L’Indignazione

indignazioneMi fa piacere di riportare l’analisi fatta da un mio caro amico, girata sulla lista e-mail dell’associazione che presiedo, sul perché la gente non si indigna nonostante tutto. Vale la pena fermarsi un attimo e leggere:

Cara Paola, se sapessimo perché tutti subiscono senza dir nulla – con pochissimi che dicono qualcosa – saremmo già a metà dell’opera, come si usa dire. Ovviamente anche a me viene la domanda: ma come è possibile che proprio le vittime sembrano consenzienti, o per lo meno inerti? Ci sono varie cause di questo comportamento, la più importante (ma non la sola), per trovarla, basta eseguire il seguente esperimento: per una o due settimane, leggete solo giornali e settimanali del gruppo di Berlusconi, guardate solo le sue TV, confrontatevi solo con le persone che lo sostengono (non è difficile individuarle), sforzatevi di pensare e di vivere in questo milieu simbolico. Se lo stomaco regge, alla fine sarete in grado di vedere il mondo come una vittima consenziente. Dopo questa full immersion, consultate gli indicatori per capire qual è la percentuale della popolazione italiana che vive la comunicazione nel modo che avete appena sperimentato. Et voilà: avete compreso il primo perché, quello macroscopico.

Un altro perché, meno evidente, lo si deve cercare suddividendo la popolazione in gruppi, in modo da selezionare vari tipi di ‘ambienti’ – non solo quelli di lavoro. Quelli che ci sono familiari sono la scuola e l’università. Qui dovremmo innanzitutto stabilire qual è la frazione di persone che vivono la comunicazione nel modo indicato sopra, ma la cosa non è tanto semplice perché pensiamo che queste persone hanno una cultura mediamente superiore al ‘campione brutale’ preso in considerazione sopra. E quindi, capace di critica, diremmo. Ma forse è qui che ci sbagliamo: avere cultura non implica avere senso critico… Ovviamente ci sono, nel nostro ambiente, anche persone che sono ben consapevoli di quanto accade, e che favoriscono quel processo che a noi appare un imbarbarimento, e che a loro appare come un’opportunità per aumentare il potere (reale o semplicemente simbolico) che possiedono o sperano di possedere.

Penso a qualche dirigente scolastico, a qualche insegnante, ad una (credo assoluta) maggioranza di professori ordinari. Quelli che a novembre e dicembre appoggiavano le proteste contro la legge Gelmini, e che ora sembra abbiano dimenticato che ci si può continuare ad opporre in mille modi, e sono diventati complici attivi: gestiscono la premialità fondata sui progetti, riscrivono gli statuti, preparano i criteri di valutazione…

Queste persone, però, sono una minoranza, sia nella scuola che nell’università. Sono gli altri a preoccuparci. Quelli che subiscono in silenzio, e che sono certamente consapevoli. E anche gli studenti, che sembrano volatilizzati. Alla manifestazione dei precari non mi sembrava che ci fossero poi tante persone (e così pure a quella contro la privatizzazione dell’acqua). Mi sconforta e mi addolora in particolare l’assenza degli studenti, e delle persone, diciamo, dai 45 anni in giù. Quelli che formano, in altre parole, il futuro: il loro ed anche il nostro futuro. Quelli che non vedono nessun orizzonte per la loro vita. Non so come valutare questa assenza, se non come stanchezza, disillusione, come l’aggrapparsi a quel poco che si ha in questo momento: un contratto a termine, una promessa…

Ma al fondo di questo percorso c’è anche un ultimo livello. Quello fondamentale, direbbe un fisico teorico. E’ la stessa capacità di adattamento, che ci accomuna come specie vivente, ad essere la causa. Voglio citare il seguente passo, dal Diario di Bergen-Belsen, di Hanna Lévy-Hass (la madre della giornalista del quotidiano progressista israeliano Haaretz):

B.B., 20.11.1944 – C’è qualcosa di strano, di spaventoso nella capacità dell’essere umano di adattarsi a tutto: all’umiliazione, alla fame più vergognosa, alla mancanza di spazio vitale, all’aria fetida, all’infezione, al bagno in comune… […] E ci adattiamo – come del resto al terrore crescente, alla brutalità più cinica, agli allarmi e alle minacce, alle malattie di massa, alla morte moltiplicata, collettiva, lenta ma sicura. Si adatta, l’uomo. Immobile, miserabile, terribile… si adatta! Cade sempre più in basso, sprofonda. E quando non si adatta più, allora muore. E’ l’unica risposta che sa dare. E anche noi continuiamo a trascinarci e a sprofondare sempre più in basso. Che orrore! Questa morte senza morire, viva, prolungata…

Vi chiedo scusa, perché questa pagina è veramente spaventosa. Anche e soprattutto per la sua forza evocativa. Ma non riesco a dimenticarla. Come non riesco a dimenticare il capitolo intitolato L’ultimo, di Se questo è un uomo. La nostra natura, il nostro hardware, è fatto in funzione dell’adattamento. Un adattamento che è come un contenitore vuoto. Ora, nella nostra società, che è profondamente incrinata, vi è una forza distruttrice che ha riempito quel vuoto. Alla quale, semplicemente, ci adattiamo. Per sopravvivere.

Ma per fortuna noi non ci riduciamo completamente a questo hardware. Siamo anche capaci di guardare alla nostra condizione dall’esterno. Come hanno fatto Hanna Lévy-Hass e Primo Levi, e tanti altri in tante altre situazioni di sofferenza collettiva. Un’operazione in certa misura contraria all’istinto, di produzione di una coscienza autonoma, propriamente umana. E’ in questa operazione che dobbiamo riporre la nostra fiducia, la nostra speranza e la nostra azione. E restare coscienti.

Con grande affetto verso tutti. Ermenegildo

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costituzionePRINCIPI FONDAMENTALI

Art. 1.L’Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione.

Art. 2. La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Art. 3. Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Art. 4. La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Art. 5. La Repubblica, una e indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Art. 6. La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Art. 7. Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale.

Art. 8. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Art. 9. La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

Art. 10. L’ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l’effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d’asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l’estradizione dello straniero per reati politici.

Art. 11. L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo.

Art. 12 La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

RAPPORTI CIVILI

Art. 13. La libertà personale è inviolabile. Non è ammessa forma alcuna di detenzione, di ispezione o perquisizione personale, né qualsiasi altra restrizione della libertà personale, se non per atto motivato dell’autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge. In casi eccezionali di necessità ed urgenza, indicati tassativamente dalla legge, l’autorità di pubblica sicurezza può adottare provvedimenti provvisori, che devono essere comunicati entro quarantotto ore all’autorità giudiziaria e, se questa non li convalida nelle successive quarantotto ore, si intendono revocati e restano privi di ogni effetto. È punita ogni violenza fisica e morale sulle persone comunque sottoposte a restrizioni di libertà. La legge stabilisce i limiti massimi della carcerazione preventiva.

Art. 14. Il domicilio è inviolabile. Non vi si possono eseguire ispezioni o perquisizioni o sequestri, se non nei casi e modi stabiliti dalla legge secondo le garanzie prescritte per la tutela della libertà personale. Gli accertamenti e le ispezioni per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici e fiscali sono regolati da leggi speciali.

Art. 15. La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili. La loro limitazione può avvenire soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria con le garanzie stabilite dalla legge.

Art. 16. Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in qualsiasi parte del territorio nazionale, salvo le limitazioni che la legge stabilisce in via generale per motivi di sanità o di sicurezza. Nessuna restrizione può essere determinata da ragioni politiche. Ogni cittadino è libero di uscire dal territorio della Repubblica e di rientrarvi, salvo gli obblighi di legge.

Art. 17. I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi. Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.

Art. 18.

