Il Teatro San Carlo tra buona amministrazione e politica

San CarloOggi (30.01.2016) in Consiglio Comunale abbiamo trattato la delibera di ricapitalizzazione del San Carlo di cui ho parlato già in un altro post (il pasticciaccio brutto sul San Carlo clikka). Dopo una lunga riflessione abbiamo decisa di votarla nonostante tutte le perplessità che avevamo. Le motivazioni del travaglio sono ampiamente spiegate nell’intervento che vi linko. Credo sia importante anche sottolineare che è stato approvato anche un nostro emendamento (clikka) che rappresenta una innovazione amministrativa ed un importante punto di trasparenza  e di rispetto dei principi di buona amministrazione. Spero sia rispettato nel contenuto cosicché la buona politica possa emergere emergere.

il mio intervento al 03:03:34 quello di Carlo Iannello al 02:10:59

 Sul san carlo vedi anche questo estratto di articoli su questo blog:

Il San Carlo di Napoli  (clikka)

Il Caso del Teatro San Carlo e l’Azione di Ricostruzione Democratica

San CarloCon tutte le nostre forze, come sempre, stiamo cercando di contribuire alla soluzione dei problemi del Teatro San Carlo cercando di offrire una prospettiva che sia di lungo respiro. Oggi Repubblica e Corriere cittadini ci hanno offerto uno spazio. Credo sia importante dimostrare che un’altra politica capace di prevedere ed affrontare i problemi con competenza e spirito di servizio non è solo possibile ma c’è già!

Da Repubblica Napoli di oggi 18.01.2014  Gennaro Esposito Simona Molisso

QUELLO che sta succedendo al San Carlo, più che dell’opera lirica, sembra avere tutti i crismi della farsa. Le dimissioni di quattro membri del cda, dopo la presa di posizione del sindaco — che del cda è presidente, e che aveva comunicato la propria volontà di non aderire alla legge “Valore-Cultura” — palesano l’inadeguatezza di una intera classe dirigente. Tutti hanno fatto la propria parte. Il governo centrale, con le sue ossessioni di bilancio, che si risolvono sempre nella riduzione degli organici, nel taglio degli stipendi e mai in un intervento deciso sulle reali fonti di spreco; la Regione e la Provincia, che noncuranti delle proprie responsabilità nella situazione economica del Massimo, e dei debiti contratti e non onorati negli anni, non hanno esitato a rassegnare le dimissioni con i propri membri del cda, lasciando la fondazione nel caos; stesso discorso vale per la Camera di commercio; persino il Comune, che per opera del sindaco sembrava prodigarsi per salvare la baracca, ma che ha evitato di negoziare con il governo a tempo debito le criticità del decreto legge, per poterne beneficiare sul versante della liquidità, ha presentato una proposta (quella della ricapitalizzazione immobiliare) a dir poco generica, dal momento che non individua alcun bene da trasferire al San Carlo e che rischia comunque di non risolvere il problema cogente della crisi economica e dell’assenza di un valido piano di recupero. In mezzo rimane il teatro con i suoi lavoratori. Poco importa se quei lavoratori sono altamente qualificati e guadagnano meno della metà dei loro colleghi tedeschi o inglesi. Già il 2 ottobre, come consiglieri comunali di Ricostruzione democratica, mettemmo a nudo le problematiche che il decreto Valore-Cultura avrebbe creato ai lavoratori del Massimo, chiedendo un intervento urgente da parte del sindaco, volto principalmente ad aprire un’interlocuzione con il governo e approntare soluzioni alternative, capaci però di immettere immediata liquidità nelle casse del teatro. L’auspicio è che la politica, a cominciare dal Comune, prenda atto delle sue responsabilità e intraprenda la strada maestra per la tutela del San Carlo e dei suoi lavoratori, eliminando gli sprechi che non sono certo gli stipendi del personale dipendente, rivedendo il sistema delle agenzie che lavorano sui palinsesti in un regime quasi di monopolio, e rilanciando dal punto di vista artistico e culturale quella che è la più importante istituzione di Napoli.          

 Sabato 18 Gennaio, 2014 – CORRIERE DEL MEZZOGIORNO – NAPOLI

Quando la politica è contro la cultura

di CARLO IANNELLO

Caro direttore, la vicenda del San Carlo ha messo in luce dei dati drammatici: che la politica professionista oramai agisce sempre più spesso opportunisticamente — non per la tutela degli interessi collettivi, dunque —, e che, inoltre, il calcolo politico non si ferma nemmeno di fronte a valori fondamentali come la cultura.

È la politica nazionale e locale, infatti, che è venuta meno ai suoi doveri nei confronti della cultura.

Per primo il Governo, che aveva scelto con la legge Veltroni di trasferire alle Regioni e agli enti locali il sostegno alle fondazioni liriche, adesso condiziona il risanamento dei bilanci al ritorno al centro delle competenze, puntando sul taglio degli stipendi dei lavoratori, senza farsi carico del problema della patrimonializzazione delle fondazioni, e senza colpire le vere fonti di spreco (si pensi, ad esempio, al ruolo delle agenzie o alle retribuzioni degli artisti «esterni», superiori, in alcuni casi, a quelle che percepiscono negli altri teatri internazionali). I lavoratori interni alla fondazione, peraltro più che qualificati, che percepiscono già magri stipendi, dovrebbero al contrario rappresentare un bene prezioso e da tutelare, anche da un punto di vista puramente imprenditoriale.

Poi i parlamentari che hanno votato la conversione in legge di un decreto penalizzante per i lavoratori, senza riuscire a orientare la giusta lotta agli sprechi in direzioni più opportune.

Inoltre il Comune, che è sempre stato in difficoltà, sin dai tempi della Iervolino, e non ha affrontato con efficacia la questione, subendo così un lungo commissariamento, e per aver portato, in questa occasione, il San Carlo in un’avventura, con la formulazione di una proposta a poche ore dalla scadenza del termine per l’adesione al decreto. La delibera di ricapitalizzazione immobiliare, inoltre, è priva, al momento, di qualsiasi efficacia. Come nota lo stesso organo tecnico, essa è allo stato è un «atto di indirizzo», non individua specificamente alcun bene da trasferire, dunque inefficace.

Infine la Regione, perché non onora i suoi debiti nei confronti del San Carlo e perché, assieme agli altri rappresentanti istituzionali, si è irresponsabilmente dimessa dal cda, pur essendo fra gli enti fondatori per legge e quindi dovendo obbligatoriamente farne parte, contribuendo così ad aumentare il caos istituzionale.

La vicenda del teatro San Carlo mette purtroppo a nudo i principali mali di una politica che non ottempera ai suoi doveri nei confronti della cultura, perché non sa cosa sia, evidenziando l’incapacità dell’attuale ceto politico ad affrontare questioni complesse in cui è necessario rigore, competenza e una visione di lungo termine nell’interesse generale.

