizione processuale, la prestazione professionale non comporta l’esame di specifiche e distinte situazioni di fatto o di diritto in relazione ai diversi imputati e in rapporto alle contestazioni, il compenso altrimenti liquidabile per l’assistenza di un solo soggetto è di regola ridotto del 30 per cento. Per le liquidazioni delle prestazioni svolte in favore di soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato a norma del testo unico delle spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115 si tiene specifico conto della concreta incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa.

3. Il compenso si liquida per fasi. Con riferimento alle diverse fasi del giudizio si intende esemplificativamente:

a) per fase di studio, ivi compresa l’attività investigativa: l’esame e studio degli atti, le ispezioni dei luoghi, la iniziale ricerca di documenti, le consultazioni con il cliente, i colleghi o i consulenti, le relazioni o i pareri, scritti o orali, che esauriscano l’attività e sono resi in momento antecedente alla fase introduttiva;

b) per fase introduttiva del giudizio: gli atti introduttivi quali esposti, denunce querele, istanze richieste dichiarazioni, opposizioni, ricorsi, impugnazioni, memorie, intervento del responsabile civile e la citazione del responsabile civile;

c) per fase istruttoria o dibattimentale: le richieste, gli scritti, le partecipazioni o assistenze relative ad atti ed attività istruttorie procedimentali o processuali anche preliminari, rese anche in udienze pubbliche o in camera di consiglio, che sono funzionali alla ricerca di mezzi di prova, alla formazione della prova, comprese liste, citazioni e le relative notificazioni, l’esame dei consulenti, testimoni, indagati o imputati di reato connesso o collegato;

c) per fase decisionale: le difese orali o scritte, le repliche, l’assistenza alla discussione delle altre parti processuali sia in camera di consiglio che in udienza pubblica.

Art. 13.

Giudizi non compiuti

1. Se il procedimento o il processo non sono portati a termine per qualsiasi causa o sopravvengono cause estintive del reato, ovvero il cliente o l’avvocato recedono dal mandato, sono liquidati i compensi maturati per l’opera svolta fino alla data di cessazione dell’incarico ovvero a quella di pronunzia della causa estintiva.

Art. 14.

Incarico conferito a società di avvocati

1. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si applica il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione è svolta da più soci.

Art. 15.

Trasferte

1. Per gli affari e le cause fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, all’avvocato è liquidata un’indennità di trasferta e un rimborso delle spese, a norma dell’articolo 27 della materia stragiudiziale.

Art. 16.

Parte civile

1. All’avvocato della persona offesa, della parte civile, del responsabile civile e del civilmente obbligato si applicano i parametri numerici previsti dalle tabelle allegate.

Art. 17.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Capo IV

DISPOSIZIONI CONCERNENTI L’ATTIVITA’ STRAGIUDIZIALE

Art. 18

Compensi per attività stragiudiziale

1. I compensi liquidati per prestazioni stragiudiziali sono onnicomprensivi in relazione ad ogni attività inerente l’affare.

Art. 19.

Parametri generali per la determinazione dei compensi

1. Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell’urgenza, del pregio dell’attività prestata, dell’importanza dell’opera, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, della quantità e qualità delle attività compiute, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e in fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell’affare si tiene particolare conto di contrasti giurisprudenziali rilevanti, della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alla tabella allegata, che, in applicazione dei parametri generali, possono, di regola, essere aumentati fino all’80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento.

Art. 20.

Prestazioni stragiudiziali svolte precedentemente o in concomitanza con attività giudiziali

1. L’attività stragiudiziale svolta prima o in concomitanza con l’attività giudiziale, che riveste una autonoma rilevanza rispetto a quest’ultima, è di regola liquidata in base ai parametri numerici di cui alla allegata tabella.

Art. 21

Determinazione del valore dell’affare

1. Nella liquidazione dei compensi il valore dell’affare è determinato – salvo quanto diversamente disposto dal presente comma – a norma del codice di procedura civile. In ogni caso si ha riguardo al valore effettivo dell’affare, anche in relazione agli interessi perseguiti dalla parte, quando risulta manifestamente diverso da quello presunto a norma del codice di procedura civile o della legislazione speciale.