I cittadini hanno diritto di associarsi liberamente, senza autorizzazione, per fini che non sono vietati ai singoli dalla legge penale. Sono proibite le associazioni segrete e quelle che perseguono, anche indirettamente, scopi politici mediante organizzazioni di carattere militare.

Art. 19. Tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa in qualsiasi forma, individuale o associata, di farne propaganda e di esercitarne in privato o in pubblico il culto, purché non si tratti di riti contrari al buon costume.

Art. 20. Il carattere ecclesiastico e il fine di religione o di culto d’una associazione od istituzione non possono essere causa di speciali limitazioni legislative, né di speciali gravami fiscali per la sua costituzione, capacità giuridica e ogni forma di attività.

Art. 21. Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. La stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure. Si può procedere a sequestro soltanto per atto motivato dell’autorità giudiziaria nel caso di delitti, per i quali la legge sulla stampa espressamente lo autorizzi, o nel caso di violazione delle norme che la legge stessa prescriva per l’indicazione dei responsabili. In tali casi, quando vi sia assoluta urgenza e non sia possibile il tempestivo intervento dell’autorità giudiziaria, il sequestro della stampa periodica può essere eseguito da ufficiali di polizia giudiziaria, che devono immediatamente, e non mai oltre ventiquattro ore, fare denunzia all’autorità giudiziaria. Se questa non lo convalida nelle ventiquattro ore successive, il sequestro s’intende revocato e privo di ogni effetto. La legge può stabilire, con norme di carattere generale, che siano resi noti i mezzi di finanziamento della stampa periodica. Sono vietate le pubblicazioni a stampa, gli spettacoli e tutte le altre manifestazioni contrarie al buon costume. La legge stabilisce provvedimenti adeguati a prevenire e a reprimere le violazioni.

Art. 22. Nessuno può essere privato, per motivi politici, della capacità giuridica, della cittadinanza, del nome.

Art. 23. Nessuna prestazione personale o patrimoniale può essere imposta se non in base alla legge.

Art. 24. Tutti possono agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. La difesa è diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento. Sono assicurati ai non abbienti, con appositi istituti, i mezzi per agire e difendersi davanti ad ogni giurisdizione. La legge determina le condizioni e i modi per la riparazione degli errori giudiziari.

Art. 25. Nessuno può essere distolto dal giudice naturale precostituito per legge. Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Nessuno può essere sottoposto a misure di  sicurezza se non nei casi previsti dalla legge.

Art. 26. L’estradizione del cittadino può essere consentita soltanto ove sia espressamente prevista dalle convenzioni internazionali. Non può in alcun caso essere ammessa per reati politici.

Art. 27. La responsabilità penale è personale. L’imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva. Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato. Non è ammessa la pena di morte.

Art. 28. I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti. In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

RAPPORTI ETICO-SOCIALI

Art. 29. La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull’eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell’unità familiare.

Art. 30. È dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità.

Art. 31. La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose. Protegge la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo.

Art. 32. La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana.

Art. 33. L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento. La Repubblica detta le norme generali sull’istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli ordini e gradi. Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle scuole non statali che chiedono la parità, deve assicurare ad esse piena libertà e ai loro alunni un trattamento scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole statali. È prescritto un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale. Le istituzioni di alta cultura, università ed accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.

Art. 34. La scuola è aperta a tutti. L’istruzione inferiore, impartita per almeno otto anni, è obbligatoria e gratuita. I capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi. La Repubblica rende effettivo questo diritto con borse di studio, assegni alle famiglie ed altre provvidenze, che devono essere attribuite per concorso.

RAPPORTI ECONOMICI

Art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

Art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

Art. 38. Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e  all’assistenza sociale. I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria. Gli inabili ed i minorati hanno diritto all’educazione e all’avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata è libera.

Art. 39. L’organizzazione sindacale è libera. Ai sindacati non può essere imposto altro obbligo se non la loro registrazione presso uffici locali o centrali, secondo le norme di legge. È condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento interno a base democratica. I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi di lavoro con efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il contratto si riferisce.

Art. 40. Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano.

Art. 41. L’iniziativa economica privata è libera. Non può svolgersi in contrasto con l’utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana. La legge determina i programmi e i controlli opportuni perché l’attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali.

Art. 42. La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d’interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità.

Art. 43. A fini di utilità generale la legge può riservare originariamente o trasferire, mediante espropriazione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti determinate imprese o categorie di imprese, che si riferiscano a servizi pubblici essenziali o a fonti di energia o a situazioni di monopolio ed abbiano carattere di preminente interesse generale.

Art. 44. Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane.

Art. 45. La Repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata. La legge ne promuove e favorisce l’incremento con i mezzi più idonei e ne assicura, con gli opportuni controlli, il carattere e le finalità. La legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato.

Art. 46. Ai fini della elevazione economica e sociale del lavoro in armonia con le esigenze della produzione, la Repubblica riconosce il diritto dei lavoratori a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende.

Art. 47. La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l’esercizio del credito. Favorisce l’accesso del risparmio popolare alla proprietà dell’abitazione, alla proprietà diretta coltivatrice e al diretto e indiretto investimento azionario nei grandi complessi produttivi del Paese.

RAPPORTI POLITICI

Art. 48. Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico.  La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tal fine è istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge.

Art. 49. Tutti i cittadini hanno diritto di associarsi liberamente in partiti per concorrere con metodo democratico a determinare la politica nazionale.

Art. 50. Tutti i cittadini possono rivolgere petizioni alle Camere per chiedere provvedimenti legislativi o esporre comuni necessità.

Art. 51. Tutti i cittadini dell’uno o dell’altro sesso possono accedere agli uffici pubblici e alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge. A tale fine la Repubblica promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini. La legge può, per l’ammissione ai pubblici uffici e alle cariche elettive, parificare ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica. Chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro.

Art. 52. La difesa della Patria è sacro dovere del cittadino. Il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Il suo adempimento non pregiudica la posizione di lavoro del cittadino, né l’esercizio dei diritti politici. L’ordinamento delle Forze armate si informa allo spirito democratico della Repubblica.

Art. 53. Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività.

Art. 54. Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli alla Repubblica e di osservarne la Costituzione e le leggi. I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore, prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.

 

IL PARLAMENTO

Le Camere.

Art. 55. Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione.

Art. 56. La Camera dei deputati è eletta a suffragio universale e diretto. Il numero dei deputati è di seicentotrenta, dodici dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Sono eleggibili a deputati tutti gli elettori che nel giorno delle elezioni hanno compiuto i venticinque anni di età. La ripartizione dei seggi tra le circoscrizioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, si effettua dividendo il numero degli abitanti della Repubblica, quale risulta dall’ultimo censimento generale della popolazione, per seicentodiciotto e distribuendo i seggi in proporzione alla popolazione di ogni circoscrizione, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 57. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i seggi assegnati alla circoscrizione Estero. Il numero dei senatori elettivi è di trecentoquindici, sei dei quali eletti nella circoscrizione Estero. Nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due, la Valle d’Aosta uno. La ripartizione dei seggi tra le Regioni, fatto salvo il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione Estero, previa applicazione delle disposizioni del precedente comma, si effettua in proporzione alla popolazione delle Regioni, quale risulta dall’ultimo censimento generale, sulla base dei quozienti interi e dei più alti resti.

Art. 58. I senatori sono eletti a suffragio universale e diretto dagli elettori che hanno superato il venticinquesimo anno di età. Sono eleggibili a senatori gli elettori che hanno compiuto il quarantesimo anno.

Art. 59. È senatore di diritto e a vita, salvo rinunzia, chi è stato Presidente della Repubblica. Il Presidente della Repubblica può nominare senatori a vita cinque cittadini che hanno illustrato la Patria per altissimi meriti nel campo sociale, scientifico, artistico e letterario.