Per uscire dallo stallo attuale, la politica — nazionale e locale — dovrebbe prendere atto delle difficoltà oggettive e collaborare costruttivamente, nell’esclusivo interesse generale, per un accordo che salvi il San Carlo, i lavoratori e i valori che questa istituzione esprime per la cultura e per la città.

 Vedi anche il pasticciaccio brutto sul San Carlo (clikka)

Il “pasticciaccio brutto” sul Teatro San Carlo

San CarloTra il serio ed il faceto oggi leggo la delibera di giunta di proposta al Consiglio n. 5 dell’8 gennaio 2014 (clikka) sul San Carlo di cui si è discusso molto in questi giorni. In sostanza la proposta un po’ bizzarra, che ha determinato le dimissioni del CDA, di conferire alla Fondazione del Teatro San Carlo 20 milioni di euro in beni immobili che poi sono arrivati mediaticamente 40. Probabilmente molti si sono affannati a discutere senza avere avuto la possibilità di leggere la citata delibera.

Il 14 gennaio scorso sono intervenuto nella commissione cultura del Comune dicendo che era assurdo che si fosse arrivati alla scadenza del termine per la presentazione del piano di riequilibrio, quando proprio io nel consiglio comunale del 02.10.2013 avevo già segnalato tutte le problematiche poi venute drammaticamente al pettine. Non lo dico per fare il grillo parlante, ma per dire che è assurdo che ciò che si dice in consiglio non abbia poi all’atto pratico alcun effetto!  Sulla questione ho anche scritto un’altro post  (teatro san carlo in liquidazione (clikka).

Ebbene, è curioso leggere i pareri allegati alla citata delibera di cui consiglio anche a voi la lettura. Il Ragioniere generale in sostanza sembra quasi abbia detto cittadini non vi preoccupate! E’ una “bufala”! L’atto è di mero indirizzo e non dispone di alcun bene e pertanto non mi devo preoccupare dell’impatto che potrebbe creare al bilancio del comune ed al rispetto del piano di riequilibrio pluriennale di cui al DL 174/2013! Una presa in giro mi chiedo?

Il segretario Generale, invece, è stato più cauto ed ha avvertito il Consiglio, che poi si dovrà pronunciare, che vi sono precisi vincoli di legge che devono essere rispettati citando anche la normativa. La delibera come detto è una proposta al Consiglio e pertanto noi dovremmo votarla assumendoci tutte le responsabilità politiche, amministrative e contabili. Voi che fareste? Io per il momento sono un po’ preoccupato per l’approssimazione con al quale si agisce a tutti i livelli e poi anche perché “la legge è legge e va sì rispettata” come diceva Eduardo in una nota poesia!

Sul fronte della Regione, invece, con Decreto Dirigenziale_n_434_del_27_12_2013 (clikka) si è disposta l’assegnazione di 11 milioni di euro al San Carlo a valere sui fondi PAC. Ora mi sovviene un dubbio ma questi fondi non è che sono quelli che erano riservati al FORUM delle Culture? Non saprei proprio… Per il momento su detti fondi è stato solo staccato un assegno mi par di capire di circa 2 milioni.

Ad ogni buon conto nella commissione del 14 gennaio scorso una delle prime cose che ho detto, riprendendo l’assessore alla cultura Daniele, è stato che al Paese manca una classe dirigente degna di questo nome, riportando quanto mi ha riferito un dipendente del San Carlo il quale mi ha detto: “Io sono stato sotto il parlamento quando si doveva votare la conversione in legge del decreto ho parlato con i parlamentari a cui ho riferito i problemi che c’erano sul decreto e nessuno sapeva niente di ciò che stava andando a votare!”

A futura memoria ecco il mio intervento al Consiglio del 02.10.2013 … parole al vento!

Ma i nostri Parlamentari napoletani che fanno a ROMA!

In tutto questo noto una completa assenza della stampa che avrebbe dovuto per lo meno riportare la notizia che un gruppo consiliare aveva già previsto tutto … ma ovviamente i giornali rispondono ad altre logiche populistiche!

Ecco il mio intervento al 01:34:24

Il Teatro San Carlo in liquidazione e le “palle” del politici!

San CarloOggi leggo numerosi articoli sullo scioglimento del CDA del San Carlo per dimissioni dei suoi componenti tra cui Caldoro e Maurizio Maddaloni (presidente della CC.II.AA. di Napoli) attesa la proposta del Sindaco (Presidente della del CDA) che non ha voluto aderire al decreto disvalore/incultura n. 91/2013 proponendo una ricapitalizzazione mediante conferimento di immobili comunali. Innanzitutto mi chiedo dove erano i nostri parlamentari il 07.10.2013 quando in parlamento si è convertito il citato decreto “disvalore/incultura” in legge e poi mi chiedo semmai qualche politico si sia degnato di leggersi l’art. 11 del citato decreto, nella sua complessità dei 21 commi! Sulla questione già intervenni al Consiglio Comunale del 02.10.20013 (San Calro e decreto valore/clutura (clikka) segnalando tutte le criticità ed avendo prima parlato con i lavoratori del San Carlo. caldoro e maddaloni al fine di sottrarsi allo scontro con i lavoratori hanno preferito dimettersi altro che per non fare una scortesia al presidente. Mi chiedo se tale comportamento non sia, invece, fonte di gravissima responsabilità avendo così col loro comportamento provocato la liquidazione del San Carlo. Sì la liquidazione, perché se la legge ha un valore allora dobbiamo dire che il comma 14 del decreto disvalore/incultura prevede espressamente la liquidazione coatta amministrativa per le fondazioni (come il San Carlo) che non abbiano approvato nel termine il piano di riequilibrio! Dura lex sed lex dicevano gli antichi ed anche il Ministro che oggi dichiara che è tutto a posto, dice il falso, atteso che il citato decreto non solo prevede la liquidazione ma anche tutti i tagli al personale ed agli stipendi a suo tempo denunciati dai lavoratori. Tutto è facilmente evincibile dal testo dell’art. 11 del decreto convertito per il quale, per agevolare la lettura ho evidenziato in grassetto, le parti salienti e che sconfessano i politici senza palle che o non hanno il coraggio di dire la verità o non si sono proprio letti la norma (fate voi). Il Sindaco certo ha fatto una proposta provocatoria io avrei formulato un piano di rientro (per non rischiare) nel quale non ci avrei inserito alcun taglio agli stipendi ed ai lavoratori prevedendo, invece, una efficace riorganizzazione degli spettacoli che, come mi segnalano i lavoratori, non si sa perché in Italia costano sempre dieci volte tanto quello che costano all’estero. Mi è stato, infatti, spiegato che un maestro d’orchestra o un cantante in Italia si paga di più perché lo si contatta attraverso le lobby delle agenzie. Alla fine ascoltando i lavoratori si farebbe più in fretta e meglio, invece, si preferisce non toccare le lobby e scaricare sui lavoratori i disastri di una politica incompetente ed incapace di ascoltare la base! Leggete l’articolo 11 e vi renderete conto quante palle ci dicono! Dura lex sed lex se almeno la studiassero prima di farla!