2. Per l’assistenza in procedure concorsuali giudiziali e stragiudiziali si ha riguardo al valore del credito del cliente creditore o all’entità del passivo del cliente debitore.

3. Per l’assistenza in affari di successioni, divisioni e liquidazioni si ha riguardo al valore della quota attribuita al cliente.

4. Per l’assistenza in affari amministrativi il compenso si determina secondo i criteri previsti nelle norme dettate per le prestazioni giudiziali, tenendo presente l’interesse sostanziale del cliente.

5. Per l’assistenza in affari in materia tributaria si ha riguardo al valore delle imposte, tasse, contributi e relativi accessori oggetto di contestazione, con il limite di un quinquennio in caso di oneri poliennali.

6. Qualora il valore effettivo dell’affare non risulti determinabile mediante l’applicazione dei criteri sopra enunciati lo stesso si considera di valore indeterminabile.

7. Gli affari di valore indeterminabile si considerano di regola e a questi fini di valore non inferiore a euro 26.000,00 e non superiore a euro 260.000,00, tenuto conto dell’oggetto e della complessità dell’affare stesso. Qualora il valore effettivo dell’affare risulti di particolare importanza per l’oggetto, per il numero e la complessità delle questioni giuridiche trattate, per la rilevanza degli effetti e dei risultati utili di qualsiasi natura, anche non patrimoniale, il suo valore si considera di regola e a questi fini entro lo scaglione fino a euro 520.000,00.

Art. 22.

Affari di valore superiore a euro 520.000,00

1. Alla liquidazione dei compensi per gli affari di valore superiore a euro 520.000,00 si applica di regola il seguente incremento percentuale: per gli affari da euro 520.000,00 ad euro 1.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore fino a euro 520.000,00; per gli affari da euro 1.000.000,01 ad euro 2.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 1.000.000,00; per gli affari da euro 2.000.000,01 ad euro 4.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 2.000.000,00; per gli affari da euro 4.000.000,01 ad euro 8.000.000,00 fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per le controversie di valore sino ad euro 4.000.000,00; per gli affari di valore superiore ad euro 8.000.000,00, fino al 30 per cento dei parametri numerici previsti per gli affari di valore sino ad euro 8.000.000,00; tale ultimo criterio può essere utilizzato per ogni successivo raddoppio del valore dell’affare.

Art. 23.

Pluralità di difensori e società professionali

1. Se più avvocati sono stati incaricati di prestare la loro opera nel medesimo affare, a ciascuno di essi si liquidano i compensi per l’opera prestata.

2. Se l’incarico professionale è conferito a una società di avvocati si liquida il compenso spettante a un solo professionista, anche se la prestazione sarà svolta da più soci.

Art. 24.

Praticanti avvocati abilitati al patrocinio

1. Ai praticanti avvocati abilitati al patrocinio è liquidata di regola la metà dei compensi spettanti all’avvocato.

Art. 25.

Incarico non portato a termine

1. Per l’attività prestata dall’avvocato negli incarichi iniziati ma non compiuti, si liquidano i compensi maturati per l’opera svolta fino alla cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto professionale.

Art. 26.

Prestazioni con compenso a percentuale

1. Per le prestazioni in adempimento di un incarico di gestione amministrativa, giudiziaria o convenzionale, il compenso è di regola liquidato sulla base di una percentuale, fino a un massimo del 5 per cento, computata sul valore dei beni amministrati, tenendo altresì conto della durata dell’incarico, della sua complessità e dell’impegno profuso.

Art. 27.

Trasferte

1. All’avvocato, che per l’esecuzione dell’incarico deve trasferirsi fuori dal luogo ove svolge la professione in modo prevalente, è liquidato il rimborso delle spese sostenute e un’indennità di trasferta. Si tiene conto del costo del soggiorno documentato dal professionista, con il limite di un albergo quattro stelle, unitamente, di regola, a una maggiorazione del 10 per cento quale rimborso delle spese accessorie; per le spese di viaggio, in caso di utilizzo di autoveicolo proprio, è riconosciuta un’indennità chilometrica pari di regola a un quinto del costo del carburante al litro, oltre alle spese documentate di pedaggio autostradale e parcheggio.

Capo V

DISCIPLINA TRANSITORIA ED ENTRATA IN VIGORE

Art. 28.