Art. 60. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sono eletti per cinque anni. La durata di ciascuna Camera non può essere prorogata se non per legge e soltanto in caso di guerra.

Art. 61. Le elezioni delle nuove Camere hanno luogo entro settanta giorni dalla fine delle precedenti. La prima riunione ha luogo non oltre il ventesimo giorno dalle elezioni.  Finché non siano riunite le nuove Camere sono prorogati i poteri delle precedenti.

Art. 62.  Le Camere si riuniscono di diritto il primo giorno non festivo di febbraio e di ottobre. Ciascuna Camera può essere convocata in via straordinaria per iniziativa del suo Presidente o del Presidente della Repubblica o di un terzo dei suoi componenti. Quando si riunisce in via straordinaria una Camera, è convocata di diritto anche l’altra.

Art. 63.  Ciascuna Camera elegge fra i suoi componenti il Presidente e l’Ufficio di presidenza. Quando il Parlamento si riunisce in seduta comune, il Presidente e l’Ufficio di presidenza sono quelli della Camera dei deputati.

Art. 64. Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Le sedute sono pubbliche; tuttavia ciascuna delle due Camere e il Parlamento a Camere riunite possono deliberare di adunarsi in seduta segreta. Le deliberazioni di ciascuna Camera e del Parlamento non sono valide se non è presente la maggioranza dei loro componenti, e se non sono adottate a maggioranza dei presenti, salvo che la Costituzione prescriva una maggioranza speciale. I membri del Governo, anche se non fanno parte delle Camere, hanno diritto, e se richiesti obbligo, di assistere alle sedute. Devono essere sentiti ogni volta che lo richiedono.

Art. 65. La legge determina i casi di ineleggibilità e di incompatibilità con l’ufficio di deputato o di senatore. Nessuno può appartenere contemporaneamente alle due Camere.

Art. 66. Ciascuna Camera giudica dei titoli di ammissione dei suoi componenti e delle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità.

Art. 67. Ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 68. I membri del Parlamento non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati  nell’esercizio delle loro funzioni. Senza autorizzazione della Camera alla quale appartiene, nessun membro del Parlamento può essere sottoposto a perquisizione personale o domiciliare, né può essere arrestato o altrimenti privato della libertà  personale, o mantenuto in detenzione, salvo che in esecuzione di una sentenza irrevocabile di condanna, ovvero se sia colto nell’atto di commettere un delitto per il quale è previsto l’arresto obbligatorio in flagranza. Analoga autorizzazione è richiesta per sottoporre i membri del Parlamento ad intercettazioni, in qualsiasi forma, di conversazioni o comunicazioni e a sequestro di corrispondenza.

Art. 69. I membri del Parlamento ricevono un’indennità stabilita dalla legge.

OMISSIS

LA MAGISTRATURA

Ordinamento giurisdizionale.

Art. 101. La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge.

Art. 102. La funzione giurisdizionale è esercitata da magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull’ordinamento giudiziario. Non possono essere istituiti giudici straordinari o giudici speciali. Possono soltanto istituirsi presso gli organi giudiziari ordinari sezioni specializzate per determinate materie, anche con la partecipazione di cittadini idonei estranei alla magistratura. La legge regola i casi e le forme della partecipazione diretta del popolo all’amministrazione della giustizia.

Art. 103. Il Consiglio di Stato e gli altri organi di giustizia amministrativa hanno giurisdizione per la tutela nei confronti della pubblica amministrazione degli interessi legittimi e, in particolari materie indicate dalla legge, anche dei diritti soggettivi. La Corte dei conti ha giurisdizione nelle materie di contabilità pubblica e nelle altre specificate dalla legge. I tribunali militari in tempo di guerra hanno la giurisdizione stabilita dalla legge. In tempo di pace hanno giurisdizione soltanto per i reati militari commessi da appartenenti alle Forze armate.

Art. 104.  La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere. Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto dal Presidente della Repubblica. Ne fanno parte di diritto il primo presidente e il procuratore generale della Corte di cassazione. Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio. Il Consiglio elegge un vice presidente fra i componenti designati dal Parlamento. I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili. Non possono, finché sono in carica, essere iscritti negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale.

Art. 105.  Spettano al Consiglio superiore della magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni ed i trasferimenti, le promozioni e i provvedimenti disciplinari nei riguardi dei magistrati.

Art. 106. Le nomine dei magistrati hanno luogo per concorso. La legge sull’ordinamento giudiziario può ammettere la nomina, anche elettiva, di magistrati onorari per tutte le funzioni attribuite a giudici singoli. Su designazione del Consiglio superiore della magistratura possono essere chiamati all’ufficio di consiglieri di cassazione, per meriti insigni, professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati che abbiano quindici anni d’esercizio e siano iscritti negli albi speciali per le giurisdizioni superiori.

Art. 107. I magistrati sono inamovibili. Non possono essere dispensati o sospesi dal servizio né destinati ad altre sedi o funzioni se non in seguito a decisione del Consiglio superiore della magistratura, adottata o per i motivi e con le garanzie di difesa stabilite dall’ordinamento giudiziario o con il loro consenso. Il Ministro della giustizia ha facoltà di promuovere l’azione disciplinare. I magistrati si distinguono fra loro soltanto per diversità di funzioni.Il pubblico ministero gode delle garanzie stabilite nei suoi riguardi dalle norme sull’ordinamento giudiziario.

Art. 108. Le norme sull’ordinamento giudiziario e su ogni magistratura sono stabilite con legge. La legge assicura l’indipendenza dei giudici delle giurisdizioni speciali, del pubblico ministero presso di esse, e degli estranei che partecipano all’amministrazione della giustizia.

Art. 109. L’autorità giudiziaria dispone direttamente della polizia giudiziaria.

Art. 110. Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia.

Norme sulla giurisdizione.

Art. 111. La giurisdizione si attua mediante il giusto processo regolato dalla legge. Ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti a giudice terzo e imparziale. La legge ne assicura la ragionevole durata. Nel processo penale, la legge assicura che la persona accusata di un reato sia, nel più breve tempo possibile, informata riservatamente della natura e dei motivi dell’accusa elevata a suo carico; disponga del tempo e delle condizioni necessari per preparare la sua difesa; abbia la facoltà, davanti al giudice, di interrogare o di far interrogare le persone che rendono dichiarazioni a suo carico, di ottenere la convocazione e l’interrogatorio di persone a sua difesa nelle stesse condizioni dell’accusa e l’acquisizione di ogni altro mezzo di prova a suo favore; sia assistita da un interprete se non comprende o non parla la lingua impiegata nel processo. Il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova. La colpevolezza dell’imputato non può essere provata sulla base di dichiarazioni rese da chi, per libera scelta, si è sempre volontariamente sottratto all’interrogatorio da parte dell’imputato o del suo difensore. La legge regola i casi in cui la formazione della prova non ha luogo in contraddittorio per consenso dell’imputato o per accertata impossibilità di natura oggettiva o per effetto di provata condotta illecita. Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.Contro le sentenze e contro i provvedimenti sulla libertà personale, pronunciati dagli organi giurisdizionali ordinari o speciali, è sempre ammesso ricorso in Cassazione per violazione di legge. Si può derogare a tale norma soltanto per le sentenze dei tribunali militari in tempo di guerra. Contro le decisioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti il ricorso in Cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Art. 112. Il pubblico ministero ha l’obbligo di esercitare l’azione penale.

Art. 113. Contro gli atti della pubblica amministrazione è sempre ammessa la tutela giurisdizionale dei diritti e degli interessi legittimi dinanzi agli organi di giurisdizione ordinaria o amministrativa. Tale tutela giurisdizionale non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti. La legge determina quali organi di giurisdizione possono annullare gli atti della pubblica amministrazione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge stessa.

