
COMUNE DI NAPOLI
REGOLAMENTO COMUNALE
PER IL REGISTRO DEI TESTAMENTI BIOLOGICI
ART. 1 Premesse e Finalità
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Il Comune di Napoli, in attuazione dei principi espressi dalla Corte Costituzionale nonché di quelli espressi dalla Carta dei Diritti Fondamentali della Unione Europea e dalla Convenzione di Oviedo sulla biomedicina, tutela e garantisce la piena dignità delle persone e ne promuove il pubblico rispetto anche in riferimento alla fase terminale della vita.
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Il Comune di Napoli garantisce l’attuazione del principio della libertà della persona e della sua autodeterminazione rispetto al diritto strettamente personale della vita, così come affermato dagli artt. 13 e 32 della Costituzione italiana, in virtù dei quali la libertà personale è inviolabile e nessuno può essere sottoposto ad un trattamento sanitario senza il suo consenso.
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Il “Testamento biologico” (detto anche “Testamento di vita” o “Dichiarazione anticipata di trattamento”) è la dichiarazione resa dalla persona maggiorenne con la quale si indicano in anticipo i trattamenti medici cui essere o non essere sottoposti in caso di malattie o traumatismi cerebrali che determinino una perdita di coscienza definibile come permanente ed irreversibile. La dichiarazione è un atto personalissimo, facoltativo, volontario, modificabile e revocabile. La persona che la redige nomina un Fiduciario che diviene il soggetto chiamato a far osservare la volontà così manifestata.
Art. 2 Istituzione del Registro
Il Comune di Napoli, nell’ambito della sua potestà istituzionale ed amministrativa e nel pieno rispetto delle disposizioni di leggi vigenti, istituisce il Registro dei Testamenti Biologici nel quale raccoglie le dichiarazioni anticipate di trattamento nei casi e nelle forme di cui agli articoli che seguono.
ART. 3 Registro dei Testamenti Biologici
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Il Registro è riservato ai cittadini residenti nel Comune di Napoli, tenuto dall’ufficio comunale competente ed ha come finalità di consentire l’iscrizione nominativa mediante autodichiarazione.
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L’iscrizione avviene con la consegna, effettuata personalmente dal cittadino dichiarante all’ufficio comunale competente, di una dichiarazione sottoscritta dall’interessato dinanzi al funzionario ricevente, o già recante la sottoscrizione dell’interessato, autenticata da soggetto abilitato.
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Ai fini dell’iscrizione nel registro e con le medesime modalità, il cittadino interessato può consegnare una dichiarazione dalla quale risulti esclusivamente il deposito presso un notaio di fiducia, identificato nella dichiarazione di trattamento anticipato.
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Ove il cittadino interessato sia fisicamente impossibilitato a consegnare personalmente la dichiarazione di trattamento anticipato, può incaricare della consegna il soggetto abilitato che ha provveduto all’autentica della sottoscrizione della dichiarazione stessa.
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Il Dichiarante nomina un Fiduciario.
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Il Dichiarante può nominare anche un Fiduciario supplente.
7. Il Fiduciario non ha l’obbligo della residenza nel Comune di Napoli e può chiedere in ogni momento la revoca della propria designazione che deve essere comunicata al Dichiarante.
8. Il Fiduciario è l’unico soggetto al quale l’Ufficio Comunale competente è autorizzato a consegnare la busta contenente la dichiarazione anticipata di trattamento.
9. Eventuali dichiarazioni successive si aggiungono a quelle consegnate in precedenza, ovvero le sostituiscono. In caso di contrasto tra due o più dichiarazioni avrà valore ed efficacia l’ultima regolarmente resa.
10. Il venir meno della residenza nel Comune di Napoli non comporta la cancellazione dal registro.
ART. 4 Modalità di tenuta del Registro
1. Il Registro deve riportare il numero progressivo delle dichiarazioni acquisiste agli atti dell’ufficio. Il Registro è strutturato in modo da garantire l’esatta individuazione del Dichiarante, la certezza della data e delle modalità di presentazione, la completezza e l’integrità del plico contenente la dichiarazione stessa; in caso di deposito presso soggetto abilitato, il Registro dovrà contenere i dati identificativi del Depositario.
2. Il Dichiarante dovrà rendere dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale darà atto di aver compilato e sottoscritto la dichiarazione anticipata di trattamento. Tale dichiarazione sarà allegata al Registro di cui al presente Regolamento.
3. Il funzionario comunale accettante ed incaricato della tenuta e dell’aggiornamento del Registro rilascerà al Dichiarante ed al Fiduciario l’attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico. Il funzionario accettante non conosce il contenuto del testamento biologico che è un atto strettamente personale e non risponde, pertanto, dei contenuti del testamento stesso.
4. La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, con la quale viene dato atto di aver compilato e sottoscritto una dichiarazione anticipata di trattamento, ha un numero progressivo ed è annotato sul Registro. Sul Registro verranno, altresì, annotati i riferimenti relativi al luogo di deposito (indirizzo del Notaio, Fiduciario/altro Depositario).
5. Al Dichiarante ed al Fiduciario è rilasciata attestazione relativa alla dichiarazione di avvenuta predisposizione del testamento biologico riportante il numero progressivo attribuito e annotato sul registro. Attraverso successiva dichiarazione, da rendere secondo le modalità sopra riportate, è in ogni momento possibile modificare o revocare le precedenti volontà.
6. Il Comune, nel rispetto della normativa di legge vigente in materia di “Privacy”, assume l’obbligo di conservare con cura il testamento biologico depositato che deve essere facilmente accessibile al personale dell’ufficio competente. Nessuna comunicazione della registrazione e dell’avvenuto deposito è effettuata da parte dell’Amministrazione Comunale ad enti pubblici e/o privati se non in forma anonima ed a semplice rilievo statistico.
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Il Comune di Napoli potrà adottare per la tenuta del Registro anche sistemi digitali di acquisizione e di conservazione dei dati.
Art. 5 Cancellazione dal Registro
La cancellazione dal Registro dei Testamenti Biologici avviene per volontà del Dichiarante ovvero per morte di quest’ultimo, comunicata o accertata dal medesimo ufficio.
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