Disposizione temporale

1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano alle liquidazioni successive alla sua entrata in vigore.

Art. 29.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì

Il Ministro della giustizia

Cambiare verso alla giustizia

palazzodigiustiziaForse anche per risolvere la cronica inefficienza del sistema giustizia si deve “cambiare verso”. Occorre, infatti, dire ai cittadini che le ultime riforme della giustizia hanno trasformato i Tribunali, le Corti di Appello, il Consiglio di Stato e la Cassazione in veri e propri bancomat. In questi ultimi anni, infatti, non c’è stato governo che non abbia aumentato i costi per l’accesso alla giustizia, con buona pace del diritto di difesa, tanto che, come avvocato, spesso mi trovo nella imbarazzante condizione di dover scoraggiare il ricorso alla giustizia a quei cittadini che vivono di uno stipendio e che non hanno accesso al gratuito patrocinio. In questa battaglia di valori Costituzionali gli avvocati sono isolati non riescono a sfondare il muro dell’informazione. Eppure i disagi sono tanti ed il Tribunale di Napoli rappresenta un vero e proprio modello di inefficienza cronica. Qualche giorno fa per tentare (perché poi non ci sono riuscito) di ritirare una copia esecutiva ci ho messo un ora di fila con la mia bolletta in mano; un’altra ora l’avevo già impiegata per la richiesta e gli atti “in uscita” erano solo quelli chiesti fino al 21 gennaio scorso. Un record di 45 giorni per ottenere una copia. File e tempo inutili che avrei potuto dedicare ad altro. Il problema è che abbiamo un “stato” che non si fida dei cittadini neppure se sono qualificati con una laurea e venti anni di professione. Ancora oggi dobbiamo aspettare cancellieri e commessi che stancamente si trascinano dietro gli sportelli vagando tra cumuli di carte. Mentre aspettavo, girandomi vorticosamente i pollici, mi è sembrato  tutto paradossale una sorta di girone dell’inferno. Siamo ancor la società dei timbri e delle carte bollate, mi chiedevo quanto tempo avrei risparmiato e quante risorse avrebbe risparmiato il ministero se lo Stato (quello vero) avesse concesso agli avvocati il potere di certificare i provvedimenti. Un bella firmetta ed un timbro dell’avvocato e la copia che si è stampata dal proprio pc diventa in due minuti esecutiva a tutti gli effetti risparmiando tempo e risorse. Avremmo annullato, con un piccolo “codicillo” in una leggina, una catena di montaggio sgangherata e decine di impiegati li si sarebbe potuti utilizzare in attività più produttive a supporto dei Magistrati. Negli Stati Uniti mi ha sempre colpito il ruolo dell’assistente dell’avvocato che consegna la citazione a giudizio al convenuto senza alcuna formalità. Lo “stato italiano”, invece, non si fida dei suoi cittadini, neppure di quelli altamente qualificati ed anziché educarli, prevedendo sanzioni serie e rigorose nel caso in cui sbaglino, preferisce alimentare un giro vorticoso di poveri diavoli che si aggirano per gli uffici giudiziari in cerca dell’anima buona che gli mette un “timbretto”, impiegando male le proprie risorse … “Cambiare verso” probabilmente significa rifondare il principio dell’affidamento nel cittadino e non nei timbri e nella carta bollata. Saprà il nostro nuovo Ministro della giustizia Orlando, non addetto ai lavori e neppure laureato, affrontare questi temi e sopratutto conosce quali sono i gangli nei quali si annida l’inefficienza? Spieghiamo ai cittadini come lo vogliamo cambiare questo verso!

