Proposta di legge Regionale su Bagnoli e Rischio Vulcanico

campi-flegrei-supervolcanoOggi (23.10.2015) su Repubblica Napoli la questione del Rischio Vulcanico (clikka) e la presentazione della proposta di legge regionale sul punto. Della questione ho avuto modo di esporla sia in consiglio comunale sia a Radio Radicale. Ora la questione passa al Consiglio Comunale, spero che se ne faccia carico a tutela della sicurezza pubblica e della incolumità dei cittadini. Per ulteriore approfondimento clikka qui.

Aggiornamento sul Rischio Vulcanico dei campi flegrei al 27.12.206 (clikka)

Il mio intervento in Consiglio Comunale al 22:27

CONSIGLIO COMUNALE DI NAPOLI

PROPOSTA DI DELIBERA DI INIZIATIVA CONSILIARE

AI SENSI DELL’ART. 42 DEL T.U.E.L. E DELL’ART. 54 DEL REGOLAMENTO

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Proposta di Legge Regionale di Iniziativa del Consiglio Comununale di Napoli

ai sensi dell’art. 12 dello Statuto della Regione Campania

sul rischio vulcanico dell’area flegrea

Premesso che:

I.- Ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto della Regione Campania “l’iniziativa legislativa appartiene inoltre ai singoli Consigli provinciali e comunali dei capoluoghi di provincia, nonché a non meno di tre Consigli comunali la cui popolazione sia complessivamente superiore a cinquantamila abitanti”;

II.- secondo la Protezione Civile ed alla luce dei risultati degli esami e studi condotti dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia-Osservatorio Vesuviano: “I Campi Flegrei sono una caldera vulcanica e, come il Vesuvio, presentano un rischio molto elevato per la presenza di numerosi centri abitati nell’area e per la loro immediata vicinanza alla città di Napoli”;