OMISSIS

Art. 134.  La Corte costituzionale giudica: sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti, aventi forza di legge, dello Stato e delle Regioni; sui conflitti di attribuzione tra i poteri dello Stato e su quelli tra lo Stato e le Regioni, e tra le Regioni; sulle accuse promosse contro il Presidente della Repubblica, a norma della Costituzione.

Art. 135. La Corte costituzionale è composta di quindici giudici nominati per un terzo dal Presidente della Repubblica, per un terzo dal Parlamento in seduta comune e per un terzo dalle supreme magistrature ordinaria ed amministrative. I giudici della Corte costituzionale sono scelti tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni d’esercizio. I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati. Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall’esercizio delle funzioni. La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall’ufficio di giudice. L’ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l’esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge. Nei giudizi d’accusa contro il Presidente della Repubblica, intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l’eleggibilità a senatore, che il Parlamento compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari.

Art. 136. Quando la Corte dichiara l’illegittimità costituzionale di una norma di legge o di atto avente forza di legge, la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione. La decisione della Corte è pubblicata e comunicata alle Camere ed ai Consigli regionali interessati, affinché, ove lo ritengano necessario, provvedano nelle forme costituzionali.

Art. 137. Una legge costituzionale stabilisce le condizioni, le forme, i termini di proponibilità dei giudizi di legittimità costituzionale, e le garanzie d’indipendenza dei giudici della Corte. Con legge ordinaria sono stabilite le altre norme necessarie per la costituzione e il funzionamento della Corte. Contro le decisioni della Corte costituzionale non è ammessa alcuna impugnazione.

Revisione della Costituzione. Leggi costituzionali.

Art. 138. Le leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione. Le leggi stesse sono sottoposte a referendum popolare quando, entro tre mesi dalla loro pubblicazione, ne facciano domanda un quinto dei membri di una Camera o cinquecentomila elettori o cinque Consigli regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata, se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi. Non si fa luogo a referendum se la legge è stata approvata nella seconda votazione da ciascuna delle Camere a maggioranza di due terzi dei suoi componenti.

Art. 139. La forma repubblicana non può essere oggetto di revisione costituzionale.

Riforma della giustizia – L’idea che non muore

CassazioneNon occorre aggiungere altro! Dall’editoriale L’idea che non muore, in La Magistratura, 15 gennaio 1926: “L’Associazione dei Magistrati si è sciolta. Questo era il suo dovere dopo l’approvazione della legge sui sindacati alla Camera dei Deputati. Con questo numero. La Magistratura sospende le sue pubblicazioni. È un passo che compiamo con tristezza profonda: non si spendono 15 anni in un’opera di sacrificio, senza che questa divenga, alla fine, parte integrante della nostra persona e della nostra vita e si leghi a noi, fibra a fibra, in piena solidarietà di fortuna; non si vive anni ed anni in intima consuetudine di pensiero e di opere con tanti amici e collaboratori, senza avvertire, al distacco improvviso, lo strappo doloroso dei tessuti giovani e vitali, non logorati dal tempo e refrattari per prova a qualsiasi bacillo di dissoluzione. Noi siano dunque tristi, come, certo, tutti coloro che, non senza qualche sacrificio e qualche degna prova di coraggio, ci hanno seguiti nel faticoso cammino, perché noi tutti amammo l’Associazione nostra come si amano gli ideali in cui davvero si crede: per se stessa, per quello che essa rappresentava nel rinnovamento della giustizia italiana, al di sopra delle persone e dei loro interessi. La nostra tristezza è grande: ma serena. Non rancori, non rimpianti, non il morso di inquietitudine morale. È un placido tramonto primaverile che chiude una feconda giornata: l’operaio raccoglie con mano ancora vigorosa gli strumenti di lavoro, guarda tutt’intorno il suo campo, come ad accarezzare, nell’attimo del commiato, ogni fil d’erba germogliato dal suo sudore e, sulla via del ritorno, dimentica gli stenti e l’aspra fatica del giorno nella anticipata visione delle rigogliose messi che verranno. È questo il suo premio, questo il miracolo delle sue forze che ogni giorno si rinnovano, delle sue speranze che rinascono ad ogni colpo della delusione; della sua fede nella vittoria all’indomani stesso della sconfitta più disperante. Il lavoro è la sua croce e la sua gioia, la fede è la sua forza e tutto il suo premio. Quest’operaio è come il Giusto del Vangelo: sempre pronto al combattimento, come alla morte, eguale alle gioie ed al dolore, ai trionfi come alle sconfitte; perché, a rigore, sconfitte e trionfi non sono che l’apparenza, quando tutta la storia e tutto il progresso dell’umanità dimostrano che non una sola goccia di sudore cadde mai invano dalla fronte dell’uomo e che neppure una volta sola le opere della fede furono destinate alla sterilità ed alla morte. L’una cosa che davvero uccide è la grettezza morale ed il disonore; è l’egoismo degli uomini che profana la santità delle idee e prostituisce la fede nel compromesso. Ma noi non conoscemmo queste ombre di umanità crepuscolare: la nostra fine ne è il documento indiscutibile. Forse, con un po’ più di “comprensione” – come eufemisticamente suol dirsi – non ci sarebbe stato impossibile organizzarci una piccola vita senza gravi dilemmi e senza rischi: una piccola vita soffusa di tepide burette, al sicuro dalle intemperie e protetta dalla nobiltà di qualche satrapia. Forse si poteva  non morire, od anche vivacchiare non inutilmente come agenzia di collocamento per gli affamati di nuovi posti o come sanatorio per gli affetti da “onorite” cronica. Ma, per divenire eremita, persino il diavolo aspettò ad invecchiare: ci si consentirà che, per divenire diavoli, sia egualmente necessaria una certa dose di decrepitezza morale, e cioè un certo progressivo allenamento a giocare con la propria anima come si fa con le vesciche di majale aggrinzite: il che non è affare di un giorno, di un mese o di un anno. L’Associazione era troppo giovane, vegeta ed assetata di vita, per trasformarsi in un’agenzia o in un sanatorioLa mezzafede non è il nostro forte; la “vita a comando” è troppo complessa per spiriti semplici come i nostri. Ecco perché abbiamo preferito morire. Era la sola maniera per tramandare intatta l’eredità morale della nostra Associazione. Perché questa eredità c’è, è vistosissima e nessuno ha il potere di distruggerla. L’edificio edificato in quindici anni occupa nell’anima della giovane magistratura un posto infinitamente più largo ed importante di quello, per verità modestissimo, che la povertà dei nostri mezzi e l’avversità delle vicende consentirono di occupare esteriormente nella vita italiana. Questo edificio è racchiuso tutto in una parola: l’indipendenza della magistratura, come base d’indipendenza della giustizia. È di quelle parole semplici, che una volta penetrate nell’animo di un uomo o di un popolo, sono destinate a trasformarsi in una forza dominante ed incoercibile. Or noi non ci illudiamo di avere radicato nello spirito italiano l’esigenza di una giustizia indipendente; ma siamo sicuri che di questa esigenza vive ormai la giovane magistratura la quale fu sempre la forza vera del nostro sodalizio e tra noi educò una fierezza nuova nell’esercizio della funzione giudiziaria e diede, nonostante i tempi e gli ordinamenti, esempi indimenticabili di dirittura e di indipendenza. È un’esigenza, che nessuno potrebbe sradicare, tanto essa è legata fibra a fibra con tutte le aspirazioni, i propositi e gli studi vigorosi, che rendono feconda e bella la giovinezza: è tutta una vita, tutta una conquista. Nessuno ha il potere di addormentare mai più anime, su cui sia caduto il raggio di una tal luce. È come il biblico frutto proibito: “qui en a touchè, en touchera”. La nostra fine consacra questa grande eredità morale, nella quale è, per noi, tutta la consolazione e tutto il premio di quest’ora triste. L’Italia avrà giorni felici, come noi speriamo, o tristi: la giustizia italiana rifulgerà di nuova luce o decadrà nel politicantismo. Nessun può far prognostici. Ma una fede ferma ci sorregge in fondo all’animo: che tutto ciò che è saldamente edificato nel cuore degli uomini è inviolabile ed indistruttibile.