Art. 11

Disposizioni urgenti per il risanamento delle fondazioni lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza.

1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del settore e di pervenire al risanamento delle gestioni e al rilancio delle attivita’ delle fondazioni lirico-sinfoniche, gli enti di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e successive modificazioni, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310 e successive modificazioni, di seguito denominati «fondazioni», che versino nelle condizioni di cui all’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano stati in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non abbiano ancora terminato la ricapitalizzazione [quest’ultimo è il caso del san carlo], presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario di cui al comma 3, (( un piano di risanamento che intervenga su tutte le voci di bilancio strutturalmente non compatibili con la inderogabile necessita’ di assicurare gli equilibri strutturali del bilancio stesso, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, entro i tre successivi esercizi finanziari. )) I contenuti inderogabili del piano sono:

a) la rinegoziazione e ristrutturazione del debito della fondazione che preveda uno stralcio del valore nominale complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, (( previa verifica che nei rapporti con gli istituti bancari gli stessi non abbiano applicato nel corso degli anni interessi anatocistici sugli affidamenti concessi alla fondazione stessa, )) nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al presente comma, la sostenibilita’ del piano di risanamento, nonche’ gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;

b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al 31 dicembre 2012 (( e una razionalizzazione del personale artistico; ))

d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di cui al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel piano devono essere indicate misure di copertura adeguate ad assicurare il rimborso del finanziamento;

e) l’entita’ del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma 6, per contribuire all’ammortamento del debito, a seguito della definizione degli atti di rinegoziazione e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a), e nella misura strettamente necessaria a rendere sostenibile il piano di risanamento;

f) l’individuazione di soluzioni idonee, (( compatibili con gli strumenti previsti dalle leggi di riferimento del settore, )) a riportare la fondazione, entro i tre esercizi finanziari successivi, nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di equilibrio del conto economico;

g) la cessazione dell’efficacia dei contratti integrativi aziendali in vigore, l’applicazione esclusiva degli istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del trattamento economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e la previsione che i contratti collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli finanziari stabiliti dal piano;

(( g-bis) l’obbligo per la fondazione, nella persona del legale rappresentante, di verificare che nel corso degli anni non siano stati corrisposti interessi anatocistici agli istituti bancari che hanno concesso affidamenti. ))

2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari a dare dimostrazione della loro attendibilita’, della fattibilita’ e appropriatezza delle scelte effettuate, nonche’ dell’accordo raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c) e g), sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e’ definito il finanziamento erogabile ai sensi del comma 6. Le eventuali integrazioni e modificazioni dei piani conseguenti all’applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate, su proposta motivata del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, e’ nominato (( un commissario straordinario del Governo che abbia comprovata esperienza di risanamento nel settore artistico-culturale. Il commissario svolge, con i poteri previsti dal presente articolo, le seguenti funzioni:

a) riceve i piani di risanamento con allegato quanto previsto dall’articolo 9, commi 2 e 3, presentati dalle fondazioni ai sensi del comma 1 del presente articolo, ne valuta, d’intesa con le fondazioni, le eventuali modifiche e integrazioni, anche definendo criteri e modalita’ per la rinegoziazione e la ristrutturazione del debito di cui al comma 1, lettera a), e li propone, previa verifica della loro adeguatezza e sostenibilita’, all’approvazione del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e del Ministro dell’economia e delle finanze. Eventuali modifiche incidenti sulle previsioni di cui alle lettere c) e g) del comma 1 sono rinegoziate dalla fondazione con le associazioni sindacali maggiormente rappresentative. ))

b) sovrintende all’attuazione dei piani di risanamento ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di attuazione degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, al Ministero dell’economia e delle finanze e alla competente sezione della Corte dei conti;

c) puo’ richiedere le integrazioni e le modifiche necessarie al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al presente articolo, tenuto conto, ai fini dell’aggiornamento dei piani di risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;

d) assicura il rispetto del cronoprogramma delle azioni di risanamento previsto dai piani approvati;

e) puo’ adottare, sentiti i Ministeri interessati, atti e provvedimenti anche in via sostitutiva per assicurare la coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa diffida a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

4. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo assicura, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le risorse umane e strumentali necessarie per lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

5. Con il decreto di cui al comma 3 e’ stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, a valere sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche’ la durata dell’incarico.

6. E’ istituito nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze un fondo di rotazione con dotazione pari a 75 milioni di euro per l’anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino a un massimo di trenta anni.

7. Al fine dell’erogazione delle risorse di cui al comma 6, il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono, tra l’altro, indicati il tasso di interesse sui finanziamenti, le misure di copertura annuale del rimborso del finanziamento, le modalita’ di erogazione e di restituzione delle predette somme, prevedendo, altresi’, qualora l’ente non adempia nei termini ivi stabiliti al versamento delle rate di ammortamento dovute, sia le modalita’ di recupero delle medesime somme, sia l’applicazione di interessi moratori. L’erogazione delle somme e’ subordinata alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno 2015, si provvede ai sensi dell’articolo 15.

8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui al comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della «Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali».

9. Nelle more del perfezionamento del piano di risanamento, per l’anno 2013 una quota fino a 25 milioni di euro puo’ essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere sulle disponibilita’ giacenti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sulle contabilita’ speciali aperte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, e successive modificazioni, per la gestione dei fondi assegnati in applicazione dei piani di spesa approvati ai sensi dell’articolo 7 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli Istituti del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, nonche’ a valere sulle somme giacenti presso i conti di tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e successive modificazioni, a favore delle fondazioni di cui al comma 1 che versano in una situazione di carenza di liquidita’ tale da pregiudicare la gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

a) che la fondazione interessata, entro 30 giorni dalla nomina del Commissario straordinario, comunichi al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze l’avvio della negoziazione per la ristrutturazione del debito della fondazione che prevede uno stralcio del valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo degli interessi maturati e degli eventuali interessi di mora, esistente al 31 dicembre 2012, nella misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre misure di cui al comma 1, la sostenibilita’ finanziaria del piano di risanamento, gli equilibri strutturali del bilancio della fondazione, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, nonche’ l’avvio delle procedure per la riduzione della dotazione organica del personale tecnico e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

b) la conclusione dell’accordo di ristrutturazione di cui alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al comma 1, entro il termine previsto da tale comma per la presentazione del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal comma 9, lettere a) e b), determina l’effetto di cui al comma 14. Le anticipazioni finanziarie concesse ai sensi del comma 9 sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei beni e delle attivita’ culturali, a valere sulle giacenze di cui al comma 9 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi pari a 3,5 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo.