III.-  con Delibera della Giunta Regionale n. 669 del 23/12/2014: “Alla stregua dell’istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell’espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente PREMESSO: a)  che, con riferimento all’aggiornamento della pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in area flegrea, il Dipartimento della Protezione Civile ha posto in essere, d’intesa con l’Assessorato alla Protezione Civile della Regione Campania, la ridefinizione delle cosiddetta “Zona rossa”, ovvero dell’area ad elevata probabilità di invasione di flussi piroclastici e, quindi, da sottoporre a evacuazione cautelativa in caso di possibilità di ripresa dell’attività eruttiva; b)  che ad oggi la vigente pianificazione di emergenza per il rischio vulcanico in area flegrea risale al 2001 ed interessa i Comuni di Bacoli, Pozzuoli e Monte di Procida, nonchè le Municipalità di Soccavo-Pianura e Bagnoli-Fuorigrotta, e alcune porzioni dei quartieri di Arenella, Vomero, Posillipo e Chiaia del Comune di Napoli; c)  che il Gruppo di lavoro incaricato della definizione dello scenario di riferimento per il piano di emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico ha consegnato il proprio Rapporto finale al Dipartimento della Protezione Civile al termine dell’anno 2012; d)  che la Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio Vulcanico (CGR – SRV), in occasione delle sedute del 31/05/2013 e del 12/07/2013, ha fornito specifiche raccomandazioni circa le modalità di revisione della “Zona rossa” a partire dallo studio sopra indicato; e)  che il Dipartimento della Protezione Civile ha conseguentemente elaborato una proposta di delimitazione della nuova “Zona rossa” che recepisce le indicazioni e le raccomandazioni della Commissione; f)  che la “Zona rossa” dei Campi Flegrei così individuata è riferita alla sola area ad alta probabilità di invasione dai flussi piroclastici; g)  che, quando disponibili le definitive carte dell’indice di rischio per ricaduta di cenere, il Dipartimento provvederà a una valutazione definitiva della necessità di integrazione della “Zona rossa” alle aree esterne a quelle di probabile invasione di flussi piroclastici che dovessero presentare elevati valori di rischio di crollo per accumulo di ceneri; h)  che, con nota prot. 40831 del 01/08/2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha trasmesso alla Regione Campania, tra l’altro: l’Allegato 3 in cui sono rappresentate:la curva della probabilità di invasione dei flussi piroclastici – Perc.le 95 e 5%, l’area di inviluppo dei depositi flussi piroclastici (ultimi 5000 anni); l’Allegato 4 in cui è rappresentata, in uno alle predette curve, la nuova “Zona rossa” dei Campi Flegrei che si propone per l’approvazione; i)  che sono stati individuati 7 Comuni che hanno il territorio, completamente o parzialmente incluso nella nuova “Zona rossa”: Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto e Marano di Napoli. CONSIDERATO a) che, con la predetta nota prot. 40831 del 01/08/2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha chiesto alla Regione Campania “… di voler porre in essere un percorso di condivisione e approfondimento con i Comuni interessati e … di avviare le opportune attività ed il percorso amministrativo di competenza, in analogia a quanto realizzato di recente per il Vesuvio …”; b)  che l’Assessore regionale con delega alla Protezione Civile sul territorio, per dar seguito all’invito formulato dal Dipartimento, ha richiesto l’invio della documentazione tecnica e scientifica alla base della proposta della nuova “Zona rossa”; c)  che il Presidente della Regione Campania, con propria nota prot.2014- 0017472/UDCPGAB/CG del 08/10/2014, ha convocato una riunione per il giorno 20/10/2014 per illustrare i risultati dei recenti studi tecnico-scientifici e per presentare ai Sindaci interessati il limite della “Zona rossa” dei Campi Flegrei; d)  che a tale riunione sono stati invitati i Sindaci dei Comuni di Bacoli, Giugliano in Campania, Napoli, Monte di Procida, Pozzuoli, Quarto, Marano di Napoli, la Prefettura di Napoli l’Amministrazione provinciale di Napoli, l’Osservatorio Vesuviano INGV ed il Dipartimento della Protezione Civile; e)  che, all’esito di tale riunione, i Comuni hanno assunto l’impegno a trasmettere alla Regione Campania, entro il 30/11/2014, gli atti decisionali assunti; f)  che, con nota prot. 54892 del 24/10/2014, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento della Protezione Civile, ha, tra l’altro, trasmesso il file in formato vettoriale della proposta di nuova “Zona rossa”; g)  che l’Assessore regionale con delega alla Protezione Civile sul territorio, con propria nota prot. 2031/SP del 30/10/2014, ha invitato i Comuni interessati a voler rapidamente trasmettere le proprie decisioni, ricordandone le modalità e la relativa tempistica; h)  che la Protezione Civile della Regione Campania, con propria nota prot. n. 2014.0769528 del 14/11/2014, ha convocato, per il giorno 19/11/2014, una riunione tecnica per favorire il confronto tra le diverse Amministrazioni comunali coinvolte e per monitorare lo stato di avanzamento dei relativi procedimenti tecnico-amministrativi; i)  che il Comune di Quarto, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota prot. n. 35057 del 25/11/2014 a firma dei componenti della Commissione straordinaria (acquisita al protocollo dell’Assessore regionale n.2206/SP del 25/11/2014), ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta; j)  che il Comune di Pozzuoli, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, a mezzo posta elettronica certificata del 28/11/2014, ha comunicato l’avvenuta presa d’atto da parte del Consiglio Comunale della proposta di perimetrazione ed ha successivamente trasmesso la pertinente deliberazione dell’organo consiliare n.85 del 27/11/2014 avente ad oggetto “Definizione dello scenario di riferimento per il Piano di Emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico. Presa d’atto del Consiglio Comunale”; k)  che il Comune di Napoli, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. PG/2014/953529 del 02/12/2014, ha trasmesso la nota sindacale di ridefinizione del limite della nuova “Zona rossa” interessante il territorio comunale con l’allegata cartografia di dettaglio elaborata dal competente Servizio comunale di Protezione Civile nel rispetto dei parametri e delle indicazioni fissate dal Dipartimento; l)  che il Comune di Monte di Procida, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, ha trasmesso il 04/12/2014 la delibera del proprio Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/2014 avente ad oggetto “Presa d’atto aggiornamento Pianificazione di emergenza per rischio vulcanico in Area Flegrea “Zona Rossa” – Osservazioni”; m)  che il Comune di Giugliano in Campania, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. n. 0061238 del 04/12/2014 a firma della Commissione straordinaria, ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta dal Dipartimento; n) che il Comune di Bacoli, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. 