Il Palazzo di Ingiustizia di Napoli

palazzodigiustiziaHo sempre pensato che nella inadeguatezza e nei disservizi si manifestano due tipi di dipendenti pubblici: Quelli che si mortificano e quelli che ci sguazzano aggravando lo stato di ingiustizia. A 45 anni e venti anni di professione di avvocato ho ancora la forza di indignarmi! Non so, però, quanto tempo ancora! Noi avvocati di Napoli, infatti, “abitiamo” una buona parte della nostra giornata in un inconcepibile edificio che ci costringe a fare o file estenuanti, con il cuore in gola, per il timore di arrivare tardi all’aula di udienza e vederci provveduta la causa, ovvero, estenuanti scalate, anche di oltre 20 piani, su scale di emergenza per non arrivare tardi all’udienza. Se vai in Tribunale, infatti, non fai solo le udienza ma, semmai, prima hai notificato, chiesto copie o fatto qualche altro adempimento. Noi avvocati del foro di Napoli facciamo anche la pallina di ping pong tra un piano e l’altro, scalando differenze anche di dieci/quindici piani in salita e discesa, perché è impossibile prendere un ascensore ad un piano intermedio per il semplice fatto che non si prenotano tutti ma solo due. Quando ci provo a prenderne uno, ad un piano intermedio, dopo il primo minuto, pensando agli avvocati anziani, ovvero, a quelli che, seppure giovani, hanno qualche problema, mi viene prima un senso di rabbia e poi di mortificazione e vergogna per la profonda inciviltà di un palazzo che dovrebbe essere di Giustizia ed invece è di profonda Ingiustizia. Una delle punte massime dello sconforto l’ho sperimentata, ieri (07.02.2014) con il ritiro delle produzioni, scoprendo che in Corte di Appello non c’è una sezione che abbia gli stessi giorni per il ritiro. Ovviamente mi sono rivolto al dirigente della sezione che, con grande e raro senso di dedizione si è scusato e poi mi ha chiesto di andare dal commesso per avere comunque la produzione, pur non essendo quello il giorno giusto, chiedendomi però di andare dal dirigente coordinatore per far presente il problema generale. L’impatto col commesso ovviamente è stato traumatico sin dall’inizio. L’avevo, infatti, più o meno individuato ed alla mia domanda se era il commesso egli ma ha risposto che non lavorava in un negozio e che dovevo aspettare. Stava, infatti, curando un “affare” di un collega per controllargli una causa al computer, forse in modo abusivo, per spirito di colleganza. Ero in compagnia di un altro collega e quasi quasi ci era venuta l’idea che avremmo potuto sollecitarlo, semmai, con qualche “mancetta” per poi denunciarlo, ma ovviamente avremmo perso una giornata, meglio resistere ed attendere con pazienza. Conquistate le carte, ovviamente, scendo di tre piani, a piedi, e vado dal dirigente coordinatore a cui una volta spiegato il problema ottengo solo una “allargata” di braccia ed un attestato di solidarietà di cui ovviamente non me ne faccio nulla! Il Dirigente, infatti, mi dice: “avvocato mia figlia è avvocato e la capisco bene!” Mi sovviene poi il dubbio che la figlia del dirigente forse potrebbe avere qualche accesso privilegiato ma non mi soffermo e scendo, sempre a piedi, dal 24° al 19° per chiedere all’impiegato di turno che fine avesse fatto una produzione proveniente da una sezione distaccata soppressa. L’impiegato mi manda al 5° piano, al quale ovviamente giungo a piedi sempre per le scale di emergenza, questi mi dice di andare al piano meno due e, quindi, altri sette piani a piedi. Giunto a destinazione l’impatto qui è stato traumatico perché il commesso che trovo mi riferisce che le produzioni del civile delle sezioni distaccate c’erano ma egli era addetto al penale, quindi, sarei dovuto ritornare al 5° piano e chiedere al dirigente di farmi accompagnare da un commesso perché il “poveretto” non poteva prendere anche i fascicoli del civile! Ovviamente, le strade erano due, o tentare con una mancetta, oppure avere uno scatto d’ira. Ovviamente per me c’è stato lo scatto d’ira! C’era anche un collega più giovane di me che ha cercato di calmarmi e col quale mi sono incamminato verso il 5° piano, gli ho chiesto va bene saliamo a piedi facciamo prima e questi mi dice no io salgo con l’ascensore non ce la faccio io fumo non ho fiato. Queste parole mi hanno fatto sentire tutto il peso della sconfitta. Una collega che ho incontrato (le donne sono sempre più pratiche) giustamente mi ha detto, Gennaro hai due strade (sempre le solite) o vai e mantieni il punto, ma ti sarà difficile ottenere qualcosa, oppure vai dal dipendente, gli dai la mancetta e ti risolve tutto lui. Me ne sono andato dal Palazzo di Giustizia con un profondo senso di ingiustizia!