12. Resta fermo l’obbligo di completamento dei versamenti di cui all’articolo 4, comma 85, della legge 12 novembre 2011, n. 183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

13. Per il personale eventualmente risultante in eccedenza all’esito della rideterminazione delle dotazioni organiche di cui al comma 1, le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero il divieto di assunzioni di personale, applicano l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 [risolvere il contratto di lavoro con quelli che devono andare in pensione, avendo maturato 40 anni di anzianità e fermo la decorrenza dei trattamenti pensionistici] anticipatamente, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133. In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e con il Ministro dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita’ e il successivo trasferimento del personale amministrativo e tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in vigore del presente decreto nella societa’ Ales S.p.A. [una società del MIBAC che svolge funzioni di supporto al ministero], nell’ambito delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta’ assunzionali di tale societa’ (( e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. ))

14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le quali non sia stato presentato o non sia approvato un piano di risanamento entro il termine di cui ai commi 1 e 2, ovvero che non raggiungano entro l’esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che economico-finanziario, del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

15. Al fine di assicurare il rilancio del sistema nazionale musicale di eccellenza, le fondazioni adeguano i propri statuti, entro il (( 30 giugno 2014, )) alle seguenti disposizioni:

a) previsione di una struttura organizzativa articolata nei seguenti organi, della durata di cinque anni, il cui compenso e’ stabilito in conformita’ ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

1) il presidente, nella persona del sindaco del comune nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona da lui nominata, con funzioni di rappresentanza giuridica dell’ente; la presente disposizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia nazionale di Santa Cecilia, che e’ presieduta dal presidente dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

2) (( il consiglio di indirizzo, composto dal presidente e dai membri designati da ciascuno dei fondatori pubblici e dai soci privati che, anche in associazione fra loro, versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato. Il numero dei componenti del consiglio di indirizzo non deve comunque superare i sette componenti, con la maggioranza in ogni caso costituita dai membri designati dai fondatori pubblici; ))

3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione, nominato dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo su proposta del consiglio di indirizzo; il sovrintendente puo’ essere coadiuvato da un direttore artistico e da un direttore amministrativo;

4. (( (Soppresso). ))

5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre membri, rinnovabili per non piu’ di due mandati, di cui uno, con funzioni di presidente, designato dal Presidente della Corte dei conti fra i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e uno in rappresentanza del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

b) previsione della partecipazione dei soci privati in proporzione agli apporti finanziari alla gestione o al patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

c) previsione che il patrimonio sia articolato in un fondo di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita’ statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese correnti di gestione dell’ente.

16. Le nuove disposizioni statutarie si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 2015. (( La decorrenza puo’ comunque essere anticipata in caso di rinnovo degli organi in scadenza. )) Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15 determina l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

17. L’organo di indirizzo esercita le proprie funzioni con l’obbligo di assicurare il pareggio del bilancio. La violazione dell’obbligo comporta l’applicazione dell’articolo 21 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita’ personale ai sensi dell’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni. La fondazione e’ soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Le spese per eventuali rappresentazioni lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da imputare in bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione delle fondazioni lirico-sinfoniche coordinano i programmi e la realizzazione delle attivita’, sia all’interno della gestione dell’ente sia rispetto alle altre fondazioni lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di economie di scala nella gestione delle risorse di settore e una maggiore offerta di spettacoli, e possono a tal fine essere riuniti in conferenza, presieduta dal direttore generale competente, che la convoca, anche per gruppi individuati per zone geografiche o specifici progetti comuni. La conferenza deve garantire la maggiore diffusione in ogni ambito territoriale degli spettacoli, nonche’ la maggiore offerta al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione di settore con ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento e la riduzione del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici e di materiale scenico, e la promozione dell’acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con riferimento alla nuova produzione musicale.

19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e’ instaurato esclusivamente a mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione, le conseguenti verifiche e le relative riduzioni del trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti per il pubblico impiego. Il contratto aziendale di lavoro si conforma alle prescrizioni del contratto nazionale di lavoro ed e’ sottoscritto da ciascuna fondazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un’ipotesi di accordo da inviare alla Corte dei conti. L’ipotesi di accordo deve rappresentare chiaramente la quantificazione dei costi contrattuali. La Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e la loro compatibilita’ con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione e’ comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo e al Ministero dell’economia e delle finanze. Se la certificazione e’ positiva, la fondazione e’ autorizzata a sottoscrivere definitivamente l’accordo. In caso di certificazione non positiva della Sezione Regionale di controllo della Corte dei conti competente, le parti contraenti non possono procedere alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di accordo e la fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una nuova ipotesi di accordo, comunque sottoposta alla procedura di certificazione prevista dal presente comma. Avverso le delibere delle Sezioni regionali di controllo le parti interessate possono ricorrere alle Sezioni Riunite della Corte dei conti in speciale composizione ai sensi dell’ articolo 1, comma 169 della legge 24 dicembre 2012, n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell’organo di indirizzo, (( da adottare entro il 30 settembre 2014, )) procedono a rideterminare l’organico necessario (( all’attivita’ da realizzare nel triennio successivo. )) La delibera deve garantire l’equilibrio economico-finanziario e la copertura degli oneri della dotazione organica con risorse aventi carattere di certezza e stabilita’.

20. La quota del fondo unico per lo spettacolo destinata alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente determinata, sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, e’ attribuita a ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

a) il 50 per cento della quota di cui (( all’alinea )) e’ ripartita in considerazione dei costi di produzione derivanti dai programmi di attivita’ realizzati da ciascuna fondazione nell’anno precedente quello cui si riferisce la ripartizione, sulla base di indicatori di rilevazione della produzione;

b) il 25 per cento della quota di cui (( all’alinea )) e’ ripartita in considerazione del miglioramento dei risultati della gestione attraverso la capacita’ di reperire risorse;

c) il 25 per cento della quota di cui (( all’alinea )) e’ ripartita in considerazione della qualita’ artistica dei programmi, (( con particolare riguardo per quelli atti a realizzare segnatamente in un arco circoscritto di tempo spettacoli lirici, di balletto e concerti coniugati da un tema comune e ad attrarre turismo culturale.

20-bis. Per il triennio 2014-2016, una quota del 5 per cento del Fondo unico per lo spettacolo destinato alle fondazioni lirico-sinfoniche e’ destinata alle fondazioni che abbiano raggiunto il pareggio di bilancio nei tre esercizi finanziari precedenti. ))

21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, (( da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ))
sentita la competente commissione consultiva, sono predeterminati gli indicatori di rilevazione della produzione, i parametri per la rilevazione del miglioramento dei risultati della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita’ artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini della attribuzione del contributo di cui al comma 20.

San Carlo e Forum delle Culture: Con la cultura ci si riempie la bocca

San CarloStamane (02.10.2013) in consiglio comunale dopo ciò che è accaduto e sta accadendo nel mondo della cultura ho ritenuto necessario intervenire sulle vicende del San Carlo oltre che sul Forum delle Culture oggetto dell’Ordine del giorno.

Il mio intervento sul San Carlo al 01:34:24

il mio intervento sul Forum delle Culture al 01:04:33

Di seguito il testo del DL Valore Cultura n. 91/2013

Art. 11

 Disposizioni   urgenti   per   il   risanamento   delle    fondazioni   lirico-sinfoniche e il rilancio del sistema nazionale  musicale  di   eccellenza.