000037864 del 11/12/2014, ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta; o) che il Comune di Marano di Napoli, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, ha trasmesso il 18/12/2014 la deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 16/12/2014 avente ad oggetto “Perimetrazione Zona Rossa Campi Flegrei. Presa d’atto di validazione”, con cui l’organo esecutivo comunale ha preso atto della proposta di perimetrazione elaborata dall’Area tecnica comunale, già trasmessa alla Regione Campania con nota prot. 3287 del 28/11/2014; RITENUTO a)  di dover prendere atto:a.1.che il Comune di Quarto, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. n. 35057 del 25/11/2014 a firma dei componenti della Commissione straordinaria (acquisita al protocollo regionale n.2206/SP del 25/11/2014), ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta; a.2.che il Comune di Pozzuoli, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, a mezzo posta elettronica certificata del 28/11/2014, ha comunicato l’avvenuta presa d’atto da parte del Consiglio Comunale della proposta di perimetrazione ed ha successivamente trasmesso la pertinente deliberazione dell’organo consiliare n.85 del 27/11/2014 avente ad oggetto “Definizione dello scenario di riferimento per il Piano di Emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico. Presa d’atto del Consiglio Comunale”; a.3. che il Comune di Napoli, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. PG/2014/953529 del 02/12/2014, ha trasmesso la nota sindacale di ridefinizione del limite della nuova “Zona rossa” interessante il territorio comunale con l’allegata cartografia di dettaglio elaborata dal competente Servizio comunale di Protezione Civile nel rispetto dei parametri e delle indicazioni fissate dal Dipartimento; a.4.che il Comune di Monte di Procida, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, ha trasmesso il 04/12/2014 la delibera del proprio Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/2014 avente ad oggetto “Presa d’atto aggiornamento Pianificazione di emergenza per rischio vulcanico in Area Flegrea “Zona Rossa” – Osservazioni”; a.5.che il Comune di Giugliano in Campania, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. n. 0061238 del 04/12/2014 a firma della Commissione straordinaria, ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta dal Dipartimento; a.6.che il Comune di Bacoli, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. 000037864 del 11/12/2014, ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta;; a.7.che il Comune di Marano di Napoli, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, ha trasmesso il 18/12/2014 la deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 16/12/2014 avente ad oggetto “Perimetrazione Zona Rossa Campi Flegrei. Presa d’atto di validazione”, con cui l’organo esecutivo comunale ha preso atto della proposta di perimetrazione elaborata dall’Area tecnica comunale, già trasmessa alla Regione Campania con nota prot. 3287 del 28/11/2014; b)  di poter approvare la delimitazione della “Zona rossa” dei Campi Flegrei riportata nella cartografia che si allega (Allegato 5) quale parte integrante della presente deliberazione; c) di dover trasmettere la presente Deliberazione al Dipartimento nazionale della Protezione Civile per le determinazioni finali; RICORDATO che le citate determinazioni comunali sono conservate agli atti dell’Assessorato regionale alla Protezione Civile; VISTA la vigente legge n. 225 del 24 febbraio 1992; Propone e la Giunta, a voto unanime DELIBERA 1. di prendere atto:1.1.che il Comune di Quarto, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. n. 35057 del 25/11/2014 a firma dei componenti della Commissione straordinaria (acquisita al protocollo regionale n.2206/SP del 25/11/2014), ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta; 1.2.che il Comune di Pozzuoli, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, a mezzo posta elettronica certificata del 28/11/2014, ha comunicato l’avvenuta presa d’atto da parte del Consiglio Comunale della proposta di perimetrazione ed ha successivamente trasmesso la pertinente deliberazione dell’organo consiliare n.85 del 27/11/2014 avente ad oggetto “Definizione dello scenario di riferimento per il Piano di Emergenza dei Campi Flegrei per il rischio vulcanico. Presa d’atto del Consiglio Comunale”; 1.3.che il Comune di Napoli, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. PG/2014/953529 del 02/12/2014, ha trasmesso la nota sindacale di ridefinizione del limite della nuova “Zona rossa” interessante il territorio comunale con l’allegata cartografia di dettaglio (Allegati 1 e 2) elaborata dal competente Servizio comunale di Protezione Civile nel rispetto dei parametri e delle indicazioni fissate dal Dipartimento; 1.4.che il Comune di Monte di Procida, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, ha trasmesso il 04/12/2014 la delibera del proprio Consiglio Comunale n. 45 del 25/11/2014 avente ad oggetto “Presa d’atto aggiornamento Pianificazione di emergenza per rischio vulcanico in Area Flegrea “Zona Rossa” – Osservazioni”; 1.5.che il Comune di Giugliano in Campania, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. n. 0061238 del 04/12/2014 a firma della Commissione straordinaria, ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta dal Dipartimento, successivamente dettagliata così come riportato nell’Allegato 3; 1.6.che il Comune di Bacoli, il cui territorio è integralmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, con nota proprio prot. 000037864 del 11/12/2014, ha comunicato il proprio assenso alla proposta di perimetrazione predisposta; 1.7.che il Comune di Marano di Napoli, il cui territorio è parzialmente ricompreso nella nuova “Zona rossa”, ha trasmesso il 18/12/2014 la deliberazione di Giunta Comunale n.144 del 16/12/2014 avente ad oggetto “Perimetrazione Zona Rossa Campi Flegrei. Presa d’atto di validazione”, con cui l’organo esecutivo comunale ha preso atto della proposta di perimetrazione elaborata dall’Area tecnica comunale (Allegato 4), già trasmessa alla Regione Campania con nota prot. 3287 del 28/11/2014; di approvare la delimitazione della “Zona rossa” dei Campi Flegrei riportata nella cartografia che si allega quale parte integrante della presente deliberazione (Allegato 5); di trasmettere la presente Deliberazione al Dipartimento nazionale della Protezione Civile per le determinazioni finali; di trasmettere la presente Deliberazione all’Assessore alla Protezione Civile, al Capo Dipartimento 53.00, al Direttore Generale 53.08 e al BURC per la pubblicazione”.