Gennaro Esposito Avvocato di quel che resta del Foro di Napoli

Vedi anche:

Le elezioni al Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Napoli 2015 (clikka)

Mediazione obbligatoria: Il governo Letta a servizio delle lobby

enrico-gianni-letta-233359_tnIl Governo letta ha nella sua agenda il ripristino della conciliazione obbligatoria. Io ho già ho scritto sul tema avvalendomi della mia esperienza di avvocato del Foro di Napoli e dicendo chiaramente che è una ulteriore tassa che viene caricata sui cittadini a favore di lobby di potere che si sono organizzate investendo denaro a danno della collettività. L’idea della mediazione obbligatoria (che resta una contraddizione in termini) viene contrabbandata come un mezzo deflattivo della giustizia. Io, nella mia esperienza, per quel poco che è durata, prima del sacrosanto intervento della Corte Costituzionale, che l’ha dichiarata illegittima, ho potuto constatare che la mediazione obbligatoria è stata solo una tassa perché il cd. verbale negativo necessario per poi “fare causa” è costato al cittadino semplicemente come un ulteriore spesa che si aggiunge a quelle paurosamente decuplicate previste per accedere alla giustizia. Solo che il cd. contributo unificato che si paga va allo stato, mentre i cd. diritti di segreteria ed i compensi per la mediazione obbligatoria vanno nelle tasche dei privati organizzatisi in vere e propri lobby a cui anche questo governo è sensibile. Qualche tempo fa ho anche scritto sul tema segnalando come esso era ben accolto in modo trasversale dai precedenti parlamentari  (ricordiamoci di questi parlamentari clikka), oggi spero che i nuovi parlamentari abbiano la forza per mandare a quel paese questo assurdo progetto che finisce anche per avvilire il lavoro degli avvocati. Per dirla tutta, io prima di proporre un giudizio per un mio cliente cerco ogni modo per evitare la causa. Bene allora, proporrei al nuovo governo di coalizione, anziché aggiungere queste spese a carico dei cittadini, perché non istituzionalizzare ciò che ogni avvocato già fa in ossequio al noto brocardo “meglio nu male accordo che na causa vinta” (meglio un cattivo accordo che una causa vinta). Invece no! Il nostro governo di compromesso ha già stipulato una bella cambiale con le forze oscure del paese mostrandosi sensibile ad accogliere questa istanza a danno dei cittadini e di coloro che essendo giovani e poveri in canna si avvicinano alla professione di avvocato. Solo per capire il senso nel quale stiamo andando: io da figlio di operaio sono riuscito a mettere in piedi uno studio legale e praticare la professione da oltre quindici anni traendo un reddito per me e la mia famiglia, oggi un giovane avvocato figlio di operaio non avrebbe la possibilità di fare la stessa cosa per la paurosa decuplicazione delle tasse! Complimenti gianni ed enrico letta state andando nel verso giusto che schifo!

usate l’hastag #nomediazioneobbligatoria per far valere ul vostro dissenso!

Voglio sapere cosa ne pensano i nostri parlamentari ed in particolare quelli della mia regione (Campania). Voglio sapere come ci rappresentano i nostri rappresentanti devono dichiararlo ed avere il coraggio di sostenere le loro tesi!

ROMA. Il Presidente del consiglio, Enrico Letta, ha presentato i punti sui quali fondare il programma di governo. Punti che  non potranno prescindere da quanto raccomandato dai saggi nominati dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano.

Per quanto riguarda la giustizia civile, nell’ottica della riduzione dei tempi della giustizia e al fine di snellire il carico del contenzioso civile, sarà necessario promuovere l’utilizzo di misure alternative di risoluzione delle cause, mediante il ripristino di forme obbligatorie di mediazione.

Contestualmente il neo premier abbraccia anche la politica di potenziamento delle strutture giudiziarie, e, soprattutto, la promozione del principio di moralizzazione della vita pubblica.

Secondo Letta bisogna dunque primariamente combattere la corruzione. Anche sul fronte emergenza-carceri il recente programma ripercorre le indicazioni tracciate dai saggi, e cioè la depenalizzazione e l’utilizzo costante, ove possibile, di misure alternative alla detenzione.

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