Regio decreto 16 dicembre 1926*

Vittorio Emanuele III

Re d’Italia

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

Ritenuto che il Consigliere della Corte di Cassazione, Saverio Brigante, il Sostituto Procuratore Generale di Corte di Appello Roberto Cirillo, i giudici Occhiuto  Filippo Alfredo e Chieppa Vincenzo ed il Sostituto Procuratore del Re Macaluso Giovanni sono stati i principali e più attivi dirigenti dell’Associazione Generale tra i Magistrati Italiani; 

Ritenuto che ad opera di essi l’Associazione assunse un indirizzo antistatale, sovvertitore della disciplina e della dignità dell’Ordine giudiziario, che fu propagandato a mezzo del periodico di classe “La Magistratura” dai medesimi redatto e

pubblicato;

Ritenuto che tale indirizzo sostanzialmente venne mantenuto anche dopo l’avvento del Governo Nazionale, che essi avversarono criticandone astiosamente gli atti, nonché facendo insinuazioni ed affermazioni di pretese ingiustizie e persecuzioni personali tanto da incorrere in reiterate diffide ufficiali;

Ritenuto che solo per normale ossequio alla Legge sui sindacati essi deliberarono lo scioglimento dell’Associazione, la soppressione del periodico e la liquidazione della Cooperativa (a suo tempo creata per fornire stabile sede all’Associazione), ma in sostanza mantennero saldi i vincoli associativi mediante atti simulati continuando, tra l’altro: la pubblicazione del giornale sotto il nuovo titolo “La Giustizia Italiana” da essi ugualmente redatto, che si ostinò nell’avversione al Governo sino ad incorrere nel novembre scorso, dopo reiterate diffide, nella soppressione ordinata dall’autorità politica;

Ritenuto che per le manifestazioni compiute i magistrati suddetti non offrono garanzie di un fedele adempimento nei loro doveri di ufficio e si sono posti in

condizioni di incompatibilità con le generali direttive politiche del Governo;

Viste le giustificazioni presentate dagli interessati;

Visto l’art. I° della legge 24 dicembre 1925 n. 2300;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Nostro Guardasigilli Ministro Segretario di Stato per la Giustizia e gli Affari di Culto;

Abbiamo decretato e decretiamo

Chieppa Vincenzo – giudice – ed altri

sono dispensati dal servizio, a decorrere dal 31 dicembre 1926, ai sensi dell’art.

I° della Legge 24 dicembre 1925 n. 2300.

Il Nostro Guardasigilli Ministro anzidetto è incaricato dell’esecuzione del presente

Decreto.

Dato in Roma addì 16 dicembre 1926

F.to Vittorio Emanuele

Controfirmato: Mussolini

“ : Rocco

Napoli e la crisi dei rifiuti una riflessione

piazza_plebiscito_napoliElenco che si sarebbe potuto leggere in una nota trasmissione:

Napoletani, che scavalcano la monnezza;

Napoletani che volgono lo sguardo dall’altra parte, pur’essa colma di monnezza;

Napoletani e topi; topi che escono dalle fogne trovando altre fogne;

Napoletani traditi dall’olfatto;

Napoletani tutti uguali nella monnezza;

Napoletani rassegnati, neri, sporchi, inanimati, fermi;

Napoletani con i figli in braccio, morti di colera.

….

Napoletani pizza e mandolino;

Napoletani totò, peppino e la malafemmina;

Napoletani babbà e sfugliatella;

Napoletani o sole e o mare;

Napoletani posillipo e mergellina;

Napoletani cuorno e san gennaro.

….

Napoletani con il Vesuvio, vigile e purificatore!

Consiglio sul tema della violenza sulle donne del 25 novembre 2011

La giornata di oggi nasce nel 1981 quando, in seguito ad un incontro Femminista Latinoamericano e dei Caraibi a Bogotà, si accettò la richiesta della delegazione della Repubblica Dominicana di rendere omaggio alle sorelle Mirabal, tre dissidenti politiche Dominicane, brutalmente torturate ed assassinate nel 1960 per ordine del dittatore Raphael Trujillo. Con la risoluzione 54/134 del 17 dicembre 1999, l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 25 novembre Giornata Mondiale per l’Eliminazione delle Violenza sulle Donne, invitando governi, organizzazioni internazionali e ONG ad organizzare attività ed eventi per accrescere la consapevolezza dell’opinione pubblica su questo tema. Questa circostanza mi ha colpito, in quanto, il fatto violento che si ricorda non è una violenza sessuale o una violenza consumata all’interno di una famiglia (secondo ciò che più ricorre) ma una brutale violenza commessa contro tre donne che manifestavano il loro dissenso politico verso il regime; ciò a significare il ruolo centrale della donna nella società e nella politica. Questa singolare circostanza mi ha fatto ricordare la manifestazione delle donne del 13 febbraio scorso, che ha rappresentato anch’essa la contrarietà delle donne ad una certa politica, che fa delle donne stesse un oggetto (per usare un termine degli anni ’60) piuttosto che un soggetto. Ciò emerge chiaramente dalle raccomandazioni del Comitato dell’ONU del 2011 emesse in seguito alla presentazione del cd. rapporto ombra, dalle attiviste lavori in corsa,  sullo stato di attuazione della Convenzione per l’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (sottoscritta anche dall’Italia) con le quali si è stigmatizzato il fatto che nel nostro paese (scritto nero su bianco e senza mezzi termini) “le donne sono rappresentate come oggetti sessuali”. Ebbene ciò, come cittadino mi indigna (per usare una parola ricorrente, purtroppo, in questo periodo), perché riscontro ogni giorno la verità di questa contestazione dell’ONU al nostro paese. Ritengo, infatti, che l’uso consumistico della donna, sia una degenerazione della nostra società, che impone un modello unico fondato su canoni errati che mortificano la donna generando violenza. Occorre, quindi, che il nostro paese adotti dei correttivi che, con amarezza, devo constatare sono assolutamente estranei alla nostra politica nazionale ed alla nostra cultura. Dobbiamo, quindi, sperare nel futuro. Nel Regno Unito ed in Spagna (sicuramente paesi democratici), ad esempio, vi è una valutazione sulla pubblicità, da parte di un organo terzo, volta ad evitare l’uso strumentale del corpo della donna quando non è connesso al prodotto pubblicizzato. Ciò significa, utilizzare degli strumenti volti a combattere un modello psicologico sociale che vede nella attrazione sessuale uno strumento di mercificazione delle merci e, di qui, dico io, a considerare la donna stessamerce, il passo è breve! Cosa pensare dei gravissimi fatti di stupro commessi da adolescenti in gruppo contro loro coetanee. Ebbene questi, sono il risultato dell’assorbimento di questi modelli da parte di coloro che sono maggiormente esposti al bombardamento mediatico/sociale. Di recente abbiamo assistito a meccanismi di reclutamento della classe politica donna fondati, non sul valore e sulla capacità, ma sulla disponibilità sessuale o semplicemente sulla immagine sessuale. Cosa è accaduto lo sappiamo tutti e questo di certo non agevola la lotta contro la violenza sulle donne. I dati statistici sono allarmanti, anche se poco diffusi e rilevati, in uno studio dell’ISTAT del 2009 si parla, infatti, di circa il 51,8% delle donne italiane (tra i 14 ed i 65 anni), circa dieci milioni di donne, che hanno subito una violenza sessuale nell’arco della loro vita e la capacità delle istituzioni a fronteggiare questo fenomeno deve essere indirizzata non solo con l’approntamento di mezzi idonei al recupero ed all’emersione dalla violenza, statisticamente maggiormente perpetrata dall’uomo che ha le chiavi di casa ma, anche e di più, con l’adozione di modelli di riferimento diversi da quelli che subiamo passivamente. Da Napoli deve partire un riflessione culturale sul abbattimento degli stereotipi che inducono alla violenza. Da Napoli, questo deve essere l’impegno dell’amministrazione, deve partire una continua formazione verso coloro che si occupano di fatti gravissimi che vedono famiglie intere travolte, poiché la stragrande maggioranza dei fatti violenti contro le donne si svolgono tra le mura domestica ed in presenza dei figli spesso minori. Non poche volte, purtroppo, mi è capitato di interloquire, per la professione di avvocato che svolgo, con forze dell’ordine poco preparate a fronteggiare drammi familiari, liquidati sbrigativamente e sterilmente su verbali, come “liti in famiglia”. E’ chiaro che la scarsezza delle risorse e la inadeguatezza degli strumenti con i quali ci misuriamo è enorme ma la consapevolezza del problema e la conoscenza delle sacche di inefficienza ci deve spingere al miglioramento ed all’ascolto.