  1. Al fine di fare fronte allo stato di grave crisi del  settore  e di pervenire al  risanamento  delle  gestioni  e  al  rilancio  delle attivita’ delle fondazioni lirico-sinfoniche,  gli  enti  di  cui  al decreto  legislativo  29  giugno   1996,   n.   367,   e   successive modificazioni, e di cui  alla  legge  11  novembre  2003,  n.  310  e successive modificazioni, di  seguito  denominati  “fondazioni”,  che versino  nelle  condizioni  di  cui  all’articolo  21   del   decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, ovvero non possano far fronte  ai debiti certi ed esigibili da parte dei terzi, ovvero che siano  stati

in regime di amministrazione straordinaria nel corso degli ultimi due esercizi, ma non  abbiano  ancora  terminato  la  ricapitalizzazione, presentano, entro novanta giorni dall’entrata in vigore  della  legge di conversione del presente decreto, al commissario straordinario  di cui al comma 3, un piano di  risanamento  idoneo  ad  assicurare  gli equilibri strutturali del bilancio, sia sotto il profilo patrimoniale che  economico-finanziario,   entro   i   tre   successivi   esercizi finanziari. I contenuti inderogabili del piano sono:

    a)  la  rinegoziazione  e  ristrutturazione  del   debito   della fondazione che preveda uno stralcio del valore  nominale  complessivo del debito esistente al 31 dicembre 2012, comprensivo degli interessi maturati  e  degli  eventuali  interessi  di   mora,   nella   misura sufficiente ad assicurare, unitamente alle altre  misure  di  cui  al presente comma, la sostenibilita’ del piano di  risanamento,  nonche’ gli  equilibri  strutturali  del  bilancio,  sia  sotto  il   profilo patrimoniale che economico-finanziario della fondazione;

    b) l’indicazione della contribuzione a carico degli enti  diversi dallo Stato partecipanti alla fondazione;

    c) la riduzione della dotazione organica del personale tecnico  e amministrativo fino al cinquanta per cento di quella in essere al  31 dicembre 2012;

    d) il divieto di ricorrere a nuovo indebitamento, per il  periodo 2014-2016, salvo il disposto del ricorso ai finanziamenti di  cui  al comma 6; nel caso del ricorso a tali finanziamenti nel  piano  devono essere  indicate  misure  di  copertura  adeguate  ad  assicurare  il rimborso del finanziamento;

    e) l’entita’ del finanziamento dello Stato, a valere sul fondo di cui al comma  6,  per  contribuire  all’ammortamento  del  debito,  a seguito  della   definizione   degli   atti   di   rinegoziazione   e ristrutturazione di cui alla precedente lettera a),  e  nella  misura strettamente  necessaria  a   rendere   sostenibile   il   piano   di risanamento;

    f)  l’individuazione  di  soluzioni   idonee   a   riportare   la fondazione,  entro  i  tre  esercizi  finanziari  successivi,   nelle condizioni di attivo patrimoniale e almeno di  equilibrio  del  conto economico;

 g)  la  cessazione  dell’efficacia  dei   contratti   integrativi aziendali  in  vigore,  l’applicazione   esclusiva   degli   istituti giuridici e dei livelli minimi delle voci del  trattamento  economico fondamentale e accessorio previsti dal vigente  contratto  collettivo nazionale di lavoro  e  la  previsione  che  i  contratti  collettivi dovranno in ogni caso risultare compatibili con i vincoli  finanziari stabiliti dal piano.

  2. I piani di risanamento, corredati di tutti gli atti necessari  a dare dimostrazione della loro attendibilita’,  della  fattibilita’  e appropriatezza  delle   scelte   effettuate,   nonche’   dell’accordo

raggiunto con le associazioni sindacali maggiormente  rappresentative in ordine alle previsioni di cui al comma 1, lettere c)  e  g),  sono approvati, su proposta motivata del commissario straordinario di  cui al comma 3, sentito il collegio dei revisori dei conti, entro  trenta giorni dalla loro presentazione, con decreto del Ministro dei beni  e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze. Con il medesimo decreto e’ definito il finanziamento  erogabile  ai  sensi  del  comma   6.   Le   eventuali integrazioni e modificazioni dei piani  conseguenti  all’applicazione del comma 3, lettera c), sono approvate,  su  proposta  motivata  del commissario straordinario di cui al comma 3, con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di  concerto  con il Ministro dell’economia e delle finanze.

  3. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e del turismo, di  concerto  con  il  Ministro  dell’economia  e  delle finanze, da adottare entro venti giorni dall’entrata in vigore  della

legge di conversione del presente decreto, e’ nominato un commissario straordinario del Governo che  svolge,  con  i  poteri  previsti  dal presente articolo, le seguenti funzioni:

    a) riceve i piani di risanamento presentati dalle  fondazioni  ai sensi del  comma  1,  ne  valuta,  d’intesa  con  le  fondazioni,  le eventuali  modifiche  e  integrazioni,  anche  definendo  criteri   e modalita’ per la rinegoziazione e la ristrutturazione del  debito  di cui al comma 1, lettera a) e li propone, previa verifica  della  loro adeguatezza e sostenibilita’, all’approvazione del Ministro dei  beni e  delle  attivita’  culturali  e  del   turismo   e   del   Ministro dell’economia e delle finanze;

    b)  sovrintende  all’attuazione  dei  piani  di  risanamento   ed effettua un monitoraggio semestrale dello stato di  attuazione  degli stessi, redigendo apposita relazione da trasmettere al Ministero  dei beni  e  delle  attivita’  culturali  e  del  turismo,  al  Ministero dell’economia e delle finanze e alla competente sezione  della  Corte dei conti;

    c) puo’ richiedere le integrazioni e le modifiche  necessarie  al fine del conseguimento degli obiettivi di cui al  presente  articolo, tenuto conto, ai fini dell’aggiornamento dei  piani  di  risanamento, dello stato di avanzamento degli stessi;

    d) assicura  il  rispetto  del  cronoprogramma  delle  azioni  di risanamento previsto dai piani approvati;

    e)  puo’  adottare,  sentiti  i  Ministeri  interessati,  atti  e provvedimenti anche in via sostitutiva  per  assicurare  la  coerenza delle azioni di risanamento con i piani approvati, previa  diffida  a provvedere entro un termine non superiore a quindici giorni.

  4. Il Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del  turismo assicura, senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza pubblica,  le  risorse  umane  e  strumentali   necessarie   per   lo svolgimento dei compiti del commissario straordinario.

  5. Con il decreto di cui al comma 3 e’ stabilito il compenso per il commissario straordinario, nel limite massimo di cui all’articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.  111,  a  valere  sulle risorse di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui al comma 1, nonche’ la durata dell’incarico.