IV.- Alla luce della recente perimetrazione della “Zona Rossa” dei Campi Flegrei occorre adottare con urgenza l’atto legislativo conseguente per il territorio Flegreo in linea con quanto già è stato compiuto per l’area rischio vulcanico del Vesuvio, con la legge Regione Campania n. 21 del 10 dicembre 2003 che impedisce qualsivoglia nuovo insediamento residenziale nell’area a rischio vulcanico, ciò per la superiore protezione del diritto alla sicurezza ed all’abitazione dei cittadini campani residenti nell’area flegrea.

° ° °

Tanto premesso i sottoscritti Consiglieri Comunali ai sensi e per gli effetti dell’art. 42 del T.U.E.L. e dell’art. 54 del Regolamento del Consiglio Comunale,

propongono

al Consiglio Comunale di adottare la seguente proposta di legge regionale ai sensi dell’art. 12 del vigente Statuto della Regione Campania il cui testo capitolato in articoli di seguito si trascrive:

“NORME URBANISTICHE PER I COMUNI RIENTRANTI NELLE ZONE A RISCHIO VULCANICO DELL’AREA FLEGREA

Articolo 1

  1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area flegrea del Dipartimento della Protezione Civile – prefettura di Napoli – osservatorio vesuviano.
  2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge.

Articolo 2

  1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l’incremento dell’edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori.
  2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all’articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale.
  3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la Città Metropolitana, d’intesa con la regione e con i comuni di cui all’articolo 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio Regionale, al fine di determinare e definire:
  4. a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico;
  5. b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell’ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purchè non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge.

Articolo 3

  1. I comuni di cui all’articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto sancito dall’articolo 2 gli strumenti urbanistici generali ed attuativi, che alla data di entrata in vigore della presente legge sono sia in corso di formazione che adottati.