Consiglio su Bagnoli del 10 ottobre 2011 – Il Parco dello Sport

bagnoliOggi intervengo su una questione specifica di bagnoli, il parco dello sport, la prima cosa che ho fatto per capire di cosa si trattava è stato un sopralluogo e dei rilievi fotografici, con l’aiuto di un cittadino di bagnoli, in virtù dei quali ho sostanzialmente appurato che gli impianti sono in stato avanzato di completamento se non ultimati ed oggi, in stato di abbandono e, quindi, in via di deterioramento. Mancano per lo più le infrastrutture, gli assi viari di collegamento per intenderci. Ebbene, in seno alla commissione consiliare ho avuto modo di apprendere, dal Presidente di Bagnoli Futura, che l’intero parco dello sport è già stato affidato con una gara che si è conclusa nel settembre 2010. Per tale singolare informazione, opera non ancora compiuta o utilizzabile ed affidamento già avvenuto, ho chiesto spiegazioni scritte alla società che ho avuto, in parte, solo venerdì con l’invio del solo capitolato di gara, ma non della convenzione che, poi, mi è stato detto non ancora sottoscritta, in quanto, il parco non è ancora consegnabile e volevo vedere! A dire il vero, nella mia carriera di avvocato è la prima volta che mi capita di imbattermi in una tale singolare condizione, opera non finita ciò nonostante già affidata, col rischio di incorrere in inadempimenti anche gravi, sia per il tempo, sia per il deterioramento degli impianti stessi per i quali la società aggiudicataria potrà all’atto della consegna far riserva di agire in danno. Ho insistito ho chiesto con detreminazione il verbale di aggiudicazione, l’ho avuta solo pochi minuti fa, a mezzo e-mail, diciamo che rispetto agli altri colleghi consiglieri che hanno chiesto informazioni a Bagnoli Futura, sono stato più fortunato, ma solo per la mia tenacia. L’unico dato che posso dare, da una superficialissima visione dell’offerta, è che l’intera area di 17 ettari (170.000,00 mq.) è stata affidata per la somma annuale di 60.000,00 €. a spanne e per dare un’idea 35 cent al mq. Ma su tutti gli altri termini non so dare risposte. Mi sono allora preoccupato di andare a verificare chi fosse l’aggiudicatario indicatomi come la Soccer Club Colli Aminei S.a.s. di Simone Francesco avendo prima, chiesto quante siano state le società a partecipare alla gara. Mi è stato comunicato che sono state 4. Il che apre, ovviamente, una seria riflessione su come sia stata pubblicizzata una gara che riguarda un parco di 17 ettari del valore di diverse decine di milioni di euro. Mi chiedo, e chiedo al Consiglio, se forse non era meglio dare le singole strutture a diversi concessionari in modo da favorire sicuramente una maggiore vivacità, frazionando anche il rischio, invece, si è aggiudicata l’intera struttura per 10 lunghi anni ad una società di persona che, sempre per mia esperienza professionale, in banca avrebbe serie difficoltà anche ricevere un finanziamento di 10.000,00 euro. Ho, quindi, fatto qualche verifica presso il registro delle imprese ed ho scoperto che l’amministratore di questa società ha una quota di circa 1.000,00 €. sul capitale sociale di appena 50.000,00 €. (rispetto al valore delle opere concesse) della sas e che ha partecipazioni a vario titolo in circa 10 altre società di persona, un mago della società di persone, quindi, di cui alcune chiuse, che operano dal settore dai parcheggi a quello alberghiero e della ristorazione. Nella offerta ho avuto modo di leggere velocemente che dal 2003 la detta società ha svolto importanti azioni imprenditoriali presso la sede dei Colli Aminei, mi chiedo con quale personale visto che al registro delle imprese risultano un numero di dipendenti pari a zero. Sono, pertanto, preoccupato non comprendendo come si possa affidare un’opera di decine di milioni di euro così alla leggera e per un così lungo tempo concedendo spazi di importanza vitale per l’area di bagnoli tra cui aree ludiche, sportive, di ristorazione, di parcheggio nonché l’utilizzo degli spazi pubblicitari. Un affare a fronte del quale abbiamo una società di persone con una struttura forse non proprio in linea con lo sforzo che si richiede. Non mi meraviglierei se tra dieci anni, avendo affidato una struttura così complessa ad un soggetto che sulla carta appare così debole, dovremmo affidare anche questa struttura alla cura della curia, seguendo, così, l’orientamento della Regione e di recente anche di quest’amministrazione. Mi si consenta una breve digressione faccio, infatti, fatica a comprendere questa gara alla conquista della benevolenza del Cardinale pur essendo io, battezzato, comunicato, cresimato e sposato in chiesa. Possibile che pensiamo ancora che i cittadini cattolici che a milioni hanno manifestato la loro indignazione per le agevolazioni fiscali della chiesa si lascino influenzare da queste cose? ma questo, come ho detto, è un altro capitolo! Dobbiamo, allora, correggere il tiro e questo consiglio è pronto per farlo! Dobbiamo introdurre in questa città un modello “rivoluzionario”, copiando, si copiando, ciò che accade nelle moderne democrazie del nord europa, un modello rivoluzionario che ci porti alla normalità, sembra una contraddizione in termini ma, purtroppo per noi, non lo è! quindi: gare trasparenti e pubblicizzate a giusto dovere, affidamenti sicuri, scelta degli uomini di direzione ed amministrazione secondo un meccanismo trasparente ed indipendente dalle correnti politiche! Non possiamo non fare questo e poi lamentarci che le nostre migliori intelligenze, giovani e meno giovani, vadano all’estero, basta impiegarle in Italia iniziando da Napoli!

