Azioni concrete per fronteggiare la violenza minorile

Non sia inutile la morte di Giovanbattista Cutolo. Poche parole, ma doverose nel Consiglio Comunale di Napoli del 7 settembre 2023, il giorno dopo i funerali del povero Giovanbattista Cutolo giovane musicista Napoletano. Una morte che segue quella di Francesco Pio Maimone accaduta sempre a Napoli nel medesimo contesto urbano e notturno. La causa è sicuramente da ricercare in un problema sociale ed educativo ma ciò non toglie che occorrono delle misure anche di prevenzione. L’azione delle Istituzioni deve però essere concreta, basta con il solito cerimoniale che segue questi tristi eventi ….

LADRI DI SPIAGGE

Diciamolo chiaramente tutte le concessioni balneari italiane sono tutte illegali ed i cd. lidi sono un sopruso alla popolazione e le istituzioni che non intervengono per far rispettare la legge sono illegali anche loro. Mi riferisco alle Autorità Portuali, Capitanerie di Porto e Comuni che hanno esercitato la cd. sdemanializzazione. A dirlo non sono io (quivis de populo) ma è la ormai costante giurisprudenza del massimo Consesso della Giustizia Amministrativa, di cui trascriviamo un passo importante dell’ultima sentenza del 28.08.2023 che, in ogni caso, incolliamo in calce. Lo dico qui, la mia prospettiva è non dare le concessioni balneari per l’uso esclusivo, ma concessioni per renedere servizi sulle spiaggie che sono e devono essere di accesso pubblico sul modello Spagnolo e Greco! A Napoli poi c’è una ulteriore anomalia sul lungomare di Bagnoli si sono installate delle attività che sotto le mentite spoglie di concessionari balneari fanno vera e propria impresa di discoteca ed attività di ristorazione e somministrazione, pagando canoni concessori irrisori a fronte di guadagni milionari! Faccio una ulteriore considerazione i ladri di spiagge (altrimenti detti concessioniari balneari) sono molto convincenti ed hanno l’amicizia di molti parlamentari tra tutti gli schieramenti politici, un po’ come i concessionari del gioco d’azzardo, ed ottegono proroghe di concessioni a quattro lire che per fortuna la Giustizia Amministrativa Italiana e l’Europa hanno sempre bocciato!

Consiglio Di Stato n. 7992 del 28.08.2023, secondo cui: “La circostanza per cui gli atti di proroga eventualmente adottati da una amministrazione (come è avvenuto nel caso di specie) in violazione del diritto eurounitario, segnatamente in contrasto con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE, non producono alcun effetto giuridico. Essi, infatti, debbono ritenersi tamquam non esset (senza neppure necessità o obbligo di impugnazione) (cfr. sul punto, tra le più recenti, Cons. Stato, Sez. VII, 7 luglio 2023 n. 6675 nonché Sez. VI 19 aprile 2023 n. 3964 che ha riassunto la questione come segue i “principi enunciati dall’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato, con le sentenze del 9 novembre 2021, n. 17 e n. 18, secondo le quali: i) le norme legislative nazionali che hanno disposto (e che in futuro dovessero ancora disporre) la proroga automatica delle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative – compresa la moratoria introdotta in correlazione con l’emergenza epidemiologica da Covid-19 dall’art. 182, comma 2, D.L. n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020 – sono in contrasto con il diritto eurounitario, segnatamente con l’art. 49 TFUE e con l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE; tali norme, pertanto, non devono essere applicate né dai giudici né dalla pubblica amministrazione; ii) ancorché siano intervenuti atti di proroga rilasciati dalla P.A. deve escludersi la sussistenza di un diritto alla prosecuzione del rapporto in capo gli attuali concessionari; non vengono al riguardo in rilievo i poteri di autotutela decisoria della P.A. in quanto l’effetto di cui si discute è direttamente disposto dalla legge, che ha nella sostanza legificato i provvedimenti di concessione prorogandone i termini di durata; la non applicazione della legge implica, quindi, che gli effetti da essa prodotti sulle concessioni già rilasciate debbano parimenti ritenersi tamquam non esset, senza che rilevi la presenza o meno di un atto dichiarativo dell’effetto legale di proroga adottato dalla P.A. o l’esistenza di un giudicato”).

Blog su WordPress.com.

Su ↑