Articolo 4

  1. Entro due anni dall’entrata in vigore della presente legge, i comuni di cui all’articolo 1 sono tenuti ad adeguare al divieto previsto dall’articolo 2, mediante apposite varianti, gli strumenti urbanistici generali ed attuativi vigenti.
  2. Le varianti di cui al comma 1, al fine di implementare le vie di fuga, dispongono la demolizione dei volumi incongrui.
  3. Decorso il suddetto termine, vi provvede il Presidente della Città Metropolitana, a mezzo di commissari ad acta.

Articolo 5

  1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, e fino alla vigenza degli strumenti urbanistici generali ed attuativi di cui all’articolo 2, o fino alla vigenza degli strumenti urbanistici così come adeguati ai sensi dell’articolo 3, o fino alla vigenza delle varianti di cui all’articolo 4, nei comuni individuati all’articolo 1 è vietato il rilascio di titoli edilizi abilitanti la realizzazione di interventi finalizzati all’incremento dell’edilizia residenziale, come definiti dall’articolo 2.
  2. Restano esclusi dal divieto di cui al comma 1 gli adeguamenti funzionali e di natura igienico-sanitaria degli immobili già esistenti.

Articolo 6

  1. Nei comuni di cui all’articolo 1 è consentito, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, il mutamento di destinazione d’uso degli immobili residenziali già esistenti da adibire all’esercizio di attività produttive, commerciali, turistico – ricettive o di pubblica utilità.
  2. Nei comuni di cui all’articolo 1 è vietato, in deroga alle prescrizioni degli strumenti urbanistici vigenti, ogni mutamento di destinazione d’uso che comporta l’utilizzo a scopo abitativo.

Articolo 7

  1. Ai soci assegnatari delle cooperative anche non residenti e ai cittadini residenti da almeno cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge nei comuni di cui all’articolo 1 ed in possesso dei requisiti indicati all’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1997, n. 18, è riservato, al fine di incentivarne il trasferimento in altri comuni della regione, fino al venti per cento dell’aliquota complessiva di alloggi di edilizia residenziale pubblica prevista dalla legge regionale 18/97, articolo 13, comma 1.
  2. Con delibera di giunta regionale sono definite le procedure per l’assegnazione degli alloggi riservati ai sensi del comma 1.
  3. La riserva di cui al comma 1 ha efficacia per quindici anni decorrenti dall’entrata in vigore della presente legge.

Articolo 8

  1. Agli oneri finanziari per gli adempimenti di competenza delle amministrazioni comunali e provinciali di cui all’articolo 2 si fa fronte con apposito stanziamento di bilancio.

Articolo 9

  1. La presente legge, a norma degli articoli 43 e 45 dello Statuto, è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

 

La presente Legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Campania.

E’ fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge delle Regione Campania”.

Napoli, 14 ottobre 2015

Cons. Gennaro Esposito

(I firmatario)

F.to Antonio Borriello (PD)

F.to Vittorio Vasquez (SIM)

Le verità sullo Stadio San Paolo nel Consiglio Comunale

San PaoloIeri il Consiglio Comunale sullo Stadio. Sono passati due emendamenti che obbligano l’amministrazione a fare un bando pubblico per gli allestimenti pubblicitari sulle aree esterne allo Stadio ed uno che garantisce lo svolgimento delle altre attività sportive nell’impianto. Resta ovviamente l’amaro in bocca perché, non è passato un emendamento sulla modalità di gestione che avrebbe fatto recuperare al comune circa 10 milioni di euro, che si sarebbero potuti avere semplicemente passando la gestione dello stadio dalla concessione, all’uso del servizio a domanda individuale. L’incasso attraverso questa modalità, infatti, sarebbe andato a copertura dei costi per i servizi a domanda individuale che, per legge devono essere coperti per lo meno al 36% ed, invece, ad oggi lo sono solo al 27%. Questo inadempimento per la legge 174/2013 sul riequilibrio ci costa in sanzioni circa 5 milioni di euro per ogni punto percentuale di mancata copertura di riversamenti dalla Stato: ben 45 milioni di euro!! Passando l’introito del San Paolo su questa voce avremmo scalato per lo meno due punti (saremmo passati, quindi, dal 27 al 29%) = 10 milioni di euro. Ma questa cosa ai cittadini Napoletani non verrà mai spiegata dai Giornali!!!