Consiglio sul tema rifiuti del 2 agosto 2011

ricicloLa crisi dei rifiuti a Napoli ha assunto dimensioni tali da far diventare la munnezza una questione sociale che non può trovare soluzioni solo in ambito tecnocratico. Le passate esperienze ci hanno insegnato che fino a quando non saremo indipendenti, o metteremo in campo misure diverse, ci troveremo sempre schiacciati tra le lobby politiche/affaristiche e quelle malavitose. Numerose sono state le iniziative della magistratura anche di recente. La crisi di questi ultimi giorni è stata a vario modo imputata agli STIR intasati, alle direttive della Regione e della Provincia, mai risolutorie, e da ultimo alle ditte appaltatrici dell’ASIA tra cui la Lavajet che, con un atteggiamento ostruzionistico ha impedito la raccolta in alcuni quartieri nevralgici della nostra città. Ebbene, da una verifica che ho potuto fare presso il  registro delle imprese la Lavajet, che abbiamo ereditato dalla precedente amministrazione, addirittura risulta essere partecipata da due società, una avente sede negli Emirati Arabi e l’altra nel Principato di Monaco. In sostanza non si riesce neppure a sapere con certezza chi siano i proprietari di una società che si occupa di un servizio pubblico così importante come quello della raccolta dei rifiuti.     Sono allora convito che fino a quando non avvieremo il nuovo piano rifiuti dobbiamo adottare una modalità di intervento diversa da quella adottata dalle precedenti amministrazioni, dobbiamo aspirare da subito ad un modello che non ci imponga più di aspettare che ci comunichino i cd. flussi, mentre tonnellate di munnezza stanno in mezzo alle nostre strade. Non possiamo sottostare alle decisioni della provincia né disiteressarci del successivo trattamento dei rifiuti, una volta raccolti, se poi la provincia, la munnezza ce la sversa a chiaiano, dove l’altro giorno una geyser alto 15 metri ha mostrato tutta la criticità della grave condizione in cui versano i nostri concittadini. Credo allora che il Sindaco, la Giunta e questo Consiglio Comunale hanno l’autorità morale, culturale e politica per chiedere ai cittadini di collaborare. Sono, infatti, convinto che la cittadinanza napoletana, ci ha dato fiducia perché vuole legalità, trasparenza, ordine e partecipazione anche, ed in particolare, nel trattamento dei rifiuti. Credo, allora che questa Giunta possa chiedere di più ai propri cittadini imponendo il rispetto incondizionato delle ordinanza fino ad ora emesse, inasprendole anche, se è il caso, vietando incondizionatamente la distribuzione di bibite e monouso in plastica così come era stato fatto nella prima versione della ordinanza sindacale.  Non credo, infatti, che i commercianti siano contrari a questa modalità. Il turismo è fortemente calato e le vendite sono calate proprio per la munnezza. In questa fase allora, possiamo e dobbiamo, chiedere uno sforzo ai nostri concittadini ma ancora di più ai dipendenti del nostro comune che devono oggi, più che in ogni altro momento, essere d’esempio nello svolgimento delle loro mansioni a tutti i livelli. Credo, infatti, che possiamo e dobbiamo chiedere di più, ai nostri VV.UU., nel controllo della rigida applicazione dei provvedimenti normativi emessi, non possiamo tollerare un atteggiamento timido o non collaborativo verso i cittadini attivi (clean up friarieli ribelli) che in molte occasioni mi hanno segnalato la disapplicazione della normativa di emergenza per ignoranza proprio di coloro che avrebbero dovuto controllarne l’applicazione. Non è più possibile tollerare la disapplicazione dei detti provvedimenti negli edifici pubblici, noi abbiamo l’obbligo di pretenderne il rispetto. Non è possibile, infatti, che un minuto dopo l’emissione di provvedimenti così importanti i bar adiacenti Palazzo San Giacomo non ne sappiano nulla. Ebbene, e concludo, questo era quello che chiedevano i cittadini del monte Tarsia, in un documento ormai risalente, che così recitava:

“Iniziamo  col chiedere ai negozianti ed ai supermercati della zona:

di ridurre gli imballaggi (vaschette e buste di plastica) dalla nostra spesa quotidiana

di rispettare le norme che regolano lo smaltimento dei cartoni e dei residui alimentari

di iniziare a introdurre sistemi più economici di riutilizzo dei contenitori per alcuni prodotti come il latte e i detersivi

Differenziata subito

Avviamento dell’umido ALLE AZIENDE AGRARIE DELLA CITTA’ CHE DOTATE DI IDONEE COMPOSTIERE POTREBBERO UTILIZZARE IL RIFIUTO ORGANICO PER PRODURRE COMPOST PER I PROPRI TERRENI (esperimenti del genere sono stati fatti nel comune di BACOLI)

BASTA CON IL DEGRADO!  RISCOPRIAMO LA BELLEZZA DELLE NOSTRE STRADE !

Noi Siamo

 

Noi siamo quelli che sono stanchi della politica fine a se stessa;

Noi siamo quelli che credono che tra capitale e lavoro valga di più il lavoro;

Noi siamo quelli che credono di poter cambiare il paese iniziando a cambiare se stessi;

Noi siamo quelli che si sono sempre “fatti il mazzo”;

Noi siamo quelli che non hanno bisogno della politica per campare;

Noi siamo quelli che credono che sul bene del paese non debba prevalere l’economia;

Noi siamo quelli che credono nella possibilità di realizzare dei sogni;

Noi siamo quelli che sono stanchi di sentirsi dire che i soldi non ci sono perché il vero valore siamo noi;

Noi siamo quelli che amano le diversità, perché costituiscono ricchezza;

Noi siamo quelli che credono in una società multiraziale;

Noi siamo quelli che pretendono il rispetto delle regole;

Noi siamo quelli che non vogliono più sentirsi dire: “noi questo ci meritiamo”;

Noi siamo quelli che non hanno paura della crisi;

Noi siamo quelli che vogliono una società libera senza classi chiuse;

Noi siamo quelli che vogliono la scuola pubblica;

Noi siamo quelli che vogliono la sanità pubblica;

Noi siamo quelli che vogliono i beni e servizi essenziali pubblici;

Noi siamo quelli che lottano contro ogni forma di privilegio;

Noi siamo quelli che credono nella libertà individuale e di coscienza;

Noi siamo quelli che credono in uno stato laico libero da condizionamenti;

Noi siamo quelli che vogliono crescere in questo paese;

Noi siamo quelli che hanno i figli da far crescere in questo paese;

Noi siamo quelli che vogliono salvaguardare le risorse di questo paese;

Noi siamo quelli che vogliono la terra, l’acqua, l’aria pulite;

Noi siamo quelli che amano la trasparenza;

Noi siamo la forza delle parole che pronunciamo….

C.A. Ciampi: A un giovane Italiano

Di questo libro mi ha colpito il sentimento di umiltà che traspare dalla lettura. Ad un certo punto, infatti, è lo stesso Ciampi a dichiarare che i suoi successi li ha sempre attribuiti al caso ed alla fortuna per paura di esaltare le sue doti ed i risultati raggiunti. Sono convinto che l’umiltà è un sentimento che solo i veri grandi conoscono.