  6.  E’  istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero dell’economia e delle finanze un fondo  di  rotazione  con  dotazione pari a 75 milioni di euro per l’anno 2014 per la concessione a favore delle fondazioni di cui al comma 1 di finanziamenti di durata fino  a un massimo di trenta anni.

  7. Al fine dell’erogazione delle risorse di  cui  al  comma  6,  il commissario straordinario predispone un contratto tipo, approvato dal Ministero dell’economia e delle finanze, nel quale sono, tra l’altro, indicati il tasso  di  interesse  sui  finanziamenti,  le  misure  di copertura annuale del rimborso del  finanziamento,  le  modalita’  di erogazione  e  di  restituzione  delle  predette  somme,  prevedendo, altresi’, qualora l’ente non adempia nei  termini  ivi  stabiliti  al versamento delle rate di ammortamento dovute,  sia  le  modalita’  di recupero  delle  medesime  somme,  sia  l’applicazione  di  interessi moratori.   L’erogazione   delle   somme    e’    subordinata    alla sottoscrizione, da parte di ciascuna delle fondazioni di cui al comma 1, di contratti conformi al contratto tipo. Agli oneri derivanti  dal presente comma, pari a 3 milioni di euro a decorrere dall’anno  2015, si provvede ai sensi dell’articolo 15.

  8. Agli oneri derivanti dall’istituzione del fondo di cui al  comma 6, si provvede mediante corrispondente riduzione  dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8  aprile 2013, n. 35, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l’anno 2014 della  “Sezione per assicurare la liquidita’ per pagamenti dei debiti certi,  liquidi ed esigibili degli enti locali”.

  9. Nelle more del perfezionamento del  piano  di  risanamento,  per l’anno 2013  una  quota  fino  a  25  milioni  di  euro  puo’  essere anticipata dal Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del

turismo su indicazione del Commissario straordinario, a valere  sulle disponibilita’ giacenti, alla data di entrata in vigore del  presente decreto, sulle contabilita’ speciali aperte ai sensi dell’articolo 3, comma 8, del decreto-legge 25 marzo  1997,  n.  67,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 23  maggio  1997,  n.  135,  e  successive modificazioni, per la gestione dei fondi  assegnati  in  applicazione dei  piani  di  spesa  approvati  ai  sensi   dell’articolo   7   del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con  modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, intestate ai capi degli  Istituti del Ministero dei beni e delle attivita’  culturali  e  del  turismo, nonche’ a valere sulle somme giacenti presso  i  conti  di  tesoreria unica degli Istituti dotati di autonomia speciale di cui all’articolo 15, comma 3, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della Repubblica 26 novembre 2007, n. 233, e  successive  modificazioni,  a favore delle fondazioni  di  cui  al  comma  1  che  versano  in  una situazione di carenza di liquidita’ tale da pregiudicare la  gestione anche ordinaria della fondazione, alle seguenti condizioni:

    a) che la fondazione interessata, entro 30  giorni  dalla  nomina del Commissario straordinario,  comunichi  al  Ministero  dei  beni  e delle attivita’ culturali e del turismo e al Ministero  dell’economia e delle finanze l’avvio della negoziazione  per  la  ristrutturazione del debito della fondazione  che  prevede  uno  stralcio  del  valore nominale complessivo del debito stesso, comprensivo  degli  interessi maturati e  degli  eventuali  interessi  di  mora,  esistente  al  31 dicembre 2012, nella misura  sufficiente  ad  assicurare,  unitamente alle altre misure di cui al comma 1,  la  sostenibilita’  finanziaria del piano di risanamento,  gli  equilibri  strutturali  del  bilancio della   fondazione,   sia   sotto   il   profilo   patrimoniale   che economico-finanziario,  nonche’  l’avvio  delle  procedure   per   la riduzione  della  dotazione  organica   del   personale   tecnico   e amministrativo nei termini di cui al comma 1, lettera c);

    b) la conclusione dell’accordo di ristrutturazione  di  cui  alla lettera a), da inserire nel piano di risanamento di cui al  comma  1, entro il termine previsto da tale  comma  per  la  presentazione  del piano.

10. Il mancato verificarsi delle condizioni previste dal  comma  9, lettere a)  e  b),  determina  l’effetto  di  cui  al  comma  14.  Le anticipazioni  finanziarie  concesse  ai  sensi  del  comma  9   sono rimborsate secondo quanto previsto dai commi 6 e 7.

11. Al fine di sostenere gli enti che operano nel settore dei  beni e delle attivita’ culturali, a valere sulle giacenze di cui al  comma 9 sono versati all’entrata del bilancio dello Stato ulteriori importi

pari a 3,5 milioni  di  euro  per  gli  anni  2013  e  2014,  per  la successiva riassegnazione  ai  pertinenti  capitoli  dello  stato  di previsione del Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e  del

turismo.

  12. Resta fermo l’obbligo di completamento dei  versamenti  di  cui all’articolo 4, comma 85, della  legge  12  novembre  2011,  n.  183, secondo una modulazione temporale pari a 2 milioni di euro per l’anno 2013 e a 8,6 milioni di euro annui per il periodo 2014-2018.

  13. Per  il  personale  risultante  in  eccedenza  all’esito  della rideterminazione delle dotazioni organiche di  cui  al  comma  1,  le fondazioni di cui al medesimo comma, fermo restando per la durata del soprannumero  il  divieto  di  assunzioni  di  personale,   applicano l’articolo 72, comma 11, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.  In caso di ulteriori eccedenze, con uno o piu’  decreti  del  Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e  la  semplificazione  e  con  il  Ministro dell’economia e delle finanze, previa informativa alle organizzazioni sindacali, sono disposti apposita procedura selettiva di idoneita’  e il successivo trasferimento del personale  amministrativo  e  tecnico dipendente a tempo indeterminato alla data di entrata in  vigore  del presente  decreto  nella  societa’  Ales  S.p.A.,  nell’ambito  delle vacanze di organico e nei limiti delle facolta’ assunzionali di  tale societa’.

  14. Le fondazioni di cui al comma 1, per le  quali  non  sia  stato presentato o non sia approvato  un  piano  di  risanamento  entro  il termine di cui ai commi 1 e  2,  ovvero  che  non  raggiungano  entro l’esercizio 2016 condizioni di equilibrio strutturale  del  bilancio, sia sotto il  profilo  patrimoniale  che  economico-finanziario,  del conto economico sono poste in liquidazione coatta amministrativa.