Il mio intervento all’1:53:29

REAZIONI:

Questa la reazione del Sindaco assolutamente fuori luogo perché scarica sul consiglio comunale la responsabilità di ciò che è accaduto quando poi al momento dell’appello nominale proprio il Sindaco era irresponsabilmente assente.

Il Patron del Napoli addirittura minaccia di non far giocare la partita di domenica prossima Napoli / Fiorentina (clikka). Addirittura, qualcuno ha ipotizzato che si potrebbe pensare ad un accordo tra il sindaco ed il patron: Scaricare la colpa sul consiglio comunale aizzando irresponsabilmente i tifosi contro il Consiglio stesso. Ovviamente non voglio proprio credere a questa ipotesi.

Ecco il nostro comunicato stampa a chiarimento:

All’indomani del Consiglio Comunale sulla convenzione ponte con la Società Sportiva Calcio Napoli per l’utilizzo dello Stadio San Paolo, si apprende della reazione sopra i toni del presidente De Laurentis e della sua minaccia di non disputare la partita di domenica prossima Napoli – Fiorentina, come pure dei commenti del Sindaco De Magistris che scarica sul Consiglio Comunale la responsabilità dei ritardi, attribuili, invece, solo ed unicamente all’Amministrazione Comunale e alla stessa Società Sportiva Calcio Napoli. Le responsabilità sono, infatti, evidenti, sia perché il Consiglio Comunale è stato investito della questione solo lo scorso 30 settembre, sia per il comportamento irresponsabile del Sindaco, assente in un momento decisivo del confronto nell’aula consiliare. Le opposizioni tutte, al di là degli schieramenti, a tutela degli interessi della città e dei tifosi, hanno invece cercato, e continueranno a farlo fino alla fine, di migliorare l’atto deliberativo e la convenzione con proposte ed emendamenti, non accolti dal Sindaco nella seduta di Consiglio del 14 ottobre, probabilmente solo perché sono stati assunti impegni in privato con la Società Sportiva Calcio Napoli, pur senza avere una maggioranza consiliare. I cittadini, ancor prima che tifosi, devono saperlo: i ritardi sulla convenzione per l’utilizzo dello Stadio San Paolo sono imputabili al Sindaco De Magistris e alla Società Sportiva Calcio Napoli.

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Il Commissario per Bagnoli ed il Rischio Vulcanico dei Campi Flegrei. Regione Campania batti un colpo

campi-flegrei-supervolcanoCon lo sciame sismico di ieri di cui oggi parlano tutti i giornali (clikka) sembra che anche la natura voglia dire la propria su Bagnoli. Che la questione sia seria io me ne sono accorto immediatamente mettendo in relazione il decreto sblocca Italia ed il risultato del tavolo della protezione civile sul rischio vulcanico dei campi flegrei (clikka). Ancora non molto tempo fa, ospitato dalle pagine Repubblica Napoli (clikka), ponevo i quesiti che sono rimasti tuttora senza risposta, tra cui la questione di sicurezza e rischio vulcanico. Ieri (08.10.2015) una affollata riunione di associazioni e comitati sulla questione di Bagnoli e del commissariamento, nel Palazzo del Consiglio di Via Verdi, alla quale ha partecipato anche l’assessore Carmine Piscopo per il Comune.

Il leitmotiv di tutti è no al Commissario no ai poteri forti! Ho già detto come la penso sullo Sblocca Italia e sulla sua farraginosità, sennonché oggi lo sciame sismico ci riporta tutti con i piedi per terra. Cosa fare per Bagnoli? Presto detto: Adottare immediatamente una legge regionale che dica cosa si può fare e cosa no. Ebbene, per come la vedo io si dovrebbe adottare il medesimo criterio di massima protezione adottato con la legge Regione Campania n. 21.2003 (clikka) per il rischio vulcanico dell’area Vesuviana. I Campi Flegrei, infatti, sono il vulcano di gran lunga più pericoloso del Vesuvio, tanto che è definito SuperVulcano, quindi, Commissario si Commissario no, il problema serio adesso è in Regione Campania. Vedremo se De Luca sarà più sensibile ai poteri forti o alla sicurezza dei cittadini.