Per chi ne sente il richiamo, la vocazione, direi, tra i doveri più alti c’è l’impegno politico, perché esso è posto al servizio dell’interesse generale, di tutti i cittadini. I problemi e le difficoltà del presente, le molte delusioni riservateci dal carattere assunto dalla nostra vita pubblica hanno generato un diffuso sentimento di diffidenza, se non di disprezzo, per la politica e le sue istituzioni. Credo sia giunto il momento di dismettere questo abito mentale. La politica non è quella cosa sporca da molti irresponsabilmente predicata con gran seguito di opinione pubblica. Certamente, il virus che causa questa ripulsa si annida nella condotta di troppi uomini politici. E’ solo l’indegnità degli uomini, infatti, che sporca la politica, quando questa viene piegata a interessi personali o particolari, piuttosto che a quello generale. Servire l’interesse generale non richiede – non dovrebbe richiedere – di essere persone eccezionali, santi, eroi o anacoreti. E’ necessario credere fermamente nei valori portanti della democrazia; è importante porsi obiettivi realisticamente perseguibili per lo sviluppo della società; è sufficiente essere uomini e donne probi, competenti, coerenti nel praticare valori e convinzioni professati a parole e, se non è troppo ingenuo da parte mia, sentire l’incarico assunto prima di tutto come un dovere civico. Non conta il dissenso, non conta la diversità di opinione e di valutazione , di fronte a un disinteressato e faticoso impegno a servire con la parola, con l’ammonimento, con le decisioni, con le scelte le idee in cui si crede. In questo senso la politica è linfa della vita democratica; se viene accantonata come attrezzo ormai inservibile la democrazia ne patisce alla lunga menomazioni gravi, irreversibili. Quanto più ci si disinteressa della vita pubblica, per attendere esclusivamente alla cura dei propri pur legittimi interessi, tanto più si indeboliscono lo spirito di solidarietà e la stessa capacità di immedesimarsi e comprendere le condizioni dei nostri simili … Novant’anni sono molti anche per continuare a nutrire fiducia; eppure nonostante tutto, non posso dirmi pessimista. Non sto cercando, però di indurti, giovane amico, a coltivare un ottimismo consolatorio, quel sentimento dal sapore dolciastro e quasi sincero. Desidero invitarti ad aguzzare lo sguardo, lo sguardo acuto dell’intelletto e del cuore, affinché tu non perda di vista il segno di quella strada che tu stesso dovrai provvedere a tracciare, senza superbia, ma senza troppi timori. Come diceva Seneca nelle sue lettere a Lucillo: Continua nei tuoi progressi e capirai che sono meno da temere proprio quelle cose che fanno più paura”.

Gennaro Esposito – Curriculum Vitae

 

Sono nato il 5 settembre del 1968, sono cresciuto nella periferia Nord di Napoli nel quartiere Marianella che ho visto trasformarsi con la cementificazione post terremoto del 1980. Sono sposato ed ho due figli.

All’età di undici anni mi sono appassionato alla disciplina della lotta Olimpica stile libero divenendo in breve tempo Atleta Azzurro della Nazionale Italiana, avendo conseguito dal 1982 al 1993, nelle varie categorie di età e di peso, ai Campionati Italiani, nove medaglie d’oro, sei medaglie d’argento e sette medaglia di bronzo. In campo internazionale: Due volte Medaglia D’argento al Grand Prix De France de Lutte Libre nell’anno 1985 e 1986;  quinto classificato ai Campionati Europei nel 1985, partecipando, nel 1986 ai Mondiali di Lotta Stile Libero Juniores di Schifferstadt (Germania).

Nel marzo del 1992 all’età di 23 anni ho conseguito la laurea in giurisprudenza presso la facoltà Federico II di Napoli, con tesi in diritto del lavoro con titolo “Il rapporto di lavoro degli Atleti professionisti” e mi sono specializzato in Diritto Civile nel 1998, presso la medesima facoltà.

Nel 1992 ho vinto il concorso per il 37° Corso Ufficiali di Complemento nel Corpo della Guardia di Finanza, svolgendo, dopo il periodo di formazione, presso l’Accademia della Guardia di Finanza di Bergamo, le funzioni di Ufficiale Istruttore con il grado di sottotentente, presso la Scuola Sottufficiali della Guardia di Finanza in Cuneo.

Dopo l’esperienza in Guardia di Finanza, dal 1994, mi sono dedicato con passione alla professione di avvocato civilista presso il Foro di Napoli, abilitandomi al patrocinio presso la Suprema Corte di Cassazione. Le materie che maggiormente tratto sono:  Diritto Sportivo. Diritto Societario, sia con riferimento a società semplici che di capitali. Opere Pubbliche, sia in via stragiudiziale che giudiziaria. Diritto e processo Amministrativo. Arbitrati in materia di opere pubbliche ed in materia di diritto commerciale. Lavoro e processo del lavoro, avendo trattato il contenzioso sia di pubblico impiego che di rapporto di lavoro privato, sia dalla parte del lavoratore che da quella del datore di lavoro, sia in procedure ordinarie che d’urgenza. Diritto di Famiglia e Minorile, sia in sede giudiziaria che stragiudiziale. Diritto e processo Contabile innanzi alla Corte dei Conti ed alle Sezioni Riunite della Corte dei Conti in materia esattoriale, tesoreria e responsabilità erariale degli amministratori e concessionari pubblici. Diritti Reali e di proprietà, servitù, comunione e condominio. Diritto dell’Ambiente e tutela del patrimonio Artistico e Monumentale.

Da diversi anni mi dedico, nel tempo libero, all’associazionismo, il 22.07.2008, nel centro storico di Napoli ho fondato l’associazione sportiva dilettantistica AGOGHÈ, che ho presieduto fino al 2011, impegnata nelle attività sportive e culturali in sinergia con istituti scolastici ed altre associazioni del quartiere.

Nel 2011 sono stato eletto al Consiglio Comunale di Napoli nella lista civica Napoli è Tua, assumendo la carica di Presidente della Commissione Consiliare con delega allo Sport, Impiantistica Sportiva, Politiche Giovanili e Pari Opportunità. Nel 2012 ho cofondato il gruppo politico Ricostruzione Democratica nel consiglio comunale di Napoli. Nell’ambito dell’attività politico istituzionale sono stato proponente di numerose iniziative consiliari tra cui segnalo:

1) in data 02.12.2014, la proposta di regolamento sulle sale gioco e giochi leciti approvata con delibera n. 74 del 2015. Un valido strumento di contrasto al dilagare del fenomeno della ludopatia (clikka) 

2) in data 13.05.2012 la proposta di regolamento nomine e designazioni del comune di Napoli  approvata con delibera n. 22 del 15.05.2014 (clikka), volta ad introdurre i principi di meritocrazia e di trasparenza nelle nomine.

Nell’ottobre 2021 sono stato eletto Consigliere Comunale a Napoli con la lista Manfredi Sindaco ed in seguito ho riassunto la Presidenza della Commissione Sport e Pari Opportunità del Comune.

In data 18.04.2024 ho aderito ad Azione iniziando una nuova avventura per il bene ed interesse comune.

Il 18.05.2016 ho fondato il Comitato Vivibilità Cittadina, che presiedo, per affermare nel paese i principi di vivibilità, di giustizia sociale, di solidarietà, di legalità e di tutela dei diritti umani nella dimensione cittadina, coniando il motto “La Città non è un bene di consumo“. Con il Comitato Vivibilità Cittadina, sono stato promotore di numerose inziative giudiziarie sia innanzi al Giudice Amministrativo sia innanzi al Giudice Ordinario, portando, all’attenzione delle Sezioni Unite della Suprema Corte di Cassazione la questioine di giurisdizione tra G.O. e G.A. nella tutela dei diritti umani “travolti” dall’azione amministrativa.

Il 22 maggio 2021 sono stato eletto V. Presidente Regionale Campania Settore Lotta della Federazione Italiana Judo Lotta Karate ed Arti Marziali.

Credo nell’impegno, nella passione civica e nel sacrificio, valori che ho conquistato giorno per giorno dedicandomi all’attività sportiva agonistica dalla tenera età. Oggi sono convinto che se si vuole cambiare qualcosa occorre impegnarsi in prima persona ed è per questo che mi sono candidato di nuovo al Consiglio Comunale di Napoli con Gaetano Manfredi Sindaco per le elezioni amministrative del 3 e 4  ottobre 2021.

Se vuoi sapere di più di me e delle mie battaglie, consulta questo sito e scoprirai che abbiamo tante cose in Comune!

Sull’attività politica vedi anche:

L’Idealista Politico

Nasce Ricostruzione Democratica

I miei interventi in consiglio comunale

Le mie iniziative al Consiglio Comunale

I Principi

L’inizio dell’esperienza con entusiasmo

 

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