  15. Al  fine  di  assicurare  il  rilancio  del  sistema  nazionale musicale di eccellenza, le  fondazioni  adeguano  i  propri  statuti, entro il 31 dicembre 2013, alle seguenti disposizioni:

    a) previsione  di  una  struttura  organizzativa  articolata  nei seguenti organi, della durata di cinque  anni,  il  cui  compenso  e’ stabilito  in  conformita’  ai  criteri  stabiliti  con  decreto  del Ministro dei beni e delle  attivita’  culturali  e  del  turismo,  di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze:

      1) il presidente, nella persona  del  sindaco  del  comune  nel quale ha sede la fondazione, ovvero nella persona  da  lui  nominata, con funzioni  di  rappresentanza  giuridica  dell’ente;  la  presente disposizione non si applica alla Fondazione dell’Accademia  nazionale di Santa Cecilia, che e’  presieduta  dal  presidente  dell’Accademia stessa, il quale svolge anche funzioni di sovrintendente;

      2) il consiglio di indirizzo, composto  dal  presidente  e  dai membri designati da  ciascuno  dei  fondatori  pubblici  e  dai  soci privati che versino almeno il cinque per cento del contributo erogato dallo Stato;

      3) il sovrintendente, quale unico organo di gestione,  nominato dal Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e  del  turismo  su proposta del consiglio di indirizzo; il  sovrintendente  puo’  essere coadiuvato  da   un   direttore   artistico   e   da   un   direttore amministrativo;

      4) l’organo monocratico di  monitoraggio  degli  atti  adottati dall’organo di gestione, rinnovabile per non  piu’  di  due  mandati, nominato  con  decreto  del  Ministro  dei  beni  e  delle  attivita’ culturali  e  del  turismo,  con  il   compito   di   verificare   la sostenibilita’ economico-finanziaria e la corrispondenza  degli  atti adottati  dall’organo  di  gestione  con  le  indicazioni   formulate dall’organo di indirizzo, inviando almeno ogni due mesi una relazione al Ministero dei beni e  delle  attivita’  culturali  e  del  turismo sull’attivita’ di validazione svolta, secondo un  prospetto  definito con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali  e  del turismo;

      5) il collegio dei revisori dei conti, composto da tre  membri, rinnovabili per non piu’ di due mandati, di cui uno, con funzioni  di presidente, designato dal Presidente della  Corte  dei  conti  fra  i magistrati della Corte dei conti, uno in rappresentanza del Ministero dell’economia e delle finanze e uno in rappresentanza  del  Ministero dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo;

    b)  previsione  della  partecipazione   dei   soci   privati   in proporzione agli apporti finanziari alla  gestione  o  al  patrimonio della fondazione, che devono essere non inferiori al tre per cento;

    c) previsione che il patrimonio sia articolato  in  un  fondo  di dotazione, indisponibile e vincolato al perseguimento delle finalita’ statutarie, e in un fondo di gestione, destinato alle spese  correnti di gestione dell’ente.

  16. Le nuove disposizioni statutarie si  applicano  con  decorrenza dal 1° gennaio 2015. Il mancato adeguamento dello statuto nei termini di cui al comma 15  determina  l’applicazione  dell’articolo  21  del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

  17.  L’organo  di  indirizzo  esercita  le  proprie  funzioni   con l’obbligo di assicurare  il  pareggio  del  bilancio.  La  violazione dell’obbligo comporta l’applicazione  dell’articolo  21  del  decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e la responsabilita’ personale ai sensi  dell’articolo  1  della  legge  14  gennaio  1994,  n.  20,  e successive modificazioni. La fondazione e’ soggetta al rispetto della disciplina in tema di appalti di lavori, servizi e forniture prevista dal  decreto  legislativo  12  aprile  2006,  n.  163,  e  successive modificazioni.    Le    spese    per    eventuali    rappresentazioni

lirico-sinfoniche eseguite all’estero sono da  imputare  in  bilancio con copertura finanziaria specificamente deliberata.

  18. Anche agli effetti di quanto previsto dal presente articolo  in materia di ripartizione del contributo, gli organi di gestione  delle fondazioni   lirico-sinfoniche   coordinano   i   programmi   e    la realizzazione  delle  attivita’,  sia  all’interno   della   gestione dell’ente  sia  rispetto  alle  altre  fondazioni  lirico-sinfoniche, assicurando il conseguimento di  economie  di  scala  nella  gestione

delle risorse di settore e una  maggiore  offerta  di  spettacoli,  e possono a tal fine  essere  riuniti  in  conferenza,  presieduta  dal direttore generale competente,  che  la  convoca,  anche  per  gruppi individuati per zone geografiche  o  specifici  progetti  comuni.  La conferenza deve garantire  la  maggiore  diffusione  in  ogni  ambito territoriale  degli  spettacoli,  nonche’  la  maggiore  offerta   al pubblico giovanile, l’innovazione, la promozione di settore con  ogni idoneo mezzo di comunicazione, il contenimento  e  la  riduzione  del costo dei fattori produttivi, anche mediante lo scambio di spettacoli o la realizzazione di coproduzioni, di singoli corpi artistici  e  di

materiale scenico, e la promozione dell’acquisto o la condivisione di beni e servizi comuni al settore, anche con  riferimento  alla  nuova produzione musicale.

  19. Il contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso le fondazioni lirico-sinfoniche e’ instaurato esclusivamente a  mezzo di apposite procedure selettive pubbliche. Per la certificazione,  le conseguenti  verifiche  e  le  relative  riduzioni  del   trattamento economico delle assenze per malattia o per infortunio non sul lavoro, si applicano le disposizioni vigenti  per  il  pubblico  impiego.  Il contratto aziendale di  lavoro  si  conforma  alle  prescrizioni  del contratto  nazionale  di  lavoro  ed  e’  sottoscritto  da   ciascuna fondazione   con    le    organizzazioni    sindacali    maggiormente rappresentative mediante sottoscrizione di un’ipotesi di  accordo  da inviare alla Corte dei conti. L’ipotesi di accordo deve rappresentare  chiaramente la quantificazione dei  costi  contrattuali.  La  Sezione Regionale di controllo della Corte  dei  conti  competente  certifica l’attendibilita’ dei costi quantificati e la loro compatibilita’  con gli strumenti di programmazione e bilancio, deliberando entro  trenta giorni dalla ricezione, decorsi i quali la certificazione si  intende effettuata positivamente. L’esito della certificazione e’  comunicato alla fondazione, al Ministero dei beni e delle attivita’ culturali  e del turismo e al Ministero  dell’economia  e  delle  finanze.  Se  la certificazione  e’  positiva,  la   fondazione   e’   autorizzata   a sottoscrivere definitivamente l’accordo. In  caso  di  certificazione non positiva della Sezione Regionale di  controllo  della  Corte  dei conti competente, le parti  contraenti  non  possono  procedere  alla sottoscrizione definitiva dell’ipotesi di  accordo  e  la  fondazione riapre le trattative per la sottoscrizione di una  nuova  ipotesi  di accordo,  comunque  sottoposta  alla  procedura   di   certificazione prevista dal  presente  comma.  Avverso  le  delibere  delle  Sezioni regionali di controllo le parti interessate  possono  ricorrere  alle Sezioni Riunite della Corte dei conti  in  speciale  composizione  ai sensi dell’articolo 1, comma 169 della legge  24  dicembre  2012,  n. 228. Le fondazioni, con apposita delibera dell’organo  di  indirizzo, procedono  a  rideterminare   l’organico   necessario   all’attivita’ effettivamente realizzata, previa verifica dell’organo di  controllo.  La delibera deve garantire l’equilibrio  economico-finanziario  e  la copertura degli oneri della dotazione  organica  con  risorse  aventi carattere di certezza e stabilita’.  L’articolo  3,  comma  6,  primo periodo, del decreto-legge 30 aprile 2010,  n.  64,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 29 giugno 2010, n. 100, si interpreta  nel senso che alle fondazioni, fin dalla loro trasformazione in  soggetti di diritto privato, non si applicano le  disposizioni  di  legge  che prevedono la stabilizzazione del rapporto di lavoro come  conseguenza della violazione delle norme in materia di stipulazione di  contratti di lavoro subordinato a termine, di proroga o di rinnovo dei medesimi contratti.