Questa volta per copiare è sufficiente restare in Campania ed adattare l’art. 1 e 2 della citata legge regionale n. 21.2003, a mente dei quali: “Articolo 1. 1. La presente legge si applica ai comuni rientranti nella zona rossa ad alto rischio vulcanico della pianificazione nazionale d’emergenza dell’area vesuviana [sostituire con area dei campi flegrei] del dipartimento della protezione civile – prefettura di Napoli – osservatorio vesuviano [sostituire con osservatorio campi flegrei]. 2. La pianificazione di cui al comma 1 e le variazioni successive sono parte integrante della presente legge.  Articolo 2 1. Gli strumenti urbanistici generali ed attuativi dei comuni di cui all’articolo 1 non possono contenere disposizioni che consentono l’incremento dell’edificazione a scopo residenziale, mediante l’aumento dei volumi abitabili e dei carichi urbanistici derivanti dai pesi insediativi nei rispettivi territori. 2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge è vietato alle amministrazioni competenti assumere provvedimenti di approvazione o di esecutività, previsti da disposizioni di legge vigenti in materia, degli strumenti attuativi dei piani regolatori generali dei comuni individuati all’Articolo 1, comportanti incrementi delle edificazioni a scopo residenziale. 3. Entro sei mesi dall’entrata in vigore della presente legge, la provincia di Napoli , d’intesa con la regione e con i comuni di cui all’articolo 1, provvede alla redazione di un piano strategico operativo da approvare in Consiglio regionale, al fine di determinare e definire: a) le aree e gli insediamenti da sottoporre a programmi di interventi e di opere finalizzate alla decompressione della densità insediativa presente, nonché al potenziamento e miglioramento delle vie di fuga anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica ed edilizia, di demolizione senza ricostruzione, di riqualificazione e di recupero ambientale, di valorizzazione dei centri storici, e di rifunzionalizzazione in favore delle attività produttive, turistico ricettive, terziarie ed attrezzature pubbliche e di interesse pubblico; b) le eventuali possibilità di attuazione di interventi compensativi, nelle aree e per gli interventi già destinati negli strumenti urbanistici vigenti a scopo residenziale di cui alla lettera a), nell’ambito degli obiettivi per la eliminazione di case ed insediamenti malsani, degradati o comunque per processi di riqualificazione urbana, purchè non comportanti pesi residenziali aggiuntivi incompatibili con le finalità della presente legge“. Come detto semplice semplice occorre solo sostituire “area vesuviana” con “area dei campi flegrei“! Saranno sufficientemente abili i nostri rappresentanti in Regione ?

Una buona politica anziché parlare di commissari e superfici edificabili farebbe un buon piano di evacuazione, paradossalmente ad oggi ancora non adottato!

Nota di colore: Ieri in contemporanea con l’assemblea di cui dicevo prima c’era anche il consiglio comunale sulla convenzione dello Stadio San Paolo, ebbene mentre al terzo piano si affermava di voler combattere i poteri forti del decreto sblocca italia, al quinto piano il potere forte si accarezzava e coccolava, tanto è vero che l’amministrazione quando ha capito che il fronte per avere una convenzione più giusta ed equa per i cittadini e le casse del comune, ha fatto marcia indietro ed ha chiesto la sospensione della discussione. Sia chiaro per tutti i Poteri Forti si combattono con i fatti non con le chiacchiere! Ieri ho sentito solo chiacchiere dall’amministrazione!

 

Chi guadagna con lo Stadio San Paolo

San PaoloCome era prevedibile è scoppiata la polemica sullo stadio con il flop del consiglio comunale del 30 settembre scorso e la discussione rinviata al 7 ottobre. Ovviamente a Napoli non ci poteva essere nulla di normale, sicché siamo arrivati alla terza proroga con il Patron del Napoli che usa un linguaggio da cinepanettone ed una discussione tutta incentrata sul “chi sono io e chi sei tu” che sinceramente non credo interessi poi tanto i cittadini che vorrebbero un impianto sportivo innanzitutto sicuro ed al livello della terza Città del Paese. In ogni altra parte del mondo occidentale si parlerebbe di progetti con politici ben attenti a far comprendere ai cittadini che le casse pubbliche avranno un beneficio dalla riqualificazione dello Stadio Cittadino e non ci rimetteranno. E’ stata, infatti, di questo tenore la discussione per la ristrutturazione dell’Olimpiastadion di Berlino nel 2004. Ma per restare in Italia, anche a Milano la discussione è tutta economica, con una ristrutturazione del San Siro per la finale della Champions, per la quale le squadre cittadine contribuiscono con 40 milioni di euro oltre ad una parte messa dal Comune a scomputo parziale dei canoni. Anche qui si prospetta un beneficio economico per i cittadini. Difatti, si calcola che la remunerazione dall’indotto sarà di circa 300 milioni di euro e di questi, ben 50 andranno nelle casse del Comune di Milano. A Napoli è il caso di dire che dal 2005 abbiamo caricato tutti i costi dello Stadio sul Comune, quindi, pulizia dopo le partite, manutenzione ordinaria e straordinaria (seppure quella ordinaria per le parti in uso esclusivo è a carico del Calcio Napoli), consumi idrici, elettrici e da riscaldamento, tutti a carico dei cittadini napoletani, tifosi e non. A Milano, ovviamente tutti questi costi sono a carico delle squadre. Inoltre, nella convenzione del 2005 c’è una espressa rinuncia del Comune ai crediti pregressi verso la Società e solo nel 2014 il Comune ha potuto incassare quello che era dovuto dal 2006. Come dire il Comune sostiene, sia pure in modo sgangherato, costi diretti per circa 1,5 milioni di euro all’anno (a cui vanno aggiunti i costi per gli interventi urgenti per altri 2,5 milioni di euro) ed il Calcio Napoli marginalizza l’utile versando al comune circa 800 mila euro, che ora, con la proposta ponte si vogliono ridurre ad €. 651.249,00. Ebbene, credo che uno degli elementi per capire quanto valga lo Stadio San Paolo sia sicuramente il suo rendimento di cui stranamente nessuno parla. Ebbene, da uno studio del CONI Servizi (invocato spesso dal Patron) si apprende facilmente che il Calcio Napoli per la sola stagione 2012/2013, ha avuto ricavi totali, di 120,3 milioni di euro e di questi, 15,1 milioni sono imputabili al solo uso dello Stadio San Paolo. A questi ricavi ovviamente occorre aggiungere quelli da sfruttamento della Buvette, da pubblicità, sponsorizzazione e diritti televisivi. Lo stesso studio CONI dimostra che con non grossi sforzi, dal San Paolo si potrebbero tirare fuori altri 12,97 milioni di euro. E’ evidente, allora, che le colorite espressioni da cinepanettone del patron, difronte a questi numeri, sono semplici armi di “distrazione di massa” peraltro di cattivo gusto e, seppure condivisibile l’amarezza per le cattive condizioni dello stadio, non vorrei che De Laurentiis si sia convinto che il Comune sia una Gallina dalle Uova d’oro, ovvero, visto lo stato delle casse pubbliche, da spennare.

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I regali del Comune a spese dei cittadini: Convenzione calcio napoli Stadio San Paolo:
1) Art. 12 comma 11 Convenzione 2005: … il Comune … espressamente rinuncia ai corrispettivi che fino alla data di sottoscrizione risulteranno dovuti a qualsiasi titolo dalla Napoli Soccer SpA per l’utilizzo dell’impianto nella stagione 2004/2005″. NON SI CAPISCE A QUANTO ABBIAMO RINUNCIATO. Oltre a tale rinuncia il Comune nel 2005 regalò anche 225.000,00 €. in moneta contante (mediante uno scomputo dal dovuto) nonché tutti i lavori di adeguamento dello stadio alla normativa di sicurezza che sarebbero spettati alla concessionaria. Anche in questo caso non si capisce quanto ci è costato. Se consideriamo che il Calcio Napoli solo nel 2014 ha pagato quanto dovuto dal 2006 al 2014 e dopo tale pagamento non ha pagato più per il 2015, allora è evidente che non solo il Patron pretende di non pagare niente per lo stadio ma vuole pure che la città di Napoli lo finanzi a fondo perduto.

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