  20. La quota del fondo  unico  per  lo  spettacolo  destinata  alle fondazioni lirico-sinfoniche, come annualmente  determinata,  sentita la Consulta per lo spettacolo, con decreto del Ministro  dei  beni  e delle attivita’ culturali e del turismo,  e’  attribuita  a  ciascuna fondazione con decreto del direttore generale competente, sentita  la competente commissione consultiva, sulla base dei seguenti criteri:

    a) il 50 per cento della quota di cui al  periodo  precedente  e’ ripartita in considerazione dei costi  di  produzione  derivanti  dai programmi di attivita’ realizzati da  ciascuna  fondazione  nell’anno precedente quello cui si riferisce la  ripartizione,  sulla  base  di indicatori di rilevazione della produzione;

    b) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e’ ripartita in considerazione del  miglioramento  dei  risultati  della gestione attraverso la capacita’ di reperire risorse;

    c) il 25 per cento  della  quota  di  cui  al  primo  periodo  e’ ripartita in considerazione della qualita’ artistica dei programmi.

  21. Con decreto del Ministro dei beni e delle attivita’ culturali e del turismo,  sentita  la  competente  commissione  consultiva,  sono predeterminati gli indicatori  di  rilevazione  della  produzione,  i parametri per la rilevazione del miglioramento  dei  risultati  della gestione, i parametri per la rilevazione della qualita’ artistica dei programmi, il procedimento di erogazione ai fini  della  attribuzione del contributo di cui al comma 20.

San Carlo e teatri napoletani

Apprendo della agitazione dei lavoratori del San Carlo con i quali sono solidale. Il Sindaco si è espresso quale rappresentante della città e non quale presidente del CDA del San Carlo che si riunirà nella giornata di domani. Spero che il Sindaco abbia la forza di imporre le sue idee agli altri consiglieri. Credo però che occorrerebbe un ripensamento del sistema tatri a Napoli. Non sono addetto al settore ma basta andare a Londa o a Parigi per vedere come l’offerta delle rappresentazioni teatrali è di gran lunga superiore a quella che abbiamo noi in città. Oltre dieci anni fa mi colpì il fatto che i biglietti degli spettacoli nei teatri di broadway si vendevano con formula “last minute” facendo in modo di occupare ogni posto del tatro fino all’inizio dello spettacolo. Erano dei punti dove si poteva acquistare un biglietto fino all’ultimo minuto a prezzi convenienti  ed i ragazzi e giovani che facevano la fila erano veramente tanti. Ultimamente leggevo poi di una cittadina che lamantava la scarsa presenza di pubblico alla esibizione degli artisti del San Carlo di qualche giorno fa a Scampia lamentandosi, quasi, dello spreco di risorse. Credo sia chiaro che il pubblico “popolare” a Napoli non è pronto a seguire le opere liriche e sinfoniche. Per ottenere ciò occorrerebbe uno sforzo delle amministrazioni cittadine e scolastiche, unitamente a qulle dei teatri e del Conservatorio, affinché le opere si portino nelle scuole e si solleciti la formazione musicale ed operistica dei nostri figli. In molte città degli Stati Uniti infatti si è capito che per preservare la “cultura” occorre agire porprio nelle scuole facendo mettere in scena delle rappresentazioni agli studenti stessi e quindi abituandoli alla cultura teatrale e musicale, faendo si che il fanciullo che nella sua carriera scolastica abbia interpretato un ruolo in un opera o altra rappresentazione poi la vada a vedere nei teatri divenendo, così, fruitore della cultura. E dire che in Italia è nata l’opera lirica mi domando se saremo in grado di continuarla ?

Dal Corriere del Mezzogiorno del 24 luglio 2012

Anche il San Carlo, con l’Anm e molte società partecipate del comune di Napoli, è alle rese con ritardi nei pagamenti degli stipendi. Colpa della crisi, ovvio, e di una coperta che col passare del tempo sembra diventare sempre più corta.
Luigi de Magistris ha dovuto farsi carico quindi in prima persona della situazione dei lavoratori del teatro intervenendo ad una riunione con gli stessi lavoratori e i delegati dei sindacati confederali e delle Rsu. De Magistris ha chiarito la natura informale dell’incontro, «a cui ha deciso di partecipare in qualità di sindaco della città, in attesa che si svolga il Cda convocato mercoledì mattina proprio per affrontare la questione», recitava la nota diramata a margine dell’incontro. Il primo cittadino ha voluto comunque rassicurare le lavoratrici e i lavoratori «circa il pagamento dello stipendio di luglio nella sua interezza, dunque comprensivo del 25 per cento di integrativo previsto», evidenziando «come le tensioni di questi ultimi due giorni si sarebbero potute evitare tenendo conto che la legge in materia è chiara e che il bilancio della Fondazione risulta in attivo». De Magistris ha battuto molto sul tasto della «vicinanza alla battaglia delle lavoratrici e dei lavoratori», ribadendo «l’importanza che il San Carlo riveste a livello locale e nazionale» e sottolineando «la qualità delle professionalità presenti» e «apprezzando la disponibilità dimostrata da parte delle stesse maestranze di un loro maggiore coinvolgimento nella promozione di un’attività culturale che rappresenta una risorsa preziosa per Napoli e per il paese». L’intervento del sindaco ha fatto scattare quindi una tregua tra i lavoratori: i quattrocento dipendenti del teatro, pur restando in agitazione, hanno incassato l’assicurazione che lo stipendio di luglio sarà erogato con l’integrativo e che la questione della loro retribuzione sarà all’ordine del giorno di una riunione monotematica del consiglio di amministrazione convocata per domattina alle 8,30.
A chiedere la convocazione urgente del Cda del Massimo napoletano era stata la soprintendente del Teatro, Rosanna Purchia, che, appunto, acquisita la disponibilità del presidente della Fondazione, quindi de Magistris, e del vicepresidente Maurizio Maddaloni, aveva chiesto la convocazione di una seduta d’urgenza del Consiglio di Amministrazione. «In questi giorni — ha detto la Purchia — ho lottato tra pareri di giuslavoristi e chiarimenti ministeriali per ottenere il giusto riconoscimento che spetta ai lavoratori. Purtroppo non ho trovato nessun aggancio possibile se non quello di ricondurre al Cda il sostegno alla mia ferma convinzione».

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